AGENTI'IN'ATTIVITÁ'FINANZIARIA'E' MEDIATORI'CREDITIZI1
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1 PERSONA E MERCATO I"quaderni+ + AGENTI'IN'ATTIVITÁ'FINANZIARIA'E' MEDIATORI'CREDITIZI1 Gli"intermediari"del"credito"dopo"la"riforma+ Percorso'formativo di'Luca'Bonito Febbraio"
2 IquadernifannopartedellacollanaPersonaeMercato,fondatadaGiuseppeVettori. Direzione:GiuseppeVettori Comitatodidirezione:EmanuelaNavarretta;StefanoPagliantini;GiovanniPassagnoli; PietroSirena. Comitato dei revisori: Fabio Addis; Carmelita Camardi; Giuseppina Capaldo; SebastianoCiccarello;MassimoConfortini;GiovanniD Amico;GiancarloFilanti;Carlo Granelli; Massimo Franzoni; Francesco Macario; Marisaria Maugeri; Fabio Padovini; Maddalena Rabitti; Antonio Rizzi; Claudio Scognamiglio; Paolo Zatti; Massimo Zaccheo. Segreteria:P.zzaSanMarco5,50121Firenze. Info: Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n dell elenco della stampaperiodicacuratodaltribunaledifirenze. ISSN2239T8570 Tuttiidirittidiriproduzionesonoriservati,compreselerappresentazionigraficheed iconografiche.ogniriproduzione,ancheparzialeequalunquesiailformatoeil supporto,èvietata,tranneperusoprivatosenzaalcunoscopocommerciale.sono consentite,inoltre,lecitazioniatitolodicronaca,studio,criticaorecensione.inogni caso,l integritàdeidocumentiriprodottidovràessererispettataelariproduzione, ancheparziale,dovràessereaccompagnatadall indicazionedellafonte.
3 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi Presentazione INDICE 1 L offertafuorisede Icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali L offertafuorisedenelcredito Attivitàausiliariaafavoredellebancheedegliintermediarifinanziari Icontrattidell intermediazionecreditizia Agenzia Definizione Agentecomeimprenditore Stabilità,localizzazione,esclusiva Lapromozionedellaconclusionedeicontratti Divietodiriscossioni Rappresentanzadell agente Obblighidell agente Dirittidell agente Obblighidelpreponente Durata Indennitàincasodicessazionedelrapporto Pattodinonconcorrenza Agenteconrappresentanza Agentidiassicurazione Ilsubagente Ilcessatoruolodegliagentiedeirappresentantidicommercio Lasemplificazioneamministrativa:iscrizionenelregistrodelleimpreseenel REA Esercizioabusivodell attivitàdiagente Mediazione Caratteristichedellamediazione Differenzaprincipaleconl agenzia:l indipendenzadelmediatore Laprovvigione Provvigioneneicontratticondizionalioinvalidi Rimborsodellespese Pluralitàdimediatori Rappresentanzadelmediatore Contraentenonnominato Fideiussionedelmediatore Obblighiintemadiinformativaediautenticitàdellefirme
4 LucaBonito 3.11 Sanzionipermancatacomunicazioneinmeritoall insolvenzaoall incapacità diunaparte Ilcessatoruolodegliagentidiaffariinmediazione Lasemplificazioneamministrativa:iscrizionenelregistrodelleimpreseenel REA Esercizioabusivodell attivitàdimediazione Ildibattitosullanaturadellamediazione Mandato Definizione Ilmandatoconrappresentanza Ilmandatosenzarappresentanza Contenutodelmandato,onerosità Obbligazionidelmandatario Obbligazionidelmandante Estinzionedelmandato Ildecretolegislativo141/2010egliintermediaridelcredito LaDirettiva2008/48/CE GliinterventidellaBancad Italiaperlariforma L indagineconoscitivasulcreditoalconsumo Lariforma:decretolegislativo141/ Gliintermediaridelcredito Casidinonconfigurazionediagenziainattivitàfinanziariaedimediazione creditizia Gliagentiinattivitàfinanziaria Definizione Contrattidiconcessionedifinanziamentisottoqualsiasiforma Esclusività Leattivitàconnesseestrumentali.Laristrutturazioneeilrecuperodeicrediti Promozioneeconclusionedicontrattidicontocorrente Riservadiattività Ilmonomandato.Deroghe Responsabilitàsolidaledelmandanteconl agenteinattivitàfinanziaria Divietodicontestualeiscrizionenell elencodegliagentiinattivitàfinanziaria edeimediatoricreditizi Incompatibilità:mediazionediassicurazioneodiriassicurazioneeconsulenza finanziaria Compatibilità:agentidiassicurazioneepromotorifinanziari Dipendentiecollaboratoridegliagentiinattivitàfinanziaria Responsabilitàsolidaledegliagentiinattivitàfinanziariaperidannicausati daidipendentiedaicollaboratori Disposizionisullatrasparenza
5 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi 6.15 Divietoaidipendenti,agentiecollaboratoridibancheeintermediarifinanziari disvolgereattivitàdipromozioneafavorediterzi Requisitiperl iscrizionenell elencodegliagentiinattivitàfinanziaria Requisitipatrimoniali,organizzativi,diformagiuridica Lapolizzadiassicurazione Requisitidiprofessionalità Requisitidionorabilità RequisititecnicoTinformatici Requisitiperlapermanenzanell elencodegliagentiinattivitàfinanziaria: effettivoeserciziodell attivitàeaggiornamentoprofessionale Pagamentodeicontributi Agenticheprestanoesclusivamenteiservizidipagamento Ilregolamentochedisciplinagli agentineiservizidipagamento Agenticheprestanoservizidipagamentopercontodiistitutidimoneta elettronicaoistitutidipagamentocomunitari Incassodifondisuincaricodisoggettiautorizzatiallaprestazionediservizidi pagamento Obblighidicontribuzioneprevidenziale Esercizioabusivodell attivitàdiagenteinattivitàfinanziaria NormativadellaBancad Italiasullepoliticheorganizzativedaadottareper l utilizzodiagentiinattivitàfinanziariadapartedellebanche Imediatoricreditizi Lalegge108/ Definizionedimediatorecreditizio Laprestazionedelmediatorecreditizio Lariservadiattività Obbligodiformasocietaria.Capitalesocialeminimo L attivitàdiconsulenza Esclusivitàdellamediazionecreditizia Leattivitàconnesseestrumentali L indipendenza Incompatibilità:divietodicontestualeiscrizionenell elencodegliagentiin attivitàfinanziariaedeimediatoricreditizi Incompatibilitàconl attivitàdiagenteinassicurazioneeconl attivitàdi promotorefinanziario Attivitàcompatibili:mediatorediassicurazioneeconsulentefinanziario Facoltàdiprimaistruttoriadellarichiestadifinanziamento LacoTmediazioneelacooperazionetramediatoricreditizi I segnalatori dioperazionidifinanziamento Dipendentiecollaboratori Responsabilitàsolidaledeimediatoricreditiziperidannicausatidai dipendentiedaicollaboratori
