C14 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI
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- Guglielmo Zamboni
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1 HP14 C14 CLASFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLO HP 14: ECOTOSCO Il regolamento 1357/2014 mantiene una posizione d incertezza per la caratterizzazione di questo pericolo, esplicitata al considerando 7: Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio supplementare e, nel frattempo l attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ecotossico è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Per la classificazione in base agli effetti sull ambiente, il punto dell allegato VI specifica che la classificazione dei preparati avviene di norma sulla base dei metodi convenzionali di cui all articolo 7 e dell allegato III, parti A e B della direttiva 1999/45/CE, pertanto la classificazione si effettua sulla base del metodo convenzionale di calcolo e rimane invariata rispetto alla prassi usuale precedente valevole in Europa. Tuttavia, in Italia, secondo la nuova formulazione del punto 5 dell Allegato D alla Parte IV 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., come modificato dall art. 3, comma 6 della legge n. 28/2012 la caratteristica di pericolo H14 deve essere attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell Accordo ADR 2 (Accord Dangereuses Route) per la classe 9 M6 («Materie pericolose per l ambiente acquatico, liquide») e M7 («Materie pericolose per l ambiente acquatico, solide»). Questo criterio di classificazione è applicato dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero dal 25 marzo 2012) e sino all adozione di un decreto ministeriale contenente una nuova procedura tecnica per la valutazione dell ecotossicità. Il metodo in uso precedentemente derivava direttamente dalla direttiva generale europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) ed è comunemente applicato nelle altre nazioni, come nel caso di U.K. Anche il metodo di classificazione ADR rinvia, come parte residuale, alle norme CE sulla classificazione delle sostanze pericolose (67/548/CE ora CLP) e dei preparati pericolosi (1999/45/CE). Il regolamento 1357/2014 è direttamente applicabile in Italia dal 1 giugno 2015, rimane tuttavia la questione della legislazione nazionale concorrente. L Italia non ha sinora provveduto ad 1 l allegato VI è stato sostituito dalla direttiva 2001/59/CE, 28 ATP della direttiva 67/548/CEE, in G.U.C.E. L225 del 21/8/2001, reperibile anche nel sito ISS all indirizzo 2 I testi ufficiali dell ADR sono esclusivamente quelli in inglese, francese e russo pubblicati dall ONU sul sito web dell UNECE: La traduzione in lingua italiana è disponibile, in forma non ufficiale, sul sito 1
2 aggiornare la propria normativa (D. Legs. 152/2006 e s.m.i) rispetto al nuovo regolamento. Ciò comporta che le disposizioni locali rimangono applicabili sino a quando non saranno formalmente abrogate. Si ritiene pertanto di riportare dapprima il metodo secondo le norme dell unione europea, che è più penalizzante rispetto a quello ora applicabile (ADR), anche perché, con una contraddizione non da poco, il legislatore italiano ha lasciato inalterate le note 1 e 2 dell allegato I del d. Lgs. 205/2010 e dell attuale T.U.A. che rimandano, per l attribuzione della caratteristica ecotossico, alla classificazione delle sostanze e preparati pericolosi. Pertanto ora, secondo l allegato D, la caratteristica ecotossico va determinata secondo ADR, mentre per l allegato I secondo le norme UE che sono ora contemplate dal regolamento 1357/2014. La confusione del legislatore può solo essere superata dal broccardo lex posterior derogat priori, con tutte le incertezze del caso, dato che la norma posteriore è in contrasto con la direttiva europea sui rifiuti e con il regolamento 1357/2014. Anche se si comprendono le ragioni di tale modifica, dato che un rilevante numero di rifiuti erano in precedenza pericolosi come H14, con la conseguente necessità di smaltimento in discariche per rifiuti pericolosi (che sono rare), ciò può destare qualche perplessità essendo tale classificazione meno rigorosa di quella richiesta dalla direttiva europea sui rifiuti (2008/98/CE) e ora anche del regolamento 1357/2014 che rimanda espressamente per la classificazione alla regolamentazione europea sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e, pertanto, qualche difficoltà potrebbe presentarsi in casi particolari, come ad esempio l invio di rifiuti all estero o anche per deferimento dell Italia alla Corte di Giustizia Europea dato che le direttive non possono essere recepite in modo meno restrittivo e i regolamenti sono applicabili immediatamente. Tuttavia, sino a quando la legge 28/2012 non sarà abrogata, in Italia la classificazione HP14 si effettua legalmente secondo il metodo ADR. Ciò anche in quanto il legislatore europeo si è dimostrato incerto nella definizione di ecotossico e non è convinto che il regolamento CLP sia una buona fonte per classificare i rifiuti ecotossici. Nel frattempo rimanda a una norma che, per altro, è decaduta. In tale confusione, è evidente che mantenere quello che sino ad ora era valevole, almeno in Italia, sembra la via più ragionevole. C14.1 Definizione Il regolamento 1357/2014 definisce HP 14 "Ecotossico" come: Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. C14.2 Principi per valutare il pericolo HP14 secondo il regolamento 1357/2014 La valutazione del rischio HP 14, ecotossico, è stata sviluppata dal metodo di confronto con i limiti stabilito dalla direttiva 1999/45/CE sulla classificazione dei preparati pericolosi. Tali norme e i loro documenti basano la determinazione di ecotossicità principalmente sulle frasi di rischio e sulle concentrazioni delle sostanze contenute nei rifiuti. Le frasi di rischio, associate a ecotossico per le sostanze, sono suddivise in pericoli per l'ambiente acquatico e rischi per l'ambiente non acquatico: 2
3 C Ambiente acquatico R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50-53, H400) 3 R51 Tossico per gli organismi acquatici (R51-53, H411) R52 Nocivo per gli organismi acquatici (R52-53, H412) R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (H413) Le frasi di rischio combinate sono comuni per le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico; le sei combinazioni di classificazione possibili sono riportate nella sezione che segue con i criteri di classificazione. Quando si applicano le frasi di rischio combinato, ad esempio, R50 e R53, la convenzione è di esprimerle con un trattino, ad esempio R Il trattino equivale a una 'e'. L'uso di '/'o ',' in R50/53 oppure R50, R53 ha lo stesso significato. C Ambiente non acquatico R54 Tossico per la flora R55 Tossico per la fauna R56 Tossico per gli organismi del terreno R57 Tossico per le api R58 Può causare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente Sostanze che in base alle prove disponibili circa le loro proprietà, la persistenza, il potenziale di bioaccumulazione, presunti o osservati nel loro comportamento ambientale, possono presentare un pericolo immediato, a lungo termine o