Commissione sulle regole contabili del trustee. Relazione IL RENDICONTO AI BENEFICIARI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commissione sulle regole contabili del trustee. Relazione IL RENDICONTO AI BENEFICIARI"

Transcript

1 Commissione sulle regole contabili del trustee Relazione IL RENDICONTO AI BENEFICIARI

2 1. Profili generali del rendiconto del trust La regola base del diritto dei trust è che il trustee deve essere sempre pronto a rendicontare. Non esiste, quindi, un criterio simile a quello vigente per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: richiesto del rendiconto da un beneficiario, il trustee deve renderlo in un tempo ragionevole e non può eccepire che deve attendere il termine dell esercizio finanziario. La stessa nozione di esercizio finanziario è estranea alla gestione dei trust e, in mancanza di previsioni nell atto istitutivo, può o meno essere utilizzata. Tale rendiconto, a prescindere dalle forme utilizzate, dovrà certamente contenere, come avviene nella prassi anglosassone, uno stato patrimoniale, un conto delle variazioni del patrimonio e un conto del reddito tramite i quali si darà separata evidenza del capitale originario dato in trust e del reddito successivamente generato. Tali prospetti saranno funzionali per soddisfare i fabbisogni informativi delle due categorie di beneficiari che tradizionalmente il trustee ha di fronte: i beneficiari del reddito e i beneficiari del capitale. Le spettanze di ciascuna categoria reddituale possono divenire esigibili in tempi diversi e per questo è necessario in modo puntuale provvedere alla individuazioni di distinti conti, di capitale e di reddito, che potranno essere accesi per ogni singolo beneficiario se lo richiedono le circostanze. È da segnalare, tuttavia, che far rientrare gli effetti economici di un fatto del trust nel conto di capitale o di reddito non è sempre una decisione scontata. Alcuni accadimenti sono di incerta qualificazione e possono interessare più categorie di beneficiari, e dunque, si cercheranno di delineare delle direttrici su cui effettuare la distinzione fra capitale e reddito. In tale senso è evidente che l iniziale trasferimento dal disponente al trustee ed ogni successivo trasferimento, dal parte del disponente o di terzi, interessa il conto delle variazioni del patrimonio. Se saranno venduti i beni costituiti in trust ogni plusvalenza o minusvalenza andrà ad aumentare o diminuire il valore del capitale del trust e l eventuale investimento effettuato a seguito di tale cessione sarà considerato nuovo capitale. Dovrà essere considerato reddito, invece, ciò che normalmente si ritrae dai beni costituiti in trust. Ad esempio gli interessi su depositi e c/c, i dividendi derivanti da quote di partecipazioni, gli affitti da locazione di immobili, gli interessi derivanti da obbligazioni e più in generale i profitti da attività di cessione a titolo oneroso di beni di qualsivoglia natura. Chiaramente le spese strettamente connesse alle gestione del capitale vanno a sua diretta imputazione e ne diminuiscono il valore, come le

3 spese relative alla cessione di un bene. Tuttavia le spese derivanti dalla gestione ordinaria del capitale vanno a diminuire il reddito generato da tale gestione, come ad esempio il pagamento annuale di una polizza assicurativa. Diversamente le spese di straordinaria amministrazione sono di pertinenza del capitale, le quali vanno ad aumentare il valore del capitale qualora il trustee ritenga che accrescano. Assimiliate a spese di pertinenza del capitale sono le imposte pagate sul trasferimento successivo dei beni ai beneficiari le imposte di successione e donazione- le imposte applicate sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di un bene, le imposte ipotecarie e catastali, etc. Le imposte correnti sul reddito e l imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove applicabile, andranno, invece, chiaramente, a diminuire il valore del reddito generato dalla gestione del trustee. Gli interessi pagati su di un mutuo, come gli interessi di mora, le spese di gestione del patrimonio (quali ad esempio le commissioni applicate dagli intermediari finanziari, etc.) sono imputate al reddito, come i costi per la tenuta della contabilità, le spese per consulenze legali. Le spese amministrative generali pagate ad un avvocato, ad un commercialista o ad una società trustee, generalmente dovranno essere allocate fra il capitale e il reddito generato, in relazione alla effettiva attività svolta. Nel caso sia difficile ripartire il costo sarà il trustee che dovrà effettuarla indicando nelle note ai prospetti i criteri scelti per stabilire le diverse quote. Ciò detto, è possibile che il reddito generato dalla gestione del trust non sia subito riscosso dai suoi beneficiari ma in un momento successivo senza però essere accumulato al capitale. In tal caso il reddito dovrà essere contabilizzato in appositi conti (di accumulazione ) con la specifica menzione della loro appartenenza. Di converso vi sono casi in cui il reddito è accumulato al capitale e non è distribuito dal trustee ai beneficiari. In questo caso, vi sarà una movimentazione del conto delle variazioni del patrimonio che registrerà una variazione positiva e qualora sia accumulato per uno specifico beneficiario, dovrà essere istituito uno specifico conto capitale a suo nome. Per concludere, mette conto segnalare un altro caso che ben evidenzia le difficoltà a cui si troverà di fronte il trustee nella scelta fra capitale e reddito. Pensiamo al caso in cui una società conceda ai propri azionisti diritti di opzione su azioni come forma di remunerazione del capitale di rischio. In questo caso le nuove azioni ottenute con l esercizio di tali opzioni saranno di pertinenza dei beneficiari del reddito e non del capitale poiché tali opzioni non rappresentano altro che dividendi in natura.

