FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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1 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ANTICIPI SU CERTIFICATI AUTO SMATERIALIZZATI INFORMAZIONI SULLA BANCA Credito Bergamasco Spa Largo Porta Nuova, Bergamo (BG) Telefono: Fax: Sito internet : contattaci@bancopopolare.it Iscrizione all'albo delle banche presso Banca d Italia: n 8100 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO/SERVIZIO Struttura e funzione economica Presupposto essenziale per accedere al Servizio di Anticipo Certificati Auto è la presenza di Certificati di Conformità di autoveicoli o motoveicoli e relative fatture. Per i certificati cartacei l erogazione di un anticipo a fronte di un certificato comporta il ritiro da parte della banca del certificato stesso e la sua custodia fino all estinzione dell anticipo, per evitare che il concessionario possa richiedere più anticipi a fronte di un solo certificato. Per i certificati virtuali, per supplire alla mancanza di materialità dei certificati, sono state attivate sul Portale PDA (Portale Documentate Auto) le funzioni Gestione Distinte e Gestione Anticipi per la comunicazione alla procedura ANFA (Anticipi Fatture) della richiesta di anticipo su certificati smaterializzati. Una volta convalidato l anticipo dalla procedura ANFA, verrà inviata automaticamente al Centro Servizi UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) una notifica dell anticipo concesso. Tale notifica renderà indisponibile il certificato, ai fini del processo di immatricolazione, per la durata del finanziamento. A chiusura dell anticipo la Banca comunicherà in automatico al Centro Servizi UNRAE lo sblocco del certificato. L intero processo garantisce che, fino a quando è in essere il finanziamento, di Certificati di Conformità virtuali, gli autoveicoli ad essi associati non possono essere in alcun modo presentati al Ministero dei Trasporti per l immatricolazione. Questa operatività inoltre inibisce la possibilità di contestuali richieste di anticipi presso altre Banche. Il Servizio di Anticipo Certificati Auto Smaterializzati è una sovvenzione finalizzata a: pagare alla casa madre il/i certificati di conformità smaterializzati verificati e riscontrati regolari dal Concessionario e domiciliati presso la banca in attesa della vendita del/i mezzi; concedere un finanziamento/anticipo di uno o più certificati di conformità già di proprietà del cliente, domiciliati presso la banca, in attesa della vendita del/i mezzi. Per ottenere il servizio il cliente dovrà presentare una richiesta di facilitazione alla banca, su apposita modulistica. Tale richiesta viene esaminata ad insindacabile giudizio degli organi competenti della banca. Se accettata la banca informa per iscritto con apposita comunicazione il cliente che ne rilascia copia sottoscritta per accettazione. L Anticipo Certificati Auto è accordato sotto forma di sovvenzione in conto corrente; la banca stabilisce l importo massimo, la percentuale massima anticipabile dei certificati domiciliati presso la Banca e la durata massima della sovvenzione; accende un conto anticipi denominato Conto Finanziamenti/Pagamenti Italia che costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile dell operazione di sovvenzione. Con il Servizio di Anticipo Certificati Auto Smaterializzati il cliente può richiedere l anticipazione dell importo totale o parziale dei certificati auto domiciliati presso la banca. Verificata dalla Banca la regolarità della documentazione presentata (fatture relative ai certificati di conformità smaterializzati domiciliati presso la Banca o l elenco dei certificati di conformità smaterializzati domiciliati Pagina 1 di 10
2 presso la Banca e le ricevute di richiesta di finanziamento inoltrata in modalità virtuale, con i dati identificativi dei certificati di conformità smaterializzati e copie delle fatture di pagamento) l operazione si concretizza accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto finanziamento/pagamento Italia relativo. Alla scadenza della sovvenzione, la banca provvede ad addebitare il conto corrente ordinario e contestualmente ad accreditare il conto finanziamento/pagamento Italia. I certificati auto smaterializzati non sono soggetti a radiazione automatica, pertanto la chiusura dell anticipo verrà eseguita manualmente dalla filiale in procedura ANFA al pervenimento del pagamento dei certificati sul conto anticipi del cliente. A fronte della sovvenzione la banca provvede