INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI"

Transcript

1 Contratto di assicurazione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI Mod. 12/523 - Ed. 12/2012 Il presente Fascicolo informativo, contenente o Nota informativa, comprensiva del Glossario o Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Avvertenza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI Mod. 12/523 - Ed. 12/2012 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE ATTREZZATURE E ARREDAMENTO CONTRAENTE ESPLODENTI ESPLOSIONE FABBRICATO FATA La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Attrezzi e attrezzatura in genere, utensili e relativi ricambi e basamenti, contenitori vari, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura, mezzi di sollevamento esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi, attrezzature di pesa, trasporto, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione macchinario; saccheria e recipienti; mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari, indumenti, nonché apparecchiature elettroniche e quant altro di simile normalmente pertinente l attività. Esclusi veicoli e macchine agricole iscritti o meno al P.R.A.. Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono. Comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, muri di cinta e cancelli anche elettrici, serbatoi e sili in cemento armato e muratura, impianti igienici e sanitari, ed escluso tutto quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature ed arredamento. Si intendono esclusi impianti fotovoltaici ed impianti per la produzione di biogas FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 1 di 10

3 FRANCHIGIA La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. INCENDIO INCOMBUSTIBILITÀ INDENNIZZO O INDENNITÀ O RISARCIMENTO INFIAMMABILI MASSIMO INDENNIZZO MERCI MERCI SPECIALI Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificati "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 C.; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano. Tipo B - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C. Tipo C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C. La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro. Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed esclusi sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali. D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titano, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (con eccezione quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo; Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 2 di 10

4 D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni solidi; D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami, tessuti, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l 80%, - ovatte sintetiche - piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3. POLIZZA PREMIO RISCHIO RISCHIO SEPARATO SCOPERTO SCOPPIO SINISTRO SOLAIO TETTO Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. La somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione. La probabilità del verificarsi del sinistro. Il rischio - o l insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1mt. La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d ariete" non sono considerati scoppio. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature. L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 3 di 10

5 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali; b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A CAP 00184; c) nessuna sede secondaria; d) recapito telefonico: /47651, fax:+39 06/ , sito Internet: info@fata-assicurazioni.it; e) autorizzata all esercizio in Italia e all estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero dell Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,61 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,76 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet di FATA per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Il contratto di durata inferiore all anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 7 Durata dell Assicurazione delle Condizioni di assicurazione. Coperture assicurative offerte- Limitazioni ed esclusioni E un prodotto destinato all assicurazione di beni materiali (quali ad esempio fabbricati, arredamento, attrezzature, macchinari, impianti, merci, cristalli ecc.) relativi al settore rischi industriali (stabilimenti, depositi) Il contratto prevede la copertura Incendio e altri danni ai beni, che riguarda principalmente l indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. E, inoltre, possibile acquistare una serie di garanzie integrative della copertura di cui sopra. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli, condizioni e clausole di seguito indicate: articolo 11 Oggetto dell assicurazione, 13 Cose assicurabili a condizioni speciali articolo 25 Estensioni di garanzia. Avvertenza Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 4 di 10

6 L assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio, o delle rate di premio successive alla prima, entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla relativa scadenza. Per la disciplina di dettaglio relativa a limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, si rinvia : - alle Definizioni e alle Denominazioni Convenzionali contenute nelle Condizioni di assicurazione - agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati : articoli 12 Esclusioni, 13 Cose assicurabili a condizioni speciali, 21 Assicurazione parziale e 25 Estensioni di garanzia. Per la disciplina di dettaglio relativa ai casi di sospensione della garanzia, si rinvia all articolo 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. Avvertenza Le garanzie vengono erogate nei limiti dei capitali o somme assicurate, massimali e limiti di indennizzo e previa applicazione di franchigie e scoperti, con relativi minimi, pattuiti in polizza e previsti nelle Condizioni di assicurazione. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli di seguito indicate. Articoli 11 Oggetto dell assicurazione, 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 22 Assicurazione presso diversi assicuratori, 23 Limite massimo dell indennizzo e 25 Estensioni di garanzia ESEMPI CAPITALE O SOMMA ASSICURATA A) Garanzia Incendio (a valore intero) Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: ; Valore del fabbricato al momento del sinistro indennizzo a seguito di Incendio totale (salva l applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti); B) Garanzia Incendio (a valore intero) Bene assicurato: Merci; Somma assicurata: ; Valore delle merci al momento del sinistro: ; Ammontare del danno: ; non richiamata la clausola speciale C05 Deroga alla proporzionale Essendo il valore delle merci al momento del sinistro di importo superiore alla somma assicurata in polizza, FATA risponde del danno in proporzione di detto rapporto ai sensi dell articolo 21 Assicurazione parziale delle Condizioni di Assicurazione. Indennizzo = x / = (salva l applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti). Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 5 di 10

