AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

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2 AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI TRIESTE I N D I C E Art. 1 Definizioni. 1 Art. 2 Ambito di applicazione.. 2 Art. 3 Impresa portuale concessionaria (Terminalista) 2 Art. 4 Garanzie. 3 Art. 5 Ciclo Operativo.. 4 Art. 6 Requisiti del soggetto che svolge operazioni portuali... 4 Art. 7 Concessione... 5 Art. 8 Rinnovo concessione.. 6 Art. 9 Decadenza concessione.. 6 Art. 10 Attività diverse dalle operazioni portuali.. 6 Art. 11 Individuazione dei servizi portuali 7 Art. 12 Presentazione delle domande Art. 13 Rilascio autorizzazione. 9 Art. 14 Canoni... 9 Art. 15 Autoproduzione. 10 Art. 16 Obblighi di informazione.. 10 Art. 17 Numero massimo delle autorizzazioni

3 Art. 18 Decadenza e sospensione.. 10 Art. 19 Sicurezza ed igiene del lavoro Art. 20 Concorrenza.. 11 Art. 21 Tariffe Art. 22 Controllo del mercato Art. 23 Sanzioni Art. 24 Norme transitorie.. 12 Art. 25 Abrogazioni.. 13 Art. 26 Esclusioni. 13 2

4 AUTORITÀ PORTUALE Dl TRIESTE REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI TRIESTE ART. 1 'HILQL]LRQL /HJJH 'HOLPLWD]LRQH 7HUULWRULDOH 2SHUD]LRQL 3RUWXDOL &LFORGHOOHRSH UD]LRQLSRUWXDOL QHOWHVWRDQFKH FLFORRSHUDWLYR 6HUYL]L3RUWXDOL,PSUHVDSRUWXDOH FRQFHVVLRQDULD GLVHJXLWRDQFKH ³WHUPLQDOLVWD,PSUHVDSRUWXDOH,PSUHVDGL VHUYL]LSRUWXDOL la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996,30/1998,472/1999,488/1999, 186/2000, 172/2003; l ambito portuale nel quale trova applicazione il presente Regolamento e quello rientrante nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con decreto in data 6 aprile 1994, destinato allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide e liquide; il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell ambito della delimitazione territoriale portuale, dalle imprese autorizzate; l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazioni n. 132 del 6 febbraio 2001); le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001); l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che espleta, organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine marittime, l'insieme delle operazioni e dei servizi portuali afferenti il ciclo delle operazioni portuali come sopra definito; il soggetto che, nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali; il soggetto che indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle Imprese portuali concessionarie; 1

5 $XWRUL]]D]LRQH,PSLDQWRSRUWXDOH GLVHJXLWRDQFKH ³WHUPLQDOHSRUWXDOH 1. l'atto rilasciato dall'autorità Portuale di Trieste, in conformità delle disposizioni di cui all art. 16 della legge, alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali, per conto proprio e di terzi. 2. l'atto rilasciato dall'autorità Portuale al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995 n. 585 e della circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n l'atto, rilasciato dall Autorità Portuale alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali. 4. l'atto, rilasciato dall Autorità Portale, che autorizza l'impresa portuale concessionaria richiedente ad affidare ad altre imprese autorizzate ex art. 16 della legge l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali (art. 18, comma 7); Il luogo in cui avviene l interfaccia nave-porto; comprende aree quali le zone di ormeggio, le aree operative di attesa delle merci o altro materiale (M.I.T. - Circolare 01 del ). ART. 2 $PELWRGLDSSOLFD]LRQH Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree della circoscrizione territoriale del Porto di Trieste come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie. &DSR,ƒ2SHUD]LRQL3RUWXDOL ART. 3,PSUHVDSRUWXDOHFRQFHVVLRQDULD7HUPLQDOLVWD 1. L impresa portuale, concessionaria di aree demaniali comprensivi di ormeggi operativi (impianto portuale), svolge il ciclo delle operazioni portuali con propria autonomia organizzativa e diretta responsabilità nei confronti dei terzi e dell Autorità Portuale. 2. Lo svolgimento del predetto ciclo deve assicurare il rispetto del programma di attività (programma operativo, piano d investimenti) presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato, segnatamente per quanto riguarda la movimentazione via mare della merce o altro materiale tramite vettore marittimo. 3. Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di rilascio della concessione, possono avvalersi di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni e servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84/1994. In tal caso debbono chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, punto 4, del presente Regolamento. 2

