Le novità in materia d apprendistato
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1 Le novità in materia d apprendistato Giuseppe Buscema Consulente del lavoro
2 Col D.Lgs.. n.276/2003 dall apprendistato apprendistato agli apprendistati Da un unico apprendistato Legge n.25/1955 per far conseguire una qualifica, si passa a: Apprendistato per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione Apprendistato professionalizzante Apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
3 Fonti principali nuovo apprendistato Codice civile: articoli da 2130 a 2134 Disciplina generale: articoli da 47 a 53 D.Lgs.. n.276/2003 D.M. 10 ottobre 2005: approvazione libretto formativo del cittadino D.M. 20 maggio 1999: individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti D.M. 28 febbraio 2000: disposizioni in materia di tutor aziendale Disciplina transitoria: legge n.25/1955 e legge n.196/1997
4 PRASSI Circolare Min. Lav.. 14 ottobre 2004, n.40 Circolare Min. Lav.. 15 luglio 2005, n.30 Circolare Min. Lav.. 25 gennaio 2006, n.2 Nota Min. Lav.. 17 settembre 2008, n.6011 Circolare Min. Lav.. 10 novembre 2008, n.27 Numerose risposte del Ministero del Lavoro ad interpelli
5 Il codice civile Art (Durata del tirocinio) Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle e norme corporative o dagli usi. Art (Retribuzione) La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario s a cottimo. Art (Istruzione professionale) L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti tinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. Art (Attestato di tirocinio) Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto. Art (Norme applicabili al tirocinio) Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
6 D.Lgs.. n.276/2003 Art.47, 51, 52 e 53: Disposizioni comuni alle tre tipologie d apprendistatod Art.48: Apprendistato per l espletamento l del diritto-dovere dovere di istruzione formazione Art.49: Apprendistato professionalizzante Art.50: Apprendistato per l acquisizione l di un diploma o per percorsi di alta formazione
7 Limite massimo assunzione apprendisti Datori di lavoro in genere: 100% maestranze specializzate e qualificate in forza Datori di lavoro senza qualificati o in numero inferiore a due: tre apprendisti Imprese artigiane: si applica l art.4 Legge n.443/85
8 Imprese artigiane, limiti dimensionali impresa che non lavora in serie: massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento iamento su misura: massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; trasporto: massimo 8 dipendenti; imprese edili: massimo 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in i numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
9 DISPOSIZIONI COMUNI Applicabile in tutti i settori Forma scritta ad substantiam Obbligo formazione Divieto retribuzione a cottimo Recesso solo per giusta causa o giustificato motivo Al termine dell apprendistato, recesso articolo 2118 codice civile
10 NORMA TRANSITORIA Articolo 47, comma 3 Articolo 47, comma 3 In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
11 Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione Riguarda i giovani ed adolescenti di età compresa fra i quindici e i diciotto anni di età Scopo: consentire al lavoratore, da un lato di conseguire una qualifica e dall'altro anche di assolvere all'obbligo scolastico
12 Applicabilità Non è attualmente applicabile: Non è stata ancora attuata la riforma dell istruzione ex legge n.53/2000
13 Interpello n.36 del Domanda: disciplina applicabile nell attesa della specifica regolamentazione Risposta: La disciplina del rapporto di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere dovere d istruzione d e formazione e dei relativi profili formativi non è a tutt oggi operativa in quanto strettamente connessa alla riforma del sistema d istruzione prevista dalla L. n. 53/2003. in attesa delle intese di cui al comma 4 dell art. 48 del D.Lgs.. n. 276/2003, per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, - salvo il caso di diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato, il quale potrà svolgere l apprendistato l professionalizzante - si dovrà fare ricorso alle disposizioni di cui alla L. n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997
14 Apprendistato professionalizzante finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali
15 Apprendistato professionalizzante Soggetti di età compresa fra i diciotto ed i ventinove anni Durata: massimo sei anni NOVITA : : Il d.l. n.112/2008 ha eliminato la durata minima
16 Limiti d etd età Ministero del Lavoro circ.30/2005: Come confermato dai più recenti orientamenti della Cassazione (sentenza n /2004), possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
17 La durata minima A seguito dell eliminazione eliminazione della durata minima: - Si riapre la possibilità dell apprendistato per lavori stagionali - Possibile trasformazione del rapporto prima della fine del periodo d apprendistato (Circolare Min. Lav.. 10 novembre 2008, n.27)
18 LE REGIONI (comma 5) Regolamentano i profili formativi, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
19 OPERATIVITA (comma 5 bis) Alcune Regioni non hanno disciplinato l apprendistato Il comma 5 bis, inserito nel mese d aprile 2005, rende applicabile comunque l apprendistato l professionalizzante se regolamentato dei CCNL
20 Vecchio apprendistato Inapplicabile se i CCNL hanno regolamentato l apprendistato professionalizzante e la relativa formazione Nel caso di regolamentazione della formazione, il Ministero ha chiarito con Circolare n.30/2005 Per le situazioni sopra descritte, viene così a decadere la vigenza della legge n. 196 del 1997, che rimane comunque applicabile per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione.
