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1 Rassegna Previdenziale n. 3 - ottobre-dicembre 2009 SOMMARIO L ARGOMENTO DEL MESE - La mobilità: gli oneri contributivi a carico delle imprese e la prestazione dell INPS Pag. III PRASSI AMMINISTRATIVA - Permessi per l assistenza ai portatori di handicap di cui alla legge 104/92 - Criteri di fruizione e di riproporzionamento in caso di assenza dal lavoro ad altro titolo - Sanzioni applicabili in caso di irreperibilità alla visita medica di controllo - Imprese straniere e normativa di riferimento: documento unico di regolarità contributiva - Corresponsione dell assegno per il nucleo familiare in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori - Denuncia tardiva all INAIL di malattia professionale - Risposta del Ministero del Lavoro ad interpello - CIG in deroga e rimborso quote TFR - Fondo di Tesoreria Adempimenti e obblighi datoriali nei casi di operazioni societarie e cessione del contratto - Regime contributivo delle stock option a seguito del decreto legge 112/2008 e della circolare INPS 123/ Fruizione del congedo straordinario disciplinato dall art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 151/2001, nel corso di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni, nonché di riduzione dell orario lavorativo per effetto di contratti di solidarietà. Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 70/2009 Pag. XVII CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - Ministero del Lavoro - INAIL Ricorso amministrativo in materia tariffaria Concessione del DURC Pag. XXXV GIURISPRUDENZA - Infortunio in itinere - Rilevanza dell elemento soggettivo nella causazione dell infortunio sul lavoro Pag. XXXVI LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - COVIP Conferimento ai fondi pensione del TFR accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2006 Pag. XXXVIII I

2 Coordinatore Editoriale Agata Famoso Hanno collaborato Francesco Banzatti, Aurelio Bergese, Laura Bernini, Federico Binik e Cristian Ferraris. Aggiornato al 15 gennaio 2010 II

3 L ARGOMENTO DEL MESE LA MOBILITA : GLI ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELLE IMPRESE E LA PRESTAZIONE DELL INPS La prestazione di mobilità è finanziata da un contributo dello 0,30% sulle retribuzioni di tutti i dipendenti soggetti all assicurazione contro la disoccupazione, appartenenti a imprese che rientrano nella disciplina dell intervento straordinario di integrazione salariale 1, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore possa o meno essere beneficiario dell indennità di mobilità. Deve esperire la procedura di mobilità: 1. l impresa, ammessa al trattamento di CIGS, che risolve il rapporto di lavoro con tutti o parte dei propri dipendenti sospesi in quanto non riesce a garantire il rientro degli stessi 2 ; 2. l impresa con più di 15 dipendenti che, a causa di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o di cessazione di attività, intimi almeno 5 licenziamenti in un arco temporale di 120 giorni in ciascuna attività produttiva o in più unità della stressa provincia 3. La soglia numerica di 15 dipendenti deve essere calcolata con riferimento alla normale occupazione, cioè all organigramma produttivo o all occupazione media dell ultimo semestre. La procedura è identica per entrambe le ipotesi; l unica differenza sostanziale è rappresentata dal requisito numerico dei 5 licenziamenti richiesto solo nel punto 2) e non nel caso di licenziamenti per riduzione di personale in seguito a CIGS. Procedura L impresa che ha intenzione di procedere al collocamento in mobilità deve, sulla base alle regole in atto in Lombardia: inviare una comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.U o R.S.A.) e alle rispettive associazioni di categoria (in mancanza delle prime, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, identificate come firmatarie del CCNL applicato dall impresa). La comunicazione alle associazioni di categoria come sopra identificate può essere effettuata per il tramite dell associazione dei datori di lavoro alla quale l impresa aderisce o conferisce mandato, contestualmente alla comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La comunicazione deve specificare: o i motivi che determinano la situazione di eccedenza; o i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare la dichiarazione di mobilità; o il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente; o i tempi di attuazione del programma di mobilità; 1 Imprese industriali con più di 15 dipendenti; ex art. 2, c. 136, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, per tutto il 2010, le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. 2 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24. III

