IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***"

Transcript

1 SENT. 514/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visti i ricorsi iscritti ai numeri 70278//PC e 70399/PC del registro di Segreteria; Udìti - nella pubblica udienza del 17 aprile 2012 in rappresentanza della parte attrice, l avv. Andrea Lippi; ed, in rappresentanza dell INPS l avv. Andrea Botta: che hanno confermato le rispettive conclusioni in atti; Visti gli atti di causa; ha pronunciato SENTENZA nei giudizi introdotti con i ricorsi in premessa, proposti da DEIDDA Rosa, elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti n. 4, presso lo studio dell avv. Andrea Lippi che la rappresenta e difende in giudizio avverso il Ministero dell Istruzione e INPDAP Sede di Roma 4 ( ora INPS ). MOTIVI DELLA DECISIONE Con i ricorsi in epigrafe e successiva memoria, parte attrice ( ex dipendente del Ministero dell Istruzione, collocata a riposo in data ) chiede: a) - ricorso n /PC: in via principale, il riconoscimento dei benefici di cui all art. 2 della legge n. 336 del 1970, deducendo lo status di profuga dell Eritrea, richiamando in tal senso le previsioni della legge n. 763 del 1981 nonchè giurisprudenza e circolari favorevoli alla pretesa; in subordine, la declaratoria di illegittimità del decreto del Ministero dell Istruzione del che ha annullato, in esito a rilievo della Corte dei conti in sede di controllo, il precedente decreto del di conferimento di trattamento pensionistico definitivo, in violazione degli artt. 204, 205 del dpr n del 1973, con dichiarazione del diritto al conseguimento del

2 trattamento pensionistico conferito con il decreto del ; b) - ricorso n /PC: l annullamento del provvedimento dell Inpdap Sede di Roma 4 prot /09 del , avente ad oggetto il recupero di un credito erariale di ,01 maturato nel periodo per conguaglio negativo tra trattamento pensionistico definitivo già conferito con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del , poi rideterminato con decreto ministeriale del , in quanto fondato su errore di diritto della pa e per assoluta buona fede del ricorrente, ex art. 206 del dpr n del 1973, e/o per prescrizione del diritto al recupero, con restituzione delle somme medio tempore trattenute, oltre ad interessi legali e rivalutazione sulle stesse. Con memoria pervenuta il il Ministero dell Istruzione (con riferimento al ricorso n /PC ) ha chiesto il rigetto del ricorso, essendosi attenuta ai rilievi della Corte dei conti in sede di controllo ed alla giurisprudenza ormai concorde nell applicare i benefici dell art. 2 della legge n. 336/1970 ai soli profughi per l applicazione del trattato di pace, ma non anche a seguito di altri eventi. Con memoria pervenuta il ( relativa al ricorso n /PC ), l INPDAP ha controdedotto come segue; la sig.ra Deidda Rosa Emilia è titolare di partita di pensione iscr. n dal 18/06/1997 in qualità di ex dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'università e della Ricerca; con Decreto del 2/07/2003 detto Ministero conferiva all interessata la pensione definitiva di a.l. pari ,15 dal 18/06/1997 elevata dal 1/07/1997 a a.l. pari ad ,71, comprensiva dei benefici di cui all'art. 2 della legge 336/70; a seguito di osservazione dell'ufficio di Controllo della Corte dei conti, il ministero ha emesso nuovo decreto datato 24/09/2009 con il quale, nell'annullare il precedente, ha conferito alla sig.ra Deidda la pensione definitiva di a.l pari ad ,36 dal 18/06/1997 elevata dal 1/07/1997 a pari ad ,74, ed ha ritenuto non spettanti alla nominata in oggetto i benefici pensionistici di cui all'art. 2 comma 1 della legge 336/70; su rata di aprile

