PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ***I PROGETTO DI RELAZIONE

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2003/0165(COD) 12 gennaio 2004 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori Relatore: Mauro Nobilia Relatori per parere (*): Piia-Noora Kauppi, commissione giuridica e per il mercato interno (*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni articolo 162 bis PR\ doc PE

2 PR_COD_1am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE /34 PR\ doc

3 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE... 4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO... 5 MOTIVAZIONE PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO (*)... (*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni articolo 162 bis PR\ doc 3/34 PE

4 PAGINA REGOLAMENTARE Con lettera del 17 luglio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003) /0165(COD)). Nella seduta del 1 settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0329/2003). Nella seduta del 20 novembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione giuridica e per il mercato interno, consultata per parere, sarebbe stata associata all'elaborazione della relazione a norma dell'articolo 162 bis. Nella riunione del 9 settembre 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore Mauro Nobilia. Nelle riunioni del 26 gennaio 2004, 16 febbraio 2004 e 16 marzo 2004 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione. Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con... voti favorevoli,... contrari... e... astensioni. Erano presenti al momento della votazione... (presidente),... (vicepresidente),... (vicepresidente), Mauro Nobilia (relatore),...,... (in sostituzione di...),.. (in sostituzione di..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento),... e... Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato alla presente relazione. La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il... di non esprimere parere. La relazione è stata depositata il 16 marzo PE /34 PR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 424) 1, visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0329/2003), visto l'articolo 67 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0000/2004), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Testo proposto dalla Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 6 (6) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi privi delle stesse sostanze nutritive. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutrienti o di altro tipo in modo contrario (6) Gli alimenti promossi mediante indicazione, nella eterogeneità dell attuale situazione, possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale, rispetto ad altri prodotti simili o diversi, privi di indicazioni. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutrienti o di altro tipo. E 1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. PR\ doc 5/34 PE

6 ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la presenza di determinate sostanze, ad esempio il contenuto di alcol o il profilo nutrizionale del prodotto, sono criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso possa recare indicazioni. opportuno, quindi, regolamentare in maniera adeguata l utilizzo di indicazioni sui prodotti alimentari. Tenuto conto della strategia di lungo termine relativa alle etichettatura nutrizionale, che porterà alla obbligatorietà della stessa per tutti i prodotti alimentari, e tenuto conto del beneficio che l informazione nutrizionale, in sé, può rappresentare per il consumatore, aiutandolo ad accrescere la capacità critica e, a compiere scelte consapevoli, non si comprende perché si voglia giudicare a priori quale sia l impatto che il messaggio nutrizionale determini, imponendo restrizioni. Emendamento 2 Considerando 6 bis (nuovo) (6 bis) E necessario predisporre un opportuno quadro normativo al fine di formulare adeguati profili nutrizionali, in vista di una politica europea sulla nutrizione. La definizione di profili nutrizionali deve essere necessariamente preceduta da un quadro normativo elaborato dalla Commissione sulla base delle esperienze degli Stati membri, delle eventuali politiche nutrizionali nazionali e delle tradizioni culturali alimentari. Emendamento 3 Considerando 7 (7) La definizione di un profilo nutrizionale può tener conto del contenuto delle diverse sostanze nutrienti e delle sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, i grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale (7) La predisposizione del quadro normativo necessario alla definizione di adeguati profili nutrizionali, elaborati sulla base dei principi dell educazione nutrizionale e delle diverse culture tradizionali alimentari, può tener conto del contenuto delle diverse sostanze nutrienti e delle sostanze con un effetto nutrizionale o PE /34 PR\ doc

7 non è raccomandata, e quelle come i grassi poli- e monoinsaturi, i carboidrati disponibili diversi dagli zuccheri, le vitamine, i minerali, le proteine e le fibre. Al momento di stabilire i profili nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle diverse categorie di alimenti e del posto e ruolo degli stessi nella dieta complessiva. Possono essere necessarie esenzioni dall obbligo di rispettare i profili nutrizionali stabiliti per determinati alimenti o categorie di alimenti a seconda del loro ruolo e della loro importanza nella dieta della popolazione. Si tratterebbe di atti tecnici complessi e l adozione dei provvedimenti relativi dovrebbe essere affidata alla Commissione. fisiologico, in particolare quelle come i grassi poli- e monoinsaturi, i carboidrati disponibili diversi dagli zuccheri, le vitamine, i minerali, le proteine e le fibre. Al momento di stabilire i profili nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle diverse categorie di alimenti e del posto e ruolo degli stessi nella dieta complessiva. E necessario che la definizione dei profili nutrizionali sia preceduta dall adozione di una apposita politica nutrizionale basata sull esperienza degli Stati membri, sulle legislazioni vigenti in materia, sintetizzando sia l'esperienza degli Stati membri che le raccomandazioni espresse dell'organizzazione Mondiale de la Salute e le indicazioni del Codex Alimentarius. Emendamento 4 Considerando 8 (8) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell etichettatura e pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un indicazione si siano dimostrate come portatrici di un effetto nutrizionale o fisiologico benefico. (8) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell etichettatura e pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato. È pertanto necessario garantire che per le sostanze per le quali è fornita un indicazione gli effetti nutrizionali o fisiologici siano scientificamente dimostrati. E necessario garantire che, nel rispetto del regolamento, le indicazioni presenti sui prodotti in commercio siano rispondenti al vero e ne siano scientificamente dimostrati gli effetti. PR\ doc 7/34 PE