6 LucaBonito 7.18 Disposizionisullatrasparenza Divietiperdipendenti,agentiecollaboratoridibancheeintermediari finanziaridisvolgereattivitàdimediazionecreditizia Partecipazioni Requisitiperl iscrizionenell elenco Requisitidiorganizzazione Requisitidiprofessionalità Requisitidionorabilità Requisitipatrimoniali RequisititecnicoTinformatici Lapolizzadiassicurazione Requisitiriguardantil effettivoeserciziodell attivitàel aggiornamento professionale Pagamentodeicontributi Partiistituzionalidellamediazionecreditizia.Normapenale Divietiacaricodeimediatoricreditizi Esercizioabusivodell attivitàdimediatorecreditizio Riservadiattivitàeesercizioprofessionale Organismoperlatenutadeglielenchidegliagentiinattivitàfinanziariaedei mediatoricreditizi4oam Caratteristiche Competenze Gliorgani Autonomiafinanziaria.Tassadiconcessionegovernativa VigilanzadellaBancad Italiasull Organismo Gestionedeglielenchi Datiinseritinell elenco Massimalidellapolizzaassicurativa Obblighidicomunicazionedellevariazioni Gliiscrittinonoperativi L esameelaprovavalutativa Accessoallediverseprofessioni Formazioneeaggiornamentoprofessionale Collaborazioneconaltrisoggettiincaricatidellatenutadialbieregistri Cambiavalute Ilsistemasanzionatorio Livellidisanzioni Sanzionipenaliapplicatedall autoritàgiudiziaria SanzioniamministrativepecuniarieapplicatedallaBancad Italia Proceduraperl applicazionedisanzioniamministrativedapartedellabanca d Italia
7 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi 10.5 Sanzioniapplicatedall Organismo Cancellazioned ufficiodall elenco Sospensionedaglielenchi Richiamoscritto Proceduraperl applicazionediprovvedimentisanzionatoriecautelari Gliintermediaridelcreditoatitoloaccessorio Definizione Caratteristichedelleprestazioni Laconvenzione Ilcontrattodicreditocollegatoriferitoagliintermediaridelcreditoatitolo accessorio L erogazionedelcredito(aspettinormativi) Ilsistemaistituzionaleprepostoallaregolazioneealcontrollodelmercato bancario Lebanche Gliintermediarifinanziari L eserciziodelcredito L erogazionecreditiziadopobasilea Requisitipatrimonialiminimi Controlloprudenzialedell adeguatezzapatrimoniale Requisitiditrasparenzadelleinformazioni(disciplinadelmercato) ConseguenzenelrapportobancaTimpresa Ladomandadiaffidamentoeladocumentazioneinformativa Analisiqualitativa Ilbilancio Analisiquantitativa Ilcompletamentodell istruttoria Leprincipaliformetecnichedifinanziamento Icreditipercassa L aperturadicredito L anticipazionebancaria Losconto Anticipodicrediti salvobuonfine Finanziamentiafrontedellacessionedelquintodellostipendioodellapensione. Ladelegazionedipagamento Ilriportofinanziario Ilmutuoipotecario Finanziamentiinpool Illeasing Ilfactoring Icreditidifirma
8 LucaBonito 14 Legaranzie Funzionedellegaranzie Iprivilegi Ilpegno L ipoteca Lafideiussione Ilmandatodicredito L avallo Laletteradipatronage LegaranziedeiConfidi Latuteladelconsumatore:ilCodicedelConsumo Ilsistemanormativoinmateriadituteladelconsumatoreeditrasparenza Idirittifondamentalidelconsumatore Lepratichecommercialiscorrette Icontrattidelconsumatore.Leclausolevessatorie Dirittideiconsumatori.Icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali Icontrattiadistanza Obblighidiinformazioneneicontrattiadistanzaeneicontratticonclusifuori deilocalicommercialiedirittodirecesso Commercializzazioneadistanzadiservizifinanziariaiconsumatori Trasparenzadelleoperazioniedeiservizibancari.Correttezzadellerelazionitra intermediarieclienti IltitoloVIdelTUBeilprovvedimentodellaBancad Italiadel20giugno Normeapplicabiliagliagentiinattivitàfinanziariaeaimediatoricreditizi Pubblicitàeinformazioneprecontrattuale DocumentocontenentiiprincipalidirittidelclienteeGuide Foglioinformativo.Fogliocomparativodeimutui Offertafuorisede.Adempimentiacaricodegliagentiinattivitàfinanziariae deimediatoricreditizi Annuncipubblicitari Consegnadicopiadelcontratto Documentodisintesi IndicatoreSinteticodiCostoISC Contratti Modificaunilateraledellecondizionicontrattuali Comunicazioniperiodicheallaclientela Richiestadidocumentazionesusingoleoperazioni Dirittodirecesso Tecnichedicomunicazioneadistanza Informativaprecontrattuale Comunicazioninonrichieste
9 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi Stipuladelcontratto Contocorrentesemplice Estinzioneanticipatadeimutuiimmobiliari Surrogazioneneicontrattidifinanziamento.Portabilità Deroghe.Nullitàdiprotezione Controlli Adempimentiditrasparenzaacaricodeimediatoricreditiziriguardantila formalizzazionedelrapportodimediazionecreditizia LeIstruzionidelcessatoUICindata29aprile2005.Applicazionesulversante dellaformalizzazionedelrapportodimediazionecreditizia StrutturadelprovvedimentodelcessatoUICdel29aprile Avvisodenominato principalinormeditrasparenza Fogliinformativi Offertafuorisededelcontrattodimediazionecreditizia Tecnichedicomunicazioneadistanza Annuncipubblicitari Informazioneprecontrattuale Documentodisintesi Indicatoresinteticodicosto(ISC) Contratti Contenutodeicontratti Stipuladelcontrattoconutilizzoditecnichedicomunicazioneadistanza Comunicazioniallaclientela Rapporticonbancheeintermediarifinanziari Ilcreditoaiconsumatori Nozione Pubblicità Obblighiinformativiprecontrattuali.Leinformazionieuropeedibasesul creditoaiconsumatori Valutazionedelmeritocreditizio Banchedati Contrattiecomunicazioni Cartedicredito Recessodelconsumatore Contrattiatempoindeterminato Contrattidicreditocollegati Rimborsoanticipato Cessionedeicrediti Sconfinamento Sistemidisoluzionestragiudizialedellecontroversieinmateriadioperazionie servizibancariefinanziari
