CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE PER IL CLIENTE DOSSIER TITOLI, NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E COLLOCAMENTO MY UNIPOL

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1 CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE PER IL CLIENTE DOSSIER TITOLI, NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E COLLOCAMENTO MY UNIPOL (Apertura del Dossier Titoli successiva all apertura del conto MyUnipol) Mod. UM0540 Ed 3/2015 1

2 CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE PER IL CLIENTE PAR. 1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI Le norme contenute nel presente Paragrafo sono applicabili a tutti i rapporti disciplinati nei paragrafi che seguono in quanto non derogate. Art. 1 - Informazioni preliminari perfezionamento del contratto 1. Costituiscono nel loro insieme il presente contratto (di seguito anche Contratto ) i seguenti documenti: il modulo di richiesta accensione rapporto sottoscritto dal Cliente (di seguito anche Modulo ), il Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi, le Condizioni Generali di Adesione per il Cliente. 2. Il Foglio Informativo coincide con il Documento di Sintesi ed è frontespizio del Contratto. 3. Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto le informazioni previste dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente. Tali informazioni sono fornite al Cliente, a titolo gratuito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, mediante messa a disposizione sul Sito Internet della Banca 4. Il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento e di ricevere gratuitamente su supporto cartaceo o altro supporto durevole copia del contratto e delle condizioni economiche in vigore. 5. Il Contratto è collocato unicamente mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. 6. Il Contratto è riservato a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, non sottoposte a tutela e/o curatela, che rivestano la qualifica di consumatori di cui all art. 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive eventuali modifiche ed integrazioni, e che siano titolari del conto corrente di corrispondenza e servizi abbinati denominato MyUnipol (di seguito anche Conto ). 7. La richiesta di accensione del rapporto avviene previa compilazione e sottoscrizione, da parte dell interessato, del Modulo, da inoltrare, unitamente agli allegati richiesti e nei tempi previsti, alla Banca ai recapiti indicati sul Modulo stesso. Affinché la richiesta possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà essere: 1. compilato in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo; 2. sottoscritto dal/dai richiedente/i in tutti i campi previsti; 3. ricevuto alla Banca ai recapiti ed entro il termine massimo indicati nel Modulo stesso. 8. La domanda di apertura rapporto ha valore di proposta, il cui accoglimento resta nella piena discrezionalità della Banca e si considera accettata solo al ricorrere delle seguenti condizioni: a) identificazione del Cliente ed espletamento delle attività afferenti all adeguata / rafforzata verifica ai sensi e per gli effetti della normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni); b) ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione scritta. 9. In caso di mancato accoglimento della richiesta di accensione rapporto da parte della Banca ovvero nell ipotesi in cui il Contratto non si perfezionasse a causa della incompleta, inesatta e/o non leggibile compilazione del Modulo e/o della tardiva ricezione del medesimo e/o della mancata identificazione del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio, la proposta perderà automaticamente validità ed efficacia senza necessità da parte della Banca di effettuare qualsivoglia comunicazione a riguardo. Art. 2- Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente 1. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi ricevuti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art c.c., è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario. Mod. UM0540 Ed 3/2015 2

3 4. Ai sensi dell art c.c., il Cliente può revocare l incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell esecuzione medesima. 5. Il Cliente conferisce mandato irrevocabile, ai sensi dell art comma 2 c.c., alla Banca ad apporre in proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca stessa, sugli strumenti finanziari intestati al Cliente di cui il medesimo dovesse dare ordini di vendita. 6. Qualora gli ordini di acquisto riguardino strumenti finanziari emessi da società nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il Cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio e responsabilità connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della società emittente. Art. 3 - Invio di corrispondenza 1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire alla sede legale della Banca - Filiale Virtuale, se non diversamente stabilito. L invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte al Cliente con pieno effetto all ultimo indirizzo comunicato per iscritto, fermo restando che, qualora il Cliente abbia attivato il Servizio di Corrispondenza On Line, le comunicazioni saranno inviate secondo le previsioni relative a tale servizio già sottoscritte dal Cliente nell ambito del Conto. 2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali modifiche dell indirizzo devono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve darne informazione tempestiva agli altri cointestatari - se il rapporto è cointestato. Art. 4 - Adeguata verifica della clientela 1. All atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca ogni informazione utile ai fini dell adeguata verifica della clientela e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarla, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. Nel caso in cui predette informazioni non siano rese disponibili ovvero vi sia l impossibilità di adempiere a predetti obblighi, anche riguardo ai rapporti già in essere, la Banca si asterrà dall instaurare il rapporto od ad eseguire operazioni, anche in corso di realizzazione, procedendo a restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso. Il trasferimento dei fondi verrà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.). Art. 5 - Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza 1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma; salvo successiva comunicazione scritta alla Banca da parte del Cliente, vale come firma depositata da parte del Cliente quella apposta dal Cliente medesimo in sede di sottoscrizione del Modulo di accensione rapporto. 2. E esclusa qualsiasi facoltà di delega a terzi diversi dall intestatario/i ad operare ai sensi del Contratto. Art. 6 - Cointestazione del rapporto 1. Il rapporto acceso ai sensi del Contratto può essere intestato a più persone sino ad un massimo di due e, in ogni caso, deve essere parimenti intestato rispetto al Conto. 2. Quando il rapporto è intestato a più persone, le medesime hanno facoltà di compiere operazioni separatamente; pertanto, le disposizioni relative al rapporto medesimo, anche comportanti l'estinzione, saranno effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell altro cointestatario. Tale facoltà di disposizione separata è irrevocabile. 3. In deroga all art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. In ogni Mod. UM0540 Ed 3/2015 3

