STATUTO TITOLO I l amministrazione della proprietà delle reti di distribuzione del gas e dei beni facenti parte del ciclo idrico integrato

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1 STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO Art. 1 - Denominazione 1. È costituita una società per azioni denominata CBL S.p.A, in trasformazione del Consorzio Bassa Lomellina Distribuzione gas metano e gestione del ciclo idrico integrato, ai sensi dell articolo 115 del Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di delibera dell Assemblea Straordinaria del 2 dicembre Art. 2 - Sede sociale 1. La Società ha sede in Mede. 2. Potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, sia in Italia che all estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali o unità locali, comunque denominate. La decisione di istituire, modificare, sopprimere sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, compete all assemblea straordinaria. Art. 3 - Durata 1. La Società ha durata indeterminata Art. 4 - Oggetto sociale 1. La Società ha per oggetto: a) l amministrazione della proprietà delle reti di distribuzione del gas e dei beni facenti parte del ciclo idrico integrato come definiti dall art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994 e tutte le attività ad essi strumentali connesse, complementari, affidati a seguito di apposita convenzione dai Comuni soci e di quelli ottenuti in concessione od in altra forma da Comuni non associati e di tutti i beni di cui acquisirà comunque la proprietà e/o la disponibilità; b) servizi idrici integrati, come definiti dall art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994, ed in particolare: 1

2 b1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell acqua per qualsiasi uso; b2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; b3) gestione di impianti di pretrattamento di reflui speciali conferiti su autobotte; b4) gestione di servizi di spurgo fognature e pozzetti stradali, nonché di fosse biologiche e pozzi neri anche per conto di privati; b5) analisi di laboratorio sia per acque potabili, sia per acque reflue; b6) servizi di studio e progettazione finalizzati alla prevenzione e tutela delle risorse idriche ed alla protezione dall inquinamento del suolo e sottosuolo; b7) gestione di sistemi e realizzazione di tecnologie per trattamento e smaltimento fanghi di depurazione; c) servizi energetici ed, in particolare: c1) vendita del gas; c2) gestione del calore, anche a mezzo reti (teleriscaldamento); c3) gestione di impianti tecnologici di edifici pubblici; c4) produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e qualsiasi altro tipo di energia alternativa; d) servizi di igiene ambientale ed, in particolare: d1) gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione; d2) progettazione, attuazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati; d3) servizio di spazzamento stradale ed altri servizi di igiene ambientale, collaterali ed affini a quelli indicati nelle precedenti lettere c1) e c2); 2

3 d4) servizi di disinfestazione, derattizzazione, controllo ed equilibrio faunistico di specie dannosa all igiene ed all agricoltura (piccioni, storni, ratti di fogna, ecc.); e) servizi vari: e1) realizzazione ed esercizio di sistemi informativi territoriali; e2) consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico, idrico e delle analisi di laboratorio; e3) consulenza, assistenza e servizi in campo ambientale connessi alla difesa del suolo ed alla tutela delle acque, anche attraverso l elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati; e4) costruzione e manutenzione dei manti stradali; e5) trasporto di persone e/o cose. e6) gestione di cave, manutenzioni canali e letti fluviali; 2. La Società può inoltre provvedere all esercizio di ogni altro servizio ed attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, che siano ad essa affidati da altri enti pubblici o privati, come: - installazione ed esercizio di reti telematiche, sistemi informatici e di telecontrollo; - assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature degli utenti; - manutenzione degli automezzi della Società e di altri enti. 3. La Società può provvedere alla progettazione e costruzione, nonché direzione lavori, di tutti gli impianti necessari all esercizio dei servizi di cui ai commi 1 e 2, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla progettazione e costruzione degli impianti stessi anche per conto terzi con finalità imprenditoriali. 4. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell oggetto sociale e, solo per quest ultimo fine e comunque non quale attività prevalente - potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o 3

4 collegate e di altri soggetti terzi, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell attività sociale; - potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale. 5. Per l affidamento di servizi pubblici rientranti nell ambito della propria attività da parte di Comuni o altri Enti che non siano soci, la Società può partecipare a gare od in ogni modo stipulare accordi e convenzioni nell ambito delle norme di legge. La società potrà, inoltre, intraprendere ogni altra operazione, servizio e attività, comunque rivolti alla collettività, nel rispetto altresì degli indirizzi espressi dai Comuni soci, anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. La realizzazione dell oggetto sociale può essere perseguito mediante gestione diretta per conto, in concessione, in appalto, mediante l affidamento in appalto con qualsivoglia metodo, ivi compresa l indizione e l espletamento di gare d appalto anche ad evidenza pubblica, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti. La società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei d impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l affidamento di servizi compresi nell ambito della propria attività. Per il conseguimento dell oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili, potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali. 4

