TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO DEL MASSIMARIO PENALE

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1 MASSIMARIO PENALE TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO DEL MASSIMARIO PENALE Prosegue la raccolta delle massime del Tribunale penale di Milano. Si segnalano in questo numero una sentenza della 2º sezione ed altra della 1º sezione in tema di aggiotaggio e manipolazione del mercato nonché due ordinanze (rispettivamente della 7º e dell 8º sezione) sui poteri di sindacato del giudice del dibattimento in ordine alla mancata ammissione al rito abbreviato dal parte del gip. Sez. 8, Sentenza n del 28 novembre 2011, rv , Giud. monocratico Pellegrino A., Imp. M. 630 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) IN GENERE CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Guida in stato di alterazione da stupefacenti - Rifiuto degli accertamenti di rito - Obblighi di informativa da parte degli agenti operanti - Fattispecie. Per ritenere ingiustificato, e come tale punibile, il mancato consenso dell interessato alla sottoposizione agli esami per l accertamento dell assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario che l esaminando sia preventivamente informato dagli organi di polizia giudiziaria: della sua facoltà di rifiutare il prelievo di campioni di mucosa del cavo orale da parte del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia; del tipo di esami (sangue, urine ed eventuali ulteriori a carattere strumentale) a cui lo stesso potrà essere sottoposto presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate; della necessità del preventivo consenso dell interessato al prelievo di liquidi biologici. (Fattispecie nella quale l interessato aveva preventivamente rappresentato agli agenti operanti di aver assunto un farmaco idoneo a far aumentare il battito cardiaco e la sudorazione ed aveva chiesto, senza esito, di conoscere quali tipi di esami avrebbe dovuto effettuare presso la struttura ospedaliera pubblica: condotta che era stata interpretata quale pretestuosa forma di rifiuto ingiustificato alla sottoposizione agli esami per l accertamento dell assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). Riferimenti normativi: art. 187, c. 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Massime precedenti vedi: Cass. n del 2009 rv

2 La Rivista del Consiglio Sez. 8, Sentenza n del 28 novembre 2011, rv , Giud. monocratico Pellegrino A., Imp. M. 630 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) DA ALCOOL CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPOR- TAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA AL- COOL - Accertamento dell alterazione - Modalità. I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell imputato per l accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Riferimenti normativi: art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Massime precedenti vedi: Cass. n del 2009 rv ; Cass. n del 2006 rv ; Cass. n del 2007 rv ; Cass. n del 2009 rv Sez. dist. di Legnano, Sentenza n. 373 del 01 dicembre 2011, rv , Giud. monocratico: Pellegrino A., Imp. M. 673 PROVE persona offesa PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Criteri di valutazione - Mancata costituzione di parte civile - Minor rigore di controllo. La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone (anche se persona offesa ed unico testimone), e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Riferimenti normativi: artt. 76, 90 e 192 c.p.p. Massime precedenti vedi: Cass. n del 2004 rv ; Cass. n del 2010 rv

3 Sez. 8, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Giud. monocratico Pellegrino A. Imp. D. 603 REATI CONTRO LA PERSONA DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE IN GENERE REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVI- DUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Evento del reato - Grave e perdurante turbamento emotivo. Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l evento del delitto di cui all art. 612bis c.p., per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell equilibrio psicologico della vittima. Riferimenti normativi: art. 612bis c.p. Massime precedenti vedi: Cass. n del 2010 rv ; Cass. n del 2010 rv ; Cass. n del 2010 rv Sez. 4, Sentenza n del 11 ottobre 2011, rv , Giud. monocratico Turri G., Imp. F. 618 SICUREZZA PUBBLICA STRANIERI SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Direttiva 2008/115/CE - Diretta applicabilità delle disposizioni - Verifica della compatibilità con la normativa interna - Disapplicazione della disposizione interna in contrasto con la normativa comunitaria. La direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare contiene disposizioni direttamente applicabili negli ordinamenti interni. Tra queste vi sono l art. 7, che prevede come modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento di espulsione la partenza volontaria entro un termine non inferiore a sette giorni e l art. 11 che dispone che il provvedimento di rimpatrio possa essere corredato da un divieto di reingresso la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e comunque per un periodo non superiore, di norma, a cinque anni. L art. 13 comma 13 D.Lgs. n. 286/98, nel prevedere l accompagnamento coattivo alla frontiera nonché un divieto di reingresso per la durata di anni dieci e senza che il legislatore abbia previsto un termine variabile a seconda dei casi concreti, con imposizione di una pena detentiva a carico dello straniero che abbia fatto illegalmente ingresso nel territorio nazionale in violazione di un divieto di reingresso costituisce un ostacolo al conseguimento dell obiettivo primario della direttiva ovvero l effettivo rimpatrio dello straniero irregolare: il contrasto impone la disapplicazione della norma interna con conseguente riconosciuta illegittimità dei procedimenti amministrativi emanati sulla base della norma disapplicata. Riferimenti normativi: art. 13, c. 13 D.Lgs. 25 luglio 1998, n