6 4. Il divieto a svolgere attività portuali per la medesima tipologia merceologica in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall art. 18, comma 7, della legge 84/1994, è esteso alle imprese portuali autorizzate ex art. 16 L. 84/1994 che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all art. 18 della legge 84/ Nel caso di attività operativa che ecceda la capacità di un terminale, o che non possa essere svolta, nelle aree concesse allo stesso terminalista, l'autorità Portuale può autorizzare temporaneamente che la predetta attività sia svolta dal concessionario e/o da impresa autorizzata affidataria, in altre aree operative disponibili, comprese quelle assentite in concessione ad altro terminalista e che risultino non impegnate nel periodo richiesto e qualora le operazioni non interferiscano con l attività FRQWLQJHQWH R SUHYLVWD del terminalista. /D VWHVVD GLVSRVL]LRQH VL DSSOLFD DOO LPSUHVD DXWRUL]]DWD GL FXL DOO DUW / FKH DFTXLVLWR XQ WUDIILFR PDULWWLPR LQ PDQFDQ]D GL XQ WHUPLQDOHSXEEOLFRLGRQHRFKLHGHGLVYROJHUHOHRSHUD]LRQLSRUWXDOLGLVEDUFRLPEDUFRHGHSRVLWR WHPSRUDQHRSUHVVRXQWHUPLQDOHSRUWXDOHJLjDVVHQWLWRLQFRQFHVVLRQHPRPHQWDQHDPHQWHOLEHURHG LGRQHRDGDFFRJOLHUHWDOHDWWLYLWj 6. Spetta prioritariamente al terminalista ospitante l espletamento delle attività commissionate, fatta salva l idoneità tecnico/organizzativa dello stesso. Altrimenti, il terminalista ospitante determina la tariffa per l uso temporaneo delle aree in concessione, con riferimento alle tabelle annuali dei canoni disposte dall A.P.T., comunicandola all Autorità Portuale e concorda con l impresa portuale eventuali costi di servizi effettivamente resi, promuovendo la riunione di coordinamento di cui all art. 7 del D. Lg.vo 626/1994, e verificando le condizioni di "port security". ART. 4 *DUDQ]LH I terminalisti portuali, prima del rilascio/rinnovo dell atto formale di concessione demaniale, dovranno presentare garanzia fideiussoria sul programma operativo proposto, nella misura, indicata preventivamente dall Autorità Portuale, che copra il gettito previsto dalla tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate, di cui all'art. 28, comma 6, della Legge. L ammontare del pagamento, da escutere dalla polizza fideiussoria, in caso di mancato pagamento diretto da parte del terminalista interessato, verrà determinato in ragione del minor introito registrato dall Autorità Portuale, per effetto della riduzione del traffico, e dei minori introiti registrati per tasse portuali/merci e di ancoraggio/quota ormeggio vigenti nel Porto di Trieste nell anno di riferimento ed il cui introito spetti alla Autorità Portuale di Trieste in base alle norme di legge vigenti. La garanzia viene prestata a favore dell Autorità Portuale di Trieste irrevocabilmente e senza condizioni con riferimento specifico alla movimentazione annuale, per operazioni di sbarco/imbarco, svolte nel proprio terminale. Nel caso in cui la movimentazione via mare del terminale sia inferiore al 80 % rispetto a quella prefissata nel Programma operativo per l anno di riferimento, l Autorità Portuale di Trieste procederà all escussione della polizza fideiussoria nella stessa misura percentuale di decremento del traffico programmato, salvo comprovato e giustificato motivo dell inadempimento, che comunque deve riguardare obiettive situazioni esterne al terminalista stesso. Il fideiussore si costituisce garante nel caso il concessionario non provveda alla corresponsione del danno arrecato all Autorità Portuale. 1 Integrazione approvata dalla Commissione Consultiva Locale n 60 del

