Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

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1 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. CONVENZIONE HASSSIA STEM CELLS POLICY TESTO POLIZZA SANITARIA NELLA FORMA DI GRANDI INTERVENTI FINALIZZATI AL TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE PROVENIENTI DA RACCOLTA DEDICATA DI SANGUE OMBELICALE FASCICOLO INFORMATIVO Modello: LoveforLife Edizione: Settembre 2011 Versione: Il presente Fascicolo informativo contenente a) Nota informativa (comprensiva del Glossario) b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 a1) NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI (Art.185 Decreto legislativo 7 settembre 2005 N.209) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali. Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali Sede Legale Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Direzione Operativa Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Telefono Sito Internet info@nobisassicurazioni.it Autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell albo delle Imprese di Assicurazione al n ; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Sulla base del Bilancio 2010 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 4,9 milioni di Euro di cui 3,8 milioni per capitale sociale e 1,1 milioni per totale di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010, è di 1,89. B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 3 Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana. Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative previste dall Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n Durata del contratto Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. L indicazione se il contratto è a tacito rinnovo oppure no è riportata nel Modulo di polizza. Se non disposto diversamente nel Modulo di polizza, il contratto ha validità annuale e in mancanza di disdetta, il contratto è prorogato per un anno è così successivamente. AVVERTENZA: la disdetta deve essere esercitata da parte dell assicurato non oltre 60 giorni dalla scadenza indicata nel Modulo di polizza tramite raccomandata ai sensi dell art. 1 Proroga delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora la disdetta non venga inviata nel termine suddetto, il contratto si rinnova di un ulteriore anno. 5 Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni La polizza Love For Life offre una serie di coperture sanitarie di tipo Grande Intervento connesse al trapianto di cellule staminali ematopoietiche provenienti dalla raccolta dedicata di sangue ombelicale. AVVERTENZE: A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono, oltre che gli articoli che definiscono l oggetto dell assicurazione e le modalità di liquidazione del danno (artt. 2 e 7), i seguenti: (artt.: 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Assicurazione presso diversi assicuratori; Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio; art. 5 Esclusioni. B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere l articolo 2 C) Sono presenti carenze, franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere l art. 2 e l art. 3 Come opera la carenza del rimborso delle spese di cura in caso di insorgenza della malattia durante il periodo di validità di copertura? L assicurazione ha effetto una volta decorsi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. Se la malattia, pertanto, è sorta nel periodo di carenza, la garanzia non è efficace per il rimborso delle spese di quella specifica malattia. 6 Dichiarazioni da parte dell assicurato in merito alle circostanze del rischio nullità AVVERTENZE: Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell assicurazione. Ai sensi dell art c.c. Inesistenza del Rischio il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 7 Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e l Assicurato hanno l obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell assicurazione o la perdita parziale dell indennizzo. Causa di modifica del rischio è, per esempio, l assoluta certezza conosciuta dal contraente/assicurato del verificarsi di una certa malattia. 8 Premi Il pagamento del premio è annuale. 9 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Durante l istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all Intermediario e/o all Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze. 10 Lingua in cui è redatto il contratto Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 12 Regime fiscale Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: 2,50% per le garanzie sanitarie; C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 Sinistri liquidazione dell indennizzo AVVERTENZE: Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente l art. 7 Il sinistro.

3 13 Reclami Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Lanzo, Borgaro Torinese (TO) Tel: Fax: reclami@nobisassicurazioni.it Nel caso l esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, ROMA Oppure Fax / c) breve descrizione del motivo di lamentela, d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all esponente, di adire l Autorità Giudiziaria. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all ISVAP. L ISVAP riporta sul suo sito Internet le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo. Informativa in corso di contratto L Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Presidente ed Amministratore Delegato Salvatore Passaro Il reclamo presentato, all Impresa di assicurazione o all ISVAP, deve contenere: a) nome, cognome e domicilio della reclamante, b) l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato,. DEFINIZIONI a2) Glossario (vedere art. 8 delle condizioni generali di assicurazione) b) Condizioni di Assicurazione In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. Art. 1 - Il contratto di assicurazione Validità Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dal Modulo di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate alla stessa scheda. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto è valido se stipulato per iscritto mediante la sottoscrizione del Modulo di polizza da parte della Società e del Contraente. Decorrenza L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Proroga In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Assicurazione per conto e titolarità dei diritti La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art Codice Civile Periodo di assicurazione Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

