Statuto di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA

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1 Statuto di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA ART.1 COSTITUZIONE E costituita la Società per Azioni denominata "EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.". La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto. ART.2 SEDE SOCIALE La sede della società è in Roma. La società può istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze e/o delegazioni, sia in Italia sia all estero. ART. 3 DURATA DELLA SOCIETA La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata in seguito una o più volte mediante deliberazione dell assemblea straordinaria degli azionisti. ART. 4 OGGETTO SOCIALE La società ha come oggetto l esercizio, sia in Italia che all estero, delle seguenti attività: 1. assicurazioni e riassicurazioni sulla durata della vita umana; 2. assicurazioni e riassicurazioni di nuzialità e di natalità; 3. assicurazioni e riassicurazioni di cui ai punti 1 e 2 connesse con i fondi di investimento; 4. assicurazioni e riassicurazioni per le malattie o contratti a lungo termine, non rescindibili (di cui all articolo 1, numero 1, lettera D, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979); 5. operazioni di capitalizzazione di cui all articolo 33 del testo unico delle leggi sull esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449; 6. operazione di gestione di fondi collettivi costituiti per l erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell attività lavorativa; 7. assicurazioni e riassicurazioni contro i rischi di danni alla persona da infortunio o malattia, complementari a quelli di cui

2 ai punti precedenti; 8. operazioni volte a costituire e gestire forme pensionistiche complementari ai sensi dell art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 124/1993, mediante formazione di apposito patrimonio di destinazione - separato ed autonomo - con gli effetti di cui all art del c.c.; 9. assicurazioni contro i rischi di danni alla persona rientranti nei rami 1 - infortuni e 2 - malattia indicate al punto A) della tabella allegata al Decreto Legislativo Danni n. 175/1995, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse; 10.operazioni connesse o strumentali alle precedenti. La gestione della società è divisa in "sezione vita", che comprende le operazioni relative alle assicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni, ai fondi collettivi ed alle forme pensionistiche complementari, ed in "sezione danni", che comprende tutte le operazioni sociali non assegnate alla sezione vita. La tenuta dei conti e la redazione del bilancio di esercizio devono pertanto effettuarsi separatamente per ciascuna delle due sezioni sopra indicate. TITOLO II CAPITALE SOCIALE ART. 5 CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è di Euro ,14 (centotredicimilionisettecento ventimilaottocentotrentacinque virgola quattordici) diviso in numero (duemilionicinquecentoventiseimilasette) azioni da Euro 45,02 (Euro quarantacinque virgola zero due) ciascuna ed è destinato per Euro ,92 (centoundicimilionicentotrentottomilaottocentoventi virgola novantadue) alla "Sezione Vita" e per Euro ,22 (duemilionicinquecentottantaduemilaquattordici virgola ventidue) alla "Sezione Danni". L assemblea straordinaria della società in data 15 marzo 2012 ha deliberato altresì l emissione, eventualmente anche in più tranches, di un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro ,00 (venticinquemilioni) con obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille/00) per obbligazione (il Valore

3 Nominale delle Obbligazioni ) e, conseguentemente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di nominali Euro ,00 (ventiduemilionicinquecentodiecimila) da liberarsi in una o più volte mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche e il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione e comunque secondo quanto disciplinato dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento del capitale sociale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni, e limitato all importo delle azioni risultanti dall esercizio della conversione medesima. Il Fondo di Organizzazione è di Euro ,77 (Euro unmilionesettecentoquattromilatrecentosette virgola settantasette) ed è destinato quanto ad Euro ,25 (Euro unmilioneduecentonovantunomilacentoquarantadue virgola venticinque) alla "Sezione Danni" e quanto ad Euro ,52 (Euro quattrocentotredicimilacentosessantacinque virgola cinquantadue) alla Sezione Vita. Ai sensi dell art c.c. sia il Fondo di Organizzazione che la Riserva Sovrapprezzo per emissione azioni non potranno essere distribuiti fino a che la Riserva legale non abbia raggiunto il limite fissato dall art c.c. e dall art. 24 del presente Statuto. L assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare in qualsiasi momento l aumento del capitale sociale. L aumento del capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti di beni in natura e di crediti. I versamenti operati dai soci, in conto capitale o in conto aumento di capitale, previa formale delibera, saranno infruttiferi di interessi, salvo che dalla delibera stessa non risulti diversamente. ART. 6 AZIONI Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative ed indivisibili secondo i termini e le modalità fissati dalle leggi vigenti. Il domicilio ed ogni altro recapito o indirizzo dei soci, per tutti i