10 LucaBonito 19.1 Glistrumentiadisposizioneincasodiconflittualità Reclamo L ArbitroBancarioFinanziarioABF Organodecidente Procedimento Lamediazione.Organismodiconciliazionebancaria Differenzetraprocedimentoavantiall ABFequellopressoL Organismodi conciliazionebancaria OmbudsmanTGiurìBancario CameradiConciliazioneeArbitratopressolaCONSOB Adempimentiinmateriadiprivacy IlCodicedellaPrivacy Iltrattamentodeidati Ilconsensoaltrattamentoegliadempimentiobbligatori IlGaranteperlaprotezionedeidatipersonali Protezionedellaprivacynell attivitàdiristrutturazioneerecuperodeicrediti Disposizioniinmateriadiantiriciclaggioedilottaalterrorismo Lanormativaantiriciclaggioeantiterrorismo L UnitàdiInformazioneFinanziariaUIF Definizionidiriciclaggioedifinanziamentodelterrorismo Ambitosoggettivodiapplicazionedellanormativa Ilsistemadiobblighi Adeguataverifica Obblighisemplificatidiadeguataverifica Obblighirafforzatidiadeguataverifica Esecuzionedapartediterzidegliadempimentidiadeguataverifica. Competenzedeimediatoricreditizi,degliagentiinattivitàfinanziariaedegli intermediaridelcreditoatitoloaccessorio Obblighidiconservazioneediregistrazione Archiviounicoinformaticoearchiviocartaceo Segnalazionedelleoperazionisospette.Gliindicidianomalia Responsabilidellesegnalazioni Adempimentiacaricodegliagentiinattivitàfinanziariaedeimediatoricreditizi Contenutoeinviodellesegnalazioni Astensione.Sospensionedelleoperazioni RichiestadiinformazionidapartediUIF Obbligodiriservatezza Divietodicomunicazione Mancanzadiresponsabilità Limitazioniall usodelcontanteedeititolialportatore
11 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi ObbligodicomunicazionealMinisterodell economiaedellefinanze Organidicontrollo Formazione Organizzazione,procedureecontrolliinterni Sanzioni Disposizioniinmateriadiusura Lasanzionepenale.Mediazioneusuraria Iltassosoglia Fondidisolidarietàeprevenzione Nullitàdellaclausolarelativaainteressiusurarineimutui Laformasocietaria Obiettividellegislatore Lesocietàdipersone Lesocietàdicapitalielecooperative Lasocietàperazioni Societàinaccomanditaperazioni Lasocietàaresponsabilitàlimitata Societàaresponsabilitàlimitatasemplificata Societàaresponsabilitàlimitataacapitaleridotto Societàcooperative Scioglimentoeliquidazionedellesocietà Trasformazione Fusione Scissione Lasocietàeuropea SE Laresponsabilitàamministrativadellesocietà Scopoecontenutidelladisciplina Laconfigurazionedelmodelloorganizzativo Ireaticheoriginanolaresponsabilitàelesanzioni Ilrecuperodeicrediti Attribuzionedispecificacompetenzaafavoredegliagentiinattività finanziaria:l Agenziadirecuperocreditipercontoterzi Lacompetenzadeimediatoricreditizinelrecuperodeicrediti L attivitàdiconsulenzaegestionedeicreditiafinidiristrutturazionee recuperodeglistessi Lacrisidell impresa Laristrutturazionedeicrediti Iprocedimenticautelari Sequestrogiudiziario Sequestroconservativo
12 LucaBonito 25.7 Ilrecuperoforzosodeicrediti Leazioniesecutive Acquisizionedeltitoloesecutivo L azioneesecutiva.precettoepignoramento L iterdell esecuzione.interventodeicreditori,vendita,assegnazionee distribuzionedelricavato Formediesecuzioneforzata.Leopposizioni L azioneesecutivaconcorsuale.ilfallimento Effettidellasentenzadichiarativadifallimento.Accertamentodelpassivo Effettidelfallimentosugliattipregiudizievoliaicreditori.Azionerevocatoria fallimentare Effettidelfallimentosuirapportigiuridicipreesistenti Fasidellaprocedurafallimentare Concordatofallimentare L esdebitazione Ilconcordatopreventivo Altriistitutiperaffrontarelacrisidell impresaprevistidallaleggefallimentare Ipianiattestatidirisanamento Gliaccordidiristrutturazionedeidebiti Finanziamentiprededucibili Lacomposizionedellecrisidasovraindebitamento Laliquidazionecoattaamministrativa L amministrazionestraordinariadellegrandiimpreseinstatodiinsolvenza Ristrutturazioneindustrialedigrandiimpreseinstatodiinsolvenza Gliistitutidipagamentoegliistitutidimonetaelettronica4IMEL Servizidipagamentoeemissionedimonetaelettronica:attivitàriservate Istitutidipagamento IstitutidiMonetaElettronicaTIMEL AutorizzazionedellaBancad Italiaeiscrizionenell albodegliistitutidi pagamentoedegliimel Partecipantialcapitale AttivitàesercitabilidagliistitutidipagamentoedagliIMEL Tuteladeifondideiclienti Disciplinaprudenziale Utilizzodegliagentiinattivitàfinanziariaperlaprestazionediservizidi pagamento.obbligo,atalescopo,diiscrizionedegliagentinell albodegli istitutidipagamentooinquellodegliimel Utilizzodiagentiedisoggetticonvenzionatiinpaesicomunitari Utilizzodiagentiedisoggetticonvenzionatiinpaesiextracomunitari Modificheriguardantigliagenti ObblighidegliistitutidipagamentoedegliIMELconnessiall utilizzodi agentiperlaprestazionediservizidipagamento.obblighidegliimelper 11
13 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi l utilizzodisoggetticonvenzionatiperladistribuzioneilrimborsodimoneta elettronica Istitutiaoperativitàlimitata IstitutidipagamentoeIMELibridi Vigilanza Abusivaattivitàdiemissionedimonetaelettronicaediprestazionediservizi dipagamento.abusodidenominazione Lamonetaelettronica Definizione Rimborso Formedituteladelcliente Trasparenza Iservizidipagamento Definizione Attivitàesclusedalladisciplinadeiservizidipagamento Gliutilizzatorideiservizidipagamento Leoperazionidipagamento,icontrattiquadroeicontidipagamento Micropagamenti Autorizzazionediun operazionedipagamento.glistrumentidipagamento Obblighieresponsabilitàdell utilizzatorecircalemodalitàdiutilizzodeiservizie deglistrumentidipagamento Obblighieresponsabilitàdelprestatorediservizidipagamento Rettifiche Rimborsi Esecuzionediun operazionedipagamento Responsabilità Spese Sanzioni Latrasparenzaneiservizidipagamento Informativaprecontrattuale.Foglioinformativo,documentodisintesi Informativaprecontrattuale.Operazionidipagamentononrientrantiinun contrattoquadro Formascrittadelcontrattoquadro.Eccezioni Modificadellecondizionicontrattuali Recessodalcontratto Comunicazioniallaclientela.Ricevuta L intermediazioneassicurativa Ilcontrattodiassicurazione Assicurazionecontroidanni Assicurazionesullavita IlCodicedelleassicurazioniprivate.L IVASS
