REGOLAMENTO Disciplina della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina

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1 REGOLAMENTO Disciplina della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina TITOLO I REQUISITI DI QUALITÀ DELLA STRADA DELL OLIO E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA SABINA Art. 1 (Definizione e finalità) 1. La Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina è un insieme di percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono oliveti e frantoi di aziende agricole singole ed associate, in un contesto ricco di beni artistici, culturali, naturali ed ambientali. 2. La Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina vuole essere lo strumento affinché i territori olivicoli e le relative produzioni possano essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. Art. 2 (Requisiti generali di qualità) 1. Ogni soggetto aderente alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina è identificato dai seguenti requisiti generali di qualità: a) ubicazione dell attività nell ambito del territorio delimitato e riconosciuto per la DOP; b) segnaletica informativa posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, di cui all art. 10 del presente disciplinare; c) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina. 2. La mancanza o la perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per l esclusione dalla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina. Art. 3 (Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE OLIVO-OLEICOLE e i FRANTOI) 1. Le aziende olivo-oleicole che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità: a) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati; b) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori; 1

2 c) individuazione e delimitazione di piazzali o aree, interne od esterne, per la sosta di un numero di veicoli concordato con il Comitato Promotore o con il Comitato di Gestione, in modo da non danneggiare il carattere dell insediamento e la viabilità circostante; d) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, di cui all art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate; e) i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il Comitato di Gestione entro il 1 gennaio di ogni anno. Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dal 1 aprile al 30 settembre) e bassa stagione (dal 1 ottobre al 31 marzo) e sarà tenuto conto delle necessità di chiusura eventualmente richieste per il periodo della raccolta e per un periodo di ferie annuali. Il Comitato di Gestione deve comunque garantire che le aziende olivo-oleicole, aderenti alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, sarà effettuata l assegnazione dei giorni e degli orari d apertura minimi per lo svolgimento delle attività della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della g) utilizzo, per la presentazione dei prodotti e la degustazione, di bicchieri, stoviglie, attrezzature e dischi d identificazione riportanti il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, di cui all art. 10 del presente disciplinare; h) affissione in modo visibile dei prezzi da praticare per gli assaggi e le vendite di olio. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti. 3. Le aziende olivo-oleicole che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità: b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enogastronomico della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l accoglienza dei portatori di handicap; d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per Esperto in accoglienza e) personale a conoscenza di lingue straniere; f) organizzazione di visite guidate; g) vendita di olio in bottiglie confezionate; h) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le specifiche i) lavastoviglie industriale; j) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d informazione ed il Centro di k) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il 2

3 Art. 4 (Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE AGRITURISTICHE) 1. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità: a) obbligo di esporre gli oli e i prodotti della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, anche se l azienda agrituristica non è olivo-oleicola; b) obbligo di inserire gli oli e i prodotti della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina in caso di offerta di ristorazione, anche se l azienda agrituristica non è olivo-oleicola; c) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della d) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d identificazione riportanti il logo della e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di olio e prodotti. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti; f) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori; g) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, di cui all art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate. 3. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità: b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enogastronomico della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l accoglienza dei portatori di handicap; d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per Esperto in accoglienza e) personale a conoscenza di lingue straniere; f) organizzazione di visite guidate; g) vendita di olio in bottiglie confezionate; h) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le specifiche i) lavastoviglie industriale; j) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d informazione ed il Centro di k) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il 3

4 Art. 5 (Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE AGRICOLE) 1. Le aziende agricole che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità: a) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati; b) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori. c) obbligo di esporre gli oli e gli altri prodotti della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, anche se l azienda agricola non è olivo-oleicola; d) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di olio. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti; e) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della 3. Le aziende agricole che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità: b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enogastronomico della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l accoglienza dei portatori di handicap; d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per Esperto in accoglienza e) personale a conoscenza di lingue straniere; f) organizzazione di visite guidate; g) vendita di olio in bottiglie confezionate; h) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le specifiche i) lavastoviglie industriale; j) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d informazione ed il Centro di k) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Art. 6 (Requisiti specifici di qualità per le ENOTECHE e le BOTTEGHE TIPICHE ALIMENTARI) 1. Le enoteche e le botteghe tipiche alimentari che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità: a) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato degli oli e di una gamma adeguata di prodotti della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; b) allestimento di uno spazio per la loro degustazione; c) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, di cui all art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il 4

5 nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate; d) i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione entro il 1 gennaio di ogni anno. Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dal 1 aprile al 30 settembre) e bassa stagione (dal 1 ottobre al 31 marzo) e sarà tenuto conto delle necessità di chiusura eventualmente richieste per un periodo di ferie annuali. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione deve comunque garantire che le enoteche e le botteghe tipiche, aderenti alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, sarà effettuata l assegnazione dei giorni e degli orari d apertura minimi per lo svolgimento delle attività della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; e) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della f) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d identificazione riportanti il logo della g) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di olio. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti; h) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori; i) esposizione di materiale della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina per favorirne la divulgazione. 3. Le enoteche e le botteghe tipiche che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità: b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori del circuito enogastronomico della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l accoglienza dei portatori di handicap; d) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per Esperto in accoglienza e) personale a conoscenza di lingue straniere; f) organizzazione di visite guidate; g) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le specifiche h) lavastoviglie industriale; i) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d informazione ed il Centro di j) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Art. 7 (Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE DELLA RISTORAZIONE) 1. Le aziende della ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità: 5

