Condizioni generali per le prestazioni TIC Edizione gennaio 2015
|
|
- Gianluca Grasso
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Condizioni generali per le prestazioni TIC Edizione gennaio 2015 A Disposizioni generali 1 Campo di applicazione e validità 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l esecuzione di contratti relativi a prestazioni derivanti da contratti d appalto, mandato, compravendita e locazione (comprese le licenze dei software) nel campo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione (TIC) tra le parti, ovverosia tra il «beneficiario (delle prestazioni)» ed il «fornitore (dei servizi)», designati d ora in avanti come parti contraenti. 1.2 Il beneficiario fa riferimento alle presenti CG nella richiesta di offerta. Il fornitore riconosce l applicabilità delle presenti CG presentando l offerta scritta o, mancando siffatta offerta, al più tardi accettando l ordinazione. Anche se l offerta o gli altri documenti correlati ne fanno menzione, le condizioni generali di vendita o di consegna del fornitore non trovano applicazione. 1.3 Qualsiasi deroga alle CG deve essere espressamente menzionata come tale nella richiesta di offerta e nell offerta. Per essere valida, qualsivoglia deroga deve essere menzionata nel contratto. 2 Elementi costitutivi del contratto e ordine di priorità 2.1 In caso contraddizione fra le disposizioni contenute nei vari elementi costitutivi del contratto, il contratto principale ha la preminenza sulle disposizioni delle presenti CG. Le CG hanno la preminenza sull offerta e quest ultima ha la preminenza sul capitolato d oneri. Rimane riservato ogni eventuale accordo contrario delle parti. 3 Offerta 3.1 L offerta è effettuata a titolo gratuito e le presentazioni che la riguardano sono parimenti svolte gratuitamente. 3.2 Se l offerta differisce dalla richiesta di offerta, il fornitore menziona tale circostanza espressamente. 3.3 Salvo indicazione contraria nella richiesta di offerta, il fornitore resta vincolato alla propria offerta per 3 mesi a far conto dalla presentazione della stessa. 3.4 Fino alla sottoscrizione del contratto o all accettazione scritta dell offerta (ordinazione) da parte del beneficiario, le parti possono ritirarsi dalle trattative contrattuali senza conseguenze finanziarie. Rimane riservato l impegno del fornitore per effetto della propria offerta in virtù del paragrafo Prodotti e prestazioni, consegne 4.1 La natura, la portata e le proprietà dei prodotti e delle prestazioni sono disciplinate dal contratto, il quale può fare riferimento ad altri documenti. 4.2 Il trasferimento degli utili e dei rischi interviene con l accettazione della prestazione o della consegna da parte del beneficiario nel luogo d esecuzione (capitolo 22). 5 Esecuzione 5.1 Le parti contraenti s informano vicendevolmente con effetto immediato relativamente a qualsiasi circostanza rilevante nel proprio ambito che compromette o è suscettibile di compromettere l esecuzione corretta del contratto. 5.2 L esecuzione delle prestazioni avviene secondo metodi riconosciuti e norme attuali, tenendo conto delle istruzioni impartite dal beneficiario secondo i termini del contratto. 5.3 Il fornitore informa regolarmente il beneficiario sull avanzamento dei lavori, e, in caso di dubbio, richiede al beneficiario le direttive necessarie. 6 Ricorso al subappalto 6.1 Il ricorso al subappalto da parte del fornitore richiede l autorizzazione scritta del beneficiario. Il beneficiario non può rifiutare il proprio consenso senza valido motivo, ciò nondimeno i motivi che giustificano un tale rifiuto non vengono divulgati in caso di segreto d ufficio. Il fornitore rimane responsabile della fornitura delle prestazioni nei confronti del beneficiario. 7 Documentazione 7.1 Il fornitore mette a disposizione del beneficiario le istruzioni di installazione e di utilizzo necessarie all esecuzione del contratto e all utilizzo delle installazioni. Se il contratto prevede un controllo comune, il fornitore impartisce le proprie istruzioni prima del controllo. Queste istruzioni possono essere copiate e vengono fornite in un formato leggibile e modificabile dal beneficiario. Il beneficiario può esigere nella richiesta d offerta che gli venga fornita una documentazione per la manutenzione tecnica. Salvo disposizioni contrarie del contratto, la documentazione va fornita nella lingua del contratto o in inglese. 7.2 Per quanto concerne le applicazioni relative alla contabilità o quelle che, per altri motivi, sono oggetto di revisione, deve essere garantita agli organi di revisione del beneficiario la possibilità di consultare la documentazione del sistema. 7.3 Il beneficiario può riprodurre o utilizzare la documentazione per scopi conformi al contratto. 7.4 Se il fornitore è tenuto a correggere dei difetti riscontrati nella documentazione, vi provvede senza costi aggiuntivi nella misura in cui la correzione sia necessaria. 8 Formazione 8.1 Il fornitore svolge la formazione del personale del beneficiario secondo le modalità convenute. 8.2 Il fornitore assicura senza costi aggiuntivi la formazione di cui al paragrafo 8.1 anche nel quadro della garanzia.