8 Emendamento 5 Considerando 12 (12) In ragione dell immagine positiva conferita agli alimenti recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale impatto che tali alimenti possono avere sulle abitudini alimentari e sull assunzione complessiva di sostanze nutrienti, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutarne la qualità nutrizionale complessiva. Pertanto, l etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute. (12) L eterogeneo utilizzo, per altro non comprovato scientificamente, di indicazioni nutrizionali e sulla salute, può determinare un impatto sulle abitudini alimentari del consumatore e sull assunzione complessiva di sostanze nutrienti. Pertanto é necessario un apposito quadro normativo sulla nutrizione per accompagnare il consumatore nelle scelte a lui più appropriate dal punto di vista nutrizionale e per valutarne la qualità nutrizionale complessiva. Di conseguenza, l etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute. La proliferazione nel numero e nel tipo di indicazioni figuranti sulle etichette dei prodotti alimentari, in assenza di disposizioni specifiche a livello europeo, ha dato luogo ad un utilizzo eterogeneo, approcci diversi e numerose discrepanze, determinando un forte impatto sulle scelte del consumatore. A tal fine è necessario, quindi, predisporre un adeguato quadro normativo sulla nutrizione per orientare il consumatore e predisporre un obbligo di etichettatura nutrizionale per coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute. Emendamento 6 Considerando 15 (15) Vi sono molti altri fattori diversi da quelli alimentari, che possono influenzare le funzioni psicologiche e comportamentali. La comunicazione su tali funzioni risulta pertanto molto complessa ed è difficile veicolare un messaggio esauriente, veritiero e significativo in un indicazione breve da utilizzare nell etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari. Pertanto, è opportuno vietare il ricorso a indicazioni psicologiche e comportamentali. (15) Vi sono molti altri fattori diversi da quelli alimentari, che possono influenzare le funzioni psicologiche e comportamentali. La comunicazione su tali funzioni risulta pertanto molto complessa ed è difficile veicolare un messaggio esauriente, veritiero e significativo in un indicazione breve da utilizzare nell etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari. PE /34 PR\ doc

9 La comunicazione sulle funzioni psicologiche e comportamentali connesse ad alcune sostanze è complessa, a tal fine è stata proposta una modifica dell art. 11 che disciplina, alla lettera b, proprio tale fattispecie, ipotizzando l utilizzo di indicazioni solo nel caso di funzioni cognitive, che allo stato della scienza risultano essere, per il momento, le uniche dimostrabili scientificamente. E inoltre utile ricordare che tali indicazioni sono considerate come facenti parte dei progetti FUFOSE e PASSCLAIM, finanziati da fondi comunitari. Emendamento 7 Considerando 16 (16) La direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso vieta, nell etichettatura, pubblicità e presentazione dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, e alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà. Un numero crescente di alimenti non specificamente concepiti per il controllo del peso è commercializzato ricorrendo a simili riferimenti, o a riferimenti alla capacità del prodotto di ridurre l energia resa disponibile dalla dieta. È pertanto appropriato vietare i riferimenti a tali proprietà per quanto riguarda tutti i prodotti alimentari. (16) La direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso vieta, nell etichettatura, pubblicità e presentazione dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, e alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà. Un numero crescente di alimenti non specificamente concepiti per il controllo del peso è commercializzato ricorrendo a simili riferimenti. È pertanto appropriato vietare ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego, per quanto riguarda tutti i prodotti alimentari. La direttiva 96/8/CE destinata in maniera specifica agli alimenti indirizzati a diete ipocaloriche, impone un divieto particolarmente restrittivo in ragione, da un lato, della composizione peculiare di tali alimenti, dall altro del possibile abuso che in ragione degli effetti, potrebbe compiersi. Ciò premesso è opportuno considerare preliminarmente che in questo caso trattasi di alimenti non specificamente concepiti per il controllo del peso, ed in secondo luogo, che la tecnologia, anche per andare incontro al crescente bisogno di prodotti a ridotto contenuto di calorie, ha compiuto notevoli progressi in questo settore e che la verifica del senso di sazietà o della riduzione del senso della fame è scientificamente certificabile. Resta, da vietare, al di là di ogni dubbio, ogni riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso. PR\ doc 9/34 PE