4 La Rivista del Consiglio Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A., Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO RICETTAZIONE - IN GENE- RE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GE- NERE - Riciclaggio - Consapevolezza del reato presupposto - Responsabilità a titolo di concorso nel reato presupposto - Sussistenza - Assenza di consapevolezza del reato presupposto - Responsabilità per i reati di riciclaggio e ricettazione - Sussistenza - Fattispecie. Risponde, a titolo di concorso, dei medesimi reati realizzati dal phisher (artt. 494, 615ter e 640 c.p.) il financial manager che, consapevole dell attività truffaldina del phisher, assicuri a questi la propria collaborazione nel ricevere bonifici fraudolenti sul proprio conto corrente e nel trasferire a terze persone ignote, mediante società di money transfer, le somme percepite. Al contrario, nel caso in cui il financial manager sia inconsapevole del disegno criminoso complessivo, ma si presti a mettere a disposizione del phisher il proprio conto corrente e poi a trasferire il denaro ricevuto, può configurarsi il delitto di riciclaggio, ovvero il delitto di ricettazione. Riferimenti normativi: artt. 110, 494, 615ter, 640, 648 e 648bis c.p. Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A. Est. Corbetta S. Imp. P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO RICETTAZIONE - IN GENE- RE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GE- NERE - Riciclaggio - Sussistenza - Fattispecie. Integra il reato di ricettazione colui che, consapevole della provenienza delittuosa del denaro, acconsente ad accreditarlo sul proprio conto corrente, ma poi non lo trasferisce perché lo trattiene per sé o perché l azione è stata interrotta, grazie all intervento della polizia giudiziaria, prima di essere portata a termine. Integra, invece, il delitto di riciclaggio colui che, dopo aver ricevuto somme di denaro illecitamente sottratte, con il sistema del cosiddetto phishing, dai conti correnti di ignare vittime, le trasferisce con modalità idonee ad ostacolare l identificazione della loro provenienza illecita. (Nella fattispecie il Tribunale ha ravvisato il delitto di riciclaggio nella condotta dell agente che ha prelevato in contanti il denaro accreditato sul suo conto corrente e successivamente lo ha inviato all estero mediante società di money transfer, interrompendo in tal modo la tracciabilità dei trasferimenti). Riferimenti normativi: artt. 648 e 648 bis c.p. 74

5 Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A., Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO RICETTAZIONE - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GE- NERE - Riciclaggio - Provenienza delittuosa - Ostacolo all identificazione - Nozione - Fattispecie. Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente idoneo. (Nella fattispecie, relativa a condotte poste in essere nel più ampio sistema del cosiddetto phishing, il Tribunale ha ritenuto che il prelievo di somme in contanti da un istituto di credito ed il successivo invio all estero mediante altra forma, quale l impiego di società di money transfer, interrompe senza dubbio la tracciabilità dei trasferimenti). Riferimenti normativi: art. 648bis c.p. Massime precedenti vedi: Cass. n del 2007 rv ; Cass. n del 2006 rv Sez. 8, Sentenza n del 07/10/2011, rv , Pres. Pellegrino A., Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO RICETTAZIONE - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GE- NERE - Riciclaggio - Delitto presupposto - Fattispecie. La sussistenza del delitto di riciclaggio presuppone la prova della commissione di un delitto a monte, nel senso che il denaro ricevuto deve essere il provento di un delitto non colposo precedentemente realizzato da altri. Di conseguenza, in assenza della prova che le somme di denaro trasferite attraverso società di money transfer siano provento di attività delittuosa, perché illecitamente sottratte dal conto corrente di ignare vittime, non è ravvisabile alcun fatto penalmente rilevante nella condotta di mero invio di denaro. Riferimenti normativi: art. 648bis c.p. Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A., Est. Corbetta S., Impp P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE 75