2 CG della CSI 2/6 9 Collaborazione del beneficiario 9.1 Il beneficiario trasmette al fornitore in tempo utile tutte le direttive necessarie all esecuzione del contratto che rilevano dal proprio ambito di competenza. 9.2 Il beneficiario garantisce al fornitore l accesso necessario ai propri locali e veglia, nel caso in cui ciò sia stato preventivamente convenuto, che il fornitore disponga delle infrastrutture necessarie all esecuzione della prestazione. 9.3 Qualsivoglia ulteriore eventuale contributo del beneficiario è previsto caso per caso dal contratto. 10 Remunerazione 10.1 Il fornitore eroga le prestazioni a prezzo fisso o sulla base del dispendio con un limite superiore di spesa (tetto). Egli indica nella propria offerta le tipologie di costo ed i tassi applicati Se la remunerazione è da calcolarsi in base al dispendio, il fornitore consegna al beneficiario, con la fattura, un rapporto vistato dalla persona competente. Tale rapporto indica giornalmente le prestazioni e i compiti di ogni persona occupata nella realizzazione delle prestazioni La remunerazione comprende tutte le prestazioni necessarie all esecuzione del contratto. Sono in particolare compresi nella remunerazione le spese di installazione e per la documentazione, le spese di formazione, le spese di gestione, i canoni delle licenze, le spese d'imballaggio, di trasporto e di assicurazione, come pure i pubblici tributi in vigore dovuti al momento della sottoscrizione del contratto (ad es. l IVA) e la tassa anticipata per il riciclaggio. Tali spese possono essere menzionate separatamente La fatturazione viene effettuata dopo la fornitura o nella misura in cui ciò sia previsto dal contratto dopo la ricezione delle prestazioni fatturate. Le fatture sono pagabili entro un termine di 30 giorni dalla loro ricezione. Resta riservata ogni deroga prevista dal contratto, con particolare riferimento ad un eventuale scadenziario di pagamento Se vengono concordati dei pagamenti parziali (depositi o acconti), il beneficiario può esigere dal fornitore adeguate garanzie (per es. per mezzo di una garanzia bancaria) La remunerazione può essere adattata durante la durata del contratto solamente se tale possibilità è stata espressamente prevista nel contratto. 11 Modifica delle prestazioni 11.1 Il fornitore informa il beneficiario di qualsivoglia miglioramento o sviluppo che potrebbe giustificare, per motivi tecnici o economici, una modifica delle prestazioni. Informa inoltre il destinatario in merito alle conseguenze di una modifica delle prestazioni sull infrastruttura esistente e sulla leggibilità dei dati Ciascuna parte contraente può presentare alla persona responsabile una richiesta scritta di modifica delle prestazioni concordate (vedi paragrafo 14.2). Se sono da prevedersi conseguenze sui costi o sui termini, le modifiche delle prestazioni fanno l oggetto di un'offerta, sulla quale dovrà essere trovato un accordo entro un termine convenuto tra le parti. Tale offerta comprende la valutazione della fattibilità, la descrizione delle prestazioni supplementari necessarie e le previste conseguenze sulle prestazioni, in particolare per quanto riguarda i costi e i termini. L'offerta precisa inoltre se la fornitura della prestazione debba essere o meno interrotta, totalmente o parzialmente, fino all adozione della decisione sull accettazione della modifica e quali sono le previste conseguenze di detta interruzione sulla remunerazione e sui termini. Il fornitore viene remunerato per stabilire questo tipo di offerta solo quando ciò è stato espressamente concordato Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore prosegue la propria attività a norma del contratto durante l esame delle proposte di modifica Qualsiasi modifica delle prestazioni e qualsivoglia eventuale adeguamento della remunerazione, dei termini o di altre disposizioni contrattuali sono stabiliti per iscritto, prima della loro esecuzione, in un supplemento al contratto. L'adeguamento della remunerazione è calcolato in base alle tariffe in vigore al momento del relativo accordo. Se l'accordo concernente una modifica non determina alcuna incidenza sui costi, sui termini e sulla qualità, è sufficiente la firma del verbale di modifica da parte dei responsabili designati dal fornitore e dal beneficiario ad agire in loro nome. 12 Garanzia in caso di evizione 12.1 Il fornitore garantisce che la propria offerta e le proprie prestazioni non violano alcun diritto di proprietà intellettuale riconosciuto di terzi Il fornitore assume a proprie spese e a propri rischi la difesa contro qualsiasi azione di terzi collegata alla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Il beneficiario comunica immediatamente in forma scritta al fornitore qualsiasi richiesta di questo genere e gli trasferisce nella misura in cui il diritto processuale in vigore lo permetta la direzione di un eventuale procedura e lo incarica di intraprendere azioni adeguate per la risoluzione giudiziale ed extragiudiziale della controversia. In tale evenienza, il fornitore si accolla le spese legali, di patrocinio e tutti gli eventuali altri costi ragionevoli connessi con la suddetta vertenza e dovuti dal beneficiario, a condizione che la violazione dei diritti di proprietà intellettuale non sia la conseguenza di un uso non conforme al contratto da parte del beneficiario dei servizi prestati dal fornitore Se viene presentata una denuncia per violazione dei diritti di proprietà intellettuale o se viene richiesto un provvedimento cautelare, il fornitore può a scelta e a proprie spese o procurare al beneficiario il diritto di utilizzare i servizi al riparo da ogni responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale oppure adattare le prestazioni e sostituirle con altre che adempiano ugualmente le esigenze del contratto. Se queste possibilità non sono disponibili, il fornitore rimborsa la mercede versata previa deduzione di un ammontare calcolato in proporzione all utilizzo effettivo della prestazione tenuto conto della durata complessiva (del servizio) o dell utilizzo abituale (del prodotto). Rimane inoltre riservata la responsabilità del fornitore per eventuali danni in base al capitolo Sicurezza dell informazione, confidenzialità e protezione dei dati 13.1 Le parti contraenti si impegnano al rispetto del segreto su qualsivoglia fatto e dato che non sia notorio oppure accessibile al pubblico. Quest obbligo di riservatezza si applica anche ai terzi coinvolti nell esecuzione del contratto. In caso di dubbio, i fatti e i dati vengono trattati in maniera confidenziale. Gli obblighi in materia di riservatezza si applicano già prima della sottoscrizione del contratto e continuano a sussistere dopo la conclusione del rapporto contrattuale oppure dopo
