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1 CONTRATTO DI STABILIMENTO (CED-CTD) Tra La società SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, persona giuridica di nazionalità austriaca, con sede legale in Karl Schonherr Str. 7 - A-6020 Innsbruck (Osterreich), iscritta presso la Camera di Commercio di Innsbruck al n. FN293326m, munita di licenza per l'esercizio dell'attività di bookmaker n.ila /8-07 rilasciata in data dall'ufficio del Governo Regionale del Tirolo, di seguito denominata SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH o mandante, in persona del Director munito di poteri e delle facoltà legali necessarie alla stipula del presente atto in virtù di delibera di assemblea societaria, di seguito nominata anche Società ; da un parte; e (persona fisica), nato/a a ( ), il / /, c.f., e residente in - ( ), via/p.zza/c.so n ; (persona giuridica), con sede in - ( ), via/p.zza/c.so n ; p.i. ; in persona del legale rappresentante nato/a a ( ), il / /, c.f. ;

2 di seguito nominato STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI, come da attestazione allegata al presente contratto, dall altra parte. PREMESSO CHE I SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH è una società di capitali di diritto austriaco che svolge l'attività di bookmaker autorizzato in Europa e in tutto il Mondo in conformità e in virtù della licenza e dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità austriaca nel paese membro della Comunità Europea. II L attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi di cui al presente contratto viene esercitata nell ambito dei principi di Libertà di Stabilimento e di Prestazione di Servizi contemplati dal Trattato UE che, in quanto normativa di rango comunitario, ha effetti immediati e diretti negli Ordinamenti degli Stati membri, producendo diritti soggettivi in capo ai cittadini degli stessi stati e la cui pretesa violazione comporta l inapplicabilità della normativa interna eventualmente confliggente, ancorchè successivamente emanata. III L esercizio di dette Libertà è argomento ampiamente trattato dalla Corte di Giustizia CE con le note sentenze, Schindler (1992), Laara e Zenatti (1999), Gambelli (2003), Placanica (2007), la cui essenza può essere sintetizzata nell illegittimità di ogni forma di limitazione all esercizio stesso da parte degli Stati Membri per ragioni erariali, ovvero per ragioni connesse alla tutela del consumatore sotto il profilo dell eccessiva spesa per i giochi e scommesse in ogni ipotesi in cui sia lo stesso Stato Membro a perseguire una politica interna di espansione di detti comparti. IV La Corte CE, nel complesso ed in linea teorica, ha affermato la legittimità di limitazioni all esercizio di dette Libertà, con riferimento al settore del gioco e delle scommesse, esclusivamente per esigenze di salvaguardia dell ordine pubblico, sotto il profilo di scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali, affermando la necessità che ogni misura sia in concreto proporzionata, efficace e non discriminatoria, ritenendo allo stato inadeguato il

3 sistema concessorio italiano, anche successivamente al cd. Bando Bersani, attesa la perdurante discriminazione data anche dal rinnovo di n.329 concessioni in precedenza rilasciate (Corte CE ). V Lo Stato Austriaco che ha rilasciato la concessione in capo a Sportgewin Sportwetten gmbh offre ogni garanzia ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei consumatori, anche sotto il profilo della prevenzione di fenomeni di ludopatia e di incentivazione di una condotta di gioco responsabile e moderato. VI L'attività di bookmaker è assoggettata a tutti i controlli di ordine pubblico e alla prevenzione penale da parte delle autorità austriache. In ordine a ciò si precisa che ai fini del rilascio della licenza, la legge austriaca richiede al soggetto preposto dalla Società di provare il possesso di requisiti di affidabilità e specifiche qualifiche professionali. In particolare, il richiedente deve: a) produrre un certificato di condanne penali e carichi pendenti (emesso in data anteriore non superiore a 3 mesi) nel Paese in cui la persona ha risieduto negli ultimi 5 anni; b) produrre un certificato di corso di studi superiori o universitari di economia oppure produrre un certificato che attesti di aver sostenuto l ultimo esame di tirocinio in commercio, esame riconosciuto dalla Legge sul Commercio Austriaco o da una scuola del Commercio; c) salva la sussistenza di titoli in studi economici, provare di essere in possesso di almeno un anno di esperienza professionale rilevante; nel caso di altri certificati di studi superiori od universitari deve essere provata esperienza professionale rilevante di almeno due anni; d) dimostrare di avere esperienza professionale rilevante ovvero pratica in un agenzia di scommesse o simili istituzioni; e) fornire alle Autorità un Estratto Conto bancario che conferma una linea di credito di