4 o le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; o il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali (ove esistenti) diverse da quelle previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. allegare, alla comunicazione inviata alla parte sindacale, copia della ricevuta del versamento all'inps, a titolo di anticipazione sulla somma del contributo di ingresso nella mobilità 4. Si deve trattare di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale - nel 2009 pari a 1.065,26 euro - moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti 5 ; dal mancato pagamento non deriva la sospensione della procedura né la perdita, da parte dei lavoratori interessati, di percepire l indennità di mobilità; peraltro l impresa che intenda effettuare il versamento successivamente all apertura della procedura deve fare riserva di inviare in un secondo momento la copia della relativa ricevuta. Il versamento va effettuato alla sede INPS di competenza utilizzando un bollettino di conto corrente postale (di norma precompilato dalla Sede stessa con l indicazione del numero di c/c previsto per le riscossioni) 6 avendo cura di evidenziare sul retro: - la denominazione e il numero di matricola dell azienda; - il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti; - la causale: Anticipazione sul contributo ex art.5, comma 4, L. 223/91 ; - il conto di imputazione GAU 21/13 7. inviare contestualmente una copia della comunicazione e della ricevuta del versamento all INPS all Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro 8. dare comunicazione scritta all Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro 9 dei risultati, e dei motivi dell eventuale esito negativo, delle consultazioni con i sindacati, dopo l eventuale esame congiunto richiesto dalle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.U. o R.S.A.) e/o dalle OO.SS. entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata alle parti sindacali. Questa fase sindacale deve concludersi entro 45 giorni dall attivazione della procedura (entro 23 nel caso di licenziamenti inferiori a 10 unità). La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell associazione dei datori di lavoro alla quale l impresa aderisce o conferisce mandato. 4 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, c Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c Riportiamo comunque qui di seguito i numeri di c/c delle Sedi milanesi INPS: - Milano sede provinciale c/c Milano Nord c/c Milano Missori c/c Milano Fiori c/c Milano Corvetto c/c Monza c/c Legnano c/c Lodi c/c INPS, circolare n. 212 del 9 agosto Al Ministero del lavoro se le unità produttive sono ubicate in più regioni. 9 Al Ministero del lavoro se le unità produttive sono ubicate in più regioni. IV

5 Se non si è raggiunto un accordo in sede sindacale si apre una fase amministrativa della procedura: entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell esito della consultazione sindacale, presso l Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro 10, si esperisce un ulteriore esame per esplorare le possibilità di raggiungere un intesa. La procedura può quindi concludersi: - in fase sindacale con il raggiungimento di un accordo oppure - in fase amministrativa con il raggiungimento o meno di un accordo. Dalla conclusione della procedura di mobilità, l impresa ha la facoltà di licenziare i lavoratori collocandoli in mobilità entro 120 giorni o entro il diverso termine previsto all interno dell accordo sindacale 11. Contributo d ingresso alla mobilità E un contributo specifico, comunemente detto di ingresso alla mobilità, determinato con riferimento all importo spettante al lavoratore a titolo di indennità: Per ogni lavoratore posto in mobilità a seguito di CIGS, l impresa è tenuta a versare all INPS, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore 12. E bene però precisare che quando non sia possibile la continuazione dell attività, anche tramite cessione dell azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti: in questi casi il contributo a carico dell impresa non é dovuto. Possono, però, essere esonerati solo gli organi delle procedure concorsuali, che attivano le procedure di mobilità, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata; in nessun caso è possibile consentire l'esonero qualora sia l'imprenditore ad attivare tali procedure 13. Se il lavoratore viene messo, invece, in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di ristrutturazione nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare è aumentata del 5% per ogni periodo di trenta giorni tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma 14. Per ogni lavoratore collocato in mobilità a seguito di licenziamento collettivo per riduzione di personale senza il preventivo ricorso alla CIGS, tale contributo è elevato a nove mensilità. Queste somme/contributi sono, invece, pari a tre mensilità quando la dichiarazione di eccedenza del personale e il collocamento dello stesso in mobilità abbia formato oggetto di accordo sindacale. 10 Al Ministero del lavoro se le unità produttive sono ubicate in più regioni. 11 D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, c. 4, convertito in Legge 19 luglio 1993, n Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 5, c Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 3, c. 3; INPS, circolare n. 93 del 20 aprile 1993 e n. 171 del 7 settembre Legge 23 luglio 1991, n.223, art.5, c.6; INPS, circolare n. 36 del 10 febbraio V

