PREMESSA. Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n

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1 PREMESSA Con questa ordinanza, pronunciata in esito al regolamento di competenza proposto su istanza dell attrice, la Corte di Cassazione risolve il contrasto concernente l individuazione del giudice competente a conoscere di una controversia avente ad oggetto i rapporti tra una società assicurativa e un soggetto, danneggiato in occasione di un sinistro stradale, trasportato sul veicolo assicurato. Di fronte alla richiesta dell attrice di riconoscere quale giudice competente quello del foro del consumatore, ex art. 63 cod. del consumo, la Corte ritiene, invece, di dover far ricorso ai criteri di cui agli artt. 19 (competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha la sede) e 20 (competenza del giudice del luogo in cui l obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi) c.p.c., dal momento che il terzo trasportato dal veicolo assicurato può agire per il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro stradale contro l assicuratore solo in virtù dell espressa disposizione di legge contenuta nell art. 141 cod. ass., e non in quanto consumatore ai sensi dell art. 3 cod. cons. Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2008, n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Presidente - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 30060/2007 proposto da: L.V.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio degli avvocati IANNOTTA ALESSANDRA ed ENRICO IANNOTTA, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso per regolamento di competenza; - ricorrente - contro S.P.A. ALLIANZ (già S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà - RAS SPA), in persona dei procuratori speciali dr.ssa R.M. e dr.ssa G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO (avv. via Fax (OMISSIS)), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria; - resistente - avverso la sentenza n. 1314/2007 del TRIBUNALE di CATANZARO, del 15/10/2007 depositata il 08/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2 02/10/2008 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA; udito l'avvocato IANNOTTA ALESSANDRA difensore del ricorrente che si riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO PASQUALE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta. Fatto p.1. L.V.C.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza dell'8 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza alternativa del Tribunale di (OMISSIS), luogo della sede della convenuta, e di quello di (OMISSIS), quale forum delicti, sulla controversia da lei introdotta, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, contro la R.A.S. s.p.a., per ottenere il risarcimento di danni sofferti quale trasportata sul veicolo condotto dal marito ed assicurato contro la r.c.a. presso la società convenuta, in occasione di un sinistro stradale avvenuto sulla strada provinciale (OMISSIS). Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'incompetenza in accoglimento di un'eccezione formulata dalla convenuta ed ha motivato la declinatoria dando rilievo al foro di Milano ai sensi dell'art. 19 c.p.c., ed a quello di Marsala ai sensi dell'art. 20 c.p.c.. Al ricorso ha resistito con memoria la R.A.S. s.p.a.. p.2. Il ricorso è stato proposto contro un provvedimento pubblicato nella vigenza delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, le quali si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.). Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria. Diritto p.1. La relazione depositata ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., è del seguente tenore: (...) 3. - Il ricorso prospetta due motivi, che si concludono con corrispondenti quesiti di diritto. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (codice del consumo), (già art bis c.c., comma 3, n. 19), nonchè dei principi e norme che regolano la competenza territoriale nel giudizio promosso dal terzo trasportato, D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 141, (c.d. codice delle assicurazioni) ed L. n. 102 del 2006, ex art. 3: art. 360 c.p.c., n. 3", nonchè "vizio di insufficiente motivazione su n punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5".