4 caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. 4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Art. 7 - Diritto di garanzia 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Art. 8 - Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. In particolare la Banca, ove si verifichi una delle ipotesi di cui all art c.c. ovvero un evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente tale da mettere in pericolo il recupero del credito vantato, potrà valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell avvenuta compensazione contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Art. 9 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del cliente 1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. a pagare entro il termine di sette giorni decorrenti dal ricevimento della lettera. La raccomandata si intenderà validamente recapitata se inviata all ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal cliente a norma dell art. 2 3 del Paragrafo Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 3. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri a norma del presente Contratto. Art Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai Clienti 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Art Determinazione delle condizioni Mod. UM0540 Ed 3/2015 4

5 1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti e servizi, disciplinati nei paragrafi che seguono, in essere con il Cliente sono indicate nel Foglio Informativo Documento di Sintesi allegato che ha anche valore di scheda condizioni e costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto nonché nella relativa informativa precontrattuale sui costi ed oneri. Art. 12 Diritto di ripensamento Recesso risoluzione automatica 1. Il contratto è a tempo indeterminato. 2. Il Cliente, in conformità a quanto previsto dall art. 11 D.Lgs 190/2005 dall art. 67 duodecies del Codice al Consumo, ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione di recesso da inviarsi alla sede legale della Banca a mezzo lettera raccomandata a/r; la raccomandata si ritiene spedita in tempo utile se consegnata all ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice al Consumo. 3. L efficacia del Contratto è sospesa per la durata del termine previsto per l esercizio del Diritto di Ripensamento. 4. In caso di mancato esercizio del Diritto di Ripensamento, il Contratto prosegue e continua a produrre effetti, salvo l ulteriore diritto di recesso di seguito indicato. 5. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualunque momento dal Contratto con preavviso di quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta. Qualora ricorra un giustificato motivo, ai sensi Codice al Consumo, la Banca ha facoltà di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. 6. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso. 7. Nel caso di recesso, come in ogni altra ipotesi di cessazione del Contratto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza; dal momento del ricevimento di dette istruzioni, i tempi massimi di estinzione del contratto sono di 30 giorni bancariamente lavorativi. Pertanto sino alla data di ricezione di tali istruzioni continueranno ad avere applicazione nei rapporti tra le parti le norme del presente contratto con esclusione (i) delle clausole che disciplinano il conferimento di nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari e/o di nuovi ordini di sottoscrizione, nell ambito del servizio di collocamento e distribuzione, di Prodotti/Strumenti Finanziari di qualunque natura (ii) delle clausole incompatibili con la finalità di cessazione del rapporto, fermo restando che in particolare la Banca, nell ambito del servizio di collocamento e distribuzione, continuerà a prestare le attività di assistenza di cui all art. 1 punto 2 della Sezione III del Par. 3 del presente Contratto, sino al completamento delle attività di chiusura. 8. Il Contratto si risolve automaticamente di diritto in caso il Cliente non sia piu titolare di un Conto My Unipol presso la Banca collegato al rapporto, fermo restando quanto previsto al precedente punto 7 anche in riferimento alla parziale prosecuzione di alcune norme contrattuale sino alla ricezione delle istruzioni per il ritiro, trasferimento o vendita dei titoli. Art Reclami 1. Per eventuali contestazioni, il Cliente, prima di investire della controversia l Autorità Giudiziaria, può rivolgere apposita istanza scritta all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. 2. Fatto salvo quanto indicato al punto 3 del presente articolo, qualora il suddetto Ufficio non fornisca risposta nel termine di 30 giorni ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all accoglimento del reclamo, il Cliente può presentare ricorso all'arbitro Bancario Finanziario (ABF), purchè non siano trascorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo all intermediario e sempreché l oggetto della controversia non sia superiore a Euro ovvero la stessa non sia già stata portata all esame dell Autorità Giudiziaria, o di un collegio arbitrale, o di un Organismo Conciliativo. 3. Per i reclami attinenti i servizi e le attività di investimento, l Ufficio Reclami della Banca riscontra entro il termine di 90 giorni e, negli stessi limiti e al ricorrere delle medesime circostanze indicate al punto precedente, il Cliente può presentare ricorso all Ombudsman-Giurì Bancario. Mod. UM0540 Ed 3/2015 5