14 LucaBonito 29.5 Leimpresediassicurazione.Autorizzazioneeiscrizionenell albo Eserciziodell attivitàassicurativa L attivitàdiriassicurazione L attivitàdiintermediazioneassicurativaeriassicurativa.attivitàriservata: iscrizionenelregistro Registrodegliintermediariassicurativieriassicurativi Eserciziodell attivitàdiintermediazioneregoledicomportamento Obblighidiinformativarelativiaiprodottiassicurativivita Obblighidiinformativarelativiaiprodottiassicuratividanni InformativaviaWebbalcontraente Pubblicitàdeiprodottiassicurativi Distribuzionedeicontrattiassicuratividapartedegliintermediariiscrittinella sezioneddelregistro Retidivenditamultilevelmarketing Intermediazioneadistanzadicontrattidiassicurazione Aggiornamentoprofessionale Responsabilitàsolidale Reclami Provvedimentisanzionatori ALLEGATO
15 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi Presentazione L intermediazionedelcreditoattraversosoggettiesternihaassuntoprogressivorilievo nellestrategiedellebancheedegliintermediarifinanziariperlaflessibilitàdeimoduli operativieperilcontenimentodeglioneri.losviluppoditaleschemadistributivosiè manifestato, tra l altro, con l incremento esponenziale del numero degli operatori, soprattuttodeimediatoricreditizicheoperavanoinbaseaformulecontrattualiibridee nondeltuttocompatibiliconilrequisitodell indipendenza.agivano,infatti,inforzadi convenzioniconlebanchealloscopodipromuoverneiprodotti. Si è, perciò, configurata un anomalia nei canali distributivi in quanto i mediatori creditizi, non operando in un contesto di rete indipendente, si assimilavano nella sostanzaagliagentiinattivitàfinanziaria.èdaaggiungerechel insufficienteselezione neirequisitidiprofessionalitàeonorabilitàamontedelleprevigentiformediiscrizione elapossibilitàdieludereicontrolliprovocavanofenomenidicriminalità. Perimenzionatimotivi,laBancad Italiahaperoratomodifichelegislativenell otticadi concretizzare più efficaci modalità di vigilanza. Sulla base della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 è maturata la riforma della materia anticipata dall Indagine conoscitiva sul credito al consumo della Commissione Finanze della Camera dei Deputatiindata23febbraio2010. Il d.lgs. 141/2010 ha riformato il credito al consumo e, insieme, l intermediazione del credito mettendo ordine nei canali distributivi delle banche e degli intermediari finanziariconlanettaseparazionetracanaliindipendentiecanalicaptive(cheoperano su mandato). Il tutto in un contesto di adeguata qualificazione degli operatori sotto il profilodellaprofessionalitàedellaonorabilità. Per i mediatori creditizi è stata resa obbligatoria la forma di società di capitali o cooperativa con dotazione di capitale non inferiore al minimo previsto per le spa. Di fatto,scompaionoimediatoricreditizipersonefisiche,checostituivanolamaggioranza degliintermediaridelcredito,avantaggiodiunarealequalificadiindipendenza.perla promozione dei contratti di finanziamento le banche e gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria(anche persone fisiche e società di persone)equestihannoassuntooralasuddettamaggioranzanumerica. Si profila così un mercato del credito ordinato in due canali distributivi che non presentanolecommistionidelpassato. Il d.lgs. 169/201, secondo correttivo al d.lgs. 141/2010, ha disciplinato il sistema delle compatibilitàtraglioperatorideidueseparaticanali: 14
16 LucaBonito - reti indipendenti: mediatori creditizi, mediatori di assicurazione e consulenti finanziari; - reti captive: agenti in attività finanziaria, promotori finanziari e agenti di assicurazione. Ognunonelseparatocanalepuòallargarelasuasferaoperativaaccedendoall iscrizione negli altri elenchi, albi e registri. Ad esempio, l agente in attività finanziaria può iscriversinell albodelpromotorifinanziari,manoninquellodeiconsulentifinanziari. Senetraeun indicazionedirilievo:quelladipervenireinfuturoaunoperatoreunico neirispettivicanali,obiettivointeressantemanonprivodidifficoltà. Ilvolumesiproponediassecondarelaformazionedegliintermediaridelcreditoper: - sostenerelaprovadiesameaifinidell iscrizioneneglielenchi; - affrontare la prova valutativa alla quale sono sottoposti i dipendenti e i collaboratoridegliintermediaristessichehannoformasocietaria; - assolveregliobblighidiaggiornamentoprofessionaleprevistidallaleggeinmodo continuativo. 15
17 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi 1 L offertafuorisede 1.1 Icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali. IlCodicedelConsumo(d.lgs.6settembre2005n.206esuccessivemodifiche)disciplina, all art.45esegg., icontrattinegoziatifuorideilocalicommerciali cherientranonella più vasta categoria delle particolari modalità di conclusione del contratto. L attenzione del legislatore si rivolge ai modi di conclusione dei contratti diversi da quelli realizzati all interno dei locali commerciali ove il professionista svolge la sua attività,modineiqualinonèilconsumatoreparteattivachemanifestaesigenze,malo stessodivieneoggettodipropostediacquisto. Si tratta di contratti che derivano, perciò, da impulsi non originati dalla volontà del consumatore che viene a trovarsi di fronte a un operatore dotato di specifiche conoscenze professionali. Emerge, così, un profilo di debolezza per il consumatore derivante dall effetto sorpresa provocato da una proposta inaspettata rispetto alla quale è impreparato 1. Il consumatore risulta particolarmente vulnerabile per la mancanza di conoscenze sul prodotto o sul servizio offerto rispetto al soggetto proponente l acquisto (asimmetria informativa). Tale carenza può recare alterazioni allacorrettaformazionedellesuedecisioni,consceltenonponderateofalsate. Perquestomotivo,vengonoattribuitialconsumatorestrumentiditutela,comequello del diritto di recesso, definito anche diritto di ripensamento o di pentimento (jus poenitendi). 1L effettosorpresaèevidenziatonelladirettiva85/577/ceedel20dicembre