5 6. Per le attività indicate nei punti precedenti, per cui è prevista la separazione della proprietà delle reti degli impianti e delle altre dotazioni dalla normativa vigente, la gestione dei servizi unitamente all amministrazione dei beni durerà fino alla data prevista a tal fine dalle disposizioni vigenti. Alla scadenza di tale data, la società cesserà dalla gestione dei servizi e procederà unicamente all amministrazione dei beni inerenti il servizio in questione. TITOLO II CAPITALE SOCIALE-AZIONI-CIRCOLAZIONE Art. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di euro ,00 (seimilionimilleseicentoventi virgola zerozero), rappresentato da n (centomilaventiquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 60 (sessanta) ciascuna. 2. Il capitale sociale è rappresentato dalla partecipazione totalitaria di capitale pubblico. 3. Potranno acquistare la qualità di soci enti pubblici locali, imprese o società a capitale pubblico. La qualità di socio è provata dall iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. 4. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza l obbligo di rimborso, acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nell ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti. Art. 6 - Azioni 1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Il titolo azionario è dematerializzato ed è sostituito da un iscrizione contabile eseguita nel registro tenuto dal soggetto individuato dall organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato che attesta l iscrizione a libro soci per permettere al socio l esercizio dei diritti sociali. Nel registro sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime. 5

6 2. Le azioni sono indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea, ad eccezione di quelle di categorie speciali che potranno essere emesse ai sensi di legge. 3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d Amministrazione nei modi e nei termini ritenuti più convenienti. 4. L assemblea straordinaria dei soci può deliberare l emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni. Art. 7 - Qualità di azionista 1. La qualità di azionista impone l adesione incondizionata allo Statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell Assemblea, anche anteriori all acquisto di detta qualità. 2. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci. Art. 8 - Circolazione delle azioni 1. L ingresso di nuovi soci può avvenire a seguito di aumento di capitale o mediante cessione di azioni. 2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a non soci, dovrà previamente - con lettera raccomandata R.R. - offrirli in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione scritta, da inviare al Consiglio di Amministrazione, che specifichi le condizioni di vendita, il nome dei terzi disposti all acquisto e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Consiglio di Amministrazione, verificato il disposto di cui ai commi del presente articolo, comunica l'offerta di acquisto agli altri soci specificandone le condizioni, entro 10 giorni con lettera raccomandata R.R. 3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione all offerente a mezzo di lettera raccomandata R.R., nella quale dovrà essere manifestata la 6

7 propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. 4. Nel caso in cui l offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 5. Le azioni ed i diritti di opzione per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al comma successivo. 6. L efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata: - alla prova del rispetto delle condizioni per l esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti; - all accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte dei Comuni complessivamente considerati, del capitale; ART. 9. RECESSO DEL SOCIO 1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall articolo 2437, comma 1, del codice civile. 2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso. 3. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione. 7

8 TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ Art Organi della Società 1. Sono organi della Società: l Assemblea dei Soci il Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Collegio Sindacale l Organo di Controllo Contabile Assemblea Art Assemblea 1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. 2. L Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all anno, entro centoventi giorni - e comunque non oltre centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano - dalla chiusura dell esercizio sociale, per l approvazione del bilancio. 3. L Assemblea deve essere altresì convocata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell esercizio al fine di informare gli azionisti sull andamento e sui programmi della Società, ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge. Art Convocazione dell Assemblea - 1. L Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani. L assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l assemblea. L avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può 8

9 essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). All avviso di convocazione dell assemblea dovrà essere data idonea pubblicità osservando le forme obbligatoriamente previste dalle norme vigenti. Inoltre ai sensi dell art Codice Civile l Assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell assemblea. 2. Va altresì convocata quando all organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. 3. L Assemblea è validamente costituita anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, a condizione che siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dell organo di controllo e sia rappresentato l intero capitale sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazioni delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti. Art Partecipazione 1. Per l intervento in Assemblea può essere richiesto il preventivo deposito delle azioni o la certificazione del gestore delle azioni dematerializzate, da eseguirsi fino a tre giorni precedenti l assemblea e con le modalità indicate nell avviso di convocazione. 2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni. La rappresentanza non può essere conferita ad altri soci, né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società né alla società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi. 9

10 3. Spetta al Presidente dell Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte. Art Presidenza dell Assemblea 1. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza di quest ultimo, da persona designata dall Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. 2. Le deliberazioni dell Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell Assemblea lo reputino opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. Art Costituzioni e deliberazioni 1. Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. Art Poteri dell Assemblea 1. L Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per Statuto. 2. L Assemblea in seduta ordinaria: a) approva il bilancio; b) nomina e revoca gli amministratori stabilendone il numero: c) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) nomina e revoca il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) nomina i sindaci e il Presidenti del Collegio Sindacale; f) determina il compenso degli Amministratori, fermo restando che il compenso lordo annuale, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi in materia; g) determina il compenso del Collegio Sindacale; h) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 10