6 La Rivista del Consiglio REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBI- TA - IN GENERE Appropriazione indebita - Sussistenza - Ricettazione - Insussistenza - Fattispecie. Con riferimento alla peculiare forma di frode informatica denominata phishing, lo schema contrattuale che lega il financial manager al manager non si esaurisce nella mera ricezione del denaro proveniente da delitto, poiché il primo ha l obbligo di ritrasferire il denaro al secondo. Ne consegue che integra il reato di appropriazione indebita, e non quello di ricettazione, il financial manager che in violazione dell obbligo di ritrasferimento, in assenza della prova circa la provenienza illecita del denaro, si impossessa della somma ricevuta. Riferimenti normativi: artt. 646 e 648 c.p. Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A. Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELE- MENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Riciclaggio - Dolo eventuale - Fattispecie. Nel delitto di riciclaggio sussiste l elemento soggettivo del dolo, nella forma del dolo eventuale, quando sulla base di precisi elementi di fatto si può affermare che l agente si sia seriamente rappresentato l eventualità della provenienza delittuosa del denaro e, nondimeno, si sia comunque determinato a trasferirlo. (Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che elementi quali la richiesta di collaborazione da parte di sedicenti società straniere mediante l invio di s scritte in un inglese approssimativo e la prospettazione di facili guadagni in relazione alla semplice attività richiesta, consistente nel prelevare in contanti il denaro ricevuto sul proprio conto corrente senza una causale evidente e nel trasferirlo all estero tramite società di money transfer, possono rappresentare un motivo di sospetto rispetto al quale l agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse, ma non sono di per sé decisivi per dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il dolo richiesto dall art. 648 bis c.p.). Riferimenti normativi: artt. 648 e 648bis c.p. Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A., Est. Corbetta S., Impp P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO 76

7 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELE- MENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Riciclaggio - Dolo diretto - Fattispecie. Sussiste la piena consapevolezza dell illecita provenienza del denaro, e l elemento soggettivo del delitto di riciclaggio si colora nel senso del dolo diretto, nella condotta dell agente che, per consentire ad altri di accreditare sul proprio conto corrente il denaro da trasferire all estero, sia in procinto di aprire altri conti correnti al dichiarato fine di non far sorgere sospetti tra il personale della banca. Riferimenti normativi: art. 648bis c.p. Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A. Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELE- MENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Riciclaggio - Prova - Omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie. Come per il delitto di ricettazione, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, la prova dell elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del dolo richiesto dall art. 648bis c.p. nella falsità della versione fornita dall imputata circa la provenienza del denaro, valutata in un contesto di generico sospetto). Riferimenti normativi: art. 648bis c.p. Sez. 8, Sentenza n del 7 ottobre 2011, rv , Pres. Pellegrino A., Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri 514 BANCHE E BANCHE E BANCHE E - Esercizio abusivo dell attività finanziaria - Esclusione - Fattispecie. L attività di mera ricezione e di trasferimento di denaro non è riconducibile all attività finanziaria prevista dall art. 106, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993 che, a seguito della novella attuata con l art. 7, comma 3, d. lgs. n. 141 del 2010, contempla ora la sola concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ne consegue che non integra 77