3 CG della CSI 3/6 l esecuzione delle prestazioni convenute. Restano inoltre riservati gli obblighi legali di informazione e di comunicazione Il fornitore è tenuto a mantenere confidenziale la richiesta di offerta. Cionondimeno, egli è autorizzato a comunicare l'esistenza ed il contenuto essenziale della richiesta di offerta alle imprese subappaltatrici alle quali intende richiedere dei servizi Qualsiasi pubblicità e comunicazione inerenti specifiche prestazioni previste dal progetto necessitano la preventiva approvazione scritta dell altra parte contraente, la quale deve altresì essere citata come riferimento Se una parte contraente o un terzo incaricato da quest ultima violano i summenzionati obblighi di riservatezza, la parte colpevole è tenuta a versare all altra parte contraente una pena convenzionale, salvo dimostrare che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La pena convenzionale ammonta per ogni evento al 10% della remunerazione totale, ritenuto un massimo di CHF 50'000.- per evento. Il pagamento della pena convenzionale non libera il contravveniente dai propri obblighi di riservatezza. Restano riservate le pretese per danni ed interessi conformemente ai principi della responsabilità (art. 97 CO) e al capitolo 17. La pena convenzionale sarà dedotta dai danni ed interessi eventualmente dovuti Il fornitore si impegna e vincola il proprio personale a rispettare le prescrizioni del beneficiario in materia gestionale, tecnica e di sicurezza, segnatamente le regole di accesso, le prescrizioni di accesso ai sistemi ecc., nella misura in cui dette prescrizioni gli siano state comunicate prima della conclusione del contratto oppure quando ciò è stato concordato a posteriori Le disposizioni in vigore relative alla protezione dei dati e alla sicurezza, nonché quelle relative al segreto d'ufficio e al segreto professionale (art. 320 e 321 CP) devono essere ossequiate. In particolare, il fornitore si impegna a trattare i dati personali che gli sono stati comunicati o ai quali ha accesso unicamente per le finalità necessarie all'esecuzione del contratto. Le parti contraenti possono concludere altri accordi, ad es. accordi di riservatezza. 14 Assunzione di personale 14.1 Per la fornitura di servizi, anche se si tratta meramente di una prestazione accessoria, il fornitore si impegna ad assumere solo personale scelto con cura, degno di fiducia e ben formato, in modo da portare a termine correttamente l incarico. Su richiesta del beneficiario, il fornitore sostituisce al più presto le persone che, secondo il beneficiario, non dispongono delle conoscenze tecniche necessarie o ostacolano in qualsiasi modo l esecuzione del contratto Le parti contraenti concordano l organizzazione del progetto e designano le persone responsabili Se il beneficiario ritiene che in determinate situazioni (ad es. la presenza di dati personali) è necessario un livello di protezione più elevato, egli può esigere che il fornitore gli trasmetta dei documenti contenenti indicazioni supplementari sui collaboratori che ha assunto (ad es. l estratto del casellario giudiziale). I dettagli sono specificati nel contratto. 15 Costituzione in mora 15.1 Se le parti contraenti non rispettano i termini comminatori stabiliti dal contratto, esse vengono costituite automaticamente in mora; nel caso di mancato rispetto di altri termini, esse vengono costituite in mora dopo un richiamo in cui figuri un termine supplementare ragionevole per adempiere In caso di costituzione in mora del fornitore e quando la prestazione non è stata eseguita completamente alla scadenza di un termine supplementare ragionevole concesso al fornitore, il beneficiario può, a scelta: - chiedere nuovamente al fornitore di eseguire la prestazione concordata e, in caso di colpa del fornitore, far valere il risarcimento del pregiudizio subito derivante dal mancato rispetto delle disposizioni contrattuali, o - per le prestazioni derivanti da un contratto d appalto, adottare personalmente o per il tramite di terzi misure sostitutive a spese del fornitore, nel qual caso il fornitore è tenuto a restituire al beneficiario tutti i documenti e il materiale (incluso il codice sorgente) che sono stati appositamente sviluppati per lui in vista dell esecuzione del contratto o per i quali una restituzione è stata specificamente concordata (ad es. attraverso un contratto di deposito presso terzi [«Contratto di Escrow»]), o - rinunciare all'esecuzione ulteriore del contratto e, in caso di colpa del fornitore, fare valere il risarcimento del pregiudizio subito a causa del mancato rispetto delle disposizioni contrattuali, o - rinunciare all'esecuzione ulteriore del contratto e rescindere il medesimo integralmente o parzialmente con effetto retroattivo a decorrere dalla data di conclusione del contratto, con annullamento retroattivo dei servizi forniti fino ad allora da entrambe le parti oggetto dalla rescissione. In caso di colpa del fornitore, il beneficiario può far valere il risarcimento del pregiudizio subito a causa del mancato adempimento del contratto. Per i contratti di lunga durata, è data al posto della rescissione retroattiva del contratto la disdetta eccezionale del contratto con effetto immediato Se il fornitore è in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale nei termini stabiliti dal contratto, salvo il caso in cui egli sia in grado di dimostrare che nessuna colpa è imputabile a lui oppure a terzi dal medesimo incaricati. La pena convenzionale ammonta per ogni costituzione in mora e giorno di ritardo a 1/1000 della remunerazione globale, complessivamente però a non più del 10% del compenso globale contrattuale in caso di prestazioni uniche oppure della remunerazione relativa a 12 mesi in caso di prestazioni periodiche. La pena convenzionale è parimenti dovuta anche quando le prestazioni vengono accettate incondizionatamente o quando il beneficiario ha esercitato i diritti di ricorso ai sensi del paragrafo precedente. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore dai propri ulteriori obblighi contrattuali. Le richieste di risarcimento danni del beneficiario ai sensi del capitolo 17 sono riservate. La pena convenzionale è dedotta dai danni eventualmente dovuti. 16 Garanzia 16.1 Il fornitore garantisce che i prodotti forniti e le prestazioni effettuate nel quadro di un contratto d appalto presentano le qualità pattuite e quelle di cui il beneficiario può in buona fede presumere l esistenza anche senza uno speciale accordo tra le parti in considerazione dello stato della tecnica al momento della conclusione del contratto (salvo disposizione contraria prevista dal contratto) In caso di difetto, il beneficiario può richiedere la riparazione gratuita oppure ridurre la remunerazione in proporzione del minor valore. Il fornitore rimedia al difetto entro
4 CG della CSI 4/6 un termine ragionevole, assumendosi interamente i costi che ne conseguono Se il fornitore non pone rimedio al difetto, non lo fa tempestivamente oppure procede senza successo, il beneficiario può ridurre la remunerazione in proporzione del minor valore. In caso di difetti importanti, può procedere conformemente al paragrafo Qualsiasi difetto deve essere comunicato entro un termine di 60 giorni a far conto dalla constatazione dello stesso. I diritti di garanzia si estinguono trascorso un termine di un anno a partire dalla data di consegna o di ricezione. Dopo la riparazione dei difetti, i termini concernenti i pezzi di ricambio ricominciano a decorrere. I diritti di garanzia per difetti dissimulati con dolo possono essere esercitati per un periodo di dieci anni a contare dalla consegna o dalla ricezione Dopo la scadenza del termine di garanzia, i servizi forniti vengono effettuati a titolo oneroso secondo le condizioni di mercato Qualsivoglia prestazione di garanzia divergente in relazione a prodotti di terzi deve essere disciplinata nel contratto. 