4 almeno ,00 euro ed un Certificato di esenzione tasse (emesso dalle Autorità Fiscali). VII. La società svolge l'attività di bookmaker con regolarità e con garanzie di qualità e affidamento, in virtù della legislazione e della giurisprudenza comunitaria. VIII. SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH organizza, gestisce ed offre, in Austria, con esclusiva autonomia e rischio autonomo, tutti i servizi connessi all'attività di giochi di ogni specie, comprese lotterie e scommesse su eventi sportivi e su eventi di altro genere. IX. La società organizza, gestisce ed offre, con esclusiva autonomia e proprio rischio economico, i contratti di scommessa su eventi sportivi e su eventi di altro genere con gli utenti-consumatori di tutto il mondo, attraverso sedi e stabilimenti propri, attraverso intermediari, e attraverso il proprio sito internet, in virtù delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonchè della libertà di offerta dei servizi di telecomunicazione, riconosciuti dalla legislazione e della giurisprudenza comunitaria. X. SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH intende distribuire in Italia e nell'unione Europea i propri prodotti e servizi in virtù delle libertà riconosciute dal Trattato CE nella piena garanzia della sicurezza per i consumatori e per l'ordine pubblico offerta ed assicurata, come affermato dalla giurisprudenza italiana (Tribunale Riesame Roma ), dalla similitudine degli ordinamenti italiano ed austriaco e dal perseguimento dei medesimi obiettivi da parte di entrambi, tanto da poter consentire, in virtù del principio di cooperazione e di mutuo riconoscimento ai sensi dell'art.10 del Trattato UE, piena legittimazione in Italia al titolo rilasciato in Austria. XI. A seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale relativa al c.d. Bando Bersani resa dalla Corte di Cassazione in data , la giurisprudenza di merito nel corso degli anni 2010 e 2011, ha reiteratamente disapplicato la normativa italiana, in favore di società bookmaker dotate di licenza austriaca, indipendentemente dalla partecipazione, o meno,

5 XII. XIII. XIV. XV. alla gara Bersani stessa. La società intende gestire, organizzare e promuovere, con esclusiva autonomia e in tutti i suoi aspetti i contratti di scommessa trasmessi dagli utenti-consumatori. In particolare, sono di competenza della Società la predeterminazione degli eventi sportivi e non su cui scommettere, la scelta delle quote, l'entità minima e massima delle giocate, l'incasso delle stesse, il pagamento delle vincite. La società produce, emette, attiva, distribuisce e commercializza, ricarica e gestisce, anche tramite propri partners, in tutto il mondo, carte pre-pagate di differente valore e valuta, con sistema a scalare, con codice di attivazione autonomo, tramite le quali l'utente-consumatore si inserisce nei programmi telematici della società ed usufruisce direttamente di tutti i servizi e prodotti. Sistemi, questi, che quanto alla normativa italiana sono perfettamente compatibili con le esigenze di tracciabilità di ogni operazione e con i principi dettati dalla c.d. normativa "antiriciclaggio" di cui alla d.lgs.231/2004. SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ha un interesse ad avviare in Italia e nell'unione Europea una politica di espansione della rete di distribuzione dei prodotti e dei servizi con l'avvio di rapporti commerciali con STABILIMENTI o CENTRI SERVIZI per svolgere l'attività ricettiva di proposte di scommesse; detti Stabilimenti dovranno essere dotati di idonee strutture tecnologiche ed informatiche, in grado di operare mediante offerta al pubblico dei servizi di connessione e trasmissione dati via internet affinchè l'utenteconsumatore del servizio possa con profitto accedere ai servizi in materia di scommesse proposti dalla società. Tali centri dovranno obbligatoriamente stipulare con la società mandante contratto scritto di collaborazione, anche ai fini del rispetto dei principi dettati dalla Corte di Cassazione, Sez.III, con sentenza 15 marzo 2011 e presentare, prima di avviare la propria attività, istanza ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D.

