Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Paolo Tarantino

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1 Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

2 1 Testo Unico Il decreto legislativo n. 175/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell 8 settembre Attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui al combinato disposto degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

3 1 Testo Unico Sullo schema di decreto legislativo si sono espressi con pareri il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016.

4 Testo Unico 2 29 Articoli art. 1 oggetto e ambito di applicazione art. 2 definizioni art. 3 tipi di società ammesse art. 4 Finalità perseguibili art.5 obblighi di dismissione art.6 Principi fondamentali

5 3 Testo Unico art. 7 Regole per la costituzione art. 8 Regole per l acquisizione art. 9 Gestione partecipazione art. 10 Alienazione di partecipazioni art.11 Disposizioni in materia di governance art. 12 Responsabilità degli enti partecipanti

6 4 Testo Unico art. 13 Controllo giudiziario art. 14 Crisi di impresa art. 15 Monitoraggio, indirizzo e coordinamento art. 16 Società in House art. 17 Società miste pubblico private art. 18 Procedimento di quotazione di società a controllo pubblico

7 7 Testo Unico art. 19 Gestione del Personale art. 20 Razionalizzazione periodica art. 25 Razionalizzazione straordinaria art. 21 norme finanziarie art. 22 promozione della trasparenza art Disposizioni transitorie e finali

8 Definizione ed ambito di applicazione Art.1 Oggetto 5 Il testo unico si applica alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

9 Obiettivo: Razionalizzazione del sistema 6 Efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche; Tutela e promozione della concorrenza e mercato ; del Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

10 7 Società Organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile; Società di persone e società di capitali; Le amministrazioni pubbliche possono essere titolari di partecipazioni solo in società per azioni o in società a responsabilità limitata;

11 8 Partecipazione Titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi Possibilità di partecipare all amministrazione della società e alla formazione della volontà sociale

12 9 Totalitaria Parziale Diretta Indiretta Partecipazione

13 12 gli enti associativi diversi dalle società le fondazioni Esclusione le società costituite in forza di legge per la gestione di servizi di interesse generale (SIG) le società costituite in forza di legge per la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

14 14 Esclusione Le disposizioni del Testo unico si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto Tali disposizioni si applicano, nei 18 mesi successivi alla sua entrata in vigore, alle società che abbiano già deliberato la quotazione in mercati regolamentati delle proprie azioni con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti.

15 15 Esclusione Decreto di esclusione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze o dell organo di vertice dell amministrazione partecipante motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di agevolarne la quotazione.

16 Art. 2 Definizione Amministrazioni pubbliche 16 Amministrazioni di cui all art. 1 comma 2 del dlgs. N.165/2001 i loro consorzi o associazioni gli enti pubblici economici Le autorità portuali

17 17 Organo di Controllo Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni in controllo pubblico, invece, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale;

18 Costituzione di nuove società o acquisizione di partecipazioni in società esistenti: Nessun divieto di costituzione di nuove società pubbliche; di acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti 18

19 19 Finalità : Produzione di un servizio di interesse generale Progettazione e realizzazione di un opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell art. 172 del D.Lgs. 163/2006

20 20 Finalità : Realizzazione e gestione di un opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d interesse generale in funzione dell affidamento dell opera o del servizio in regime di partenariato con un imprenditore privato selezionato mediante l espletamento di procedure aperte o di procedure competitive di negoziazione;

21 21 Finalità : autoproduzione di beni o servizi strumentali all ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento o di procedure competitive di negoziazione;

22 22 Finalità : Servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all art. 3, comma 25, del D.lgs. 163/2006

23 23 Novità : Realizzazione investimenti tramite acquisizione di partecipazioni in cambio di immobili del patrimonio disponibile rispondente a criteri di ottimizzazione e valorizzazione

24 24 Eccezione : È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dei Gruppi di azione locale È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dei Gruppi di azione locale nel settore della pesca