a conteggiare interessi, commissioni, spese postali, telegrafiche e simili nonché le spese per la concessione degli anticipi ed ogni altra su base trimestrale. Principali rischi (generici e specifici) I principali rischi connessi al servizio di anticipo certificati auto smaterializzati sono dovuti: alla mancata vendita (e conseguente incasso) dei mezzi relativi all anticipazione ottenuta e, conseguentemente, alla necessità di dover restituire alla banca le somme anticipate; alla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) inizialmente stabilite; alla revoca della facilitazione per volontà della banca a fronte di un uso non corretto della stessa e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica. Legenda delle principali nozioni dell operazione Certificato di Conformità Cliente Cliente non Consumatore Corrispettivo Disponibilità Creditizia Importo massimo anticipabile Percentuale massima anticipabile Spese chiusura interessi debitori Spese invio comunicazione variazioni Spese invio estratto conto Tasso unico debitore annuo effettivo Tasso unico debitore annuo nominale Documento emesso dalle case automobilistiche necessario per l immatricolazione del mezzo. E il soggetto che richiede l anticipazione dei certificati di conformità. Si definisce Cliente non consumatore la ditta individuale o società di persone o società di capitali che svolge attività imprenditoriale o professionale. Rappresenta la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma. I valori del Corrispettivo Disponibilità Creditizia sono espressi su base annua e troveranno applicazione pro quota ad ogni liquidazione trimestrale delle competenze. Valore assoluto massimo entro il quale può essere usata l anticipazione. Rapporto massimo consentito fra l importo anticipabile e l importo dei certificati di conformità presentati. Sono le spese derivanti dal conteggio periodico (di norma trimestrale) degli interessi debitori, in aggiunta alle spese fisse di chiusura. Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie. Sono le spese per l invio di ogni estratto conto, secondo la periodicità pattuita. E il costo annuo dell importo anticipato dalla banca a carico del cliente espresso in percentuale annua. E il costo annuo dell importo anticipato dalla banca a carico del cliente espresso in percentuale annua, con addebito trimestrale. Pagina 2 di 10
3 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIO CONTO FINANZIAMENTI/PAGAMENTI ITALIA Note generali Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile di 365 giorni (366 giorni se l anno è bisestile). Le spese vengono addebitate - fino a concorrenza dell importo massimo previsto dalle condizioni in vigore - nei limiti d importo tempo per tempo consentiti dalla legge 7/3/1996 n. 108 (disposizioni in materia d usura) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della banca. Tassi Tassi debitori su scoperti transitori Tasso nominale annuo Tasso effettivo annuo Tasso annuo per utilizzi su scoperti di conto 7,4500% 7,6607% Tasso di mora 7,4500% Spese fisse e variabili di gestione Spese per operazione Costo operazioni 2,50 Costi di gestione del rapporto Spese fisse di chiusura periodica 32,00 Spese di chiusura periodica in presenza di interessi debitori 0,00 (in aggiunta alle spese fisse di chiusura) Corrispettivo Disponibilità Creditizia Corrispettivo annuo per disponibilità creditizia 2,00 % N.B.: il Corrispettivo di Disponibilità Creditizia è applicato sull importo del fido concesso, indipendentemente dall effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda. Indennità per Sconfinamento per consumatore: per sconfinamento fino a 5.000,00 5,00 al giorno per sconfinamento oltre a 5.000,00 5,00 al giorno limite massimo trimestrale 40,00 Indennità per Sconfinamento per non consumatore: per sconfinamento fino a 5.000,00 10,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 25,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 50,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 100,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 350,00 al giorno per sconfinamento fino a ,00 400,00 al giorno per sconfinamento oltre a ,00 600,00 al giorno N.B.: l'indennità per Sconfinamento si applica in caso di utilizzo di fondi oltre il limite di affidamento concesso (sconfino) o in assenza di affidamento (scoperto). E' presente una soglia contabile pari a 500 per le persone fisiche e a per le altre nature giuridiche, rappresentata dalla somma degli sconfini/scoperti effettuati nel trimestre, al di sotto della quale l'indennità di Sconfinamento non si applica. Spese per invio estratto conto in forma cartacea 1,25 Spese per invio estratto conto in forma elettronica 0,00 Spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea 1 1,25 Spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 0,00 Richiesta elenco movimenti allo sportello 0,00 Imposta di bollo annua su estratto conto - per persone fisiche 34,20 1 Le comunicazioni previste ai sensi dell art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. Pagina 3 di 10