18 LucaBonito 1.2 L offertafuorisedenelcredito Allanegoziazione fuorideilocalicommerciali,èassimilata,nelmercatodelcreditoenel campo della finanza, quella dell attività fuori sede disciplinata dalle Istruzioni di Vigilanzaperlebanche 2 edaltestounicodellafinanzattuf(art.30).nelcreditola contrattazione esterna ha assunto un progressivo sviluppo in considerazione dei vantaggichelastessaconsente.lebancheegliintermediarifinanziaripossono,infatti, stabilire efficaci strategie per contattare nuove fasce di clientela e per intensificare i rapportigiàinessere. Inquestaazionesiavvalgonodipersonaledipendente(asuotempoglioperatorierano definiti sviluppatori )edisoggettiesterniallapropriastrutturaorganizzativa.l azione dei dipendenti incaricati di operare fuori sede si è ridotta nel tempo mentre si è verificatounconcomitantemaggioreutilizzodisoggettiesterniperiseguentimotivi: - particolareefficaciadipenetrazioneinsegmentinuovidelmercato; - vantaggiderivantidallaflessibilitàdeimodulistrategici; - sensibileriduzionedeglioneri. Quest ultimo aspetto è di particolare rilievo in una fase economica che vede forte impegnoacomprimereicostifissi. L offerta fuori sede pone problematiche legate all esigenza di una corretta relazione conlaclientelainquantoildatodioperareall esternodellesedidellebancheodegli intermediari finanziari, ove i ruoli delle parti sono di per sé palesi, modifica i termini deltradizionalerapportoconilcliente.pertutelareildestinatariodell offertafuorisede èstatoconfiguratounquadronormativo,specificoperilsettorecreditizio,finalizzatoa bilanciare la sua posizione rispetto a quella dell offerente, quadro che è andato a perfezionarsi progressivamente prendendo spunto anche dalle problematiche del contenziososulcollocamentodeiprodottieservizifinanziariregolatidaltuf. La Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 sui contratti di credito ai consumatori, ha indottoilnostrolegislatoreariformarelamateriaconuninterventoorganico,ildecreto legislativo13agosto2010n.141esuccessivemodifiche,che,tral altro,hamodificato profondamenteladisciplinadeisoggetticheesercitanol offertafuorisedenelcredito, in particolare degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi inquadrati nellacategoriadegliintermediaridelcredito. 2BANCAD ITALIA,IstruzionidiVigilanzaperlebanche,titoloIII,cap.2,sez.III,inwww.bancaditalia.itove vienedefinitaattivitàfuorisedel attivitàsvoltadallabancainluogodiversodallasedelegaleodalleproprie succursali. 17
19 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi 1.3 Attivitàausiliariaafavoredellebancheedegliintermediarifinanziari Gliagentiinattivitàfinanziariaeimediatoricreditizisiinseriscononelcontestodelle attività finanziarie e, quindi, nel segmento di mercato ove si opera allo scopo di facilitarel incontrotraladomandael offertadicapitali.senetraeconfermadall art.11, terzo comma, lettera c) del d.lgs. 231/2007 che, prevedendo tra i destinatari della normativa antiriciclaggio gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, li fa rientrare tra gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. In precedenza, il punto 2.1. del provvedimento della Banca d Italia del 9 settembre 2002 intestato Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti abrogato implicitamente dalla riforma, ma significativoaifiniinterpretativi,precisavache: aifinidellapartecipazioneintalisocietà (società di mediazione creditizia n.d.a.) da parte di banche, si rileva che la mediazione creditizia, pur non comportando l esercizio diretto di attività finanziaria, è strettamente funzionaleallosvolgimentodiquest ultima..inquestosensol azionedeimediatorièstata anchedefinitacome collaterale rispettoall operativitàbancariatipica 3. Tenutocontodelruolosvolto,siritienecheuninquadramentofunzionaledegliagenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sia quello di operatori che realizzano un attivitàdicarattereausiliarioafavoredellebancheedegliintermediarifinanziari, inparticolareun attivitàpreliminareallastipulazionedicontrattifinanziari.laloro attività non è, dunque, un attività di intermediazione finanziaria, ma tende più semplicementeafavorirelaconclusione deicontrattiattraversoiqualisimaterializzal attivitàdi intermediazione Icontrattidell intermediazionecreditizia Per l inquadramento civilistico dei rapporti posti in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari con l offerta fuori sede tramite soggetti esterni, rapporti che si riverberano sulle relazioni con la clientela, si fa riferimento ai seguenti modelli contrattuali: - agenzia; - mediazione; - mandato. I citati schemi si pongono nel contesto dell azione imprenditoriale tesa a ottimizzare i processi distributivi dei prodotti e dei servizi. La distribuzione rappresenta, in questo senso, una serie di operazioni commerciali che permette di collegare la fase della produzione con quella della collocazione sul mercato. Può configurarsi come 3F.CAPRIGLIONE,Evoluzioneinformaticaesoggettivitàfinanziarianelladefinizionedialcunetipologieoperative online,inbanca,borsa,tit.cred.,2001,4,497. 4R.COSTI,Isoggettierogatorideiservizifinanziari,inIservizidelmercatofinanziario.InricordodiGerardo Santini,Quad.Giur.Comm.,Milano,2009,p
