IL VISTO DI CONFORMITÀ E I LIMITI PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI. Stefano Battaglia Dottore Commercialista

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1 IL VISTO DI CONFORMITÀ E I LIMITI PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI Stefano Battaglia Dottore Commercialista

2 CREDITI IVA : COMPENSAZIONE, RIMBORSO, VISTO DI CONFORMITÀ INDICE SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI Compensazione dei crediti IVA (annuali ed infrannuali): limiti e modalità Rimborso dei crediti IVA (annuali ed infrannuali): visto di conformità in luogo della prestazione di garanzie Visto di conformità: contenuto, soggetti, condizioni e procedure Cenni ai profili sanzionatori (abusi relativi al visto di conformità ed alle compensazioni) 2

3 CREDITI IVA : COMPENSAZIONE, RIMBORSO, VISTO DI CONFORMITÀ PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 38-bis DPR n. 633 (modificato da DLgs n. 175) Disciplina dei rimborsi IVA Artt. 17 e 35 DLgs n. 241 Compensazioni e visto di conformità Art. 13 DLgs n. 471 (modificato da DLgs n. 158) Regime sanzionatorio amministrativo DM n. 164 Norme attuative rilascio visto di conformità Art. 10-quater DLgs n. 74 (modificato da DLgs n. 158) Regime sanzionatorio penale Art. 34 L n. 388 (modificato da art. 9 co. 2 DL n. 35) Soglia delle compensazioni annue Art. 10 DL n. 78 (conv. in L n. 102) Disciplina delle compensazioni dei crediti IVA Art. 8 co DL n. 16 Soglia compensazioni crediti IVA Provvedimento Agenzia delle Entrate Norme attuative compensazioni dei crediti IVA Provvedimento Agenzia delle Entrate Modello IVA TR 3

4 CREDITI IVA : COMPENSAZIONE, RIMBORSO, VISTO DI CONFORMITÀ PRINCIPALI RIFERIMENTI DI PRASSI Circolare A.d.E n. 57/E Visto di conformità Circolare A.d.E n. 1/E Compensazioni IVA Circolare D.R.E. Piemonte Visto di conformità: cancellazione dall elenco informatizzato Circolare D.R.E. Piemonte Visto di conformità: comunicazione preventiva Circolare A.d.E n. 32/E Rimborsi IVA Circolare A.d.E n. 7/E Visto di conformità Circolare A.d.E n. 35/E Rimborsi IVA (risposte a quesiti) Guida A.d.E. «Il visto di conformità. Memorandum ad uso dei professionisti», aggiornamento aprile

5 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA La compensazione di crediti IVA di importo non superiorea 5.000: è completamente libera, a decorrere dal 1 gennaio successivo all anno di formazione, nel caso di crediti annuali; nel caso di crediti infrannuali presuppone l avvenuta presentazione della relativa istanza (modello IVA TR). Riduzione della soglia da ad a decorrere dal

6 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE) Condizioni per la compensazione di crediti IVA di importo compreso tra ed : preventiva presentazione della dichiarazione annuale o della istanza trimestrale (modello TR) a credito; utilizzo in compensazione a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione / istanza; compensazione effettuata esclusivamente avvalendosi dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate: direttamente dai contribuenti (canali Entratel o Fisconline) tramite intermediari abilitati (canale Entratel) esclusi in ogni caso i servizi bancari di «remote banking». 6

7 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE) Condizioni per la compensazione di crediti IVA di importo superiore a : preventiva presentazione della dichiarazione annuale o della istanza infrannuale a credito; utilizzo in compensazione dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione / istanza; compensazione effettuata esclusivamente avvalendosi servizi telematici dell Agenzia delle Entrate dei nel solo caso di credito da dichiarazione IVA annuale, obbligo che la dichiarazione riporti: l apposizione del visto di conformità; ovvero la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo legale dei conti ex art bis c.c. L obbligo del visto di conformità non si applica nel caso di compensazione di crediti IVA infrannuali 7

8 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE) La determinazione dei limiti di / va effettuata distintamente (Circ. 1/E/2010): in base al periodo di imposta di formazione del credito (non in base al all anno solare di utilizzo in compensazione); per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Limitazioni per i soli utilizzi di crediti relativi ad imposte erariali, in compensazione «orizzontale» su modello F24. Limite quantitativo agli utilizzi di crediti tributari in compensazione: per anno solare (inclusi credito annuale rimborsato con procedura semplificata e crediti ceduti a consolidato nazionale). Divieti generali alla compensazione: presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo e scaduti, di ammontare superiore ad (art. 31 DL n. 78); limitazioni per i contribuenti qualificati come «società non operative» e/o in «perdita sistematica» (art. 30 comma 4 L. n. 724/1994) 8

