Anticipi fatture Conto Business Farmacia SMOBILIZZO CREDITI VERSO ASL

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1 01/04/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Anticipi fatture Conto Business Farmacia SMOBILIZZO CREDITI VERSO ASL Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Mantova S.p.A. Sede legale:viale Risorgimento, Mantova (MN) Indirizzo telematico: Codice ABI: 5204 Iscrizione Albo delle Banche presso Banca d Italia: n Gruppo Bancario Bipiemme Iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale: Euro Riserve al Euro Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Il servizio di anticipo fatture consente ad un creditore (cedente) di richiedere l anticipazione dell importo totale o parziale relativo alle forniture risultanti dalle fatture da lui emesse e non ancora incassate. L anticipazione è accordata sotto forma di apertura di credito in conto corrente e si differenzia in: - con cessione del credito, da comunicarsi al debitore e da accettarsi a cura di quest ultimo, ai sensi dell articolo 1260 e seguenti c.c.; - con cessione del credito con efficacia limitata alla banca; - con cessione del credito assistita da mandato irrevocabile all incasso ai sensi dell articolo 1723 c.c. secondo comma. Per ottenere tale servizio il cliente dovrà presentare una richiesta di facilitazione alla banca, su apposita modulistica. Tale richiesta viene esaminata ad insindacabile giudizio degli organi competenti dell istituto e, se accettata, il cliente viene informato per iscritto con apposita comunicazione. La banca, stabilisce l importo massimo utilizzabile dell apertura di credito, la percentuale massima anticipabile di ogni singolo documento che si intende riferita all importo imponibile, i giorni post scadenza trascorsi i quali la banca considera impagata la fattura e accende uno o più conti anticipi che costituiscono soltanto lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione, avente mera efficacia interna. E inoltre necessaria l esistenza di un conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato. L operazione di anticipazione si concretizza accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto anticipi ad esso collegato. Parimenti vengono addebitate nel conto corrente ordinario le commissioni e le spese stabilite per la presentazione delle fatture. Per consentire la corretta veicolazione delle somme relative ai pagamenti delle fatture anticipate, la banca pretende che le fatture siano canalizzate sui propri sportelli e precisamente la fattura anticipata deve riportare le coordinate bancarie del conto anticipi del creditore utilizzato per l anticipazione. Al pervenire del pagamento della fattura, la banca provvede ad accreditare il conto anticipi per la quota anticipata ed a versare l eventuale differenza tra l importo pagato e l importo anticipato nel conto corrente ordinario. Pagina 1 di 10

2 Qualora, per qualsiasi motivo, una o più fatture non fossero puntualmente ed integralmente pagate alla scadenza, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, ed a richiesta della banca, l importo rimasto insoluto, restando in facoltà della banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto. La banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente, stornando contestualmente il medesimo importo dal conto anticipi collegato. Al creditore è concessa la possibilità di poter prorogare la scadenza della/e fattura/e anticipata/e. In questa evenienza, la banca considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente. Relativamente al/ai conto/i anticipi acceso/i per l operatività dell anticipazione, la banca provvede a conteggiare interessi, commissioni, spese postali, telegrafiche e simili nonché le spese per la concessione degli anticipi ed ogni altra su base trimestrale e, con valuta data di regolamento, provvede ad addebitarle nel conto corrente ordinario a valere sul quale è stata concessa l apertura di credito. Principali rischi (generici e specifici) I principali rischi connessi al servizio di anticipo fatture sono dovuti: al mancato pagamento delle fatture medesime da parte dei debitori e, conseguentemente, alla necessità di dover restituire alla banca le somme anticipate; alla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)inizialmente stabilite; alla revoca della facilitazione per volontà della banca a fronte di un uso non corretto della stessa e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica. Legenda delle principali nozioni dell operazione Cliente Commissione massimo scoperto Fattura Importo massimo anticipabile Percentuale massima anticipabile Spese di invio estratto conto Spese di liquidazione per