REPUBBLICA ITALIANA 559/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA 559/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA 559/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai Magistrati : Dott. Angelo De Marco Dott. Amedeo Rozera Dott. Fulvio Maria Longavita Dott. ssa Marta Tonolo Dott. Leonardo Venturini Presidente Consigliere Consigliere Relat. Consigliere Consigliere pronuncia la seguente S E N T E N Z A sull appello in materia di responsabilità, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n.1434/2009, proposto dai sigg. Sturabotti Sergio e Rinaldi Arnaldo, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini, Piero Lorusso e Totino Laura, nei confronti della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio. VISTI l atto di appello, iscritto al n del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa; UDITI, alla pubblica udienza del giorno 15/6/2011, con l assistenza del Segretario sig.ra Lucia Bianco: il relatore, Consigliere Fulvio Maria Longavita; il difensore degli appellanti, avv. Vito Bellini, su delega dell avv. Lorusso; il P.M., dr. Raffaele de Dominicis. Svolgimento del Processo 1) Con l impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per il Lazio ha assolto dalla domanda attrice, per carenza di colpa grave, i sigg. Sergio Sturabotti e Rinaldi Arnaldo, quali rispettivamente sindaco e vicesindaco del comune di Vallinfreda, dopo aver respinto le eccezioni di nullità della citazione e di prescrizione formulate dai medesimi, e dopo

2 aver radicalmente ridimensionato l elemento del danno, rispetto agli ,88 contestati dalla Procura. I primi giudici, peraltro, hanno ravvisato giuste ragioni per compensare le spese del giudizio, precisando che : i comportamenti dei convenuti, se pur non connotati da colpevole gravità sono certamente inopportuni, a causa di una mancata attenta valutazione di tutti gli aspetti connessi alla trasformazione della COTRAL in ente pubblico economico. 2) Con l atto introduttivo del presente grado del giudizio, la difesa dei predetti ha contestato la riferita sentenza, nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio, eccependo: a) Violazione di legge: art. 3, comma 2-bis del d.l. n 543/1996, convertito in l. n 639/1996, autenticamente interpretato dall art. 10-bis, comma 10, del d.l. n 203/2005, convertito in l. n 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell art. 17 del d.l. n 78/2009 ed integrato della relativa legge di conversione, argomentando per la spettanza degli onorari e dei diritti alla difesa del prosciolto (v. pagg. 4-5) b) Violazione di legge: art. 92, comma 2, cpc, omessa e contraddittoria motivazione dei giusti motivi in tema di compensazione di spese legali, osservando tra l altro che la regolamentazione delle spese del giudizio contabile è stabilita dal precitato art. 3 della l. n 639/1996 e s. i. e m. (v. pagg. 5-10); c) ancora Violazione di legge: art. 92, comma 2, cpc, omessa e contraddittoria motivazione dei giusti motivi in tema di compensazione di spese legali; insussistenza del danno erariale e della responsabilità amministrativa, facendo presente che, nel caso, la sentenza è comunque viziata, per la mancanza finanche della colpa semplice, oltre che del danno (v. pagg ). In conclusione, la difesa degli appellanti ha chiesto, in accoglimento del gravame, di condannare il comune di Vallinfreda alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio (v. pag. 13). 3) Con atto conclusionale scritto del 25/3/2011, la Procura Generale ha argomentato per la