4 2. Gli obblighi di rendicontazione del trustee Obbligo del rendiconto L obbligo di rendicontazione del trustee è centrale per qualsiasi trust e qualsiasi deroga, anche se prevista nell atto istitutivo, farebbe venir meno un elemento essenziale del trust stesso Destinatari del rendiconto I destinatari del rendiconto sono coloro che hanno un interesse ai risultati della gestione e quindi i beneficiari del reddito e del capitale (eventualmente rappresentati complessivamente dal Comitato dei beneficiari), l eventuale guardiano del trust, il revisore del rendiconto, qualora previsto. Al di fuori di tali destinatari, il trustee è obbligato alla riservatezza e nei suoi rendiconti (qualora la società trustee sia tenuta alla redazione del bilancio) deve far apparire solo delle informazioni in forma aggregata per il complesso dei trust, come disposto dalla circolare sul bilancio della società trustee. L atto istitutivo potrebbe prevedere delle specifiche eccezioni che tengano conto degli interessi particolari dei soggetti coinvolti come ad esempio, limitare la presentazione del conto del reddito ai soli beneficiari del reddito o presentare il rendiconto anche al disponente Data e frequenza del rendiconto Il trustee deve essere sempre disponibile alla rendicontazione, su richiesta dei destinatari avente data certa, avendo a disposizione un tempo ragionevole per la redazione dei documenti. L atto istitutivo può in ogni caso prevedere delle scadenze fisse e stabilire il ritardo massimo ammissibile per l ottenimento del rendiconto dalla data della richiesta. Anche se non esplicitamente richiesto, si consiglia di predisporre il rendiconto almeno una volta l anno, in tempo utile per la redazione delle dichiarazioni dei redditi. In presenza di un trust nel quale è preponderante l investimento finanziario, potrebbe essere opportuno prevedere una informativa più frequente e magari anche un contatto diretto con il gestore degli investimenti. A tal proposito nell atto istitutivo si dovrebbe prevedere non una generica rendicontazione annuale, ma in relazione alle attività finanziarie gestite dal trustee, prevedere, con ragionevole periodicità, una informativa piena sulla consistenza e sul valore del fondo, su ogni entrata e uscita, sul reddito corrente e sulle prospettive degli investimenti in corso. Se l investimento oggetto del trust non tollera ritardi sulla informativa si potrebbe ipotizzare che il guardiano o altri soggetti acquisiscano informazioni direttamente dai gestori degli investimenti.

5 In ultima analisi, gli obblighi di rendicontazione del trustee possono essere più o meno ampi e sono determinati dall atto istitutivo Obbligo generale di comprensibilità del rendiconto Il rendiconto deve essere redatto in maniera adatta allo specifico trust. In alcuni trust è sufficiente un rendiconto per cassa, eventualmente accompagnato da note che illustrino futuri incassi e spese, prevedibili o certi, in altri il rendiconto deve essere per competenza. In merito alla scelta del criterio di cassa o di competenza si rinvia a quanto di seguito discusso più avanti. Al rendiconto possono essere allegati documenti analitici, secondo l opportunità. Nel decidere la forma del rendiconto e la quantità e tipologia dei suoi allegati, il trustee deve tenere conto sia del patrimonio e dei redditi dello specifico trust, sia, quando ne sia a conoscenza, della cultura dei beneficiarî e della assistenza della quale possono avvalersi. Un buon trustee si deve preoccupare non solo che il rendiconto sia tecnicamente corretto, ma anche che i beneficiarî possano agevolmente comprenderlo. 3. Il sistema di rendicontazione e le scritture fiscali Il sistema di rendicontazione è centrato sullo stato patrimoniale (balance sheet), sul prospetto delle variazioni del capitale (capital account) e sul prospetto del reddito (income account). Il sistema di rendicontazione è influenzato dal fatto che il trust è soggetto anche fiscalmente agli obblighi contabili, essendo incluso fra i soggetti di cui all articolo 13 del Dpr. 600/73. A tal fine occorre tener presente che il trust può essere assimilato, a secondo dell attività svolta, agli enti commerciali (art. 73, comma 1, lettera b) del Testo unico o agli enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c). Nel primo caso è obbligato a tenere, in base all articolo 14 del Dpr. 600/73: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; d) le scritture ausiliarie di magazzino; e) le scritture contabili dei sostituti d imposta.

6 Nel secondo caso è obbligato a tenere in base all articolo 20 del Dpr. 600/73 le scritture di cui alle precedenti lettere da a) a d) relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate oltre, in ogni caso, alle scritture di cui alla recedente lettera e). Per i trust non residenti in Italia, l obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui alle precedenti lettere da a) a d) sussiste esclusivamente se esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni; in tal caso devono rilevare in contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati d esercizio relativi a ciascuna di esse (art. 14, quarto comma del Dpr. 600/73). Le regole di rendicontazione devono conciliare l esigenza di dare una esauriente informativa agli aventi diritto con quella di evitare eccessive divaricazioni fra i dati del rendiconto e la base contabile a disposizione del trustee che, di norma, è notevolmente influenzata dalla normativa fiscale. Il presente documento si riferisce al solo caso di trust residenti fiscalmente in Italia non esercente attività commerciale, in quanto si tratta del caso che si presenta nella quasi totalità delle fattispecie. 4. La nozione di reddito e di capitale del trust Frequentemente, l atto istitutivo del trust prevede che i redditi prodotti dai beni costituenti il fondo in trust siano di spettanza di alcuni beneficiari, mentre il capitale spetti, alla scadenza del trust o in occasione di determinati eventi, ad altri beneficiari. La nozione di reddito e quella di capitale secondo la prassi anglosassone 1 in materia di trust, non coincide con quella conosciuta nella prassi contabile in materia societaria. È opportuno quindi definire attentamente i due concetti Il capitale del trust Il capitale è costituito da: tutte le attività compreso il denaro che il trustee riceve alla data di istituzione del trust; ogni passività esistente alla data di istituzione del trust, inerente le attività di cui sopra; ogni plusvalenza o minusvalenza derivante dall alienazione delle attività di cui sopra ed 1 Cfr. Society of Trust and Estate Practioners (STEP), Guidelines for the Preparation of Trust & Estate Accounts in England & Wales, 2005, a cura di J Cooke, pag. 27.