25 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) L atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, è di competenza del Consiglio dell Ente. (art.7) e deve essere analiticamente motivato in merito alla stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell ente (previste all art. 4 del TU); 25

26 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) L atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, deve dare conto alle ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, 26

27 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare conto anche della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, efficacia e economicità della scelta; 27

28 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) L atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, deve dare atto della compatibilità dell intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato; 28

29 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) L atto deliberativo di costituzione della società deve dare contenere l indicazione degli elementi essenziali dell atto costitutivo della società, previsti dagli artt (per le S.p.a.) e 2463 (per le S.r.l.) del Codice Civile; 29

30 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) Lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere sottoposto a forme di consultazione pubblica; 30

31 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) Lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere preventivamente inviato alla sezione regionale competente della Corte dei Conti, per l acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante. La Corte dei Conti può formulare rilievi entro 30 giorni 31

32 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) (termine perentorio), sia in ordine al contenuto obbligatorio dell atto, che con riferimento alla sua coerenza con il piano di razionalizzazione. La Corte dei Conti può chiedere chiarimenti all Amministrazione per una sola volta, con interruzione del suddetto termine; 32

33 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) Lo schema di atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve essere successivamente inviato all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L Autorità può utilizzare i poteri previsti dall art. 21-bis della L. 287/90 (antitrust). Non è previsto il rilascio di un parere; 33

34 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) l atto deliberativo è pubblicato sul sito internet istituzionale dell Amministrazione pubblica; 34

35 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) sono di competenza del Consiglio dell Ente e devono essere adeguatamente motivate anche le deliberazioni concernenti: le modifiche dell oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell attività svolta dalla società; la trasformazione della società; il trasferimento della sede sociale all estero; la revoca dello stato di liquidazione. 35

36 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) l iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di ulteriori partecipazioni societarie, sia per effetto di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, che per effetto di operazioni straordinarie (art. 8 c. 1); in caso di acquisto di partecipazioni in società già costituite, l inosservanza dell iter deliberativo sopra descritto rende inefficace il contratto di acquisto (art. 8 c. 2); 36

37 Obblighi in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (artt. 5, 7 e 8) 37 l iter deliberativo sopra previsto è obbligatorio anche in caso di acquisizione di partecipazioni in società quotate che comportino l acquisto della qualità di socio (art. 8 c. 3);

38 Obbligo in merito alla gestione 38 delle partecipazioni (art.9) i diritti dell azionista sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente, o da loro delegato; la stipula o lo scioglimento di patti parasociali è deliberata (preventivamente) dal Consiglio dell Ente;

39 Obbligo in merito all alienazione 39 delle partecipazioni (art.10) la cessione delle partecipazioni societarie o la costituzione di vincoli su tali partecipazioni sono (preventivamente) deliberati dal Consiglio dell Ente, a pena di invalidità dell atto di cessione;

40 Obbligo in merito all alienazione 40 delle partecipazioni (art.10) la cessione è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, la cessione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente; in questi casi è necessaria una deliberazione motivata del Consiglio dell Ente che dia analiticamente atto della convenienza economica dell operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita;

41 41 Organi amministrativi (art.11) Onorabilità professionalità autonomia Requisiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze

42 42 Organi amministrativi (art.11) Amministratore unico Entro 6 mesi, criteri per prevedere CDA (3 o 5 membri) in caso SPA Lo statuto garantisce la parità di genere ;

43 Compenso organi amministrativi 43 (art.11) Decreto del Ministro dell economia Indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società ; Ciascuna fascia prevede un limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento per il trattamento economico annuo onnicomprensivo

44 Compenso organi amministrativi 44 (art.11) Limite massimo di euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni; Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti

45 Compenso organi amministrativi 45 (art.11) Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori; Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell esercizio precedente

46 Compenso organi amministrativi 46 (art.11) In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta Nel frattempo dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013

47 47 Organi amministrativi (art.11) Gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti di amministrazioni pubbliche. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l obbligo di

48 48 Organi amministrativi (art.11) riversare i relativi compensi alla società di appartenenza

49 49 Organi amministrativi (art.11) Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono: a) l attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall assemblea b) l esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita

50 50 Organi amministrativi (art.11) esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali

51 51 Organi amministrativi (art.11) d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società È comunque fatto divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell articolo 2125 del c.c.