3 reiezione del gravame. 4) All odierna pubblica udienza, il difensore degli appellati ed il PM hanno illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità Motivi della decisione 1) Da quanto esposto in narrativa, risulta evidente che la materia del contendere, quale devoluta con l appello in epigrafe, è circoscritta al solo capo della gravata sentenza che ha negato il rimborso (delle) spese legali ai convenuti assolti in primo grado (odierni appellanti), ex art. 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996 e successive norme che ad esso fanno riferimento, avendo la sentenza stessa disposto la compensazione (delle) spese di giudizio, in relazione ai comportamenti inopportuni dei convenuti medesimi, seppur non connotati da colpevole gravità (v. pag. 13 della impugnata sentenza). 2) Così individuato il thema decidendum, funzionalmente ad esso, il Collegio reputa necessario anzitutto operare un duplice chiarimento: a) contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti (v. pag. 8 e pag. 10 del gravame), l impugnata sentenza non ha escluso totalmente la sussistenza del danno; b) analogamente, e sempre in contrario avviso a quanto sostenuto in proposito dalla predetta difesa (v., in particolare il secondo ed il terzo motivo del gravame), il Collegio non individua elementi che consentono di ritenere che la condotta dei convenuti-appellanti sia anche priva di colpa lieve, oltre che di colpa grave, come statuito dai primi giudici. 2.1) Se la gravata sentenza, infatti, avesse davvero escluso totalmente il danno, o se davvero nella condotta addebitata ai convenuti non fosse ravvisabile nemmeno la colpa lieve, difetterebbe in radice l essenza ontologica (oggettiva e/o soggettiva) della responsabilità erariale e la gravata sentenza avrebbe manifestato una intima contraddizione ancora più marcata e stridente, rispetto a quella di aver assolto per carenza di colpa grava, compensando tuttavia le spese di giudizio. 2.2) La gravata sentenza, però, non ha escluso totalmente il danno, né la condotta dei convenuti è scevra da ogni benché minimo rimprovero, così da potersi considerare priva di colpa

4 lieve. 2.3) Sotto il primo profilo (danno), invero, è da considerare che la sentenza in riferimento, nell escludere dall importo complessivo del danno ( ,88) la sorte capitale ( ,45), pari esattamente (al)l importo dei rimborsi dovuti dal Comune di Vallinfreda alla Cotral, ha limitato il risarcimento alla somma di ,43, dalla quale ha poi detratto il profitto di euro l anno. per 11 anni ( ,00), da omesso versamento del dovuto nei tempi debiti, così residuando una modestissima somma di 2.160,43 ( , ,00), costituente comunque danno (v. pagg della cennata sentenza). 2.4) Sotto il secondo profilo (colpa), invece, il Collegio rileva che la difesa degli appellanti si è limitata ad affermare l assenza di ogni forma di colpa, anche semplice (v. pag. 13 del gravame), senza tuttavia illustrarne adeguatamente le ragioni. Né può ritenersi sufficiente, per escludere ogni forma di colpa, il generico richiamo operato dalla difesa dei convenuti-appellanti alla prassi consolidata nell ambito dell Amministrazione del Comune di Valinfreda di non pagare i rimborsi richiesti da Cotral (v. pag. 10 del gravame), atteso che i convenuti medesimi erano stati messi nelle condizioni di esaminare approfonditamente la questione fin dal 1995, come puntualmente evidenziato dalla Procura Generale (v. pag delle relative conclusioni scritte, depositata il 5/3/2011). 2.5) Alla stregua di quanto precede, dunque, deve concludersi che: a) i Giudici di prime cure hanno disposto l assoluzione degli odierni appellanti semplicemente per mancanza di colpa grave, e non anche per carenza del danno; b) la condotta degli appellanti medesimi, priva di colpa grave, è stata comunque sostenuta dalla colpa lieve. 3) Tanto chiarito, il gravame è comunque fondato, stante l intima contraddizione, presente nell impugnata sentenza, di aver disposto l assoluzione degli appellanti, per carenza di colpa grave, e di aver ciò non di meno compensato le spese di giudizio. 3.1) Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che, come correttamente osservato