7 LIMITI DI INDENNIZZO Garanzia Facoltativa Allagamenti. Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: ; Ammontare del danno: ; Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale Garanzia Facoltativa: Massimo indennizzo 50% della somma assicurata con il limite di , scoperto 10% del danno. Scoperto del 10% sull ammontare del danno: 8.000; L ammontare del danno al netto dello scoperto è determinato in Essendo tale valore superiore al limite massimo di indennizzo ovvero ad , l indennizzo spettante sarà pari ad SCOPERTO Garanzia Facoltativa Eventi Sociopolitici (escluso terrorismo) Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: ; Ammontare del danno: ; Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale Garanzia Facoltativa: Scoperto 20% con il minimo di Massimo indennizzo 70% della somma assicurata, ovvero ; Lo scoperto è pari al 20% dell ammontare del danno, cioè ad Indennizzo spettante: = FRANCHIGIA Garanzia Facoltativa Eventi atmosferici Bene assicurato: Fabbricato; Somma assicurata: ; Ammontare del danno: ; Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale Garanzia Facoltativa: Franchigia 500 Massimo indennizzo 80% della somma assicurata, ovvero Indennizzo spettante: = In assenza di deroga all articolo 1907 del codice civile, se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Ad eccezione di quanto previsto con riferimento alle spese di demolizione e sgombero dagli articoli 11 Oggetto dell assicurazione e 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e dall articolo 25 Estensioni di garanzia con riferimento alle garanzie facoltative Ricorso terzi, Ricorso locatari e Spese di demolizione e sgombero nonché alle clausole speciali A01 Fenomeno elettrico ed elettronico, e G01 Rottura di lastre, l assicurazione è prestata a valore intero e cioè - salva una tolleranza del 10% in caso di richiamo della clausola speciale C05 Deroga alla proporzionale - con applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione o assicurazione parziale. Per gli effetti dell assicurazione parziale si rinvia all articolo 21 Assicurazione parziale nonché, per la determinazione del valore delle cose assicurate, agli articoli 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 25 Estensioni di garanzia, garanzia facoltativa Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 6 di 10

8 Rischio Locativo clausole speciali C08 Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo, C09 Assicurazione del costo di riparazione e di ripristino (fabbricati), C29 Ricostruzione archivi, C07 Assicurazione flottante, C13 Compensazione tra partite e C20 Lee-way clause. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio Nullità Avvertenza Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA, rese da Contraente e/o Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia all articolo: 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di assicurazione. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate negli articoli: 4 Aggravamento del rischio e 5 Diminuzione del rischio. ESEMPIO DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo di esempio, la presenza di materiali esplodenti o infiammabili oltre le tolleranze ammesse ed indicate nella Condizione particolare sempre operante C42 Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all attività esercitata. Premi Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste, salvo successivo saldo del premio parzialmente anticipato se richiamata la clausola speciale C07 Assicurazione flottante e/o la C20 Lee-way clause. Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio può essere anticipato, in unica soluzione, per l intera durata del contratto. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificatamente prescritti dall ISVAP; assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all Intermediario, espressamente in tale qualità; bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti; bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti. Avvertenza Se il Contraente è un Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale prodotto FATA consente al Contraente di frazionare il premio annuo in: - rate semestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile; - rate quadrimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 4% del premio Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 7 di 10

9 imponibile; - rate trimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 5% del premio imponibile. Avvertenza L Impresa o l intermediario possono applicare sconti di premio: o ai sensi dell articolo 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni; o con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. Rivalse Avvertenza In mancanza di deroga a quanto previsto dall articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Se richiamata in polizza la clausola speciale C31 Rinuncia alla rivalsa di cui all articolo 25 Estensioni di garanzia delle Condizioni di assicurazione, FATA rinuncia ad esercitare il diritto di surrogazione verso i soggetti ivi indicati ed alle condizioni nella stessa precisate. Diritto di recesso Avvertenza In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, FATA, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 22 Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni di assicurazione. E facoltà di FATA recedere dal contratto per sinistro. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 6 Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione. Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie Terremoto, Eruzioni vulcaniche, Inondazioni e Alluvioni, Allagamenti, Smottamenti, Franamenti e Cedimenti del terreno e Terrorismo con effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto, si rinvia all articolo 25 Estensioni di garanzia, paragrafi Rescindibilità delle suddette garanzie facoltative. Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all articolo 7 Durata dell assicurazione. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L assicurato perde il diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro all Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Regime fiscale Il premio imponibile è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25%, comprensiva di un 1% di addizionale antiracket antiusura. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 8 di 10

10 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il perito da lui designato, contribuendo, altresì, per metà alle spese e competenze per il terzo perito. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicate: articoli 16 Obblighi in caso di sinistro, 17 Esagerazione dolosa del danno, 18 Procedura per la valutazione del danno, 19 Mandato dei periti, 20 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 22 Assicurazione presso diversi assicuratori, 24 Pagamento dell indennizzo, nonché articolo 25 Estensioni di garanzia clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza - C08 Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo, C09 Assicurazione del costo di riparazione o ripristino (fabbricati), C10 Anticipo indennizzi, C19 Indennizzo separato per partita, C24 Modifica dei termini di denuncia dei sinistri, C25 Pagamento dell indennizzo prima della chiusa istruttoria, C30 Ricostruzione diversa, C34 Universalità. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Via Urbana, 169/a ROMA Fax 06/ Indirizzo di posta elettronica : Reclami@fata-assicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/ o 06/ I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a FATA e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet Resta salva la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Arbitrato E prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie relative alla valutazione del danno. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni degli Articoli: 18 Procedura per la valutazione del danno e 19 Mandato dei periti. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 9 di 10