7 ogni guadagno o perdita conseguente all estinzione delle relative passività; ogni nuovo investimento effettuato con impiego dei proventi derivanti dalla vendita delle attività appartenenti al capitale. Nella prassi anglosassone 2, i ratei di interessi (cedole) maturati fra la data dell ultima cedola e la data di cessione del titolo e compresi nel prezzo di cessione, non sono imputati al conto del reddito, bensì al conto del capitale. Nel caso di trust residenti in Italia, per evitare eccessive discordanze fra la nozione fiscale di reddito di capitale e la nozione di reddito ai fini della contabilità del trust (e le conseguenti complicazioni amministrative) e anche allo scopo di riflettere maggiormente la nozione di reddito conosciuta nel nostro ordinamento, si suggerisce di accreditare questo genere di proventi al conto del reddito. Coerentemente, i ratei di interesse (cedole) maturati fra la data dell ultima cedola e la data di acquisto del titolo e compresi nel prezzo di acquisto, saranno imputati al conto del reddito e non a quello del capitale. Invece, per esigenze operative e tenuto conto della natura del reddito, si ritiene che sia gli scarti di emissione, sia gli incrementi di valore delle quote di fondi comuni d investimento percepiti in occasione della cessione o del rimborso della quota debbano essere imputati al conto del capitale, come pure il rendimento di eventuali polizze di assicurazione sulla vita. Tale scelta è dettata essenzialmente dalla circostanza che fondi comuni o polizze assicurative sulle vita non implicano generalmente la percezione di frutti periodici, in quanto accumulano nel valore delle quote i rendimenti man mano maturati. I rendimenti pertanto mal si prestano ad essere considerati come proventi spettanti ai beneficiari del reddito. Questa circostanza deve essere considerata dal trustee, per il quale scegliere determinati tipi di investimenti, come gli strumenti in questione, implicherebbe favorire indirettamente i beneficiari del capitale a scapito di quelli del reddito. Si consiglia pertanto di considerare l eventuale inserimento nell atto istitutivo di clausole volte a mitigare questa diversità di trattamento 3. 2 STEP, op. cit., pag. 28, par Ad esempio in un trust si potrebbe stabilire che una certa percentuale del rendimento di un fondo comune di investimento sia da considerarsi provento di competenza dei beneficiari del reddito, da liquidarsi periodicamente, mentre la restante parte sia di competenza dei beneficiari del capitale, come previsto in via naturale dalla tipologia di investimento.

8 4.2. Il reddito del trust Il reddito è costituito dai proventi ordinari prodotti dalle attività che costituiscono il capitale. Ad esempio: gli interessi (compresi i ratei di cedola maturati, ma non ancora percepiti alla data della cessione dei titoli e compresi nel prezzo di cessione e dedotti i ratei di cedola maturati, alla data dell acquisto dei titoli e compresi nel prezzo di acquisto dei titoli stessi). i dividendi gli affitti i redditi derivanti dall esercizio di un impresa commerciale esclusi quelli derivanti dalla vendita occasionale di attività d investimento, che rientrano nel capitale. 5. Implicazioni di carattere fiscale La distinzione fra conto del reddito e conto del capitale implica la necessità di imputare le imposte ai due conti, in modo coerente. Pertanto: - le imposte di successione o donazione saranno imputate al conto del capitale; - le imposte di registro e l Iva corrisposte in occasione dell acquisto di beni saranno imputate al conto del capitale; - l imposta comunale sugli immobili sarà imputata al conto del capitale, essendo dovuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull immobile per il solo fatto di essere titolare del diritto, a prescindere dal fatto che l immobile produca o meno un reddito; - le imposte sui redditi, comprese le ritenute d imposta e le imposte sostitutive, derivanti dall alienazione di beni (plusvalenze derivanti dall alienazione o rimborso di titoli o partecipazioni, scarti di emissione, proventi dei fondi comuni d investimento percepiti in occasione della cessione o del rimborso, plusvalenze derivanti dall alienazione di immobili) sono imputate al conto del capitale 4 ; - le imposte sui redditi, comprese le ritenute d imposta e le imposte sostitutive relative ad interessi (compresi i ratei di cedola maturati, ma non ancora percepiti alla data della cessione dei titoli e compresi nel prezzo di cessione e dedotti i ratei di cedola maturati, alla data dell acquisto dei titoli e compresi nel prezzo di acquisto dei titoli stessi), dividendi, canoni, affitti, ecc. sono imputate al conto del reddito. 4 I proventi percepiti in occasione del recesso o della esclusione da una società o del riscatto della partecipazione o, infine, a seguito di delibera di riduzione del capitale per esuberanza o di liquidazione della società, sono fiscalmente considerati redditi di capitale (articolo 47, comma 7 del testo unico). Ai fini del rendiconto del trust, si ritiene invece che essi vadano imputati al conto del capitale. In tal caso le relative imposte saranno addebitate al conto del capitale.

9 È quindi necessario, per potere redigere il rendiconto del trust, esaminare il regime fiscale dei singoli redditi prodotti dallo stesso. Se il trust è inquadrato fra i soggetti d imposta di cui all articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico, assimilati agli enti non commerciali residenti in Italia, il suo reddito complessivo è determinato in base all articolo 143 del Testo unico ed è formato dai redditi fondiari, di capitale, d impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. Ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito, si applicano le disposizioni del Titolo I del Testo unico relativi alle varie categorie (art. 144, comma 1, TU). I redditi di natura finanziaria sono normalmente soggetti a ritenuta d imposta o ad imposta sostitutiva a titolo definitivo. In particolare: - gli interessi da conti correnti o depositi bancari e postali sono soggetti alla ritenuta d imposta del 27%; - gli interessi, compresi gli scarti di emissione, dei titoli obbligazionari e similari sono soggetti all imposta sostitutiva del 12,5% (27% sui titoli esteri diversi da quelli assimilati ai titoli pubblici con scadenza inferiore a 18 mesi); - i proventi dei fondi comuni d investimento italiani sono assoggettati ad un imposta sostitutiva del 12,5% in capo al fondo comune e non concorrono a formare il reddito imponibile del beneficiario; - i proventi dei fondi i esteri armonizzati sono soggetti a ritenuta d imposta del 12,5%; - i proventi dei titoli atipici sono soggetti a ritenuta d imposta del 27%; - i proventi delle polizze di assicurazione sulla vita sono soggetti ad un imposta sostitutiva a titolo definitivo del 12,5%. Ove manchi un intermediario che operi la ritenuta o l imposta sostitutiva, è il trust a dover versare un imposta sostitutiva di uguale ammontare compilando apposito quadro del modello UNICO Enti non commerciali. Fanno eccezione a questa regola: - gli utili derivanti da partecipazioni al capitale di società od enti o da titoli similari alle partecipazioni, i quali concorrono a formare il reddito complessivo del trust nella misura del 5% (100% per alcuni utili di fonte estera); - i proventi dei fondi comuni esteri non armonizzati, i quali sono soggetti a ritenuta d acconto del 12,5% e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo del trust. Ai fini della tassazione delle plusvalenze e minusvalenze rientranti nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all articolo 67, comma 1, lettere da c bis a c quinques del Testo unico, il trust rientra fra