interessi debitori Spese invio comunicazioni e variazioni Tasso unico debitore annuo effettivo Tasso unico debitore annuo nominale E il soggetto che richiede l anticipazione delle fatture Commissione percentuale dovuta dal cliente sul massimo saldo debitore, applicata ai soli rapporti affidati il cui saldo debitore si sia protratto continuativamente per trenta giorni (ai sensi della legge n.2 del 28 gennaio 2009). Documento emesso dal soggetto venditore di un bene o servizio Valore assoluto massimo della valuta entro il quale può essere usata l anticipazione Rapporto massimo consentito fra l'importo anticipabile e l'importo delle fatture Sono le spese per l'invio di ogni estratto conto, secondo periodicità pattuita Sono le spese derivanti dal conteggio periodico (di norma trimestrale) degli interessi debitori Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie E' il costo annuo dell'importo anticipato dalla banca a carico del cliente espresso in percentuale annua E' il costo annuo dell'importo anticipato dalla banca a carico del cliente espresso in percentuale annua, con addebito trimestrale Pagina 2 di 10

3 Condizioni economiche del Prodotto/Servizio SERVIZIO DI INCASSO FATTURE E/O DOCUMENTI ITALIA COMMISSIONI E SPESE VARIE Commissione per fattura anticipata 1,00 Commissione per proroga fattura 5,00 Diritto su ciascuna distinta di presentazione 0,00 VALUTE DI ACCREDITO Numero giorni di stacco valuta per anticipo 2 Tipo giorni di stacco valuta per anticipo CONTO ANTICIPI FATTURE ITALIA NOTE GENERALI - Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile di 365 giorni ( 366 giorni se l anno è bisestile). - Le spese vengono addebitate fino a concorrenza dell importo massimo previsto dalle condizioni in vigorenei limiti d importo tempo per tempo consentiti dalla legge 7/3/1996 n.108 (disposizioni in materia di usura) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della banca. TASSI Tassi debitori su scoperti transitori Tasso debitore per utilizzi su scoperti di conto 8,1600% Tasso effettivo annuo lordo per utilizzi su scoperti di conto 8,4131% Tasso di mora 8,1600% SPESE FISSE E VARIABILI DI GESTIONE SPESE PER OPERAZIONI Costo operazioni 0,00 COSTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO Spese fisse di chiusura periodica 0,00 Spese di chiusura periodica in presenza di interessi debitori 0,00 (in aggiunta alle spese di chiusura periodica) Importo spese a forfait/canone 15,00 (canone mensile 5,00) Periodo riferimento per spese a forfait trimestrale Commissioni per passaggio a debito di conto non affidato 0,00 Spese per invio estratto conto 0,00 Spese per invio estratto conto By WEB 1,00 Spese per comunicazioni relative alla trasparenza 3,10 Spese per comunicazioni By WEB relative alla trasparenza 1,00 Spesa per stampa estratto conto allo sportello 1,03 Imposta di bollo su estratto conto - per persone fisiche - per persone giuridiche 34,20 73,80 N.B. : l imposta di bollo annua, se ed in quanto dovuta, verrà recuperata con addebito a periodicità bimestrale, assoggettato a costo operazione. Imposta di bollo ai sensi del DLgs 231/2007 su assegni bancari e circolari trasferibili : - per persone fisiche - per persone giuridiche N.B. l imposta di bollo, in quanto dovuta, verrà recuperata con addebito contestuale al rilascio degli assegni bancari o all'emissione degli assegni circolari,ed assoggettato a costo operazione. PARTICOLARITA RAPPORTO Periodicità di liquidazione delle competenze a debito Periodicità di liquidazione delle spese UTENZE ORDINI CONTINUATIVI COMMISSIONI DI INCASSO R.I.D. 1,50 per ciascun assegno 1,50 per ciascun assegno trimestrale trimestrale Pagina 3 di 10

4 Commissioni di incasso R.i.d. (utenze, commerciali ) 1,00 Numero giorni di retrodatazione R.i.d. (utenze, commerciali ) 5 Tipo giorni di retrodatazione R.i.d. (utenze, commerciali ) fissi di calendario COMMISSIONI DI INCASSO PER OPERAZIONI ALLO SPORTELLO Comm. incasso per pagamento allo sportello con addebito in conto 2,58 Comm. incasso per pagamento allo sportello per cassa 2,58 - tramite canale telefonico Comm. incasso per pagamento tramite servizio By Call 1,00 - tramite canale internet Comm. incasso per pagamento tramite servizio By Web 1,00 VALUTE VALUTE DI ACCREDITO Numero giorni valuta versamento assegni su altri sportelli 3 Tipo giorni valuta versamento assegni su altri sportelli Numero giorni valuta versamento assegni altre banche 6 Tipo giorni valuta versamento assegni altre banche Numero giorni valuta per versamento assegni postali non standard 6 Tipo giorni valuta per versamento assegni postali non standard Numero giorni valuta versamento assegni circolari di altre banche 3 Tipo giorni valuta