ritardato, per la struttura o il funzionamento degli ecosistemi naturali oltre a quelli di cui sopra espressamente indicati. I criteri dettagliati devono ancora essere stabilite dalla Commissione UE per le frasi di rischio da R54 a R58. Pertanto, questi rischi non saranno presi in considerazione nella valutazione della caratteristica di pericolo HP14. R59 Pericoloso per lo strato di ozono (H420) Sostanze che in base alle prove disponibili circa le loro proprietà e il loro presunto o osservato comportamento ambientale possono presentare un pericolo per la struttura o il funzionamento dello strato di ozono stratosferico. Questo include le sostanze che sono elencate nell'allegato I del regolamento 1005/2009/CE 4 del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. C14.3 classificazione per l'ambiente acquatico Ci sono sei possibili classificazioni delle sostanze, che consistono sia di una frase di rischio singola che di una coppia delle frasi di rischio combinate: N, R50 (H 400) Altamente tossico per gli organismi acquatici 3 Conversione tra la classificazione secondo CLP e la direttiva 67/548/CEE 4 GUUE L 286/1 del 30/10/2009 3
4 Tossicità acuta mg/l CL 5 50 a 96 ore (per i pesci) 1 6 CE 50 a 48 ore (per la Daphnia) 1 7 Cr 50 a 72 ore (per le alghe) 1 E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato N, R50-53 (H400;H 410) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico Tossicità acuta mg/l CL 50 a 96 ore (per i pesci) 1 CE 50 a 48 ore (per la Daphnia) 1 Cr 50 a 72 ore (per le alghe) 1 E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato e la sostanza non è facilmente degradabile o il log K ow (log del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua 8 ) 3,0 (a meno che il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente (BCF) 9 100). N, R51-53 (H 411) Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tossicità acuta mg/l CL 50 a 96 ore (per i pesci) 1 < CL50 10 CE 50 a 48 ore (per la Daphnia) 1 < CE Cr 50 a 72 ore (per le alghe) 1 < Cr E sufficiente che anche solo uno dei criteri sia osservato e la sostanza non è facilmente degradabile o il log K ow 3,0 (a meno che il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente (BCF) 100). N, R52-53 (H 412) Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico. Tossicità acuta mg/l CL 50 a 96 ore (per i pesci) 10 < CL CE 50 a 48 ore (per la Daphnia) 10 < CE Cr 50 a 72 ore (per le alghe) 10 < Cr E sufficiente che anche solo uno dei criteri sia osservato 5 CL 50 concentrazione di una sostanza nell acqua che provoca, in un determinato tempo, la morte del 50% della specie sottoposta a prova. 6 CE 50 concentrazione effettiva di una sostanza il cui effetto corrisponde al 50% della risposta massima (sub letale). 7 Cr 50 o CEr 50 la CE 50 in termini di riduzione del tasso di crescita. 8 Kow, il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, è dato dal rapporto tra l attività delle sostanza nella fase alcolica ottanolo e quella presente nella fase acquosa quando le due fasi sono in equilibrio. K ow si misura sperimentalmente o si trova in dati di letteratura, ma è possibile anche la stima teorica del suo valore dai parametri della struttura molecolare della sostanza (QSAR Quantitative Structure-Activity Relationship). 9 BCF Fattore di Bioconcentrazione è il rapporto tra la concentrazione nell'organismo e quella nel mezzo circostante, in generale acqua. E dato dal rapporto tra la costante cinetica di assorbimento e quella di rilascio. Si misura in mg/kg/mg/l. Molto spesso il BCF è in correlazione con K ow. 4
5 e la sostanza non è facilmente degradabile o il log K ow (log del coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) 3,0 (a meno che il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente (BCF) 100) a meno che il NOEC 10 >1 mg/l. N, R52 Nocivo per gli organismi acquatici Sostanze che non rientrano nei criteri descritti, ma che sulla base della loro tossicità, possono tuttavia presentare un pericolo per la struttura o il funzionamento degli ecosistemi acquatici. N, R53 (H 413) Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Casi per i quali i dati non consentono la classificazione in base ai criteri di cui sopra, ma sussistono comunque motivi di preoccupazione. Per esempio: le sostanze scarsamente solubili per le quali non si registra tossicità acuta fino alle concentrazioni corrispondenti alla solubilità in acqua che non sono rapidamente degradabili e possiedono un fattore di bioconcentrazione determinato in via sperimentale 500 (o, se assente, un log K ow 4), indicante un potenziale di bioaccumulazione, sono classificate in questa categoria, a meno che altri dati scientifici, ad esempio il valore di NOEC di tossicità cronica sia maggiore della solubilità in acqua o maggiore di 1 mg/l, o dati dimostranti una rapida degradazione nell ambiente, indichino che la classificazione non è necessaria. C14.4 Criteri per la classificazione di un rifiuto come Ecotossico C Criteri per la classificazione come Ecotossico sulla base della tossicità acquatica Nei regolamenti sull etichettatura delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi sono stati specificati i limiti di concentrazione per le singole sostanze e le combinazioni delle frasi di rischio che si riferiscono al pericolo per l'ambiente acquatico. Le formule di calcolo, fornite nella direttiva 1999/45/CE, contengono otto equazioni che considerano le proprietà additive di due o più sostanze pericolose e servono a due scopi: per determinare se un preparato è pericoloso per l'ambiente, e per determinare la gravità del pericolo e impiegare le frasi di rischio appropriate. La valutazione dei rifiuti pericolosi richiede solo la decisione se un rifiuto sia Ecotossico (Pericoloso per l'ambiente), senza richiedere la determinazione delle frasi di rischio specifiche che potrebbero essere assegnate a tali rifiuti. Quindi quattro equazioni, presentate nella direttiva 1999/45/CE per l'assegnazione dei pericoli, possono essere tolte per facilitare la valutazione. C Criteri per la classificazione come Ecotossico sulla base della tossicità terrestre Nessun criterio è disponibile per classificare un rifiuto come Ecotossico sulla base della tossicità terrestre (da R54 a R58). Tale valutazione è quindi omessa. 10 NOEC concentrazione osservata senza effetto (No Observed Effect Concentration): la concentrazione ambientale appena inferiore alla più bassa concentrazione testata il cui effetto nocivo è statisticamente significativo. La NOEC non ha effetto statisticamente significativo, comparato a quello della prova. 5