5 dalla difesa degli appellanti, la regolazione delle spese del (rectius: nel) giudizio contabile è (stabilita) dall art. 3, punto (rectius: comma) 2 bis, della l. n 639/1999 (v. pag. 7). 3.2) Una simile, speciale regolamentazione, secondo il Collegio, non consente l applicazione nel giudizio di responsabilità erariale della compensazione delle spese, ex art. 92 cpc, espressamente esclusa d altronde dall art. 17, comma 30-quinquies, del d.l. n 78/ 2009, nel testo introdotto dalla l. n 102/ ) E bene peraltro chiarire che, per quanto il precitato articolo 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996 si riferisca alle spese legali e non alle spese di giudizio (o, più correttamente, alle spese di giustizia ), il divieto di compensare ogni sorta di spesa, nel giudizio di responsabilità erariale, è tendenzialmente valso anche per queste ultime, ossia per le spese di giustizia, da intendere come: oneri connessi al funzionamento del servizio giustizia, anticipate dallo Stato (cfr. SS.RR. n 22-A/1998). Per tali spese, infatti, l orientamento costantemente (ed uniformemente) seguito dalla giurisprudenza di questa Corte è nel senso di porle integralmente a carico del convenuto in caso di soccombenza, a completamento della domanda risarcitoria presentata dalla Procura, comunque escludendo che le stesse possano gravare in qualche misura sulla Procura, che si è chiarito agisce non in rappresentanza dell Amministrazione, ma in adempimento di un dovere impostogli per l osservanza della legge (cfr. SS.RR. n 60-A/1996 e in termini, tra le più recenti, Sez. III^ Centr. App. n 502/2010) ) Il divieto di compensazione, invece, avrebbe dovuto valere in termini ancora più netti e radicali per le spese legali in senso stretto, ossia per le spese afferenti allo svolgimento dell attività di difesa (v. ancora SS.RR. n 22-A/1998), in relazione alla disciplina recate per esse, nell ambito del giudizio di responsabilità erariale, per la prima volta dal ricordato art. 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996. Le disposizioni del ripetuto art. 3, comma 2-bis, infatti, hanno regolato la materia delle spese legali facendo ricorso all istituto gius-laburista del rimborso delle spese stesse, con onere a carico

6 dell Amministrazione di appartenenza ) In base alle disposizioni dell art. 3, comma 2-bis, della l. n 639/1996, in pratica, il convenuto prosciolto ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 (logicamente nel testo modificato dal medesimo art. 3 della l. n 639), avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese legali, da parte della sua Amministrazione di appartenenza ; diritto che, ovviamente, non poteva insorge in caso di condanna, stante in questa ipotesi il palese conflitto di interessi con la sua Amministrazione di appartenenza ) Nel contesto del più volte menzionato art. 3, comma 2-bis, pertanto, non v era proprio spazio operativo per la compensazione delle spese in discorso, intrinsecamente rimessa quest ultima al potere discrezionale del Giudice contabile, in quanto la sussistenza o meno del diritto al rimborso finiva per dipendere unicamente dall esito della causa (v., chiarissima in proposito, SS.RR. 22-A/1998, che invece ammette una possibile compensazione delle spese di giustizia) ) ) E peraltro noto che le disposizioni dell art. 3, comma 2-bis della l. n 639/1996 hanno dato luogo a non pochi problemi interpretativi, essendosi finanche dubitato che la giurisdizione in materia di spese legali fosse di questa Corte ) Numerose sentenze, infatti, hanno ritenuto che il diritto al rimborso delle spese legali inerisse al rapporto di servizio e rientrasse perciò nella giurisdizione propria del giudice del lavoro (v. tra le tante, Sez. Giur. Calabria n 12/2000 e, in appello, Sez. III^ n 270/1999), ovvero che l obbligo del pagamento delle spese legali sostenute dal convenuto assolto consegue ex legge dalla sentenza di assoluzione, ma non è costituita da questa, e nasce anzi al di fuori dell ambito processuale nel quale l Amministrazione pubblica è istituzionalmente assente, sicché il giudice contabile non può pronunciare riguardo ad esse (v. testualmente Sez. I^345/2002) ) Altre sentenze, invece, non hanno manifestato analoghi dubbi sulla giurisdizione e si sono pronunciate sulle spese in discorso, addirittura escludendone il rimborso o quale variante della medesima esclusione disponendo la compensazione delle spese stesse per l ipotesi di assoluzione