8 La Rivista del Consiglio il reato di esercizio abusivo dell attività finanziaria (art. 132 d. lgs. n. 385 del 1993) la condotta posta in essere da soggetti non regolarmente iscritti presso gli elenchi obbligatori tenuti dall Ufficio Italiano Cambi, i quali abusivamente svolgevano attività di mediazione finanziaria quali operatori professionali accreditati presso le sedicenti società che li avevano preventivamente contattati, trasferendo somme di denaro a società di money transfer, previa detrazione di una provvigione. (Il Tribunale ha altresì rilevato che nella fattispecie, relativa a condotte poste in essere nel più ampio sistema del cosiddetto phishing, l attività posta in essere da tali soggetti non era svolta nei confronti del pubblico, ossia di un numero indeterminato di soggetti, ma esclusivamente a vantaggio di un singolo soggetto determinato). Riferimenti normativi: art. 106, c. 1, D.Lgs. n. 385 del 1993; art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G., Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri 580 PERSONA GIURIDICA REATI SOCIETARI PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Aggiotaggio ex art c.c. - Manipolazione del mercato ex art. 185 TUF - Successione di leggi penali - Art. 2, comma 4, c.p. - Applicabilità. Sussiste continuità normativa tra le disposizioni contenute nell art c.c. (riformulato dal D.lgs. 61/02) e nell art. 185 TUF (nel testo introdotto dalla legge 62/05), che si differenziano unicamente per lo strumento finanziario cui si riferiscono. Trova dunque applicazione la disciplina prevista dall art. 2, comma 4, c.p. in tema di successione di leggi penali. Riferimenti normativi: art c.c.; art. 185 D.Lgs. 58/1998; art. 2 c.p. Massime precedenti vedi: Trib. Milano, Sez. 3, 24 giugno 2006; Trib. Milano, Sez. 3, 27 marzo 2006 Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G. Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri 580 PERSONA GIURIDICA REATI SOCIETARI PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Omessa comunicazione di patto parasociale - Manipolazione del mercato - Altri artifizi - Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. La norma contenuta nell art. 122 TUF, a mente del quale è obbligatorio rendere noti i patti parasociali in qualsiasi forma stipulati, la cui efficacia è rafforzata dalla previsione ex art. 106 TUF dell obbligo di promuovere un offerta pubblica di acquisto 78

9 ove si venga a detenere una percentuale superiore al 30% del capitale di una società quotata, risulta funzionale alla realizzazione di un adeguato sistema di informazione societaria e di mercato. Ne segue che una condotta elusiva delle predette disposizioni riveste carattere fraudolento necessariamente intenzionale e si pone in netto contrasto con le finalità perseguite dalla normativa in materia di abusi di mercato. In particolare il comportamento in esame integra gli altri artifizi contemplati dall art. 185 TUF come modalità residuale di realizzazione del delitto di manipolazione del mercato e rileva altresì a titolo di ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art c.c. (Fattispecie nella quale una pluralità di soggetti, inseriti in svariate compagini societarie, avevano posto in essere molteplici operazioni su azioni di società quotata nell ambito di una scalata, senza effettuare le prescritte comunicazioni e negando ripetutamente che fosse in atto un ipotesi di concerto). Riferimenti normativi: artt. 2637, 2638 c.c.; art. 185, D.Lgs. 58/1998 Massime precedenti vedi: Cass. Sez. 5, 2 ottobre 2008, n. 2063; Trib. Milano, Sez. 3, 24 giugno 2006 Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G. Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri 580 PERSONA GIURIDICA REATI SOCIETARI PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio - Pseudo-cross orders - Altri artifizi - Sussistenza. I c.d. pesudo-cross orders (o improper matched orders) di strumenti finanziari, cioè quegli ordini di acquisto e vendita incrociati immessi contemporaneamente, o comunque in un spazio temporale molto limitato, da soggetti che agiscono di concerto ed il cui effetto è quello di creare l apparenza di un mercato in movimento, integrano un ipotesi di artifizi concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari rilevante sia a titolo di aggiotaggio ex art c.c., sia come manipolazione di mercato ai sensi dell art. 185 TUF. (Nella specie gli ordini di acquisto e vendita aventi le suddette caratteristiche sono state ritenuti operazioni idonee ad alterare le condizioni fisiologiche nelle quali si dovrebbe sviluppare il flusso dei capitali e l andamento del mercato). Riferimenti normativi: art c.c.; art. 185 D.Lgs. 58/1998; art. 2 c.p. Massime precedenti vedi: Trib. Milano, Sez. 1, 7 gennaio 2008; Trib. Milano, Sez. 3, 24 giugno 2006 Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G. Est. Manfrin G. Impp. B. ed altri 609 REATO REATO DI PERICOLO O DI DANNO 79