6 C Criteri per classificazione come Ecotossico sulla base del pericolo per lo strato di ozono. Il rischio per lo strato di ozono (frase di rischio R59 o N, R59) è disciplinato dal Regolamento 1005/2009/CE 11 che riporta l elenco delle sostanze che possono danneggiare lo strato di ozono. I limiti sono specificati dalla direttiva 1999/45/CE per le sostanze con frasi di rischio N, R59 o R59 e sono quelli fissati nella tabella 3.2 del CLP per la o le sostanze considerate, oppure quello fissato nella parte B dell allegato III (tabella 5) della direttiva 1999/45/CE, pari a 0,1%, se le sostanze non figurano nella tabella 3.2 del CLP, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione. Da rilevare che le concentrazioni delle sostanze non sono additive ai fini della determinazione della caratteristica di pericolo per lo strato di ozono. C Limiti di concentrazione specifici per le sostanze altamente ecotossiche Alle sostanze che sono molto tossiche per gli organismi acquatici (R50 o R50-53) possono essere assegnati i limiti specifici di concentrazione riportati nella tabella 1 b della direttiva 1999/45/CE s.m.i. Questi sono riportati nella metodologia di valutazione descritta successivamente. C Leghe metalliche Le leghe di metalli puri che non sono contaminati da sostanze pericolose sono esclusi dalla classificazione. C Composti metallici e la tabella 3.2 del CLP Questa procedura è basata sui principi di valutazione della direttiva 1999/45/CE s.m.i. e usa i limiti di concentrazione dalla tabella 3.2 del CLP. Alcuni composti metallici sono valutati sulla base della concentrazione degli elementi metallici (cationi), anziché dei composti. La tabella 3.2 del CLP identifica questi limiti nella Nota Ciò vale, ad esempio, per le voci "generali" dei composti di Antimonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio inorganico, Mercurio organico, Piombo e per una serie di composti specifici per Cadmio, Cobalto, e in particolare Piombo. Si noti che le voci "generali" dei composti devono essere utilizzate solo se gli specifici composti non sono elencati separatamente nel CLP e l ambito di applicazione delle voci (in questo caso il pericolo per l ambiente) permette il loro uso. Se al composto di metallo, identificato nei rifiuti, o al composto peggiore (Worst case) nel caso non sia possibile risalire ragionevolmente al composto presente, è assegnata la Nota 1 (nel campo di concentrazione della sua voce nella tabella 3.2 del CLP), deve essere utilizzata la concentrazione del catione del metallo per la valutazione; in caso contrario si deve considerare la concentrazione del composto identificato. C14.5 Procedura per la valutazione di HP14 La procedura di valutazione è presentata nello schema decisionale riportato nella sezione successiva, supportato dal testo esplicativo che segue. 11 Regolamento (CE) n. 1005/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (GUUE L286/1 del 32/10/2009). 12 Nota 1 - La concentrazione indicata è la percentuale in peso dell'elemento metallico, calcolato in riferimento al peso totale del preparato. 6
7 C Fase 1: la composizione dei rifiuti è nota o può essere determinata? Si utilizza il metodo di calcolo presentato nelle sezioni successive per la determinazione della caratteristica di pericolosità HP 14 Ecotossico. Ove possibile, la speciazione del composto dovrebbe essere determinata mediante analisi chimica, la conoscenza del processo o dell attività che ha prodotto il rifiuto, informazioni dalla letteratura disponibile riguardante rifiuti o processi simili, e, quando applicabili, le informazioni riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Quando ciò non è possibile, deve essere scelta la speciazione del composto nel caso peggiore (Worst case), in termini di proprietà ecotossiche, tenendo conto delle informazioni pertinenti per i rifiuti in questione. In alcuni casi, la tabella 3.2 del CLP indica che si deve impiegare la concentrazione del metallo, anziché la concentrazione del composto. I test di ecotossicità normalmente non sono consigliati, tranne che in circostanze eccezionali in cui non vi sia alcun altra alternativa. Le metodologie utilizzate devono essere conformi ai criteri di qualità normalmente applicate per le prove sulle sostanze. Ulteriori informazioni sono fornite successivamente nei metodi di prova. C Fase 2: i rifiuti contengono sostanze pericolose con frasi di rischio ecotossiche? La valutazione che segue considera le sostanze pericolose con le seguenti frasi di rischio R50 (H 400) Altamente tossico per gli organismi acquatici R50-53 (H400, H 410) Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico ambiente R51-53 (H 411) Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R52-53 (H 412) Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R52 R53 (H 413) R59 (H 420) Nocivo per gli organismi acquatici Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Pericoloso per lo strato di ozono Se nessuna delle sostanze pericolose nei rifiuti possiede una delle seguenti frasi di rischio e si utilizza il metodo di calcolo, i rifiuti non sono pericolosi per la caratteristica di pericolosità HP14 Ecotossico e la valutazione finisce qui, le fasi successive da 3 a 10 non sono considerate. Se i rifiuti contengono sostanze pericolose con frasi di rischio ecotossiche passare alla fase Fase 3: i rifiuti contengono una singola sostanza classificata come ecotossica a concentrazione pari o superiore ai limiti generici? Questo passaggio determina se i rifiuti sono ecotossici per la presenza di una sola sostanza classificata con le frasi di rischio illustrate in precedenza. I limiti per la classificazione dei rifiuti (equiparabili a miscele) si ricavano dalle tabelle 1a, 1 b, 2, 3 e 4 della parte B dell allegato III Metodi di valutazione dei pericoli per l ambiente di un 7
8 preparato, a norma dell art. 7 della direttiva 1999/45/CE, come modificata dalla direttiva 2006/8/CE 13, che si ripropongono in forma adattata nella seguente tabella limiti di soglia generici per le singole sostanze pericolose Frasi di rischio Identificazione del pericolo Limite di concentrazione per una singola sostanza R59 (H 420) 0,1% R (H 400, H 410) 0,25% R (H 411) 2,5% R50 (H 400) 25% R52 o R53 (H 413) o R % Per le frasi di rischio R50-53 (H 400, H410), le concentrazioni limiti debbono essere abbassate di fattori 10 per tenere conto degli effetti di sostanze molto tossiche per l ambiente acquatico, secondo la seguente tabella: Tabella 1 b allegato III parte B della direttiva 1999/45/CE Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine di sostanze molto tossiche per l ambiente acquatico Valore LC50 o EC50 ["L(E)C50"] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) Classificazione del Rifiuto N, R50-53 N, R51-53 R ,1 < L(E)C 50 1 C n 25% 2,5% C n <25% 0,25% C n <2,5% 00,1 < L(E)C 50 0,1 C n 2,5% 0,25% C n <2,5% 0,025% C n <0,25% 0,001 < L(E)C 50 0,01 C n 0,25% 0,025% C n <0,25% 0,0025% C n <0,025% 0,0001 < L(E)C 50 0,001 C n 0,025% 0,0025% C n <0,025% 0,00025% C n <0,0025% Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,0001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10). Se la concentrazione di una singola sostanza pericolosa è uguale o superiore a quelle indicate in tabella, i rifiuti sono classificati pericolosi per la caratteristica ecotossico (HP 14) e la procedura di valutazione si conclude qui (le fasi da 4 a 10 non sono considerate). Se nessuna singola sostanza pericolosa è presente a una concentrazione uguale o superiore a quelle indicate in Tabella passare al punto Fase 4: il rifiuto contiene una singola sostanza classificata come ecotossica a concentrazione pari o superiore ai limiti della specifica sostanza? La tabella 3.2 del regolamento CLP prevede limiti per un piccolo numero di sostanze specifiche, prevalentemente organiche e alcuni prodotti chimici. Queste soglie indicano la concentrazione alla quale si applicano le frasi di rischio ecotossico e determinano quali frasi di rischio specifiche sono assegnate. Un esempio è presentato di seguito. Qualora a una singola sostanza pericolosa sia assegnata una specifica concentrazione soglia per ogni frase di rischio ecotossico, che sia inferiore alla concentrazione limite generica della tabella, allora si deve prendere in considerazione il limite minimo della specifica sostanza. Ad esempio la tabella 3.2 del CLP classifica Mevinfos come 13 GUUE L 19 del 24/1/2006 e Ministero della salute Decreto 5 maggio 2008 (GU 25 luglio 2008 n. 173) 8