7 L escussione potrà essere esercitata, previa formale istruttoria e sentite le deduzioni del concessionario, soltanto a seguito di un provvedimento esecutivo del Presidente dell Autorità Portuale, sentito il parere della Commissione Consultiva Locale. ART. 5 &LFOR2SHUDWLYR Le attività portuali che caratterizzano il ciclo operativo svolto presso i terminali dalle imprese Autorizzate ex art. 16 sono: 1. Sbarco diretto: il trasferimento della merce da stiva della nave a veicolo stradale o ferroviario sottobordo della nave - incluso il distivaggio a bordo della nave e lo stivaggio sul veicolo -. La movimentazione dei veicoli stradali o ferroviario in partenza da sottobordo della nave e tutte le movimentazioni della merce successive, ovunque avvengano, non sono operazioni portuali; 2. Sbarco a deposito: il trasferimento della merce da stiva della nave - incluso il distivaggio a bordo della nave - fino al capannone/piazzale di calata - inclusi l'immissione e stivaggio a deposito. Le ulteriori movimentazioni della merce all'interno del deposito di calata e tutte quelle successive, ovunque avvengano, non sono operazioni portuali; 3. Imbarco diretto: il trasferimento della merce da veicolo stradale o ferroviario sottobordo della nave - incluso il distivaggio della merce sul veicolo - e fino a stiva della nave - incluso lo stivaggio a bordo. La movimentazione del veicolo stradale o ferroviario fino all'arrivo sottobordo della nave e tutte le movimentazioni della merce svolte in precedenza, ovunque avvengano, non sono operazioni portuali; 4. Imbarco da deposito: il trasferimento della merce dal capannone/piazzale di calata - inclusi il distivaggio e l'estrazione dal deposito - e fino alla stiva della nave - incluso lo stivaggio a bordo. Le movimentazione della merce all'interno del deposito di calata e tutte quelle precedenti, ovunque avvengano, non sono operazioni portuali; 5. Imbarco/sbarco su navi traghetto ro-ro e ferry, da piazzale del terminale a stiva o viceversa, esclusa la movimentazione delle autovetture da parte dei rispettivi proprietari e dei veicoli pesanti da parte dei rispettivi autisti; Lo sbarco e successivo reimbarco (trasbordo) di merce è operazione portuale, nei termini esemplificati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5. Le attività di carico e scarico, movimentazione e deposito che non rientrano nella presente definizione di ciclo operativo sono disciplinate dall art. 10 del presente Regolamento. ART. 6 5HTXLVLWLGHOVRJJHWWRFKHVYROJHRSHUD]LRQLSRUWXDOL Fatti salvi i requisiti di legge stabiliti dall'art. 3 del DM 585/1995, vengono stabiliti i seguenti ulteriori requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l esercizio delle operazioni portuali: Idoneità tecnica: La funzione che l'istante intende svolgere nel porto deve corrispondere all'attività riportata nella visura camerale presentata dalla stessa società, ovvero deve essere compresa in quelle 4

