UTILIZZO del CONTANTE da PARTE degli STRANIERI

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1 Decreto «Semplificazioni fiscali» UTILIZZO del CONTANTE da PARTE degli STRANIERI NOVITÀ della L. 44/2012 di Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini QUADRO NORMATIVO La L , n. 44, di conversione del D.L , n. 16 (decreto «Semplificazioni fiscali»), ha aumentato la soglia di utilizzo di denaro contante da parte di determinate persone fisiche che effettuano acquisti di beni o di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo: il limite di e previsto dall art. 49, D.Lgs , n. 231, viene innalzato ad e (art. 3, co. da 1 a 2-bis, D.L , n. 16, conv. con modif. dalla L , n. 44). Scompare, quindi, la possibilità prevista dalla versione originaria del decreto di incassare contante senza alcun limite di importo. Cambia anche la procedura per poter beneficiare del nuovo limite. Infatti, il cedente/prestatore, oltre ad inviare la comunicazione preventiva di adesione all Agenzia delle Entrate e ad acquisire la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente (copia del passaporto e autocertificazione rilasciata dal cliente), deve versare il denaro incassato su un proprio conto corrente appositamente individuato e consegnare all istituto di credito copia della comunicazione preventiva di cui sopra. Infine, in sede di conversione in legge, si aggiunge un ulteriore adempimento: le operazioni effettuate con i turisti stranieri di importo pari o superiore ad e saranno oggetto di apposita comunicazione telematica. UTILIZZO di CONTANTI da PARTE di STRANIERI DERO- GA al LIMITE: l art. 12, co. 1, D.L , n. 201, conv. con modif. dalla L , n. 214 (decreto «salva Italia») ha ridotto ad e 999,99 la soglia di trasferimento di denaro contante senza l intervento di operatori finanziari (art. 49, co. 1, D.Lgs , n. 231). L art. 3, co. 1 2-bis, D.L , n. 16, conv. con modif. dalla L , n. 44 (decreto «Semplificazioni fiscali»), ha introdotto una deroga al tetto per l uso del contante, limitatamente agli acquisti effettuati da stranieri presso dettaglianti ed operatori del settore turistico, e purché vengano rispettati taluni adempimenti. In tal modo viene superato il problema sollevato dai negozianti, soprattutto nel settore delle boutique del lusso, secondo i quali il D.L. 201/2011 avrebbe potuto limitare lo shopping dei turisti stranieri che sono soliti pagare le transazioni mediante utilizzo del contante. In particolare, la deroga riguarda le operazioni di acquisto di beni o servizi effettuate: da parte di persone fisiche di cittadinanza non italiana né di uno dei Paesi dell Unione europea o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), che siano anche residenti fuori dall Italia; presso i dettaglianti e i soggetti ad essi assimilati dall art. 22, D.P.R , n. 633 [CFF ➊ 222] e i soggetti di cui all art. 74-ter (che disciplina il regime LA SETTIMANA N.24 19

2 speciale per il turismo) del medesimo decreto [CFF ➊ 274b]. (1) In sede di conversione in legge del D.L. 16/2012 con la citata L. 44/2012 sono state apportate rilevanti modiche a detta disciplina di deroga per quanto riguarda sia i limiti sia gli adempimenti (alcuni sono stati modificati, altri introdotti ex novo). SOGLIA MASSIMA delle TRANSAZIONI in CONTANTI: mentre la versione originaria del D.L. 16/2012 aveva eliminato qualunque limite all uso del contante per dette operazioni, la legge di conversione ha elevato il limite previsto dalla regola generale ad e In questo modo l eliminazione assoluta della soglia è stata sostituita con la previsione dell innalzamento a e dell ordinario limite per il trasferimento di contante. La formulazione letterale della norma («( ) il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a euro ( )») lascia intendere che il limite ordinario di e sia da sostituire con quello «speciale» di e al verificarsi di determinate condizioni. Poiché il limite di e è la soglia a partire dalla quale è vietato l uso di contante (e, quindi, il trasferimento «libero» è fissato in e 999,99), la soglia massima della disposizione in deroga vale fino ad e ,99. Introducendo una soglia massima, viene rimosso il dubbio che la disposizione fosse in contrasto con la finalità antiriciclaggio del limite all uso del denaro contante, obiettivo fissato a livello europeo (2) per la lotta a fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. MODIFICA degli ADEMPIMENTI: la possibilità di derogare al limite di e è subordinata al rispetto di determinati adempimenti. In particolare, il cedente/ prestatore deve: inviare un apposita comunicazione preventiva (3) all Agenzia delle Entrate, chiedendo di aderire alla disciplina di deroga ai limiti all uso del contante e, quindi, di poter ricevere pagamenti in contanti fino alla soglia di e ,99. Inoltre, si impegna si veda infra a porre in essere gli adempimenti richiesti all atto della vendita (acquisizione di documenti) e successivi (versamento in banca e consegna dei documenti, nonché trasmissione telematica delle operazioni); acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e un apposita autocertificazione attestante le suddette condizioni di cittadinanza e di residenza; entro il primo giorno feriale successivo all operazione, versare il denaro incassato in un proprio conto corrente e consegnare all operatore finanziario la sola copia della ricevuta della comunicazione preventiva (e non più anche la fotocopia del passaporto nonché della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale che, tra l altro, era emesso in unico esemplare e consegnato al cliente, come prevedeva il testo originario del D.L. 16/2012). La L. 44/2012 ha stabilito che nella comunicazione preventiva di cui sopra si debba indicare anche il conto che si intende utilizzare. Ne consegue la necessità di un adeguamento del modello predisposto con il Provv. Agenzia Entrate , denominato «Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante», che non consente di fornire tale informazione. NUOVA COMUNICAZIONE: l art. 3, co. 2-bis, D.L. 16/2012, stabilisce che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario pari o superiore ad e effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ( ), secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Un nuovo modello, nonché l indicazione della periodicità di trasmissione delle informazioni in esso contenute, sono attesi per effettuare la suddetta comunicazione delle operazioni regolate in contanti. Con ogni probabilità occorrerà riportare le informazioni che precedentemente secondo il testo originario (1) Si tratta, quanto ai primi soggetti, di attività di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al pubblico per i quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura se non richiesta appositamente dal cliente al momento di effettuazione dell operazione (attività alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di prestazioni di trasporto di persone e altre prestazioni di servizi rese nell esercizio di imprese in locali aperte al pubblico). Quanto ai secondi soggetti, il riferimento è a coloro che effettuano operazioni per l organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti «tutto compreso» e servizi connessi. (2) Si ricordano le Direttive europee 2005/60/Ce e 2006/70/Ce, recepite proprio dal D.Lgs. 231/2007. (3) Al fine di gestire la fase transitoria (dall entrata in vigore del D.L. 16/2012, ossia dal , e fino all approvazione del modello di comunicazione) e di consentire l utilizzo della nuova procedura di deroga anche in assenza del relativo modello, l Agenzia delle Entrate aveva precisato (si veda il Comunicato stampa del ) che per le operazioni compiute fino al la comunicazione poteva essere inviata ex post. 20 LA SETTIMANA N.24

3 del decreto - erano ricavabili dalla documentazione da rilasciare all istituto di credito presso cui si effettua il versamento del contante ricevuto dall operazione (ossia fotocopia del passaporto nonché della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale). Si ritiene che le informazioni da trasmettere riguarderanno la data dell operazione, le generalità del cliente, l importo della transazione, il numero di riferimento del documento fiscale, ecc. In tal modo si elimina una lacuna normativa, in quanto il Legislatore non aveva previsto alcun obbligo in capo agli intermediari finanziari, salvo l obbligo di ricevere (e conservare) la documentazione in esame. CRITICITÀ del SISTEMA: le difficoltà nascono dal fatto che la procedura voluta dal Legislatore è alquanto articolata ed onerosa, in termini di tempo e di adempimenti in capo agli esercenti interessati. Come osservato in precedenza, la comunicazione preventiva di adesione al sistema dovrà contenere anche l indicazione del conto corrente nel quale andranno versate le somme incassate. Nessuna questione si pone con riferimento agli operatori che invieranno la comunicazione preventiva con il modello che dovrà essere approvato al fine di includere anche il suddetto campo; incertezze permangono per gli operatori commerciali che hanno già provveduto all invio della comunicazione di adesione