6 Adempimenti nei confronti dell INPS Conclusa la procedura di mobilità, le imprese devono trasmettere alla sede INPS presso la quale è accesa la posizione contributiva una dichiarazione, su un apposito modulo predisposto dall Istituto 15, per individuare i lavoratori collocati in mobilità, le somme dovute e la forma di pagamento prescelta, rateale o in unica soluzione. Questa dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza della denuncia retributiva relativa al mese in cui l impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. La Sede INPS, ricevuta la suddetta dichiarazione aziendale, provvede ad attribuire all impresa interessata il codice di autorizzazione 6K avente il significato di: Azienda tenuta al versamento del contributo ex art.5, comma 4, della Legge n. 223/91. Allo stesso modo, il termine per il versamento della prima rata o dell importo in un unica soluzione, è quello della scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità (risultano quindi ininfluenti le date di effettiva cessazione dei rapporti di lavoro). L impresa è esonerata dal pagamento delle rate non ancora scadute, relative a quei lavoratori posti in mobilità, quando procuri loro offerte di lavoro a tempo indeterminato e professionalmente equivalente a quello perso ovvero abbia omogeneità intercategoriale e comporti l assegnazione a un livello retributivo non inferiore del 10%. Per fare i conteggi di cui sopra e versare gli importi dovuti, occorre prendere a riferimento il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore pari al 75,33% (80%-5,84%); vi è però il limite di un massimale annuo che, per il 2009, è di 886,31 euro per le retribuzioni inferiori a 1.917,48 euro e di 1.065,26 euro per le retribuzioni di importo superiore. L importo corrispondente al trattamento mensile di mobilità va moltiplicato per il numero dei lavoratori collocati in mobilità e per il numero delle mensilità dovute (3 6 9 a seconda del raggiungimento o meno di un accordo in sede sindacale e a seconda di una mobilità in seguito a CIGS o meno). Dal totale così ottenuto va sottratta l eventuale anticipazione già versata nella fase di avvio della procedura di mobilità. Istruzioni fornite dall INPS per: Versamento in 30 rate mensili L impresa, se dalla operazione appena descritta risulta a debito, potrà pagare la somma dovuta in trenta rate mensili, senza aggravio di interessi 16. L'importo delle rate, secondo le indicazioni dell Istituto 17, deve essere indicato in ogni denuncia mensile utilizzando uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.5, c.4/6 L.223/91" e dal codice "M000". Nella casella "numero dipendenti" deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilità cui si riferisce la rata versata. Nessun dato deve, invece, essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "retribuzioni". Versamento in unica soluzione Ove i datori di lavoro intendano versare l'importo in unica soluzione (a causa dell esiguità della somma dovuta, della cessazione di attività o di altri motivi) gli stessi utilizzeranno uno dei righi in 15 Modulo SC29 - Dichiarazione chiusura mobilità: quantificazione contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 c. 4 L.223/1991 Allegato n Legge 23 luglio 1991, n. 223, art.5, cc. 4 e INPS, circolare n. 197 del 30 luglio VI

7 bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "art. 5, c. 4/6 Legge n. 223/91" e dal codice "M001". Nella casella "numero dipendenti" deve essere riportato il numero dei dipendenti posti in mobilità cui si riferisce la somma versata a saldo. Nessun dato deve, invece, essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "retribuzioni". Recupero dei contributi Se, al contrario, l impresa risulta a credito nei confronti dell INPS perché ha versato più di quanto dovuto, la stessa può recuperare quanto versato in eccedenza mediante conguaglio con i contributi dovuti all'istituto. Il conguaglio deve essere effettuato con il primo versamento utile, successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità 18. Questa fattispecie si realizza concretamente quando l'azienda rinunci totalmente a mettere in mobilità i lavoratori o quando ne collochi un numero inferiore rispetto all'esubero precedentemente dichiarato; le mensilità dovute all INPS, quindi, sono inferiori all'anticipo già versato all'avvio della procedura di mobilità. Per recuperare quanto versato in eccedenza, le imprese devono 19 : determinare le somme versate in eccedenza ed esporre il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM 10/2, preceduto dalla dicitura Rec. Art. 4, C.10 L. 223/91 e dal codice "G800"; trasmettere alla Sede INPS presso la quale vengono svolti gli adempimenti contributivi: o copia della comunicazione inviata all Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro relativa al risultato della consultazione sindacale 20 o copia dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità 21. E poi necessario che le imprese trasmettano alla predetta sede INPS copia della documentazione che possa dimostrare l'intervenuto accordo sindacale (qualora quest'ultimo sia stato raggiunto dopo l'intervento dell Agenzia Regionale per l Istruzione, la Formazione e il Lavoro) e, comunque, una dichiarazione attestante quanto segue: a) gli estremi del versamento dell'anticipo già eseguito; b) gli estremi del versamento del DM10/2 con il quale l'importo a credito e' stato conguagliato; c) l'importo globale dovuto. 18 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c INPS, circolare n. 36 del 10 febbraio Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, c. 9. VII

8 Schema riassuntivo relativo al finanziamento del trattamento di mobilità Contribuzione Contribuzione ordinaria pari allo 0,30% 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore 9 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore 3 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore Determinazione Calcolata sulla retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti di imprese che possono promuovere una procedura di mobilità (art. 51 del TUIR) Nel caso di riduzione di personale dopo un periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria (L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4) Nel caso di riduzione di personale senza un periodo precedente di Cassa integrazione guadagni straordinaria (L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24) Quando nell ambito delle ipotesi sopra menzionate sia stato raggiunto un accordo sindacale Esonero: Il contributo di ingresso non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedure concorsuali e di liquidazione. L impresa poi che procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato non ha più l obbligo di pagare le rimanenti rate relative a quei lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità a causa del rifiuto di queste offerte di lavoro. L impresa è esonerata dal pagamento delle rate non ancora scadute, per i lavoratori posti in mobilità, quando procuri loro offerte di lavoro a tempo indeterminato e professionalmente equivalente a quello perso ovvero abbia omogeneità intercategoriale e comporti l assegnazione, come predetto, a un livello retributivo non inferiore del 10%. Maggiorazione: Se il lavoratore viene messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare è aumentata del 5% per ogni periodo di trenta giorni tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Conguaglio Dopo avere individuato la contribuzione di ingresso nella mobilità il datore di lavoro potrà portare in detrazione l importo già anticipato e versare la differenza in un unica soluzione oppure in 30 rate mensili. Il lavoratore in mobilità I lavoratori collocati in mobilità sono iscritti nelle liste previste dalla normativa vigente 22. Il Ministero del lavoro ha però precisato che l iscrizione in queste liste non sempre rileva ai fini del diritto al godimento dell indennità di mobilità in quanto sono necessari anche altri requisiti 23. E bene precisare infatti che il lavoratore deve presentare domanda all INPS, a pena di decadenza, entro il 68 giorno dalla data del licenziamento utilizzando il modello DS Legge 23 luglio 1991, n. 223, art Ministero del Lavoro, circolare n. 62 del 2 maggio VIII