11 Avvertenza In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità giudiziaria. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/12/2012 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Nota Informativa - Contratto di assicurazione Incendio e altri danni ai beni 10 di 10

12 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI Mod. 12/523 - Ed. 12/2012 Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI ASSICURATO La persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione nell interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio. FATA FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.. FRANCHIGIA La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato INDENNIZZO O INDENNITA O RISARCIMENTO La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. MASSIMO INDENNIZZO La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro. POLIZZA Il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a FATA per l assicurazione RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 1 di 35

13 DENOMINAZIONI CONVENZIONALI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: APERTURE PROTETTE Quelle presidiate da serramenti automatici di sicurezza o in ferro oppure con vetri resistenti o in vetrocemento. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricerca dati; - Elaboratori di processo o di automazione di processo industriali non al servizio di singole macchine; - Personal computer e minielaboratori. ATTREZZATURE E ARREDAMENTO Attrezzi ed attrezzatura in genere, utensili e relativi ricambi e basamenti, contenitori vari, serbatoi e sili non in cemento armato e muratura, mezzi di sollevamento esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi, attrezzature di pesa, trasporto, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione macchinario; saccheria e recipienti; mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari, indumenti, nonché apparecchiature elettroniche e quant altro di simile normalmente pertinente l attività. Esclusi veicoli, macchine agricole e/o industriali iscritti o meno al P.R.A.. COMBUSTIBILE Merci e sostanze che non sono classificabili esplodenti o infiammabili o incombustibili. CONTENITORE ANTINCENDIO Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall altro da un diaframma di separazione anch esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto. COPERTURA Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. DEPOSITI INTENSIVI Depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza di impilamento superiore a 10 mt.. Sili e serbatoi non sono comunque considerati depositi intensivi. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: c) a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; d) per azione meccanica o termica esplodono. 2 di 35

14 Comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO L intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, muri di cinta e cancelli anche elettrici, serbatoi e sili in cemento armato e muratura, impianti igienici e sanitari, ed escluso tutto quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature ed arredamento. Si intendono esclusi impianti fotovoltaici ed impianti per la produzione di biogas. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILITÀ Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INFIAMMABILI Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificati "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 C.; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano. Tipo B - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C. Tipo C - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C. LOCALI SEPARATI Quelli separati dalla restante parte del fabbricato con muri in materiali incombustibili di spessore non inferiori a 20 cm (oppure 12 cm se in calcestruzzo) con le eventuali aperture protette da serramenti in ferro e con gli eventuali solai sovrastanti in cemento armato o a volte in laterizi pieni senza tiranti, privi di aperture. MACCHINARIO Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, comprese le relative centrali, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti di sollevamento compresi ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti di pesa, di trasporto, esclusi veicoli, macchine agricole e/o industriali iscritti o meno al P.R.A.. 3 di 35

15 Si intendono esclusi impianti fotovoltaici istallati o meno entro i fabbricati assicurati ed impianti per la produzione di biogas. MACCHINE MORDENTI Quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 HP. MATERIALI AUTOESTINGUENTI Materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26 giugno 1984 classificazione di reazione ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi ). MERCI Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed esclusi sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali. MERCI SPECIALI D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titano, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (con eccezione quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo; D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni solidi; D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami, tessuti, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l 80%, - ovatte sintetiche - piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3. MURO PIENO È un muro delle medesime caratteristiche del muro tagliafuoco nel quale sono tuttavia tollerati: - assenza delle sopraelevazioni richieste, aperture ed impiego di materiali diversi nel proseguimento esterno del muro nel caso di fabbricati di differente altezza; - riempimento della intelaiatura in calcestruzzo con blocchi cavi di conglomerato cementizio o mattoni forati, con intonaco da ambo i lati e spessore totale del muro non inferiore a 28 cm; - aperture per il passaggio di 3 condotti murati, di diametro o lato massimo di 25 cm oppure di superficie complessiva inferiore a cmq; - una sola porta con serramenti in ferro per ogni piano; - due aperture presidiate da serramenti in ferro non destinate a passaggio di persone e di superficie complessiva non superiore a 2 mq; - aperture presidiate da serramenti automatici di sicurezza. MURO TAGLIAFUOCO È un muro divisorio continuo con caratteristiche atte ad ostacolare il passaggio delle fiamme e la trasmissione del calore allo scopo di impedire la propagazione dell incendio. Il muro tagliafuoco deve elevarsi da terra a tetto - locali interrati inclusi lungo una medesima sezione verticale, interrompere la continuità delle strutture portanti, salvo quelle esclusivamente in cemento armato, ed essere privo di aperture eccetto le tolleranze ammesse. I materiali e gli spessori devono essere i seguenti anche nella sopraelevazione, quando descritta: - calcestruzzo di spessore non inferiore a 15 cm; - mattoni pieni di spessore non inferiore a 25 cm; 4 di 35