52 Società a controllo pubblico 52 (art.16) Nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto (in house providing) si prevede nessuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

53 53 Compagine sociale I privati potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

54 Società a controllo pubblico 54 (art.16) L Ente locale deve garantire il requisito del c.d. controllo analogo, il quale sussiste: nelle società a partecipazione pubblica unipersonale (un solo ente), se l Amministrazione esercita un influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;

55 Società a controllo pubblico 55 (art.16) nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale (più Enti), se tutte le Amministrazioni pubbliche partecipati sono in grado di esercitare congiuntamente un influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. In tali casi, si applica quanto previsto dell art. 12, par. 3 della direttiva 2014/24/UE, norma recepita dall art. 5, c. 4 e 5 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

56 56 Controllo Analogo Il controllo analogo può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest ultima (il c.d. controllo analogo indiretto );

57 Conseguenze della 57 nuova disciplina Non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni: controllo analogo; Fatturato

58 58 Fatturato oltre l 80% dell attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale

59 59 Fatturato medio per i tre anni precedenti l aggiudicazione dell appalto o della concessione. Questa previsione dovrebbe finalmente porre fine alla consolidata prassi nazionale, secondo la quale le società beneficiarie di affidamenti in house sono state finora costrette a svolgere la propria attività esclusivamente a beneficio dell amministrazione aggiudicatrice, rinunciando a tutti i vantaggi economici che

60 60 Fatturato potrebbero derivare dall erogazione di prestazioni, anche in misura marginale, ad altre amministrazioni pubbliche non socie. Fra l altro, tale prassi ha finora indotto molte amministrazioni pubbliche ad acquistare partecipazioni societarie di modestissima entità, al solo fine di poter legittimamente effettuare affidamenti diretti a società pubbliche di loro fiducia.

61 61 Novità T.U. Gli statuti di tali società devono prevedere che almeno l 80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni pubbliche socie Prevista la possibilità di produzione ulteriore rispetto all 80 % solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza ;

62 62 Novità T.U. Il mancato rispetto limite è una grave irregolarità; Entro 3 mesi rinunzia ad una parte di fornitura con terzi o rinuncia affidamenti diretti; Applicazione codice degli appalti Prosecuzione nelle more

63 63 Controllo congiunto I commi 4 e 5 dell art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta. Si ricorda che sul tema del controllo congiunto, anch esso previsto dalla Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, si era già più volte espresso anche il Consiglio di Stato ( sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009,

64 64 Controllo congiunto 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente.

65 65 Requisiti gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell affidamento diretto) sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; pertanto, nelle società partecipate da un numero elevato di

66 66 Requisiti soci pubblici, non sarà necessario prevedere un consigliere di amministrazione per ciascun socio (circostanza che non risulta neppure possibile, in forza del fatto che in tali società i consigli di amministrazione possono essere composti al massimo da 3 o 5 membri), ma sarà sufficiente che ciascun amministratore sia espressione di più soci;

67 67 Requisiti le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica (per esempio, approvandone gli atti di programmazione annuale o pluriennale);

68 68 Requisiti la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

69 Affidamenti diretti fra 69 amministrazioni aggiudicatrici Il comma 3 dell art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici affronta il tema degli affidamenti diretti fra amministrazioni pubbliche aggiudicatrici o enti aggiudicatori, prevedendo che la disciplina in esso contenuta non trova applicazione nel caso in cui una persona giuridica controllata aggiudichi un appalto o una concessione alla propria amministrazione controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa

70 Affidamenti diretti fra 70 amministrazioni aggiudicatrici amministrazione. Anche in questo caso, la condizione necessaria perché si possa legittimamente procedere all affidamento diretto è rappresentata dall assenza di soci privati nella persona giuridica beneficiaria dell appalto pubblico, ovvero, qualora vi sia la partecipazione di soci privati, che questi non esercitino il controllo, poteri di veto o influenza determinante sul soggetto affidatario diretto.

