CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione
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1 CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 26 Generale OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. Immigrazione e stranieri. Modifiche alla normativa in materia di disciplina dell immigrazione. Con l entrata in vigore di tre fonti normative, il Governo ha modificato alcune norme relative al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Gli interventi governativi - due decreti legislativi ed un decreto legge - emanati in adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea, sono: il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007; il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 recante "Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007; il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10 recante Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo" Con il D.L.vo n. 3/07 è stata integralmente abrogata la disciplina relativa alla carta di soggiorno: infatti il titolo di soggiorno denominato carta di soggiorno è stato sostituito dal Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo occorre: una permanenza regolare in Italia da almeno cinque anni da dimostrare con un permesso di soggiorno in corso di validità, contro i sei anni previsti finora; un reddito minimo non inferiore all assegno sociale annuo; non essere considerato pericoloso per l ordine pubblico e la sicurezza dello Strato; nel caso di richiesta presentata anche per i familiari è previsto l ulteriore requisito dell alloggio, da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l edilizia residenziale pubblica ovvero ai requisiti igienico sanitari accertati dall Azienda unità sanitaria locale. 1
2 Il permesso per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Non possono chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri che: soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o hanno richiesto questo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione; soggiornano per asilo o hanno richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono in attesa di una decisione; sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; i diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale. La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge, dei figli minori e, se a carico, dei figli maggiorenni e dei genitori. Il permesso potrà essere revocato per: acquisto fraudolento; espulsione; sopravvenuta pericolosità per l ordine e la sicurezza pubblica; assenza dal territorio dell Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell Unione; assenza dopo sei anni dal territorio dello Stato. Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono essere espulsi dal Ministro dell interno per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell ambito del contrasto del terrorismo internazionale; dal prefetto, nei confronti di stranieri per i quali sono state applicate misure di prevenzione personali. Nel valutare la pericolosità dello straniero, ai fini dell espulsione, l Autorità deve valutare l età dell interessato, le conseguenze dell espulsione per lo stesso e per i suoi familiari nonché la durata del soggiorno e dell esistenza di legami familiari e sociali nel nostro Paese e, viceversa, l assenza di tali vincoli con il Paese di origine. E prevista la riammissione dello straniero soggiornante di lungo periodo in Italia espulso da altro Stato dell Unione europea, salvo nell ipotesi in cui il soggetto costituisca un pericolo per l ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Le facoltà collegate allo status di soggiornante di lungo periodo sono analoghe a quelle già attribuite agli attuali titolari di carta di soggiorno: possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto; svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino; libera circolazione, con le limitazioni previste dalle leggi militari. Vengono subordinate all effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni: di assistenza e previdenza sociale; relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale. Lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell Unione può: chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, anche senza visto, e 2
3 non deve essere verificata l effettiva residenza all estero ma è sufficiente l esibizione del permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro. soggiornare sul territorio nazionale per svolgere un attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale. Negli altri casi, salvo che si tratti di soggiorno per studio o per formazione professionale, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche pari al doppio dell importo minimo previsto dalla legge per l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché una assicurazione sanitaria. Ciò al fine di evitare il ricorso a forme di assistenza pubblica. Per soggiorni inferiori ai tre mesi, lo straniero deve presentare la dichiarazione di presenza al questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell Unione. Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro non possono essere ammessi in Italia se pericolosi per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Anche in questo caso, tuttavia, è prevista una valutazione che tenga conto anche di profili di pericolosità che non emergano da provvedimenti formali. Nell adozione del provvedimento di diniego l Autorità deve valutare: l età dell interessato; la durata del soggiorno sul territorio nazionale; le conseguenze dell espulsione e i suoi legami nello Stato e quelli nel Paese di origine. L allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiornante di lungo periodo, salvo il caso in cui il provvedimento sia adottato dal Ministro dell interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero per motivi relativi al contrasto del terrorismo internazionale. In questi ultimi due casi, considerata la gravità della minaccia rappresentata dallo straniero, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, si procede all espulsione fuori del territorio dell Unione Europea. Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 recante "Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare" Con il D.L.vo n. 5/07 è stata integralmente sostituita la disciplina relativa al ricongiungimento familiare. La nuova disciplina: incide su alcune condizioni che limitavano l esercizio del diritto del ricongiungimento; esclude taluni requisiti ritenuti di difficile accertamento nella prassi operativa; semplifica le procedure. Non è stato previsto, invece, l ampliamento delle categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento. Tra le novità più importanti: non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari a carico, in quanto tale requisito è stato considerato implicito; la condizione della minore età, prevista per il ricongiungimento, è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non far ricadere sugli interessati eventuali conseguenze di ritardi burocratici; per i figli maggiorenni non è più richiesta l invalidità totale bensì l impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell accertamento dell esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare. 3
4 Il decreto modifica poi alcuni criteri necessari per esercitare il diritto del ricongiungimento: per quanto riguarda l idoneità dell alloggio il criterio va ritenuto soddisfatto non solo dalla rispondenza dell alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l edilizia residenziale pubblica ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dall Azienda unità sanitaria locale; il requisito del reddito minimo occorrente rimane ancorato all importo annuo dell assegno sociale moltiplicato in ragione del numero dei familiari di cui si chiede il ricongiungimento, ma c è la novità che per il ricongiungimento dei figli minori sotto i 14 anni non è mai richiesto un reddito superiore al doppio dell importo dell assegno sociale, indipendentemente dal numero di figli di cui si chiede il ricongiungimento. Una ulteriore e significativa novità del provvedimento è rappresentata dal riconoscimento della possibilità di lavorare per il familiare autorizzato dal tribunale ad entrare in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore. Prima della modifica normativa, infatti, chi veniva in Italia per assistere un familiare non poteva esercitare alcuna attività lavorativa. Oggi è previsto il rilascio, in favore del familiare, di un permesso di soggiorno per assistenza minore, che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la stessa durata dell autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Il permesso in questione non è convertibile in permesso per lavoro. Con riguardo all espulsione amministrativa nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sono state introdotte due novità: limitatamente alle ipotesi di espulsione amministrativa per violazione delle norme sull ingresso ed il soggiorno, l Autorità deve tenere conto dei vincoli familiari dell interessato, della durata del soggiorno nonché dei legami con il Paese di origine. Sono esclusi i casi in cui l espulsione discende dall appartenenza dello straniero alle categorie indicate dall articolo 1 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nonché dall articolo 1 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia); è eliminato l automatismo relativo al divieto di reingresso nel territorio italiano che vige per gli stranieri espulsi. Pertanto, il ricongiungimento del familiare, già destinatario di un decreto di espulsione, non potrà essere negato esclusivamente per tale motivo, fermo restando, caso per caso, la valutazione di pericolosità per l ordine pubblico e la sicurezza dello straniero di cui si chiede il ricongiungimento. Anche in quest ultimo caso la disposizione non si applica qualora l espulsione sia stata disposta nei confronti di uno straniero destinatario di misure di prevenzione. Il decreto introduce tra i motivi di diniego del ricongiungimento l accertamento che il matrimonio ovvero l adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l ingresso nel territorio dello Stato. Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10 recante Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.. Con il D.L. n. 10/07 è stata profondamente modificata la disciplina relativa ai documenti di soggiorno e, conseguentemente, tutte le norme ad essa collegate. Le novità più interessanti sono in: 1) materia di permesso di soggiorno (modifica articolo 5, comma 2, e comma 3, lett. a, T.U.) 2) materia di espulsione amministrativa (modifica articolo 13, comma 2, T.U.) 3) materia di ospitalità di stranieri (abrogazione articolo 7, T.U.) 4) materia di assunzioni di stranieri non comunitari (modifica articolo 27, T.U.) 4
5 1) NOVITA IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO Abolizione dell obbligo di richiedere il permesso di soggiorno alla Questura per permanenze inferiori a tre mesi (articolo 5, comma 2, T.U.) Con la nuova normativa è stata introdotta la possibilità di permanere in Italia fino a tre mesi senza fare richiesta di permesso di soggiorno, ricorrendo ad una semplice dichiarazione di permanenza da presentare all atto di ingresso nel nostro paese da presentarsi secondo due modalità differenti, alternative fra loro: all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale; entro otto giorni dall ingresso dello straniero, al Questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Abrogazione dei limiti di validità (fino a tre mesi) per il permesso di soggiorno per turismo, visite, affari (articolo 5, comma 3, lettera a, T.U.) La durata del visto rilasciato dalle nostre rappresentanze diplomatiche all estero, per motivi di turismo affari, visite, avrà la durata stabilità dall autorità consolare e comunque potrà essere anche superiore ai tre mesi. 