4 Pagamento del premio I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio per ogni periodo di assicurazione è interamente dovuto, anche se ne sia stato previsto il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art Codice Civile. Oneri fiscali Gli oneri relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Dichiarazioni Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, E- Mail o fax. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Codice Civile). Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 2 - Le garanzie ricovero comportante pernottamento in Istituto di cura; Intervento chirurgico anche in Day Hospital; resi necessari dalle malattie di cui all Allegato n. 1 e successive implementazioni/variazioni del Decreto Ministeriale 18 novembre 2009, le spese sostenute dall Assicurato come di seguito previsto. L assicurazione è operante sino alla concorrenza della somma assicurata annua indicata in polizza che deve intendersi quale disponibilità unica per periodo di assicurazione. E compreso il rimborso delle spese sostenute: A) PRIMA del ricovero o dell intervento chirurgico 1. per accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici ed eventuali rette di degenza per i casi di day hospital) effettuati anche al di fuori dell Istituto di cura o dell ambulatorio, nei 90 giorni antecedenti il ricovero o l intervento chirurgico ambulatoriale, purché direttamente inerenti alla malattia o all infortunio che ha originato gli stessi; 2. per il trasporto dell Assicurato e di un accompagnatore: in autoambulanza all Istituto di cura o all ambulatorio; con qualsiasi mezzo all Istituto di cura per intervento chirurgico (esclusi i casi di parto), sino alla concorrenza di 1.000,00 Euro, per periodo di assicurazione. B) DURANTE il ricovero o l intervento chirurgico 3. per onorari, in caso di intervento, del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento stesso; 4. per diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l intervento; 5. per spese di trasporto delle cellule staminali da trapiantare; 6. per assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero; 7. per rette di degenza; 8. per vitto e pernottamento dell eventuale accompagnatore nell Istituto di cura o, in caso di comprovata non disponibilità dell Istituto stesso, in una struttura alberghiera. La garanzia è prestata per un periodo massimo di 60 giorni con il limite giornaliero di 100,00 Euro; 9. per assistenza infermieristica; C) DOPO il ricovero o l intervento chirurgico 10. per il trasporto dell Assicurato e di un accompagnatore per il rientro a casa o il trasferimento presso altro Istituto di cura: in autoambulanza; con qualsiasi altro mezzo, a seguito dell intervento chirurgico, sino alla concorrenza di 1.000,00 Euro, per periodo di assicurazione. Inoltre, purché direttamente inerenti alla malattia che ha originato le stesse, è compreso il rimborso delle spese sostenute per: Art Rimborso spese di cura erogate unicamente da strutture convenzionate Forma Grandi Interventi La società rimborsa (entro il limite di ,00 per sinistro e anno) esclusivamente le spese sostenute presso le cliniche convenzionate per i grandi interventi (intendendosi i trapianti cellule staminali di autologhi o di altri campioni autologhi conservati tra i membri della famiglia così come disciplinati dalla normativa in vigore), nei casi di: 11. accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi effettuati nei 90 giorni successivi alla data di dimissione o all intervento chirurgico ambulatoriale; 12. noleggio apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle ortopediche) effettuato nei 120 giorni successivi alla data di dimissione o all intervento chirurgico ambulatoriale, sino alla concorrenza di 500,00 Euro, per persona e per periodo di assicurazione; 13. assistenza infermieristica a domicilio nei 90 giorni successivi alla data di dimissione o all intervento chirurgico ambulatoriale.