versamento assegni circolari di altre banche Numero giorni valuta versamento voucher 1 Tipo giorni valuta versamento voucher Giorni valuta accredito bonifico nostra banca 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico Giorni valuta accredito bonifico da rete interbancaria 3 Tipo giorni valuta accredito bonifico fissi di calendario Numero giorni valuta accredito bonifico con allegati 1 Tipo giorni valuta accredito bonifico con allegati Numero giorni valuta per versamento contanti giorno dell operazione Numero giorni valuta per versamento assegni circolari nostra banca e/o giorno dell operazione assegni bancari su sportello VALUTE DI ADDEBITO Numero giorni valuta per disposizioni di bonifico a banche 5 Tipo giorni valuta per disposizioni di bonifico a banche fissi di calendario Numero giorni valuta per disposizione bonifico a nostre dipendenze 2 Tipo giorni valuta per disposizione bonifico a nostre dipendenze Numero giorni valuta per pagamento effetti senza spese 0 Numero giorni valuta per pagamento effetti con spese 0 Numero giorni valuta per pagamento disposizioni elettroniche 0 Numero giorni valuta per pagamento bollettini M.AV. 0 Numero giorni valuta per ritiro effetti su banche 0 Numero giorni valuta su prelievi effettuati con assegni bancario data emissione Numero giorni valuta per prelevamenti effettuati allo sportello giorno dell operazione Numero giorni valuta per prelevamenti effettuati tramite ATM giorno dell operazione Numero giorni valuta per ritorno assegni impagati 0 Numero giorni valuta per addebito F24 Telematico 0 Numero giorni valuta per addebito F24 0 GIORNI DI INDISPONIBILITA SU VERSAMENTI Numero giorni disponibilità per vers. assegni nostro istituto fuori piazza 5 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni nostri istituto fuori piazza Numero giorni disponibilità per vers. assegni su provincia 7 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni su provincia Numero giorni disponibilità per vers. assegni fuori provincia 7 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni fuori provincia Numero giorni disponibilità per vers. assegni postali non standard 9 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni postali non standard Numero giorni disponibilità per vers. assegni estero 25 Pagina 4 di 10

5 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni estero Numero giorni disponibilità per vers. assegni circolari altre banche 7 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni circolari altre banche Numero giorni disponibilità per vers. assegni circolari nostro istituto e/o assegni bancari su sportello 0 Numero giorni disponibilità per versamento voucher 12 Tipo giorni disponibilità per versamento voucher TERMINI NON STORNABILITA - Giorni successivi alla data di negoziazione decorsi i quali gli assegni bancari e circolari non possono più essere stornati da parte della banca, salvo casi di forza maggiore. Numero giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello Numero giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli Numero giorni di non stornabilità A/B su altre banche 7 Tipo giorni di non stornabilità A/B su altre banche Numero giorni di non stornabilità assegni circolari stessa banca 3 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari stessa banca Numero giorni di non stornabilità assegni circolari altre banche 7 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari altre banche APERTURA DI CREDITO IN CONTO ANTICIPI FATTURE E/O DOCUMENTI ITALIA TASSI Tasso debitore per utilizzi entro fido 8,1600% Tasso effettivo annuo lordo per utilizzi entro fido 8,4131% Commissione di massimo scoperto entro fido 0,0000% Maggiorazione massima per utilizzi irregolari (oltre fido) + 0 punti percentuali * In caso di applicazione di tasso debitore minore del tasso massimo è prevista una maggiorazione oltre fido pari a + 4 punti percentuali N.B. Il tasso risultante dall applicazione della maggiorazione per utilizzi irregolari è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della Banca. Commissione di massimo scoperto per utilizzi oltre fido 0,9900% Modalità applicazione tassi Maggiorazione per utilizzi irregolari (oltre fido) applicata sull intero utilizzo Tasso di mora 8,1600% Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli Pagina 5 di 10