21 Contenuti del contratto indicazione della prestazione oggetto del contratto piano formativo individuale eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
22 PRINCIPALI DIFFERENZE CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE Forma scritta Necessità di un piano formativo individuale Durata maggiore Età dei soggetti assumibili più elevata Formazione anche interna Maggior ruolo dei contratti collettivi
23 Il Piano formativo individuale Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale. aziendale.
24 LA FORMAZIONE Almeno 120 ore annue di formazione interna o esterna Il datore di lavoro, a differenza del passato, non può più aspettare che venga formalmente proposta ma deve attivarsi Disciplinata esclusivamente dai CCNL in mancanza della disciplina regionale Presenza di un tutor
25 Novità D.L. n.112/2008 canale parallelo Comma 5-ter5 In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi sono rimessi integralmente ai contratti collettivi i quali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
26 NORME APPLICABILI In materia di formazione si applicano: D.M. 10 ottobre 2005: approvazione libretto formativo del cittadino D.M. 20 maggio 1999: individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti D.M. 28 febbraio 2000: disposizioni in materia di tutor aziendale
27 Libretto formativo del cittadino D.M.10 OTTOBRE 2005 (G.U. 3 novembre 2005, n. 256) Approvato modello allegato al provvedimento Operativo quando rilasciato dai soggetti abilitati o autorizzati: Nel frontespizio RILASCIATO DA... (soggetto abilitato/autorizzato) NELLA REGIONE/PROVINCIA... DATA DI PRIMO RILASCIO... DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO SEZIONE 1 Informazioni personali Esperienze Lavorative/ Professionali Titoli di istruzione e formazione Esperienze formative SEZIONE 2 Competenze acquisite in percorsi di apprendimento
28 Tutor aziendale Si applica ancora il D.M. 28 febbraio 2000 I compiti: affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza Esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro
29 Tutor aziendale Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante. Il lavoratore designato dall impresa per le funzioni di tutore deve: a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l apprendista l conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell apprendista; c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (salvo non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica). Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti
30 INCENTIVI NORMATIVI a) possibile inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire b) esclusione dal computo dei limiti numerici
31 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Datori di lavoro in genere: contributi previdenziali in misura pari al 10% Datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari a: - 1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto; - 3% per il secondo anno; - 10% per gli anni successivi al secondo. Tali contributi comprendono la quota Inail
32 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO Le agevolazioni contributive (contributi in misura pari al 10%) competono per ulteriori dodici mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro
33 SANZIONI in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'inps la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
34 SANZIONI Circ.Min. Lavoro , n.27 In caso di carenza dell offerta formativa pubblica, trova applicazione l esimente l dell art.53 D.Lgs.. n.276/2003 in quanto non è responsabile il datore di lavoro
35 Frequenza ai corsi Circ. Ministero del Lavoro n.78/2000: per essere in regola e quindi usufruire delle agevolazioni contributive, l'apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.