17 Responsabilità 17.1 Il fornitore è responsabile dei danni causati da egli stesso, dal proprio personale ausiliario e dai subappaltatori sui quali ha fatto affidamento nell ambito del rapporto contrattuale, salvo quando sia dimostrato che nessuna colpa è imputabile ad egli stesso, al personale ausiliario o ai subappaltatori. Se il contratto non dispone altrimenti, la responsabilità per colpa lieve è limitata a CHF 1 milione per contratto È esclusa, per quanto consentito dalla legge, la responsabilità per perdita di guadagno. 18 Consegne in sostituzione, manutenzione ed assistenza 18.1 Per quanto riguarda il materiale informatico, il fornitore assicura al beneficiario la consegna di pezzi o prodotti di ricambio per almeno 5 anni a partire dalla consegna o dalla prima ricezione. Qualsivoglia deroga deve essere prevista dal contratto Il fornitore offre al beneficiario di prolungare la manutenzione e/o il mantenimento del materiale e dei software forniti per un periodo di almeno quattro anni dalla scadenza del termine di garanzia di un anno dalla prima consegna. Ogni eventuale prestazione di manutenzione o di mantenimento viene regolata dal contratto, secondo condizioni di mercato, in caso di bisogno del beneficiario e in funzione delle sue necessità. 19 Conseguenze della cessazione del rapporto contrattuale 19.1 Le parti contraenti specificano nel contratto le attrezzature, i dati e i documenti messi a loro disposizione nell ambito dei rapporti contrattuali che devono essere restituiti all altra parte contraente o irrimediabilmente distrutti dopo la cessazione del rapporto contrattuale, come pure entro quale termine ciò deve avvenire. 20 Luogo di trattamento dei dati 20.1 Salvo disposizioni contrarie del contratto, il trattamento di dati effettuato dal fornitore su mandato del beneficiario avviene in Svizzera ed è sottoposto al diritto svizzero. Il beneficiario ha il diritto di verificare il rispetto delle disposizioni legali. 21 Cessione, trasferimento e costituzione in pegno 21.1 Diritti ed obblighi derivanti dal rapporto contrattuale non possono essere ceduti o trasferiti a terzi, né costituiti in pegno senza il preventivo consenso scritto dell altra parte contraente. Il beneficiario può rifiutare la cessione o la costituzione in pegno di crediti da parte del fornitore solo in casi debitamente motivati Con la consegna il fornitore accetta gli obblighi del beneficiario risultanti da certificati d importazione, se ciò è stato previsto nel contratto e secondo le disposizioni del contratto medesimo. 22 Luogo di adempimento 22.1 Il luogo di adempimento delle prestazioni da parte del fornitore è quello stabilito dal contratto oppure, mancando tale stipula nel contratto, l'indirizzo del beneficiario. 23 Diritto applicabile e foro competente 23.1 Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto svizzero Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, siglata a Vienna l'11 aprile 1980) sono escluse Salvo menzione diversa nel contratto, il Tribunale competente è quello della sede del beneficiario. B. Disposizioni speciali 24 Diritti immateriali 24.1 Diritti sui risultati del lavoro I diritti sui risultati ottenuti dal fornitore nell ambito dell esecuzione del contratto sono trasferiti al beneficiario sin dal momento della loro realizzazione. Fra questi risultati figurano, in particolare, i concetti, i documenti, le valutazioni ecc. realizzati dal fornitore nel quadro del rapporto contrattuale. Ciascuna parte contraente è autorizzata ad utilizzare e a disporre di idee, metodi e procedure che non sono giuridicamente protetti I prodotti di terzi e i diritti preesistenti del beneficiario non sono interessati da questa disposizione, a meno che non costituiscano parte integrante del risultato del lavoro. In questo caso, il fornitore concede al beneficiario, ad uso personale, un diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo e trasferibile sui diritti preesistenti. Qualsivoglia disposizione contrattuale contraria è riservata Diritti sui software individuali I diritti esclusivi sui software individuali appositamente creati dal fornitore per il beneficiario, compresi il codice sorgente, i descrittivi dei programmi e la documentazione, indipendentemente dal fatto che essi sussistano in forma scritta o in linguaggio macchina, sono trasferiti al beneficiario al momento della loro creazione. Ciascuna parte contraente è libera di utilizzare o disporre di idee, metodi e procedure che non sono giuridicamente protetti. La documentazione sui software (in particolare il codice sorgente documentato attraverso una panoramica generale, un
5 CG della CSI 5/6 modello di dati e di funzionalità e la descrizione delle funzionalità) e gli altri documenti necessari vengono consegnati al beneficiario prima della ricezione e, su richiesta, prima di eventuali pagamenti parziali Diritti di brevetto I diritti di brevetto concernenti le invenzioni realizzate nell'ambito dell esecuzione del contratto appartengono: al beneficiario, quando le invenzioni sono state realizzate dal proprio personale; al fornitore, quando le invenzioni sono state realizzate dal proprio personale o da terzi incaricati dal fornitore; al fornitore e al beneficiario, quando le invenzioni sono state realizzate congiuntamente dal personale del beneficiario e da quello del fornitore di servizi o da terzi incaricati dal fornitore. Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a riscuotere canoni di licenza. Esse sono autorizzate, senza il consenso dell'altra parte contraente, a trasmettere i propri diritti a terzi o a concedere diritti d utilizzazione a terzi Diritti sui software standard Il fornitore o i terzi rimangono titolari dei diritti di proprietà intellettuale sui software standard. Se i diritti appartengono a terzi, il fornitore si assicura di disporre dei diritti di utilizzazione e di distribuzione necessari Il beneficiario acquisisce il diritto non esclusivo d uso e di godimento del software standard nella misura concordata nel contratto A seconda di ciò che è stato concordato, il diritto d uso relativo al software standard viene concesso senza limiti di tempo oppure per una durata determinata o indeterminata (fino alla disdetta). Il diritto d'uso è anche trasferibile se non è soggetto ad alcuna restrizione temporale Il beneficiario è autorizzato ad allestire copie del software standard ai fini di backup ed archiviazione In caso di malfunzionamento del materiale informatico, il beneficiario è autorizzato a utilizzare i software standard sul materiale informatico sostitutivo senza alcun costo aggiuntivo I termini di licenza del produttore si applicano nella misura in cui siano menzionati nel contratto e non siano in conflitto con il contratto, con le presenti CG o con altri elementi costitutivi del contratto. 