3 2010 l INPDAP, quale ordinatore secondario di spesa, nel dare applicazione al decreto del 24/09/2009, ha accertato un debito di ,01 per maggiori importi di pensione percepiti e non dovuti dal 18/06/1997 al 31/03/2010; con nota del 26/03/2010, inviata ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 241/90, è stata data partecipazione all'interessata che l'istituto aveva avviato un procedimento amministrativo per il recupero del citato debito e che si sarebbe effettuata una ritenuta cautelativa mensile, nei termini di legge, di 340,06 sulla pensione iscr. n , a partire dal mese di aprile 2010; nel merito si precisa che l Istituto, quale ordinatore secondario di spesa, è tenuto a dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'amministrazione di appartenenza senza alcun potere discrezionale; per questo il recupero dell'indebito non può che avere una connotazione puramente oggettiva riconducibile alla disciplina contenuta negli artt e seguenti del codice civile; chi ha eseguito un pagamento non dovuto, dunque, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, senza che la buona fede dell'accipiens abbia rilievo al fine di consentire la soluti retentio; in tal senso, relativamente ad un caso anologo, si è espressa, con sentenza n.28 del 9/2/2009, la Corte dei conti di Bolzano, secondo cui la prospettazione fondata sull'istituto e sulla tematica del conguaglio con il trattamento provvisorio non attiene alla vertenza de qua, caratterizzata invece da una successione di decreti di liquidazione, imperniata sul riferito rilievo del competente Ufficio di controllo della Corte dei conti; profilo quest'ultimo, invero decisivo, posto che esso delinea una particolare situazione amministrativa ( connotata dall'intervento dell'autorità magistratuale di controllo ), la quale rinviene il proprio inquadramento nella figura generale dell'indebito oggettivo, risultando estranea (anche ) al tessuto normativo delineato dalle disposizioni di cui agli art del dpr n del 1973; pertanto al caso di specie non è applicabile l'art 206 dpr n. 1092/1973, né l'art 52 della legge n.88/1989 in quanto tale norma riguarda l INPS; in conclusione, si chiede il rigetto del ricorso ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che il riconoscimento giudiziale si limiti

4 alla dichiarazione di irripetibilità delle somme percepite dal 18/06/1997 al 31/3/2010, senza diritto a interessi e/o rivalutazione monetaria trattandosi di somme comunque non dovute, così come previsto da un consolidato orientamento giurisprudenziale. Con nota pervenuta il l INPS ( gestione ex INPDAP ), nel comunicare di aver provveduto alla sospensione della ritenuta cautelare sul trattamento pensionistico dell interessata, in esecuzione dell ordinanza n. 215/2011 di questa Corte, ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso n /PC. *** Preliminarmente, si dispone ai sensi dell art.274 del codice di procedura civile - la riunione dei procedimenti relativi alle cause instaurate con i due ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito, va disattesa la pretesa postulata in via principale da parte attrice, volta al riconoscimento dei benefici di cui all art. 2 primo comma della legge n. 336 del Invero, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione con condivisibile costante giurisprudenza l'espressione "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate" contenuta nella legge n. 336 del 1970 comprende non tutti i profughi, ma soltanto coloro che sono stati coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace; di conseguenza "le categorie equiparate" della norma in esame sono formate soltanto dalle persone che, con apposite leggi, hanno ottenuto la parificazione non già a tutti i profughi indistintamente, ma a quei profughi in particolare; coloro che, come il ricorrente, sono tornati dalla Libia dopo l'agosto 1969 per eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace, sono legittimati a chiedere i benefici della legislazione vigente per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non quelli della normativa speciale relativa agli ex combattenti e assimilati contenuta nella legge n. 336 del 1970 [ Cass. civile n del 1998; cfr. ancora di recente Cass. civ. Sez. lavoro n del 2011, secondo cui quanto alle categorie previste dalla legge n. 336 del 1970, per "profughi per

5 l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate"; si devono intendere solamente i profughi italiani che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale e non i connazionali costretti a rientrare e a stabilirsi in Italia in conseguenza degli avvenimenti, di carattere bellico o politico, emersi in vari Stati ]; interpretazione cui aderisce lo stesso giudice amministrativo [ cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, n del 2008; Cons. Stato Sez. IV, n del 2011, secondo cui non tutti i profughi indistintamente sono considerati dall'art.2 della legge n. 336 del 1970 ai fini del beneficio ivi previsto, ma solo, come testualmente indicato, i "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", rilevandosi che la giurisprudenza intende tale espressione come riferita "esclusivamente a coloro che sono rimasti coinvolti in modo diretto e immediato negli effetti del trattato di Pace ed alle categorie che ad essi hanno ottenuto una specifica equiparazione con apposite leggi, vertendosi in tema di benefici di natura eccezionale, onde le disposizioni della legge n. 336 del 1970 vanno intese rigorosamente, senza possibilità di estensione a qualunque tipo di profugo, non potendo essere rimessa all'interprete la definizione del campo di applicazione di una previsione che quei benefici introduce solo per una determinata categoria di persone ] e parte della giurisprudenza di questa Corte [Sez. giurisd. Toscana, n. 522 del 2008; Sez. giurisd. Puglia n. 321 del 2011 ]; risulta invero nel caso di specie che l interessata è rimpatriata dall Eritrea nel settembre del 1958 in seguito a situazione di carattere generale che ha determinato lo stato di necessità per il rimpatrio. Analogamente, va disattesa la pretesa subordinata volta al riconoscimento del diritto a percepire il più favorevole trattamento pensionistico di cui al primo decreto definitivo del 2 luglio 2003, in quanto asseritamente non più revocabile ex art. 205 del dpr n del 1973; nella specie invero non si versa nelle ipotesi di cui alle lettera a) e b) dell art.204 del dpr citato, trattandosi di annullamento in esito a rilievo dell Organo magistratuale del controllo. In particolare, l art. 21 nonies ( Annullamento d'ufficio ) della vigente legge n. 241 del