9 T +: R27/28 N: R50-53 Tuttavia fornisce anche limiti di concentrazione specifici per questa classificazione. N, R50-53: C> = % N, R51-53: 0,00025% = <C <0.0025% R52-53: 0,000025% = <C <0,00025% A un materiale contenente Mevinfos sono assegnate le frasi di rischio ecotossiche quando la concentrazione sia pari o superiore %. Quindi, % è il limite per la sostanza specifica Mevinfos. Quando la concentrazione di Mevinfos è pari o superiore % i rifiuti sono classificati pericolosi per la caratteristica HP 14 Ecotossico. I rifiuti pericolosi possiedono la caratteristica HP 14 quando la concentrazione di una singola sostanza pericolosa è uguale o superiore al limite della sostanza specifica per ogni frase di rischio ecotossico. Se la concentrazione di una singola sostanza pericolosa è pari o superiore alla soglia per la sostanza specifica i rifiuti sono classificati pericolosi per la caratteristica ecotossico (HP 14) e la procedura di valutazione si conclude qui (le fasi da 5 a 10 non sono considerate). Se nessuna delle sostanze presenti nel rifiuto ha un limite inferiore alla concentrazione della singola sostanza specifica o la singola sostanza non è presente in una concentrazione superiore al limite specifico, passare alla fase Fase 5: se le sostanze pericolose sono al di sotto di concentrazione di tracce (impurezze) non si procede a ulteriori considerazioni Quando una singola sostanza pericolosa è presente a una concentrazione molto bassa può essere esclusa da ulteriori considerazioni. Questo semplifica i calcoli successivi. I criteri di concentrazione sono basati sui composti, e normalmente non sono applicabili alle concentrazioni di anioni o cationi. Prima di applicare questa fase si deve determinare la concentrazione del composto peggiore (worst case). Singole sostanze pericolose possono essere escluse dalla considerazione delle fasi da 6 a 10, quando la concentrazione della singola sostanza pericolosa è inferiore a quella previsto nella tabella qui sotto riportata per le frasi di rischio assegnate a tale sostanza Categoria di pericolo Frasi di rischio Concentrazioni da considerare Pericoloso per l Ambiente, N R50-53, R51-53, R50 0,1% Pericoloso per l Ambiente R52-53, R52,R53 1,0% Nota: le sostanze con limiti specifici non sono considerate in quanto trattate nella fase Fase 6: i rifiuti contengono due o più sostanze classificate come pericolose per l'ambiente, con frasi di rischio per l ambiente acquatico? Le formule additive sono utilizzate solo quando due o più sostanze ecotossiche sono presenti. Questa fase, e le seguenti (7, 8, 9 e 10), sono prese in considerazione per i rifiuti che contengono due o più sostanze pericolose 9
10 classificate come pericolose per l'ambiente, e presenti in concentrazioni pari o superiori alle soglie di impurezza. Se, in questa fase della valutazione, i rifiuti non contengono due o più sostanze ecotossiche (sopra i livelli di impurezza), i rifiuti non sono pericolosi, e la valutazione finisce qui (i passaggi da 7 a 10 non sono considerati). Se i rifiuti contengono due o più sostanze (pari o superiori ai livelli di impurezza) passare alla fase 7. Ai fini di questa fase soltanto le sostanze con frasi di rischio legate all'ambiente acquatico sono prese in considerazione (R50, R50-53, R51-53, R52, R52-53, R53). Le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente, R59 sono state valutate nelle fasi 3 e 4. La frase di rischio R59 è quindi esclusa dalla fase 6 in poi Fase 7: i rifiuti sono classificati pericolosi per l'ambiente a causa della equazione 1 (additività delle concentrazioni Se i rifiuti non contengono più sostanze pericolose classificate come R50-53, R51-53 o R52-53 passare alla fase 8. L equazione 1 considera un rifiuto pericoloso per l'ambiente a causa delle proprietà additive di due o più sostanze pericolose che rendono il rifiuto 'nocivo per gli organismi acquatici "e potenzialmente possono provocare 'a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico'. Equazione 1: Un rifiuto è pericoloso per l'ambiente (HP 14 Ecotossico) se: Σ (M*PN R50-53 /0,25 + PNR /2,5 + PN R52-53 /25) 1 Dove: Σ è la somma totale del (...) PN R50-53 è la concentrazione totale delle sostanze pericolose classificate come R50-53 PN R51-53 è la concentrazione totale di sostanze pericolose classificate come R51-53 PN R52-53 è la concentrazione totale delle sostanze pericolose classificate come R52-53 M è un fattore moltiplicativo, potenza di 10, desunto dalla tabella 1 b (cfr ) per tenere conto degli effetti delle sostanze a elevata tossicità: Valore LC50 o EC50 ["L(E)C50"] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) 0,1 < L(E)C ,1 < L(E)C 50 0, ,01 < L(E)C 50 0, Le concentrazioni sono espresse come % in peso. Se il risultato dell Equazione 1 indica che il rifiuto è ecotossico, la valutazione termina qui, e i passaggi 8-10 non sono considerati. In caso contrario, passare alla fase Fase 8: i rifiuti sono classificati come pericolosi per l'ambiente a causa dell Equazione 2? Se il rifiuto non contiene più di una sostanza pericolosa classificata come R50 o R50-53 si passa alla fase 9. M 10
11 L equazione 2 considera che i rifiuti siano pericolosi per l'ambiente a causa delle proprietà additive di due o più sostanze pericolose che sono Molto tossiche per gli organismi acquatici. Equazione 2: Un rifiuto è pericoloso per l'ambiente (HP 14) Ecotossico se: Σ (PN R50 + M*PN R50-53 ) 25 Dove Σ è la somma totale del (...) PN R50 è la concentrazione totale di sostanze pericolose classificate come R50 PN R50-53 è la concentrazione totale delle sostanze pericolose classificate come R50-53 M, fattore per i composti a elevata tossicità, vedi equazione 1 Le concentrazioni sono espresse come % in peso Se il risultato dell equazione 2 indica che un rifiuto è ecotossico, la valutazione termina qui, e passaggi 9 e 10 non sono considerati. In caso contrario, passare alla fase Fase 9: i rifiuti sono classificati come pericolosi per l'ambiente a causa dell Equazione 3? Se i rifiuti non contengono più di una sostanza pericolosa classificata come R52 passare al punto 10. L equazione 3 considera che i rifiuti siano pericolosi per l'ambiente a causa delle proprietà di additive di due o più sostanze pericolose che sono Nocive per gli organismi acquatici. Equazione 3: Un rifiuto è pericoloso per l'ambiente se: Σ (PN R52 ) 25% Dove Σ è la somma totale del (...) PN R52 è la concentrazione totale di sostanze pericolose classificate come R52 Le concentrazioni sono espresse in % in peso. Se il risultato dell equazione 3 indica che un rifiuto è ecotossico, la valutazione termina qui, e la fase 10 non è considerata. In caso contrario, passare alla fase Fase 10: i rifiuti sono classificati come pericolosi per l'ambiente a causa dell Equazione 4? L equazione 4 considera che i rifiuti siano pericolosi per l'ambiente a causa delle proprietà additive di due o più sostanze pericolose nei rifiuti, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Equazione 4 : Un rifiuto è pericoloso per l'ambiente, se: Σ (PN R53 + M*PN R PN R PN R52-53 ) 25% Dove Σ è la somma totale del (...) PN R53 è la concentrazione totale di sostanze pericolose classificate come R53 PN R50-53 è la concentrazione totale delle sostanze pericolose classificate come R50-53 PN R51-53 è la concentrazione totale delle sostanze pericolose classificate come R51-53 PN R52-53 è la concentrazione totale delle sostanze pericolose classificate come R