9 Indennità di mobilità L'indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro, a seguito di licenziamento, e che risultino iscritti nelle liste di mobilità. Hanno diritto all indennità di mobilità: operai, impiegati e quadri con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sottoposti a licenziamento collettivo, per riduzione di personale, trasformazione ovvero cessione di attività da parte delle imprese che rientrano nell ambito di applicazione delle procedure di mobilità 25 ; i lavoratori a domicilio sottoposti a licenziamento collettivo; al riguardo occorre fare presente che la questione dell estensione o meno del diritto all indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio è stata esaminata dalla Corte di Cassazione la quale, ha affermato che "... anche i lavoratori a domicilio, i quali a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell attività aziendale, intimato da imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell intervento straordinario di integrazione salariale vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell articolo 16, primo comma della medesima legge, una dipendenza di almeno 12 mesi dalla medesima azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività, infortuni e maternità), con rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine..." 26. Lavoratori esclusi dal diritto all indennità di mobilità 27 : lavoratori impegnati in attività stagionali; lavoratori assunti a tempo determinato; dirigenti; apprendisti; Requisiti soggettivi per poter godere dell indennità di mobilità: anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato (sono considerati utili i periodi di ferie, festività, infortuni e quelli di maternità) 28 ; rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine. Durata dell indennità: 12 mesi per i lavoratori con meno di 40 anni; 24 mesi per i lavoratori con un età di almeno 40 anni; 36 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni. Nelle aree del Mezzogiorno, l indennità di mobilità i termini predetti sono prolungati per ulteriori 12 mesi DS21 Domanda di indennità di mobilità - Allegato n Sono esclusi i lavoratori delle imprese edili nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ex art Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 106/01 dell / ; Ministero del Lavoro, nota n del 25 settembre 1993; circolare n. 62 del 2 maggio 1996; INPS, circolare n. 142 del 16 luglio INPS, circolare n. 3 del 2 gennaio Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 16, c D.P.R. 6 marzo 1978, n IX

10 Lavoratore Durata per la concessione del trattamento di mobilità (generalità dei casi) Durata per la concessione del trattamento di mobilità (nelle aree del Mezzogiorno) Fino a 40 anni di età 12 mesi 24 mesi Da 40 anni di età 24 mesi 36 mesi fino 50 anni di età Da 50 anni di età 36 mesi 48 mesi E fondamentale sottolineare come questi periodi sottostanno a due ulteriori limiti di durata temporale. L indennità non può essere erogata 30 : per un periodo superiore a quello dell anzianità aziendale maturata dal lavoratore; oltre la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Misura dell indennità L indennità spetta nella misura del 100% del trattamento di integrazione di integrazione salariale straordinario che hanno percepito i lavoratori o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto lavorativo. Vi sono gli stessi massimali previsti annualmente per la CIGS e, per i primi 12 mesi, anche la riduzione dell importo lordo pari alla percentuale contributiva in capo agli apprendisti che è il 5,84%. L indennità di mobilità è soggetta poi a un ulteriore riduzione dopo i primi 12 mesi: dal 13 mese, infatti, risulta pari all 80% del trattamento precedente. Gli importi massimi mensili vengono comunicati annualmente dall Istituto previdenziale 31. L importo della retribuzione mensile per l applicazione del massimale più elevato è fissato in 1917,48 euro. L indennità di mobilità è sostitutiva di ogni altra prestazione di disoccupazione nonché dell indennità di malattia. Permane, invece, il diritto all assegno per il nucleo familiare che viene erogato, dopo il licenziamento, direttamente dall INPS e non più attraverso il datore di lavoro. Misura dell indennità nei primi 12 mesi (anno 2009) Reddito lordo Importo lordo Importo netto 32 Fino a 1.917,48 euro mensili 886,31 euro 834,55 euro Oltre 1.917,48 euro mensili 1.065,26 euro 1.003,05 euro Misura dell indennità dopo i primi 12 mesi (anno 2009) Fino a 1.917,48 euro mensili 709,09 euro (886,31 x 80%) 33 Oltre 1.917,48 euro mensili 853,21 euro (1.065,26 x 80%) 30 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, c. 6; INPS, circolare n. 204 del 30 luglio 1991; INPS, circolare n. 3 del 2 gennaio INPS, circolare n. 11 del 27 gennaio Riduzione contributiva a carico apprendista (5,84%). 33 Non si applica la riduzione contributiva del 5,84% dopo i 12 mesi. X