10 i soggetti abilitati ad optare per il regime del risparmio amministrato di cui all articolo 6 del D. Lgs. 461 del Tale opzione è preferibile a quella del regime del risparmio gestito di cui all articolo 7 anche nel caso in cui il trust abbia conferito all intermediario una mandato di gestione di patrimoni individuali 5, in quanto agevola la separata contabilizzazione dei redditi di capitale (che di norma devono essere imputati al conto del reddito) dai redditi diversi di natura finanziaria (che di norma sono imputati al conto del capitale) e delle relative ritenute d imposta o imposte sostitutive. Ovviamente questa distinzione assumerà rilevanza solamente quando l atto istitutivo del trust preveda che i beneficiari del reddito siano diversi dai beneficiari del capitale. Nel caso in cui il trust opti, invece, per l applicazione del regime del risparmio gestito, il rendiconto dell intermediario non consentirà di norma di determinare agevolmente le plusvalenze e minusvalenze, separatamente dai dividendi, dagli interessi e dagli altri redditi di capitale. Per separare le plusvalenze e le minusvalenze e le relative imposte dagli interessi e dividendi, partendo dall estratto conto del gestore, si può operare come segue: - individuare gli interessi e i dividendi; - calcolare il 12,5% di imposta sostitutiva corrispondente agli interessi; - calcolare il 33% di IRES su un imponibile pari al 5% dividendi, corrispondente alla fiscalità di questi redditi; - imputare gli importi di cui sopra al conto del reddito; - imputare al conto del patrimonio il residuo risultato lordo e la corrispondente imposta sostitutiva che può essere attiva o passiva. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili concorrono a formare il reddito complessivo del trust alle condizioni di cui all articolo 67, comma 1, lettere a) e b). Il trust può optare per l applicazione dell imposta sostitutiva del 20% di cui all articolo 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n In questo caso, la plusvalenza non concorre a formare il reddito complessivo del trust. Occorre ulteriormente distinguere fra i seguenti casi: 1) se i beneficiari del reddito sono individuati, si applica l articolo 73, comma 2 del Testo unico, in base al quale nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. I redditi imputati al beneficiario hanno, per questi, natura di redditi di capitale (art. 44, 5 L opzione per il risparmio individuale in presenza di una gestione patrimoniale è possibile (Assofiduciaria, COM 88 del 20 novembre 1988)

11 comma 1, lettera g sexies del Testo unico). I redditi imputati ai beneficiari per trasparenza sono solo quelli che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile del trust, esclusi quelli soggetti a ritenuta d imposta o ad imposta sostitutiva a titolo definitivo. 2) se i beneficiari del reddito non sono individuati, il reddito complessivo imponibile del trust è soggetto all Ires in capo al trust stesso. Occorre infine ricordare che i soggetti assimilati agli enti non commerciali sono anche soggetti passivi d imposta ai fini Irap con le regole di cui all articolo 10 del D. Lgs. 446 del Il contenuto del rendiconto Contenuto dello stato patrimoniale e conferimento iniziale Per ogni trust si deve redigere al momento del conferimento iniziale uno stato patrimoniale nel quale sono inserite le attività conferite al trust che sono valutate inizialmente al costo. 6 L articolo 10 del D. lgs. 446 del 1997 dispone quanto segue: «1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. 3. (Comma abrogato). 4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata: a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili; b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8; c) (lettera abrogata). 5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi».

12 Per motivi pratici, è opportuno far coincidere il costo con quello riconosciuto ai fini fiscali che è, per gli strumenti finanziari e per gli immobili il costo sostenuto dal disponente, aumentato dell eventuale imposta di donazione (art. 68, commi 1 e 6 del testo unico). Tuttavia, nel caso in cui l apporto di strumenti finanziari avvenga mediante trasferimento degli stessi da un deposito titoli del disponente in regime di risparmio amministrato o gestito, senza un formale atto di conferimento in trust, il costo è dato dal valore normale degli strumenti finanziari all atto del trasferimento assoggettato a tassazione in capo al disponente (art. 6, comma 6 e 7, comma 7 del D. Lgs. 461 del 1997). Il valore attribuito inizialmente potrebbe consistere anche in altro valore (es. valore corrente), purché vi sia l accordo del disponente e del trustee. È opportuno che tale valore sia indicato separatamente in apposito prospetto delle note al rendiconto. In caso di conferimento di titoli fruttiferi con cedola si include nel patrimonio il valore in linea capitale escludendo il rateo di interessi maturato. Lo scarto di emissione maturato, è di norma, compreso nel costo del titolo, nonostante abbia natura fiscale di reddito di capitale. Ogni successivo acquisto di attività è rilevato al costo sostenuto Schema di rappresentazione dello stato patrimoniale Lo stato patrimoniale deve recare nell intestazione il riferimento allo specifico trust e alla data di rendicontazione. Esso è rappresentato con uno schema scalare, descrivendo prima le attività e, di seguito, a sottrazione, le eventuali passività, non essendo prevista alcuna esigenza di quadratura. È opportuno che sia descritto prima il totale del patrimonio del trust, poi di seguito, il dettaglio degli elementi. Il patrimonio deve essere suddiviso per fondi, se significativi. I principali elementi del patrimonio devono essere descritti nelle note ai prospetti contabili. Se la rendicontazione avviene su base regolare per periodi di uguale misura, è opportuno presentare i dati comparativi riferiti al precedente periodo di rendicontazione. Qualora vi sia un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio per il reddito ancora da distribuire), esso deve figurare distintamente immediatamente a decremento del patrimonio esistente alla fine del periodo Redazione alla data di rendicontazione Alla data di rendicontazione il trustee redige, al pari degli altri prospetti di rendicontazione del trust, lo stato patrimoniale tenendo conto delle variazioni intervenute nel patrimonio (vedasi sub 6.4). Ad ogni soggetto avente diritto all informativa dovrà essere consegnato lo stato patrimoniale per la parte di spettanza.