4 - per persone giuridiche 73,80 N.B. L imposta di bollo, se ed in quanto dovuta, verrà ricuperata con addebito a periodicità bimestrale, assoggettato a costo operazione Imposta di bollo - per ciascun assegno - ai sensi del DLgs 231/2007 su assegni bancari e circolari trasferibili: - per persone fisiche 1,50 - per persone giuridiche 1,50 N.B. L imposta di bollo, in quanto dovuta, verrà recuperata con addebito contestuale al rilascio degli assegni bancari o all emissione degli assegni circolari, ed assoggettato a costo operazione. Aggiornato al 24/03/2011 Particolarità rapporto Periodicità di liquidazione delle competenze a debito Periodicità di liquidazione delle spese Trimestrale Trimestrale Utenze Commissioni Commissione per pagamento utenze in via continuativa (RID) 2 1,00 Commissione per pagamento utenze allo sportello 3,00 Commissione per pagamento utenze allo sportello ATM 2,58 Commissione per pagamento utenze tramite servizio by Call 3,00 Commissione per pagamento utenze in via telematica 0,00 Commissione per pagamento bollettini RAV allo sportello 1,29 Commissione per pagamento bollettini RAV tramite servizio by Call 1,29 Commissione per pagamento bollettini RAV in via telematica 1,00 Commissione per pagamento bollettino bancario 0,52 Commissione per pagamento cartelle esattoriali 2,58 Commissione per pagamento tributi, imposte e tasse 2,58 Valute Addebito pagamento utenze in via continuativa (RID) Addebito pagamento utenze allo sportello Addebito pagamento utenze allo sportello ATM Addebito pagamento utenze tramite servizio by Call Addebito pagamento utenze in via telematica Addebito pagamento bollettini RAV, bancari Addebito pagamento modello F24 Assegni Commissioni su assegni Commissioni su assegni in sospeso (commissione per la gestione di assegni mancanti di fondi o da inviare al protesto o da regolarizzare per ogni assegno) 50,00 Commissioni di esito elettronico su assegni Commissioni su assegni negoziati fuori piazza ricevuti impagati 0,00 Commissioni su assegni negoziati Check Trunc. ricevuti impagati 0,00 Commissioni su assegni bancari ricevuti insoluti 19,34 Commissioni su assegni bancari comunicati pagati 15,00 Commissione per ogni assegno richiamato 19,34 Commissione per richiesta fotocopia assegni bancari 0,00 Commissioni su assegni circolari e di traenza Commissione emissione per ogni assegno circolare 0,00 Commissione per richiesta fotocopia assegni circolari o di traenza 0,00 Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta prio- 2 Le voci elencate non comprendono eventuali spese vive reclamate da terzi. Pagina 4 di 10
5 ritaria 1,82 Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta assicurata 6,70 Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta raccomandata 3,78 Commissione per assegni circolari/traenza inviati a mezzo posta raccomandata AR 4,19 Commissione per revoca assegni di traenza fino a euro 51,65 5,16 Commissione per revoca assegni di traenza fino a euro 516,46 10,33 Commissione per revoca assegni di traenza oltre euro 516,46 20,66 Commissione per rimborso assegno circolare fino a euro 51,65 0,00 Commissione per rimborso assegno circolare fino a euro 516,46 0,00 Commissione per rimborso assegno circolare oltre euro 516,46 0,00 Valute per emissione assegni circolari/traenza Numero giorni valuta per rimborso assegni di traenza scaduti 0 Numero giorni valuta per emissione assegni circolari da CED 1 Tipo giorni valuta per assegni circolari emessi da CED Numero giorni valuta per assegni traenza emessi da CED 0 Numero giorni valuta per assegni circolari emessi da filiale 0 Numero giorni valuta per emissione assegni traenza da filiale 0 Aggiornato al 24/03/2011 Valute Valute di accredito Numero giorni valuta versamento assegni altri sportelli Tipo giorni valuta versamento assegni altri sportelli Numero giorni valuta versamento assegni altre Banche 3 Tipo giorni valuta versamento assegni altre Banche Numero giorni valuta per versamento assegni postali