10 La Rivista del Consiglio REATO - REATO DI PERICOLO O DI DANNO - Manipolazione del mercato - Pericolo concreto - Valutazione. Il delitto di manipolazione del mercato è reato di pericolo concreto il cui accertamento va effettuato attraverso il criterio di c.d. prognosi postuma. La condotta incriminata deve essere caratterizzata dalla concreta idoneità a provocare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, così da potere influenzare in modo apprezzabile le scelte di un operatore medio che disponga delle normali informazioni riguardanti i valori mobiliari in cui intenda investire o disinvestire. Riferimenti normativi: art c.c.; art. 185 D.Lgs. 58/1998 Massime precedenti vedi: Cass. Sez. 5, 2 ottobre 2008, n.2063; Trib. Milano, Sez. 1, 23 novembre 2006 Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G. Est. Manfrin G. Impp. B. ed altri 612 REO CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Possibilità di forme plurime di manifestazione - Obbligo di motivazione sulla efficacia causale del contributo. In tema di concorso di persone nel reato, è punibile qualsiasi apporto che abbia dato un contributo partecipativo positivo materiale o morale, anche di natura meramente agevolatrice, alla commissione del reato da parte degli altri soggetti attivi, fermo restando l obbligo motivazionale per il giudice circa l indicazione della forma attraverso la quale il contributo è stato causalmente efficiente rispetto alle attività poste in essere dagli altri concorrenti. Il parametro della strumentalità concorsuale della singola condotta è idoneo sia ai fini della dimostrazione del concorso morale (materializzazione del messaggio istigatorio) sia nell ambito del concorso materiale per le ipotesi di esecuzione c.d. frazionata dell illecito. Riferimenti normativi: art. 110 c.p. Massime precedenti vedi: Cass. n del 2009 rv ; Cass. n del 2008 rv ; Cass. n del 2008 rv , Cass. S. U. n del 2003, rv Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G., Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri 594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CONTRATTI BANCARI REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Appropriazione indebita - Contratti bancari - Fattispecie. 80

11 Il prelievo non autorizzato da parte di personale bancario di importi dai conti correnti accesi presso l istituto e l accredito di somme di spettanza della banca allo scopo di compensare le perdite subite per effetto della variazione del prezzo di titoli quotati acquistati da terzi, integra il delitto di appropriazione indebita aggravata dall abuso di prestazione di opera. (Nella fattispecie taluni dipendenti bancari stornavano indebitamente somme dai rapporti di conto corrente intestati alla clientela per creare provvista destinata a ripianare perdite finanziarie di altri soggetti e distraevano a beneficio di questi ultimi, con l intesa di spartire gli utili, importi di pertinenza della banca). Riferimenti normativi: artt. 646 e 61, n. 11), c.p. Massime precedenti vedi: Cass. n del 1994 rv Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G. Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri 612 REATO VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (ESTENSIONE AL CORREO) AGGRAVANTI O ATTENUANTI REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (ESTENSIONE AL CORREO) AGGRAVANTI O ATTE- NUANTI - Art. 61, n. 11, c.p. La circostanza aggravante prevista dall art. 61, n. 11 c.p. ha natura soggettiva ai sensi dell art. 70, n. 2 c.p. e si estende ai concorrenti nel reato poiché esula dal novero delle circostanze soggettive previste dall art. 118 c.p. che, per espressa previsione di legge, si applicano alla sola persona alla quale si riferiscono. Riferimenti normativi: artt. 61, n. 11), 70, n. 2, 118, c.p. Sez. 2, Sentenza n del 28 maggio 2011, rv , Pres. Manfrin G., Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri 580 PERSONA GIURIDICA REATI SOCIETARI PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Manipolazione del mercato - Facoltà della Consob nel procedimento penale - Riparazione dei danni cagionati all integrità del mercato - Riferibilità ai fatti commessi precedentemente all entrata in vigore della L. n. 62 del La CONSOB è legittimata alla costituzione di parte civile in relazione a fatti sussumibili sotto la previsione dell art. 185 TUF commessi antecedentemente all entrata in vigore dell art. 187 undecies TUF per ottenere il risarcimento limitatamente ai danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, inerenti alla lesione dell immagine e del prestigio dell istituzione. La norma da ultimo richiamata ha natura meramente ricognitiva della disciplina generale previgente. Riferimenti normativi: art. 74 c.p.p.; artt. 185 e 187undecies D.Lgs. 58/