13 Alla data di rendicontazione non si valuteranno gli elementi attivi/passivi (salvo diversa disposizione contenuta nell atto istitutivo) ma questi permarranno esposti, se ancora presenti nel trust, al loro valore iniziale. Si consiglia comunque di esporre nelle note il valore corrente dei vari elementi Variazioni del patrimonio Gli elementi del patrimonio sono suscettibili di variazione per diverse cause. Alienazioni. L alienazione di un elemento del patrimonio implica l estinzione di tale elemento nello stato patrimoniale a fronte di un incremento di bene numerario (denaro liquido, credito, altra attività finanziaria). La differenza tra il prezzo di realizzo e il valore di iscrizione dell elemento confluisce nel prospetto delle variazioni del capitale come profitto/perdita su alienazione. Manutenzioni straordinarie. La manutenzione straordinaria (di regola riferibile ad un immobile) si intende come il costo di manutenzione che incrementa l utilità funzionale del cespite accrescendola rispetto a quella iniziale. Il prezzo pagato per la manutenzione, nella misura in cui si ritenga da parte del trustee che accresca l utilità del bene, incrementa il valore dell elemento patrimoniale mantenuto. Se l atto istitutivo del trust prevede che i beneficiari del reddito siano diversi dai beneficiari del capitale, le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico del capitale Pertanto, nel conto delle variazioni del capitale, la manutenzione straordinaria apparirà sia come variazione diminutiva della liquidità a disposizione del trust, sia come variazione aumentativa del conto immobili. Risultato della gestione finanziaria. Solo per i trust che abbiano optato per il regime fiscale del risparmio gestito, per i quali, l intermediario finanziario fornisce, alla fine dell esercizio un rendiconto espresso ai valori correnti e sul cui risultato di gestione maturato viene applicata l imposta sostitutiva del 12,5% è opportuno includere fra le variazioni del patrimonio netto il risultato della gestione finanziaria costituito dal risultato di gestione maturato, risultante dal rendiconto dell intermediario finanziario, depurato quando l atto istitutivo preveda che i beneficiari del reddito siano diversi dai beneficiari del capitale dei componenti di reddito che devono essere imputati al prospetto del reddito e cioè dei dividendi percepiti, e degli interessi maturati (esclusi gli scarti di emissione). Oneri di competenza del capitale. Sono oneri di competenza del capitale le relative tasse (tassa sui capital gains), le spese di gestione e i compensi amministrativi e legali specificamente riferiti al capitale (oneri sulle transazioni di acquisto/vendita). Per la distinzione degli oneri comuni ai beneficiari del reddito e ai beneficiari del capitale si rinvia al paragrafo 7.

14 Proventi di competenza del capitale. Per esigenze operative e tenuto conto della natura del reddito, si ritiene che sia gli scarti di emissione che gli incrementi di valore delle quote di fondi comuni d investimento percepiti in occasione della cessione o del rimborso della quota debbano essere imputati al prospetto delle variazioni del patrimonio, come pure il rendimento di eventuali polizze di assicurazione sulla vita. Per gli scarti di emissione, il criterio contabile suggerito genera complessità nella rilevazione delle imposte. Infatti è necessario scorporare dalle imposte complessivamente pagate, la quota corrispondente allo scarto di emissione maturato all atto della cessione o rimborso del titolo. Esempio Data d'acquisto Data di vendita Redditi Imposte Prezzo supersecco ,125 Scarto di emissione 1 1,5 0,5-0,0625 Prezzo secco 98 97,5-0,5 0,0625 Rateo cedola ,125 Prezzo tel quel ,5 0,5-0,0625 Variazione del conto patrimonio Minusvalenza -1 Scarto di emissione 0,5 Imposte attive 0,0625 Conto del reddito Interessi 1 Imposte -0, Il prospetto delle variazioni del patrimonio (Capital account) Ogni causa di variazione del patrimonio è riepilogata nel prospetto delle variazioni del patrimonio. Ad ogni soggetto avente diritto all informativa dovrà essere consegnato il prospetto delle variazioni di capitale per la parte di spettanza. Tale prospetto ha forma scalare, iniziando con l ammontare del patrimonio alla precedente data di rendicontazione, proseguendo con l indicazione delle variazioni aumentative (indicate analiticamente se significative e comunque riepilogate per il totale), l indicazione delle variazioni diminutive (anch esse indicate analiticamente se significative e comunque riepilogate per il totale), la descrizione della variazione netta. Il prospetto si conclude con l ammontare del patrimonio alla data di rendicontazione, dato che sarà riportato nello stato patrimoniale alla fine del periodo.

15 Le principali cause di variazione devono essere descritte nelle note ai prospetti contabili. Se la rendicontazione avviene su base regolare per periodi di uguale misura è opportuno presentare i dati comparativi riferiti al precedente periodo di rendicontazione. 6.6 Il prospetto del reddito (Income account) Il prospetto del reddito include i proventi derivanti dal capitale su base regolare (interessi, dividendi, proventi dei fondi comuni d investimento distribuiti periodicamente, rendite ed i relativi oneri). Ad ogni soggetto avente diritto all informativa dovrà essere consegnato il prospetto del reddito per la parte di spettanza Il prospetto sarà predisposto su due sezioni: la prima sezione riguarda la determinazione del reddito, la seconda sezione la destinazione del reddito determinato. La prima sezione sarà predisposta su base scalare presentando dapprima i proventi quindi gli oneri. Tali elementi dovranno essere analiticamente descritti se significativi. Si consiglia comunque di indicare separatamente le imposte gravanti sul reddito. La sezione si chiude con il reddito ottenuto per differenza tra i proventi e gli oneri. La seconda sezione deve indicare la destinazione attribuita a tale reddito (se accumulato o distribuito, indicando le rispettive parti). La seconda sezione potrebbe essere materialmente distinta dal conto del reddito ed essere riportata su un prospetto a sé stante, che prende il nome di conto del beneficiario, avente uguale contenuto, conformemente alla prassi anglosassone. Se la rendicontazione avviene su base regolare per periodi di uguale misura, è opportuno presentare i dati comparativi riferiti al precedente periodo di rendicontazione Ripartizione degli oneri tra reddito e capitale I costi di amministrazione del trust sono attribuibili al reddito o al capitale principalmente in relazione al loro oggetto: gli oneri sostenuti su base regolare confluiscono nel prospetto del reddito (assicurazioni, manutenzione ordinaria, imposte sui frutti, interessi passivi); quelle connesse ad attività estemporanee sul patrimonio (alienazioni, p. es.) si riepilogano nel prospetto delle variazioni del capitale. Si può capire che molte voci di costo si prestano ad una duplice collocazione (es. compenso trustee, commissioni gestione, spese di tenuta della contabilità). Circa la ripartizione di tali oneri la fonte primaria a cui attingere per stabilire la ripartizione sarà l atto istitutivo del trust. Se niente è contemplato in tale atto, sarà il trustee a stabilire le quote di riparto. Il criterio prescelto dovrà essere descritto nelle note ai