7 per mancanza solo della colpa grave (v., per tutte, Sez. Campania sent. n 60/2001 e, quanto alla compensazione, v. per tutte Sez. II^ Centr. App. n 364/2001), oltre che per l ipotesi di declaratoria della prescrizione (v. Sez. II^ Centr. App. sent. n 128/2001) ) Le cennate problematiche interpretative, lungi dall essere sopite dall intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sent. n 17014/2003, hanno affrontato il tema esclusivamente sul piano della giurisdizione ( la pronunzia con la quale la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità, rigettata la domanda, abbia disposto la compensazione delle spese, ancorché eventualmente erroneamente, non è decisione esorbitante dalla giurisdizione ), hanno avuto un inizio di soluzione con la norma interpretativa di cui all art. 10-bis, comma 10, della l. n 248/ ) Secondo la precitata norma, le disposizioni dell art. 3, comma 2-bis della l. n 639/1996 ( ) si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all art. 91 cpc, liquida l ammontare degli oneri e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all Amministrazione di appartenenza ) Come annotato dalla dottrina, la riferita norma interpretativa, ha risolto il problema della sussistenza del potere della Corte dei conti di liquidare (essa stessa) l ammontare degli oneri e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all art. 91 cpc,, ma nel contempo ha ingenerato ulteriori e nuovi dubbi sull effettiva portata applicativa della norma interpretata. In pratica, la norma interpretativa ha posto il problema di stabilire: a) cosa debba intendersi per proscioglimento nel merito, posto che la norma interpretata parlava di proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 ; b) se gli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto esauriscano tutte spese legali liquidabili dalla Corte dei conti, laddove le altre possono essere chieste direttamente all

8 Amministrazione di appartenenza, atteso che la norma interpretata parlava di spese legali complessivamente intese; c) quale sia il rapporto che intercorre tra la liquidazione operata dal Giudice della responsabilità erariale ed il parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, da esprimere come la stessa norma interpretativa precisa sulle richieste di rimborso avanzate all Amministrazione di appartenenza ; parere che detto per inciso rappresenta una assoluta novità della norma interpretativa e non può valere che per il futuro (v. Cass. SS.UU. n 8455/2008) ) La giurisprudenza, in verità, col tempo ha dissipato la quasi totalità dei dubbi posti dalla riferita norma interpretativa, precisando: a1) quanto al concetto di proscioglimento nel merito, che esso non altera l originaria espressione: proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 (ovviamente nel testo introdotto dalla l. n 639/1996), propria della norma interpretata, e perciò non danno diritto a rimborso i proscioglimenti che non giungono ad un accertamento nel merito dell insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa: danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave, come quelle dichiarative della prescrizione (v., testualmente, SS.RR. sent. n 3-QM/ 2008), o che si concludono con pronunce di rito (v. per tutte Sez. III^ Centrale App. n 483/2010) o anche di sola giurisdizione (v. per tutte Sezione Umbria n 193/2008); b1) che l espressione: onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto non ha inteso ridurre l ambito concettuale generale delle spese legali liquidabili dal giudice della responsabilità erariale, quale desumibile dalla norma interpretata, in ragione dell esplicito richiamo operato dalla menzionata norma interpretativa all art. 91 cpc, per cui bisogna avere riguardo a tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo (v., testualmente, Sezione I^ Centr. App. n 428/2008); c1) che, quanto al parere di congruità dell Avvocatura dello Stato, esso resta confinato nella fase amministrativa conseguente al giudizio contabile e si concreta in una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di (pronuncia ad hoc sulla)

9 congruità delle eventuali spese legali aggiuntive per studio e notifica della sentenza assolutoria, (o) per assistenza avanti all autorità amministrativa deputata al rimborso, etc., correlate all attuazione di quel pronunciato.(cfr, ancora una volta testualmente, Sezione I^ Centr. App. n 428/2008) ) Da notare che l Avvocatura Generale dello Stato, con la circolare n 55/2008, ha sostanzialmente concordato con la linea giurisprudenziale di cui alla precedente lettera c1), mentre la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con riferimento alle lettere c1) e b1), che : la sentenza di proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e che il giudice contabile ( ) è deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare, da compiere, su parere dell Avvocatura dello Stato, con provvedimento dell Amministrazione di appartenenza, le controversie sul quale (provvedimento) esulano dalla giurisdizione della Corte dei conti e appartengono a quella del giudice del rapporto di lavoro (v. SS.UU. n 6996/2010) ) Quanto, tuttavia, all ambito concettuale dell espressione: proscioglimento nel merito, che come appena detto costituisce il presupposto di un credito per il convenuto assolto, la giurisprudenza della Corte dei conti è rimasta divisa, pur dopo i chiarimenti offerti dalle SS.RR. con la sent. n 3-QM del 27/6/2008 ( accertamento nel merito dell insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa: danno, nesso di causalità, dolo o colpa grave ) continuando a registrarsi sentenze che hanno negato il rimborso delle spese legali ovvero, ma è la stessa cosa, hanno compensato le spese medesime in presenza di assoluzione per mancanza di colpa grave (v. per tutte la stessa Sez. I^ n 428 del 15/10/2008 già citata) ) In siffatto contesto è, dunque, intervenuto l art. 17, comma 30-quinquies della l. n 102/2009, che ha posto il divieto di compensare le spese di giudizio, a completamento della norma interpretativa di cui all art. 10-bis, comma 10, della l. n 248/ ) Ebbene, alla stregua di tale divieto, il gravame in epigrafe non può che essere accolto, avendo i primi giudici disposto la compensazione delle spese tra le parti, in forza come detto dell assoluzione degli odierni appellanti per carenza di colpa grave.