12 La Rivista del Consiglio Sez. 8, Ordinanza n del 22 novembre 2011, rv , Pres. Balzarotti M.L., Est. Balzarotti M.L., Impp. A. ed altri 671 PROCEDIMENTI SPECIALI GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIE- STA - ORDINANZA DI RIGETTO PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - OR- DINANZA DI RIGETTO - Ordinanza pronunciata de plano in assenza di contraddittorio - Nullità a regime intermedio - Sanatoria - Sussistenza - Fattispecie. In tema di giudizio abbreviato c.d. condizionato dall integrazione probatoria, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente affermato che, mentre la delibazione sui requisiti di ammissibilità dell istanza (tempestività della stessa, legittimazione del richiedente, riferibilità della stessa all intero processo) avviene de plano e precede l emissione del decreto di fissazione dell udienza, la fondatezza dell istanza - sotto il profilo della compatibilità dell integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto e della necessità della stessa ai fini della decisione - deve essere vagliata all esito di udienza in contraddittorio tra le parti. Pertanto, l ordinanza reiettiva del rito abbreviato resa inaudita altera parte deve considerarsi invalida, e più specificamente affetta da nullità a regime intermedio - dunque sanabile ai sensi dell art. 183 c.p.p. - tale essendo la sanzione processuale applicabile ai casi di violazione del diritto di difesa sub specie di effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi. (Nella fattispecie, il giudice del dibattimento ha respinto l eccezione di nullità sollevata dagli imputati avverso l ordinanza con la quale il g.i.p. aveva negato, inaudita altera parte, l accesso al giudizio abbreviato condizionato: il collegio ha infatti ritenuto integrata un ipotesi di sanatoria ex art. 183 lett. a) c.p.p., sostenendo che la difesa aveva accettato gli effetti del provvedimento reiettivo, e valorizzando, a supporto di tale conclusione, la condotta consistita nella rinnovazione della richiesta di trasformazione del rito avanti al Tribunale, dove veniva realizzata la pienezza del contraddittorio). Riferimenti normativi: art. 438, c. 5, 180 e 183, lett. a), c.p.p. Massime precedenti vedi: Cass. S.U. n del 2011 rv ; Cass. n del 2010; Cass. n. 804 del 2004 rv Sez. 7, Ordinanza n del 17 ottobre 2011, rv , Pres. Montingelli M., Est. Montingelli M., Impp. A. ed altri 671 PROCEDIMENTI SPECIALI GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIE- STA - ORDINANZA DI RIGETTO PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - OR- DINANZA DI RIGETTO - Ordinanza pronunciata de plano in assenza di contraddittorio - Nullità assoluta - Fattispecie. In tema di giudizio abbreviato c.d. condizionato dall integrazione probatoria, la Se- 82