2) NOVITA IN MATERIA DI ESPULSIONE AMMINISTRATIVA Abolizione dell espulsione amministrativa in caso di mancata presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, nei casi di permanenza in Italia fino a tre mesi. Con l abrogazione dell articolo 5 comma 2 del D.L.vo n. 286/98, ovviamente non è più prevista l espulsione amministrativa, nei casi in cui il cittadino straniero si trattenga oltre 8 giorni nel territorio della Stato Italiano senza richiedere il rilascio permesso di soggiorno. Introduzione dell espulsione amministrativa nel caso non si sia proceduto a presentare, al momento dell ingresso in Italia, la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2 per soggiorni superiori a otto giorni. L espulsione è invece prevista nel caso non si sia presentata, all atto d ingresso ovvero entro 8 giorni dall ingresso, la dichiarazione di presenza. Tuttavia, si deve rilevare che, allo stato attuale, non sono intervenute modifiche legislative relative alle fattispecie penali di cui all art. 14, comma 5-ter (inosservanza dell ordine del Questore di allontanamento dal T.N. entro 5 gg.): ne consegue che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione a seguito di omessa dichiarazione di presenza, a cui sia stato notificato l ordine del Questore di allontanamento dal T.N. (perché non è stato possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea ovvero sono scaduti i termini di permanenza e non è stato possibile eseguire l espulsione) non può essere destinatario di sanzioni penali. Infatti, l art. 14, comma 5-ter prevede la sanzione penale della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore, quando l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) (cioè quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto) e lettera c) (cioè quando appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646). Da quanto sopra indicato, consegue che le irregolarità legate alla dichiarazione di presenza sono così delineate: 5
6 omessa dichiarazione di presenza entro 8 gg.: espulsione amministrativa disposta dal prefetto ai sensi art. 13 comma 2 lett. b), cui consegue l accompagnamento coattivo alla frontiera oppure il trattenimento presso un centro di accoglienza temporanea. Quando l accompagnamento coattivo non può essere eseguito ovvero sono decorsi i termini di permanenza, deve essere notificato l ordine del questore di lasciare il territorio entro 5 gg.: l inottemperanza non è sanzionata. soggiorno prolungato oltre i 90 giorni dopo la presentazione della dichiarazione di presenza: espulsione amministrativa disposta dal prefetto ai sensi art. 13 comma 2 lett. b), cui consegue l accompagnamento coattivo alla frontiera oppure il trattenimento presso un centro di accoglienza temporanea. Quando l accompagnamento coattivo non può essere eseguito ovvero sono decorsi i termini di permanenza, deve essere notificato l ordine del questore di lasciare il territorio entro 5 gg.: l inottemperanza è sanzionata penalmente ai sensi art. 14 comma 5-ter. In questo ultimo caso, la fattispecie penalmente rilevante contenuta nell art. 14 comma 5-ter contiene tutti gli elementi necessari per ricomprendere il caso in esame ( ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore ): la permanenza nel territorio prolungata oltre 90 giorni ricade necessariamente nella disciplina del permesso di soggiorno, il cui obbligo scatta dunque automaticamente. L introduzione della dichiarazione di presenza rileva anche per un altro aspetto dal punto di vista pratico ossia, mentre la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno sia accompagnata dai rilievi segnaletici e dattiloscopici (art. 5 comma 2-bis : lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici) cui lo straniero richiedente deve necessariamente sottostare, nulla è previsto per la dichiarazione di presenza per soggiorni di breve durata: in tal caso, per lo straniero, è sufficiente dimostrare di possedere un valido documento d ingresso (passaporto, documento di viaggio) e il visto d ingresso (quando previsto) per soddisfare tutti i requisiti previsti. Risulterà, pertanto, difficoltosa l identificazione dello straniero soggiornante in Italia qualora questi venga trovato senza idonei documenti di riconoscimento. 3) NOVITA IN MATERIA DI OSPITALITA DI STRANIERI Abrogazione dell obbligo, per chi a qualsiasi titolo, offra ovvero ospiti a uno straniero o apolide, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili. L ospitalità concessa a stranieri non è più soggetta ad obbligo di comunicazione all Autorità di Polizia ai sensi dell articolo 7 del D.L.vo n. 286/1998. Rimane, in ogni caso, in vigore l articolo 12 della legge n. 191/1978 ed il conseguente obbligo di comunicare la cessione di fabbricato per tempo superiore al mese. La denuncia deve essere presentata dal cedente la proprietà o il godimento o comunque da chiunque consenta ad altro titolo, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso. La comunicazione deve essere presentata entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile indicando l esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento. L omissione di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 103,00 ad euro 1.549,00. 6
7 4) NOVITA IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI STRANIERI NON COMUNITARI Introduzione della comunicazione da presentarsi alla Prefettura, da parte del datore di lavoro, nel caso di dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'unione europea e temporaneamente trasferiti presso aziende italiane. La comunicazione sostituisce il nulla osta al lavoro. In allegato alla presente circolare, si trasmette il testo del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, aggiornato con le modifiche di cui alla presente circolare. Addì, 2 marzo 2007 ML/ml/LM F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Piero VERGANTE (omissis) 7
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