REPVBBLICA ITALIANA SENTENZA
|
|
- Ilario Riccardo Bertoni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sent. 582/2014 REPVBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 73482/PC del registro di Segreteria; Udìti - nella pubblica udienza del 3 luglio 2014 per la parte attrice, l avv. Armando Montarsolo, per l INPS l avv. Andrea Botta e per il Ministero degli Affari Esteri la dott.ssa Alessandra Courrier : che hanno concluso come in atti; Visti gli atti di causa; ha pronunciato SENTENZA nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da GIANNINI Giorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Montarsolo e Bianca Magarò, domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via S. Tommaso d Aquino avverso l INPS e il Ministero degli Affari Esteri. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in esame e successiva memoria parte attrice ha chiesto l annullamento del provvedimento INPS Sede Territoriale RM 1 del , avente ad oggetto l applicazione (a decorrere dal ) di ritenute mensili di 267,46 (sulla pensione con iscr ), al fine del recupero di un indebito pensionistico di 8.558,74 maturato nel periodo in esito ad annullamento del decreto di pensione definitiva n.2850 del disposto con successivo decreto n del in conseguenza delle osservazioni formulate dall Ufficio di controllo della Corte dei conti; deducendosi, alla luce di richiamata giurisprudenza favorevole, l illegittimità della pretesa, l insussistenza del diritto al recupero, la buona fede del percipiente, la gravità e irreparabilità del danno riveniente dalla disposta ritenuta in relazione alle proprie condizioni personali.
2 Con memoria difensiva l INPS ha dedotto in via preliminare l improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del ricorso amministrativo e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto della pretesa; in subordine, l accertamento del diritto di rivalsa dell INPS nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. Con memoria difensiva il Ministero degli Affari Esteri ha chiesto il rigetto del ricorso, essendosi attenuto alle osservazioni della Corte dei conti in sede di controllo; in particolare rappresentandosi quanto segue; il ricorrente, sig. Giannini Giorgio, 4^ qualifica funzionale presso il Ministero, è cessato dal servizio per dimissioni a decorrere dal 1 luglio 1999; a seguito della domanda di dimissioni, l Amministrazione ha emanato un trattamento provvisorio di pensione con nota prot del 7 aprile 1999; con nota prot. 910 del 21 febbraio 2000, il trattamento è stato rettificato ai sensi del CCNL 98/99; il 16 agosto 2001 l'amministrazione ha emanato il decreto di pensione definitiva ( DM 2850 ) che stabiliva a favore del sig. Giannini una pensione annua lorda di L (pari a ,96) e lo ha inoltrato ai competenti Organi di controllo per il visto e la registrazione; in data 11 gennaio 2005 la Corte dei conti Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri economico finanziari - pensioni civili, ha restituito con osservazioni il provvedimento; in particolare, il magistrato contabile ha segnalato che all'interessato non potevano essere accordati i 3 aumenti biennali di stipendio previsti dalla legge 336/70, in quanto la qualità di profugo dalla Libia era stata riconosciuta non per gli effetti diretti del trattato di pace ma in conseguenza della situazione generale venuta a determinarsi in Libia dopo l'agosto del 1969, situazione che lo ha costretto a rientrare in Italia il 2 luglio 1970; l Amministrazione, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte, ha provveduto ad annullare il DM 2850 e ad emanare un nuovo decreto ( DM 2962, in data 20 novembre 2009), con cui si è disconosciuto il beneficio in questione e si è conseguentemente determinata una pensione annua lorda di ,72 a decorrere dal 1/7/1999; della rettifica è stato immediatamente a conoscenza l'interessato con lettera prot del 24 novembre 2009; con nota prot de1 14 gennaio 2010, si è anche provveduto a informare il sig. Giannini dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti del DM 2962; quanto al ricorso con cui il sig. Giannini chiede l'annullamento della
3 comunicazione di debito predisposta dall'inps (Gestione dipendenti pubblici) nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, con particolare riferimento al DM dell Amministrazione, si solleva l'eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47, comma 1, DPR 639/1970 in quanto controparte non allega di aver esperito il previo ricorso amministrativo; nel merito, sulla "violazione e falsa applicazione della L 241/90. Difetto assoluto di motivazione", si osserva che il DM con il quale l Amministrazione ha provveduto a rideterminare l'importo della pensione del ricorrente ha una data e un protocollo certi (DM 2962 del 20/11/2009) e in data 24 novembre 2009 con la nota n , l Amministrazione ha provveduto a comunicare all'interessato la riduzione dell'importo conseguente alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, così come ha provveduto immediatamente con la nota n del 14 gennaio 2010 a comunicargli che il DM 2962 era stato registrato dalla Corte dei conti; risulta infondata anche la presunta illegittimità del provvedimento per mancata motivazione; con la nota del 24 novembre 2009, l Amministrazione ha messo a conoscenza il ricorrente del rilievo sollevato dalla Corte in ordine all'attribuzione dei 3 aumenti biennali di stipendio ex art. 2, comma 1, L. 336/70, esplicitando tutte le motivazioni in forza delle quali si procedeva alla riduzione dell'importo annuo lordo della sua pensione; relativamente al quantum, l Amministrazione ha proceduto a rideterminare la pensione del ricorrente in adempimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, dandone prontamente comunicazione; ne consegue che il ricorso è da ritenersi infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In via preliminare va disattesa l eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 cpc ( non richiamato dall art. 5 della legge n. 205 del 2000 ), ovvero la decadenza di cui all art. 47 del dpr n. 639 del 1970, che invero attengono alle diverse controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, laddove la normativa sostanziale che riguarda la previdenza pubblica fa riferimento al dpr n. 1092/1973, in cui non sono previste norme che sottopongano a termini di decadenza l esercizio dell azione giudiziaria, salva la prescrizione dei ratei pensionistici.