13 zioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente affermato il principio secondo cui la fondatezza dell istanza - sotto il profilo della compatibilità dell integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto e della necessità della stessa ai fini della decisione - deve essere vagliata all esito di udienza in contraddittorio tra le parti. Pertanto, l ordinanza reiettiva del rito abbreviato resa inaudita altera parte deve considerarsi invalida, e più specificamente affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile d ufficio, ai sensi degli artt. 178, lett. c) c.p.p. e 179 comma 1 c.p.p., in quanto pregiudizievole del diritto di difesa degli imputati. (Nella fattispecie, il giudice del dibattimento ha dichiarato la nullità dell ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto de plano l istanza condizionata di accesso al rito speciale, ed ha ordinato la ritrasmissione degli atti all ufficio g.i.p.). Riferimenti normativi: art. 438 c. 178, lett. c), 179 c. 1, c.p.p. Massime precedenti vedi: Cass. S.U. n del 2011 rv Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED BANCHE E - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Acquisto o vendita di titoli - Luogo di consumazione del reato. Il luogo di consumazione del reato di aggiotaggio manipolativo, posto in essere attraverso una condotta di acquisto o vendita di titoli in Borsa, è quello di conclusione delle negoziazioni, cioè quello in cui si siano incrociate le offerte di segno contrario e sia stato fissato il prezzo dello strumento finanziario, perché questo è il solo accadimento idoneo a produrre ripercussioni sul mercato. A tal fine non è da considerare sufficiente la condotta con cui l ordinante comunica al suo intermediario l ordine di acquisto, perché da sola sprovvista del carattere di percettibilità da parte del mercato e come tale destinata a rimanere, al più, un antefatto. Riferimenti normativi: art. 8 c.p.p.; art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., Est. Ichino G, Impp. B. ed altri 680 UDIENZA PRELIMINARE UDIENZA - MODIFICAZIONE DEL- L IMPUTAZIONE - FATTO DIVERSO UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL IMPUTA- ZIONE - FATTO DIVERSO - Contestazione dell apporto del singolo all interno di un gruppo - Modifica della descrizione - Diversa descrizione della medesima condotta. 83

14 La Rivista del Consiglio Nell ambito di una vicenda complessa dal punto di vista degli apporti forniti dai singoli imputati, la descrizione delle condotte non può prescindere dalla collocazione nel più ampio contesto dato dall intera vicenda, cosicché se con la contestazione al singolo l accusa ha inteso descrivere l apporto fornito all interno dell obiettivo finale del gruppo, una diversa caratterizzazione dell apporto (più o meno dettagliato) non comporta la contestazione di un fatto nuovo ma la diversa descrizione della medesima condotta. Riferimenti normativi: art. 423 c.p.p. Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED BANCHE E - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Altri artifici - Acquisti di concerto e patti parasociali non dichiarati - Sussistenza. È riconducibile alla nozione di altri artifici di cui all art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, un accordo realizzato in qualunque forma tra più soggetti per l effettuazione di acquisti di partecipazioni in modo coordinato, al fine di esercitare congiuntamente il controllo su una società oppure di trasferire tale controllo al soggetto capofila, accordo che costituisce un patto parasociale rilevante ai fini dell art. 122, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (come tale, soggetto a comunicazione obbligatoria), a condizione che esso sia idoneo a produrre effetti obbligatori per i paciscenti. Riferimenti normativi: artt. 109, 122, 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED BANCHE E - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Altri artifici - Acquisti indiretti o tramite soggetti interposti - Sussistenza. Hanno carattere di artificio rilevante ex art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 gli acquisti effettuati tramite soggetti interposti, utilizzati per effettuare acquisti oltre la soglia per la quale si è ricevuta l autorizzazione dalla Banca d Italia. Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n