25 Controllo e ricezione delle prestazioni derivanti da un contratto d appalto 25.1 Il beneficiario si impegna a fornire solo oggetti testati e pronti per la consegna, come ad esempio sistemi globali, software individuali, concetti e documenti. Il beneficiario ha il diritto di esigere i protocolli dei test effettuati Le parti contraenti concordano le condizioni di ricezione e stabiliscono almeno i seguenti punti: data di ricezione, calendario relativo al controllo comune, procedura di ricezione, i criteri di ricezione come le funzionalità, la disponibilità, le caratteristiche della prestazione, la qualifica dei difetti, come pure l'estensione dell'obbligo di collaborazione del beneficiario Un controllo comune ha luogo prima della ricezione. Il beneficiario invita per tempo il fornitore a tale scopo. Il controllo ed i relativi risultati sono consegnati in un verbale firmato da entrambe le parti Le parti contraenti possono anche concordare delle ricezioni parziali. Esse intervengono su riserva di accettazione della prestazione totale Se nessun difetto viene individuato durante la verifica, la prestazione s intende accettata al momento della firma del verbale Se vengono riscontrati difetti minori durante il controllo, la prestazione è ugualmente considerata come accettata al momento della firma del verbale, salvo indicazione contraria nel contratto. Il fornitore corregge, nell ambito delle prestazioni di garanzia, i difetti costatati; questa correzione viene effettuata senza costi aggiuntivi ed entro un termine ragionevole concordato tra le parti contraenti Salvo diverso accordo tra le parti contraenti (paragrafo 25.2), un difetto è da considerarsi minore quando non pregiudica l utilizzazione delle prestazioni oggetto di ricezione Nel caso di costatazione di difetti gravi, l accettazione è rinviata. Il fornitore corregge con diligenza i difetti costatati ed invita in tempo utile il beneficiario per un nuovo controllo. Se emergono difetti gravi in occasione del nuovo controllo, si procederà in conformità con il paragrafo Salvo diverso accordo tra le parti contraenti (paragrafo 25.2), un difetto è considerato grave quando pregiudica l utilizzazione delle prestazioni oggetto di ricezione Se il beneficiario rifiuta di partecipare al controllo che precede la ricezione sebbene le condizioni risultino soddisfatte (vedi paragrafi 25.1 e 25.3), e ciò nonostante un richiamo con l indicazione di un termine supplementare ragionevole, la prestazione è considerata accettata Le parti possono concordare la ricezione e la realizzazione di un controllo conformemente al paragrafo 25.2 per il materiale informatico e i software standard, anche se ciò non è previsto dal contratto d appalto. 26 Acquisto di materiale informatico 26.1 La consegna dell oggetto compravenduto avviene con la firma del bollettino di consegna da parte del servizio di ricezione indicato dal beneficiario; la consegna è effettuata nel luogo concordato dalle parti contraenti Il fornitore installa l oggetto compravenduto nel luogo convenuto secondo le istruzioni di installazione e lo mette in esercizio, riservate eventuali stipulazioni contrarie previste in maniera esplicita nel contratto Dopo l'installazione, il beneficiario controlla l oggetto acquistato entro un termine di 30 giorni lavorativi, in modo da rilevare eventuali danni apparenti e verificare che le prestazioni e il funzionamento sono corretti. In caso d installazione da parte del fornitore, il termine inizia a decorrere una volta effettuata con successo l installazione. Qualsivoglia difetto costatato va segnalato immediatamente. 27 Manutenzione del materiale informatico 27.1 La manutenzione del materiale informatico comprende la sua rimessa in funzione (rimozione di disfunzioni e di errori e ripristino del buon funzionamento) tramite la riparazione e la sostituzione delle parti difettose, come pure la realizzazione di migliorie tecniche. Cure specifiche (cure preventive per mantenere il buon funzionamento) vengono eseguite se le prescrizioni del fabbricante o se lo stato della
6 CG della CSI 6/6 tecnica lo richiedono. Le parti sostituite diventano proprietà del fornitore, a meno che ciò non sia consentito dalle politiche di sicurezza dell informazione e di protezione dei dati del beneficiario. In questo caso, le parti originali rimangono di proprietà del beneficiario, senza costi aggiuntivi In caso di malfunzionamento, il fornitore interviene, su richiesta del beneficiario, per determinarne la causa e ciò anche se il malfunzionamento è causato dall interazione di più sistemi o componenti. Se il fornitore dimostra che il malfunzionamento non è stato causato dal materiale informatico oggetto di manutenzione, questi servizi vengono fatturati separatamente. 28 Manutenzione dei software 28.1 La manutenzione dei software include la correzione degli errori, l'adattamento e lo sviluppo dei programmi (aggiornamenti). Qualsivoglia estensione delle funzionalità comporta una fatturazione separata In caso di malfunzionamento, il fornitore interviene, su richiesta del beneficiario, per determinarne la causa, e ciò anche se il malfunzionamento è causato dall interazione di diversi sistemi o componenti. Se il fornitore dimostra che il malfunzionamento non è stato provocato dal software al cui mantenimento egli provvede o che è oggetto di manutenzione, queste prestazioni vengono fatturate separatamente Inoltre, per quanto possibile e previa richiesta del beneficiario, il fornitore corregge, in cambio di una remunerazione prestabilita, i malfunzionamenti dovuti a circostanze esterne di cui rispondono il beneficiario o terzi Il beneficiario non è tenuto a installare ogni nuova versione del software. In questo caso, il fornitore ha il diritto, una volta scaduto un adeguato termine transitorio, di cessare la fornitura dei servizi di manutenzione per le versioni precedenti del software. Salvo diverso accordo tra le parti, tale termine è di 12 mesi. 29 Periodo di disponibilità, tempi di reazione e tempi di soppressione del malfunzionamento 29.1 Durante il periodo di disponibilità, il fornitore conferma ricezione degli annunci di malfunzionamento e fornisce i servizi di manutenzione e di mantenimento. Durante il periodo di disponibilità, il tempo di reazione si estende dall annuncio del malfunzionamento fino all'inizio del processo di riparazione. Per quanto riguarda il tempo di soppressione del malfunzionamento, esso si estende dall annuncio del malfunzionamento fino al termine del processo di riparazione Salvo accordo contrario tra le parti, il periodo di disponibilità decorre dal lunedì al venerdì dalle 8h alle 17h (esclusi i giorni festivi legali e del luogo di esecuzione della prestazione) il tempo di reazione è di 4 ore Il fornitore inizia a rimediare al malfunzionamento durante il tempo di reazione e lo risolve entro il termine di soppressione del malfunzionamento, che sarà eventualmente concordato secondo una classificazione inclusa se necessario nel contratto Su richiesta del beneficiario, il fornitore fornisce le proprie prestazioni contro remunerazione separata ed eventualmente anche al di fuori del periodo di disponibilità. 30 Servizi di assistenza del fornitore 30.1 In caso di necessità, il fornitore fornisce al beneficiario, oltre alle prestazioni di manutenzione e di mantenimento, le prestazioni di assistenza. Queste sono regolamentate nei contratti di manutenzione e mantenimento. 31 Disdetta dei contratti di manutenzione, di mantenimento e di assistenza 31.1 Se il contratto di manutenzione, di mantenimento o di assistenza risulta concluso per una durata indeterminata, esso può essere disdetto in qualsiasi momento, riservati gli obblighi esistenti in materia di manutenzione e di mantenimento derivanti dai contratti di acquisto. Riservato l accordo sull adattamento della remunerazione, la disdetta può riguardare alcune parti soltanto del contratto. Il periodo di disdetta è di 12 mesi per il fornitore e 3 mesi per il beneficiario Le remunerazioni pagate in anticipo vengono rimborsate pro rata temporis In caso di violazione grave del contratto ad opera di una parte contraente, i contratti di manutenzione, di mantenimento e di assistenza possono essere disdetti in qualsiasi momento e senza preavviso dalla parte contraente esente da colpa. In questo caso, la remunerazione viene calcolata pro rata temporis. In caso di remunerazione unica, essa viene calcolata proporzionalmente su una base di 60 mesi. I diritti di risarcimento per danni ed interessi sono riservati Se necessarie, ulteriori modalità di cessazione del contratto devono essere concordate. 