REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDIZIONE REG.RIFIUTI
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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDIZIONE REG.RIFIUTI
2 IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO visto l art. 13 lett. a LOC, visto il messaggio municipale n. 386 del 25 ottobre 2006, in applicazione della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell ambiente (LALPAmb del ) e della legge federale sulla protezione dell ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983) d e c r e t a : DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo d applicazione 1 Il regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel comune di Monte Carasso. 2 Esso è applicabile su tutto il territorio comunale, per gli utenti specificati all art. 7 del presente regolamento. 3 Il regolamento è valido per i detentori e/o produttori di rifiuti. Art. 2 Competenza 1 Il comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. 2 L attuazione del presente regolamento compete al municipio. Esso emana un ordinanza di applicazione. 3 Il municipio può affidare parzialmente o totalmente l attuazione dei suoi compiti a consorzi di comuni o privati. 4 Il comune promuove la sensibilizzazione e l educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Art. 3 Categorie di rifiuti, definizioni 1 Le categorie dei rifiuti sono definite nell art. 6 e 7 del regolamento di applicazione dell ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio Sono inoltre raccolti separatamente: - tessili e scarpe - bottiglie per bevande PET 2
3 Art. 4 Compiti del comune 1 Il comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. 2 Il comune promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri e sottocentri di consegna e separazione dei rifiuti urbani. 3 Il comune promuove il compostaggio individuale. 4 Il comune informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti. 5 Il comune provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di ricreazione. 6 Il comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. Art. 5 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti 1 I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal comune o al punto di raccolta. 2 I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti. 3 Un azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiori rispetto alle economie domestiche, deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l incarico a terzi. Il comune deve essere preventivamente informato. 4 I rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del comune soltanto previa autorizzazione del municipio. 5 I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali. 6 È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni. 3
4 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO Art. 6 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate 1 Il municipio stabilisce nell ordinanza d applicazione il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti. 2 Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell ambito dei servizi di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia. Art. 7 Utenti autorizzati 1 Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del comune di Monte Carasso (residenti, persone fisiche e giuridiche per l attività svolta sul territorio comunale). 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento. Art. 8 Imballaggi, contenitori e esposizione 1 I rifiuti solidi urbani possono essere esposti solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati. 2 Il municipio stabilisce nell ordinanza di applicazione gli imballaggi autorizzati e la modalità di esposizione o consegna. 3 Il municipio può ordinare per stabili abitativi, complessi residenziali a partire da sei appartamenti e per ogni attività economica con forte produzione di rifiuti l acquisto in proprio e l esposizione di contenitori. La pulizia e la gestione compete al comune e gli oneri sono messi a carico dei proprietari. 4 I cestini pubblici per i rifiuti a norma dell articolo 4 cp 5 servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire rifiuti domestici o oggetti ingombranti. 4
5 Art. 9 Rifiuti esclusi dalla raccolta I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti: gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer; gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere; gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori; autoveicoli da rottamare e loro componenti; rifiuti edili, terra, sassi e fanghi; cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione; sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive. TASSE Art Copertura dei costi 1 Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il comune preleva le tasse. Queste sono composte da una tassa proporzionata al volume e dalla tassa base. 2 Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti nonché gli altri oneri di gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Art Prelievo delle tasse 1 La tassa copre i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non riciclabili. 2 È prelevata inoltre una tassa base a copertura degli oneri di servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l informazione e la consulenza nonché per il personale e l amministrazione. Il calcolo della tassa base avviene per persona o posto di lavoro. Il municipio aumenta la tassa base in modo adeguato per le aziende che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti separati rispetto a un economia domestica e diminuisce la tassa base alle aziende che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese nei limiti indicati dal regolamento. Art. 12 Obbligo di pagamento della tassa base Sono soggetti all obbligo di pagamento della tassa base tutti gli utenti definiti dall art. 7 del presente regolamento. 1 Art. modificato CC / ratifica SEL Art. modificato CC / ratifica SEL