utilizzando il precedente modello, i quali potrebbero essere tenuti alla presentazione di una nuova comunicazione contenente l informazione richiesta. L operatore nazionale dovrà anche verificare la natura dell operazione (del bene ceduto o della prestazione resa), in quanto l elevazione del limite ad e opera relativamente alle operazioni «legate al turismo». Ciò significa che, ad esempio, se i soggetti non residenti, come sopra individuati, fruiscono di una prestazione professionale di importo superiore ad e 999,99 devono effettuare il pagamento secondo la regola ordinaria, ossia con strumenti tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, ecc.). Quanto all ambito soggettivo di applicazione, si segnala l iniquità della disposizione, che ammette la deroga solo per le prestazioni rese da taluni operatori economici (di cui agli artt. 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972), mentre trascura quelle sempre relative al turismo effettuate da privati, come la locazione di un appartamento per vacanze il cui canone è superiore ad e 999,99. Quest ultimo dovrà essere regolato con strumenti tracciabili. Si noti che il trasferimento di contante oltre la soglia ordinaria può essere effettuato solo da clienti privati consumatori, mentre ciò non è concesso per gli acquisti effettuati da soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società) ancorché non residenti. Si segnala, altresì, la difficoltà nell individuare lo status del cliente, che deve essere una persona fisica privata (non soggetto passivo o che non agisca in quanto tale), che non abbia né cittadinanza italiana né quella di uno dei Paesi dell Unione europea o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e che risieda al di fuori del territorio dello Stato. Pertanto, non fruiscono della deroga le operazioni effettuate verso le persone fisiche che abbiano la cittadinanza in uno dei seguenti Paesi: UTILIZZO del CONTANTE PERSONE FISICHE per cui NON OPERA la DEROGA STATI di CITTADINANZA AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA ISLANDA ITALIA LETTONIA LIECHENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNICO REPUBBLICA CECA ROMANIA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA LA SETTIMANA N.24 21

4 In altre parole, i soggetti che hanno la cittadinanza in tali Paesi devono rispettare le ordinarie regole sulle limitazioni all utilizzo di denaro contante. La deroga, dunque, non riguarda gli acquisti effettuati dagli italiani iscritti all Aire. (4) Non è chiaro nemmeno il momento in cui debba acquisirsi la documentazione presso l acquirente. La norma si riferisce «all atto dell effettuazione dell operazione», evocando il concetto di «momento di effettuazione dell operazione» ai sensi dell art. 6, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 206]. Ma l argomento che ci occupa attiene, più che al mondo Iva, alle transazioni finanziarie, come dimostra il fatto che la stessa norma obbliga ad effettuare il versamento entro il «primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell operazione». Per comprendere la differenza dei due momenti, si prenda l esempio ad onor del vero più «scolastico» che probabilmente verificabile nella realtà operativa - di bene ceduto e consegnato il giorno «X» (situazione che fa scattare il «momento impositivo») e incassato solo diversi giorni dopo. Si deve ritenere che gli obblighi di cui all art. 3, D.L. 16/2012 scattino solo al pagamento della compravendita, dimostrando che, per individuare il momento di effettuazione dell operazione, occorre far riferimento al trasferimento di denaro, a nulla rilevando gli obblighi Iva. Gli obblighi documentali richiesti (fotocopia del passaporto e ottenimento della certificazione di atto notorio attestante le condizioni di cittadinanza e di residenza) costituiscono un ostacolo all operatività della deroga, in quanto significa richiedere ad un cliente straniero (che presumibilmente non conosce la lingua italiana) di sottoscrivere nel nostro Paese un documento l autocertificazione, appunto, predisposta dall esercente nazionale di cui forse non conosce il contenuto. Infine, il versamento da effettuare nel conto corrente appositamente segnalato dovrà essere eseguito in tempi molto stretti (il primo giorno feriale successivo). Stando alla lettera della norma, non esistono eccezioni all adempimento e l inosservanza di questo aspetto della procedura (ad esempio, tardività nel versamento) determinerà, salvo diversi intendimenti interpretativi, automaticamente la rilevanza della violazione. L