32 Personale a prestito, mandati a persone fisiche 32.1 La fornitura di personale a prestito, se avviene a titolo professionale, sottostà alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito. Il fornitore si assicura del fatto che le persone impiegate dispongono delle necessarie autorizzazioni e che i necessari contratti sono stati conclusi. Egli provvede alle necessarie notifiche alle assicurazioni sociali e presenta, su richiesta, i relativi giustificativi Nell'ambito del personale a prestito, il fornitore è responsabile della scelta fedele e rigorosa (attitudini professionali e personali) delle persone messe a disposizione del beneficiario. Il beneficiario è responsabile dell esattezza e dell'adeguatezza dei mandati conferiti alle persone messe a disposizione, cosi come della sorveglianza e del controllo delle prestazioni oggetto della fornitura Se il fornitore è una persona fisica, egli è tenuto, al momento del deposito dell'offerta, a dimostrare di essere affiliato ad una cassa di compensazione in qualità di indipendente. Il beneficiario non è debitore di eventuali prestazioni sociali (AVS / AI / AD ecc.) o altri indennizzi, in particolare in caso di incidente, malattia, invalidità o morte In caso di esercizio da parte del personale messo a disposizione o di una persona fisica incaricata di un mandato di un altra attività professionale suscettibile di influenzare l esecuzione del contratto, questa attività deve fare l oggetto di un accordo preliminare con il beneficiario. Qualsiasi assenza prevedibile deve essere immediatamente comunicata al beneficiario.
CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la
CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO Tra la Società, con sede in, cod. fisc., rappresentata da in seguito denominata la concedente ; e con sede in rappresentata da in seguito denominata la licenziataria ;
Le nostre condizioni generali d acquisto
Le nostre condizioni generali d acquisto Articolo 1 Applicazioni delle condizioni generali di acquisto - Opponibilità Salvo convenzioni particolari con il venditore, le presenti condizioni generali di
Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)
Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso
28,50 30,20 33,50 34,90 37,00 39,30 39,80 40,70 43,50 43,90 45,90 50,00 55,00 64,00 66,00 72,00 82,00 88,00 97,00 99,00
LISTINO PREZZI 2014 L i s t i n o p r e z z i Aldo Bernardi + IVA + IVA + IVA B1 3,34 4,08 B21 28,50 34,77 B41 102,00 124,44 B2 3,86 4,71 B22 30,20 36,84 B42 108,00 131,76 B3 4,45 5,43 B23 33,50 40,87
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 1. Oggetto e ambito di applicazione Le presenti Condizioni Generali sono applicabili in tutte le tipologie di fornitura fra ELMEC S.R.L. ed i suoi CLIENTI. Nessuna modifica
Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio
SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO. Articolo 1
SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente Allegato B, si applicano le definizioni riportate all articolo
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA 1. Definizioni 1.1 Ai fini interpretativi delle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini che seguono avranno il significato di seguito riportato:
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA 1. VALIDITA Salvo diversa pattuizione espressa, per tutti i negozi giuridici tra Pierre Lang Europe Società commerciale a responsabilità limitata (di seguito abbreviato
Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali
Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati
Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla
[SU CARTA INTESTATA DEL POTENZIALE ACQUIRENTE]
IMPEGNO DI RISERVATEZZA All. 3.1. al REGOLAMENTO per la proposta e la valutazione di Offerte di Acquisto [SU CARTA INTESTATA DEL POTENZIALE ACQUIRENTE] [Luogo, data] Strettamente riservata e confidenziale
AICHIMIDI. Sistemi e Servizi Informatici e Telematici
AICHIMIDI Sistemi e Servizi Informatici e Telematici CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE PRESSO L 'UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI CATANZARO Tra la ARCHIMEDE
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992
Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci
Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Disposizioni di base (DB CGAR 2006) Edizione 06.2006 8001450 10.08 Sommario Durata dell
Niv Università degli Studi di Roma Tor Vergata
MODELLO 2 CONTRATTO DI CONSULENZA/RICERCA TRA Il Dipartimento di dell Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in prosieguo denominato Dipartimento dell Università, codice fiscale 80213750583, con sede
CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N
CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 11071929 AD ADESIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA PER LE AGENZIE ASSOCIATE A IUS ASSOCIATI TRA ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione
Circolare N.156 del 8 Novembre 2012
Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Transazioni commerciali. Il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche
UUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata
MODELLO 1 CONTRATTO DI CONSULENZA/RICERCA TRA Il Dipartimento di dell Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in prosieguo denominato Università, codice fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via,
Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione
Edizione 01.2017 Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a
ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA
CONVENZIONE A) FASE DI PRE-IMPRESA ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA con sede in Pisa, Lungarno
CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo
CONVENZIONE 1 (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo Sviluppo 2 Economico Sostenibile (nel seguito denominata ENEA o Agenzia ), con
dell affiliazione commerciale"
Legge 6 maggio 2004, n. 129 "Norme per la disciplina dell affiliazione commerciale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 Art. 1 (Definizioni) 1. L affiliazione commerciale (franchising)
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BELLUNO. OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica dei software
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BELLUNO OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica dei software Geomedia, Microstation e Gestione Civici per l'anno 2017. TRA Il Comune di Belluno - Piazza Duomo,
DOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
DOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi
Regolamento di procedura dell ufficio di conciliazione per la neutralità della rete
Regolamento di procedura dell ufficio di conciliazione per la neutralità della rete 1. Informazioni generali 1.1 L ufficio di conciliazione per la neutralità della rete (di seguito «ufficio di conciliazione»)
IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE Finanziatore
IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE Finanziatore Igea Banca S.p.A. Indirizzo Sede legale e Direzione Generale: Via Paisiello, 38-00198 Roma Codice Fiscale, Partita Iva 04256050875 Telefono Tel. +39068845800
AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE
AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE Fornitura di Arredi Macchinari ed Attrezzature palestra della Costruendo Piscina Comunale in Località Via Farina
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DIRIGENTI. Valido sino al 31/12/2017 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DIRIGENTI Valido sino al 31/12/2017 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Campo di applicazione, durata, decorrenza) 1. Il contratto collettivo si applica a tutti i dirigenti
ACCORDO DI RISERVATEZZA
ALLEGATO E 4 Flight: nuovo prodotto ATM ed innovazioni SESAR Il presente Accordo di Riservatezza ( Accordo ) è stipulato tra Enav S.p.A. (Parte Divulgante), sede commerciale in Roma, Via Salaria n.716
823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
PRESTOBENE- DONOBENE - DONO - REGOLAMENTO-
Definizioni PRESTOBENE- DONOBENE - DONO - REGOLAMENTO- Beneficiaria un organizzazione non profit (ONP) che, per la realizzazione di un Progetto, riceve somme in forma di PrestoBene, DonoBene, Dono. Prestatore
ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra
Nota: la versione in microsoft word è disponibile su richiesta da inviare a eoro@simmons-simmons.com ACCORDO DI RISERVATEZZA Tra È Oro S.r.l. (di seguito È Oro ), società di diritto italiano con sede legale
Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
REGOLAMENTO sugli appalti di forniture e servizi, sulla gestione delle risorse finanziarie e sull ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. *** Adottato con deliberazione del Consiglio
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITA DELLE CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITA DELLE CONDIZIONI GENERALI La trasmissione alla Blue Magic S.r.l. (di seguito Blue Magic ) di ordini per la fornitura di prodotti comporta
Condizioni generali d acquisto
ALPLA ITALIA S.r.l. Unipersonale Società soggetta all attività di direzione e coordinamento della ALPLA WERKE LEHNER GmbH & Co KG Sede legale: S.S. per Alessandria, 8/b 15057 Tortona (AL) Codice Fiscale
CONDIZIONI GENERALI. 1. Definizioni Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2
CONDIZIONI GENERALI Indice 1. Definizioni... 2 2. Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2 3. Protezione da accessi non autorizzati... 3 4. Consultazione dei dati... 3 5. Controllo
EMERGI NELL'ERA DEL DIGITAL BUSINESS. Offerta: Progetto eprice
EMERGI NELL'ERA DEL DIGITAL BUSINESS Offerta: Progetto eprice Milano, 13/04/2016 Spett.le eprice srl Via Mameli, 48 Gallarate Alla cortese attenzione di: Oggetto: offerta relativa al progetto eprice -
Cosa ti assicura la garanzia legale
I maggiori e i più diffusi marchi offrono un assistenza clienti completa e costante: 24 mesi di garanzia sull elettrodomestico acquistato per tutti i difetti di conformità. Per usufruire della garanzia
Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)
Traduzione 1 0.831.109.691.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Confederazione Svizzera e di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia Concluso
TERMINI E CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE, ACCESSO ED USO DEL PORTALE PROCUREMENT DI FERRERO
TERMINI E CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE, ACCESSO ED USO DEL PORTALE PROCUREMENT DI FERRERO 1. PREMESSE E PRINCIPI GENERALI 1.1. Ferrero International, ivi incluse le Società del Gruppo Ferrero, (da qui in
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Condizioni generali di vendita Le presenti condizioni generali di vendita, che annullano e sostituiscono tutte le precedenti,
IL DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE E NELLE LINEE GUIDA ANAC
IL DIRETTORE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL NUOVO CODICE E NELLE LINEE GUIDA ANAC Vicenza, 27 ottobre 2016 Appaltiamo s.r.l.s. Dott. Michele Leonardi ART. 10 D.LGS. 163/2006 Per ogni singolo intervento
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) dell 11 dicembre 2006 La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale,
Contratto Consulente Segnalatore
Codice Contratto Nome Cognome e Codice Codice Contratto Consulente Segnalatore CONTRATTO PER LA REDAZIONE DI ANALISI CONTABILE RELATIVA ALLA REGOLARITA DI RAPPORTI BANCARI E PER L EVENTUALE ATTIVITA STRAGIUDIZIALE
Allegato 4: Condizioni generali di vendita e di fornitura
Allegato 4: Condizioni generali di vendita e di fornitura 1. Condizioni Generali 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura (CG) valgono per i rapporti giuridici tra la BSH Elettrodomestici
Eurocontratto di assistenza tecnica
Eurocontratto di assistenza tecnica 1 Pistoia, Contratto N La società/azienda/ditta di seguito per brevità denominata con sede in cap. prov. indirizzo tel. fax. e-mail p.iva nella persona del suo legale
0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)
Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il
ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA FRA. I. NOME COMITTENTE, con sede in SEDE COMMITTENTE, iscritta nel Registro
ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA FRA I. NOME COMITTENTE, con sede in SEDE COMMITTENTE, iscritta nel Registro delle Imprese, con il numero d'iscrizione e codice fiscale e partita, rappresentata nel presente
INDICE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. CAPITOLO 1 NORME PER IL FUNZIONAMENTO Pag. 3. Art. 1 Riunione del Consiglio Pag.
INDICE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CAPITOLO 1 NORME PER IL FUNZIONAMENTO Pag. 3 Art. 1 Riunione del Consiglio Pag. 3 Art. 2 Convocazione Pag. 3 Art. 3 Deposito dei documenti Pag. 3 Art.
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A.
CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A. Art. 1 Oggetto della concessione Il Comune di Foligno,
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009 Novembre 2008 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di fornitura
Incarico di Rivendita dei Servizi Siportal srl CONTRATTO RIVENDITORE PARTNER
Incarico di Rivendita dei Servizi Siportal srl CONTRATTO RIVENDITORE PARTNER CONTRATTO PER INCARICO DI RIVENDITORE PARTNER AUTORIZZATO Tra Siportal S.r.l. con sede in Via Toledo, 5 - Lentini (SR), P. IVA
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall Ufficio federale dell economia esterna e la Korea Exchange Bank concernente l apertura di crediti di trasferimento 0.973.228.11
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
ALLEGATO B. Modalità di svolgimento del servizio relativo alla gestione della tariffa
ALLEGATO B Modalità di svolgimento del servizio relativo alla gestione della tariffa TITOLO I Gestione Clienti Art. 1 Sportello del Gestore Art. 2 Attività di sportello TITOLO II Call-Center Art. 3 Servizio
0371/549372 STUDIO TECNICO
Via Paolo Gorini, 12 26900 LODI (LO) Tel.: 0371/549372 STUDIO TECNICO Fax: 0371/588158 E-mail ing.bergomi@libero.it DI INGEGENRIA CIVILE Dott. Ing. GIUSEPPE BERGOMI Ordine degli Ingegneri della Provincia
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
1 Articolo così modificato dall art. 2 D.lgs. 15 feb. 1999, n. 65 in vigore dal 4 apr
Art. 1742. Nozione Con contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere, per conto dell altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (C.N. 290).