12 M, fattore per i composti a elevata tossicità, vedi equazione 1 Le concentrazioni sono espresse come % in peso. Se il risultato dell equazione 4 indica che un rifiuto è ecotossico la valutazione termina qui. Se il risultato dell equazione 4 indica che il rifiuto non è ecotossico la valutazione termina qui. C14. 6 Processo decisionale Ecotossico Fase 1: La composizione del rifiuto è nota o può essere determinata come caso peggiore? Leggi 14.7 e ritorna alla fase 1 Fase 2: il rifiuto contiene sostanze pericolose classificate con le frasi di rischio Ecotossico? NO NON PERICOLOSO HP14 Ecotossico Fase 3: il rifiuto contiene una sostanza classificata come Ecotossica a concentrazione più alta dei limiti generali? NO Fase 4: il rifiuto contiene una sostanza classificata come Ecotossica a concentrazione più alta dei limiti specifici? NO Fase 5: Rimuovere le sostanze sotto la concentrazione di tracce di impurezze per le ulteriori considerazioni. Fase 7: il rifiuto è pericoloso per l equazione 1 NO Fase 8: il rifiuto è pericoloso per l equazione 2 NO Fase 9: il rifiuto è pericoloso per l equazione 3 Fase 6: il rifiuto contiene due o più sostanze che sono classificate pericolose con frasi di rischio per la vita acquatica? NO NON PERICOLOSO HP14 NO Fase 10: il rifiuto è pericoloso per l equazione 4 PERICOLOSO HP14 12
13 14.7 Saggi di tossicità acquatica La possibilità di ricorrere ai test sugli animali per valutare un rifiuto per la caratteristica di pericolosità Ecotossico HP14 è molto limitata. La Technical guidance WM2 ne scoraggia l'uso in quanto: 1. il test per la valutazione dell ecotossicità deve essere effettuato su tutte tre le specie (alghe, dafnie, pesci), nel rispetto dei criteri di cui all allegato C al regolamento 2008/440/CE 14. Un rifiuto può essere classificato non pericoloso ecotossico se tutte e tre le specie sono state testate. Tuttavia un valore positivo (ecotossico) del test per una singola specie evita la necessità di eseguire il test sulle altre due; 2. questi metodi di prova possono avere dei limiti quando applicati a rifiuti parzialmente solubili o insolubili che potrebbe richiedere modifiche fondamentali della metodologia. Questo riduce la significatività dei risultati ottenuti. Il saggio sui pesci è una procedura regolamentata che utilizza un animale protetto e rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE 16 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e del 47 considerando del regolamento 2006/1907/CE 17, cosiddetto Regolamento REACH. Procedure regolamentari possono essere autorizzate ed eseguite se non ci sono alternative scientificamente adeguate per sostituire l'uso degli animali, ridurre il numero di animali necessari, o definire le procedure utilizzate che causano sofferenza. Inoltre, i probabili benefici (per gli esseri umani, altri animali o l'ambiente) devono essere valutati rispetto ai costi sociali probabili degli animali coinvolti. Quindi, la prova su un rifiuto per identificare se possiede HP 14 va considerata solo quando può essere dimostrato che non vi sia altra alternativa alla sperimentazione animale. Il metodo di calcolo per la valutazione dei rifiuti pericolosi per HP 14, offre una valida alternativa a tali test. Riteniamo che l'uso dello scenario del caso peggiore (worst case) sia adeguato a sostegno di quest alternativa. Vorremmo indicare anche che ulteriori o più adeguate analisi chimiche specialistiche, per esempio diffrazione di raggi X (XRD), siano impiegate per determinare la speciazione a sostegno del metodo di calcolo. I criteri di valutazione qui presentati consentono anche l'uso diretto delle concentrazioni di cationi metallici in determinate circostanze. Quindi, i saggi tossicologici per HP 14 non sono forniti come parte della metodologia di valutazione qui presentata. In circostanze eccezionali, in cui possa essere chiaramente dimostrato che: le attuali tecniche analitiche non sono in grado di determinare la composizione di un rifiuto a un livello sufficiente per l'uso dello scenario nella peggiore delle ipotesi, o le frasi di rischio applicabili ai componenti (compresi i composti dello scenario peggiore) dei rifiuti non sono sufficientemente certe, in modo tale che il metodo di calcolo di cui sopra non può essere utilizzato.(questo non si applica se il metodo di calcolo dei componenti in cui le frasi di rischio sono note è sufficiente per identificare che il rifiuto è ecotossico). 14 GUUE, L 142 del 31/5/ G.U. Serie Generale, n. 40 del 18 febbraio 1992, supp. ordinario n. 33, modificato dall'avviso di Rettifica pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n.294 del 15/12/1992 e dal Decreto del Ministro della Sanità Garavaglia del GUCE L 358 del 18/12/ GUUE 369 del 30/12/
14 Riteniamo che un approccio precauzionale per classificare i rifiuti come pericolosi dovrebbe essere preso in considerazione come una possibile alternativa alla sperimentazione animale. Se la concentrazione delle sostanze non può essere determinata il rifiuto deve essere considerato pericoloso ai sensi il comma 6 dell art. 13, comma 5 della legge n. 116 del