non standardizzati 7 Tipo giorni valuta per versamento assegni postali non standardizzati Numero giorni valuta versamento assegni circolari altre Banche 1 Tipo giorni valuta versamento assegni circolari altre Banche Numero giorni valuta versamento voucher 1 Tipo giorni valuta versamento voucher Valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer nostra Banca Valuta accredito bonifico da rete Interbancaria Valuta accredito bonifico SEPA Credit Transfer da rete Interbancaria Valuta accredito bonifico con allegati Valuta per versamento contanti Valuta per versamento assegni circolari ns. banca e/o assegni bancari su sportello Valute di addebito Valuta per disposizioni di bonifico SEPA Credit Transfer Valuta per disposizioni di bonifico a Banche corrispondenti e non Valuta per disposizioni di bonifico a nostre dipendenze Valuta per disposizioni di bonifico stessa dipendenze Numero giorni valuta per pagamento effetti senza spese 0 Numero giorni valuta per pagamento effetti con spese 0 Numero giorni valuta per pagamento disposizioni elettroniche 0 Numero giorni valuta per pagamento bollettini M.AV. 0 Numero giorni valuta per ritiro effetti su banche 0 Valuta per addebito di assegno bancario Data emissione Valuta per prelevamenti effettuati allo sportello, anche tramite assegno Valuta per prelevamenti effettuati tramite ATM Pagina 5 di 10
6 Numero giorni valuta per ritorno assegni impagati 0 Numero giorni valuta per addebito F24 Telematico 0 Numero giorni valuta per addebito F24 0 Valute altre operazioni Valuta applicata all imputazione degli interessi a debito o a credito del 1 giorno fisso successivo al periodo cliente, nonché alle relative commissioni e spese Valuta applicata ai versamenti eseguiti tramite cassa continua cui le competenze fanno riferimento Il calcolo dei giorni avrà come decorrenza la data di apertura del bossolo Termini di disponibilità economica su versamenti Giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione decorsi i quali il cliente può utilizzare gli importi relativi agli assegni bancari e circolari versati. Numero giorni disponibilità per versamento assegni altri sportelli 4 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni altri sportelli Numero giorni disponibilità per versamento assegni altre banche 4 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni altre banche Numero giorni disponibilità per vers. ass. postali non standardizzati 6 Tipo giorni disponibilità per vers. ass. postali non standardizzati Numero giorni disponibilità per versamento assegni estero 25 Tipo giorni disponibilità per versamento assegni estero Numero giorni disponibilità per vers. assegni circolari altre banche 4 Tipo giorni disponibilità per vers. assegni circolari altre banche Numero giorni disponibilità per vers. assegni circolari Creberg e/o assegni bancari su sportello 0 Numero giorni disponibilità per versamento voucher 6 Tipo giorni disponibilità per versamento voucher Termini non stornabilità Giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione decorsi i quali gli assegni bancari e circolari non possono più essere stornati da parte della banca, salvo cause di forza maggiore. Numero giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti sullo stesso sportello Numero giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli 5 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti su altri sportelli Numero giorni di non stornabilità A/B tratti su altre Banche 7 Tipo giorni di non stornabilità A/B tratti su altre Banche Numero giorni di non stornabilità assegni circolari stessa Banca 3 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari stessa Banca Numero giorni di non stornabilità assegni circolari altre Banche 7 Tipo giorni di non stornabilità assegni circolari altre Banche ANTICIPI SU CERTIFICATI AUTO SMATERIALIZZATI Commissioni e spese varie Commissione per fattura anticipata 5,00 Commissione per proroga fattura 10,00 Commissione a forfait per presentazione 6,00 Valute di accredito Numero giorni di stacco valuta per anticipo 5 Tipo giorni di stacco valuta per anticipo Pagina 6 di 10
7 Particolarità rapporto Percentuale di anticipabilità 100% Numero giorni di radiazione 0 Numero giorni di radiazione per conto unico 0 Numero giorni di ammissibilità anticipazione 90 APERTURA DI CREDITO IN CONTO ANTICIPI FATTURE E/O DOCUMENTI ITALIA Tassi Tassi debitori su scoperti transitori Tasso nominale annuo Tasso effettivo annuo Tasso annuo per utilizzi su scoperti di conto 7,4500% 7,6607% Tasso di mora 7,4500% CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL PRODOTTO/SERVIZIO Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni Generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4 e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; Pagina 7 di 10