9 COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA LIMITI ALLA COMPENSAZIONE (SEGUE) Il sistema Entratel provvede allo scarto automatico dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti IVA (Provv , art. 4): superiori a senza previa presentazione della dichiarazione annuale o infrannuale; superiori a senza previa presentazione della dichiarazione annuale o con dichiarazione priva del visto di conformità; superiori all ammontare del credito risultante da dichiarazione annuale o infrannuale, Per consentire tali controlli (Provv , art. 3): la trasmissione telematica di modelli contenenti compensazioni di crediti IVA superiori a va effettuata non prima di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale o infrannuale la data di addebito non può in ogni caso essere anteriore al giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione 9

10 RIMBORSO DEI CREDITI IVA MODALITÀ DI RIMBORSO DEI CREDITI IVA I rimborsi di crediti IVA (annuali ed infrannuali) di importo non superiore a sono eseguiti senza alcun obbligo di garanzia o certificazione I rimborsi di crediti IVA (annuali ed infrannuali) di importo superiorea sono eseguiti: di regola senza prestazione di garanzie; previa presentazione della dichiarazione annuale (o della istanza infrannuale) dalla quale emerge il credito; con apposizione sulla stessa del visto di conformità (o sottoscrizione dell organo di controllo). Per la verifica del superamento o meno della soglia (Circ. 34/E/2014): «il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso (N.B.: annuali ed infrannuali) effettuate per l intero periodo d imposta» «la soglia di euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi» Conferma di ulteriori fattispecie di esonero da garanzie: amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici; società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare; soggetti in fallimento / liquidazione coatta amministrativa (fino a massimi nell ambito della intera procedura) 10

11 RIMBORSO DEI CREDITI IVA MODALITÀ DI RIMBORSO DEI CREDITI IVA (SEGUE) In aggiunta alla apposizione del visto, il contribuente sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell apposito quadro della dichiarazione IVA o del modello IVA TR, attestante la qualifica di contribuente virtuoso : il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza (anche se non ancora approvato), di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle suddette risultanze contabili, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; non sono state cedute, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Chi trasmette l istanza deve acquisire, conservare ed esibire a richiesta dell A.d.E. (Circ. 32/E/2014): originale della dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente; copia del documento di identità dello stesso. 11

12 RIMBORSO DEI CREDITI IVA MODALITÀ DI RIMBORSO DEI CREDITI IVA (SEGUE) L obbligo di prestazione della garanzia permane nei casi di: soggetto passivo che esercita l attività d impresa da meno di due anni, salvo che non si tratti di start up innovative di cui all art. 25 del DL 179/2012; sono in ogni caso esclusi i lavoratori autonomi; soggetto cui nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite; soggetto passivo che ha presentato istanza di rimborso annuale o infrannuale priva del visto di conformità o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soggetto passivo che chiede il rimborso dell eccedenza detraibile per cessazione dell attività. A seguito dell eliminazione dell obbligo generalizzato di prestazione della garanzia il contribuente può in generale scegliere tra: apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione annuale e presentare la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; oppure prestare la garanzia. 12

13 RIMBORSO DEI CREDITI IVA RIMBORSO V/COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA Credito IVA annuale Credito IVA infrannuale Presupposti per compensazione Non richiesti Art. 38-bis, comma 2 Presupposti per rimborso Art. 30 Art. 38-bis, comma 2 Visto per compensazione Visto per rimborso Richiesto per importi superiori ad Richiesto per importi superiori ad Non richiesto Richiesto per importi superiori ad Ammessa modifica della richiesta in sede di istanza infrannuale, anche oltre il termine di presentazione, da rimborso a compensazione e viceversa (Ris n. 99) e variazione presupposti (Circ. n. 35/E/2015): NO avvenuta presentazione dichiarazione annuale NO avvenuta validazione pagamento NO avvenuto utilizzo in compensazione Ammessa presentazione di dichiarazione annuale integrativa entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (non più entro il termine breve di 90 gg.) (Circ. n. 35/E/2015): apposizione del visto originariamente omesso modifica della allocazione degli importi tra rimborso e compensazione 13

14 VISTO DI CONFORMITÀ CARATTERISTICHE E OGGETTO DEL VISTO Attestazione rilasciata da soggetti qualificati, che implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto; della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione; della correttezza formale della dichiarazione. Finalità (cfr. Guida A.d.E. «Il visto di conformità»): «garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di alcuni obblighi tributari; agevolare l'amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli; contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti; semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA». 14

