TESTO UNICO IN MATERIA DISOCIETÀ A
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- Antonia Zanetti
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1 TESTO UNICO IN MATERIA DISOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
2 IL DECRETO RISPONDE ALLA NECESSITÀ DI SEMPLIFICARE E STABILIZZARE LA NORMATIVA INERENTE LE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI MIGLIORARE L UTILIZZO DELLE RISORSE COMUNI RIMUOVENDO LE FONTI DI SPRECO. SI APPLICA ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, NONCHÉ ALL ACQUISTO E ALLA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ A TOTALE O PARZIALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIRETTA O INDIRETTA.
3 Articolo 2 società a controllo pubblico : società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, diretto o indiretto. Il controllo è descritto nell articolo 2359 del codice civile. controllo analogo : situazione in cui l amministrazione esercita su una società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. partecipazione : titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi. società a partecipazione pubblica : società a capitale interamente pubblico o misto, partecipate direttamente dall amministrazione o indirettamente attraverso società a controllo pubblico che detengono una percentuale superiore al per cento del capitale.
4 Articolo 3 La partecipazione pubblica è ammessa solo nelle società a responsabilità limitata, con l obbligo di nomina dell organo di controllo o di un revisore, e nelle società per azioni dove la revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale. Articolo 4 Le amministrazioni non possono costituire società né assumere o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero: servizi di interesse generale; progettazione e realizzazione di opere pubbliche; autoproduzione di beni o servizi strumentali all ente o agli enti pubblici partecipanti.
5 Articolo 5 La costituzione di una società o l acquisto di partecipazioni deve essere motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società. La scelta deve essere giustificata anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, compatibilmente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell azione amministrativa. L atto deliberativo deve essere accompagnato da una relazione tecnica che certifica il rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato alle imprese. Entrambi i documenti vanno inviati alla Corte dei Conti che può formulare rilievi entro trenta giorni, decorsi i quali opera l istituto del silenzio-assenso. Ottenuto l accertamento positivo della Corte dei Conti, vanno quindi inviati all Autorità garante della concorrenza e del mercato per una verifica sulle eventuali distorsioni della concorrenza.
6 Le partecipazioni in società non riconducibili alle categorie sopra elencate, o che non soddisfano i suddetti requisiti, devono essere alienate. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ogni amministrazione pubblica deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni in possesso, individuando quelle che devono essere alienate. L alienazione deve avvenire entro un anno dall approvazione dell atto ricognitivo.
7 Articolo 7 e Articolo 8 L atto deliberativo di partecipazione di un amministrazione comunale alla costruzione di una società è adottato con delibera di Consiglio Comunale. Tale atto deve contenere l indicazione degli elementi essenziali previsti dal codice civile per la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata, e deve essere pubblicato sui siti istituzionali di tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti. Sempre con delibera di Consiglio Comunale si possono adottare: la trasformazione della società, il suo trasferimento, la revoca dello stato di liquidazione, le modifiche di clausole dell oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell attività della società, la sottoscrizione di aumento di capitale e le operazioni straordinarie di acquisto di partecipazioni in società già esistenti.
8 Articolo 10 Anche l atto di alienazione delle partecipazioni sociali deve essere adottato con delibera di Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, con deliberazione motivata, l alienazione può essere effettuata tramite negoziazione diretta con un singolo acquirente.
9 Articolo 11 I componenti degli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico debbono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.L. 39/2013. L organo amministrativo è costituito da un amministratore unico. L assemblea può però, con deliberazione motivata, istituire un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, oppure uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile. In questo caso deve essere rispettato l equilibrio tra i generi. Per gli amministratori sono previsti dei limiti massimi di remunerazione, proporzionati alla qualificazione professionale, all impegno di lavoro richiesto e alla dimensione dell impresa.
10 Dopo lo svolgimento dell attività è inoltre vietato deliberare gettoni di presenza, premi di risultato o trattamenti di fine mandato. Nelle società partecipate dove è l amministrazione pubblica detiene il controllo indiretto è vietato nominare nei consigli di amministrazione gli amministratori della società controllante, salvo casi eccezionali previsti dallo stesso comma. Va limitata ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Alle società controllate si applica la disciplina della prorogatio di cui al D.L. 293/1994.
11 Articolo 12 I componenti degli organi di amministrazione e controllo sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Il danno, patrimoniale e non, subito dagli enti partecipanti costituisce danno erariale. Inoltre anche gli enti partecipanti rispondono nei confronti dei soci di minoranza e dei creditori delle società partecipate. Articolo 13 L amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall entità della partecipazione di cui è titolare, ha la possibilità di presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale, il quale può poi procedere fino all adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa della società, nel caso in cui rilevasse gravi irregolarità.