11 i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, fermo restando in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti; j) approva il regolamento dei lavori assembleari. 3. L Assemblea in seduta straordinaria: a) delibera sulle modifiche dello Statuto; b) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. Consiglio di Amministrazione Art Consiglio di Amministrazione 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri effettivi, compreso il Presidente, sino ad un massimo di cinque. 2. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, ove non nominato dall Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili, durano in carica 3 esercizi con scadenza in coincidenza dell assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio della loro carica, ad eccezione dei primi nominati che durano fino all originale scadenza. 3. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell organo amministrativo o l intero organo amministrativo decade, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 4. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a convocare senza indugio l Assemblea per la loro sostituzione, provvedendosi altrimenti il Collegio Sindacale. 11

12 5. L assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. 6. L Assemblea determina con propria deliberazione il compenso spettante ai consiglieri. Agli stessi può inoltre essere attribuita un indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Art Poteri del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l attuazione dell oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge ed in base al presente Statuto sono riservati all Assemblea dei soci. 2. Le operazioni riguardanti: - l'acquisto di aziende o rami di azienda; - l'acquisto o la vendita di partecipazioni, salvi i disposti di legge; - investimenti in nuove attività produttive diverse da quelle previste nell'oggetto sociale; - lo svolgimento di attività produttive o di servizi con aziende similari o concorrenti: dovranno essere preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci. 3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì sottoporre alla deliberazione dell Assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l attività della Società. 4. Il consiglio di amministrazione, se l Assemblea lo consente, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e fissando la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell articolo 2381, comma 4, del codice civile. 5. Il Consiglio può eleggere fra i membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. In caso di temporanea assenza o 12

13 impedimento anche del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano d età. 6. L organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società. 7. Il Consiglio può designare un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti prevedendo l eventuale determinazione dei compensi a suo favore.. Art Riunioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella sede sociale su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta dell Amministratore delegato, se nominato, o della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale con specifica indicazione degli oggetti da porre all ordine del giorno. 2. Alla convocazione del Consiglio si provvede con lettera raccomandata contenente l elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi d urgenza è ammessa la convocazione via telefax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 3 giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco. L avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). 3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. 5. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. È comunque 13

14 necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 dei consiglieri in carica, arrotondato all unità inferiore, per le deliberazioni concernenti: la nomina dei rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione delle Società controllate o collegate; operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell oggetto sociale, riguardanti Società controllate o collegate, con mandato all espressione del voto al rappresentante della Società in seno alle assemblee delle controllate o collegate; la nomina del Direttore Generale; l assunzione e la nomina dei dirigenti della Società; le proposte di modifica dell oggetto sociale. 6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. 7. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare: a) la data dell adunanza; b) l identità dei partecipanti; c) su richiesta dei membri dell organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno; d) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti. Art Rappresentanza e firma sociale 1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona designata a sostituirlo in caso di sua temporanea assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con firma libera. 14

15 2. All Amministratore Delegato, se nominato, è attribuita la rappresentanza della Società nell ambito delle materie oggetto della delega. Collegio Sindacale Art Collegio Sindacale 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall Assemblea. 2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all articolo Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). 4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 5. I Sindaci restano in carica 3 esercizi e durano in carica e scadono alla data dell assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. 6. L Assemblea dei soci nomina il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso del Collegio all atto di nomina. ARTICOLO 22) Controllo Contabile 1.L assemblea può stabilire che il controllo contabile venga esercitato dal Collegio Sindacale o da un revisore contabile o da una società di revisione. 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all articolo 2409 quinqiues. Nel caso di 15

16 controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. 3. L attività di controllo contabile è documentata dall organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. 4. L assemblea dei soci determina il compenso da attribuire all organo a cui è affidata la revisione contabile all atto della nomina. TITOLO IV BILANCIO SOCIALE ED UTILI Art Esercizi sociali e bilancio 1. L esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, deve essere comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l Assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto. Art Bilancio di esercizio 1. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio di esercizio deve essere sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell albo speciale tenuto dalla CONSOB, laddove tale obbligo sia previsto dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività concretamente esercitato. 2. I risultati della revisione devono essere comunicati ai Consigli Comunali dei Comuni che detengono quote. Art Utili 1. Gli utili netti della Società risultanti dal bilancio annuale sono così destinati: a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al 5% degli utili, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 16

17 b) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all esercizio successivo. 2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e termini stabiliti dalla legge e deliberati dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO V OBBLIGAZIONI ARTICOLO 26. OBBLIGAZIONI 1. L emissione di obbligazioni, ai sensi dell articolo 2410, comma 1, è deliberata dall organo amministrativo. TITOLO VI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE ARTICOLO 27. PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE 1. L organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell articolo 2447 bis del codice civile. 2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. TITOLO VII SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ Art Scioglimento e liquidazione della Società 1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge vigente. 2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l organo amministrativo. 3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per 17

18 l amministratore unico, se l organo di liquidazione sia monocratico o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l organo di liquidazione sia pluripersonale. TITOLO VII CLAUSOLA DEL FORO COMPETENTE Art Foro competente Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l organo amministrativo e l organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro, nominato dal competente Registro delle Imprese, che giudica ritualmente e secondo diritto. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 30. Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni. 18

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