11 Esempio di versamento contributivo, con i valori relativi al 2009, ai fini della mobilità Lavoratori dichiarati in esubero nella comunicazione di avvio della procedura e successivamente tutti licenziati: 20, di cui 10 con retribuzione mensile fino a 1.917,48 euro e 10 con retribuzione superiore. A. Anticipazione sul contributo d ingresso: 10 x 886,31 = 8.863, x 1.065,26 = ,6 = Totale = ,7 B. Determinazione del contributo totale (in caso di mobilità con accordo sindacale): 10 x 2.503,65 = , x 3.009,15 = ,5 = Totale = C. Come predetto, in caso di licenziamento di tutti i lavoratori, vi è poi la differenza degli importi di cui sopra (B-A) pagabile in unica soluzione o in 30 rate mensili: ,7 = ,3 Anticipazione dell indennità L indennità di mobilità può essere anticipata in un unica soluzione ai lavoratori che ne facciano richiesta, nelle misure sopra indicate, detraendone il numero di mensilità eventualmente già godute, qualora decidano di intraprendere un attività autonoma o qualora decidano di associarsi in cooperative in conformità alle norme vigenti. L indennità anticipata deve, d altro canto, essere restituita se il lavoratore, nei 24 mesi successivi, cominci un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore deve inoltre dare comunicazione scritta dell avvenuta assunzione alla sede INPS che ha liquidato l anticipazione entro 10 giorni dall inizio dell attività di lavoro dipendente 34. Contribuzione figurativa Di notevole rilievo, per quanto concerne la vita lavorativa del singolo lavoratore, è poi la copertura contributiva connessa all indennità di mobilità. I periodi legati alla percezione dell indennità, eccetto quelli per i quali vi la corresponsione anticipata della stessa, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione. Per questi periodi, infatti, il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale; in sostanza è come se il lavoratore avesse continuato a lavorare e a percepire una regolare retribuzione e l azienda a pagare i contributi. 34 Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, c. 5; INPS, circolare n. 124 del 31 maggio XI

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17 PRASSI AMMINISTRATIVA PERMESSI PER L ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP DI CUI ALLA LEGGE 104/92 - CRITERI DI FRUIZIONE E DI RIPROPORZIONAMENTO IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO AD ALTRO TITOLO L articolo 33, comma 3, Legge n. 104/92 stabilisce che i lavoratori che assistono parenti e affini entro il terzo grado affetti da disabilità grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensili, retribuiti con onere a carico dell Ente previdenziale. Sulla disciplina dei permessi in oggetto l INPS si è espresso più volte, prevedendo condizioni e modalità di fruizione tra cui la possibilità di frazionare i giorni spettanti, dapprima individuata in frazioni di 6 mezze giornate, poi di ore con un limite massimo di 24 mensili per coloro che hanno un orario settimanale di 40 ore 35. Sempre per quanto riguarda gli aspetti temporali legati all utilizzo dei permessi, l Istituto ha precisato che in caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente 36. Il risultato numerico va arrotondato all unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. In particolare l INPS ha fornito una formula: x:a=b:c in cui a corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, b a quello dei giorni di permesso teorici e c a quello dei giorni lavorativi. Successivamente l INPS ha precisato che in caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese i 3 giorni di permesso vanno proporzionalmente rideterminati in base a un criterio che prevede spetti al richiedente un giorno ogni 10 di assistenza continuativa 37. Con successiva puntualizzazione, ha chiarito che il predetto riproporzionamento va effettuato esclusivamente nel caso in cui colui che assiste lo faccia in sostituzione del parente o affine che ha presentato l autorizzazione, temporaneamente impossibilitato a prestare al disabile le cure necessarie 38. Restando in tema di criteri per la fruizione dei permessi, da ultimo, il Ministero del Lavoro e successivamente l INPS si sono espressi sulle modalità di utilizzo degli stessi in presenza di Cassa integrazione guadagni ordinaria. Infatti entrambi hanno valutato che la ridotta entità della prestazione lavorativa in presenza di Cassa integrazione guadagni rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto a un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, ridimensionare proporzionalmente i permessi retribuiti. In particolare, il Ministero ha richiamato le indicazioni INPS sulla spettanza dei permessi in caso di part-time verticale, Concludendo tuttavia per l applicazione della regola, sempre mutuata dall Istituto, del diritto a un giorno di permesso ogni 10 di assistenza continuativa 39. Peraltro, il riferimento a quest ultimo criterio, in caso di compresenza tra assenze per Cassa ordinaria e diritto 35 INPS, circolare n. 211 del 31 ottobre 1996; INPS, messaggio n del 28 giugno INPS, circolare n. 133 del 17 luglio INPS, circolare n. 128 dell 11 luglio INPS, messaggio n del 16 febbraio 2007 a chiarimento della circolare n. 128/ Risposta del Ministero del Lavoro ad interpello n. 46 del 3 ottobre XVII