6 interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni ; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. 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7 Si richiama l attenzione del cliente sulle seguenti clausole previste dalle Norme per la disciplina dei rapporti e contenute nel modulo relativo al presente contratto ( norme che regolano il servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni, norme che regolano il servizio di incasso di disposizioni elettroniche presentate a mezzo di supporti magnetici o flussi elettronici norme che regolano le operazioni su effetti, documenti o altri appunti cartacei o elettronici ). A) Nelle norme che disciplinano il Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni, vengono in considerazione, in particolare, le norme di cui: - all Art.1, in tema di oggetto e limiti del servizio, dove, mentre si ribadisce l obbligo per la Banca di svolgere gli incarichi di incasso e di accettazione di titoli con la diligenza richiesta dalla propria condizione professionale, si stabilisce che sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da indicazioni erronee, non precise o insufficienti, casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi; - all Art.2, in tema di avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli, dove si stabilisce che la banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale; - all Art.6, in tema di sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni, dove si prevede l obbligo per il cliente di rimborsare alla Banca immediatamente le anticipazioni da essa effettuate qualora, per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa, la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. C) Nelle norme che regolano il Servizio di incasso di disposizioni elettroniche presentate su supporti magnetici o flussi elettronici vengono in considerazione in particolare le clausole in cui: Sezione 1 - incassi a mezzo di supporti magnetici o flussi elettronici - Art.1 dove è previsto che l adozione del sistema è a rischio esclusivo del cliente, essendo la Banca tenuta unicamente al controllo di eventuali discrepanze tra il contenuto della lettera accompagnatoria e il contenuto del supporto magnetico o cartaceo o dei dati teletrasmessi, limitatamente al numero complessivo delle disposizioni ed al loro importo globale. In caso di discrepanze la banca sospende l operazione ne informa il cliente. Per la trasformazione dei supporti cartacei in supporti magnetici, la Banca può avvalersi di organizzazioni esterne, nei confronti delle quali è esonerata dal vincolo del segreto. - Art.2 dove si prevede che le disposizioni devono essere presentate dal cliente in tempo utile per consentire alla banca di provvedere in merito. - Art.3 dove è prevista la facoltà della Banca di sospendere il servizio e recedere dal contratto con preavviso di un giorno, fermo restando l impegno della banca ad eseguire le disposizioni contenute nei supporti già accolti. - Art.5 dove risulta che il cliente dà atto di essere a conoscenza delle specifiche tecniche delle procedure installate per la prestazione del servizio. Sezione incassi mediante Ri.Ba./conferme d ordine sull Italia - Artt.6 e 8 nei quali è prevista la facoltà della banca di integrare - ove non decida di restituirle - ricevute incomplete quanto a data di scadenza del credito ovvero a codici identificativi della banca domiciliataria o dello sportello di pagamento. - Art.7 nel quale è previsto che le ricevute devono essere presentate almeno 11 giorni prima della scadenza. Sezione 2.2 -incassi mediante addebito preautorizzato sul conto corrente del debitore (R.I.D.) sull Italia - Art.12 dove è previsto l impegno assunto dal cliente di impartire le disposizioni di incasso con anticipo non inferiore a 8 giorni rispetto alla scadenza dei relativi crediti. - Art.13 dove è previsto l impegno del cliente ad inviare direttamente al debitore, prima della scadenza, i documenti giustificativi dell addebito. Pagina 7 di 10

8 Sezione 2.3 -incassi a mezzo richieste di versamento (M.AV.) sull Italia e sull estero - Art.15 nel quale si prevede l esonero da responsabilità della Banca per errata compilazione o mancato o ritardato recapito degli avvisi di pagamento, dovuti a colpa lieve ovvero a cause ad essa non imputabili. D) Nelle norme che regolano le operazioni su effetti, documenti o altri appunti cartacei od elettronici' vengono in considerazione in particolare: - Artt.1 e 2 ove si prevede che è in facoltà della Banca rifiutare effetti o documenti, cartacei od elettronici, presentati per lo sconto o per l anticipazione, dandone motivazione anche solo verbale. In ogni caso l importo degli appunti scontati o anticipati si intende riconosciuto al cliente con riserva di verifica e salvo buon fine: il cliente dovrà quindi provvedere all immediato rimborso qualora gli effetti o documenti dovessero risultare insoluti o impagati e la banca sarà autorizzata ad addebitarne l importo sul conto corrente. - Art.4 nel quale è prevista la facoltà della Banca - cui corrisponde analoga facoltà del cliente - di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, anche a prescindere dalla data di scadenza/esigibilià dei crediti, con un preavviso scritto non inferiore ad un giorno. La Banca può anche dichiarare la cessazione del rapporto, ove il cliente si renda inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni verso la banca. Il cliente assume l obbligo di costituire una provvista pari al controvalore delle presentazioni di cui non si conosce l esito o non ancora venute a scadenza. - all Art.6, dove si stabilisce che i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro-solvendo alla Banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi spese ed ogni altro accessorio; è in facoltà della Banca di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o all avvenuta notifica della cessione stessa; la Banca ha facoltà di accreditare le somme incassate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorchè non liquido ed esigibile; resta fermo, considerato lo scopo di garanzia della cessione, l'obbligo del cliente di rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite; la cessione pro-solvendo non pregiudica pertanto il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati; - all Art.7 dove si prevede che il cliente resta obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca dei versamenti eventualmente effettuati dai propri debitori presso banche o enti - ai quali egli dovrà dare istruzioni di mettere subito a disposizione della Banca le somme ricevute - ed a consegnare immediatamente alla Banca tutti gli atti e i documenti che gli pervenissero direttamente. Nelle norme che regolano il Conto Anticipi vengono prese in considerazione, in particolare, le clausole di cui: - all Art.3, dove si stabilisce che il termine di scadenza delle anticipazioni è, salvo diverso accordo, commisurato a quello dei crediti oggetto di anticipazione; - al 2 comma dell Art.4, dove si stabilisce che gli interessi debitori sono pagati a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno e che, per il regolamento degli interessi e di ogni altro importo ad essa dovuto in relazione al conto, la banca può, senza tuttavia esservi obbligata, addebitare il conto corrente ordinario del cliente, anche allo scoperto; - all Art.5, il quale nel 1 comma accorda al cliente la facoltà di utilizzare le somme messegli a disposizione - in caso di aperture di credito concessegli dalla banca per le operazioni della specie - in una o più volte e di ripristinare la disponibilità con successivi versamenti, nel 2, 3 e 4 comma disciplina le ipotesi di recesso prevedendo: che la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno; che analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; che in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; - all Art.6, che sancisce il diritto della banca di dichiarare la cessazione del rapporto con effetto immediato, qualora il cliente non adempia ad una qualsiasi delle sue obbligazioni pecuniarie ed anche qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all art cod. civ. prevedendo che, in tal caso, il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare alla banca tutto quanto dovutole; Pagina 8 di 10

9 - all Art.7, dove si stabilisce che in caso di mancato pagamento alle date previste e/o in caso di cessazione del rapporto saranno conteggiati interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto per capitale e/o interessi, dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo; - all Art. 8, dove si stabilisce che i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro-solvendo alla Banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi spese ed ogni altro accessorio; è in facoltà della Banca di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o all avvenuta notifica della cessione stessa; la Banca ha facoltà di accreditare le somme incassate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorchè non liquido ed esigibile; resta fermo, considerato lo scopo di garanzia della cessione, l'obbligo del cliente di rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite; la cessione pro-solvendo non pregiudica pertanto il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati; - all Art. 9 dove si prevede che il cliente resta obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca dei versamenti eventualmente effettuati dai propri debitori presso banche o enti - ai quali egli dovrà dare istruzioni di mettere subito a disposizione della Banca le somme ricevute - ed a consegnare immediatamente alla Banca tutti gli atti e i documenti che gli pervenissero direttamente. Nel modulo relativo alla concessione e/o