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0 1. Applicabilità 1.1 Fatta eccezione per quanto previsto da specifici accordi raggiunti in precedenza tra l Acquirente e il Venditore, qualsiasi ordine
MERCATINO srl REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO FORNITORI. VIA ANGELO MESSEDAGLIA 8c VERONA - ITALY. Pagina 1 di 7
MERCATINO srl VIA ANGELO MESSEDAGLIA 8c 37135 VERONA - ITALY REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO FORNITORI Pagina 1 di 7 I N D I C E Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 - Categorie merceologiche
COMUNE DI FINO MORNASCO Provincia di Como
COMUNE DI FINO MORNASCO Provincia di Como CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DI CALZATURE PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01.01.2010 AL 31.12.2011. Art. 1 - OGGETTO L appalto ha per oggetto
ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA
ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA 1) PROCEDURA DI ATTIVAZIONE CONTABILIZZAZIONE LAVORI E fatto obbligo alla ditta subappaltatrice di compilare i rimessi, forniti in triplice copia da EXE.GESI
Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio 2004
Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio 2004 1 Campo d applicazione e validità 1.1 Le presenti condizioni
STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:
Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.
Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo
Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo DECISIONE CONCERNENTE L ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Procedura di Cottimo Fiduciario per la Fornitura N. 1 Microscopio Ottico Invertito con relativi accessori e N. 1 Microscopio Ottico con
COMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197
COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 Dipartimento Servizi Territoriali - Patrimonio Immobiliare e Fondiario Determinazione n. 246 del 24/02/2014 Oggetto:
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Provincia di Savona
Allegato (A) Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 01/08/2016 COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE Provincia di Savona REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI CONFINANTI CON L AREA DEMANIALE MARITTIMA
SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Gran Prestito Ristrutturazione Casa ,00
SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Gran Prestito Ristrutturazione Casa 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
Regolamento per la MOBILI COMUNALI
COMUNE DI CAVA MANARA Provincia di Pavia Via L. Manara, 7 27051 Cava Manara (PV) Tel. 0382/5575 Fax 0382/554110 Partita IVA 00467120184 e- mail info@comune.cavamanara.pv.it - PEC protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it
PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA
PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA Agenzia delle Entrate (di seguito Agenzia ), nella persona di in qualità di Direttore Regionale della Sardegna, giusta delega del Direttore
Business Communications Manager 2.5
COPYRIGHT 2004 DI NORTEL NETWORKS Tutte le informazioni contenute in questo CD-ROM sono protette da copyright negli Stati Uniti d'america e in altri Paesi. Inoltre, altre informazioni sono protette da
SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DELLA MALGA SENTIERI E PERTINENZE DI PASSAGGIO PIAN DEL LUPO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL ART.
SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DELLA MALGA SENTIERI E PERTINENZE DI PASSAGGIO PIAN DEL LUPO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL ART. 45 LEGGE N. 203/1982 COMUNE DI SONDRIO Con la presente scrittura
Codice delle obbligazioni
Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto di revoca) Progetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio
Assicurazioni ospedaliere Assicurazioni complementari per cure stazionarie. Condizioni Complementari (CC) Linea di prodotti Wincare
Linea di prodotti Wincare Assicurazioni ospedaliere Assicurazioni complementari per cure stazionarie Condizioni Complementari (CC) Edizione gennaio 2017 (versione 2017) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni
Patto di Segretezza. Tra
Patto di Segretezza Tra L Università degli Studi di Udine con sede in Udine, Via Palladio 8, 33100 Udine, ITALIA, codice fiscale 80014550307, partita iva 01071600306, nel seguito denominata Università,
CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI
Pagina 1 di 5 CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI L anno duemilanove nel giorno di del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti: LEONARDO S.r.l.,
Requisiti di sistema e Contratto di licenza SelectionProfessional 2.3
SelectionProfessional 2.3 Colofone Per questo manuale ci riserviamo qualsiasi diritto derivante dal diritto d'autore. È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente manuale in qualsiasi forma
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI
COMUNE DI CARATE URIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n del..) Sommario
2.02 Stato al 1 gennaio 2013
2.02 Stato al 1 gennaio 2013 Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Attività lucrativa indipendente 1 L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione per l
Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
quindici anni certificato di GARANZIA
quindici anni certificato di GARANZIA La Garanzia M.G.M. Vicostone Italy garantisce per 15 anni a partire dalla data di acquisto la qualità dei suoi materiali da eventuali difetti di fabbricazione. Questo
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO Provincia di Napoli
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE NELL ENTE COMUNALE 1/5 ART. 1 1. Il presente regolamento disciplina le
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. CONDIZIONI GENERALI 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ( Condizioni di Vendita ) si applicano agli acquisti, vendite e consegne conclusi dalla società Kompaut
CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal al
CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2021 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del
CONTRATTO DI COMODATO PER L AFFIDAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN AREZZO IN VIA. DA ADIBIRE A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE
All. 1 CONTRATTO DI COMODATO PER L AFFIDAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN AREZZO IN VIA. DA ADIBIRE A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE. L anno duemilaquindici (2015) e questo dì... (...) del mese di..con
SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..
Gestione Commissariale (L.R. 15/2013) EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 Disposizioni in materia di riordino delle Province Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30.05.2014
Assegno per l innovazione per le PMI
Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI
Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di. Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo
CONTRATTO DI LOCAZIONE PREMESSO CHE: Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo esperimento di procedura
Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali
ALL. C COMUNE DI PIACENZA Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 23/07/2015 1 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Recupero bonario
COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -
REGOLAMENTO PER LE SPESE DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA (Approvato con delibera di Consiglio Commissariale n. 42/2004) 1 INDICE Art.1 Finalità......pag. 3 Art.2 Spese da eseguirsi in economia. pag. 3 Art.3