6 773/1931) (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza R.D.773/31) presso la Questura competente territorialmente, attenendone l'esito. Il perfezionamento del contratto scritto e la presentazione della richiesta 88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931), con eventuale diniego non riferito allo status personale della parte richiedente, costituiranno condizioni sospensive al cui verificarsi soltanto il contratto stesso avrà concreta attuazione. XVI. Lo STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI intende effettuare in nome, per conto e nell interesse della Società austriaca i seguenti servizi: a) trasmissione telematica dei dati contenenti proposte di scommessa formulate dai clienti-consumatori dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI ed indirizzate a SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH; b) ricezione telematica dei dati contenenti l accettazione delle proposte di scommessa effettuate esclusivamente da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH; c) riscossione dai clienti-consumatori delle somme giocate e trasferimento del denaro direttamente a SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dalla società austriaca; d) trasferimento delle vincite ai clienti-consumatori, per conto e nell interesse, nonché su specifica autorizzazione e indicazione di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. XVII. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI svolge la propria attività d impresa nel rispetto e in virtù della normativa comunitaria. XVIII. Il titolare del centro è munito di: a) certificato di attribuzione di codice fiscale/partita IVA; b) certificato antimafia rilasciato dalla C.C.I.A.A., ai sensi dell art.10 L.575/65; c) autorizzazione generale ai sensi e per gli effetti degli artt.6.1 e 6.3 del DPR n.318 e successive modifiche e integrazioni, nonchè della Delibera dell Autorità per le

7 Garanzie nelle Comunicazioni n.467/00/cons del per lo svolgimento a favore del pubblico dei servizi di trasmissione dati via internet; d) certificato di carichi pendenti, certificato penale e certificato protesti. XIX. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI conosce e applica le norme di legge comunitarie ed italiane vigenti, compresa l interpretazione giurisprudenziale comunitaria e italiana con riferimento all attività, ai servizi e ai prodotti offerti da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. XX. Il centro intende operare nel territorio italiano a mezzo servizi telematici su autorizzazione di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, senza possibilità alcuna di incidere sull organizzazione e gestione dei giochi e scommesse, sull accettazione o sulle modalità del gioco e senza possibilità di modificare i dati, gli elementi e le istruzioni fornite da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. XXI. Il centro intende partecipare alla rete di commercializzazione delle carte pre-pagate prodotte e distribuite dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH allo scopo di garantire le esigenze di tracciabilità di ogni operazione nel rispetto dei principi dettati dalla c.d. normativa "antiriciclaggio" di cui alla d.lgs.231/2004. Tutto ciò premesso, ritenuto che le parti sono soggetti indipendenti e autonomi, ognuno con separata attività, organizzazione e responsabilità imprenditoriale e finanziaria, considerate le disposizioni comunitarie e, segnatamente gli artt. 43 e segg., nonchè 49 e segg. del Trattato CE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia Ce e dalle Corti Supreme italiane, le parti istituiscono, convengono e stipulano quanto segue: ART.1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Mandato che rappresenta l'unico ed esclusivo accordo concluso e vincolante tra le parti che sostituisce

8 ogni eventuale precedente pattuizione intercorsa. ART.2 - OBBLIGHI DI SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH: 1. Istituire nel territorio italiano, stabilimento indipendente e autonomo o postazione telematica indipendente e autonoma all interno di un internet point per l elaborazione di dati afferenti a proposte negoziali di giocate relative a eventi, sportivi e non, di previsione e di abilità o giochi di altro genere, mediante l utilizzo di collegamenti diretti commutati delle reti pubbliche, con assunzione, in via esclusiva, di ogni rischio economico da parte di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 2. Concedere allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI la licenza d uso dei propri marchi, segni distintivi e prodotti. 3. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, autorizzazione scritta allo svolgimento dell attività, da esporre all interno dei locali. 4. Offrire servizi e prodotti internet di comunicazione, telematici, informatici, multimediali ed editoriali, di e-business e di e-commerce, sia di tipo on-line che off-line erogati o gestiti con tecnologie digitali, inclusi servizi e prodotti accessori e complementari, gestiti dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH direttamente o per conto di terzi. 5. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI assistenza, informazioni, supporto con riferimento all attività, ai prodotti e ai servizi, nonché informazioni sulle modalità e le procedure di pagamento. 6. Concedere allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI la possibilità di utilizzare conti utenti o sotto-conti con password o username o altro al fine di consentire il collegamento diretto tra l utente-consumatore individuale e i fornitori dei servizi, nonché al fine di accedere ai servizi e ai prodotti internet di comunicazione, telematici, informatici, multimediali ed editoriali, di e-business e di e-commerce, sia di tipo on-line che off-line