20 LucaBonito distribuzione diretta se si sostanzia nel passaggio immediato dal produttore al consumatore, indiretta se consiste nell utilizzo di operatori commerciali autonomi 5. L evoluzione delle procedure di distribuzione indiretta ha favorito lo sviluppo degli schemicontrattualieladefinizionedellacategoriadeicontrattidelladistribuzione. Lagradazionedelcollegamentotraimpresaeterzodistributoresiriflettesullasceltadei contratti; il collegamento è molto forte nell agenzia, mentre è variabile nel mandato. Nellamediazioneilcollegamentosirealizzasolonelmomentoincuivieneconclusoun contratto per effetto dell azione del mediatore. Da non tralasciare che l autonomia negoziale plasma nella prassi contatti misti, ove si ravvisano elementi dei suddetti contrattitipicieincuila fusionedellecausefasìcheglielementidistintividiciascunnegozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente 6. Oltre alla figura del promotore finanziario (operante nella dinamica degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento), nel settore della distribuzione creditizia, in ragionedellasuaspecificitàedelleparticolariesigenzedituteladelmercato,sonostate regolamentateperl attivitàfuorisedeappositeformenegoziali: - agenziainattivitàfinanziaria; - mediazionecreditizia; - intermediazionedelcreditoatitoloaccessorio(incentratasuunmandatodaparte del finanziatore a favore di esercente attività professionale o commerciale; c.d. creditofinalizzato). Prima di esaminare la disciplina speciale che regola i contratti dell intermediazione creditizia è opportuno fornire il quadro normativo relativo ai rispettivi negozi di riferimento (agenzia, mediazione, mandato) che costituiscono il genus all interno del quale gli stessi si collocano. Molti fenomeni che la prassi operativa presenta possono essere, infatti, interpretati e risolti facendo riferimento alla disciplina dei contratti di origine. 5G.VILLANACCI(acuradi),Icontrattidelladistribuzionecommerciale,Torino,2010,p.1esegg. 6Cass.28marzo2006,n.7074,inGuidaaldir.,2006,22,39. 19
21 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi 2 Agenzia 2.1 Definizione Aifinidellosviluppodellacapacitàdidistribuzionedeiprodottieservizidell impresa sul mercato, risulta di particolare importanza per l imprenditore potersi avvalere di collaboratoriesternispecificamentecompetenti.inquestosensopuòessereconfigurato tra l impresa e il collaboratore esterno il contratto di agenzia. Si tratta dello schema contrattuale, previsto dall art e segg. c.c., che consente di ottimizzare l efficacia deiprocessidivenditaorganizzandolisecondoitipidiprodottoelezoneterritoriali. Danonsottovalutareanchel ulterioreobiettivodell imprenditorediridurreicosticon l utilizzodiagentiinluogodipersonaledipendente 7. Dalla definizione del citato art c.c. si trae che: con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere, per conto dell altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. La formula si caratterizzaperiseguentiaspetti: - assunzionestabiledell incaricodapartedell agente; - oggetto dell incarico: promozione della conclusione di contratti per conto del fornitoredibeniodiservizi(preponente); - competenzariferitaaunazonadeterminata; - previsionediunaretribuzioneafavoredell agente. Il contratto di agenzia deve essere redatto per iscritto e ciascuna parte ha il diritto irrinunciabile di ottenere un documento sottoscritto dall altra recante il relativo contenuto e le eventualiclausoleaggiuntive.laformascrittahaunavalenzaprobatoria,nelsensoche il contratto non può essere provato, ad esempio, attraverso testimoni, ma solo con la produzioneingiudiziodeltestocontrattualescritto. Èdatenercontocheunasignificativamodificadelladisciplinaèstataintrodottaconla legge 533/1973 prevedendo l applicazione del rito del lavoro alle vertenze che interessano il rapporto di agenzia (art. 409 n. 3 c.p.c.). L importanza del contratto di agenzia ai fini dello sviluppo delle catene distributive ha indotto l Unione Europea a promuovereilcoordinamentodelladisciplinadeglistatimembriattraversoaldirettiva 86/653/CEE. 7R.DELPUNTA,Riflessionisullanuovadisciplinadelcontrattodiagenzia(d.lgs.n.65del1999),inDir.rel. Ind.,2000,3,
22 LucaBonito 2.2 Agentecomeimprenditore Il tipo di attività e le caratteristiche organizzative che l agente va a configurare lo includono all interno della categoria degli imprenditori. Concentra, infatti, il suo impegno nella promozione stabile della conclusione dei contratti per conto del preponentee,atalfine,siavvalediun organizzazionesiapure,talvolta,minimale. Risulta interessante, in proposito, una sentenza della Cassazione in cui l elemento di distinzione tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato si individua nellacircostanzacheilprimohaperoggettolosvolgimentoafavoredelpreponentedi un attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell agente, che si estrinseca nell autonoma sceltadeitempiedellemodalitàdiazione,purnelrispettodelleistruzioniricevutedal preponente.ilrapportodilavorosubordinatosiconcretizza,dicontro,nellaprestazione dienergielavorativeinregimedisubordinazioneilcuirisultatorientraesclusivamente nellasferagiuridicadell imprenditorechesostieneilrischiodell attivitàesercitata 8. Confermadelcarattereimprenditorialesitraedall art.1748,ultimocommac.c.,incuisi rilevache l agentenonhadirittoalrimborsodellespesediagenzia.talenormahasenso soloinuncontestodiattivitàdiimpresacheimplical organizzazioneeilrelativocosto acaricodell imprenditore. 2.3 Stabilità,localizzazione,esclusiva Tragliaspettiqualificantiilcontrattodiagenziaèimportantelastabilitàdelrapporto che si instaura tra preponente e agente. Il requisito è connesso all esigenza di una duratacontrattualeconsonaallaprospettivaimprenditorialedell agentedipoteragire inmodoefficacesulmercatopromovendo,inuncongruoperiodotemporale,iprodotti o i servizi individuati in sede negoziale. Si sottintende che la stabilità offre all agente anche le motivazioni per creare un organizzazione finalizzata allo scopo della promozionesostenendoneglioneri. L attivitàdell agentesisvolgeinunazonadeterminatainmododapoterstabilireuna strategia operativa e, conseguentemente, misurare i risultati e quantificare la provvigione. Se la zona di attività non fosse determinata risulterebbe, tra l altro, problematico esercitare il diritto di esclusiva in quanto l art c.c. lo collega all operatività in una zona definita. Il diritto di esclusiva si sostanzia, infatti, nella previsioneche: - ilpreponentenonpuòutilizzarecontemporaneamentepiùagentinellastessazona eperlostessoramodiattività; 8Cass.23aprile2009n.9696,inGiust.civ.Mass.,2009,4,