6 Art Determinazione delle tasse 1 Il municipio fissa l ammontare delle singole tasse nonché i criteri per la loro determinazione tramite ordinanza. 2 Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi e consuntivi. 3 Tassa base annuale: a) Economie domestiche composte da una persona b) Economie domestiche composte da più persone c) Aziende altri utenti - da 1 a 3 persone dipendenti - da 4 a 9 persone dipendenti - da 10 e più persone dipendenti - ditte senza dipendenti o con solo sede sociale presso appartamenti a carattere residenziale, piccoli depositi, ateliers o magazzini aziendali da CHF a CHF da CHF a CHF da CHF a CHF da CHF a CHF da CHF a CHF da CHF a CHF Le tasse elencate si intendono IVA inclusa. La tassa base è dovuta a motivo della loro appartenenza personale secondo l art. 7 del presente regolamento in quanto imponibili al 30 giugno di ogni anno. 4 Tassa sulla quantità proporzionale al volume Sacco da litri 17 Sacco da litri 35 Sacco da litri 60 Sacco da litri 110 Contenitori da 800 litri (per vuotatura) da CHF 0.60 a CHF 1.00 da CHF 1.20 a CHF 2.00 da CHF 2.00 a CHF 3.20 da CHF 3.50 a CHF 5.50 da CHF a CHF Art. modificato CC / ratifica SEL
7 RIMEDI GIURIDICI Art Notifica sulla tassa base mezzi e termini di ricorso agevolazioni 1 La tassa base viene notificata una volta all anno. 2 Contro la decisione del municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica. 3 La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente. Per la diffida è prelevata una tassa di fr La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF. 5 Il municipio può concedere esenzioni o agevolazioni: per enti e associazioni senza scopi di lucro per manifestazioni benefiche aperte alla popolazione. a richiesta degl interessati, le persone residenti nel comune con un reddito imponibile fino a fr. 30'000.- per persone sole e fino a fr. 50'000.- per famiglia hanno diritto ad ottenere gratuitamente 10 sacchi di rifiuti all anno. Il reddito imponibile è aumentato di fr. 10'000.- per ogni figlio a carico fino a tre anni e 5 sacchi supplementari. DISPOSIZIONI PARTICOLARI, CONTRAVVENZIONI Art. 15 Contravvenzioni 1 Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa da CHF a CHF da applicarsi dal municipio conformemente alla procedura prevista dalla Legge Organica Comunale. 2 Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall intimazione. 3 Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali. Art. 16 Facoltà di controllo 1 In caso di presumibili infrazioni al regolamento o se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale oppure se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del municipio. 4 Art. modificato CC / ratifica SEL
8 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 17 Altre disposizioni 1 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia. Art. 18 Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore, con l approvazione del consiglio comunale e la ratifica da parte del dipartimento delle istituzioni, a partire dal 1. gennaio Il presente regolamento sostituisce quello approvato in data 18 dicembre 1985 e abroga ogni altra norma contraria o incompatibile. Approvato dal CC il Ratificato dal SEL il
9 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL ORDINANZA TECNICA SUI RIFIUTI (ROTR) (del 17 maggio 2005) Art. 6 Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 1 I comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti (art. 6 e 8 OTR): - carta e cartone; - vetro; - ferro minuto, latta ed alluminio; - ingombranti ferrosi e scarti di legname; - rifiuti speciali come pile e batterie, oli esausti minerali e vegetali, vernici, colle, solventi, lampadine al neon e altri prodotti chimici. 2 I comuni possono organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti: - tessili e scarpe; - apparecchi elettrici e elettronici; - bottiglie per bevande in PET. 3 Il dipartimento può prescrivere l obbligo della raccolta separata anche per altri tipi di rifiuti urbani. 4 Il dipartimento può prescrivere l obbligo di consegna all Azienda di rifiuti raccolti separatamente. 5 I comuni possono imporre agli utenti l uso di contenitori adatti. In particolare, in caso di manifestazioni con forte affluenza di pubblico, essi possono prescrivere l adozione di idonee misure che consentano di evitare o ridurre la produzione di rifiuti, oppure di promuovere la raccolta separata. Art. 7 Scarti vegetali I comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati (art. 7 OTR). Essi possono provvedervi in proprio, con altri comuni o affidarne l esecuzione a terzi, anche privati. Essi regolano il servizio nel loro regolamento (art. 17 cpv. 3 LaLPAmb). 9
10 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Campo di applicazione Competenza Categorie di rifiuti, definizioni Compiti del comune Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate Utenti autorizzati Imballaggi, contenitori e esposizione Rifiuti esclusi dalla raccolta TASSE Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Copertura dei costi Prelievo delle tasse Obbligo di pagamento della tassa base Determinazione delle tasse RIMEDI GIURIDICI Art. 14 Notifica sulla tassa base mezzi e termini di ricorso agevolazioni DISPOSIZIONI PARTICOLARI, CONTRAVVENZIONI Art. 15 Art. 16 Contravvenzioni Facoltà di controllo DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 17 Art. 18 Altre disposizioni Entrata in vigore REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL ORDINANZA TECNICA SUI RIFIUTI (ROTR) Art. 6 Art. 7 Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali Scarti vegetali 10
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