18 ai permessi, lasciava qualche dubbio interpretativo, tant è che, in seguito alla pronuncia ministeriale, e alla presentazione all INPS di una serie di quesiti in merito, lo stesso ha valutato di chiarire che il lavoratore coinvolto in una procedura di Cassa abbia diritto a un giorno di permesso ogni 10 di attività lavorativa effettiva 40. Tuttavia, probabilmente, preso atto della complessità e della varietà che contraddistingue la gestione delle assenze e dell attività lavorativa durante la Cassa integrazione guadagni, l INPS ha rivisto la sua ultima posizione e richiamato integralmente i criteri di riproporzionamento dei permessi stabiliti per il part-time verticale 41. Effettivamente l applicazione di una proporzione matematica che contempli sia il numero dei giorni di assenza dall attività lavorativa, sia quelli di effettivo lavoro, è senz altro criterio che risponde maggiormente a principi di correttezza ed equità. Da segnalare che né l INPS, né il Ministero del Lavoro, nell affrontare le conseguenze derivanti dall assenza dovuta alla causale Cassa integrazione sulla fruizione dei permessi previsti dall art. 33, comma 3 Legge 104/92, hanno accennato al fatto che i criteri individuati possano essere estesi anche ad altre assenze dal lavoro a differente titolo. A tal proposito l INPS, in risposta a una specifica domanda formulata attraverso il sito internet dell Istituto 42, ha affermato che le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai tre giorni di permesso e che quindi gli stessi, in queste fattispecie, non subiscono alcun riproporzionamento. La posizione dell INPS può sembrare in contrasto con la ratio posta a fondamento di quella assunta in merito all assenza dovuta alla Cassa integrazione, per questo si auspica l emanazione di una circolare che contempli in modo esaustivo la possibilità o meno di cumulare - e le modalità con cui effettuarlo - le assenze derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti di cui alla Legge n. 104 con assenze dal lavoro ad altro titolo. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI IRREPERIBILITA ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO L INPS ha recentemente fornito indicazioni in merito alla sanzione da applicare nel caso di mancata reperibilità a visita di controllo del lavoratore in malattia 43. Infatti, la normativa di riferimento non appare sul punto sufficientemente chiara in quanto indica come conseguenza la perdita dell indennità di malattia finché non venga segnalato l indirizzo mancante o incompleto o inesatto, senza tuttavia specificare da quando tale sanzione debba essere applicata. Nella prassi si è così verificato che alcune Sedi INPS hanno sanzionato l intero evento malattia, mentre altre hanno applicato la misura sanzionatoria solo sul singolo certificato oggetto della visita di controllo. L Istituto ha ritenuto che la sanzione da applicare al lavoratore che ha assunto un comportamento negligente nel non fornire correttamente il proprio indirizzo di reperibilità, rendendo il certificato mancante di un requisito essenziale previsto dalla normativa ai fini della regolarità dello stesso, non può essere limitata al singolo certificato oggetto di visita medica di controllo, se anche i precedenti risultano mancanti dello stesso elemento essenziale. Anche in base all orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, l indicazione dell esatto indirizzo di reperibilità del lavoratore in malattia è un requisito essenziale 40 INPS, messaggio n del 27 ottobre INPS, messaggio n del 18 novembre Cfr INPS, messaggio n del 9 ottobre XVIII

19 della certificazione della malattia stessa in quanto strumentale alla effettuazione regolare delle visite di controllo 44. Pertanto, la mancanza o l inesattezza o l incompletezza dell indirizzi, purché tali da impedire l effettivo reperimento del lavoratore, comporta la perdita della prestazione previdenziale per l intero evento malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in oggetto. Per escludere l applicabilità della sanzione è necessario che l Istituto non sia in grado di reperire agevolmente e per altra via, ad esempio i propri personali archivi, l elemento mancante (cosa fattibile in caso di precedenti malattie) 45. Altra ipotesi simile a quella predetta è la fattispecie di indirizzo insufficiente per reperire il lavoratore, ma uguale a quello riportato sul certificato di residenza; in tal caso, se si tratta di prima malattia il lavoratore può essere giustificato con l avvertimento che per successivi eventi dovrà assolutamente indicare l indirizzo nella sua completezza ed esattezza. IMPRESE STRANIERE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad interpello 46, esamina la questione dell applicabilità o meno della normativa riguardante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai lavoratori dipendenti da imprese straniere, comunitarie ed extracomunitarie, operanti nel territorio nazionale in virtù del distacco. Più precisamente il Dicastero valuta se la documentazione attestante il versamento dei contributi all Ente competente del Paese di provenienza possa essere sostituita dall autocertificazione da parte dell impresa straniera in ordine al pagamento dei contributi medesimi. In primo luogo, il Ministero richiama il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 96/71/Ce del Parlamento e del Consiglio europeo del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori all interno dell Unione europea nell ambito di una prestazione di servizi. Tale decreto, il cui ambito di applicazione riguarda sia le imprese stabilite in uno Stato membro dell Unione europea diverso dall Italia, sia le imprese di uno Stato non membro, sancisce (art. 3) che ai lavoratori distaccati in Italia vengono garantite le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dai contratti collettivi (orario, ferie, tariffe minime salariali, sicurezza, salute ed igiene del lavoro, tutela della maternità e parità di trattamento tra uomo e donna). Diversamente, per la materia previdenziale, occorre fare distinzione tra imprese non appartenenti all Unione europea e imprese comunitarie. Nel primo caso infatti, in base alle regole del diritto internazionale privato (art. Legge 10 giugno 1985 n. 285) e sempre che non sussistano norme di diritto internazionale pattizio che dispongano diversamente appare applicabile l intera normativa italiana. Nell ipotesi invece di lavoratori distaccati da imprese dell U.E., trova applicazione il principio di personalità, opposto a quello di territorialità; in particolare, l art. 14 del Regolamento CEE n Cassazione 18 luglio 2003 n ; Cass. 23 agosto 1997 n. 7909; INPS, circolare n. 129 del 6 giugno INPS, circolare n. 182 del 4 agosto Interpello Ministero Lavoro n. 6/09, come allegato. XIX