10 Emendamento 8 Considerando 20 (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione. (20) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione, l efficacia del prodotto e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere verificate nel parere dell Autorità e nella successiva procedura di autorizzazione. Si sottolinea, con tale emendamento, la funzione specifica dell Autorità che deve occuparsi della verifica, su base scientifica, delle indicazioni, della loro formulazione così come della loro efficacia. Emendamento 9 Considerando 21 (21) In alcuni casi, la valutazione scientifica del rischio da sola non può fornire tutte le informazioni sulle quali deve fondarsi una decisione in materia di gestione del rischio. Pertanto, si dovrebbero considerare altri fattori pertinenti. (21) In alcuni casi, la valutazione scientifica del rischio da sola non può fornire tutte le informazioni sulle quali deve fondarsi una decisione in materia di gestione del rischio. Pertanto, si dovrebbero considerare altri fattori non scientifici, ma comunque pertinenti. Premesso che l Autorità viene indicata ai sensi del regolamento 178/2002, quale autorità competente a fornire alle istituzioni comunitarie ed agli Stati membri pareri scientifici ed assistenza scientifica in materia di sicurezza alimentare, ed in virtù del presente regolamento quale autorità competente ad emanare il parere scientifico, in merito all autorizzazione di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17; non si comprende come, altri fattori pertinenti scientifici potrebbero essere valutati da altra autorità. A tal fine si ritiene opportuno limitare la portata ad altri fattori pertinenti non scientifici, sottolineando che la valutazione scientifica del rischio è compito demandato esclusivamente all Autorità e che gli eventuali ed ulteriori fattori da considerare, attengono ad altra natura. PE /34 PR\ doc

11 Emendamento 10 Considerando 25 (25) Data la particolare natura dei prodotti alimentari che recano indicazioni, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l effettivo controllo di questi prodotti. (25) Data la particolare natura dei prodotti alimentari che recano indicazioni, dovrebbero essere predisposti, dalle autorità nazionali competenti, ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l effettivo controllo di questi prodotti. Per agevolare l espletamento delle funzioni di vigilanza è necessario, data la natura particolare dei prodotti alimentari, che anche le autorità nazionali competenti predispongano i mezzi ulteriori, necessari a tale scopo. Emendamento 11 Articolo 1, paragrafo 1 1. Il presente regolamento mira ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori. 1. Il presente regolamento mira ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l efficace funzionamento del mercato interno, e al tempo stesso a dare ulteriore impulso al diritto all informazione e assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. In armonia con l emendamento proposto in merito alla base giuridica di tale regolamento, si ritiene opportuno sottolineare che finalità di tale legislazione è anche quella di dare ulteriore impulso all informazione del consumatore in vista di assicurarne una più adeguata tutela. Emendamento 12 Articolo 2, punto 6 (6) indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia significa qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o richiami che il consumo di (6) indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia significa qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o richiami che il consumo di PR\ doc 11/34 PE

12 una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduca significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduca in maniera comprovata un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; Una alimentazione adeguata, nei limiti di quanto provato scientificamente, può avere un ruolo nella riduzione del rischio di una malattia, ma si ritiene tuttavia azzardato sottolineare che tale ruolo sia significativo, si preferisce dunque parlare di ruolo comprovato. Emendamento 13 Articolo 4, titolo Restrizioni all uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute Quadro normativo per una politica nutrizionale europea Vedi motivazione emendamento successivo. Emendamento 14 Articolo 4, paragrafo 1 1. Entro 18 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici che devono essere rispettati dagli alimenti o da talune loro categorie per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. 1. Entro 24 mesi dall adozione del presente regolamento, la Commissione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a istituire un quadro normativo per una politica nutrizionale europea, basata sui principi dell educazione nutrizionale e sulle diverse culture tradizionali alimentari, nonché sugli orientamenti dell OMS e del Codex Alimentarius. I profili nutrizionali sono definiti, in particolare, facendo riferimento al tenore delle seguenti sostanze nutritive presenti nell alimento: a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans b) zuccheri c) sale/sodio. PE /34 PR\ doc