16 Purché con intelaiatura in calcestruzzo sono altresì ammessi: - blocchi pieni di cemento e pomice di cemento e scorie o di calcestruzzo cellulare di spessore non inferiore a 20 cm; - blocchi cavi di cemento e pomice, di cemento e scorie o mattoni forati, con intonaco da ambo i lati e spessore totale del muro non inferiore a 40 cm; - altri materiali interamente incombustibili in spessori tali da garantire una resistenza al fuoco non inferiore a 4 ore, certificata dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell Interno - Servizi Antincendi. L obbligo di sopraelevazione è regolato come segue: I - per i fabbricati di uguale altezza all intersezione tra muro tagliafuoco ed i tetti: - nessuna sopraelevazione se i tetti dei fabbricati sono interamente in cemento armato o laterizi e non esistono nei tetti medesimi aperture non protette tra loro distanti meno di 5 mt; - sopraelevazione sino al livello del colmo del tetto più alto, con il minimo di 50 cm ed il massimo di 2 mt. negli altri casi; II - per i fabbricati di altezza diversa alla intersezione tra il muro tagliafuoco ed i tetti: - proseguimento del muro fino al tetto del fabbricato più alto con ulteriore sopraelevazione minima di 50 cm se il tetto medesimo non è interamente incombustibile. Nel muro tagliafuoco è tollerata l esistenza di: - pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facente parte corpo con la muratura purché di superficie unitaria non superiore a 2 mq e distanziati tra loro di almeno 5 mt.; - aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; - aperture presidiate da serramenti automatici di sicurezza esclusivamente di classe I. RISCHIO SEPARATO È il rischio - o l insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 mt.. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d ariete" non sono considerati scoppio. SERRAMENTI AUTOMATICI DI SICUREZZA Quelli muniti di un dispositivo per la chiusura automatica in caso di incendio, posti a protezione di aperture di superficie non superiore a 10 mq e dimensione lineare massima non superiore a 3,5 mt. Essi devono essere approvati dal Concordato Italiano Incendio Rischi Industriali e installati a cura della Ditta costruttrice e da questa contrassegnati su entrambi i lati con il suo nome, la data di installazione, la classe ed il numero di matricola. SERRAMENTI IN FERRO Quelli rigidi costruiti interamente in acciaio o ferro scorrevoli in senso orizzontale o verticale su guide in acciaio, oppure a un solo battente, posti a chiusura di aperture riquadrate da un telaio in acciaio o ferro o con soglia incombustibile. SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature. STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE Quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite testa a testa nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. 5 di 35

17 STRUTTURE PORTANTI IN METALLO PROTETTO Le strutture del fabbricato che hanno un apposito rivestimento, continuo e solidale, costituito da: 1) murature in laterizio, dello spessore minimo di 6 cm; 2) manufatti prefabbricati o getti, dello spessore minimo di 3 cm di: - calcestruzzo leggero (di pomice o di scorie o cellulare); - gesso; - vermiculite legata da cemento; - perlite legata da cemento; - amianto e lana minerale con cemento o gesso; 3) intonaci di: - malta di gesso dello spessore minimo di 3 cm; - calcestruzzo leggero (di scorie o cellulare) dello spessore minimo di 2,5 cm; - vermiculite, con cemento o gesso, dello spessore minimo di 2,5 cm; - perlite, con cemento o gesso, dello spessore di 2,5 cm; 4) rivestimenti applicati a spruzzo di: - vermiculite, con leganti, dello spessore minimo di 2 cm; - amianto, misto a lana minerale e leganti, dello spessore minimo di 2,5 cm; - amianto puro dello spessore minimo di 1,5 cm; 5) materiali incombustibili tali da conferire alle strutture sulle quali sono applicati una resistenza al fuoco non inferiore a 60 minuti (certificata dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell Interno - Servizi Antincendi). TETTO Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). TETTOIA Struttura costituita da una o più superfici, anche inclinate, poggiante su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere l ambiente sottostante dagli agenti atmosferici. VEICOLI NON ISCRITTI AL P.R.A. Veicoli, semoventi, rimorchi, ruotabili, macchine industriali, macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici, escluso tutto quanto immatricolato al P.R.A. 6 di 35

18 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7 di 35

19 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, FATA può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. DURATA DELL ASSICURAZIONE Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso e' stata esercitata ai sensi dell articolo 1899 del codice civile. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata. ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 8 di 35

20 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO ART. 11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. FATA indennizza altresì: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termine di polizza con l esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanto previsto all art.23 Limite massimo dell indennizzo. ART. 12 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. ART. 13 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Senza espressa pattuizione non sono comprese nell assicurazione: 9 di 35

21 a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) apparecchiature elettroniche; d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e) qualora assicurati ai sensi del presente articolo, FATA risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto da FATA soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. ART. 14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. ART. 15 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. ART. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di FATA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art.1914 del Codice Civile. b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art.1913 del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a FATA; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da FATA o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione di FATA la documentazione contabile di magazzino. 10 di 35

NOTA INFORMATIVA. Rischi Industriali - Polizza Incendio ed altri danni ai beni

NOTA INFORMATIVA. Rischi Industriali - Polizza Incendio ed altri danni ai beni NOTA INFORMATIVA Rischi Industriali - Polizza Incendio ed altri danni ai beni ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

Aviva Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva. Nota Informativa. Polizza Vincolata (Mutuo od altri Contratti di Finanziamento) BANCA delle MARCHE S.p.A.