8 indicate dall atto camerale (Es. movimento merci relativo ai trasporti marittimi). Se società cooperativa dovrà essere regolarmente iscritta all albo previsto dal decreto n. 221 del 30 giugno Qualora l'impresa già autorizzata non dovesse soddisfare puntualmente a tale condizione, l Amministrazione non rilascerà l autorizzazione. Capacita tecnica: Viene confermato quanto indicato all'art. 3 lett. c ) del D.M. 585/1995. Nel caso di noleggio di mezzi meccanici il locatore deve essere società abilitata a svolgere tale attività. Capacita finanziaria: Le imprese portuali autorizzate ex art. 16, L. 84/1994 all esercizio delle operazioni portuali debbono possedere, a garanzia degli obblighi assunti in relazione all attività espletata, un capitale sociale di almeno ,00 ¼ ; nel caso di consorzi o società cooperative a r.l., si richiede un patrimonio netto, come da bilancio consuntivo approvato, di almeno ,00 ¼,QROWUHODFDX]LRQHSHULOULODVFLRGHOODXWRUL]]D]LRQHDQFKHVRWWRIRUPDGLILGHMXVVLRQHEDQFDULDR di assicurazione con società assicuratrice nazionale o internazionale. Programma operativo: L impresa portuale concessionaria (terminalista) deve presentare un programma operativo riferito all attività di sbarco/imbarco svolta nel proprio terminale, che deve essere prevalente rispetto alla movimentazione complessiva dichiarata, e quindi in subordine l'eventuale traffico terrestre via rotaia o gomma. Piano di investimenti: Oltre al programma operativo, tutte le imprese portuali debbono presentare un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, che consenta all Autorità Portuale di valutare, analogamente al criterio della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2 del DM 585/1995, la migliore efficienza e qualità dei servizi offerti. Contratto assicurativo: L istante ovvero l'impresa deve possedere un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale unico di almeno ,00 ¼ SHU RJQL LQIRUWXQLR R VLQLVWUR RFForso. L assicurato deve inoltre impegnarsi a garantire la regolare ed adeguata copertura assicurativa in relazione all attività espletata. Organigramma dei dipendenti: L impresa portuale deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti necessario all espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali. Possono essere prese in considerazione anche istanze in cui la società si impegna, prima dell inizio dell attività, ad integrare, anche con un programma d assunzione pluriennale, il numero di dipendenti necessari allo svolgimento delle operazioni ART. 7 &RQFHVVLRQH 1. Nel caso di più domande di concessione è preferito il richiedente che offre oggettive maggiori garanzie circa la rispondenza dei programmi di attività dell impresa alle caratteristiche ed ai programmi di sviluppo del porto stabiliti dal piano operativo triennale. 2. A parità di condizioni tra gli aspiranti concessionari, la concessione viene rinnovata a favore del precedente titolare quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 2 Aggiornamento approvato dalla Commissione Consultiva Locale n 72 del

9 a) Valutazione dell Autorità concedente di effettiva e proficua rispondenza dell attività svolta rispetto agli obbiettivi prefissati. Tale valutazione è associata ad una relazione di consuntivo predisposta dal concessionario, verificata e vistata dal Segretario Generale. b) Permanenza del programma concessorio con le linee di sviluppo portuale, così come delineate nell ultimo piano operativo triennale. 3. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede mediante licitazione privata. ART. 8 5LQQRYRFRQFHVVLRQH Le concessioni rilasciate possono essere rinnovate, previa pubblicazione della domanda e svolgimento del procedimento istruttorio previsto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata all Autorità Portuale almeno quattro mesi prima della data di scadenza. Nel caso di più domande di concessione concorrenti verrà seguita la procedura di cui all art. 7. ART. 9 'HFDGHQ]DFRQFHVVLRQH 1) In caso di accertata inosservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obbiettivi indicati nel programma di attività, l Autorità Portuale promuoverà formale contestazione degli addebiti al concessionario medesimo. 2) Qualora dalle controdeduzioni del concessionario non emerga alcun giustificato motivo sulla mancata osservanza degli obblighi assunti ovvero sul mancato raggiungimento degli obiettivi, l Autorità stabilisce un termine entro il quale il concessionario adegua conseguentemente la sua azione. Scaduto inutilmente detto termine, l Autorità che ha rilasciato la concessione ne dichiara la decadenza sentita la Commissione Consultiva Locale. ART: 10 $WWLYLWjGLYHUVHGDOOHRSHUD]LRQLSRUWXDOL Nel Porto di Trieste, oltre alle operazioni portuali, regolamentate in base all'art. 16 della Legge, in forza dello speciale regime dei punti franchi portuali e della presenza di aree preminenti dotate di ampi magazzini e piazzali, si svolgono anche attività commerciali (emporiali) di movimentazione e deposito a lunga giacenza delle merci. Tali attività ed i connessi servizi sono distinti dal ciclo delle operazioni portuali e sono assoggettate alla vigilanza, al controllo ed al potere di ordinanza della Autorità Portuale di Trieste ai sensi degli artt. 6 e 24 della Legge. Le predette attività commerciali possono essere svolte, oltre che dal personale dipendente dei concessionari, anche dalle cooperative di facchinaggio, iscritte nel registro di cui all art. 68 Codice della Navigazione, in regola con il decreto n. 221 del 30 giugno