15 C14.8 Valutazione HP 14 secondo ADR 2011 La legge 28/ impone che la caratteristica di pericolo HP 14 sia attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell accordo ADR per la classe 9-M6 e M7. La versione attualmente applicabile dell ADR 2 parte: classificazione, nella quale è riportata la metodica per la classificazione di tossico per l ambiente, è quella del 2015, che risulta praticamente invariata rispetto alla versione 2011 (qui sotto illustrata) che si applica sino al 31/12/2017. I criteri di classificazione mutuati dalla 16 Edizione delle raccomandazioni ONU sul trasporto, adottati dall'adr 2011, sono basati sulla 3 Edizione rivista del GHS (2009). Anche il 2 ATP del regolamento 1272/2008 (regolamento286/2011 CE) si basa sull edizione 2009 del GHS e pertanto si deve far notare che la procedura ADR ricalca parzialmente quella riportata nel CLP parte 4 del 2 ATP, pericoli per l ambiente, comportando minori categorie di tossicità cronica, sino alla tossicità cronica 2, e non si considerano le tossicità cronica 3 (ex R 52-53) e cronica 4 (R53) del CLP. Ne risulta pertanto un procedimento meno cautelativo dell ADR rispetto a quello del CLP, come si farà osservare più avanti. C Categorie ADR per le sostanze pericolose per l ambiente acquatico a) Pericolo acuto (di breve durata) Categoria: Acuta 1 mg/l CL h (per i pesci) 1 CE h (per i crostacei) 1 CEr o 964 h (per i crostacei) 1 E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato La categoria Acuta 1 è equivalente quindi alla frase di rischio R50: Acuta 1 = N, R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. b) Pericoli di lunga durata per l ambiente acquatico 1) sostanze non rapidamente degradabili 19 per le quali esistono dati adeguati sulla tossicità cronica Categoria: Cronica 1 mg/l NOEC 20 o CE x cronica (per i pesci) 0,1 NOEC o CE x cronica (per i crostacei) 0,1 NOEC o CE x cronica /per le alghe e le piante acquatiche 0,1 E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato Categoria: Cronica 2 mg/l NOEC o CE x cronica (per i pesci) 1 NOEC o CE x cronica (per i crostacei) 1 NOEC o CE x cronica /per le alghe e le piante acquatiche 1 E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato 18 GU n. 71 del 24/3/ L assenza di rapida biodegradabilità si basa sull assenza di facile biodegradabilità sia su altri dati che mostrano l assenza di degradazione rapida. Quando non esistono dati utili sulla degradabilità, sia determinati sperimentalmente, sia stimati, la sostanza deve essere considerata come non rapidamente biodegradabili 20 NOEC concentrazione osservata senza effetto (No Observed Effect Concentration): la concentrazione ambientale appena inferiore alla più bassa concentrazione testata il cui effetto nocivo è statisticamente significativo. La NOEC non ha effetto statisticamente significativo, comparato a quello della prova. 15
16 2) sostanze rapidamente degradabili per le quali esistono dati adeguati sulla tossicità cronica Categoria: Cronica 1 mg/l NOEC o CE x cronica (per i pesci) 0,01 NOEC o CE x cronica (per i crostacei) 0,01 NOEC o CE x cronica /per le alghe e le piante acquatiche 0,01 Categoria: Cronica 2 mg/l NOEC o CE x cronica (per i pesci) 0,1 NOEC o CE x cronica (per i crostacei) 0,1 NOEC o CE x cronica /per le alghe e le piante acquatiche 0,1 E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato 3) sostanze per le quali non esistono dati adeguati sulla tossicità cronica Categoria: Cronica 1 mg/l CL h (per i pesci) 1 CE h (per i crostacei) 1 CEr o 964 h (per i crostacei) 1 e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione BCF determinato per via sperimentale è 500 (o, se questo è assente il log K ow 4) 21. E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato. Categoria: Cronica 2 mg/l CL h (per i pesci) > 1 10 CE h (per i crostacei) > 1 10 CEr o 964 h (per i crostacei) > 1 10 e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il fattore di bioconcentrazione BCF determinato per via sperimentale è 500 (o, se questo è assente il log K ow 4). E sufficiente che anche uno solo dei criteri sia osservato. A parte la differenza sulla valutazione del fattore di bioconcentrazione BCF o del log K ow, che risultano meno cautelativi nel metodo ADR, sostanzialmente la categoria cronica 1 corrisponde alla frase di rischio R : Categoria Cronica 1 N, R50-53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l ambiente acquatico; e la categoria cronica 2 alla frase di rischio R51-53: Categoria Cronica 2 N, R51-53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Non vi è invece corrispondenza, in quanto nella valutazione ADR non sono contemplati categorie che corrispondono alle frasi di rischio R52 R53 Nocivo per gli organismi acquatici Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 21 Potenziale di bioaccumulazione, basato su un fattore di bioconcentrazione BCF ottenuto per via sperimentale 500 o, se questo è assente un log Kow 4 a condizione che il log Kow sia un descrittore appropriato per il potenziale di bioaccumulazione della sostanza. I valori misurati di log Kow prevalgono sui valori stimati, e i valori di bioconcentrazione BCF prevalgono sui valori di log Kow. 16
17 R52-53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Poiché il metodo ADR risulta meno cautelativo rispetto al metodo CE, si possono riassumere in tabella le corrispondenze 22 : Categoria ADR Frase di rischio CLP Acuta 1 R50 Cronica 1 R50-53 Cronica 2 R R52, R53, R Se, al contrario, esistono dati sulla tossicità cronica, si deve applicare il metodo ADR per la determinazione di appartenenza alle categorie cronica 1 e cronica 2, sulla base della rapida o meno biodegradabilità, senza riferimento alle frasi di rischio. C1.8.2 Tabella generale di classificazione per l ambiente acquatico sostanze pericolose per Lo schema generale di classificazione delle categorie ADR per le sostanze pericolose per l ambiente acquatico è riassunto nella seguente tabella: Pericolo Acuto Classificazione ADR per le sostanze pericolose per l ambiente acquatico Sostanze non rapidamente biodegradabili 24 Categorie di classificazione Pericolo di lunga durata (tossicità cronica) Dati adeguati Sostanze rapidamente degradabili Dati non adeguati Acuta1 Cronica 1 Cronica 1 Cronica 1 C(E) L 50 1 mg/l NOEC o CE x 0,1 mg/l NOEC o CE x 0,01 mg/l R50-53, BCF 500 o log K ow 4 R50 Cronica 2 Cronica 2 Cronica 2 0,1<NOEC o CE x 1 mg/l 0,01<NOEC o CE x 0,1 mg/l R51-53, BCF 500 o log K ow 4 Lo schema sopra riportato va applicato alla classificazione delle singole sostanze e quindi dei rifiuti costituiti esclusivamente da una singola sostanza pericolosa. In generale i rifiuti sono costituiti da una miscela di sostanza e pertanto la loro classificazione si basa sulla procedura seguente. 22 Per sostanze con 100 <BCF 500 o se questo è assente 3 log Kow <4 le sostanze possiedono la caratteristica N ma a esse non si applicano i criteri ADR e pertanto risultano HP14 per il metodo CE ma non per ADR. 23 Sostanze con queste frasi di rischio non risultano HP14 per ADR. 24 Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili dalle prove di biodegradabilità (A-F) delle linee guida 301dell OCSE. Se questi dati non sono disponibili si considera che un rapporto BOD/COD degradazione. 0,5 indichi una rapida 17