aspetto che, però, desta maggiori perplessità attiene ai rischi di riciclaggio proprio quelli che la norma dovrebbe combattere che potrebbe derivare dall operatività della descritta deroga. Infatti, non c è alcuna certezza che quella versata sia proprio la somma ricevuta in seguito alla vendita effettuata in favore di un turista Extra Ue. Si pensi ad un commerciante che, dopo aver aderito alla disciplina di deroga mediante l invio all Agenzia delle Entrate della preventiva comunicazione, incassi e per due vendite al minuto certificate da scontrini fiscali. Se l incasso derivasse da trasferimenti di denaro contante pari ad e da un privato straniero e ad e da clienti italiani, in violazione delle norme di cui all art. 49, D.Lgs. 231/2007, il commerciante potrebbe versare entro il giorno feriale successivo - sul conto corrente indicato nella preventiva comunicazione, non solo quanto incassato dal turista estero, bensì tutte le somme incassate, sostenendo che tutte le operazioni siano riconducibili a quest ultimo. In questo modo verrebbe utilizzata la deroga in commento per occultare le violazioni commesse. ESONERO dalle LIMITAZIONI all USO del CONTANTE CONDIZIONI ed ADEMPIMENTI 1 Comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate (al fine di optare per la deroga ed impegnarsi a rispettare la procedura prevista dalla legge). Il modello approvato con Provv. Agenzia Entrate dovrà essere adeguato per consentire l indicazione del conto corrente sul quale andranno versate le somme incassate dai clienti stranieri. continua (4) Quindi, per tali soggetti, i pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi in Italia per importi pari o superiori alla soglia di e dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili (assegni bancari non trasferibili, bonifici, carte di credito, ecc.). Infatti, all Aire sono iscritti i cittadini italiani residenti all estero, mentre le deroghe all uso del contante riguardano i cittadini di Paesi extra-ue ed extra-see. 22 LA SETTIMANA N.24

5 segue ESONERO dalle LIMITAZIONI all USO del CONTANTE CONDIZIONI ed ADEMPIMENTI Acquisizione della documentazione fotocopia del passaporto e certificazione sostitutiva di atto notorio attestante lo status di persona fisica privata non cittadina italiana, comunitaria o di un Paese dello See e non residente in Italia. Versamento del denaro incassato su proprio conto corrente, indicato nella comunicazione preventiva sub 1). All operatore finanziario andrà consegnata anche copia della comunicazione preventiva. Se sono rispettati i punti da 1) a 3) è possibile derogare al limite di e 999,99 per il trasferimento di denaro contante: il limite è così innalzato ad e ,99. Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con i soggetti di cui sopra, di importo pari o superiore ad e Articoli correlati Limitazione all uso del contante Deroga per gli stranieri (Gioacchino Pantoni e Claudio Sabbatini) La Settimana fiscale, n. 15/2012, pag. 11 Contanti dai non residenti: conversione del D.L. 16/2012 (Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo) Guida ai controlli fiscali, n. 6/2012, pag. 9 Direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli Coordinatore Editoriale: Mauro Rampinelli Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore Presidente: Giancarlo Cerutti Amministratore Delegato: Donatella Treu Direttore Generale Area Tax & Legal: Paolo Poggi Sede legale e direzione: via Monte Rosa n Milano Redazione: Donatella Anesi, Martina Brunelli, Ilaria Callegari, Elisa Chizzola, Roberta Coser, Silvano Marchi, Paolo Sardi Sede: Galleria dei Legionari Trentini n Trento - tel fax Periodico settimanale registrato presso il Tribunale di Milano n. 460 del Riproduzione vietata S.E. o O. Abbonamenti 2012: Annuo e 220,00, con dvd-rom e 285,00, copia e 9,00 Sezione periodici Deducibile per professionisti e aziende Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine l Ufficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina. Servizio Clienti periodici: via Tiburtina Valeria, km 68, Carsoli (AQ) Tel oppure Fax oppure servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C. Sede legale: P.zza A. de Gasperi n Gerenzano (VA) Direzione e Uffici: via Canova n Milano Tel Fax info@focusmedia.it Stampa: Rotolito Lombarda S.p.a. Via Sondrio Seggiano di Pioltello (MI) Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@ aidro.org e sito web La Settimana fiscale è anche su Facebook Rivista licenziata per la stampa l 8 giugno 2012 LA SETTIMANA N.24 23

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