Aviva Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva. Nota Informativa. Polizza Vincolata (Mutuo od altri Contratti di Finanziamento) BANCA delle MARCHE S.p.A. Aviva Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva Nota Informativa Polizza Vincolata (Mutuo od altri Contratti di Finanziamento) BANCA delle MARCHE S.p.A. NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Ordinari - Polizza di Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni

NOTA INFORMATIVA. Rischi Ordinari - Polizza di Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni NOTA INFORMATIVA Rischi Ordinari - Polizza di Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011 CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A.

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Danni Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

UDH Il ramo incendio. che cos è un incendio e che cosa non lo è. Definizioni

UDH Il ramo incendio. che cos è un incendio e che cosa non lo è. Definizioni UDH UDH Il ramo incendio Definizioni che cos è un incendio e che cosa non lo è Eventi assicurabili gli eventi garantiti dalla polizza incendio (eventi naturali, fulmine, scoppio, esplosione, danni d acqua

Dettagli

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni

Dettagli

La polizza globale fabbricati per i condomini

La polizza globale fabbricati per i condomini . La polizza globale fabbricati per i condomini Agenda il prodotto assicurativo beni assicurati danni a terzi le clausole per eventi eccezionali 2 Globale Fabbricati Il prodotto assicurativo La Globale

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Comfort/Mod. X0200.0 Edizione 5/2006 Assicurazione infortuni automobilistici/comfort La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

Prodotto ELETTRONICA PER AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI

Prodotto ELETTRONICA PER AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI _footers[jpiepag_con1] $c1$ 20161 Milano Via Senigallia n.18/2 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 12 Miitacompestmpa.png Testologomilano_BN.png DIVITALIA-FIRMAJ.bmp Milano Assicurazioni S.p.A. firma_milano_divitalia.png

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Globale Fabbricato Civile

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Globale Fabbricato Civile Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Globale Fabbricato Civile Globale Fabbricato Civile/Mod. X0305.0 Edizione 2006 Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Globale

Dettagli

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel.

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel. FAC MILE OFFERTA TECNICA Spett.le A.S.L. di Mantova Via dei Toscani 1 46100 Mantova MN DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO La, con sede in, Via, tel., iscritta al Registro delle Imprese

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI Ecos Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere consegnato

Dettagli

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A

LCU BROKER S.r.l. ALLEGATO N. 7A ALLEGATO N. 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle

Dettagli

(Allegato B) Lotto N. I

(Allegato B) Lotto N. I (Allegato B) Lotto N. I Scheda di Offerta Tecnica per la procedura aperta, relativa all affidamento dei servizi assicurativi dell Ateneo, periodo 01.05.2013 31.12.2016, Lotto I All Risks beni patrimoniali.

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

CHECK LIST INCENDIO. Stampaggio a caldo, tramite forni elettrici a induzione alimentati da caricatori automatici. Ubicazione rischio:

CHECK LIST INCENDIO. Stampaggio a caldo, tramite forni elettrici a induzione alimentati da caricatori automatici. Ubicazione rischio: CHECK LIST INCENDIO Ragione Sociale: Esse Stampi SpA Sede: Piemonte Tel.: Fax.: Proprietario/Amministratore: Risk Manager: Tel.: Società associate o affiliate: Categoria: X INDUSTRIALE COMMERCIO ARTIGIANATO

Dettagli

Impresa Artigianato CONDIZIONI GENERALI

Impresa Artigianato CONDIZIONI GENERALI Impresa Artigianato CONDIZIONI GENERALI Impresa Artigianato/Mod. X2062.0 edizione VP 02/2011 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 SEZIONE A - INCENDIO ED EVENTI

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA (DA INSERIRE NELLA BUSTA B) Amministrazione aggiudicatrice: LOTTO 1 ALL RISKS Oggetto dell appalto: Affidamento dei

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Contratto di assicurazione Altri danni ai beni GRANDINE E AVVERSITA ATMOSFERICHE. Rischi non agevolati. Mod Ed. 2013

Contratto di assicurazione Altri danni ai beni GRANDINE E AVVERSITA ATMOSFERICHE. Rischi non agevolati. Mod Ed. 2013 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Contratto di assicurazione Altri danni ai beni GRANDINE E AVVERSITA ATMOSFERICHE Rischi non agevolati Mod. 51.508 Ed. 2013 Il presente Fascicolo informativo, contenente

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO Mutuoliguria Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Dettagli

Famiglia. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Famiglia. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Famiglia Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Soluzione Fata per l impresa

Soluzione Fata per l impresa Soluzione Fata per l impresa Prodotto Multirischi destinato ad aziende e imprenditori che svolgono attività artigianale o commerciale, alle piccole industrie appartenenti alle categorie elencate in polizza.