18 C Criteri di classificazione ADR dei rifiuti Il sistema di classificazione delle miscele, quindi in generale dei rifiuti, riprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le singole sostanze: le categorie Acuta 1 e cronica 1 e 2. Si applicano allo scopo le seguenti assunzioni: i componenti rilevanti di un rifiuto sono quelli la cui concentrazione è uguale o superiore a 0,1% in peso per i componenti aventi una tossicità acuta 1 e/ o cronica 1, e uguale o superiore a 1% in peso per gli altri componenti, salvo che si supponga (ad esempio nel caso di un componente molto tossico) che il componente sia presente a una concentrazione inferiore a 0,1% ma giustifichi nondimeno la classificazione del rifiuto come pericoloso per l ambiente acquatico (fattore M >1). La classificazione si basa su un procedimento per gradi e dipende dal tipo d informazioni disponibili per il rifiuto e i suoi componenti: 1. una classificazione fondata sulle miscele provate; 2. una classificazione basata sui principi ponte; 3. il metodo della somma dei componenti classificati e/o l applicazione di una formula di additività. La procedura da seguire è illustrata di seguito. formula di additti C14.8.ò3.1 Fase 1 : esistono dati sulla tossicità acuta e cronica del rifiuto? Nell'Accordo ADR i saggi ecotossicologici risultano prioritari rispetto a qualsiasi altra metodologia proposta. I metodi da utilizzare sono i seguenti: Determinazione Metodo ADR Metodo CE Tossicità acuta CL 50 (pesci) OCSE C1 CE 50 (crostacei) OCSE C2 CrE 50(alghe) OCSE C3 Tossicità cronica NOEC (pesci) OCSE NOEC (crostacei) OCSE CrE 50(alghe) OCSE 201 Esso prevede, per quanto riguarda i saggi ecotossicologici, anche l applicazione di metodi equivalenti convalidati e riconosciuti a livello internazionale. Quindi anche l applicazione dei metodi previsti dal regolamento 2008/440/CE all allegato C 30 : test acuto con i pesci (C1), test acuto con daphnia (C2) e test cronico con alghe unicellulari (C3). Al momento quindi il parere ISS/ISPRA 155/ batterie di test per la caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti: stato dell arte è superato. La classificazione del rifiuto si basa sulla disponibilità di adeguati dati sperimentali di tossicità acuta e delle tossicità croniche 1 o 2 oltre che delle informazioni disponibili in merito alla rapida o meno biodegradabilità. In assenza di dati determinati sperimentalmente o stimati sulla degradabilità il rifiuto deve essere La preparazione dei campioni per le prove ecotossicologiche si effettua con il metodo riportato in UNI EN che adotta il metodo di lisciviazione UNI EN
19 considerato come non rapidamente degradabile (NRD) ovvero classificato con i criteri più severi. Il rifiuto non è ecotossico (Categoria Acuta 1) se si dispone di dati sperimentali e la tossicità acuta C(E) L 50 > 1 mg/l o superiore alla concentrazione solubile. Il rifiuto non è ecotossico (Categoria Cronica 2) se i risultati sperimentali mostrano un valore di NOEC o CE x > 1 mg/l o superiore alla concentrazione solubile. La scorciatoia di poter utilizzare i valori di tossicità acuta per valutare la cronica 2, come suggerito in qualche caso 32, utilizzando la seguente tabella: Test Limiti Metodi di prova CL ore (per i pesci) 1 10 mg/l OECD 203 CE 50 48h (per i crostacei) 10 mg/l OECD 202 All.C Reg. 2008/440/CE CE r 72 o 96 h (per le alghe o 10 mg/l OECD 201 altre piante acquatiche) 1. astensione dai test su animali, sostituire con test batterio vibro fischeri (UNI ISO (2009)) non sembra praticabile. Nell accordo ADR al punto per la classificazione della miscela nelle categorie Cronica 1 e 2 non è indicata, come per le sostanze, per le quali non esistono dati adeguati sulla tossicità cronica, ma sono disponibili dati adeguati sulla tossicità acuta, la tabella riportata precedentemente, in quanto, per le miscele, non esistono prove di degradabilità e di bioaccumulazione attendibili. Tale metodo semplificato deve pertanto essere sconsigliato in quanto poco cautelativo. Nel caso in cui la solubilità in acqua delle sostanze siano inferiori a quelle delle concentrazioni limiti in soluzione (CL 50 (s) e CE 50 (s) e Ce x (s) e NOEC (s)), il rifiuto non è pericoloso. Nel caso non siano disponibili dati sulla tossicità acuta e cronica del rifiuto in quanto tale passare alla fase 2. C Fase 2 : risulta possibile applicare i principi ponte? Se la tossicità per l ambiente acquatico di un rifiuto non è stata provata sperimentalmente, ma esistono sufficienti dati sui singoli componenti e su miscele simili provate che permettono di caratterizzare correttamente il pericolo del rifiuto, questi dati si possono utilizzare applicando i principi ponte indicati da ADR. Si rimanda ad ADR parte 2 da a per i casi di diluizione, diversi lotti di fabbricazione, aumento della concentrazione delle sostanze tossiche, interpolazione all interno di una stessa categoria di tossicità per i quali è possibile attribuire la classificazione sulla base dei dati relativi a miscele simili. Nel caso non sia possibile applicare i principi ponte passare alla fase 3. C Fase 3: esistono dati sulla tossicità di tutti i componenti 33? La classificazione si basa sulla somma delle concentrazioni dei componenti classificati. La percentuale di tutti i componenti classificati come tossici acuti e tossici cronici è introdotta direttamente nella formula della somma. Se si dispone dei dati di tossicità per più di un componente del rifiuto, la tossicità combinata di informazioni relative alle proprietà ecotossicologiche delle sostanze, da perseguire mediante l integrazione e l aggiornamento dei database ecotossicologici ufficiali a oggi disponibili si trovano in ambito nazionale, il database ecotossicologico del Ministero dell Ambiente può essere liberamente consultato all indirizzo Inoltre, a livello europeo è disponibile la seguente banca dati: 19
20 questi componenti in una frazione del rifiuto si calcola applicando le formule: Dove: 1. Tossicità acuta: C(E) L 50m = C i /( C i /C(E) L 50i) C(E) L 50m C(E) L 50 della frazione della miscela costituita dai componenti dei quali esistono i dati sperimentali; C i concentrazione del componente i-mo; C(E) L 50i (mg/l) CL 50 o CE 50 per il componente i; La si estende da 1 a n, numero di componenti della frazione della miscela. Dove: 2. Tossicità cronica: EqNOEC m = ( C i + C j) /( (C i/noec i + Cj/0,1*NOECj)) EqNOEC m NOEC equivalente della frazione della miscela costituita dai componenti dei quali esistono i dati sperimentali; NOEC i (mg/l) NOEC per il componente i, rapidamente biodegradabile; NOECj (mg/l) NOEC per il componente j, non rapidamente biodegradabile; C i concentrazione del componente i-mo, rapidamente degradabile; C j concentrazione del componente j-mo, non rapidamente biodegradabile. La si estende da 1 a n, numero di componenti della frazione della miscela. Le formule si utilizzano inserendo i dati relativi a ogni gruppo tassonomico omogeneo (pesci, crostacei, alghe) e utilizzando poi il risultato a tossicità più elevata (valore più basso) del gruppo maggiormente sensibile. Tuttavia è possibile utilizzare le formule anche inserendo i dati a tossicità più elevata (valori più bassi) degli organismi più sensibili, trasversalmente ai gruppi tassonomici. Nel caso i due metodi forniscano risultati diversi, si deve utilizzare quello più conservativo. Le tossicità acuta o cronica così calcolate servono a classificare la frazione della miscela nella categoria acuta 1 e cronica 1 o 2, secondo gli stessi criteri utilizzati per le sostanze. A questo punto avendo a disposizione tutti i dati di classificazione acuta1 e cronica 1 sia per singoli componenti, sia come frazioni del rifiuto classificate come tossicità equivalenti, determinate come sopra riportato, si applica il metodo della somma. C Fase 4: Metodo della somma Per i rifiuti la classificazione di pericolo per l ambiente non richiede la specificazione del tipo di pericolo, se acuto o cronico, dovendo segnalare solo la caratteristica di pericolo HP 14 e non anche le frasi di rischio rispettive. In generale, per i rifiuti, una classificazione più severa prevale su una meno severa. Ad esempio una classificazione acuta 1 prevale su una classificazione cronica 1 e 2. Di conseguenza una classificazione come acuta 1 conclude già la classificazione del rifiuto come HP 14, anche senza determinare la classificazione in cronica 1 e 2. Ciò permette pertanto di aver bisogno di meno dati da utilizzare, nei casi favorevoli, per la decisione ed effettuare un minor numero di calcoli. Il metodo si applica per passi successivi: Passo 1: per applicare il metodo della somma si considerano pertanto per primi tutti i componenti classificati come acuta 1, o per la corrispondenza rilevata, aventi frase di rischio R50, scartando le concentrazioni inferiori a 0,1% se M= O minori di 0,01% se M=2, 0,001% se M=3, ecc. 20