20 del 1971 prevede, nei confronti dei lavoratori comunitari distaccati, l applicazione della disciplina previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora eserciti parte della sua attività in tale Paese, ovvero il regime previdenziale del Paese di stabilimento dell azienda, qualora il lavoratore risieda in un Paese in cui, di regola, non svolge la propria attività lavorativa. Il Ministero del Lavoro, con riferimento alle imprese straniere che intendano esercitare attività riconducibili all edilizia sul territorio italiano, ricorda poi di aver già chiarito nell interpello n. 24/2007 del 3 settembre 2007, che, mentre per le imprese extracomunitarie operanti in territorio nazionale può affermarsi l obbligo di iscrizione alle Casse Edili, e si è quindi tenuti al possesso del DURC, per quelle comunitarie detto obbligo sussiste soltanto qualora le medesime non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti volti a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia. In entrambi i casi, ad avviso del Ministero, la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC o documentazione equivalente rilasciata dal competente organo del Paese d origine), non può essere surrogata dall autocertificazione dell imprenditore, ovvero dai modelli utilizzati da quest ultimo per il pagamento dei contributi previdenziali. In proposito, il Ministero del Lavoro ricorda che, con sentenza n del 25 agosto 2008, il Consiglio di Stato - sia pure con riguardo alle imprese italiane e alla normativa DURC negli appalti pubblici - ha precisato che, mentre il Documento Unico di Regolarità Contributiva ha una duplice valenza, (strumento di semplificazione procedimentale e certificazione ufficiale delle regolarità contributiva), che corrisponde all interesse pubblico di contrasto all evasione previdenziale, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, di cui all art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è solo un mezzo di semplificazione delle formalità. Di conseguenza, ciò che forma materia tipica del DURC, o di altra documentazione equivalente rilasciata dal competente Istituto del Paese straniero, non può essere surrogato, nella sua funzione probante, dalla dichiarazione sostitutiva dell interessato, né con la produzione dei modelli di pagamento F24 e dei bollettini postali, anche perché si tratta di documenti insufficienti a verificare l integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori. Del resto - evidenzia da ultimo il Ministero come specificato dalla citata sentenza, la dimostrazione della posizione contributiva dell impresa fatta dal DURC non è surrogabile ad opera dell imprenditore, per l evidente ragione che siffatto documento proviene dai soggetti creditori, e non dal soggetto debitore, dei contributi e degli altri oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. XX

21 INTERPELLO N. 6/2009 Roma, 6 febbraio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata Via della Colonna Antonina Roma Prot. n. 25/I/ Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 imprese straniere distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale normativa DURC autocertificazione regolarità contributiva. La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere, extracomunitarie e comunitarie, che operano il distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale. In particolare, si chiede se la documentazione attestante il versamento dei contributi all Ente competente del Paese di provenienza possa essere sostituita dall autocertificazione da parte dell impresa straniera in ordine al pagamento dei contributi medesimi. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Ai fini della soluzione della questione occorre muovere dal D.Lgs. n. 72/2000, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva europea 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori all interno dell Unione nell ambito di una prestazione di servizi. Il citato Decreto, il cui ambito di applicazione riguarda sia le imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall Italia sia le imprese stabilite in uno Stato non membro, sancisce che ai lavoratori distaccati nel nostro Paese vengano garantite le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi (orario, ferie, tariffe minime salariali, sicurezza, salute ed igiene sul lavoro, tutela della maternità e parità di trattamento tra uomo e donna) (cfr. art. 3). Diversamente in materia previdenziale occorre distinguere le imprese che hanno sede in un Paese extracomunitario da quelle che hanno sede in uno Stato membro dell Unione europea. 1