Dettagli

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous

DUAL Mix Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous DUAL Mix Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Rischi Miscellaneous La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA

INFORMAZIONI GENERALI. Professione esercitata: Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria INFORMAZIONI RIGUARDANTI L ATTIVITA DUAL Professionisti Mediatori Creditizi Edizione 03 2013 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria La seguente Proposta

Dettagli

Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Fabbricati Civili

Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Fabbricati Civili Contratto di Assicurazione multirischio del fabbricato civile / Fabbricati Civili Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di, il Modulo di proposta deve essere consegnato

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISKS - LOTTO 1 (DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISKS - LOTTO 1 (DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA B) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA POLIZZA ALL RISKS - LOTTO 1 (DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA B) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice:

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Dettagli

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

Contratto di assicurazione multirischi per l attività artigianale. Impresa Artigianato

Contratto di assicurazione multirischi per l attività artigianale. Impresa Artigianato Contratto di assicurazione multirischi per l attività artigianale Impresa Artigianato Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, il Modulo di proposta

Dettagli

INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI

INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve

Dettagli

Contratto di assicurazione multirischi per l attività commerciale

Contratto di assicurazione multirischi per l attività commerciale Contratto di assicurazione multirischi per l attività commerciale Impresa Commercio Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, il Modulo di proposta

Dettagli

Contratto di assicurazione

Contratto di assicurazione Contratto di assicurazione Incendio Rami 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 Ed. Marzo 2017 Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere consegnato

Dettagli

Fascicolo informativo

Fascicolo informativo Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva Fascicolo informativo Copertura Assicurativa sulla Vita a durata annuale W Rappresentanza Generale per l Italia 1 P.I. LINE - area standard

Dettagli

Direttiva all esame modulare

Direttiva all esame modulare Direttiva all esame modulare Assicurazione cose Versione 0.1.011 Seite 1 Obiettivi indicativi Il candidato / la candidata sa - determinare un fabbisogno di copertura in considerazione di vuoti di copertura

Dettagli

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie (approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/01/2017) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie 1 Sommario

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Prestiti personali BancoPosta POSTEPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Prestiti personali BancoPosta POSTEPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Prestiti personali BancoPosta POSTEPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY PERIODO 14/4/2013-13/04/2015. CONDIZIONI CONTRATTUALI * * * * * * * * * * * IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

Dettagli

Agenzia di 1 DENOMINAZIONE E SEDE DEL PROPONENTE. 1.1 Denominazione e ragione sociale CODICE FISCALE - PARTITA IVA. Indirizzo. Comune di CAP Prov.

Agenzia di 1 DENOMINAZIONE E SEDE DEL PROPONENTE. 1.1 Denominazione e ragione sociale CODICE FISCALE - PARTITA IVA. Indirizzo. Comune di CAP Prov. MULTIMPRESA PROPOSTA QUESTIONARIO PER LE SEZIONI: B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E) ASSICURAZIONE RC PRODOTTI Compilare un modulo per ogni insediamento Agenzia di 1 DENOMINAZIONE E SEDE DEL

Dettagli

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica Non stampare le schede relative ai Lotti per i quali non si presenta offerta. LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI Scheda di offerta tecnica Premesso che la stazione appaltante si

Dettagli

Soluzione Fata per la casa

Soluzione Fata per la casa Soluzione Fata per la casa Cosa assicura Abitazioni adibite a dimora abituale o saltuaria e abitazioni locate a terzi; Nucleo familiare dell Assicurato; Cani e gatti di proprietà dell Assicurato regolarmente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione danni- Novit Fabbricato MODELLO n. 1063 ed. del 1 dicembre 2010

NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione danni- Novit Fabbricato MODELLO n. 1063 ed. del 1 dicembre 2010 NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione danni- Novit Fabbricato MODELLO n. 1063 ed. del 1 dicembre 2010 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall Isvap, ma il suo contenuto

Dettagli

Le garanzie assicurative nella cessione del quinto

Le garanzie assicurative nella cessione del quinto Le garanzie assicurative nella cessione del quinto 1 Introduzione Apprenderemo: La nozione di assicurazione e gli elementi del contratto di assicurazione Le caratteristiche della polizza temporanea caso

Dettagli

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 11071929 AD ADESIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA PER LE AGENZIE ASSOCIATE A IUS ASSOCIATI TRA ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione

Dettagli

domicilio (via, n civico) Comune c.a.p. prov. giorno mese anno giorno mese anno

domicilio (via, n civico) Comune c.a.p. prov. giorno mese anno giorno mese anno SCHEDA DI POLIZZA SCHEDA DI POLIZZA Mod. GE-SCH-Vsg/01.11-Ediz. 04.12.11 ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI GeneraEnergia Mod. GERG/01 POLIZZA N Bozza AGENZIA

Dettagli

Polizza di gruppo Medassure

Polizza di gruppo Medassure Polizza di gruppo Medassure Polizza di assicurazione delle spese mediche Il presente Fascicolo Informativo, composto di: Nota informativa comprensiva del Glossario; Condizioni di Assicurazione; deve essere

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

OPCM 3906/2010 EVENTO ALLUVIONALE DAL 30/10/2010 AL 02/11/2010

OPCM 3906/2010 EVENTO ALLUVIONALE DAL 30/10/2010 AL 02/11/2010 DI... OPCM 3906/2010 MODULO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ESCLUSO IL COMPARTO AGRICOLO) RICHIESTA DI CONTRIBUTO A SEGUITO DEI DANNI RIPORTATI DA BENI IMMOBILI, MOBILI E SCORTE Termine di consegna dei moduli

Dettagli

CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A.

CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A. CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A. Art. 1 Oggetto della concessione Il Comune di Foligno,

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI N

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI N ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI N. 2000071297 STIPULATA FRA FINECOBANK S.p.A. e CARGEAS Assicurazioni S.p.A INFORMAZIONI RELATIVE

Dettagli

NOTA INFORMATIVA PRODOTTO LEASING IMMOBILIARE

NOTA INFORMATIVA PRODOTTO LEASING IMMOBILIARE NOTA INFORMATIVA PRODOTTO LEASING IMMOBILIARE (ai sensi dellʼarticolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa

Dettagli

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Lo scopo del presente manuale è quello di orientare l utente ad una corretta istruzione delle denunce di sinistro.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Lo scopo del presente manuale è quello di orientare l utente ad una corretta istruzione delle denunce di sinistro. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Lo scopo del presente manuale è quello di orientare l utente ad una corretta istruzione delle denunce di sinistro. 1 INDICE La denuncia di sinistro pag. 3 La gestione

Dettagli

NOMINATIVI DURATA DELL ASSICURAZIONE LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE DA ASSICURARE (PARTITA 1)

NOMINATIVI DURATA DELL ASSICURAZIONE LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE DA ASSICURARE (PARTITA 1) QUESTIONARIO CAR MERLONI Schema di polizza Tipo 2.3 ai sensi dell art.30, comma 3, della legge n. 109/94 e successive (CAR Contractor s All Risks) 1.1QS-1.1 DM123-FOND-SAI-gen/2010 DIVISIONE: AGENZIA:

Dettagli

Impresa Sicura Modulo di raccolta dati

Impresa Sicura Modulo di raccolta dati Dati aziendali Ragione sociale: Codice Fiscale: Ubicazione del rischio: Attività esercitata in chiosco Attività svolta/e + codici ATECO: Anno di costruzione del fabbricato Data inizio attività Numero addetti

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

INCENDIO MUTUI. Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali

INCENDIO MUTUI. Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali INCENDIO MUTUI Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa

Dettagli

Regione Autonoma della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna Allegato B) alla deliberazione n.24/11 del 29.07.2003 CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI UTILIZZO DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO Mutuoliguria Il presente Fascicolo Informativo contenente a Nota Informativa b Condizioni di assicurazione c Informativa Home Insurance deve essere

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CAPITOLO I

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CAPITOLO I INDICE SOMMARIO Prefazione all undicesima edizione........................ Abbreviazioni.................................... V VII INTRODUZIONE CAPITOLO I A. L ASSICURAZIONE COME OPERAZIONE ECONOMICA...............

Dettagli

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Disposizioni di base (DB CGAR 2006) Edizione 06.2006 8001450 10.08 Sommario Durata dell

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

ERGO commercio su misura. Polizza commercio Ramo 95 Ed. Novembre ERGO Assicurazioni S.p.A.

ERGO commercio su misura. Polizza commercio Ramo 95 Ed. Novembre ERGO Assicurazioni S.p.A. Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa e condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione

Dettagli

AUTOVETTURE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

AUTOVETTURE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa AUTOVETTURE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO STATISTICO E METODOLOGICO ALL'OSSERVATORIO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DEL

Dettagli

Incendio Aziende. Contratto di Assicurazione.

Incendio Aziende. Contratto di Assicurazione. Incendio Aziende Contratto di Assicurazione. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione

Dettagli

Contratto di assicurazione multirischi per l attività commerciale/ Impresa Commercio

Contratto di assicurazione multirischi per l attività commerciale/ Impresa Commercio Contratto di assicurazione multirischi per l attività commerciale/ Impresa Commercio Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e il Modulo di proposta

Dettagli

Mutui ipotecari convenzionati ENASARCO 2014

Mutui ipotecari convenzionati ENASARCO 2014 Art. 1 Norme generali La fruizione delle condizioni convenzionate dalla Fondazione con gli Istituti concedenti è riservata agli iscritti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3. La concessione

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ARTIGIANI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ARTIGIANI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ARTIGIANI LIGURIA LAVORA Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della

Dettagli

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE RISARCITORIA In riferimento all art.1669 Codice Civile Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente : a) Nota Informativa,

Dettagli

è nostra società cooperativa REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1

è nostra società cooperativa  REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Polizza di Assicurazione Multirischi

Polizza di Assicurazione Multirischi Polizza di Assicurazione Multirischi Mod. 452/A Edizione gennaio 2014 Contratto di Assicurazione Multirischi Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del Glossario;