13 I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute e, in particolare, sul ruolo delle sostanze nutritive e delle sostanze di altro tipo a effetto nutrizionale o fisiologico nell insorgere delle malattie croniche. Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione richiede il parere dell Autorità e procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori. Le esenzioni e gli aggiornamenti necessari per tener conto degli sviluppi scientifici in materia sono adottati in conformità della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2. La proposta della Commissione di definire profili nutrizionali, all'interno di questo regolamento, al di fuori della procedura di codecisione, e nel termine di 18 mesi sembra troppo ambiziosa ed allo stesso tempo, non sembra garantire una formulazione efficace degli stessi. Certo non sfuggirà ad un "osservatore medio" che tale previsione porterà all'individuazione di alimenti o categorie di alimenti "Buoni o Cattivi" incorrendo proprio nel rischio che la Commissione attraverso tale Regolamento voleva evitare. Laddove è, invece, pacifica e scientificamente condivisa la considerazione che non esistano alimenti "buoni o cattivi, ma unicamente regimi alimentari buoni o cattivi, e che fissare livelli discriminatori di "nutrienti non desiderabili" non è certo un'efficiente strategia per aiutare i consumatori ad essere informati nelle loro scelte per una buona dieta. A Tal fine, quindi, si ritiene opportuno, che ogni azione in tal senso sia preceduta da una opportuna politica nutrizionale europea, basata sui principi dell educazione nutrizionale e sulle diverse culture tradizionali alimentari, nonché sugli orientamenti dell OMS e del Codex Alimentarius. Successivamente, dopo aver garantito il coinvolgimento degli Stati membri e di tutte le parti interessate, la Commissione, sulla base di tali Linee Guida procederà all elaborazione dei diversi profili nutrizionali. PR\ doc 13/34 PE

14 Emendamento 15 Articolo 4, paragrafo 2 2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali relative alla riduzione del tenore di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, purché risultino conformi alle condizioni del presente regolamento. 2. Conformemente a tale quadro normativo, la Commissione, in conformità della procedura istituita dall articolo 23, paragrafo 2, elabora profili nutrizionali tenendo conto in particolare modo delle conoscenze scientifiche in materia di dieta e nutrizione e del rapporto di queste ultime con la salute nonché del ruolo delle sostanze nutritive e delle sostanze di altro tipo a effetto nutrizionale o fisiologico nell insorgere delle malattie croniche La proposta della Commissione di definire profili nutrizionali, all'interno di questo regolamento, al di fuori della procedura di codecisione, e nel termine di 18 mesi sembra troppo ambiziosa ed allo stesso tempo, non sembra garantire una formulazione efficace degli stessi. Certo non sfuggirà ad un "osservatore medio" che tale previsione porterà all'individuazione di alimenti o categorie di alimenti "Buoni o Cattivi" incorrendo proprio nel rischio che la Commissione attraverso tale Regolamento voleva evitare. Laddove è, invece, pacifica e scientificamente condivisa la considerazione che non esistano alimenti "buoni o cattivi, ma unicamente regimi alimentari buoni o cattivi, e che fissare livelli discriminatori di "nutrienti non desiderabili" non è certo un'efficiente strategia per aiutare i consumatori ad essere informati nelle loro scelte per una buona dieta. A Tal fine, quindi, si ritiene opportuno, che ogni azione in tal senso sia preceduta da una opportuna politica nutrizionale europea, basata sui principi dell educazione nutrizionale e sulle diverse culture tradizionali alimentari, nonché sugli orientamenti dell OMS e del Codex Alimentarius. Successivamente, dopo aver garantito il coinvolgimento degli Stati membri e di tutte le parti interessate, la Commissione, sulla base di tale quadro normativo procederà all elaborazione dei diversi profili nutrizionali. Emendamento 16 Articolo 4, paragrafo 3 3. Le bevande contenenti più dell 1,2% in volume di alcol non possono recare: 3. Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione richiede il parere dell Autorità e procede a consultazioni con le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le PE /34 PR\ doc