6 1990 prevede che 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. Nel caso di specie, il comportamento dell Amministrazione non appare censurabile, essendosi comunque ragionevolmente attenuta ad un rilievo dell Organo di controllo. Deve invece essere accolta la ulteriore pretesa attorea di declaratoria di irripetibilità delle somme di cui alla nota di recupero di indebito dell Inpdap Sede di Roma 4 del 26 marzo 2010, per l importo di ,01 sulla pensione con iscr. n ; invero premessa la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto a recupero per gli importi indebiti erogati relativamente al periodo anteriore al decennio che precede l emissione del provvedimento di recupero ( trattandosi di indebito oggettivo: artt e 2946 cod.civ.) - ai sensi dell'art. 206 del dpr. n del 1973, come interpretato dall'art. 3 della legge n. 428 del 1985 ( salvo il dolo dell interessato ), non si fa luogo a recupero di somme risultanti non dovute ed erogate con provvedimento definitivo ( principio di cui è espressione anche l art. 52 della legge n.88 del 1989); provvedimento definitivo da intendersi nel senso di non più provvisorio e quindi immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 166 della legge n. 312 del 1980, anche se non ancora registrato. Infatti, non può ritenersi che il provvedimento non registrato sia da considerarsi ancora non definitivo in quanto sottoposto a condizione ( id est: l'ammissione a registrazione da parte della Corte dei conti); questo, per motivi letterali (cfr. il richiamato articolo 3 della legge n. 428 del 1985), logico-giuridici (non potendosi postulare, nell'ambito di uno stesso ordinamento, plurime tipologie di provvedimenti definitivi ) e di giustizia sostanziale ( dovendosi ritenere pieno l'affidamento riposto dal pensionato in presenza di un atto

7 immediatamente esecutivo ed efficace, pur se ancora soggetto a riscontro successivo). Data la complessità delle questioni sottoposte, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. *** Per Questi Motivi La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO *** previa riunione in rito RESPINGE il ricorso n /PC. ACCOGLIE parzialmente il ricorso n /PC, con riconoscimento del diritto della parte interessata alla sola irripetibilità delle somme di cui alla nota di recupero dell Inpdap Sede di Roma 4 del 26 marzo 2010, per l importo di ,01 sulla pensione con iscr. n ; con conseguente diritto in favore della medesima, alla restituzione delle somme a tale titolo medio tempore trattenute dall Inpdap; sulle stesse somme da restituire non spettano gli accessori di legge, trattandosi di percezione di somme comunque non dovute all interessata, la cui irripetibilità consegue a specifica norma derogatoria ( art.206 del dpr n.1092 del 1973 ) del generale diritto al recupero ovvero, in parte qua, all intervenuta prescrizione decennale del diritto al recupero. Respinto il resto. Spese compensate. Così deciso in Roma, nell udienza pubblica del 17 aprile 2012, con dispositivo letto nell udienza del 18 maggio IL GIUDICE

8 f.to ( Cons. Enrico TORRI ) Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22/05/2012 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Paola ACHILLE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

REPVBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPVBBLICA ITALIANA SENTENZA Sent. 582/2014 REPVBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 73482/PC del registro di Segreteria; Udìti

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Sent 353/2014 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 73136/PM del registro di Segreteria; Udìti

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario

Dettagli

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi). Irripetibilità degli indebiti sulle pensioni provvisorie Inpdap (Articolo di Giovanni Dami) Con la pubblicazione della recente sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite 11/10/2007 n 7/2007/QM si

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA. N. 02284/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da: Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E

D E T E R M I N A Z I O N E AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 04793. COLLOCAMENTO A

Dettagli

OGGETTO: Somme pensionistiche indebite (applicazione artt. da 203 a 206 del d.p.r. 29/12/1973, n. 1092)