10 Una volta accertata la carenza della colpa grave, l assoluzione ha il valore di un proscioglimento (pieno) nel merito, idoneo ad escludere un qualsivoglia conflitto di interessi con l Amministrazione di appartenenza (ex SS.RR. n 3-QM/2008), o altrimenti detto equivale ad un proscioglimento ai sensi (del) comma 1 dell art. 1 della l. n 20/1994 (ex SS.RR. n 22-A/1998). 3.4) Né vale invocare, per una diversa conclusione, la circostanza che la richiamata disposizione, ossia l art. 17, comma 30-quinquies della l. n 102/2009, è divenuta efficace dalla data di entrata in vigore della (medesima) l. n 102/2009, il 5/8/2009, e quindi successivamente a quella di deliberazione della sentenza (impugnata) e di deposito della stessa (v. pag. 8 delle conclusioni della Procura Generale). Una simile tesi, che sostanzialmente nega l applicabilità retroattiva delle disposizioni del ripetuto art. 17, comma 30-quinquies, pure si riscontra in qualche pronuncia di questa Corte (v. Sez. I^ n 415/2010), ma si infrange contro la natura interpretativa delle predette disposizioni, o meglio contro la natura interpretativa delle disposizioni dell art. 10-bis, comma 10, della l. n 248/2005, integrate dall art. 17, comma 30-quinquies, più volte citato, che a sua volta ha anch esso ovviamente natura di norma interpretativa. D altronde, si ripete, le disposizioni dell art. 92, comma 2, cpc, che disciplinano la compensazione delle spese, non sono mai state richiamate in nessuna delle ricordate norme (speciali) che hanno regolato il rimborso delle spese legali nel giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte, e ciò esprime secondo il Collegio una implicita, ma pur sempre presente volontà di non utilizzare la compensazione stessa nel predetto giudizio. 4) Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il gravame in epigrafe va accolto, e per l effetto, in riforma della gravata sentenza, vanno liquidati a favore dei difensori degli appellanti onorari e diritti, che il Collegio fissa nei seguenti importi, in mancanza di apposita parcella, tenuto conto del valore della causa (oltremodo limitata nel presente grado di appello, vertendo esso solo sul rimborso delle spese legali ), della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dall art. 5, cap. I, all. 1, del D.M. n 127/2004 :

11 a) 1.500,00, cumulativamente, per il primo grado di giudizio, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; b) 1.000,00 cumulativamente per, per il secondo grado di giudizio, di cui 600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. 5) Non è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello ACCOGLIE l appello in epigrafe, nei termini indicati in motivazione. Roma, Camera di Consiglio del 15/6/2011 IL CONSIGLIERE RELATORE-ESTENSORE F.to Fulvio Maria Longavita F.to Angelo De Marco IL PRESIDENTE Depositata in Segreteria il 13 luglio 2011 Il Direttore della Segreteria F.to Dott. Nicola Fabio

spese legali ad amministratori locali

spese legali ad amministratori locali spese legali ad amministratori locali REPUBBLICA ITALIANA 559/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai Magistrati : Dott. Angelo

Dettagli

15/3/2016 Corte dei conti

15/3/2016 Corte dei conti https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?id=11035012&mod=stampa&cods=11&materia=responsabilita%27&sezione=umbria 1/7 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE UMBRIA SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sent. n. 21/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente. Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA S E N T E N Z A SENT. N. 34/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA composta dai seguenti Magistrati : Dott. Fulvio Maria Longavita Presidente f.f.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa

Dettagli

Limiti al rimedio dell ottemperanza

Limiti al rimedio dell ottemperanza Limiti al rimedio dell ottemperanza Autore: sentenza In: Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SEGRETARIO COMUNALE, DIPENDENTI ED AMMINISTRAORI

Dettagli

Deliberazione n. 64 /pareri/2008

Deliberazione n. 64 /pareri/2008 Deliberazione n. 64 /pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Giorgio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA N. 05154/2014REG.PROV.COLL. N. 05164/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC. N. 04769/2011REG.PROV.COLL. N. 04006/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

Proponibilità dell appello incidentale nel processo tributario

Proponibilità dell appello incidentale nel processo tributario Proponibilità dell appello incidentale nel processo tributario di Maria Leo Pubblicato il 15 maggio 2008 L appello incidentale nel processo tributario è contemplato dall art. 54, comma secondo, del D.lgs.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA N. 4795/02 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 9458 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 10/10/2017 N. 04695/2017REG.PROV.COLL. N. 09433/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 5 ti 7 6 I i Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICE MANNA - Presidente - Oggetto *LAVORO AUTONOMO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO -

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO Sent. n. 56/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati dott. Angelo Canale, Presidente dott.ssa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

avverso e per l annullamento e/o riforma

avverso e per l annullamento e/o riforma N. 03798/2011REG.PROV.COLL. N. 08168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Dottrina

Dottrina IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER I CONVENUTI ASSOLTI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti 1) La legislazione vigente in materia,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 03/03/2014 8.01 N. 00636/2014REG.PROV.COLL. N. 05090/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01777/2013REG.PROV.COLL. N. 06079/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 3 Num. 18553 Anno 2018 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 13/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 26298-2016 proposto da: NAPODANO MARIA ROSARIA, IOVANE

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 04274/2012 REG.PROV.COLL. N. 03475/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA. Composta dai Magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA. Composta dai Magistrati: Deliberazione n.135/2013/par REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA Composta dai Magistrati: Dott. Salvatore Sfrecola Presidente Dott. Fulvio Maria Longavita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7560/04 REG.DE N. 357 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA Pubblicato il 16/09/2016 N. 03896/2016REG.PROV.COLL. N. 10526/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 03347/2016REG.PROV.COLL. N. 00988/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 03347/2016REG.PROV.COLL. N. 00988/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

1)Premessa. 2) La legislazione vigente in materia.

1)Premessa. 2) La legislazione vigente in materia. LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO- CONTABILE, ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO 9 DICEMBRE 2015 N. 13753. 1)Premessa.

Dettagli

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO...

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO... Il TAR Lombardia, sez. Milano, con sentenza 1063 del 27 aprle 2011, con riguardo a domanda con cui il ricorrente aveva chiesto al Giudice, ai sensi dell articolo 116 c.p.a., di ordinare all Ordine degli

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO 26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI

Dettagli

Deliberazione n. 8/2009/PAR

Deliberazione n. 8/2009/PAR Deliberazione n. 8/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza dell 11 marzo 2009 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22305 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 13/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 12245-2017 proposto da: DE NARDA GIUSEPPE, elettivamente

Dettagli

Deliberazione n. 9/2008/Par.

Deliberazione n. 9/2008/Par. Deliberazione n. 9/2008/Par. - REPUBBLICA ITALIANA - CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 20 maggio 2008 composta da: Pres. Sez. Giuseppe RANUCCI Presidente Primo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO Art. 1 - Oggetto 1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 06936/2009 REG.DEC. N. 02947/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1513/09 REG.DEC. N. 7131 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso

Dettagli

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella

Dettagli

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi. Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA N. 09455/2009 REG.SEN. N. 07207/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

COMUNE DI AVIGLIANO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL ENTE

COMUNE DI AVIGLIANO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL ENTE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 78 DEL 15-7-2017 COMUNE DI AVIGLIANO Provincia di Potenza REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL ENTE TITOLO I NORME GENERALI

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA Deliberazione n. 44/2018/PAR Comune di Todi (PG) REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L UMBRIA composta dai Magistrati: Dott. Fulvio Maria Longavita Presidente Relatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli