Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
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1 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro nominato dall istante ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro nominato dalla resistente, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; nel procedimento di arbitrato (prot. n del ) promosso da: ASSOCIAZIONE CICLISTICA SAMMARINESE GRUPPO LUPI, con sede legale in Falciano (Repubblica San Marino), Centro Direzionale La Piazza, Via Onesto Scavino n. 10, in persona del legale rappresentante, Sig. Andrea Tamberi, rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Carlo Biagioli del foro di San Marino, Pietro Calvaruso del foro di Palermo e dal Dott. Simone Alì del foro di Rimini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest ultimo in Rimini, Viale Tripoli n. 47, - istante - contro Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23-2 piano - stanza Roma tel fax camera@coni.it - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni
2 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (F.C.I.), con sede legale in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, in persona del Presidente Federale, Sig. Renato Di Rocco, rappresentata e difesa dall Avv. Nuri Venturelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Apollodoro n. 26; - resistente - FATTO L Associazione Ciclistica Sammarinese Gruppo Lupi (d ora in poi, per brevità, anche A.C.S. Gruppo Lupi), ai sensi della convenzione stipulata, in data 4 maggio 2005, tra la Federazione Ciclistica Italiana (d ora in poi, per brevità, anche F.C.I.) e la Federazione Ciclistica Sammarinese (d ora in poi, per brevità, anche F.C.S.), richiedeva l ammissione alle gare Regionali e Nazionali, organizzate dalla F.C.I. All atto dell iscrizione alle gare, la F.C.I. inibiva all A.C.S. Gruppo Lupi la partecipazione agli eventi, eccependo la violazione dell art delle Norme Attuative F.C.I. 2006, in base alla quale ogni società italiana può avere nel proprio organico, nel corso della stagione, un solo atleta di nazionalità straniera. In particolare, tra gli iscritti alla A.C.S. Gruppo Lupi risultavano presenti numerosi atleti stranieri, provenienti da Paesi dell Europa orientale, in quanto non esistono norme federali sammarinesi analoghe a quelle citate adottate dalla F.C.I.. A seguito dell istanza dell AC.S. Gruppo Lupi, il Consiglio Federale della F.C.I. emanava, in data 4 aprile 2006, un apposito comunicato in cui dava ufficialmente parere negativo alla richiesta della F.C.S., di una deroga in favore dell istante dall osservanza dei limiti di cui all art delle Norme Attuative F.C.I In data 15 settembre 2006, l A.C.S. Gruppo Lupi adiva la Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, per l esperimento del tentativo di conciliazione della controversia e la definizione pacifica della disputa circa il significato da attribuire alla Convenzione. Il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo.
3 L Istanza di arbitrato dell A.C.S. Gruppo Lupi Con istanza di arbitrato, depositata in data 13 ottobre 2006, l A.C.S. Gruppo Lupi impugnava il diniego della F.C.I. alla partecipazione dei propri atleti alle gare organizzate dalla stessa. In particolare, l istante rassegnava le seguenti conclusioni: in via principale: l immediata riammissione delle squadre dell AC.S. Gruppo Lupi al circuito agonistico italiano, nonché il risarcimento del danno subito che si quantifica in ,00, oltre agli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria e alle spese e competenze. L istante nominava, altresì, quale arbitro di propria elezione, l Avv. Mario Antonio Scino. I motivi di ricorso dell A.C.S. Gruppo Lupi L A.C.S. Gruppo Lupi lamentava, in particolare, la contrarietà della tesi sostenuta dalla F.C.I. rispetto le finalità della Convenzione stipulata in data 4 maggio 2005, con numerosi principi fondamentali sia dell ordinamento sportivo nazionale che internazionale. L istante lamentava, inoltre, la contrarietà della posizione della F.C.I. con il contenuto dell intesa programmatica, denominata Accordi di Cooperazione Tecnica e Sportiva tra il C.O.N.I. e il C.O.N.S., richiamati dall art. 22 della Convenzione, in cui si afferma che al fine di sviluppare la collaborazione nel campo dello sport e di rafforzare le relazioni di amicizia tra gli sportivi della Repubblica di San Marino e della Repubblica Italiana, viene riconosciuta la possibilità, per le società affiliate al C.O.N.S., tra le quali vi è l A.C.S. Gruppo Lupi, di accedere a seguito degli accordi concordati tra le federazioni Sportive del C.O.N.S. e del C.O.N.I. alle attività sportive agonistiche che si svolgeranno nel territorio italiano. In considerazione dei fatti sopra esposti, l esponente lamentava di aver subito un danno, a causa ed in conseguenza della mancata partecipazione alle gare, quantificato nell importo di ,00, di cui chiedeva il risarcimento. La costituzione in giudizio della F.C.I.
4 In data 14 novembre 2006, con memoria di costituzione e difesa, si costituiva in giudizio la F.C.I., rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare: ai sensi dell art. 8, comma 5 del Regolamento della Camera: dichiarare inammissibile ed improcedibile l avverso ricorso per inesistenza di valida clausola arbitrale e, comunque, per proprio difetto di competenza e giurisdizione; nel merito: nella denegata ipotesi il ricorso sia ritenuto procedibile e sussistente la giurisdizione e competenza della Camera: dichiarare inammissibile il ricorso per assoluta genericità, insanabile difetto di forma e/o, comunque, per carenza di legittimazione ad agire; respingere in ogni caso e qualsivoglia pretesa della ricorrente perché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata. La resistente provvedeva a nominare, quale arbitro di propria elezione, l Avv. Aurelio Vessichelli. In particolare, la F.C.I. sosteneva l improcedibilità del giudizio arbitrale, in quanto non sussisteva un ipotesi di competenza della Camera, ai sensi dell art. 8, V comma, del Regolamento. La F.C.I. eccepiva l inammissibilità del giudizio per difetto di un valido accordo arbitrale, in quanto non sussisterebbe la competenza e giurisdizione della Camera per le controversie che contrappongono una Federazione nazionale ad una associazione sportiva straniera. Inoltre, la F.C.I. sosteneva che nel caso di specie non si verte su una controversia la cui materia sia stata devoluta ad un giudizio arbitrale, da specifica clausola compromissoria accettata dalle parti, né si controverte in materia di tesseramento, affiliazione od iscrizione ad una federazione. Nel merito, la F.C.I. eccepiva l assoluta carenza di legittimazione ad agire dell A.C.S. Gruppo Lupi, in quanto la stessa non è società affiliata alla F.C.I., nè associazione costituita secondo le norme del diritto italiano, pertanto non avrebbe alcuna legittimazione a proporre un ricorso diretto ad ottenere una modifica delle norme interne di una Federazione alla quale non è affiliata od associata.
5 Svolgimento del giudizio arbitrale innanzi al Collegio In data 7 dicembre 2006, si teneva la prima udienza alla presenza del Collegio Arbitrale, il quale si costituiva con la Presidenza dell Avv. Enrico Ingrillì. Il Presidente del Collegio esperiva il tentativo di conciliazione, il quale dava esito negativo. Nel merito della discussione, la difesa di parte istante eccepiva la tardività della memoria di costituzione della F.C.I., insistendo per l accoglimento di ogni istanza formulata. La F.C.I. replicava reiterando l eccezione di improcedibilità, in quanto sollevata prima della costituzione del Collegio Arbitrale. All esito della discussione, il Collegio, riservandosi ogni decisione sulle questioni preliminari e pregiudiziali, invitava le parti a discutere il merito, assegnando termini per il deposito di memorie, nonché successivo termine per memorie conclusionali e di replica. In data 10 gennaio 2007, depositava la propria memoria autorizzata la parte istante, la quale eccepiva la tardività della costituzione della resistente, in quanto la F.C.I. si costituiva in giudizio ben oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell istanza di promozione del giudizio arbitrale, nonché la tardività e irritualità dell eccezione di improcedibilità, in quanto, ai sensi dell art. 8 del Regolamento della Camera, la predetta eccezione andava proposta al Presidente della Camera stessa. Nel merito, l A.C.S. Gruppo Lupi precisava che l associazione - costituita per atto di Notaio era stata formalmente riconosciuta dal Tribunale Commissariale della Repubblica di San Marino, pertanto soggetto sottoposto al campo di applicazione della Convenzione del 4 maggio 2005, sopra richiamata. In pari data, depositava la propria memoria autorizzata anche la resistente F.C.I., la quale insisteva per il rigetto dell istanza. In data 22 gennaio 2007, l A.C.S. Gruppo Lupi depositava la memoria di replica, insistendo per l accoglimento delle domande. In particolare, l istante eccepiva la tardività e/o infondatezza dell eccezione preliminare, in quanto non proposta avanti al Presidente della Camera, ovvero prima della costituzione del Collegio Arbitrale, ed in ogni caso infondata nel merito. L istante eccepiva,
6 altresì, la carenza di poteri del difensore della F.C.I. per difetto di procura. In pari data, depositava la propria memoria di replica la F.C.I., la quale reiterava la richiesta di rigetto dell istanza. In data 6 febbraio 2006, si teneva la seconda udienza del Collegio Arbitrale, alla quale presente la parte resistente, nessuno compariva per la parte istante. Il Collegio, ritenendo la causa matura per la decisione, si riservava l emissione del lodo arbitrale. DIRITTO Sulle questioni preliminari 1) Sulla costituzione in giudizio della F.C.I. In via preliminare e pregiudiziale, il Collegio ritiene di dover esaminare l eccezione formulata dall istante, nella memoria di replica ritualmente depositata in data 22 gennaio 2007, nella quale si eccepiva il difetto di procura della F.C.I., poiché il difensore risultava sprovvisto di procura, quindi privo del potere di allegazione. Di conseguenza si pone il problema per il Collegio di valutare se il difensore costituito sia investito dei poteri necessari, investendo tale questione anche la legittimità della nomina di arbitro effettuata dalla F.C.I.. Sulla questione, il Collegio