3 Il motivo è accompagnato da un quesito, con cui si chiede "se nel caso in cui un contratto di assicurazione per la r.c.a. auto sia stato stipulato in favore di terzi, non solo il contraente, ove sia un consumatore, ma anche il terzo trasportato (che agisca con l'azione contrattuale, ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni - D.Lgs. n. 209 del 2005,... per chiedere il risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato ciò a prescindere dalle responsabilità del sinistro), beneficiario della polizza r.c.a., possa invocare il cosiddetto "foro del consumatore", e, quindi, la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui esso trasportato ha la residenza o il domicilio. Con il secondo motivo ci si duole di "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè dei principi normativi e norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4", e di "vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5", assumendosi che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la prospettazione con cui l'istante aveva replicato all'eccezione di incompetenza appunto invocando l'applicabilità del foro del consumatore. 4.- Il primo motivo - che rende inutile il secondo, posto che in sede di regolamento di competenza compete, com'è noto, alla Corte statuire sulla competenza nell'esercizio di poteri di ufficio, onde dinanzi ad essa possono proporsi tutte le eccezioni e controeccezioni concernenti la questione di competenza tempestivamente prospettata nel processo di merito, pur non esaminate dal giudice di merito e senza che tale omesso esame si debba denunciare di per sè come vizio - è infondato. Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, nel prevedere che il trasportato possa agire contro l'assicuratore del veicolo sul quale trovavasi trasportato introduce una possibilità di agire contro l'assicuratore che, trovando la sua fonte direttamente nella legge, non sembra in alcun modo riconducibile all'ipotesi di azione esercitata da un consumatore. Da tanto consegue che la regola del foro del consumatore non può ad essa essere estesa per evidente mancanza di eadem ratio di disciplina. In effetti, tenuto conto che la ratio del foro del consumatore si spiega in termini di tutela di una parte supposta dalla legge "debole" in sede di contrattazione è di tutta evidenza che la sua applicazione postula che esso debba trovare applicazione quando l'azione è esercitata sulla base del contratto e, quindi, da chi ha contrattato o utendo iuribus di costui. La tutela espressa dalla regola relativa al foro è, dunque, giustificata se deve trovare applicazione a costui ed è come tale riferibile solo alla sua posizione: così, se il contratto è stato stipulato da un soggetto, rivestente la posizione di consumatore e taluno agisce surrogandosi nei suoi diritti il foro del consumatore va riferito a colui che aveva contrattato e non certo a chi si surroga. Ora, l'azione di cui all'art. 141 c.p.c., ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall'avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del D.Lgs.) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all'art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale

4 che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Ciò non toglie, però, che nel momento della stipulazione del contratto assicurativo la posizione di consumatore resti sempre e soltanto quella del soggetto che stipula l'assicurazione e non quella del trasportato. Nè - al contrario rispetto a quanto assume l'istante - il trasportato può assumere la posizione di "consumatore" per il fatto che l'art. 122, comma 2, del D.Lgs. preveda che l'assicurazione copre anche il danno da lui subito. Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell'art. 141, che lo abilita all'azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell'azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile. Solo l'assicurato resterebbe, pertanto, il consumatore. Per tale ragione non può condividesi la suggestione espressa nell'illustrazione del motivo nel senso che il trasportato sarebbe beneficiario del contratto assicurativo. Sul significato di questo essere il trasportato "beneficiario" bisogna, infatti, intendersi. Egli, fin quando la vicenda si apprezza soltanto sul piano del regolamento contrattuale assicurativo, è beneficiario nel senso in cui un terzo può esserlo quando il contratto si stipula "a vantaggio del terzo", nel senso che, senza che il terzo entri nel contratto, la prestazione dedotta nel contratto debba essere eseguita appunto a suo beneficio. Rispetto al contratto il terzo in questione rimane del tutto estraneo al regolamento e, quindi, non può assumere i panni del consumatore e beneficiare della tutela a costui riconosciuta. Del tutto diverso è il caso in cui, invece, un contratto assicurativo si stipuli a favore del terzo, cioè di un terzo determinato o determinabile e sia lo stesso contratto a prevedere che questo terzo acquisisca i diritti contrattuali e li possa esercitare. In questo caso, essendo la stessa previsione contrattuale ad attribuirgli il diritto è evidente che la tutela data a chi stipula il contratto come "consumatore" dev'essere riferita anche al terzo, poichè nella logica del contratto egli nella sostanza viene ad assumere quella veste sulla base della contrattazione dello stipulante, onde i commoda della posizione di costui non possono che essere anche a lui riferibili. Ciò, almeno per quanto attiene alle vicende in cui il terzo voglia esercitare i diritti nascenti a suo favore dal contratto. Questione delicata è, invece, quella dell'individuazione del foro del consumatore quando insorga controversia sull'acquisto da parte del terzo del diritto nascente dal contratto o sulla permanenza della stipulazione a suo favore: in questo caso potrebbe ritenersi che la posizione di consumatore resti quella dello stipulante. Nel caso del trasportato non si è, però, in presenza di un contratto a favore del terzo ed è solo la legge a prevedere che il terzo trasportato possa esercitare l'azione risarcitoria contro l'assicuratore per conseguire l'indennità assicurativa. Il diritto che egli esercita ha come elemento della fattispecie costitutiva il fatto dannoso, il danno subito e l'esistenza del contratto assicurativo relativamente, ma alla deduzione di tale esistenza egli è legittimato dalla legge e non dal contratto. Per tale ragione egli non può pretendere di rivestire i panni del contraente-