15 VISTO DI CONFORMITÀ SOGGETTI ABILITATI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO Soggetti abilitati al rilascio: Professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro; responsabili dell assistenza fiscale presso CAF; soggetti iscritti, al , nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A. ed in possesso di specifici titoli di studio. Art. 23 DM n. 164/1999: «I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili». Se le scritture sono tenute da un soggetto che non può apporre il visto, il contribuente può comunque rivolgersi a un professionista abilitato all apposizione del visto, che deve svolgere i controlli e predisporre la dichiarazione (Circ. 57/E/2009 e 32/E/2014). I Professionisti sono tenuti a: stipulare specifica polizza assicurativa per R.C. professionale; presentare apposita comunicazione alla D.R.E. competente; comunicare alla D.R.E., entro 30 giorni, qualsiasi variazione dei contenuti della suddetta comunicazione (in particolare: modifiche e rinnovi della polizza assicurativa) 15

16 VISTO DI CONFORMITÀ CONDIZIONI E PROCEDURA PER IL RILASCIO (SEGUE) Comunicazione su modello disponibile su sito web A.d.E. (differenziato per professionisti individuali / studi associati); Invio via PEC, raccomandata A/R, consegna diretta; Iscrizione in apposito elenco informatizzato Efficacia dell iscrizione dalla data della comunicazione originaria inviata alla D.R.E. (anche in caso di successiva integrazione della documentazione) Abilitazione è rilasciata personalmente e specificamente al singolo professionista iscritto nell elenco informatizzato L abilitazione è unica e ha effetto per: compensazione dei crediti IVA richiesta dei rimborsi IVA compensazione dei crediti per imposte sui redditi ed IRAP presentazione delle dichiarazioni Modello

17 VISTO DI CONFORMITÀ CONDIZIONI : POLIZZA ASSICURATIVA (SEGUE) La polizza di assicurazione deve rispettare specifici requisiti: apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni in genere, senza limitazioni della garanzia a specifici modelli; massimale non inferiore ad euro 3 milioni, comunque «adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati»; no franchigie o scoperti (salvo clausole di espressa garanzia di risarcimento integrale del terzo danneggiato e successiva rivalsa sull assicurato); totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto assicurativo; garanzie specifiche per visti su modelli 730 (imposte, sanzioni, interessi). 17

18 VISTO DI CONFORMITÀ CONTROLLI DA EFFETTUARE Controlli specifici ex Circ. n. 57/E/2009, 7: controllo di corrispondenza tra codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA e codice risultante dalla documentazione contabile; verifica della sussistenza di una delle fattispecie generalmente idonee a generare eccedenza di imposta: prevalenza di operazioni attive con aliquote inferiori alle operazioni passive presenza di operazioni non imponibili; presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; presenza di operazioni non soggette all imposta; operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli se credito IVA in compensazione pari o superiore al volume d affari: integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili verifica di corrispondenza per eccedenza formatasi in anni precedenti altri casi: verifica della documentazione con IVA superiore al 10% dell IVA detratta La verifica «non comporta valutazioni di merito, ma il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione e nella richiesta di rimborso IVA infrannuale alla relativa documentazione nonché all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata» Check-list Fondazione Nazionale dei Commercialisti

19 VISTO DI CONFORMITÀ SOTTOSCRIZIONE DELL ORGANO DI CONTROLLO Soggetti legittimati: soggetti incaricati della revisione legale ex art bis c.c. Società di revisione Collegio Sindacale Revisore legale Alternativa rispetto all apposizione del visto di conformità Non si applicano gli adempimenti preliminari: polizza assicurativa comunicazione alla D.R.E. iscrizione nell elenco informatizzato Contenuto dei controlli analogo all apposizione del visto di conformità 19

20 VISTO DI CONFORMITÀ MODELLI IVA 2016 UNICO : visto relativo alla sola dichiarazione dei redditi 2: visto relativo alla sola dichiarazione IVA 3: visto relativo alla dichiarazione dei redditi e all IVA 20

21 VISTO DI CONFORMITÀ MODELLO IVA

22 VISTO DI CONFORMITÀ MODELLO IVA TR 22

23 PROFILI SANZIONATORI SANZIONI RELATIVE AL RILASCIO DEL VISTO Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, l infedele rilascio del visto di conformità è soggetto a (art. 39 DLgs. n. 241/1997): sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2.582; in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni; in caso di ripetute violazioni successive al periodo di sospensione, definitiva inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Violazioni contestate e sanzioni irrogate dalla D.R.E. competente. Provvedimenti trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza. L apposizione del visto in assenza della necessaria abilitazione integra fattispecie di «gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni» che implicano revoca dell abilitazione alla trasmissione telematica ex art. 8 DM

24 PROFILI SANZIONATORI SANZIONI RELATIVE ALL UTILIZZO DEI CREDITI Nel caso di utilizzo di eccedenze o crediti d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato (salva l'applicazione di disposizioni speciali). Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti si applica la sanzione dal 100% al 200% dei crediti stessi, senza possibilità di definizione agevolata ex artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo elacui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73. Sanzioni penali: reclusione da sei mesi a due anni per utilizzo in compensazione di crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a ; reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a

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