12 Articolo 15 È istituito l Organo di Vigilanza sulle società a partecipazione pubblica con lo scopo di supportare e promuovere le migliori pratiche presso le società partecipate, adottando le direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile, verificandone il rispetto. Le amministrazioni e le società devono inviare all Organo i bilanci, le segnalazioni e ogni altro tipo di documento richiesto. Esso può anche effettuare ispezioni per verificare eventuali irregolarità o inefficienze. L Organo di Vigilanza, infine, tiene un elenco pubblico di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, accessibile anche in via telematica.
13 Articolo 16 Nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto non vi è partecipazione di capitali privati. L amministrazione o le amministrazioni socie devono esercitare sulla società partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Almeno l 80% delle attività della società controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dall amministrazione pubblica, e le restanti attività sono consentite solo se permettono di conseguire economie di scala o comunque miglioramenti di efficienza produttiva nell attività principale.
14 Articolo 17 Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata l amministratore unico o amministratore delegato è designato dal socio privato, ma lo statuto deve prevedere clausole che consentono il controllo interno del socio pubblico. Lo statuto può prevedere o limitare per i soci pubblici o per i soci privati particolari diritti. Può inoltre consentire l emissione di speciali categorie di azioni. I patti parasociali possono avere durata superiore ai cinque anni.
15 Articolo 18 Le società controllate possono essere quotate in mercati regolamentati con delibera di Consiglio Comunale, analiticamente motivata, che specifica il programma di mantenimento o progressiva dismissione del controllo pubblico. Articolo 19 Al personale delle società controllate si applicano le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell impresa. Le società effettuano il reclutamento attraverso propri regolamenti interni, pubblicati sul sito istituzionale della società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, perseguendo gli obiettivi specifici stabiliti dall amministrazione pubblica in materia di costi del personale. Il reclutamento può essere avviato solo dopo aver esaurito le eventuali procedure di mobilità dell amministrazione.
16 Le società a controllo pubblico possono stipulare tra loro accordi volti all attivazione di processi di mobilità, anche senza il consenso del lavoratore, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, previa informativa alle rappresentanze sindacali. Tali accordi non possono essere stipulati tra società a controllo pubblico e pubbliche amministrazioni, socie o non socie. Le pubbliche amministrazioni partecipanti, in presenza di esigenze di riorganizzazione, prima di avviare nuove procedure di reclutamento del personale, possono reinternalizzare unità di personale loro dipendenti transitate con mobilità alle società partecipate.
17 Articolo 20 Le amministrazioni pubbliche ogni anno avviano una verifica dell assetto complessivo di tutte le società in cui partecipano, direttamente o indirettamente. Tale monitoraggio può portare a determinare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione delle partecipazioni sociali. Tali provvedimenti, affiancati da una relazione tecnica che indica le modalità e i tempi di attuazione, devono essere trasmessi all Organo di Vigilanza e alla Sezione controllo della Corte dei Conti, così come la relazione di attuazione del piano e risultati conseguiti stilata entro la fine dell anno successivo. I piani di razionalizzazione ricorrono nel caso in cui in sede di analisi l amministrazione pubblica rilevi:
18 partecipazioni in società non corrispondenti all art. 4 del presente decreto; società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici strumentali; società con un basso(?) fatturato medio degli ultimi 3 anni; società non costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro degli ultimi cinque anni; necessità di contenimento dei costi di funzionamento; necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all art. 4 del presente decreto.
19 Articolo 21 Nel caso in cui la società partecipata chiuda il bilancio di esercizio in negativo, l amministrazione partecipante deve accantonare l anno successivo in un apposito fondo vincolato un ammontare pari al risultato negativo, in proporzione alla propria quota di partecipazione. L importo torna ad essere disponibile solo nel caso in cui viene ripianata la perdita. L articolo disciplina nel dettaglio gli eventuali accantonamenti. Le società controllate titolari di contratti pubblici in affidamento diretto che hanno conseguito un risultato negativo negli ultimi tre anni devono ridurre del 30% il compenso degli amministratori. Un risultato di esercizio negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa per la revoca degli amministratori, ad esclusione di un risultato negativo coerente con l eventuale piano di risanamento deliberato dall amministrazione controllante.
20 Articolo 22 I provvedimenti descritti nel presente decreto devono essere pubblicati, in linea con le norme sulla trasparenza amministrativa. Articolo 23 Nelle controversie relative ad appalti e concessioni pubbliche in cui sia parte una società partecipata o controllata si applicano le disposizioni della disciplina dell arbitrato prevista dal Codice dei contratti pubblici. Articolo 25 Le disposizioni transitorie vincolano le società partecipate esistenti ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente decreto. Le amministrazioni, in deroga all articolo 4, possono mantenere le partecipazioni in società attualmente quotate nei mercati regolamentati.
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