15 associazioni dei consumatori. a) indicazioni sulla salute; b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico. La proposta della Commissione di definire profili nutrizionali, all'interno di questo regolamento, al di fuori della procedura di codecisione, e nel termine di 18 mesi sembra troppo ambiziosa ed allo stesso tempo, non sembra garantire una formulazione efficace degli stessi. Certo non sfuggirà ad un "osservatore medio" che tale previsione porterà all'individuazione di alimenti o categorie di alimenti "Buoni o Cattivi" incorrendo proprio nel rischio che la Commissione attraverso tale Regolamento voleva evitare. Laddove è, invece, pacifica e scientificamente condivisa la considerazione che non esistano alimenti "buoni o cattivi, ma unicamente regimi alimentari buoni o cattivi, e che fissare livelli discriminatori di "nutrienti non desiderabili" non è certo un'efficiente strategia per aiutare i consumatori ad essere informati nelle loro scelte per una buona dieta. A Tal fine, quindi, si ritiene opportuno, che ogni azione in tal senso sia preceduta da una opportuna politica nutrizionale europea, basata sui principi dell educazione nutrizionale e sulle diverse culture tradizionali alimentari, nonché sugli orientamenti dell OMS e del Codex Alimentarius. Successivamente, dopo aver garantito il coinvolgimento degli Stati membri e di tutte le parti interessate, la Commissione, sulla base di tali quadro normativo procederà all elaborazione dei diversi profili nutrizionali. Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 4 4. Gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate possono essere determinati in conformità della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2, e alla luce di prove scientifiche. soppresso PR\ doc 15/34 PE

16 La proposta della Commissione di definire profili nutrizionali, all'interno di questo regolamento, al di fuori della procedura di codecisione, e nel termine di 18 mesi sembra troppo ambiziosa ed allo stesso tempo, non sembra garantire una formulazione efficace degli stessi. Certo non sfuggirà ad un "osservatore medio" che tale previsione porterà all'individuazione di alimenti o categorie di alimenti "Buoni o Cattivi" incorrendo proprio nel rischio che la Commissione attraverso tale Regolamento voleva evitare. Laddove è, invece, pacifica e scientificamente condivisa la considerazione che non esistano alimenti "buoni o cattivi, ma unicamente regimi alimentari buoni o cattivi, e che fissare livelli discriminatori di "nutrienti non desiderabili" non è certo un'efficiente strategia per aiutare i consumatori ad essere informati nelle loro scelte per una buona dieta. A Tal fine, quindi, si ritiene opportuno, che ogni azione in tal senso sia preceduta da una opportuna politica nutrizionale europea, basata sui principi dell educazione nutrizionale e sulle diverse culture tradizionali alimentari, nonché sugli orientamenti dell OMS e del Codex Alimentarius. Successivamente, dopo aver garantito il coinvolgimento degli Stati membri e di tutte le parti interessate, la Commissione, sulla base di tali quadro normativo procederà all elaborazione dei diversi profili nutrizionali. Emendamento 18 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) a) si è dimostrato che la presenza, assenza o il contenuto ridotto della sostanza rispetto alla quale è fornita l indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di dati scientifici generalmente accettati; a) si è dimostrato che la presenza, assenza o il contenuto ridotto della sostanza rispetto alla quale è fornita l indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico acclarato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati; E necessario sottolineare in maniera chiara che l indicazione può essere consentita se alla base vi è un riscontro scientifico di quanto indicato. Emendamento 19 Articolo 5, paragrafo 2 2. L utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell indicazione. 2. L utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti secondo la formulazione dell indicazione. PE /34 PR\ doc

17 Mentre nel caso di indicazioni sulla salute, è possibile parlare di indicazione di effetti benefici, nel caso di indicazioni nutrizionali, vi è l esposizione di un dato di fatto che a seconda dei casi e del singolo consumatore, può essere considerato benefico o meno (un consumatore intento a seguire un regime dietetico ipercalorico potrebbe non considerare favorevolmente un prodotto a basso contenuto calorico, e viceversa). Si preferisce quindi, in ogni caso parlare di comprensione, da parte del consumatore, degli effetti, poiché la valenza positiva dell effetto attiene poi alla sfera soggettiva del singolo consumatore. Emendamento 20 Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) b) le indicazioni che fanno riferimento a funzioni psicologiche e comportamentali; b) le indicazioni che fanno riferimento a funzioni psicologiche e comportamentali, a meno che non siano riscontrabili scientificamente come nel caso di talune funzioni cognitive; Mentre nel caso contemplato dalla lett. a, che fa riferimento ad indicazioni implicite sulla salute generiche e vaghe, si condivide la scelta operata, nel caso contemplato dalla lett. b, si ritiene necessario adeguare il dettato normativo al progresso tecnologico. E infatti oggi possibile riscontrare e verificare scientificamente l incidenza che talune sostanze possono avere in merito alle funzioni cognitive. Emendamento 21 Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) c) fatto salvo il disposto della direttiva 96/8/CE, le indicazioni che fanno riferimento al dimagrimento o al controllo del peso, ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all impiego dei prodotti, o alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà o alla riduzione dell energia apportata dal regime alimentare; c) fatto salvo il disposto della direttiva 96/8/CE, le indicazioni che fanno riferimento al dimagrimento o al controllo del peso, ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all impiego dei prodotti; L emendamento proposto alla lettera c, mira, a non vietare le indicazioni che si riferiscano alla riduzione dello stimolo della fame, al senso di sazietà o alla riduzione dell energia apportata. Grazie al progresso tecnologico è oggi possibile provare scientificamente l efficacia di tali indicazioni, inoltre, trattandosi in questo caso di prodotti non PR\ doc 17/34 PE