16 prospetti contabili. È possibile utilizzare criteri diversi per diverse tipologie di oneri Il prospetto del reddito accumulato Caso particolare è rappresentato dalla situazione in cui il reddito non sia destinabile in toto al beneficiario ma sia trattenuto fino alla risoluzione di una condizione sospensiva (es. la maggiore età). In tali casi per competenza il trustee deve accantonare il reddito spettante al beneficiario in un prospetto di accumulazione (accumulation account), che, assieme al patrimonio allo scopo destinato, forma un fondo a sé, rilevato in apposita colonna dello stato patrimoniale dell intero trust. Tale fondo si incrementerà per effetto del reddito prodotto nell anno, diminuito degli eventuali pagamenti che il trustee può stabilire (es. per le spese di istruzione del minore). Al fondo saranno anche riferite specifiche variazioni del patrimonio, qualora presenti che andranno a modificare il patrimonio inizialmente destinato ad accumulazione del reddito. Pertanto in presenza di un fondo di accumulazione, sia entro il conto del reddito che in quello delle variazioni del capitale dovrà essere distintamente indicata la parte riferita al fondo di accumulazione. Alla risoluzione della condizione sospensiva, matura il diritto a percepire il reddito accumulato. Quest ultimo diviene quindi reddito distribuibile verso il beneficiario individuato o, secondo le disposizione dell atto istitutivo e sue successive modifiche, capitale. Cessa quindi la redazione del prospetto di accumulazione del reddito e si rientra nelle suddette regole riguardanti il conto del reddito e del capitale Competenza economica o monetaria Si ritiene opportuno, anche per evitare discrasie fra rendiconto e regime fiscale, che: 1) gli interessi siano contabilizzati per competenza; 2) i dividendi siano contabilizzati nell esercizio in cui sono percepiti; 3) gli affitti siano contabilizzati sulla base dei canoni risultanti dal contratto di locazione, maturati nell esercizio; 4) le plusvalenze e minusvalenze siano rilevate nell esercizio in cui sono realizzate, tranne nel caso in cui il trust abbia optato per il regime del risparmio gestito, nel qual caso saranno rilevate nell esercizio di maturazione ; 5) i proventi dei fondi comuni d investimento siano rilevati nell esercizio della percezione; 6) le imposte siano rilevate nell esercizio in cui sono contabilizzati i corrispondenti redditi; 7) le spese ed oneri siano rilevate nell esercizio in cui sono corrisposti.

17 Si raccomanda il mantenimento, nel tempo, di un criterio costante Documentazione analitica Al momento del rendiconto, il trustee deve predisporre la documentazione analitica delle singole operazioni (contratti dispositivi, ricevute di pagamenti effettuati e ricevuti, estratti conto, ecc.) ed esibirla su richiesta. È opportuno che il trustee predisponga anche un prospetto riepilogativo per ogni singolo investimento dal quale appaia il valore iniziale (espresso al costo), gli acquisti e le vendite del periodo, con specifica indicazione delle plus(minus)valenze, i frutti maturati/percepiti, il valore finale (espresso al costo). Informazione utile è rappresentata anche dalla indicazione del valore corrente di ciascun investimento, abbastanza facile da acquisire in presenza di investimenti finanziari quotati Le note al rendiconto Nelle note al rendiconto è opportuno indicare: la politica di investimento adottata dal trustee; le regole per la determinazione di ciò che è considerato reddito e ciò che è considerato capitale; la scelta del criterio di cassa o di competenza per le diverse tipologie di componenti reddituali e variazioni patrimoniali; i criteri di attribuzione degli oneri tra reddito e capitale; gli eventuali cambiamenti rispetto a rendiconti precedenti per i criteri suddetti; i prospetti di riconciliazione con la dichiarazione dei redditi; il commento delle principali variazioni del capitale.

18 Esempio Applicativo Trust assimilato agli enti non commerciali tassato per trasparenza in regime di risparmio amministrato Gli estremi del trust Nel febbraio 2005 si costituisce il trust Alfa conferendo: - immobile dal valore stimato di euro, costo fiscale per il disponente: , - titoli a reddito fisso decennali quotati per euro nominali (fruttiferi di cedola annuale al 6% annuo), valore di mercato (al corso secco, compreso lo scarto di emissione maturato: 98/100) di ; costo fiscale per il disponente: (al corso secco, compreso lo scarto di emissione 97/100). - partecipazione in Iota al 60% in società non quotata. Il disponente presenta una perizia di stima del valore di tale partecipazione corrispondente ad un valore di euro. Costo fiscale per il disponente: euro. È stabilito che il reddito derivante dal trust spetti alla sig.ra Beta per tutta la sua vita e che il capitale sia attribuito alla morte di quest ultima a suo figlio Gamma. Il trustee può anticipare dietro consenso di Beta fino al 50% del capitale al figlio e può compiere atti dispositivi sul patrimonio nell interesse dei beneficiari. La rendicontazione del trust deve esser disponibile per i beneficiari entro venti giorni dalla richiesta ed in ogni caso annualmente, entro il 28 febbraio. I fatti del trust Durante il 2005 la partecipazione attribuisce un dividendo di euro. La commissione di gestione delle attività finanziarie è di euro, compreso: i rimborsi di spese di rendicontazione, imposta di bollo sull estratto conto, spese postali ecc. L estratto conto dell intermediario evidenzia commissioni di negoziazione e rimborsi per spese di negoziazione (tasse sui contratti di borsa, ecc.) per 100. Il compenso del trustee è di euro. L immobile è affittato garantendo un canone annuo di euro, dopo aver sostenuto costi di per ristrutturazione migliorativa (di cui ancora da pagare al 28 febbraio 2006). L imposta patrimoniale sull immobile è di euro. La manutenzione ordinaria dell immobile ha comportato nel 2005 costi per euro. La gestione complessiva del trust comporta altre spese amministrative di euro. Sono venduti inoltre dopo 300 giorni euro nominali dei titoli posseduti per sottoscrivere un fondo di investimento.