21 Si applica la seguente formula: Somma della concentrazione % peso Classificazione ADR della miscela Frase di rischio del rifiuto Acuta1 i (R50) i* M i 25 Acuta 1 R50 HP 14 Caratteristica di pericolo del rifiuto I valori di M sono riportati nella tabella sotto riportata che tiene conto in modo ponderato della maggiore pericolosità dei componenti altamente tossici per l ambiente acquatico. Tossicità acuta mg/l 0,1<C(E) L ,01<C(E) L 50 0,1 10 0,001<C(E) L 50 0, ,0001<C(E) L 50 0, ,00001<C(E) L 50 0, La serie continua a ritmo di 10 per intervallo Fattore M In alternativa si può utilizzare la somma semplice e non la ponderata solo se sono disponibili i dati di tossicità di tutti i componenti molto tossici e se esistono prove convincenti che tutti gli altri componenti, compresi quelli per i quali i dati di tossicità acuta non sono disponibili, sono poco o per niente tossici e non contribuiscono in maniera significativa al pericolo per l ambiente acquatico. Alcuni fattori M sono disponibili nella penultima colonna della tabella 3.1 del regolamento 1272/2008 (CLP) e s.m.i., ma è necessario comunque verificare i dati di letteratura, ad esempio tramite il sito ufficiale ECHA e in altri database. Si ribadisce la necessità di non limitarsi alla consultazione del CLP, ma di verificare tramite fonti ufficiali e aggiornate, i dati di tossicità e di classificazione delle sostanze. Se anche non si conoscono tutti i componenti classificati acuta1, o R50, basta che la somma, ponderata con i fattori M, di quelli conosciuti superi il 25% per classificare il rifiuto HP 14. Il processo di classificazione è terminato. Nel caso la somma ponderata di tutti i componenti Acuta 1, R50, sia inferiore al 25% si prosegue al passo 2. Passo 2 : si considerano tutti i componenti classificati cronica1 o, per la corrispondenza rilevata, con frase di rischio R50-53, scartando quelli con M=1 e concentrazione <1%, secondo la procedura indicata sopra. Si applica la seguente formula: Somma delle concentrazione % peso Classificazione ADR della miscela Frase di rischio del rifiuto cronica1 i (R50-53) i* M i 2,5 Cronica HP14 Caratteristica di pericolo del rifiuto Il valore di M sono riportati nella tabella sotto riportata che tiene conto in modo ponderato della maggiore pericolosità dei componenti altamente tossici per l ambiente acquatico. Tossicità cronica Fattore M mg/l NRD RD 0,01<NOEC 0,1 1 0,001<NOEC 0, ,0001<NOEC 0, ,000001<NOEC 0, ,000001<NOEC 0, La serie continua a ritmo di 10 per intervallo 21
22 RD= rapidamente biodegradabili NRD= Non rapidamente biodegradabili In alternativa si può utilizzare la somma semplice e non la ponderata solo se sono disponibili i dati di tossicità di tutti i componenti molto tossici e se esistono prove convincenti che tutti gli altri componenti, compresi quelli per i quali i dati di tossicità cronica non sono disponibili, sono poco o per niente tossici e non contribuiscono in maniera significativa al pericolo per l ambiente acquatico. Se anche non si conoscono tutti i componenti classificati cronica1, basta che la somma, ponderata con i fattori M, di quelli conosciuti superi il 2,5% per classificare il rifiuto HP 14. Il processo di classificazione è terminato. Nel caso la somma ponderata di tutti i componenti cronica 1 sia inferiore a 2,5%, si prosegue. Passo 3: si considerano nuovamente tutti i componenti classificati cronica1 (R50-53). Se la somma ponderata delle sostanze cronica 1 (R50-53) è inferiore al 2,5%, si considerano anche le sostanze classificate cronica 2 con frase di rischio R51-53, scartando quelle a concentrazione < 1%. Si applica la seguente formula: Somma delle concentrazione % peso Classificazione ADR della miscela Frase di rischio del rifiuto cronica1 i*10*m i+ cronica2 i 25 Cronica 2 R HP14 Caratteristica di pericolo del rifiuto Se anche non si conoscono tutti i componenti classificati cronica2, basta che la somma di quelli conosciuti con quelli cronica 1 moltiplicati per dieci, superi il 25% per classificare il rifiuto HP14. Nel caso fossero assenti sostanze cronica 1 (R50-53), basta che le sostanze cronica2 (R51-53) superino il 25% per caratterizzare il pericolo del rifiuto con HP14. Somma delle concentrazione % peso Classificazione ADR della miscela Frase di rischio del rifiuto Cronica 2 (R51-53) 25 Cronica 2 R HP14 Caratteristica di pericolo del rifiuto Il processo di classificazione è terminato. C Fase 5: Mancano dati di tossicità acuta e cronica per l ambiente acquatico per componenti rilevanti? Se non esistono informazioni utili sulla tossicità acuta e cronica per l ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti si applica il metodo della somma per i componenti per i quali si conoscono i dati e se si superano i limiti, secondo il metodo della fase 4, il rifiuto è classificato HP 14. Se invece i limiti non sono superati si conclude che il rifiuto non può essere classificato in modo definitivo come HP 14. In questa situazione il rifiuto dovrebbe essere classificato solo in base ai componenti conosciuti e recare la seguente dicitura: lo X% del rifiuto è costituito da componenti la cui tossicità per l ambiente acquatico è sconosciuta. Tuttavia, in tali casi, si deve procedere alla valutazione secondo il metodo CE basato sul regolamento CLP e le frasi di rischio R50, R50-53 e R conformemente alle direttive 67/548 CEE o 1999/45/CEE. Il metodo CE, precedentemente illustrato ha valore residuale, ma ricompare nel caso di carenza di dati in quanto solo se non possono essere assegnate le frasi di rischio per l ambiente acquatico sulla base delle procedure CE prima ricordate, il rifiuto è considerato NON pericoloso per l ambiente acquatico. 22
23 C Processo decisionale Classificazione rifiuti secondo ADR 2011 il rifiuto contiene sostanze pericolose classificate con le frasi di rischio Ecotossico R50, R50-53, R51-53? NO NON PERICOLOSO HP14 Ecotossico Rimuovere le sostanze sotto la concentrazione di tracce impurezze Il rifiuto contiene sostanze con frasi R50? Determinare M sulla base di C(E)L 50 R50i*Mi 25%? NO NO Il rifiuto contiene sostanze con frasi R50-53? Determinare M sulla base di NOEC R50-53i*Mi 2,5%? NO NO Il rifiuto contiene sostanze con frasi R51-53? R50-53i*10* %? NO RIFIUTO NON PERICOLOSO HP 14 RIFIUTO PERICOLOSO HP 14 23
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