18 specificamente concepiti per il dimagrimento ed il controllo del peso, è possibile allargare il campo del consentito anche al fine di non ostacolare gli investimenti che in tale campo si fanno e si auspica continuino ad esserci. Emendamento 22 Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) d) indicazioni che fanno riferimento al parere dei medici e altri professionisti della salute, alle loro associazioni professionali o di volontariato o suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell alimento. d) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell alimento nonché indicazioni che fanno riferimento al parere dei medici e altri professionisti della salute, alle loro associazioni professionali, o di volontariato, a meno che queste non provengano da associazioni riconosciute a livello nazionale. Per quanto concerne la lettera d, l emendamento proposto mira a consentire l utilizzo di indicazioni provenienti unicamente da associazioni riconosciute negli Stati membri, da un lato per scongiurare la proliferazione di indicazioni provenienti da qualsivoglia associazione, ma allo stesso tempo per permettere, nel caso di associazioni di indiscussa serietà, allo stesso consumatore di beneficiare dei possibili suggerimenti. Emendamento 23 Articolo 11, paragrafo 2 2. Se del caso, la Commissione, previa consultazione dell Autorità, pubblica orientamenti dettagliati per l attuazione del presente articolo. 2. La Commissione, previa consultazione dell Autorità, pubblica orientamenti dettagliati per l attuazione del presente articolo. Emendamento 24 Articolo 13, paragrafo 2 2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l etichetta deve recare anche una dicitura indicante che le malattie hanno molteplici fattori di rischio e che l intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico. 2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l etichetta deve recare anche una dicitura indicante che le malattie hanno molteplici fattori di rischio e che l intervento su uno di essi, pur avendo un effetto benefico, può anche non influire sugli altri fattori. PE /34 PR\ doc

19 Appare opportuno sottolineare che sebbene l alimentazione possa avere un effetto benefico nella riduzione di un fattore di rischio, l intervento su uno di essi potrebbe non influire sugli altri e quindi sulla malattia. Emendamento 25 Articolo 15, paragrafo 1 1. Nel formulare il proprio parere, l Autorità si sforza di rispettare un termine di tre mesi a partire dalla data di ricevimento di una domanda valida. Detto termine è prolungato qualora l Autorità richieda ulteriori informazioni al richiedente in conformità del paragrafo L Autorità a ricevimento di una domanda valida formula il proprio parere, in merito, entro tre mesi. Qualora l Autorità, sulla base di motivi giustificati, richieda ulteriori informazioni al richiedente, detto termine è prolungato di un mese, a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. Al fine di assicurare la certezza del diritto e la rapidità del processo di autorizzazione è necessario che i termini entro i quali l Autorità deve operare siano definiti e perentori. Emendamento 26 Articolo 15, paragrafo 2 2 Se del caso, l Autorità può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una scadenza specificata. soppresso L emendamento precedente assorbe il punto in esame. Emendamento 27 Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) a) che la formulazione proposta per l indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici; a) che la formulazione proposta per l indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici generalmente condivisi dalla comunità scientifica; PR\ doc 19/34 PE

20 E necessario sottolineare l opportunità che l indicazione sia fondata su dati generalmente condivisi in campo scientifico. Emendamento 28 Articolo 15, paragrafo 5 bis (nuovo) 5 bis. Ciascun Stato membro verifica che la formulazione raccomandata, nella propria lingua, dell indicazione sulla salute proposta di cui al paragrafo 4 lettera c), risponda compiutamente al significato indicato e, se del caso, richiede l opportuna modifica. E necessario prevedere che vi sia una opportuna verifica, linguistica, della formulazione effettuata dalle autorità degli Stati membri, al fine di appurare che, benché correttamente compiuta e scientificamente comprovata, l indicazione in questione abbia nelle varie lingue da utilizzare proprio il significato assunto nella lingua originaria. Emendamento 29 Articolo 16, paragrafo 1 1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all articolo 23, paragrafo 1, un progetto di decisione da adottare in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione di tale scostamento. 1. Entro due mesi dal ricevimento del parere dell Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all articolo 23, paragrafo 1, un progetto di decisione da adottare in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario, delle osservazioni effettuate di cui all articolo 15 paragrafo 6 e di altri fattori non scientifici ma comunque pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell Autorità, la Commissione fornisce agli Stati membri e allo stesso richiedente una spiegazione di tale scostamento. Al fine di assicurare la certezza del diritto e la rapidità del processo di autorizzazione è necessario che i termini indicati siano brevi e perentori. E necessario anche prevedere che le PE /34 PR\ doc