4 Nel merito, la pretesa del ricorrente può essere accolta nei termini che seguono. Invero, risulta in atti che gli indebiti maturati sul trattamento pensionistico erogato all interessato conseguono a rilievi dell Organo magistratuale di controllo; ne consegue che - ai sensi dell'art. 206 del dpr. n del 1973, come interpretato dall'art. 3 della legge n. 428 del 1985 (salvo il dolo dell interessato), non si fa luogo a recupero di somme risultanti non dovute ed erogate con provvedimento definitivo (principio di cui è espressione anche l art. 52 della legge n.88 del 1989); provvedimento definitivo da intendersi nel senso di non più provvisorio e quindi immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 166 della legge n. 312 del 1980, anche se non ancora registrato. Infatti, non può ritenersi che il provvedimento non registrato sia da considerarsi ancora non definitivo in quanto sottoposto a condizione ( id est: l'ammissione a registrazione da parte della Corte dei conti); questo, per motivi letterali (cfr. il richiamato articolo 3 della legge n. 428 del 1985), logicogiuridici (non potendosi postulare, nell'ambito di uno stesso ordinamento, plurime tipologie di provvedimenti definitivi) e di giustizia sostanziale (dovendosi ritenere pieno l'affidamento riposto dal pensionato in presenza di un atto immediatamente esecutivo ed efficace, pur se ancora soggetto a riscontro successivo). Senza comunque pretermettere che, nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni resistenti, il trattamento pensionistico del ricorrente ha avuto decorrenza dal 1 aprile 1999, mentre solo nel mese di ottobre 2013 si è provveduto ala comunicazione di debito all interessato in applicazione del decreto n del ; circostanza che depone per una valutazione di ragionevole affidamento del pensionato in ordine alla correttezza degli importi indebitamente erogati. Ne consegue il riconoscimento del diritto del sig. GIANNINI Giorgio alla irripetibilità delle somme di cui alla citata nota di recupero dell INPS del , con conseguente diritto in favore del ricorrente alla restituzione delle somme a tale titolo medio tempore trattenute dall Istituto di previdenza; sulle dette somme da restituire non spettano tuttavia gli accessori di legge, trattandosi di percezione di somme comunque non dovute, la cui irripetibilità consegue a specifica normativa e
5 comunque ad interpretazione giurisprudenziale della medesima, assunta come derogatoria del generale diritto al recupero. Quanto infine alla pretesa dell INPS di riconoscimento di un diritto di rivalsa nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, si rileva che la normativa implicata (art. 8, comma 2 del dpr n. 538 del 1986), concerne i soli trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza; ne consegue che l affermata giurisdizione di questa Corte dei conti in materia (cfr. in ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, Ord. n del 2011) non trova applicazione al caso in questione. In sostanza, l art. 8, comma 2, del dpr n. 538 del 1986, ha previsto - per gli Enti locali - sia l obbligo dell ente responsabile di errate comunicazioni, di rifondere all ente pagatore le somme indebitamente corrisposte, sia la successiva azione di rivalsa dell ente responsabile nei confronti del proprio dipendente; questioni che, secondo il citato orientamento della Corte di Cassazione, incidono comunque sul contenuto del diritto e sull ammontare del trattamento pensionistico e che quindi rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti. Nella fattispecie invece, trattandosi di amministrazione statale, non è prevista dall ordinamento uno specifico obbligo della medesima di rifusione delle maggiori somme erogate per un proprio errore né una specifica successiva azione di rivalsa nei confronti del pensionato: con la conseguenza che la pretesa dell INPS di accollare all amministrazione di appartenenza del pensionato la responsabilità del conferimento dei maggiori importi, in ipotesi quale quella di specie - di già dichiarata irripetibilità dell indebito, attiene in realtà ad un generico rapporto obbligatorio distinto da quello pensionistico, che non incide né sul contenuto del diritto né sull ammontare del trattamento di quiescenza. Invero, non sussistono nel caso di amministrazioni statali, le due fasi procedimentali postulate dall art. 8, comma 2, del dpr n. 538 del 1986: quella nei confronti dell ente di appartenenza e quella ( solo successiva ) della rivalsa in via esclusiva di questo (l ente di appartenenza ) nei confronti del pensionato, non essendo invero prevista da detta disposizione un azione di ripetizione che si articoli direttamente tra l ente erogatore e l accipiens.