10 &DSR,,ƒ6HUYL]L3RUWXDOL ART. 11,QGLYLGXD]LRQHGHLVHUYL]LSRUWXDOL Sono servizi portuali, nell'ambito di competenza dell Autorità Portuale, le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuato all art. 5 del presente Regolamento, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge 84/1994. I servizi portuali, svolti nell ambito del ciclo delle operazioni portuali, sono funzionali al proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali e debbono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, il passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto o viceversa, ovvero debbono risultare necessari per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo. I servizi portuali sono svolti esclusivamente nell ambito del ciclo delle operazioni portuali e vengono suddivisi in quattro categorie di seguito riportate: 1. attività amministrative/operative finalizzate a verificare/attestare qualità, quantità, stato e peso delle merci anche mediante l opportuno riscontro documentale, in qualunque fase del ciclo, nonché ogni forma di assistenza amministrativa specialistica oppure accessoria e complementare al ciclo. Rientrano in tali attività: pesatura, smarcatura, conteggio e cernita delle merci, interchange, controllo qualitativo e merceologico; 2. attività tecniche e manuali comprendenti ogni forma di manipolazione della merce non inclusa nelle operazioni portuali. Rientrano in tali attività: pulizia merci, scondizionamento e ricondizionamento colli, fardaggio, movimentazione per l'ispezione merce a piazzale, con eventuale riempimento e vuotatura contenitori; 3. attività svolte da personale munito di apposite qualifiche ed attrezzature, protese a prevenire il rischio di sottrazioni o danneggiamenti della merce soggetta al ciclo delle operazioni portuali. Rientrano in tali attività, a titolo esemplificativo: custodia merci, sorveglianza, monitoraggio merce e contenitori frigo; 4. ogni altra attività, non compresa nei servizi portuali sopra elencati, che abbia le finalità e le caratteristiche indicate nell articolo 1. Rientrano in tali attività: riparazione degli imballaggi e dei contenitori. Alle predette attività, si applicano le pertinenti disposizioni. ART. 12 3UHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH Tutti coloro che intendono svolgere servizi portuali nell ambito del Porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere preventivamente autorizzati dall Autorità Portuale. Per conseguire l'autorizzazione gli interessati devono presentare apposita istanza, entro il 30 novembre di ciascun anno. L istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione: 7

11 a) dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riguardante l attestazione dei requisiti di ordine generale (idoneità personale e professionale) e di ordine speciale (capacità tecnica e finanziaria, ecc.) tra cui l iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali nell ultimo quinquennio. Inoltre, si dovrà attestare l assenza di procedimento in corso per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27 dicembre 196 n o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Le dichiarazioni in argomento vanno rese tramite la modulistica predisposta dall Amministrazione Portuale; b) Documentazione riguardante l attività svolta nell ultimo triennio. La suddetta documentazione non è richiesta per le imprese di più recente inizio di attività; c) Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell impresa in riferimento ai servizi che si intendono svolgere; d) Organigramma dei dipendenti, o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri destinati ad espletare i servizi; e) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati alle persone e/o cose durante l espletamento dei servizi portuali che preveda un massimale unico di almeno ,00. ¼XQPLOLRQHFLQFTXHFHQWRFLQTXDQWDPLODSHURJQLLQIRUWXQLRVLQLVWURRFFRUVR f) Indicazione delle tariffe da adottare; g) Documento di sicurezza di cui all art. 4 del decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario (vedi art. 195, lett. b). L Amministrazione portuale può chiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa dell impresa. Gli istanti dovranno versare una cauzione di almeno 1.000,00 ¼PLOOHSUHVVRO,VWLWXWRFDVVLHUHGL questa Autorità Portuale a garanzia degli obblighi scaturenti dall autorizzazione. Detta cauzione può essere sostituita da una polizza assicurativa o fidejussione bancaria, emessa secondo la vigente normativa in materia, che rispetti i seguenti requisiti: 1. avere la sottoscrizione del rappresentante dell ente fideiussore autenticata dal notaio il quale dovrà altresì attestare la capacita rappresentativa del firmatario; 2. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 3. garantire l operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta di questa Autorità Portale; 4. essere valida fino allo svincolo della stessa. 8