4 rapporti con la società e a tutti gli effetti di legge e di statuto, è quello risultante dal libro dei soci. Al momento dell iscrizione al libro dei soci, il socio deve indicare il proprio domicilio. E onere del socio stesso comunicare alla Società ogni eventuale variazione. Il recesso è regolato secondo le disposizioni di legge. La società ha facoltà di acquistare azioni proprie nei termini di legge. TITOLO III - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI L assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. ART. 8 CONVOCAZIONE L assemblea è ordinaria e/o straordinaria. Essa è convocata, su delibera del consiglio di amministrazione, presso la sede della Società o in altro luogo in Italia indicato nell avviso di convocazione. L assemblea è inoltre convocata negli altri casi contemplati dalla legge, con le modalità e nei termini di volta in volta previsti. L assemblea è convocata nei termini e nei modi di legge. Può essere altresì convocata, con preavviso di almeno giorni otto, a mezzo raccomandata r.r., telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento. L avviso di convocazione deve indicare il giorno, l ora, il luogo e l elenco delle materie da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l ora, il luogo per l eventuale adunanza di seconda convocazione. In mancanza delle formalità per la convocazione, l assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipano all assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

5 La partecipazione all assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio televisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, l assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario o chi ne svolge le funzioni nelle assemblee straordinarie. L assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge. Ove la trattazione degli argomenti all ordine del giorno non fosse esaurita in una seduta, il presidente può prorogare l assemblea non oltre il giorno seguente mediante dichiarazione da farsi all adunanza e senza necessità di altro avviso. ART. 9 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Almeno due giorni prima dell assemblea, gli azionisti che intendano parteciparvi devono depositare, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell avviso di convocazione, le azioni o l apposita certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrato. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. ART. 10 PRESIDENZA DELL ASSEMBLEA L assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, ai sensi del successivo articolo 14. In loro mancanza, l assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, nominato dall assemblea su sua proposta anche fra persone estranee alla società. Ove lo ritenga opportuno, il presidente dell assemblea può richiedere l intervento di un notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un azionista designato dall assemblea stessa. Il presidente dell assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione

6 dell assemblea, accerta l identità e la legittimazione degli intervenuti, regola con pieni poteri lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilendo le modalità di intervento e discussione e i relativi limiti, le modalità di votazione, accertandone il relativo esito. Salvi i casi eventualmente previsti dallo statuto, il presidente non può disporre votazioni a scrutinio segreto. Il presidente può nominare tra gli azionisti intervenuti due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni. ART. 11 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA L assemblea ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano validamente con le maggioranze determinate per legge. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche sociali sono adottate a maggioranza relativa; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. L assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e dei dipendenti di qualsiasi livello, quali sottoposti all assemblea dal consiglio di amministrazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari. TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 12 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile, secondo le determinazioni dell assemblea che li nomina, fra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, secondo le determinazioni dell assemblea. Gli amministratori sono rieleggibili e in qualunque tempo revocabili. ART. 13 CESSAZIONE E SOSTITUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI La cessazione e la sostituzione degli amministratori è regolata nei termini di legge. ART. 14 CARICHE CONSILIARI E ORGANI DELEGATI Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un