5 D) Acquisto di cellule eterologhe Qualora l Assicurato debba acquistare delle cellule eterologhe presso le banche pubbliche, la Società metterà a disposizione un rimborso delle spese sostenute sino ad un massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo, purchè nell ambito della somma assicurata. E) Indennità sostitutiva Se l assicurato si avvale del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell Assicurato. Qualora l Assicurato non abbia richiesto alcun rimborso delle spese inerenti il ricovero, la Società riconoscerà, per ogni giorno di ricovero (compreso il primo giorno e quello della dimissione), una indennità giornaliera di 150,00 Euro, fino ad un massimo di 90 giorni purchè nell ambito della somma assicurata. F) Anticipo deposito Qualora all atto del ricovero venisse richiesto il versamento di un deposito, su richiesta dell Assicurato, la Società metterà a disposizione tale somma, entro il limite della somma assicurata, a condizione che: non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso; sia presentata la documentazione dell Istituto di cura che attesti: 1. la richiesta del deposito e il suo ammontare; 2. la presunta data del ricovero (che non potrà essere superiore a 30 giorni dalla richiesta dell anticipo). Tale anticipo verrà conguagliato in sede di liquidazione del sinistro, oppure recuperato dalla Società nei casi di inefficacia della garanzia o di mancato ricovero entro i termini previsti. G) Periodo di assicurazione di riferimento Qualora il sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di polizza la garanzia mantiene la sua operatività, fino all esaurimento del sinistro stesso, nell ambito della somma assicurata relativa all annualità in cui ha avuto inizio il ricovero o sia stato effettuato l intervento chirurgico ambulatoriale. Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto. H) Rette di degenza limite giornaliero La garanzia rimborso spese per rette di degenza è prestata con il limite giornaliero di 70,00. I) Accertamenti diagnostici L assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per i seguenti esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici: Tomografia assiale computerizzata (TAC) Risonanza magnetica nucleare (RMN) Scintigrafia Potenziali evocati Elettromiografia Angiografia (arteriografia, flebografia) Cateterismo cardiaco Ultrasonografia doppler Broncoscopia Esofagogastroduodenoscopia Colangiografia Clisma opaco a doppio contrasto Rettosigmoidoscopia Urografia Isterosalpingografia Isteroscopia Linfografia La presente garanzia opera sino alla concorrenza di un importo annuo pari al 15% della somma assicurata. Termini di aspettativa Art. 3 - Decorrenza della garanzia L assicurazione rimborso spese di cura ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia dal a. 30 giorno successivo, per le malattie; b. 180 giorno successivo, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della polizza, solo però se essi erano conosciuti dall Assicurato; c. (relativamente agli assicurati con più di un anno di vita) 360 giorno successivo, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della polizza, conosciuti e non conosciuti dall assicurato. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione della copertura, di polizze riguardanti, identiche garanzie, gli anzidetti termini operano per i soli assicurati compresi nelle precedenti polizze: dal giorno in cui aveva avuto effetto l assicurazione prevista dalle polizze sostituite per le prestazioni ed i massimali in queste ultime risultanti, se pari o inferiori a quelli previsti nella presente polizza; dal giorno in cui ha effetto l assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni in esse contemplate. Restano fermi i termini di carenza previsti nel primo comma nel caso di inserimento in garanzia di nuovi assicurati. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Premio Art. 4 - Determinazione del premio Il premio di 320,00 comprensivo di imposte, indicato in polizza, anche se è stato frazionato in più rate, è determinato per il periodo di copertura relativo alla prima annualità (oltre all eventuale rateo alla firma). Art. 5 - Esclusioni Esclusioni L assicurazione non è operante per: a. le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, non dichiarati alla Società all atto della stipulazione dell assicurazione; b. l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c. le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d. gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave);

6 e. gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all uso di stupefacenti o allucinogeni; f. l aborto volontario non terapeutico; g. le prestazioni aventi finalità estetiche ( salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); h. le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; i. l acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l intervento chirurgico; l. tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita; m. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..); n. i ricoveri effettuati allo scopo di effettuare check-up clinici; o. le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; p. gli infortuni derivanti da sport aerei in genere o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ( e relative prove) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; q. gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; r. i ricoveri in case di soggiorno o convalescenziari; s. gli stati patologici correlati alla infezione di HIV. Persone non assicurabili/non assicurate Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone: di età superiore a 20 anni; affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni ed è quindi escluso il rimborso delle spese sostenute per tali patologie. L eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l obbligo della prestazione assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti. Rivalsa Art. 6 - Condizioni particolari La Società dichiara di rinunciare a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, all azione di surroga che potesse competerle ai sensi dell art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Estensione territoriale L assicurazione è valida per il mondo intero. Rischio guerra L assicurazione è estesa anche per le conseguenze derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Art. 7 - Il sinistro Art Cosa deve fare il Contraente o l Assicurato Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, nei termini e con le modalità previste ai punti successivi. L inadempimento di tale obbligo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C). L Assicurato deve sottoporsi, in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. L assicurato deve presentare la denuncia entro 3 giorni dal ricovero o intervento. Art La liquidazione del danno Controversie In caso di disaccordo sui criteri e sul grado di indennizzabilità, sulla natura dell evento e sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Pagamento delle indennità Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno, concordato l indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. La Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell importo liquidato. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all estero, i rimborso vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano dei Cambi.