6 a) obbligo di inserire nella Carta degli oli i prodotti della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina (almeno un olio extravergine di oliva); b) inserire nel menù almeno due piatti tipici locali e nella carta dei vini almeno due vini DOC della regione; c) esposizione di materiale della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina nel locale di accesso e di accoglienza per favorirne la divulgazione; d) allestimento di uno spazio per la degustazione degli oli e degli altri prodotti della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; e) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d identificazione riportanti il logo della f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della g) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di olio. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati a consumare pasti. 3. Le aziende della ristorazione che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità: b) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l accoglienza dei portatori di handicap; c) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per Esperto in accoglienza d) personale a conoscenza di lingue straniere; e) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le specifiche f) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d informazione ed il Centro di g) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Art. 8 (Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE) 1. Le aziende turistico-ricettive (alberghi, pensioni, residence) che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità: a) esposizione di materiale della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina nel locale di accesso e di accoglienza per favorirne la divulgazione; b) allestimento di uno spazio per la degustazione degli oli della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; c) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d identificazione riportanti il logo della d) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite di olio. Gli ospiti, dopo la degustazione, non devono essere obbligati ad effettuare acquisti; 6

7 f) qualora svolgano servizi di ristorazione: obbligo di inserire nella Carta degli oli i prodotti della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina ed almeno due vini DOC della regione nella carta dei vini; g) qualora svolgano servizi di ristorazione: inserire nel menù almeno due piatti tipici locali. 3. Le aziende turistico-ricettive che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità: h) telefoni pubblici; i) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l accoglienza dei portatori di handicap; j) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per Esperto in accoglienza k) personale a conoscenza di lingue straniere; l) locale armadi climatizzati per contenere i prodotti alimentari secondo le specifiche m) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d informazione ed il Centro di n) organizzazione di corsi di degustazione, in collaborazione con il Comitato Promotore o il Art. 9 (Requisiti specifici di qualità per le AZIENDE DELL ARTIGIANATO) 1. Le aziende dell artigianato alimentare e artistico che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 2, devono rispondere ai seguenti requisiti specifici di qualità: a) svolgere un attività nel settore agroalimentare tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche del territorio della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; b) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, di cui all art. 10 del presente disciplinare. Essa deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni come: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate; c) i giorni e gli orari di apertura dovranno essere quelli concordati con il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione entro il 1 gennaio di ogni anno. Sarà effettuata la distinzione tra alta stagione (dal 1 aprile al 30 settembre) e bassa stagione (dal 1 ottobre al 31 marzo) e sarà tenuto conto delle necessità di chiusura eventualmente richieste per un periodo di ferie annuali. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione deve comunque garantire che le aziende dell artigianato, aderenti alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, siano aperte in numero sufficiente a seconda della tipologia e, pertanto, sarà effettuata l assegnazione dei giorni e degli orari d apertura minimi per lo svolgimento delle attività della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina. 7

8 3. Le aziende dell artigianato alimentare e artistico che aderiscono alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina possono rispondere anche ai seguenti requisiti specifici di qualità: b) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l accoglienza dei portatori di handicap; c) personale che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione per Esperto in accoglienza d) personale a conoscenza di lingue straniere; e) disponibilità di collegamento informatico con i Centri d informazione ed il Centro di f) organizzazione visite guidate per la conoscenza dei processi produttivi artigianali, in collaborazione con il Comitato Promotore o il TITOLO II DEFINIZIONE DELL IMMAGINE UFFICIALE DELLA STRADA DELL OLIO E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA SABINA Art. 10 (Criteri grafici e logo) 1. La Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina deve avere un immagine grafica ufficiale. A tal fine il Comitato Promotore seleziona, con apposito bando, dei criteri grafici coordinati (segni, caratteri, locuzioni, pittogrammi, ecc.). In particolare, tale logo dovrà affiancare il logo-cornice della Regione Lazio. 2. Tutti gli elementi grafici individuati verranno registrati, in conformità alla normativa vigente nazionale ed internazionale, da parte del Comitato Promotore. 3. I criteri grafici ed il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina devono essere utilizzati obbligatoriamente per la realizzazione del materiale informativo aziendale. Presso il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione verrà costituito un ufficio per l assistenza allo sviluppo grafico di materiale informativo aziendale, del quale le imprese possono eventualmente avvalersi. Il Comitato Promotore o il Comitato di Gestione può, a sua discrezione, richiedere che venga ritirato il materiale informativo aziendale che non rispetta i criteri grafici ed il logo della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina. 4. La mancanza o la perdita, in modo reiterato, dei requisiti di cui al comma precedente è 8