19 Il ricavato della vendita dei titoli è euro (vendita al corso secco di 99). Tale cifra per euro è impiegata per sottoscrivere un fondo di investimento. Il resto rimane sul conto corrente bancario. Alla sig.ra Beta durante il gennaio 2006 sono stati versati acconti per complessivi euro. La liquidità generata dalle rendite spettanti a Beta nel corso dell anno è stata depositata su di un conto corrente che ha generato interessi nell anno per Con riferimento al 28 febbraio dell anno successivo il trustee predispone la rendicontazione come previsto nell atto istitutivo. A tale data il fondo comune di investimento presenta al termine del 28 febbraio 2006 un valore di euro e i titoli quotati un valore di euro (corso secco di 97 su nominali). Pur non essendo stabilito nell atto istitutivo, il trustee decide discrezionalmente che le spese sostenute dal trust non specificamente riferibili a reddito (come la manutenzione ordinaria dell immobile) o capitale (come la manutenzione straordinaria dell immobile, l imposta patrimoniale sull immobile, la commissione di gestione dei titoli) sono attribuite al reddito e al capitale con un rapporto di 1 a 3. Il trustee si accorda con i destinatari per rappresentare nei rendiconti le attività finanziarie al valore corrente. Implicazioni di carattere fiscale Il trust in oggetto è un soggetto d imposta di cui all articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico, assimilato agli enti non commerciali. Pertanto il suo reddito complessivo è determinato in base all articolo 143 del Testo unico ed è formato dai redditi fondiari, di capitale, d impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. Ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito si applicano le disposizioni del Titolo I del Testo unico relativi alle varie categorie (art. 144, comma 1, TU). Poiché i beneficiari del reddito sono individuati, si applica l articolo 73, comma 2 del Testo unico, in base al quale nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. I redditi imputati al beneficiario hanno, per questi, natura di redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera g sexies del Testo unico).

20 Ai fini della tassazione delle plusvalenze e minusvalenze rientranti nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all articolo 67, comma 1, lettere da c bis a c quinques del Testo unico, il trust rientra fra i soggetti abilitati ad optare per il regime del risparmio amministrato di cui all articolo 6 del D. Lgs. 461 del Tale opzione è preferibile a quella del regime del risparmio gestito di cui all articolo 7 anche nel caso in cui il trust abbia conferito all intermediario una mandato di gestione di patrimoni individuali, in quanto agevola la separata contabilizzazione dei redditi di capitale (che di norma devono essere imputati al conto del reddito) dai redditi diversi di natura finanziaria (che di norma sono imputati al conto del capitale). Per semplicità amministrativa è opportuno che nel rendiconto del trust si adotti il costo fiscale dei beni. Indicazioni riguardo al valore effettivo alla data del rendiconto possono essere fornite in nota integrativa. Le rilevazioni del trust Inizialmente il trustee predispone lo stato patrimoniale di apertura del trust (prospetto 1). Prospetto 1 Stato Patrimoniale del Trust Alfa al 28 febbraio 2005 Patrimonio di cui: Immobile Titoli reddito fisso Partecipazioni in Beta Nota integrativa Il valore effettivo dei beni conferiti alla data del conferimento è il seguente: Immobile Titoli reddito fisso Partecipazioni in Beta Nota esplicativa Le attività conferite al trust sono valutate al costo. Si assume come costo con quello riconosciuto ai fini fiscali che è, per gli strumenti finanziari e per gli immobili il costo sostenuto dal disponente,

21 aumentato dell eventuale imposta di donazione (art. 68, commi 1 e 6 del testo unico). Tuttavia, nel caso in cui l apporto di strumenti finanziari avvenga mediante trasferimento degli stessi da un deposito titoli del disponente in regime di risparmio amministrato o gestito, senza un formale atto di conferimento in trust, il costo è dato dal valore normale degli strumenti finanziari all atto del trasferimento assoggettato a tassazione in capo al disponente (art. 6, comma 6 e 7, comma 7 del D. Lgs. 461 del 1997). Il valore dei titoli fruttiferi è il valore in linea capitale escludendo il rateo di interessi maturato. Lo scarto di emissione maturato, è compreso nel costo del titolo. Il valore effettivo dei beni conferiti alla data del conferimento è il seguente: Immobile Titoli reddito fisso Partecipazioni in Beta * * * Con riferimento alla data di rendicontazione (28 febbraio 2006), il trustee redige il prospetto del reddito, il prospetto delle variazioni del patrimonio e lo stato patrimoniale del trust. Prima di redigere tali prospetti, deve provvedere a determinare le imposte imputabili al conto del reddito e quelle imputabili al conto del patrimonio.

22 Prospetto 2 Calcolo delle imposte gravanti sul trust Risultato della gestione titoli Quantità Corso Totale (a) Prezzo di vendita al corso secco (b) Acquisti (c) Giacenze finali Plusvalenza (a+c-b) Imposta sostitutiva (12,5%) 500 Interessi sui titoli Interessi percepiti sui titoli venduti 6% x 300 gg. per Imposta sostitutiva 12,5% Rateo interessi 6% x 365 x Imposta sostitutiva 12,5% Interessi sul conto corrente XX Ritenuta d'imposta 27% 810 Nota Gli affitti e i dividendi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile da imputare al beneficiario a norma dell'articolo 73, comma 2 del testo unico e quindi non generano imposte imputabili al trust * * * Si procede poi alla redazione del prospetto del reddito e di quello delle variazioni del patrimonio nel periodo, con l aggiunta di una nota esplicativa.

23 Propetto 3 Prospetto del reddito per il periodo 1/3/ /2/2006 a) Determinazione reddito Proventi Di cui Dividendi da partecipazioni Beta (per cassa) Interessi da titoli (per competenza) Affitti (per competenza) Interessi da c/c Oneri (comprensivi di spese accessorie) Spese di manutenzione ordinaria dell'immobile Imposte sul reddito del trust (interessi) Quota commissione di gestione delle attività finanziarie 250 Quota spese amministrative (complemento al conto capitale) Quota compenso trustee (complemento al conto capitale) Reddito (Proventi Oneri) b) Destinazione reddito Reddito Acconti versati Da distribuire Sig.ra Beta Nota esplicativa. I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono percepiti. Gli interessi sono contabilizzati per competenza, come pure le relative imposte. Gli affitti sono contabilizzati per competenza. Le spese di manutenzione sono contabilizzate per competenza. Su base equitativa, il trustee ripartisce i costi comuni del reddito e del capitale (costi amministrativi e compenso trustee) nel seguente modo: sono attribuiti al reddito nella misura del 25%, salvo le imposte sul trust che sono calcolate su base analitica in funzione della natura dei redditi tassati. * * *

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Regime del risparmio gestito

Regime del risparmio gestito Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito

Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 120 /E del 24 luglio 2001 OGGETTO: Problematiche connesse al decesso dell intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi -

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - 71 - Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - Il Titolo 3 delle uscite è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui a titolo oneroso

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati

La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati Alla data odierna i bilanci approvati nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società

Dettagli

La tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano

La tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano www.abforum.it La tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano (*) Quanto viene scritto con riferimento ai fondi comuni di diritto italiano vale anche per le sicav di diritto italiano

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Chiarimenti Agenzia delle Entrate Chiarimenti Agenzia delle Entrate 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. La legge di stabilità del 2015 ha aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 76/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

RISOLUZIONE N. 76/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito RISOLUZIONE N. 76/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Con la richiesta di consulenza

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera bozza in consultazione fino al 31 ottobre 2012. Codice civile, art. 2426, 2427 c.c.