7 Art. 8 - Glossario Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Day Hospital Degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura. Franchigia Importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; numero dei giorni immediatamente successivi al sinistro che l Assicurato tiene a suo carico. Istituto di cura Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza sanitaria. Ricovero Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Società Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista una addizionale nella misura indicata nella scheda di polizza. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio di cui all allegato 1 e successive integrazioni/modificazioni del Decreto Ministeriale 18 novembre 2009.

8 Elenco patologie Leucemie e linfomi Leucemia linfoblastica acuta Leucemia mieloide acuta Leucemia acuta bifenotipica Leucemia acuta indifferenziata Leucemia/linfoma a cellule T dell adulto Linfoma di Hodgkin Linfomi non-hodgkin Leucemia linfatica cronica Leucemia prolinfocitica Disordini mielodisplastici/mieloproliferativi Sindromi mielodisplastiche, includenti: Anemia refrattaria (AR) Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello (ARSA) Anemia refrattaria con eccesso di blasti (AREB) Anemia refrattaria con eccesso di blasti in trasformazione (AREB-t) Leucemia mielomonocitica cronica Leucemia mielomonocitica giovanile Citopenia refrattaria Leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva Mielofibrosi idiopatica Policitemia vera Trombocitemia essenziale Disordini della plasmacellula Mieloma multiplo Leucemia plasmacellulare Macroglobulinemia di Waldenstrom Amiloidosi Insufficienze midollari mono/plurilineari Anemia aplastica acquisita Anemia di Fanconi Discheratosi congenita Emoglobinuria parossistica notturna Anemia di Blackfan-Diamond Anemia diseritropoietica congenita Aplasia pura della serie eritroide acquisita Porpora amegacariocitica congenita (da mutazione del gene del recettore per la trombopoietina) Disordini congeniti delle pistrine (malattia di Bernard-Soullier, tromboastenia di Glanzmann) Agranulocitosi congenita (sindrome di Kostmann) Sindrome di Shwachman-Diamond Emoglobinopatie Beta Thalassemia Anemia a cellule falciformi Selezionati casi di deficit di piruvato-kinasi con dipendenza trasfusionale Istiocitosi Linfoistiocitosi emofagocitica familiare Sindrome di Griscelli Sindrome di Chediak-Higashi Istiocitosi a cellule di Langerhans (Istiocitosi X) Disordini congeniti del sistema immunitario Malattia granulomatosa cronica Deficit delle proteine di adesione leucocitaria Immunodeficienze combinate gravi (SCID), includenti: Deficit di adenosin-deaminasi Difetto delle molecole HLA di classe I e II Difetto di Zap70 Sindrome di Omenn Deficit di purin-nucleoside-fosforilasi Disgenesia reticolare Difetto della catena gamma comune a multiple citochine Difetto di JAK3 Sindrome da iper-igm Sindrome di Wiskott-Aldrich Sindrome linfoproliferativa X-linked (Sindrome dei Duncan o Sindrome di Purtillo) Ipoplasia cartilagine-capillizio Sindrome di DiGeorge Sindrome IPEX (immunodeficienza con poliendocrinopatia, enteropatia, X- linked) Errori congeniti del metabolismo Sindrome di Hurler (MPS-IH) Sindrome di Scheie (MPS-IS) Sindrome di Maroteaux-Lamy (MPS-VI) Sindrome di Sly (MPS-VII) Adrenoleucodistrofia Fucosidosi Malattia di Gaucher Malattia di Krabbe Mannosidosi Leucodistrofia metacromatica Mucolipidosi II (I-cell disease) Lipofuscinosi ceroido neuronale (malattia di Batten) Malattia di Sandhoff Osteopetrosi Osteogenesis imperfecta Altri disordini ereditari Porfiria eritropoietica congenita (malattia di Gunther) Altre neoplasie Sarcoma di Ewing Neuroblastoma Carcinoma a cellule chiare del rene Rabdomiosarcoma Altre indicazioni Sindrome di Evans Sindrome linfoproliferative autoimmune (da difetto di FAS, FAS-L, Caspasi) Sclerosi sistemica progressiva Neoplasie in età pediatrica trattate con chemio/radioterapia (per aumentato rischio di sviluppo di s. mielodisplastiche e leucemie acute secondarie) Ischemia agli arti Limb ischemia

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