OGGETTO: Somme pensionistiche indebite (applicazione artt. da 203 a 206 del d.p.r. 29/12/1973, n. 1092) Roma, 06/12/2005 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA COMUNE DI MOSCUFO Provincia di Pescara ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ATTO N. 168 del 17/12/2015 Reg. Gen 523 Oggetto: OGGETTO: Impegno e liquidazione debito fuori bilancio

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di

Dettagli

Sentenza n del 13 ottobre Atto amministrativo-autorizzazioni e concessioni -Servizio pubblico consorzi

Sentenza n del 13 ottobre Atto amministrativo-autorizzazioni e concessioni -Servizio pubblico consorzi Sentenza n. 1644 del 13 ottobre 2004 Pubblica udienza del 19 maggio 2004 Presidente dott. Bruno Amoroso Relatore dott. Giuseppe Daniele Titoletto: Atto amministrativo-autorizzazioni e concessioni -Servizio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4293/08 Reg.Dec. N. 9620 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente

Dettagli

INDICE INDICE SOMMARIO

INDICE INDICE SOMMARIO INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, DALLE ORIGINI AL NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. Lo spirito della riforma del giudizio di ottemperanza... 1 2. L evoluzione del giudizio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Sent. n. 609/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 6077/06 Reg.Dec. N. 2401 Reg.Ric. ANNO 2005 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE SS. SSCC - Servizio Contenzioso Registro di Servizio: 22 del 22/04/2015 A CURA DELL UFFICIO SEGRETERIA:

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE SS. SSCC - Servizio Contenzioso Registro di Servizio: 22 del 22/04/2015 A CURA DELL UFFICIO SEGRETERIA: COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE SS SSCC - Servizio Contenzioso Registro di Servizio: 22 del 22/04/2015 OGGETTO: Liquidazione debito del fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio

Dettagli

C O N S I G L I O R E G I O N A L E

C O N S I G L I O R E G I O N A L E C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.59/aa/og del 10.11.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA. TAR Puglia, Sez. III, 21.5.2014, n. 628 Materia: avanzamento personale CRI R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00287/2010 REG.SEN. N. 00958/2002 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma. Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA. SETTORE I Numero 139 del

COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma. Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA. SETTORE I Numero 139 del COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA Numero 139 del 24-06-2015 OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE". APPROVAZIONE

Dettagli

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri L applicazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate di cui al D.M. 20 luglio

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del

Dettagli

Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n.

Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n. Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 26.10.2006 n. 1351 Il Tar Lazio, con la sentenza n 1351 affronta il tema del diritto alla

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1539/2007 Reg.Dec. N. 7615 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

AUTOTUTELA DELLA P.A.: ANNULLAMENTO E RECESSO **** ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. Avv. M.V. Lumetti 7 marzo 2016

AUTOTUTELA DELLA P.A.: ANNULLAMENTO E RECESSO **** ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. Avv. M.V. Lumetti 7 marzo 2016 AUTOTUTELA DELLA P.A.: ANNULLAMENTO E RECESSO **** ACCESSO AGLI ATTI DI GARA Avv. M.V. Lumetti 7 marzo 2016 Revoca ed annullamento in autotutela: attengono alla fase antecedente alla stipula del contratto.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) N. 10256/2015 REG.PROV.COLL. N. 16078/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011 CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

Comunicazione di debito e provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente.

Comunicazione di debito e provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente. Roma, 20/06/2006 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Dettagli

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N.1377 /2008 Reg. Dec. N. 1522 Reg. Ric. Anno 2008 ha pronunciato la seguente

Dettagli

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione

Dettagli

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale ~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

CIRCOLARE N. 52/E INDICE CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia, N. 01776/2012 REG.PROV.COLL. N. 00725/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 11/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2604-2012 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dettagli

INVALIDI CIVILI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

INVALIDI CIVILI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE SENT. N. 176/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio N. 00809/2013 REG.PROV.COLL. N. 00963/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20213 Anno 2015 Presidente: IACOBELLIS MARCELLO Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/10/2015 ORDINANZA sul ricorso 9962-2013 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, società

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA COMUNE DI SANT EGIDIO ALLA VIBRATA (Provincia di Teramo) Tel. 0861/846511 Fax 0861/840203 Part. IVA: 00196900674 e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA SERVIZIO:

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

Come difendersi se l Inps taglia la pensione

Come difendersi se l Inps taglia la pensione Come difendersi se l Inps taglia la pensione Richiesta di restituzione indebiti da parte dell Inps: quando si applica la sanatoria, come fare ricorso. Errori di calcolo, limite di cumulo tra redditi e

Dettagli