5 consumatore. L'istanza di regolamento di competenza sembra, dunque, doversi rigettare. p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione. Nella memoria parte ricorrente svolge rilievi meramente e brevemente ripropositivi delle argomentazioni dell'istanza, attribuendo la relazione al Procuratore Generale ed astenendosi dal prendere specifica posizione su di essa e sulle sue considerazioni, che vengono ignorate. Ad esse è opportuno aggiungere che nella specie non rileva in alcun modo, ai fini della questione di competenza, la circostanza, su cui si torna ad insistere nella memoria, che la ricorrente sia anche il soggetto che, in qualità di proprietario del veicolo, ha stipulato il contratto assicurativo. Questa circostanza, cioè l'essere il soggetto che ha esercitato l'azione ai sensi dell'art. 141, il contraente del contratto assicurativo è, infatti, circostanza che non è rilevante ai fini dell'individuazione della competenza, ma semmai ai fini della soluzione della questione di merito della legittimazione in senso processuale della ricorrente all'esercizio dell'azione. In riferimento al problema della competenza, viceversa, la posizione della qui ricorrente, per come fatta valere con la domanda, è da apprezzare soltanto come preteso terzo trasportato e, quindi, come quella di soggetto che ha esercitato l'azione in tale qualità ai sensi dell'art. 141 c.p.c., e non già deducendo la propria posizione di contraente del contratto assicurativo. Inoltre, in riferimento a quanto osservato nella relazione circa l'invocabilità del foro del consumatore quando si è in presenza di contratto a favore del terzo, è opportuno aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di pervenire alla conclusione adombrata nella relazione, affermando il seguente principio di diritto: "Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, per i quali è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, alla figura del consumatore contraente è a questo fine assimilabile quella del terzo beneficiario di una polizza assicurativa (nella specie: polizza infortuni stipulata dall'associazione sportiva cui era iscritto il ricorrente), atteso che il suo diritto deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista e che contro quest'ultimo egli è legittimato ad agire in caso di inadempimento. (Cass. (ord.) n. 369 del 2007). In fine, la questione di costituzionalità, già prospettata nel ricorso e che si torna a prospettare nella memoria in riferimento al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u), sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per la mancata inclusione nella nozione di consumatore del terzo trasportato che agisca "con l'azione contrattuale ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni", dev'essere considerata priva del carattere della non manifesta infondatezza, perchè, se il parametro costituzionale viene invocato sotto il profilo della disparità di trattamento e/o della ragionevolezza (lo si ipotizza nel silenzio della ricorrente, che non fornisce spiegazione della invocazione del parametro), le considerazioni espresse nella relazione sono più che sufficienti a spiegare la mancanza della disparità e l'assenza di irragionevolezza, per essere la situazione del terzo trasportato del tutto disomogenea rispetto a quella del contraente-consumatore che stipula il contratto assicurativo per la

6 responsabilità civile. Nella memoria viene, inoltre, invocato innovativamente anche il parametro dell'art. 24, che è privo di rilievo per la medesima ragione. In conclusione l'istanza va rigettata e va dichiarata la competenza alternativa del Tribunale di Milano o di quello di Marsala, per come ritenuto dalla sentenza impugnata. Ciò, nel presupposto del seguente principio di diritto: "in tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, deve escludersi che il terzo trasportato legittimato, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, all'esercizio dell'azione per i danni riportati nel sinistro direttamente contro l'assicuratore del veicolo rivesta la qualifica di consumatore e possa invocare l'operatività del c.d. foro del consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u). Le spese del giudizio di regolamento si possono compensare per giusti motivi, ravvisabili nella novità della questione esaminata. P.Q.M La Corte dichiara la competenza alternativa del Tribunale di Milano e del Tribunale di Marsala. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 ottobre Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008

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