12 ART. 13 5LODVFLRGHOODXWRUL]]D]LRQH 1. L Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell organizzazione del richiedente all attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, con provvedimento del Presidente, l autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi. La eventuale mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata. 2. A seguito del rilascio dell autorizzazione, l impresa è iscritta nell apposito registro tenuto dall Autorità Portuale. ART. 14 &DQRQL Le autorizzazioni per i servizi portuali sono rilasciate con provvedimento amministrativo del Presidente. a) Canone minimo: 500,00 euro fino ad un fatturato di ,00 euro; b) +0,3 % da applicare sull ulteriore fatturato da ,00 euro a ,00 euro; c) +0,01 % da applicare sull ulteriore fatturato oltre ,00 euro. Prima del ritiro dell autorizzazione l impresa interessata dovrà versare all Istituto cassiere dell Autorità Portuale il canone annuale minimo provvisorio determinato in 500,00 euro. Entro il 30 giugno dell anno successivo l impresa dovrà trasmettere, l apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al fatturato concernente l attività che la stessa ha svolto nell ambito del Porto di Trieste nel corso dell anno precedente per l esecuzione dei servizi portuali. Per le autorizzazioni in regime di rinnovo, il canone provvisorio dovrà essere corrisposto anticipatamente nella misura degli importi corrisposti nell anno precedente. Il conguaglio verrà effettuato al momento dell acquisizione dei dati sul fatturato e gli eventuali importi a credito saranno portati a detrazione sul canone anticipato per l anno successivo. L autorizzazione rilasciata ha efficacia annuale. Su richiesta motivata da parte dell impresa richiedente può essere rilasciata un autorizzazione pluriennale per un periodo compatibile con il programma di attività da svolgere. 9

13 ART. 15 $XWRSURGX]LRQH L autoproduzione dei servizi portuali è ammessa nei casi previsti dall articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed è preventivamente autorizzata dall Autorità Portuale. ART. 16 2EEOLJKLGLLQIRUPD]LRQH L impresa riferisce annualmente all Autorità Portuale, ovvero ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, sull andamento della attività ed e tenuta in particolare a comunicare tempestivamente tutte le variazioni relative alla struttura dell Impresa (ivi comprese quelle relative alle variazioni societarie e alla struttura direttiva della stessa), al personale, ai mezzi dell impresa, alle tariffe adottate e quant altro comporti una variazione dei dati e requisiti sopra previsti, nonché a soddisfare le richieste dell Autorità Portale al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l Autorità Portuale ritenga utile nell ambito della propria attività di controllo. ART. 17 1XPHURPDVVLPRGHOOHDXWRUL]]D]LRQL Nel rilasciare le autorizzazioni di cui all art. 16 della Legge, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il numero di imprese operanti in relazione alle esigenze di funzionalità del Porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. Analogamente il Presidente fissa il numero massimo delle iscrizioni nei registri di cui all art. 68, codice della Navigazione per lo svolgimento di attività diverse dalle operazioni e servizi portuali, da parte delle cooperative di facchinaggio a favore dei concessionari di aree demaniali ubicate nei punti franchi. ART. 18 'HFDGHQ]DHVRVSHQVLRQH 1. L autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni. 2. La decadenza dell autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva, nei seguenti casi: a) Perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio; b) Omesso pagamento del canone annuale; c) Abusiva sostituzione nell esercizio delle attività autorizzate; d) Applicazione ingiustificata di tariffe superiori a quelle del tariffario; 10