variazione di affidamenti per soggetti non consumatori vengono in particolare considerazione le norme contenute nelle seguenti clausole: Condizioni particolari: punto 2) nel quale si prevede che l utilizzo degli affidamenti resta subordinato al perfezionamento delle garanzie eventualmente convenute punto 3) nel quale è previsto che, se è stabilito un piano di riduzione dell ammontare dell affidamento, le riduzioni di fido vengono effettuate dalla banca automaticamente senza che sia tenuta ad inoltrare preavviso di pagamento, obbligandosi il cliente ad effettuare i versamenti sul conto corrente alle date previste; punto 4) nel quale si prevede che, qualora l affidamento sia reso utilizzabile a valere su più conti e/o rapporti, il limite disponibile su ciascun conto e/o rapporto si determina automaticamente, senza necessità di comunicazione da parte della banca, imputando all ammontare accordato gli importi utilizzati o altrimenti non disponibili sui diversi conti e/o rapporti. Norme che disciplinano gli affidamenti: Aperture di credito utilizzabili nella forma tecnica del Conto Unico Art.1 dove si prevede che la banca è esonerata dall'inviare ai correntista qualsivoglia comunicazione in ordine all importo disponibile ed alle relative variazioni; Art.2 dove si prevede che gli effetti, documenti o altri appunti cartacei od elettronici sono trasmessi dal correntista alla banca con contestuale cessione pro-solvendo dei relativi crediti; Art.3 nel quale la banca si riserva inoltre il diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle somme anticipate, anche prima della scadenza o dell incasso dei crediti; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista un preavviso non inferiore a un giorno. Affidamenti diversi da quelli accordati in forma di apertura di credito in conto corrente : punto b) nel quale si prevede l obbligo del cliente di pagare gli interessi e le commissioni alla scadenza del relativo periodo di liquidazione e la facoltà della banca di addebitare il relativo importo sul conto corrente ordinario del cliente, anche allo scoperto; punto d), in tema di recesso, dove si prevede: la facoltà per la banca di recesso, riduzione o sospensione dell apertura di credito a tempo indeterminato, con effetto immediato qualora ricorra un giustificato motivo, o in caso contrario con un preavviso non inferiore a 5 giorni ; nell apertura di credito a tempo determinato, la facoltà per la banca di recesso dall affidamento, riduzione o sospensione dello stesso, con effetto immediato, subordinatamente all esistenza di una giusta causa; punto f) nel quale si prevede che, in caso di utilizzo in valuta estera, il cliente deve effettuare i pagamenti degli importi dovuti alla banca in divisa effettiva; in mancanza, la banca è legittimata ad acquistare sul mercato la divisa necessaria ai pagamenti, restando il cliente debitore per il corrispondente importo in euro ed escluso ogni effetto novativo. Pagina 9 di 10

10 E pure previsto che, in caso di superamento del limite dell affidamento per effetto di variazioni del rapporto euro/valuta estera, la banca potrà richiedere il versamento del corrispondente importo con preavviso scritto di almeno 15 gg.; punto g) nel quale si prevede, in caso di mancato pagamento delle somme comunque dovute, l obbligo del cliente di pagare gli interessi di mora; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Operazioni a fronte di crediti verso terzi (per sconto, anticipazione S.B.F., in conto anticipi, aperture di credito in Conto unico etc.); si prevede che: - i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro-solvendo alla Banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi spese ed ogni altro accessorio; - è in facoltà della Banca di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o all avvenuta notifica della cessione stessa; - la Banca ha facoltà di accreditare le somme incassate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorchè non liquido ed esigibile; - resta fermo, considerato lo scopo di garanzia della cessione, l'obbligo del cliente di rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite; la cessione pro-solvendo non pregiudica pertanto il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati; - il cliente resta obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca dei versamenti eventualmente effettuati dai propri debitori presso banche o enti - ai quali egli dovrà dare istruzioni di mettere subito a disposizione della Banca le somme ricevute - ed a consegnare immediatamente alla Banca tutti gli atti e i documenti che gli pervenissero direttamente. Pagina 10 di 10

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