23 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi - l agente non può assumere l incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramogliaffaridipiùimpreseconcorrentitraloro. L esclusiva ha, dunque, una duplice valenza concernendo entrambe le parti del contrattodiagenzia.èstatoopportunamenterilevatocheilriferimentoallazonanonha solounsignificatogeograficomapuòestendersisinoariguardaredeterminatiprodotti, serviziosettoridimercato 9.Ilcontrattodiagenziapuò,perciò,nonprevedereunazona territoriale e attribuire all agente la promozione di uno o più prodotti su tutto il territorioovel impresaintendesvilupparelevendite. 2.4 Lapromozionedellaconclusionedeicontratti Le modalità esplicative dell azione di promozione possono essere varie, adattandosi al tipo di bene o servizio offerto, e consistono nella propaganda, nella ricezione e trasmissionedellepropostealpreponentenonchénellapredisposizionedeicontratti.la promozione può essere concretizzata da visite personali presso i clienti o da contatti tramitel utilizzodelleretitelefonicheotelematiche.lagestionediunpuntovenditadi merciodiservizidelpreponentepuòconfigurarel agenziainquantoanchepermezzo della vendita può essere diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti dandosiimpulsoeincrementoalrelativocommercio 10. La promozione non può, peraltro, consistere in una mera azione pubblicitaria dalla qualepossaderivareindirettamenteunaumentodellevendite,madevesostanziarsiin attivitàdiconvincimentodelpotenzialeclienteconordinazionediprodottiodiservizi delpreponente,datocheèconriferimentoatalerisultato(icontratticonclusi)cheviene riconosciutalaprovvigione 11. Non necessariamente deve essere ricercato il cliente, che può essere contattato o acquisito dal proponente sia pure a tratto occasionale e non sistematico, ma deve risultare un nesso di causalità tra l opera promozionale effettuata dall agente e la conclusionedell affare Divietodiriscossioni Al fine di mantenere separati i ruoli delle parti e, in particolare, per salvaguardare la discrezionalitàdellesceltestrategichedelpreponente,èstabilitochel agentenonhala facoltà di riscuoterne i crediti (art c.c.). L autonomia negoziale può derogare a tale previsione ma con un limite significativo in quanto l agente, pur autorizzato a riscuotere i crediti, non può concedere sconti o dilazioni senza una specifica autorizzazione. Viene in tal modo richiamata l attenzione sul dato che il potere di 9M.GIOBBI,Ilcontrattodiagenzia,inIcontrattidelladistribuzionecommerciale,acuradiG.Villanacci,cit., p Cass.2agosto2003n.11794,inMass.giur.lav.,2004, Cass.22giugno1999n.6355,inGiust.civ.Mass.,1999, Cass.1aprile2004n.6482,inIContratti,2004,
24 LucaBonito stabilire i prezzi e esigerne i relativi crediti costituisce una prerogativa dell imprenditorepreponente.lasceltadiprivarseneèconsiderataunfattoeccezionale e,inquantotale,daapprovareespressamente. 2.6 Rappresentanzadell agente Sempre nell ottica della separatezza dei ruoli, l art c.c. circoscrive i poteri di rappresentanzaexlegedell agenteprevedendosolocasideterminati.sonovalidamente espresse le dichiarazioni rivolte dai terzi all agente concernenti l esecuzione del contratto concluso suo tramite e, analogamente, sono validi i reclami allo stesso avanzati riguardanti le inadempienze contrattuali. Si è voluto, in tal modo, anteporre l interessedelterzochehanegoziatoconl agenteevitandoladispersioneditempoche si verificherebbe nel caso fosse necessario formalizzare tali dichiarazioni solo al preponenteche,tral altro,nonconoscelemodalitàcomportamentalidell agente. Sottoaltroprofilo,questavoltaavantaggiodelpreponente,l agentepuòchiedere,nella competente sede giudiziaria, i provvedimenti cautelari nell interesse del preponente stesso e presentare i reclami necessari per la conservazione dei diritti di quest ultimo. Lamotivazionediconsentireunaceleretuteladelpreponenteallarga,inquestocaso,la sfera dei poteri rappresentativi dell agente. Al di fuori dei margini espressamente stabiliti,ilpoteredirappresentanzanonsiesplicainmodoautomaticomanecessitadel conferimento espresso dei relativi poteri da parte del preponente( v. par agente conrappresentanza). 2.7 Obblighidell agente L art.1746,primocomma,c.c.prevedechel agente,nell esecuzionedell incarico,deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. La tutela degli interessi del preponente implica non solo l esigenza di evitare aspetti conflittuali, ma anchemassimizzarel efficaciadell azionedell agentenelpromuoverelaconclusione di contratti. Un agente che mantiene la gestione delle posizioni di mercato senza svilupparegliaffaridelpreponentenonsoddisfaleprevisionisopraindicate. L art.1746precisachel agentedeveadempiereilcompitoaffidatogliinconformitàalle istruzioni ricevute; il contesto di impresa sottintende l impulso allo sviluppo degli affari del preponente nell alveo delle disposizioni tecniche e delle modalità operative dallo stesso fornite. Sempre a conferma del profilo sopra descritto, la citata norma indica anche che l agente deve comunicare al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnata e ogni altra informazione utile per valutarelaconvenienzadeisingoliaffari.afrontedelsuddettoobbligoènulloogni patto contrario. È evidente, dunque, l importanza di un atteggiamento dell agente partecipedellelogichedisviluppodell impresadelpreponentee,quindi,ispiratoaun livellodidiligenzaconsonaall azioneproduttivadiquest ultimo. 23