9 TITOLO III ORGANI E GESTIONE DELLA STRADA DELL OLIO E DEI PRODOTTI TIPICI DELLA SABINA Art. 11 (Comitato Promotore) 1. La gestione sperimentale (fino ad un massimo di 6 mesi eventualmente prorogabili) della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina è affidata ad un Comitato Promotore istituito presso il CO.T.O.S., Via Ottaviano Di Giuseppe, Corese Terra (RI). 2. Le domande di adesione possono essere presentate al Comitato Promotore della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, avente sede presso il CO.T.O.S. L autorizzazione concessa è insindacabile ed è valida fino a revoca motivata. La revoca implica la restituzione della segnaletica e di tutto il materiale informativo. Art. 12 (Comitato di Gestione) 1. Ai fini della gestione della Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina: a) per Comitato di Gestione, successivamente denominato Comitato, si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 21/01 e dal relativo Regolamento attuativo; b) il Comitato è costituito con atto pubblico e retto da uno statuto che garantisca l accesso a tutti i soggetti istituzionali e di rappresentanza di categoria, ricadenti nel territorio delimitato dalla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina; c) il Comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla Strada dell Olio e dei Prodotti tipici della Sabina, tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede. 2. Lo statuto del Comitato di Gestione deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome della Strada che il Comitato intende tutelare e valorizzare e la sede ove si svolge; b) la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la Strada da registrarsi presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nonché le norme per il relativo uso, nel rispetto della normativa vigente in materia; c) le modalità per l ammissione al Comitato, garantendo l accesso a tutti i soggetti di cui alla L.R. 21/01 ed in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal relativo Regolamento; d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze; e) l impegno a mantenere i partecipanti nel quorum di cui alla L.R. 21/01; f) le funzioni degli organi (Assemblea, Consiglio, Presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi. Gli organi di rappresentanza del Comitato di Gestione debbono avere validità triennale; g) le modalità di voto in assemblea; h) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti; i) le norme per 1 eventuale scioglimento anticipato del Comitato; j) 1 obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo: una quota fissa di partecipazione al Comitato, diversificata per categoria di appartenenza ed una quota annuale 9

10 proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono da1 Comitato e limitata ai costi effettivi relativi alla fornitura dei servizi stessi; k) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Comitato ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra Comitato e associato. 3. Il Comitato è obbligato a: a) inviare con cadenza annuale alle province competenti (entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo), alla Giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, nonché all'assessorato al Turismo, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività, corredata da un elenco dei soci. Nel caso in cui la strada insiste su più province, il comitato invia la relazione a tutte le province competenti. La relazione deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del comitato di gestione; b) comunicare alla Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, ogni variazione, in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del comitato; c) utilizzare il nome della strada ed il relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati; d) trasmettere alla Giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 maggio) una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte; e) operare in conformità ai parametri di efficienza delle strade di cui al successivo articolo 12; f) garantire agli aderenti alla strada la partecipazione alle misure promozionali alle stesse condizioni; 4. Il Comitato è competente a: a) rappresentare in ogni sede la strada; b) raccogliere le adesioni dei soggetti aventi titolo, mantenere aggiornato un albo degli aderenti e assicurarne la pubblica consultazione; c) realizzare e gestire la strada, in conformità con quanto disposto dal disciplinare, dal progetto di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. 21/01, nel rispetto delle disposizioni della legge stessa e del presente regolamento; d) curare i rapporti con gli enti locali e gli altri enti ed organismi istituzionali aderenti al disciplinare; e) gestire campagne d'informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della strada in ambito nazionale ed internazionale; f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della strada, determinando i costi dei servizi promozionali ed individuando la quota parte di incentivo che deve essere imputata a ciascun beneficiario ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria; g) gestire direttamente oppure coordinare, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della L.R.. 21/01, i centri d'informazione; h) vigilare sulla corretta attuazione del progetto di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. 21/01, da parte di tutti i soggetti aderenti; i) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standard minimi indicati dal presente regolamento; j) proporre agli aderenti sistemi di qualità volontaria, finalizzati al miglioramento del servizio ed alla certificazione di qualità; k) gestire il disciplinare ed escludere gli aderenti dalla strada e dal relativo uso del logo, nel caso di perdurante inosservanza dello stesso; l) disciplinare gli orari minimi di apertura delle aziende aderenti, dandone comunicazione alle stesse con cadenza annuale; 10

11 m) predisporre il materiale illustrativo e divulgativo offerto e promuovere la costituzione di siti e sistemi informativi, in collaborazione con gli enti locali territoriali, le Aziende di Promozione Turistica e le organizzazioni professionali competenti; n) promuovere visite guidate, eventi turistici, avvalendosi di servizi interni e/o esterni qualificati in grado di garantire la fruibilità turistica in almeno una lingua comunitaria. L'organizzazione dei servizi necessari ad un completo ed efficace funzionamento della strada è concordata dal comitato di gestione con gli enti locali territoriali, le Aziende di Promozione Turistica e le organizzazioni professionali competenti; o) presentare domanda per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 21/01, o per altri programmi di incentivazione o finanziamento correlati alle finalità della Strada. 5. Entro trenta giorni dalla nomina, il comitato di gestione comunica alla Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, la sede sociale ed il nome del legale rappresentante del comitato ed invia copia dell'atto costitutivo e dello statuto. 11

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