8 - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni e- conomiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - all Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Nelle Norme che regolano il Conto Finanziamenti si richiama l attenzione sulle clausole di cui: - all Art.3, dove si dispone che il termine di scadenza dei finanziamenti sia concordato di volta in volta tra banca e cliente; - all ultimo comma dell Art.4, dove si stabilisce che le lettere contabili relative al conto finanziamenti, trascorsi 15 giorni dall invio senza che sia pervenuto un reclamo specificato, si intenderanno senz altro approvate dal cliente; - al 2 comma dell Art.5, dove si stabilisce che gl i interessi debitori sono pagati a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno e che, per il regolamento degli interessi e di ogni altro importo ad essa dovuto in relazione al conto, la banca può, senza tuttavia esservi obbligata, addebitare il conto corrente ordinario del cliente, anche allo scoperto; - all Art.6, il quale: nel 1 comma accorda al clie nte la facoltà di utilizzare le somme messegli a disposizione in caso di aperture di credito concessegli dalla banca per le operazioni della specie - in una o più volte e di ripristinare la disponibilità con successivi versamenti; nel 2, 3 e 4 comma disciplina l e ipotesi di recesso stabilendo: che la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; che per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno; che analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; che in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; nell ultimo comma sancisce il diritto della banca di dichiarare la cessazione del rapporto con effetto immediato, qualora il cliente non adempia ad una qualsiasi delle sue obbligazioni pecuniarie ed anche qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all art cod. civ. prevedendo che, in tal caso, il cliente, su semplice richiesta scritta, deve pagare alla banca tutto quanto dovutole; - all Art.7, dove si stabilisce che in caso di mancato pagamento alle date previste e/o in caso di cessazione del rapporto saranno conteggiati interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto per capitale e/o interessi, dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo; Pagina 8 di 10
9 - all Art.8, il quale stabilisce: che i documenti ritirati dalla banca e le merci sugli stessi indicate e/o da essi rappresentate e quant altro ricevuto dalla banca in dipendenza dell incarico di pagamento sono costituiti in pegno a favore della banca contestualmente al ritiro degli stessi, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni del cliente nei confronti della banca; che qualora la banca non fosse integralmente e puntualmente rimborsata di ogni su avere, entro i termini per ciascuna operazione previsti od altrimenti fissati, la banca è autorizzata a soddisfarsi senz altro di ogni suo avere anche per debiti non ancora scaduti, procedendo con preavviso di almeno cinque giorni in qualsiasi forma scritta e senza alcuna formalità alla vendita al meglio, a mezzo di pubblico mediatore od ufficiale giudiziario o persona nominata dall Autorità Giudiziaria, ed anche a trattativa privata, delle merci rappresentate o individuate dai documenti, ovvero alla cessione al meglio dei documenti medesimi, salvo naturalmente ogni diritto od azione per il recupero di ogni eventuale differenza; che resta fermo inoltre il diritto di ritenzione sui documenti e sulle merci sugli stessi indicate e/o da essi rappresentate, e ciò con effetto anche per gli eredi e aventi causa del cliente; che restano pure fermi, sino all integrale pagamento da parte del cliente, i privilegi che assistono il credito derivante dall esecuzione del mandato, ai sensi degli artt.2761 e 2756 doc. civ.; che il cliente riconosce alla banca speciale mandato irrevocabile a girare in suo nome e conto ed a proprio favore, titoli e/o documenti che alla banca pervenissero e/o dalla stessa comunque ritirati in relazione alle operazioni. Nel modulo relativo alla concessione e/o variazione di affidamenti per soggetti non consumatori vengono in particolare considerazione le norme contenute nelle seguenti clausole: Condizioni particolari: punto 