Dettagli

Regolamento ISVAP N. 5/ ALLEGATO 7A

Regolamento ISVAP N. 5/ ALLEGATO 7A Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Ai sensi della vigente normativa, la presente

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. 56 DEL 9 FEBBRAIO 2017

PROVVEDIMENTO N. 56 DEL 9 FEBBRAIO 2017 PROVVEDIMENTO N. 56 DEL 9 FEBBRAIO 2017 Sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private ai sensi dell articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dettagli

POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI (LOSS OF PROFIT FORM)

POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI (LOSS OF PROFIT FORM) POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI (LOSS OF PROFIT FORM) NOTA INFORMATIVA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. Postel REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Postel DISPOSIZIONI GENERALI 1. Postel S.p.A. (d ora innanzi indicata come POSTEL) definisce la procedura di Conciliazione secondo quanto previsto dal Regolamento in materia

Dettagli

CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE

CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE 1 - INFORTUNI CONSEGUENTI A RAPINA O TENTATA RAPINA DURANTE IL TRASPORTO DI VALORI EFFETTUATO PER CONTO DELLA FEDERAZIONE Assicurazione per n. 3 (tre) dipendenti identificati

Dettagli

LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO

LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO LOTTO 1 POLIZZA INCENDIO Decorrenza: ore 00.00 del giorno 01/10/2008 Scadenza: ore 00.00 del giorno 01/10/2013 Durata 5 anni 1 La presente polizza ha per oggetto l' assicurazione contro i danni materiali

Dettagli

PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013

PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod Ed. 01/2013 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Generale PROFESSIONISTI IN AGRICOLTURA Mod. 14511.3 - Ed. 01/2013 Il presente Fascicolo informativo, contenente o Nota

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CVT AUTOVETTURE

NOTA INFORMATIVA CVT AUTOVETTURE Casella Postale 26 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Fax: 045/6837320 NOTA INFORMATIVA CVT AUTOVETTURE Introduzione Edizione 07/2012 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione...

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione... pag. Prefazione.... XIII Capitolo 1 NATURA DELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA R.C. AUTO 1.1. Matrice contrattuale del rapporto assicurativo... 1 1.2. Riaffermazione della matrice contrattuale nel nuovo

Dettagli

Contratto di Infortuni FORMATO STRADA

Contratto di Infortuni FORMATO STRADA CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattolica Cattolica Assi curazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n 00320160237 Registro

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L IMPRESA E IL COMMERCIO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L IMPRESA E IL COMMERCIO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER L IMPRESA E IL COMMERCIO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE ESSERE

Dettagli

Parte III RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE. CAPITOLO I L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (Rossella Cavallo Borgia)

Parte III RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE. CAPITOLO I L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (Rossella Cavallo Borgia) INDICE Parte III RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE CAPITOLO I L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 1. Responsabilità civile e assicurazione............................. 3 2. Il contratto di assicurazione

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Soluzione ufficio. Contratto di assicurazione multirischi per gli uffici e gli studi professionali Ramo 99 Ed. Gennaio ERGO Assicurazioni S.p.A.

Soluzione ufficio. Contratto di assicurazione multirischi per gli uffici e gli studi professionali Ramo 99 Ed. Gennaio ERGO Assicurazioni S.p.A. Il presente fascicolo informativo - contenente nota informativa e condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione

Dettagli

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA L.R N. 15. ART. 15

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA L.R N. 15. ART. 15 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA L.R. 20.09.2006 N. 15. ART. 15 I criteri di attuazione della L.R. 20 settembre 2006 n. 15, approvati con deliberazioni n. 68/21 del 3/12/2008

Dettagli

DANNI DA INTERRUZIONE D ESERCIZIO PER INCENDIO

DANNI DA INTERRUZIONE D ESERCIZIO PER INCENDIO DANNI DA INTERRUZIONE D ESERCIZIO PER INCENDIO Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per i danni causati dall interruzione dell attività a seguito di incendio Il presente Fascicolo, contenente:

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI

NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI NOTA INFORMATIVA C.V.T. VEICOLI COMMERCIALI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

QUESTIONARIO Per l Assicurazione DECENNALE POSTUMA di immobili di nuova realizzazione ad uso esclusivo civile abitazione

QUESTIONARIO Per l Assicurazione DECENNALE POSTUMA di immobili di nuova realizzazione ad uso esclusivo civile abitazione QUESTIONARIO Per l Assicurazione DECENNALE POSTUMA di immobili di nuova realizzazione ad uso esclusivo civile abitazione La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni. E

Dettagli

DOMANDA DI PENSIONE DI INVALIDITA

DOMANDA DI PENSIONE DI INVALIDITA www.cassaforense.it CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Servizio Istruttorie Previdenziali Via Belli, 5 00193 ROMA DOMANDA DI PENSIONE DI INVALIDITA Il/la sottoscritto/a Avvocato.......

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITA DI OCCUPAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PERDITA DI OCCUPAZIONE Polizza di assicurazione perdita di occupazione Ed. 9-11-205 Copertura elaborata dall ANIA in base alla quale l Impresa assicuratrice si obbliga a corrispondere al lavoratore dipendente a tempo indeterminato

Dettagli