7 presidente, qualora non vi abbia provveduto l assemblea, ed uno o più vice presidenti. Le cariche di presidente e vice presidente durano quanto il mandato di amministratore di coloro ai quali sono attribuite. In caso di assenza o impedimento del presidente o di vacanza della carica, le sue funzioni sono svolte da altri amministratori secondo il seguente ordine di precedenza: - vice presidente; - in caso di più vice presidenti, il più anziano di carica e, in caso di parità, il più anziano di età; - amministratore delegato; - consigliere più anziano di età. Le funzioni di segretario del consiglio possono essere conferite, oltre che ad un amministratore, anche ad un dirigente o funzionario della società stessa o ad altra persona esterna designata dal consiglio stesso. Il consiglio può costituire un comitato esecutivo formato da più amministratori, fra i quali di diritto l amministratore delegato, determinandone la durata in carica, la composizione, le competenze e i relativi poteri. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto. Il consiglio può, altresì, nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri ed il compenso, nonché la durata della delega. Anche su proposta dell amministratore delegato, il consiglio può nominare un direttore generale attribuendogli poteri per la gestione corrente, determinando contenuti e limiti della delega e concedendo eventualmente facoltà di sub-delega. Qualora siano stati nominati organi delegati, e fatto comunque salvo l obbligo dell amministratore delegato di investire l organo collegiale delle operazioni nelle quali abbia un interesse per conto proprio o di terzi, l amministratore delegato, gli amministratori con delega ed il comitato esecutivo, a mezzo del suo presidente, comunicano al consiglio di amministrazione, nella prima riunione utile, le più significative decisioni o deliberazioni adottate in relazione alle implicazioni per la società, e riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro

8 caratteristiche o dimensioni, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. In ogni caso, gli amministratori, con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in una riunione consiliare al collegio sindacale sull attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita attività di direzione o coordinamento. Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo può partecipare il direttore generale, se nominato, su invito del presidente o dell amministratore delegato. ART. 15 PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA Oltre a eventuali ulteriori deleghe che possano essere attribuite dal consiglio di amministrazione, competono al presidente, che è di norma privo di qualsivoglia potere esecutivo: a) la supervisione in ogni momento delle strategie aziendali; b) i rapporti fra la Società e gli azionisti, sotto ogni profilo; c) ogni più ampio potere di richiedere e acquisire informazioni sulla situazione della attività sociale, adottando di conseguenza ogni più opportuna iniziativa di indirizzo e di stimolo per il miglior conseguimento degli obiettivi aziendali e l attuazione delle delibere consiliari. d) in via di urgenza e su proposta dell amministratore delegato, l esercizio di tutti i poteri del consiglio di amministrazione, delegabili ai sensi di legge e di statuto, avvisandone tempestivamente il consiglio stesso e dandone rendiconto agli organi sociali nella prima riunione utile. Competono altresì al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci secondo quanto stabilito dall art. 14, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell assenza o impedimento del medesimo. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal consiglio all amministratore delegato, a singoli consiglieri e al direttore generale, se

9 nominato, per determinati atti o categorie di atti. Al Direttore Generale ed, in sua vece, agli altri componenti la Direzione Generale, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente fra loro, spetta la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. La firma sociale può essere attribuita dal consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della società. Il consiglio può, inoltre, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza della società in giudizio. ART. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI ESECUTIVI DELEGATI Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, opportuni per l attuazione dell oggetto sociale, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all assemblea. Sono espressamente riservate al consiglio di amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti: a) la determinazione degli indirizzi della attività aziendale; b) la nomina del direttore generale e dei dirigenti, salva la competenza del comitato per la governance nomine e remunerazione per quanto riguarda i dirigenti, laddove istituito; c) la determinazione della struttura organizzativa dell azienda, con le relative funzioni e l attribuzione delle relative competenze e poteri, nonché le norme che disciplinano il regolamento interno, salva la competenza del comitato per la governance nomine e remunerazione, laddove istituito; d) l assunzione e la cessione di partecipazioni, escluse le operazioni di intermediazione mobiliare effettuate nell ambito della gestione finanziaria caratteristica degli attivi; e) gli atti di acquisto e di disposizione su beni immobili e diritti di godimento su immobili; f) l istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive, propositive o di coordinamento. Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, fatti salvi i limiti di legge: a) il trasferimento della sede, nel territorio nazionale; b) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi

10 secondarie; c) l indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della Società; d) l eventuale riduzione del capitale in caso di recesso; e) l adeguamento dello statuto a disposizioni normative cogenti; f) le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt e 2505-bis Cod. Civ.; g) la deliberazione di scissione, nei casi in cui la legge consente l applicazione dell art bis, nonché ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge o dallo statuto. ART. 17 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio si riunisce di norma presso la sede sociale e può riunirsi anche altrove in Italia o all estero laddove indicato nella convocazione del presidente, che ne determina anche l ordine del giorno, o di chi lo sostituisce ai sensi dell art. 14, con periodicità almeno trimestrale. Dovrà essere convocato quante volte ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei suoi membri. La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, con avviso da inviare a mezzo raccomandata r.r., telefax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per l adunanza, a ciascun consigliere, salvo i casi di urgenza, quando la convocazione potrà essere fatta con ogni mezzo idoneo a portare effettivamente a conoscenza della stessa, almeno un giorno prima della riunione. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso termine. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente del consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a norma dell art. 14. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e di trasmettere o visionare documenti, e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione. Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione,

11 pur partecipando alla riunione, si trovi in un luogo fisico diverso da quello in cui la riunione sia stata convocata, lo stesso provvederà a delegare la conduzione dell adunanza consiliare ad uno dei soggetti previsti in sequenza dall art. 14, purché quest ultimo si trovi effettivamente nel medesimo luogo in cui si la riunione sia stata convocata, nel rispetto del criterio sopra indicato di compresenza con il segretario. Il presidente coordina i lavori del consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che la legge preveda quorum più elevati. Le votazioni in seno al consiglio sono palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo che la legge preveda quorum più elevati; a parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il segretario cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l adunanza e dal segretario stesso. Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto o dal segretario. ART. 18 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori percepiscono, oltre al rimborso delle spese, un compenso il cui importo sarà determinato dall assemblea. ART. 19 ESECUZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI L esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo compete all amministratore delegato o, in via subordinata, al direttore generale. ART. 20 COMITATI NON ESECUTIVI E' facoltà del consiglio di amministrazione istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive e di coordinamento, quali ad esempio il comitato risk/compliance, il comitato audit e il comitato governance, remunerazioni e nomine, anche accorpandone o scindendone le competenze. I compiti dei singoli comitati, così come il numero dei loro componenti, sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti, e possono essere integrati o modificati con

12 deliberazione TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE ART. 21 COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall assemblea e funzionanti ai sensi di legge. I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci all atto della nomina e dell eventuale rinnovo. Ai membri del collegio sindacale si applicano le disposizioni in materia di requisiti previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Ineleggibilità e decadenza sono determinate ai sensi di legge. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge. Nell esercizio delle sue funzioni, il collegio sindacale potrà avvalersi dell attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del collegio stesso e potrà inoltre avvalersi delle risultanze dei controlli che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi di dipendenti della Società per l espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due sindaci effettivi. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI ART. 22 BILANCIO SOCIALE Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

13 L organo amministrativo procede alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite secondo le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali per le società di assicurazione. ART. 23 FONDI SPECIALI E RISERVE Oltre alla riserva legale si possono costituire altri fondi di riserva straordinari e speciali. ART. 24 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E ACCONTI SUI DIVIDENDI Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall assemblea, dedotta la quota assegnata alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge fino a che essa non abbia raggiunto almeno 1/5 del capitale sociale, sono a disposizione dell assemblea stessa per assegnazione di dividendo agli azionisti e/o per destinazione a riserve di altra natura. ART. 25 DIVIDENDI NON RISCOSSI DAI SOCI I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divengono esigibili, saranno prescritti a favore della Società. TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA ART. 26 SCIOGLIMENTO Nel caso di scioglimento della Società, l assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. TITOLO VIII - DISCIPLINA GENERALE ART. 27 RINVIO Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge. ART. 28 Per ogni controversia concernente i rapporti sociali, è attribuita competenza esclusiva alla Autorità Giudiziaria di Roma.

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