2) nel quale si prevede che l utilizzo degli affidamenti resta subordinato al perfezionamento delle garanzie eventualmente convenute punto 3) nel quale è previsto che, se è stabilito un piano di riduzione dell ammontare dell affidamento, le riduzioni di fido vengono effettuate dalla banca automaticamente senza che sia tenuta ad inoltrare preavviso di pagamento, obbligando il cliente ad effettuare i versamenti sul conto corrente alle date previste; punto 4) nel quale si prevede che, qualora l affidamento sia reso utilizzabile a valere su più conti e/o rapporti, il limite disponibile su ciascun conto e/o rapporto si determina automaticamente, senza necessità di comunicazione da parte della banca, imputando all ammontare accordato gli importi utilizzati o altrimenti non disponibili sui diversi conti e/o rapporti. Norme che disciplinano gli affidamenti: Aperture di credito utilizzabili nella forma tecnica del Conto Unico Art.1 dove si prevede che la banca è esonerata dall inviare al correntista qualsivoglia comunicazione in ordine all importo disponibile ed alle relative variazioni; Art.2 dove si prevede che gli effetti, documenti o altri appunti cartacei od elettronici sono trasmessi dal correntista alla banca con contestuale cessione pro-solvendo dei relativi crediti; Art.3 nel quale la banca si riserva inoltre il diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle somme anticipate, anche prima della scadenza o dell incasso dei crediti; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista un preavviso non inferiore a un giorno. Affidamenti diversi da quelli accordati in forma di apertura di credito in conto corrente punto b) nel quale si prevede l obbligo del cliente di pagare gli interessi e le commissioni alla scadenza del relativo periodo di liquidazione e la facoltà della banca di addebitare il relativo importo sul conto corrente ordinario del cliente, anche allo scoperto; punto d), in tema di recesso, dove si prevede: la facoltà per la banca di recesso, riduzione o sospensione dell apertura di credito a tempo indeterminato, con effetto immediato qualora ricorra un giustificato motivo, o in caso contrario con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi; nell apertura di credito a tempo determinato, la facoltà per la banca di recesso dall affidamento, riduzione o sospensione dello stesso, con effetto immediato, subordinatamente all esistenza di una giusta causa; punto f) nel quale si prevede che, in caso di utilizzo in valuta estera, il cliente deve effettuare i pagamenti degli importi dovuti alla banca in divisa effettiva; in mancanza, la banca è legittimata ad acquistare sul mercato la divisa necessaria ai pagamenti, restando il cliente debitore per il corrispondente importo in euro ed escluso ogni effetto novativo. E pure previsto che, in caso di superamento del limite dell affidamento per effetto di variazioni del rapporto euro/valuta estera, la banca potrà richiedere il versamento del corrispondente importo con preavviso scritto di almeno 15 gg.; Pagina 9 di 10
10 punto g) nel quale si prevede, in caso di mancato pagamento delle somme comunque dovute, l obbligo del cliente di pagare gli interessi di mora; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Operazioni a fronte di crediti verso terzi (per sconto, anticipazione S.B.F., in conto anticipi, aperture di credito in Conto unico etc.); si prevede che: - i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro-solvendo alla Banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio; - è facoltà della Banca di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o all avvenuta notifica della cessione stessa; - la Banca ha facoltà di accreditare le somme incassate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorchè non liquido ed esigibile; - resta fermo, considerato lo scopo di garanzia della cessione, l'obbligo del cliente di rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite; la cessione pro-solvendo non pregiudica pertanto il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli e- ventuali coobbligati; - il cliente resta obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca dei versamenti eventualmente effettuati dai propri debitori presso banche o enti - ai quali egli dovrà dare istruzioni di mettere subito a disposizione della Banca le somme ricevute - ed a consegnare immediatamente alla Banca tutti gli atti e i documenti che gli pervenissero direttamente. Pagina 10 di 10
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