9 erogati o gestiti con tecnologie digitali, inclusi servizi e prodotti accessori e complementari, gestiti o distribuiti dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH per conto proprio o di terzi. 7. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI il materiale di promozione e di pubblicità dei prodotti e dei servizi della SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, il materiale per la formazione del personale nonché per il funzionamento del software. 8. Rendere disponibile allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI il software e la relativa licenza ad uso gratuito, in via non esclusiva non cedibile e né revocabile per tutta la durata del contratto. 9. Concedere la commercializzazione delle carte pre-pagate e consentire tramite le card il collegamento diretto tra l utente-consumatore e la SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH al fine di usufruire dei prodotti e dei servizi gestiti e distribuiti dalla società per conto proprio o per conto di terzi. L utilizzo delle card avviene attraverso un codice di identificazione ed una password in possesso esclusivo dell utente-consumatore che rimane responsabile di qualsiasi danno pregiudizio derivante dall uso della card. 10. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI consulenza per l attrezzatura dei locali, per la scelta e l acquisto dell apparecchiatura informatica. 11. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, i calendari degli eventi, le quote, i limiti massimi di puntata, i limiti massimi di vincita, gli aggiornamenti in tempo reale delle quote, i risultati e di ogni altro servizio inerente i giochi o le scommesse. 12. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI i computi di ogni singola vincita e provvedere al relativo pagamento. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH attraverso il proprio sito internet, si impegna a comunicare al singolo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, entro il lunedì della settimana successiva, tutti i dati riguardanti sia il saldo delle giocate ricevute dai clienti-consumatori della settimana precedente, sia gli

10 importi erogati e dovuti da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ai clienticonsumatori a titolo di vincita. La società si impegna a comunicare al singolo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, ogni primo lunedì di ogni mese, l ammontare delle provvigioni maturate sull utile prodotto nel mese precedente dallo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI con il relativo accredito sul relativo conto. 13. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH fornisce un servizio di assistenza legale, per tutelare lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI a fronte di provvedimenti giudiziali di chiusura o sequestro dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI da parte delle autorità italiane, conseguenti ad una attività repressiva nei confronti dei bookmakers, esclusivamente per la specifica attività espletata di trasmissione di dati inerenti proposte negoziate di scommesse; proponendo anche i nominativi di professionisti esperti in materia, nei termini da concordarsi separatamente. ART.3 - OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI : 1. Istituire ed attivare lo stabilimento o la postazione telematica così come prescritto e indicato da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 2. Acquisire e mantenere per tutta la durata della presente convenzione la disponibilità dei locali necessari per lo svolgimento dell attività, mantenerli in buone condizioni, adeguatamente attrezzati con insegne, immagini, fotografie e altra documentazione fornita o approvata da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 3. Acquisire e mantenere la disponibilità delle attrezzature telematiche e/o informatiche per lo svolgimento del servizio come da indicazioni e scheda tecnica fornite da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 4. Esporre in modo visibile al pubblico l autorizzazione all esercizio dell attività consegnata da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.

11 5. Svolgere l attività secondo le modalità e le prescrizioni indicate e prescritte da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 6. Utilizzare i marchi e segni distintivi della SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ed astenersi da utilizzarli per finalità diverse rispetto a quelle previste nel presente contratto. 7. Non utilizzare il nome ed il marchio di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, né effettuare iniziative pubblicitarie o di altro genere senza la preventiva ed espressa autorizzazione scritta di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 8. Utilizzare il sistema ed il software installati, a titolo di licenza gratuita, direttamente da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. La trasmissione dei dati è ammessa solo tramite gli strumenti autorizzati e nei modi approvati da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. Qualsiasi altra modalità è vietata se non espressamente autorizzata. E proibita la copia, la modifica o qualunque altra manomissione del software trasmesso dalla società. 9. Osservare ogni provvedimento delle autorità competenti del luogo, le leggi e i regolamenti previsti dalla legge italiana. 10. Rispettare gli orari di apertura e chiusura dei locali previsti dalla legge e dai regolamenti, concordare con SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH i periodi di chiusura nelle festività e nei periodi feriali. 11. Vietare l accesso ai minori di età. 12. Rispettare tutte le disposizioni fiscali e tributarie previste dalla legislazione italiana. 13. Assumere tutte le spese di gestione del centro: del personale, dei collegamenti telematici, le spese postali e telefoniche e quant altro inerente e conseguente la gestione dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI. 14. Rispettare le regole di gioco impartite da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, trasmettere le singole proposte di scommessa o di gioco ricevute dai clienti-consumatori,