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera bozza in consultazione fino al 31 ottobre 2012. Codice civile, art. 2426, 2427 c.c. OIC 26: revisione anche per operazioni, le attività e le passività in valuta estera della Dott.ssa Roberta De Pirro L ADEMPIMENTO L Organismo Italiano di Contabilità ha dettato regole più chiare anche

Dettagli

Periodico informativo n. 105/2014. Aumento tassazione rendite finanziarie

Periodico informativo n. 105/2014. Aumento tassazione rendite finanziarie Periodico informativo n. 105/2014 Aumento tassazione rendite finanziarie Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 luglio è stata modificata l aliquota

Dettagli

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009

CIRCOLARE N. 22/E. Roma, 06 maggio 2009 CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rivalutazione dei beni d impresa Chiarimenti

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

Preventivo Economico Finanziario anno 2015

Preventivo Economico Finanziario anno 2015 Preventivo Economico Finanziario anno 2015 1 Risultato della gestione patrimoniale individuale 720.000 2 Dividendi e proventi assimilati: 250.000 a) da società strumentali b) da altre immobilizzazioni

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

AUSER INSIEME PROVINCIALE DI TORINO Associazione di Promozione Sociale. Sede in Torino Via Salbertrand n. 57/25 Codice fiscale 97702630019

AUSER INSIEME PROVINCIALE DI TORINO Associazione di Promozione Sociale. Sede in Torino Via Salbertrand n. 57/25 Codice fiscale 97702630019 AUSER INSIEME PROVINCIALE DI TORINO Associazione di Promozione Sociale Sede in Torino Via Salbertrand n. 57/25 Codice fiscale 97702630019 Nota integrativa del bilancio al 31 dicembre 2011 ** ** ** I. STRUTTURA

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

CASSA SANITARIA BNL PER IL PERSONALE APPART. ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI

CASSA SANITARIA BNL PER IL PERSONALE APPART. ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI CASSA SANITARIA BNL PER IL PERSONALE APPART. ALLE AREE PROFESSIONALI ED AI QUADRI DIRETTIVI Stato dimostrativo dei conti dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Sede in ROMA, VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 300 Codice

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31.12.2013

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31.12.2013 LIFE FOR MADAGASCAR ONLUS VIA MONTE ROSA 15-20145 MILANO CODICE FISCALE 97583110156 NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31.12.2013 Signori associati, ai fini di una maggiore trasparenza

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

Biblioteca di Telepass + 2 biennio TOMO 4. Rimborso, investimento nel titolo più conveniente, successiva vendita: scritture in P.D. di una S.p.A.

Biblioteca di Telepass + 2 biennio TOMO 4. Rimborso, investimento nel titolo più conveniente, successiva vendita: scritture in P.D. di una S.p.A. Biblioteca di Telepass + 2 biennio TOMO 4 UNITÀ F La gestione fi nanziaria e il mercato dei capitali ESERCIZIO Rimborso, investimento nel titolo più conveniente, successiva vendita: scritture in P.D. di

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ Con la presente comunicazione si desidera fornire una breve sintesi del regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, nonché del

Dettagli

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE

II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE CONTABILITA GENERALE 20 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 1 dicembre 2005 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

Nuova tassazione delle rendite finanziarie

Nuova tassazione delle rendite finanziarie Nuova tassazione delle rendite finanziarie a cura dell ufficio studi della Südtirol Bank Nuova tassazione delle rendite finanziarie 2014 Pagina 1 di 5 La normativa di riferimento Il Decreto Legge n. 66/2014,

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1 Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa Il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione 2. Gestione Finanziaria

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

NOTE AL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA

NOTE AL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA NOTE AL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA Nella prima colonna del prospetto, articolati per titoli e categorie, sono riportati i dati finanziari derivanti dal conto del bilancio, ossia gli accertamenti

Dettagli

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva UniCredit Futuro P.I.P. Aviva Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

Dettagli

Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Immobilizzazioni finanziarie III FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: - imprese controllate - imprese collegate - imprese controllanti

Dettagli

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Per le società non quotate in mercati regolamentati Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *

SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dettagli

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPANIA. Sede in NAPOLI Via Amerigo Vespucci 9 (NA) Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPANIA. Sede in NAPOLI Via Amerigo Vespucci 9 (NA) Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011 ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPANIA Sede in NAPOLI Via Amerigo Vespucci 9 (NA) Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011 Criteri di formazione Criteri di valutazione Immobilizzazioni Il

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI G) OPERAZIONI STRAORDINARIE 6 dicembre 2007 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1

Dettagli

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale del Lazio Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 Roma, 31 marzo 2009 NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 PREMESSA Il Rendiconto Generale che viene presentato al dell Ordine degli Assistenti Sociali per l esercizio finanziario

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della

Dettagli

Aspetti fiscali del trust

Aspetti fiscali del trust Aspetti fiscali del trust CONCETTO GENERALE L ART. 1 CO. 74 DELLA L. N. 296/2006 HA INSERITO IL TRUST TRA GLI ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI NELL AMBITO DEI SOGGETTI CHE SCONTANO L IRES DI CUI ALL

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL VIA PALLODOLA 23 19038 - SARZANA (SP) CODICE FISCALE 00148620115 CAPITALE SOCIALE EURO 844.650 BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2013 Nota integrativa La presente

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHE COS E UN BILANCIO Il bilancio è un insieme di documenti che illustrano la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell impresa a tutti i soggetti interessati. CHI

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

R21 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

R21 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI R21 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI 21.1 Generalità Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NOTA INTEGRATIVA

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NOTA INTEGRATIVA Viale Mirabellino 2, 20900 Monza (MB) www.reggiadimonza.it RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 NOTA INTEGRATIVA 1 INVENTARIO Il processo di armonizzazione contabile, impone una corretta gestione

Dettagli