71 Accordi conclusi fra due 71 o più amministrazioni aggiudicatrici Il comma 6 dell art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici disciplina invece gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, che non rientrano nell ambito di applicazione di tale codice se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 1. l accordo stabilisce o realizza una

72 Accordi conclusi fra due 72 o più amministrazioni aggiudicatrici cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 2. l attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all interesse pubblico; 3. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

73 Accordi conclusi fra due 73 o più amministrazioni aggiudicatrici aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione (ciò, al fine di non ledere la concorrenza e il mercato). Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, per determinare tale percentuale, di norma, deve essere fatto riferimento al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l aggiudicazione dell appalto o della concessione.

74 74 Il regime speciale degli affidamenti in house L art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l istituzione presso l ANAC dell elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.

75 75 Il regime speciale degli affidamenti in house Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell offerta formulata del soggetto in house, avendo riguardo all oggetto e al valore della

76 Il regime speciale degli 76 affidamenti in house prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto: 1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato; 2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

77 Il regime speciale degli 77 affidamenti in house Il confronto dell offerta presentata dall aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza. Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet

78 Il regime speciale degli 78 affidamenti in house istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

79 Società partecipazione 79 mista pubblico - privata Il decreto conferma la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, la cui partecipazione non potrà essere inferiore al 30%, e afferma che il socio pubblico dovrà mantenere una posizione di controllo sulla società mista. Il socio privato dovrà inoltre assumere un rischio significativo dalla partecipazione alla società e il flusso dei benefici derivante dalla realizzazione dell opera o del servizio non dovrà andare sproporzionalmente a

80 Società partecipazione 80 mista pubblico - privata favore del socio privato. Inoltre, la durata della partecipazione del socio privato alla società non potrà essere superiore alla durata dell appalto e della concessione. Infine, lo statuto della società partecipata dovrà contenere tutte le previsioni necessarie a regolamentare il rapporto con il socio privato, comprese quelle per lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

81 Società partecipazione 81 mista pubblico - privata Eventuali patti parasociali potranno avere una durata anche superiore a 5 anni, in modo da coprire tutta la durata dell appalto o della concessione; La società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali o costituire patrimoni destinati o essere soggetta a direzione e coordinamento da parte di un altra società

82 82 Rapporto di lavoro art. 19 Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa e dai contratti collettivi. Alle società a partecipazione pubblica si applicheranno le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 22/2015;

83 Reclutamento del personale art. 19 Le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di quelli previsti all art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, fra cui, quelli di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione. 83

84 Reclutamento del personale art. 19 Norme già previste per le società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 18 comma 1 del D.L. 112/2008). La competenza in materia di validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla giurisdizione ordinaria. 84

85 Riassorbimento del personale art. 19 In caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate, prima di effettuare nuove assunzioni, a riassorbire le unità di personale che erano transitate alla società in controllo pubblico al momento dell esternalizzazione. Il riassorbimento, che può essere disposto solo nei limiti delle necessità dell Amministrazione interessata, dovrà avvenire con l utilizzo delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. 165/

86 Riassorbimento del personale art. 19 Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilità del personale fra società pubbliche di cui all art. 1 commi della L.147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 86

87 Riassorbimento del personale art. 19 Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilità del personale fra società pubbliche di cui all art. 1 commi della L.147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 87

88 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): 88 Le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un analisi dell assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

89 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): I presupposti che rendono necessario il piano di razionalizzazione di cui al punto precedente sono i seguenti: le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all art. 4; le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 89