rileva che nella memoria di costituzione in giudizio, l Avv. Nuri Venturelli si costituiva per la Federazione come da procura stesa in calce all istanza di arbitrato notificata dall A.C.S. Gruppo Lupi. Il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., all art. 10, prescrive che la parte convenuta può far pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa ovvero dal difensore munito di procura. Dalla documentazione versata in atti risulta evidente che la resistente F.C.I. abbia provveduto a depositare in giudizio la procura alle liti, posta in calce all istanza di arbitrato notificata dall A.C.S. Gruppo Lupi (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di parte F.C.I.) e richiamata nella memoria di costituzione e difesa della resistente. Nella memoria di costituzione e difesa della F.C.I. risulta, altresì, che il difensore della resistente abbia provveduto alla nomina di arbitro, richiamando la procura alle liti, apposta in calce
7 all istanza di arbitrato notificata, detto ciò il Collegio non ravvisa alcuna carenza di potere del difensore della resistente. 2) Sull eccezione di improcedibilità sollevata dalla F.C.I. Il Collegio rileva, altresì, che l eccezione di improcedibilità eccepita dalla F.C.I., ai sensi dell art. 8, V comma, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, andava proposta al Presidente della Camera stessa, il quale avrebbe deciso al riguardo, dichiarando la procedibilità o meno dell Arbitrato. Pertanto, il Collegio dichiarando la procedibilità della presente istanza di arbitrato, in ogni caso, ritiene opportuno esaminare se nel caso di specie sussista la competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Infatti, il già citato art. 8, V comma, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport statuisce che, in caso di procedibilità dell istanza di arbitrato, spetta comunque all organo arbitrale decidere sulla propria competenza. 3) Sulla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport L art. 12, III comma, dello Statuto del C.O.N.I. prevede che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno l irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping. Più specificatamente, l art. 8, comma 1 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, disciplina tre ipotesi di applicazione del procedimento arbitrale, ossia: a) quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello Statuto di una Federazione sportiva nazionale; b) quando sia sottoscritta una clausola compromissoria negli atti di tesseramento, di
8 affiliazione o di domanda di iscrizione ai campionati; c) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto del C.O.N.I. o di una Federazione sportiva nazionale. Risulta fatto notorio e pacifico che la controversia in oggetto contrapponga una Federazione sportiva nazionale ad un associazione affiliata ad una Federazione sportiva straniera, come tale, nel caso di specie non è possibile ravvisare la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in quanto tra le parti non è stata sottoscritta una clausola compromissoria, né si ravvisano le residue ipotesi di cui all art. 8 del Regolamento. La parte istante A.C.S. Gruppo Lupi, infatti, è mancante della qualità di affiliata ad una Federazione sportiva nazionale e, peraltro, nell ambito del giudizio arbitrale non si controverte in merito alla qualità o meno di affiliata dell A.C.S. Gruppo Lupi ad una Federazione sportina nazionale. Dunque, appare evidente il difetto di competenza della Camera adita, anche in assenza di qualsivoglia specifica clausola compromissoria valida e vincolante le parti (cfr. in senso analogo, il lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale, nel procedimento promosso dal Sig. Michele Dal Cin avverso la F.I.G.C., emesso in data 3 agosto 2006, nonché analogo lodo arbitrale reso nel procedimento promosso dal Sig. Francesco Dal Cin avverso la F.I.G.C., emesso in data 13 marzo 2006, entrambi pubblicati sul sito internet Il Collegio ritiene, dunque, di dichiarare inammissibile l istanza di arbitrato, in quanto non sussiste la competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, poiché la controversia ha ad oggetto una controversia insorta tra una Federazione sportiva nazionale ed un ente affiliato ad una Federazione straniera. La sussistenza del difetto di competenza attiene anche al merito della vicenda, come già statuito anche dalla sentenza n del 2004 della Corte di Cassazione, per la quale lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi nell ambito della
9 cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale; ne consegue che, anche nell ipotesi in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito ( ) (cfr. conforme anche Cassazione, Sezioni Unite, n del 2002). La particolarità del caso e la domanda di giustizia sostanziale, che comunque rimane impregiudicata tra le parti, sono elementi idonei a compensare integralmente le spese per i difensori e la pari soccombenza delle spese e dei diritti degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: A. dichiara inammissibile l istanza di arbitrato proposta dall Associazione Ciclistica Sammarinese Gruppo Lupi; B. compensa integralmente tra le parti le spese di lite; C. le parti sono tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. F.to Enrico Ingrillì F.to Mario Antonio Scino F.to Aurelio Vessichelli
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