12 comunicare ai clienti-consumatori le singole accettazioni delle proposte ricevute da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, secondo le indicazioni e le procedure dettate dalla società. Resta inteso che il contratto bilaterale di scommessa si conclude e si perfeziona con l accettazione da parte della società delle relative prenotazioni. SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH rimane libera di accettare o meno le prenotazioni e le prenotazioni dei dati non accettate da parte della società sono inefficaci e prive di alcun effetto giuridico e contrattuale. 15. Trattenere in deposito transitorio le puntate dei clienti-consumatori e trasmetterle a SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, nonché trasmettere le vincite ai clienticonsumatori secondo quanto previsto e indicato dalla società. 16. Non accettare pagamenti o assegni posticipati, non concedere prestiti o finanziamenti, non accettare pegni o garanzie, non fare crediti di alcun genere, assistenza finanziaria o qualsiasi diversa facilitazione. 17. Impegnarsi alla diffusione presso la clientela, di una disciplina finalizzata a scommettere responsabilmente e con moderazione, senza che la scommessa possa essere ritenuta dall utenza quale fonte di lucro, ma semplicemente occasione di svago, divertimento e aggregazione. 18. Registrare e identificare i clienti-consumatori, nonchè trasmettere i relativi dati a SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 19. Rispettare la legge sulla privacy in favore dei clienti-consumatori e la più ampia e completa riservatezza con riguardo alle transazioni intercorse, alle informazioni e alla documentazione relativa a SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. 20. Acconsentire eventuali ispezioni dei locali o controlli della documentazione, anche fiscale e tributaria, da parte di consulenti incaricati da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.

13 21. Collaborare con le Autorità italiane competenti, nonché con la società per segnalare la presenza nei locali o in prossimità degli stessi, di persone sospette di attività di gioco scommesse illegali o irregolari, che possano pregiudicare l immagine e il decoro di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. In caso di furto o manomissione delle apparecchiature, il titolare del centro dovrà tempestivamente avvertire la società al fine di consentire i controlli, o bloccare improprie trasmissioni di dati o altro. 22. E vietato svolgere l attività attraverso sedi secondarie non autorizzate o subappaltare a terzi l attività, senza il previo consenso scritto di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH; in ogni caso il centro rimane responsabile per eventuali azioni ed omissioni del terzo subappaltatore. 23. Stipulare con primarie Compagnie assicurative le polizze necessarie per la tutela dei rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi, per furto ed incendio. 24. Versare in favore della SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH al momento della sottoscrizione del presente accordo la somma di 3.000,00 (Tremila,00) a titolo di deposito e garanzia per l esecuzione degli impegni di cui alla presente scrittura. ART.4 - RESPONSABILITA 1. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI rimane estraneo all organizzazione, alla gestione e a qualunque forma di partecipazione dei servizi e dei prodotti erogati dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, nonché a qualunque tipo di responsabilità derivante dall utilizzo dei servizi offerti dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, relativamente ai quali resta confermata la diretta responsabilità dell'utente - consumatore che usufruisce del servizio o che utilizza i relativi prodotti. 2. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH rimane estranea alle attività espletate dallo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI in violazione della regolamentazione contenuta

14 nel presente contratto. 3. La società è espressamente esonerata da qualunque tipo di responsabilità e da qualunque tipo di danni o pregiudizi, derivanti dall esercizio dell attività svolta dallo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, comprese le responsabilità verso terzi comunque connesse alle attività e funzioni affidate al centro. 4. Le parti si impegnano a trattare i dati personali degli utenti-consumatori ed i riferimenti relativi alla presente convenzione, unicamente per finalità connesse alla gestione del rapporto e all erogazione del servizio, e si impegnano a non divulgare a terzi ovvero a società concorrenti le informazioni tecniche attinenti al servizio. ART.5 - EFFETTI E RISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO 1. Il presente contratto avrà la durata di un (1 ) anno. Le parti entro i primi tre (3) mesi dall apertura possono recedere con semplice comunicazione scritta. 2. Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con preavviso scritto da inviare a mezzo racc. a. r. almeno tre (3) mesi prima della scadenza contrattuale. Al di fuori di tale ipotesi, il contratto s intende prorogato automaticamente per ulteriore periodo di anni uno (1). 3. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ha la facoltà di risolvere il presente ontratto in qualsiasi momento, con semplice preavviso scritto, comunicato allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI in caso di a) mancato avvio dell attività; b) in ogni caso di chiusura dei locali; c) in caso di impedimento o divieto di svolgere l attività per un periodo superiore a 60 giorni, che non sia dovuto a chiusura forzata disposta dalle autorità italiane finalizzata ad impedire l attività di un bookmaker estero in Italia; d) in caso di inadempimento da parte del centro ad una qualsiasi delle disposizioni del