22 Alle prime, infatti, sulla base delle regole di diritto internazionale privato (art. 61, L. n. 285/1985) e sempre che non sussistano norme di diritto internazionale pattizio che dispongano diversamente, appare applicabile l intera normativa italiana. Per i lavoratori distaccati dalle imprese comunitarie, invece, trova applicazione il principio di personalità, opposto al principio di territorialità vigente in materia di condizioni di lavoro. Più precisamente, l art 14 del Regolamento CEE n. 1408/1971 prevede nei confronti dei lavoratori comunitari distaccati l applicazione della legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora eserciti parte della sua attività in tale Paese, ovvero il regime previdenziale del Paese di residenza dell azienda comunitaria, qualora il lavoratore sia residente in un Paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività lavorativa. Pertanto, con riferimento alle imprese straniere che vogliano esercitare attività riconducibili all edilizia sul territorio italiano, come già precisato nella risposta ad interpello n. 24/2007, si ribadisce che mentre per le imprese extracomunitarie che operano in territorio nazionale può affermarsi l obbligo di iscrizione alle Casse Edili e conseguentemente si è tenuti al possesso del DURC, per quelle comunitarie tale obbligo sussiste soltanto qualora le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese. In entrambi i casi, si ritiene che la documentazione attestante la regolarità contributiva DURC o documentazione equivalente rilasciata dal competente organo del Paese d origine non possa essere surrogata dall autocertificazione dell imprenditore, ovvero dai modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali. La recente sentenza del Consiglio di Stato n del 25 agosto 2008, infatti seppur con riferimento alle imprese italiane e alla normativa DURC negli appalti pubblici ha chiarito che mentre il Documento Unico di Regolarità Contributiva ha una duplice valenza, strumento di semplificazione procedimentale e certificazione ufficiale della regolarità contributiva, che corrisponde all evidente interesse pubblico di contrasto all evasione previdenziale, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all art. 46 D.P.R. n. 445/2000 è solo un mezzo di semplificazione delle formalità. Di conseguenza, ciò che forma materia tipica del DURC o di altra documentazione equivalente rilasciata dal competente Istituto del Paese straniero non può essere surrogato, nella sua funzione probante, dalla dichiarazione sostitutiva dell interessato, né con la produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali, anche perché si tratta di documenti insufficienti a verificare l integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori. 2

23 Del resto, come precisato dalla citata sentenza, la dimostrazione della posizione contributiva dell impresa fatta dal DURC non è surrogabile ad opera dell imprenditore, per l evidente ragione che siffatto documento proviene dai soggetti creditori, e non dal soggetto debitore, dei contributi e degli altri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) SC 3

24 CORRESPONSIONE DELL ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE IN CASO DI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI Il diritto all assegno per il nucleo familiare, nell ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, era inizialmente previsto solamente per il genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata, cioè esclusivamente al genitore lavoratore 47. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l Istituto previdenziale, in linea con l ordinamento esistente che già contempla la possibilità per il genitore separato o divorziato convivente con il figlio, ancorché non lavoratore, di essere destinatario dell assegno per il nucleo familiare, avvalendosi del diritto in capo all altro genitore titolare del rapporto di lavoro 48, hanno valutato fosse necessario ricercare una soluzione simile anche per i nuclei familiari in oggetto. Nuclei familiari che infatti risultavano privi di ogni tutela per la condizione di non lavoratore del genitore convivente con il proprio figlio. In particolare, l Istituto ha riconosciuto che il diritto all assegno per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori. Ciò non di meno appare in linea con l ordinamento esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa usufruire dell assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente. Da un punto di vista applicativo consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente. Pertanto, in sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all indicazione dei dati reddituali dell apposito modello di domanda, non dovrà indicare l ammontare e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata dal genitore naturale convivente con i figli 49. Più in dettaglio, poiché la prestazione dovrà quindi essere determinata in base ai redditi di tale genitore convivente con l applicazione delle disposizioni vigenti in materia, il medesimo dovrà dichiarare l ammontare e la natura dei redditi facenti capo al nucleo da lui composto insieme ai figli (propri e del lavoratore richiedente) e dovrà inoltre fornire indicazione circa i dati necessari al pagamento della prestazione. Il soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell assegno per il nucleo familiare, cioè: datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio e Inps per i pagamenti diretti, al quale è stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la prestazione al genitore naturale convivente con i figli non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso. Tale criterio trova ovviamente applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale. 47 INPS, circolare n. 36 del 19 marzo Nel caso di separazione legale ed effettiva o divorzio l'assegno al nucleo familiare per i figli spetta al coniuge affidatario. Nel caso in cui il coniuge affidatario non sia titolare di una propria posizione tutelata, questi può esercitare il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge a norma dell'art. 211 della legge n. 151/1975. INPS, circolare n. 48 del 19 febbraio Attraverso il modello ANF/FN; cfr sezione moduli. XXIV

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