6 Ne deriva che la relativa azione dell Inps di rivalsa nei confronti del Ministero degli Affari Esteri in esito a declaratoria di irripetibilità dell indebito, debba essere proposta davanti al giudice ordinario. Tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Per Questi Motivi LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ACCOGLIE Il ricorso in epigrafe, con riconoscimento del diritto dell interessato alla irripetibilità delle somme di cui al provvedimento INPS di recupero, e conseguente diritto dello stesso ricorrente alla restituzione delle somme a tale titolo medio tempore trattenute dall Inpdap senza accessori di legge. Dichiara altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del giudice ordinario, sulla pretesa dell INPS di riconoscimento di un diritto di rivalsa nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. Spese compensate. Così deciso in Roma, nell udienza del 3 luglio IL GIUDICE ( f.to Cons. Enrico Torri ) PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 10/07/2014 PER IL DIRIGENTE F.to Domenica LAGANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 514/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visti i ricorsi iscritti ai numeri 70278//PC e 70399/PC del registro di
DettagliREPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
Sent 353/2014 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 73136/PM del registro di Segreteria; Udìti
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 02284/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
Dettagliha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;
Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliOGGETTO: Somme pensionistiche indebite (applicazione artt. da 203 a 206 del d.p.r. 29/12/1973, n. 1092)
Roma, 06/12/2005 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Dettaglicontro per l'annullamento ha pronunciato la presente
N. 00409/2013 REG.PROV.COLL. N. 00197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario
DettagliSvolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione
Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Autore: sentenza In: Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio
Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 6168/2007 Reg. Dec. N. 4577 Reg. Ric. Anno 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
Dettagliprocedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Irripetibilità degli indebiti sulle pensioni provvisorie Inpdap (Articolo di Giovanni Dami) Con la pubblicazione della recente sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite 11/10/2007 n 7/2007/QM si
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01285/2014 REG.PROV.COLL. N. 00713/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 13.01.2015 n. 28 Materia: irripetibilità somme pensionistiche REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 05393/2011REG.PROV.COLL. N. 00339/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 23443 Anno 2016 Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 17/11/2016 SENTENZA sul ricorso 9324-2011 proposto da: MATTIA FAUSTINA C.F. MTTFTN53R68L532I,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello
Dettagliha pronunciato la presente
N. 12244/2015 REG.PROV.COLL. N. 11260/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 13.01.2015 n. 30 Materia: irripetibilità somme pensionistiche REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliCittà di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE
( 26 13/02/2013) Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO DI ANCONA N. 528/2012, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ART. 194, COMMA 1, LETTERA a) D. LGS.
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00188/2016 REG.PROV.COLL. N. 00019/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA
N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2008
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Anno N. 737 Reg.Ric. PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2008 composta dai magistrati: MARIO DI GIUSEPPE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05624/2014 REG.PROV.COLL. N. 05186/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 02728/2016REG.PROV.COLL. N. 02232/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00948/2014 REG.PROV.COLL. N. 00930/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
DettagliUna pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente
Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01141/2016 REG.PROV.COLL. N. 05144/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA
N. Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter, composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti
DettagliSEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sent. 331/2015 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71839/PC del registro di Segreteria;
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto 2~5' 4.4 ve, R *nmedwr--e ocu=nletri i"z",mmr.e R.G.N.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
Dettagli- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:
«Il minore affidato con l'istituto della kafala ha diritto al permesso di soggiorno» (T.A.R. Piemonte, sent. del 3 marzo 2016, n. 281) Minore non accompagnato diffamazione aggravata art. 595 c.p.p. Il
DettagliSulla indennità di mobilità e di mancato preavviso (Cass. n /2012)
Sulla indennità di mobilità e di mancato preavviso (Cass. n. 24159/2012) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima L articolo 7, comma 12 della legge n. 223/1991, rinvia alla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliREGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE
REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 30.11.2015 INDICE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliComunicazione di debito e provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente.
Roma, 20/06/2006 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliDISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA
DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA ONORARI AVVOCATURA MUNICIPALE: ADEGUAMENTO AL DISPOSTO DEL DL 90/2014 così come modificato dalla L. 114/2014
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Cons. Giust. Amm.va Reg. Siciliana, 29.5.2015, n. 413 Materia: perdita del grado R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
Dettagli