15 presente accordo; e) in caso di fallimento o procedura concorsuale o insolvenza a carico del titolare del centro o per altro motivo rilevante; f) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione; g) nel caso in cui si effettui la raccolta della prenotazione delle scommesse in luoghi differenti dal centro; h) nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente convenzione. 4. In caso di risoluzione o scadenza del presente accordo, per qualsivoglia motivo, non sono dovuti e lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI non potrà pretendere risarcimenti indennizzi per perdita di avviamento o per altra ragione e/o causa, mentre resterà in diritto della Società il deposito di cui all ART.3 comma Ogni comunicazione inerente il presente contratto avverrà per iscritto e verrà inoltrata all indirizzo dichiarato dalle parti. 6. Ogni modifica dovrà avvenire per iscritto e dovrà risultare da un documento debitamente sottoscritto da entrambi le parti. 7. Il presente contratto costituisce un accordo commerciale tra due parti autonome e indipendenti, non costituisce e non intende costituire un rapporto di lavoro subordinato, un contratto di agenzia, di mandato, di partner-ship o di joint-venture, di società o altro. ART.6 - ESCLUSIVA E CONDIZIONE SOSPENSIVA 1. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI si obbliga a non trattare, a qualunque titolo, nè direttamente nè indirettamente, altri prodotti e servizi in concorrenza con i prodotti e i servizi del Mandante, anche se proposti da concessionari autorizzati dai Monopoli di

16 Stato; ed anche prodotti analoghi, quali ad esempio, commercio elettronico con giochi promozionali, scommesse su eventi virtuali (ad es. corse cani e cavalli anche se riferiti ad eventi già svolti), acquisti ed operazioni su titoli e di ogni genere borsistico tramite pc o totem. 2. Avendo la Società interesse a garantire la tutela dei consumatori e dell ordine pubblico e, conseguentemente, ad operare con soggetti che si sottopongano a tutti i controlli di pubblica sicurezza presso l autorità a ciò preposta, si conviene che l efficacia del presente contratto e la sua concreta attuazione siano condizionate alla presentazione di richiesta ex art.88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) da parte dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI ed alla ricezione, da parte del medesimo, di nota della Questura circa il relativo riscontro. 3. Il contratto si intenderà risolto ipso iure e, quindi, non avrà attuazione, laddove l eventuale diniego alla richiesta sia basato su argomenti attinenti alla sfera personale del titolare dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI. 4. Unitamente alla richiesta ex art.88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) ed alla nota di riscontro, lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI dovrà produrre alla Società anche copia del titolo di provenienza del locale ove si intende operare ovvero dell eventuale contratto di locazione o comodato. ART.7 - NORME REGOLATRICI. 1. Il presente contratto per quanto non espressamente convenuto tra le parti è governato dalle norma del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dall ordinamento austriaco. 2. Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto circa la validità, interpretazione, esecuzione ed efficacia del medesimo, la legge applicabile sarà quella austriaca ed

17 entrambe le parti si sottomettono alla giurisdizione delle corti austriache. 3. Per quanto di competenza della legge italiana le parti concordano che il foro competente sarà quello di Roma. 4. Il presente contratto è traduzione conforme alla versione originale redatta in lingua austriaca ed in caso di disaccordo sarà prevalente quanto statuito nella versione originale. Innsbruck-Austria lì / / LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH IL TITOLARE DELLO STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI Lo Stabilimento o Centro Servizi, in persona del suo titolare, dichiara di aver attentamente esaminato ed espressamente approvato tutte le clausole contrattuali contenute negli articoli sopra elencati. In particolare, dichiara di approvare espressamente e specificatamente tutti gli articoli qui di seguito indicati e riassunti: Art. 3 Obblighi dello stabilimento o centro servizi; Art. 4 Responsabilità; Art. 5 Effetti ed risoluzione del presente contratto; Art. 6 Esclusiva e condizione sospensiva; Art. 7 Norme regolatrici. Innsbruck-Austria lì / / LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH IL TITOLARE DELLO STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI

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