15 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED BANCHE E - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Altri artifici - Contratti di opzione - Sussistenza. Hanno carattere di artificio rilevante ex art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 i contratti di opzione che, per le concrete condizioni contrattuali non rese pubbliche, assumono gli effetti di una vendita a termine, con esclusione del carattere di aleatorietà proprio del contratto di opzione (nella caso di specie sul medesimo contratto sottostante era stato concesso sia il diritto di vendere - opzione di put - che di acquistare - opzione di call - con coincidenza della scadenza e del prezzo di esercizio, conseguentemente certo era l esercizio di una delle opzioni). Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED BANCHE E - Manipolazione del mercato - Diffusione di notizie false - Accordo criminoso. Integra il reato di aggiotaggio informativo la diffusione di notizie, pur contenenti dati veri, relative alle operazioni effettuate sul mercato, e costituenti, a loro volta, condotte manipolative, in quanto tali informazioni hanno nascosto l accordo criminoso sottostante alla complessiva operazione di scalata rimasta occulta, informazione, questa, dotata del carattere price sensitive (in motivazione, si è altresì escluso che i rumors e le voci di stampa relativi alle reali intenzioni degli imputati fossero idonei a superare la falsità e la reticenza dei comunicati rilasciati). Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED BANCHE E - Manipolazione del mercato - Diffusione di notizie false - Accordo criminoso - Concorso di persone nel reato 85

16 La Rivista del Consiglio Rispondono di aggiotaggio informativo, in concorso con chi ha effettuato le comunicazioni false, coloro i quali abbiano partecipato come concorrenti alle operazioni manipolative sul mercato, in quanto dall accordo criminoso relativo all aggiotaggio manipolativo discende la consapevolezza della successiva comunicazione falsa, finalizzata a mantenere occulta la natura delle operazioni. Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED BANCHE E - Manipolazione del mercato - Alterazione sensibile dei prezzi di mercato - Idoneità della condotta - Parametri. Ai sensi dell art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari deve essere valutata, non con riferimento a quello che sarebbe stato l andamento normale del prezzo secondo le regole del mercato, ma ricorrendo al parametro legale di determinazione del prezzo fornito dalla normativa in materia di OPA (nella fattispecie, la condotta manipolativa ha avuto come effetto l acquisto di titoli al prezzo di mercato con elusione della normativa in materia di OPA che avrebbe vincolato l acquisto delle partecipazioni al prezzo stabilito dalla normativa stessa). Riferimenti normativi: artt. 106, 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 514 BANCHE ED BANCHE ED Ai fini della sussistenza del reato di abuso di informazioni privilegiate è richiesta la mera violazione dell obbligo di riservatezza da parte del soggetto in possesso dell informazione, senza che sia necessaria la valutazione del rischio di sfruttamento della stessa da parte del destinatario. Riferimenti normativi: artt. 181, 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 580 PERSONA GIURIDICA REATI SOCIETARI 86

17 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Ostacolo alle funzioni di vigilanza - Elemento materiale - Occultamento di fatti - Requisiti della condotta - Intralcio alle funzioni di vigilanza - Sussistenza - Fattispecie. Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art c.c.), costituisce ostacolo ai sensi del secondo comma qualsiasi condotta che intralcia le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche, rendendo più difficile o addirittura impedendo lo svolgimento delle funzioni medesime. (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che integrassero l ipotesi criminosa in parola le false o quantomeno parziali dichiarazioni alla CONSOB da parte dei soggetti apicali di UNIPOL, in risposta ai chiarimenti sollecitati dalla stessa CONSOB, relative alle finalità di un investimento di UNIPOL nelle azioni di BNL per il quale UNIPOL aveva poco prima richiesto autorizzazione alla Banca d Italia, nonché in merito all inesistenza di rapporti contrattuali diretti e indiretti con altri azionisti di BNL). Riferimenti normativi: art. 2638, c.c. Sez. 1, Sentenza n del 31 ottobre 2011, rv , Pres. Ichino G., 580 PERSONA GIURIDICA SOCIETÀ - IN GENERE PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Reati presupposto - Autore del reato non identificato - Responsabilità dell ente - Sussistenza. In tema di responsabilità amministrativa dell ente da reato, ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. a) d.lgs. 231/2001 l ente viene ritenuto responsabile del reato commesso da uno dei soggetti indicati dall art. 5 nel suo interesse o vantaggio anche nell ipotesi in cui l autore del reato non sia stato identificato, a condizione però che vi sia la prova che qualcuno di tali soggetti abbia commesso un fatto di reato completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, e abbia agito dunque - nel caso di concorso nel reato - condividendo il piano criminoso. Riferimenti normativi: artt. 8 c. 1, lett. a), 5 D.Lgs.231/

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