DELLE SOCIETA. Milano, giovedì 25 febbraio 2016
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1 I NUOVI MODELLI DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA Milano, giovedì 25 febbraio 2016 Avv. Maura Carta
2 Ascesa e declino delle partecipate Prima della L. 142/1990 l ente locale era spesso diventato un organismo burocratico non necessariamente attento a efficienza, economicità Gestore prevalentemente diretto Attraverso municipalizzate Oppure concessionari i privati
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5 Si poteva intervenire da tempo?? La sezione controllo Lombardia con delibera 34/2013 osservava che circa il 20 percento delle partecipazioni in Lombardia non era stato sottoposto ad esplicito decreto di autorizzazione in base della L. 244/07.
6 Art. 23 D.L. 66/2014 conv. In L. Il termine di partecipate locali include: le aziende speciali istituzioni e società direttamente e indirettamente controllate dalle amministrazioni locali..
7 RELAZIONE COTTARELLI reperibile su internet p /PRIME_PROPOSTE_PER_UNA_REVISI ONE_DELLA_SPESA_xfinalex.pdf
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11 I NUMERI coinvolte (o travolte) saranno le partecipate p attive (relazione Cottarelli 2014), di cui solo due terzi con bilanci in pareggio o utile. Partecipazione di Regioni, enti locali e amministrazioni centrali
12 CRITICITA E INEFFICIENZE Perdite di esercizio palesi Perdite non palesi finanziate da contratti di servizio e trasferimenti in conto corrente e conto capitale Costi pagati direttamente dai cittadini (es. rifiuti, il costo delle inefficienze è pagato direttamente attraverso tariffe che coprono i costi).
13 Non tutto è da buttare, riformare, razionalizzare a a Molte partecipate sono state create per rendere più flessibile l azione pubblica in presenza di processi burocratici troppo farraginosi.
14 Linee guida Limiti alle partecipazione indirette Limiti alla detenzione da parte di piccoli comuni Uscita dalle micropartecipate Chiusura delle scatole vuote
15 Come ridurre i costi? Interventi o numero e la remunerazione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo delle partecipate; o remunerazione dipendenti d o numero e remunerazione degli organi di controllo
16 Breve ripasso Con la riforma del diritto societario D.Lgs n 6 del 17/01/2003 nelle SPA sono stati previsti tre sistemi - tradizionale - monistico - dualistico
17 Sistema tradizionale Il modello prevede la separazione tra un organo di gestione (C.d.A o Amministratore unico) e un organo di controllo (collegio sindacale). La gestione dell impresa spetta in via esclusiva agli amministratori (art.2380 bis c.c.), il cui potere può essere limitato dallo statuto o dall atto di nomina o delega.
18 Sistema monistico prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale. Le principali differenze consistono nell impossibilità di affidare l amministrazione ad un amministratore unico e nella eliminazione del collegio sindacale (Art septiesdeces C.C. )
19 Sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. La gestione spetta in via esclusiva al consiglio di gestione, che è costituito da almeno due componenti anche non soci, ed è nominato dal consiglio di sorveglianza (Art octies C.C.)
20 Art. 3 TU partecipate e Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni, di società a responsabilità limitata. Nelle srl a controllo pubblico l atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell organo di controllo o di un revisore. Nelle spa a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
21 Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l acquisizione e la gestione di partecipazioni Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
22 Partecipazioni ma quando? Art. 4 Decreto Madia le amministrazioni pubbliche possono costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni, anche indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: - produzione di un servizio di interesse generale, etc.
23 Art. 6 -Princìpi fondamentali sull organizzazione e sulla gestione se svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi con altre attività svolte in regime di economia di mercato, contabilità separata adottano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale controllo interno, codici di condotta, etc.
24 Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con DPCM. Resta fermo quanto disposto dall articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dall articolo 5 comma 9. del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135
25 Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) L organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
26 Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) Con DPCM saranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 (sistema dualistico) e 6 (sistema monistico).
27 Art. 11 TU - Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque - Se organo amministrativo collegiale deve essere assicurato l equilibrio tra i generi.
28 Art. 11 TU Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all articolo articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, adueopiù soci.
29 ART. 11 TU Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,sentita..la CU e previo parere delle C.P., per le società in controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi così da individuare fino a cinque fasce
30 PER CIASCUNA FASCIA il limite dei compensi massimi al quale gli organi di amministrazione devono fare riferimento, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.
31 Deroghe per riduzioni ma esclusi incrementi ammesse le disposizioni che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal DPCM criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
32 Nel frattempo restano in vigore le disposizioni di cui all articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto del ministero dell Economia del 24 dicembre 2013, n. 166 (vale a dire ,00 EUR)
33 Amministratori dipendenti principio di onnicomprensività della retribuzione: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delie spese documentate hanno l obbligo di riversare i relativi compensi all amministrazione o alla società di appartenenza.
34 Adeguamento Statuti esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell attività, o trattamenti di fine mandato divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
35 Altri obblighi: divieto di corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori stipularei l patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell articolo 2125 del codice civile (tutela adeguata mediante la clausola di pantouflage ex art. 21 D.lgs. 39/2013 e art.53, co. 16 D.Lgs. 165/2001
36 Non sarebbe consentito nominare amministratori della controllante. Però.si potrà - qualora siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo - per rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante - favorire l esercizio dell attività di direzione e coordinamento.
37 Doppio ruolo Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a partecipazione pubblica, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
38 Comitati consultivi - di proposta Le società a controllo pubblico li limitano ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all entità dell impegno richiesto.
39 Art.14 crisi d impresa di società a controllo pubblico Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
40 Programmi di valutazione del rischio Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
41 Conseguenze la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell articolo 2409 del codice civile.
42 Adeguatezza Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dei soci pubblici a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell equilibrio economico
43 Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari etc. Le amministrazioni ricomprese nell elenco ISTAT non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 (destinazione patrimonio ad uno specifico affare) e 2482-ter del C.C. (riduzione capitale sociale) effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate - in perdita per tre esercizi consecutivi - che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
44 Effetti della dichiarazione di fallimento Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.
45 Ho oe terminato aoma.. lo schema di decreto esaminato subirà modifiche df e integrazioni, mancando - il parere della Conferenza unificata di cui all art. 8 del D.Lgs. n. 281/ del Consiglio di Stato oltre - delle Commissioni parlamentari competenti. - Grazie per aver ascoltato!!
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