14 e) Inadempienza agli obblighi derivanti dall autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza. 3. Prima di dichiarare la decadenza, l Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegna un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. 4. L autorizzazione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, in attesa degli accertamenti istruttori e della conclusione dei procedimenti attivati. 5. L Autorità Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell attività. ART. 19 6LFXUH]]DHGLJLHQHGHOODYRUR Per quanto riguarda la sicurezza e l igiene delle operazioni portuali, l impresa e tenuta all osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di igiene, di sanità marittima, doganale e di polizia in genere, nonché delle disposizioni impartire dall Autorità Portuale in base ai compiti istituzionali ed alle competenze specifiche ad essa attribuite dalla legge 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine l'impresa e tenuta: a) A svolgere il servizio portuale sotto la propria diretta responsabilità e controllo, promuovendo ogni forma di coordinamento dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente nel propri ciclo produttivo o sottoponendosi al medesimo coordinamento predisposto da altri; b) Ad inviare all Autorità Portuale il proprio documento di sicurezza di cui all art. 4 del decreto Legislativo 27 luglio 1999, n 272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario; c) A comunicare all Autorità Portuale il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornando l Autorità Portuale su qualsiasi variazione di detto nominativo; d) A inviare all Autorità Portuale le comunicazioni previste nel Porto di Trieste in materia di rilevazione degli infortuni. ART. 20 &RQFRUUHQ]D L impresa è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l obiettivo o l effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato dei servizi portuali o nei mercati ad esso contigui. L Autorità Portuale verificherà l applicazione dei CCNL di settore riguardanti i dipendenti/soci delle imprese autorizzate, al fine di evitare forme di concorrenza sleale, segnatamente per quanto riguarda il costo del lavoro. 11

15 ART. 21 7DULIIH Le tariffe da applicarsi agli utenti debbono essere previamente comunicate all Autorità Portuale per l opportuna valutazione. Le tariffe di cui all art. 6 del presente Regolamento sono relative ai servizi portuali da applicarsi agli utenti, e devono essere suddivise per tipologia di servizi offerti, in funzione di ciascuna attività autorizzata. Qualora le tariffe comunicate non risultino essere in linea con quelle di mercato l Autorità Portuale raccomanda all impresa l adozione delle opportune modifiche indicandone i motivi. L Autorità Portuale provvederà a segnalare all Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ogni situazione in contrasto con le disposizioni di cui al paragrafo precedente. Le tariffe delle operazioni e dei servizi portuali devono consentire alle imprese di garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal contratto collettivo nazionale di riferimento, come disciplinato dal D. Leg. 142/2001. Pertanto, l Autorità Portuale svolgerà controlli per verificare che ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative sia garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal contratto collettivo nazionale di riferimento. ART. 22 &RQWUROORGHOPHUFDWR Il controllo della regolamentazione delle attività indicate nel presente Regolamento viene esercitato dall Autorità Portuale, tramite la Direzione Controllo e Coordinamento Operativo, il Servizio Sicurezza ed il nucleo ispettivo, che provvederanno ad accertare la regolarità delle attività richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento utile alla valutazione ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività operative. ART. 23 6DQ]LRQL Oltre a quanto sopra previsto i contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca specifica violazione o più grave reato, nelle sanzioni previste dall art del Codice della Navigazione. ART.24 1RUPH7UDQVLWRULH Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono sottoposte a verifica, da parte degli Organi competenti dell Autorità Portuale, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali. Qualora, dalla predetta verifica, una impresa portuale non risulti possedere i requisiti indicati dagli artt. 16 e 18 della Legge e dai relativi regolamenti di attuazione, nonché dal presente Regolamento, le autorizzazioni e/o concessioni verranno revocate o non rinnovate, qualora entro sei mesi l'impresa non adegui la propria posizione alla disciplina vigente. 12

16 ART.25 $EURJD]LRQL E abrogata ogni altra norma in contrasto con l allegato Regolamento che entra in vigore il 30 giorno dalla data della sua emanazione. ART. 26 (VFOXVLRQL Sono escluse dall ambito del presente Regolamento: Le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze decreti) dell Autorità Portuale ovvero dell Autorità Marittima (disciplina ex art.68 Cod. Nav., Ordinanza Accessi 23/1998, Ordinanza del Mercato del Lavoro 64/2002, Ordinanza C.P. 10/1999, etc.); I servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996; I servizi tecnico-nautici di cui all art. 14, comma 1ELV, della legge 84/1994; Le attività autorizzate ai sensi dell art. 19 della legge 84/1994; Le attività di cui all art. 16, comma 7ELV, della legge 84/1994; Le attività commerciali di punto franco ed i servizi ad esse connessi, svolte nelle aree di punto franco, fatto salvo quanto previsto dall art. 10 del presente regolamento. Trieste, IL PRESIDENTE 13

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