36 CCNL Commercio e terziario applicabilità del nuovo canale Interpello n.50 del 7 ottobre 2008: i contenuti dell Accordo di rinnovo del 17 luglio 2008 appaiono in linea con i principi espressi dal comma 5 ter
37 CCNL Metalmeccanica Industria La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa come più avanti specificata. La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e-learning,, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning,, visite aziendali.
38 CCNL Studi Professionali Art. 33 Principi generali in materia di formazione dell apprendistato professionalizzante Si definisce qualificazione l esito l di un percorso con obbiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento,, o esterna finalizzato all acquisizione acquisizione dell insieme delle corrispondenti competenze.
39 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario il conseguimento di un titolo di studio universitario e della alta formazione la specializzazione tecnica art.69 della Legge n.144/1999 NOVITA D.L. 112: Compresi i dottorati di ricerca
40 FINALITA diretto collegamento tra l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore
41 APPLICABILITA NOVITA : Il D.L. n.112/2008 ha previsto che in assenza di regolamentazione regionale l attivazione l è rimessa a convenzioni fra datori di lavoro ed Università e altre istituzioni formative
42 ALTRA NOVITA DL 112 Estese le agevolazioni di cui all articolo articolo 53
43 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Soggetti da 18 a 29 anni in possesso di titolo di studio
44 Altre novità del D.L.112 Abolizione dell art.1 D.M. 7/10/1999: eliminato l obbligo l di comunicare alle Regioni i dati degli apprendisti assunti e del tutor Abolizione obbligo comunicazione ai familiari dell andamento dell apprendistato Abolizione obbligo di comunicazione dell avvenuta qualificazione ai Centri per l Impiego Abolizione visita medica preassuntiva apprendisti maggiorenni
45 Interpello n.17/2007 Proroga del periodo Domanda: malattia ed altri eventi anche di breve durata, cumulati, sospendono o prorogano il periodo di apprendistato? Risposta: le interruzioni di rapporto inferiori al mese, sono ininfluenti rispetto al computo dell apprendistato perché irrilevanti al pregiudizio dell addestramento
46 Interpello n.5/2007 Riduzione del periodo di formazione Domanda: può essere ridotto il periodo di formazione in caso di crediti formativi individuali? Risposta: le 120 ore rappresentano l ammontare minimo. Novità: : In caso di formazione esclusivamente aziendale, la circ. n. 27/2008 apre sulla possibilità che i CCNL prevedano una riduzione
47 Interpello prot.25/i/7209/2006 Apprendistato e part time Domanda 1: orario settimanale minimo per l instaurazione di contratto di apprendistato a tempo parziale Risposta: nessun limite minimo. Tuttavia, l articolazione dell orario non deve essere d ostacolo al raggiungimento delle finalità formative. La valutazione è da effettuarsi caso per caso. Domanda 2: riduzione delle ore di formazione nel caso di part time Risposta: le 120 ore rappresentano la soglia minima anche in virtù del principio di non discriminazione del contratto a tempo parziale rispetto a quello a tempo pieno
48 Interpello n.3/2008 Cumulo periodi di apprendistato Domanda: cumulabilità fra periodi di apprendistato di cui alla previgente normativa e di quella relativa all apprendistato apprendistato professionalizzante Risposta: è possibile l instaurazione l dell apprendistato professionalizzante tenendo conto, ai fini della durata massima, del periodo già svolto con la vecchia disciplina e tenendo conto della precedente esperienza in sede di predisposizione del piano formativo
49 Interpello n.14/2007 Trasformazione Domanda: è possibile la trasformazione di un rapporto di apprendistato instaurato secondo la vecchia disciplina in un apprendistato professionalizzante Risposta: nel caso in cui sia completato l iter regolatorio,, si applica il nuovo contratto; i contratti in esecuzione rimangono disciplinati dalla vecchia disciplina
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