21 osservazioni che il pubblico può presentare in base all art. 15 par 6, siano prese in considerazione nell arco del procedimento di autorizzazione. Inoltre premesso che l Autorità viene indicata ai sensi del regolamento 178/2002, quale autorità competente a fornire alle istituzioni comunitarie ed agli Stati membri pareri scientifici ed assistenza scientifica in materia di sicurezza alimentare, ed in virtù del presente regolamento quale autorità competente ad emanare il parere scientifico, in merito all autorizzazione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, sembra opportuno limitare l incidenza degli altri fattori legittimi pertinenti ad altri fattori pertinenti non scientifici, sottolineando che la valutazione scientifica del rischio è compito demandato esclusivamente all Autorità e che gli eventuali ed ulteriori fattori da considerare, attengono ad altra natura ed al campo non scientifico. Emendamento 30 Articolo 16, paragrafo 2 2. Ogni progetto di decisione che prevede la concessione di un autorizzazione deve contenere i dettagli di cui all articolo 15, paragrafo 4, e il nome del titolare dell autorizzazione. 2. Ogni progetto di decisione che prevede la concessione di un autorizzazione deve contenere, oltre al nome del titolare dell autorizzazione, anche i dettagli di cui all articolo 15, paragrafo 4. Tale emendamento è necessario al fine di evitare la confusione o apparente contraddizione tra il richiedente l autorizzazione ed il titolare della stessa. Emendamento 31 Articolo 16, paragrafo 3 3. La decisione definitiva sulla domanda è adottata secondo la procedura di cui all articolo 23, paragrafo La decisione definitiva sulla domanda è adottata, entro un mese dall avvio della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2. Al fine di assicurare la certezza del diritto e la rapidità del processo di autorizzazione è necessario che i termini indicati siano brevi e perentori. Emendamento 32 Articolo 17, paragrafo 3 3. La Commissione esamina quanto prima il parere dell Autorità. Se del caso, La Commissione, attraverso la procedura e nei tempi di cui all articolo 16, esamina, PR\ doc 21/34 PE

22 l autorizzazione è modificata, sospesa o revocata conformemente alla procedura di cui all articolo 16. il parere dell Autorità. Se del caso, l autorizzazione è modificata, sospesa o revocata. L art. 16, così come modificato, assicura maggior rapidità e certezza al procedimento di autorizzazione, abbreviando i tempi, limitando l incidenza dei fattori legittimi pertinenti e dando pratica considerazione alle eventuali osservazioni del pubblico, si ritiene dunque di estendere tali considerazioni anche alla procedura di modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni. Emendamento 33 Articolo 18, paragrafo 2, comma 2, punto 3) 3) il fatto che l indicazione è di utilizzo limitato a meno che un successivo richiedente non ottenga l autorizzazione all utilizzo senza riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale del richiedente originario. 3) il fatto che l indicazione è di utilizzo limitato nel tempo a meno che un successivo richiedente non ottenga, dal richiedente originario, l autorizzazione all utilizzo senza peraltro ottenere la disponibilità dei dati oggetto di proprietà industriale dello stesso richiedente originario. E necessario accordare una adeguata protezione ai dati oggetto di proprietà industriale, ma, allo stesso tempo salvaguardare la possibilità che intervengano accordi volti a concedere l eventuale utilizzo dei dati in questione nel rispetto delle norme relative alla proprietà industriale. Emendamento 34 Articolo 19, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) In caso di rifiuto di una domanda di autorizzazione si accorda ai dati scientifici la tutela prevista dal presente articolo. E necessario accordare una adeguata protezione ai dati oggetto di proprietà industriale anche e soprattutto in caso di rifiuto di una domanda di autorizzazione. PE /34 PR\ doc