25 Agentiinattivitàfinanziariaemediatoricreditizi Il flusso informativo sull andamento della zona di mercato assegnata costituisce il segno di una sorta di immedesimazione dell agente nelle strategie del preponente mirate al perseguimento dell utile. Risulta evidente che, per poter collaborare a tale livello,l agentedeveessere,asuavolta,aconoscenzadellestrategiedelpreponentein mododapotercostituireunsuoalteregosulmercato. Ilrichiamoall osservanzadegliobblighicheincombonoalcommissionario,inquanto nonsianoesclusidallanaturadelcontrattodiagenzia(art.1746,secondocomma,c.c.), conferma il vincolo tecnicotoperativo tra le parti. Dal richiamo al contratto di commissionesonoesclusigliobblighiinerentiallo stardelcredere,ossiaallagaranzia circa l esecuzione del contratto e, quindi, alla copertura dell eventuale inadempienza delterzoneiconfrontidelpreponente.taleaspettoèribaditodalterzocommadell art c.c. in cui è esplicitato il divieto del patto che ponga a carico dell agente una responsabilitàanchesoloparzialeperl inadempienzadelterzo. È, peraltro, prevista eccezionalmente la facoltà di concordare, di volta in volta, la concessione,dapartedell agente,diun appositagaranziapurché: - siariferitaasingoliaffaridiparticolarenaturaeimporto; - isingoliaffarisianoindividualmentedeterminati; - l obbligo di garanzia non sia di importo più elevato della provvigione che per quell affarel agenteavrebbedirittoapercepire; - sia previsto un apposito corrispettivo a favore dell agente per la prestazione della garanzia. La disciplina, molto articolata, delle eccezioni al divieto della garanzia inerente all esecuzione del contratto, trova fondamento nell esigenza di mantenere separati i ruoli dell agente e del preponente evitando che l agente sia coinvolto nelle responsabilitàgestionaliriguardantil impresadelpreponente. Altroobbligoacaricodell agentesisostanzianeldoverdareimmediatacomunicazione al preponente dell eventualità che non è in grado di eseguire l incarico conferito. In mancanza sorge a suo carico l obbligo del risarcimento del danno (art c.c.). Si comprendechel interessedelpreponenteafarsvilupparel offertadeisuoiprodottio servizinontolleraunostatodiimpedimentoaoperaredell agente. 2.8 Dirittidell agente Principio regolatore dei rapporti economici tra l agente e il preponente è sostanziato dallaprevisioneche,pertuttigliaffariconclusiduranteilcontratto,l agentehadiritto alla provvigione quando l operazione è conclusa per effetto del suo intervento(art. 1748c.c.).Deve,pertanto,verificarsilaconclusionedell affaretrailpreponenteeilterzo neiconfrontidelqualel agentehaesplicatolasuaattivitàdipromozione. 24
26 LucaBonito Il preponente non ha, peraltro, l obbligo di concludere gli affari che l agente riesce a presentare essendo salva la sua discrezionalità nel contesto delle libere scelte imprenditoriali. Tale discrezione trova un limite sostanziato da atteggiamenti immotivatiostrumentaliindannodell agentechecostituiscanoviolazionidelprincipio di buona fede nell esecuzione del contratto(art c.c.). Non devono essere, perciò, effettuati rifiuti in modo sistematico e ingiustificato. Tale comportamento consentirebbeall agentedipretendereilrisarcimentodeidanniarrecatigli 13. È stata giudicata nulla, per indeterminatezza dell oggetto, la clausola che preveda la facoltà per il preponente di modificare le tariffe provvigionali dovendosi escludere cheunelementoessenzialedelcontratto,qualel entitàdellaprovvigione,siarimessaal mero arbitrio del preponente 14. A tutela dell agente è previsto che la provvigione è dovutaanchepergliaffariconclusidirettamentedalpreponenteconterzichel agente avevaprecedentementeacquisitocomeclientiperaffaridellostessotipooappartenenti allazona,allacategoriaogruppodiclientiriservatiall agente.èpossibilestipulareun patto contrario attribuendo, così, al preponente maggiori prerogative nella sua diretta azionesulmercato. L agentehadirittoallaprovvigionepergliaffariconclusidopoladatadiscioglimento delcontrattoselapropostaèpervenutaalpreponenteoall agenteindataprecedenteo segliaffarisonoconclusientrountermineragionevoledalladatastessadiscioglimento elaconclusioneèdaricondurreprevalentementeallasuaattività. Circa il momento in cui la provvigione matura è previsto che, salvo patto contrario, l agente ne ha diritto dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbedovutoeseguirelaprestazioneinbasealcontrattoconclusoconilterzo.la provvigionespetta,alpiùtardi,inderogabilmentedalmomentoenellamisuraincuiil terzohaeseguitooavrebbedovutoeseguirelaprestazionedipagamento.nell ipotesi incuiilpreponenteeilterzosiaccordanopernondare,intuttooinparte,esecuzioneal contratto,l agentehadiritto,perlapartenoneseguita,aunaprovvigioneridottanella misuradeterminatadagliusio,inmancanza,dalgiudicesecondoequità.solonelcasoe nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente, l agente è tenuto a restituire le provvigioniriscosse.ènulloilpattopiùsfavorevoleall agente. Regola generale, come in precedenza accennato, è che l agente non ha diritto al rimborso alle spese di agenzia. Nella pratica si assiste spesso alla pattuizione di rimborsi forfettari delle spese da parte del proponente specie per favorire l avvio dell attivitàdell agente. 13App.Milano,2agosto2005,inLav.nellagiur.,2006,7, Cass.8novembre1997n.11003,inDir.econ.assic.,1999,
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