90 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): 90 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;

91 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall art. 4; 91

92 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): 92 Il provvedimento con cui viene fatta l analisi dell assetto complessivo delle società partecipate e l eventuale piano di razionalizzazione devono essere comunicati alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;

93 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): 93 nel caso in cui sia necessario adottare il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione è comunicata alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;

94 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): Le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013; La mancata adozione del provvedimento, dell eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra e , salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile; 94

95 Obblighi in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20): Entro un anno dall entrata in vigore del decreto cancellazione d ufficio dal Registro delle imprese delle società a controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio o non abbiano compiuto atti di gestione ; Comunicazione avvio procedimento; Entro 60 giorni domanda prosecuzione corredata di delibera consiglio 95

96 Obblighi di tipo finanziario (art. 21): Accantonamento obbligatorio a fondo rischi determinato per un importo pari al risultato d esercizio (o al saldo finanziario) negativo non immediatamente ripianato, ed in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dall ente. Con riferimento alla generalità degli organismi, perperdita di esercizio si intende il risultato 96

97 Obblighi di tipo finanziario (art. 21): netto di esercizio di cui all articolo 2425 Cc (voce 23); valore che prende in considerazione sia la gestione caratteristica sia quella non caratteristica, che comprende le poste finanziarie (interessi, perdite su cambi, svalutazioni di partecipazioni, etc.) e quelle straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, etc.), oltre alle imposte. 97

98 Obblighi di tipo finanziario (art. 21): Diverso criterio per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, tra i quali è compresa la gestione dei rifiuti. Per risultato di esercizio si intende il risultato operativo lordo (Mol), dato dalla differenza tra il valore e il costo della produzione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio da considerare è quello relativo a tale bilancio. 98

99 Obblighi di tipo finanziario (art. 21): Svincolo importi accantonati : Ripiano perdita di esercizio; Dismissione o messa in liquidazione. Ripiano da parte del soggetto partecipato Disponibilità per gli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 99

100 Obblighi di tipo finanziario (art. 21): Regime 2018 Decorrenza transitoria 2015 ( Obbligo già previsto dall art. 1 commi Legge di Stabilità 2014); Caso Perdita dopo precedenti bilanci in utile 100 Risultato negativo superiore alla media del triennio precedente.

101 101 Peggioramento conti Accantonamento bilancio di previsione ente partecipante Anno % risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente dall organismo 50% per il % per il 2017

102 102 Miglioramento conti Perdita nell ultimo bilancio disponibile inferiore alla media del triennio precedente Accantonamento bilancio di previsione Anno 2015 differenza tra il risultato conseguito nell esercizio precedente e il risultato medio migliorato del 25% per il % per il % per il 2017

103 103 Altre disposizioni Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, devono operare una riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

104 104 Altre disposizioni Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta, giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Unica eccezione prevista riguarda i soggetti che, pur presentando un risultato economico negativo, abbiano operato in coerenza con un piano di risanamento preventivamente approvato dall ente controllante;

105 105 Trasparenza Le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013;

106 Obblighi in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24): 106 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico ciascuna Amministrazione effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L eventuale alienazione deve avvenire entro 1 anno;

107 Obblighi in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24): 107 l esito della ricognizione, anche se negativo, deve essere comunicato alla sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio che sarà istituita presso il MEF;

108 Obblighi in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24): 108 il provvedimento con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione previsto dall art. 1 c. 612 del L. 190/2014;

109 Obblighi in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24): 109 in caso di mancata adozione dell atto ricognitivo o di mancata alienazione della partecipazione entro 1 anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il caso di alienazione, la medesima è liquidata in denaro dalla società (al valore di mercato).

110 Obblighi in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24): 110 Nelle dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014).

111 Obblighi in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24): 111 In occasione della prima gara successiva alla cessazione dell affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell appalto o nella concessione si applica la disciplina in materia di trasferimento d azienda.

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