23 Emendamento 35 Articolo 22, paragrafo 2, comma 1 2. In conformità della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2, è adottata una decisione, se del caso dopo aver ottenuto un parere da parte dell Autorità. 2. In conformità della procedura di cui all articolo 23, paragrafo 2 e nel rispetto del termine indicato nell articolo 16, è adottata una decisione, se del caso dopo aver ottenuto un parere da parte dell Autorità. L art. 16, così come modificato, assicura maggior rapidità e certezza al procedimento di autorizzazione. Emendamento 36 Articolo 23, paragrafo 2, comma 2 Il periodo di cui all articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE corrisponde a tre mesi. soppresso Tale emendamento è necessario al fine di armonizzare le modifiche proposte in merito all art. 16. Emendamento 37 Articolo 26, comma 3 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e che non sono conformi al presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al [last day of the eleventh month following publication]. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e che non sono conformi al presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al [ultimo giorno del diciassettesimo mese successivo alla pubblicazione]. Tale emendamento si ritiene utile in ragione della diversa tipologia di prodotti che tale regolamento andrà a disciplinare. PR\ doc 23/34 PE

24 Emendamento 38 Allegato, sezione "A basso contenuto calorico", comma 1 L indicazione per cui un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga meno di 40 kcal (170 kj)/100 g e meno di 20 kcal (80 kj)/100 ml. L indicazione per cui un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga non più di 40 kcal (170 kj)/100 g e non più di 20 kcal (80 kj)/100 ml. Tale emendamento è rivolto ad armonizzare la disposizione in esame con quanto previsto dagli standard del Codex Alimentarius. Emendamento 39 Allegato, sezione "Senza calorie", comma 1 L indicazione per cui un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga meno di 4 kcal (17 kj)/100 ml. L indicazione per cui un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga non più di 4 kcal (17 kj)/100 ml. Tale emendamento è rivolto ad armonizzare la disposizione in esame con quanto previsto dagli standard del Codex Alimentarius. Emendamento 40 Allegato, sezione "Senza grassi", comma 1 L indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 3 g di grasso per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 ml (1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). L indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 3 g di grasso per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 ml (1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato), o non più di 2g/100kcal. PE /34 PR\ doc

25 Tale emendamento è volto ad integrare la norma in questione con le indicazioni predisposte in diversi Stati membri, dalle rispettive autorità. Emendamento 41 Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione "A basso contenuto di grassi saturi" AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI INSATURI L indicazione per cui un alimento è ad alto contenuto di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivi da grassi insaturi. Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto contenuto di grassi insaturi, il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Tale emendamento diretto ad inserire una nuova indicazione si basa sul ruolo che è ormai riconosciuto ai grassi, all interno di un regime alimentare e mira a rimarcare l esistenza di consistenti differenze tra grassi diversi relative alla qualità ed al valore nutritivo. E, infatti, riconosciuto che i grassi ad alto tenore di acidi grassi insaturi abbiano un impatto benefico sulla nutrizione umana, in particolare se nella dieta sostituiscono i grassi saturi o solidi. A tale scopo è importante fornire ai consumatori informazioni relative alla qualità dei grassi insieme a quelle già previste in ordine alla quantità. Emendamento 42 Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione "A basso contenuto di grassi saturi" AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI MONOINSATURI L indicazione per cui un alimento è ad alto contenuto di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivi da grassi monoinsaturi. PR\ doc 25/34 PE

26 Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto contenuto di grassi monoinsaturi, il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Tale emendamento volto ad inserire una nuova indicazione si basa sul ruolo che è ormai riconosciuto ai grassi, all interno di un regime alimentare. Nella sua relazione di recente pubblicazione, l'oms riconosce che, quando i grassi monoinsaturi sostituiscono i grassi saturi, vengono a ridursi sia il colesterolo totale che il colesterolo LDL. È pertanto importante fornire ai consumatori informazioni relative alla qualità dei grassi insieme a quelle già previste in ordine alla quantità. Emendamento 43 Allegato, nuova sezione quater dopo la sezione "A basso contenuto di grassi saturi" AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI POLINSATURI L indicazione per cui un alimento è ad alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivi da grassi polinsaturi. Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto contenuto di grassi polinsaturi, il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Tale emendamento volto ad inserire una nuova indicazione si basa sul ruolo che è ormai riconosciuto ai grassi, all interno di un regime alimentare e mira a rimarcare l esistenza di consistenti differenze tra i vari grassi relative alla qualità ed al valore nutritivo. È pertanto importante fornire ai consumatori informazioni relative alla qualità dei grassi insieme a quelle già previste in ordine alla quantità. Nel caso dei grassi polinsaturi le legislazioni di molti Stati membri e i codici di prassi ne promuovono il consumo presso la popolazione, suggerendo un livello medio del 45%. PE /34 PR\ doc

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