6 4. In ogni caso, le decisioni dell Arbitro Bancario Finanziario e dell Ombudsman-Giurì Bancario lasciano libero il Cliente di adire l Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia. 5. Per avere maggiori informazioni e sapere come rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario e/o all Ombudsman-Giurì Bancario è possibile, fra l altro, consultare i relativi siti internet: e Art Spese e oneri fiscali 1. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti posti in essere con il Cliente sono a carico dello stesso. 2. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca è sin d ora autorizzata irrevocabilmente: a) ad addebitare il Conto, operando la compensazione; b) ad effettuare la vendita dei titoli ai sensi del precedente Art. 9 Par. 1; c) a (i) richiedere - conferendole sin da ora ogni e necessario potere/autorizzazione a procedere - il disinvestimenti delle azioni/quote di OICR/fondi comuni d investimento, azioni di Sicav detenute dal Cliente e contabilizzate presso la Banca, e (ii) soddisfare i crediti vantati dalla Banca procedendo alla compensazione degli stessi con il ricavo netto del disinvestimento delle azioni/quote, tenendo l eventuale somma eccedente a disposizione del Cliente. Art Legge applicabile - Lingua - Foro competente 1. I rapporti con la Clientela sono regolati dalla legge italiana. 2. La lingua utilizzata per il presente contratto, ogni comunicazione ad esso afferente e l esecuzione dello stesso è da effettuarsi in lingua italiana. 3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti e servizi regolati nei paragrafi che seguono, il Foro competente per le azioni proposte dal Cliente è quello della sede legale della Banca o, in alternativa, quello della filiale presso cui deve eseguirsi l obbligazione dedotta in giudizio. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova la Filiale della Banca presso la quale è costituito il rapporto, come pure in uno qualsiasi dei seguenti altri fori: Ravenna, Reggio Emilia, Modena, La Spezia. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo). PAR. 2 - NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE Art. 1 - Oggetto del contratto 1. La Banca riceve in deposito a custodia ed amministrazione titoli alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi). Art. 2 - Modifica delle condizioni 1. Le condizioni economiche applicate al Deposito titoli sono riportate nel Foglio Informativo coincidente con il Documento di Sintesi e nell apposita informativa precontrattuale sui costi ed oneri. 2. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al presente Paragrafo contrattuale; tuttavia, se il contratto è a tempo determinato, tale facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse. Tale facoltà è esercitata dalla Banca nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 117 e 118 del TUB. In particolare, in caso di variazione in senso sfavorevole e sempre che sussista un giustificato motivo, le modifiche saranno comunicate dalla Banca, con preavviso minimo di 2 mesi, mediante apposita informativa scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente che conterrà in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto. 3. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l applicazione della modifica. In tal caso, il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Mod. UM0540 Ed 3/2015 6

7 In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Art. 3 - Cointestazione del rapporto - Istruzioni ed atti di disposizione concernenti titoli nominativi o diritti patrimoniali connessi Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito 1. Gli strumenti finanziari rappresentati da titoli nominativi verranno intestati al cointestatario indicato dall esecutore dell operazione, sotto la propria responsabilità, all atto dell acquisto/sottoscrizione. Tale intestazione costituisce prova della titolarità in capo all intestatario dei titoli. Pertanto le istruzioni e gli atti di disposizione concernenti titoli nominativi o diritti patrimoniali connessi ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ordini di vendita/acquisto, richieste di ritiro parziale o totale dei titoli, richieste di incasso parziale o totale del corrispettivo delle operazioni potranno essere impartite esclusivamente dall intestatario medesimo o erede a titolo di successione. 2. I cointestatari si conferiscono mandato irrevocabile ad operare sul dossier titoli acceso ai sensi del Contratto, con piena liberazione per la Banca in ordine alle operazioni disposte dal singolo cointestatario riguardo ai titoli nominativi intestati agli altri cointestatari e/o diritti patrimoniali connessi, richiamando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni indicate ai precedenti commi di questo articolo. 3. In parziale deroga a quanto disposto nei precedenti paragrafi, la Banca puo pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del Dossier quando l operatività è richiesto presso uno sportello di una Filiale della Banca e qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata e siano trascorsi tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Art. 4 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito 1. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del Titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione. 2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi, accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. 3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo e il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. Art. 5 - Svolgimento del servizio 1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. 2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca, verificata l esistenza delle autorizzazioni previste dagli Organi di Vigilanza, chiede istruzioni al Cliente e provvede all esecuzione dell operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione, se quotati, per conto del Cliente. 3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 4. Per poter provvedere in tempo utile all incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza. Mod. UM0540 Ed 3/2015 7

8 5. La Banca salvo espressa richiesta scritta del Cliente, da farsi di volta in volta con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi è autorizzata ad astenersi, sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie che saranno indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati, e dall inviare il relativo biglietto di ammissione al Cliente stesso, sia dal dare a quest ultimo qualsiasi notizia in merito alla convocazione delle citate assemblee. Art. 6 - Commissioni, spese ed oneri Addebiti e accrediti sul conto corrente collegato al deposito - Obbligazioni del cliente 1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, spese ed oneri, anche fiscali, nonché le eventuali imposte e tasse inerenti o conseguenti al deposito. 2. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o sequestri operanti sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 3. La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto quanto ad essa dovuto a norma del comma 1 e Tutte le somme da esigersi e/o da pagarsi in dipendenza degli strumenti finanziari immessi o registrati nel deposito sono rispettivamente accreditate o addebitate sul Conto collegato al deposito. Art. 7 - Modalità per il deposito e per il ritiro dei titoli cartacei 1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei dove essa ritiene più opportuno. 2. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l avviso deve essere rinnovato. 3. È peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso. 4. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli sub depositati a norma dei successivi articoli 8 e 9, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente nel tempo occorrente in relazione alla necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi subdepositari. Art. 8 - Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata 1. La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell art. 80 e ss. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e normativa di attuazione. 2. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria - aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Art. 9 - Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti 1. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi alle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. 2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. 3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto. Art Subdeposito di titoli emessi o circolanti all estero 1. Per i titoli emessi o circolanti all estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell esecuzione delle operazioni di cui all art. 5 da società italiane o estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie. Mod. UM0540 Ed 3/2015 8

9 Art Invio dell estratto titoli 1. La Banca invia almeno una volta l anno al Cliente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz altro riconosciuta esatta ed approvata. Art Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente paragrafo si applicano le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo 1. PAR. 3 - NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO Art. 1 - Correttezza 1. L'attività di cui al presente contratto é svolta dalla Banca nei limiti e alle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente, avuto riguardo in particolare alle norme in tema di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori. Art. 2 - Autorizzazione della Banca ad agire anche in nome proprio 1. Nello svolgimento dei servizi di investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. Art. 3 - Offerta fuori sede 1. Nell attività di Offerta Fuori Sede di Prodotti Finanziari e di servizi di investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di promotori finanziari. 2. In caso di Offerta Fuori Sede, l efficacia dei contratti di collocamento di Prodotti Finanziari o di gestione di portafogli individuali nei confronti del Cliente al dettaglio è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente potrà comunicare al recapito indicato dalla Banca il proprio recesso senza spese né corrispettivo. 3. Resta fermo che, a termini di legge, l omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari consegnati dal promotore per la sottoscrizione dei contratti indicati nel comma precedente, comporta la nullità dei medesimi. 4. Il Cliente può consegnare ai promotori finanziari, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti o prodotti sono offerti; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. Nel caso in cui il Cliente, in violazione delle prescrizioni di cui al periodo precedente, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, la Banca non risponde dei disguidi, ivi compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni. Art. 4 - Documentazione delle operazioni eseguite 1. La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nelle Sezioni II e III del Paragrafo 3, invia al Cliente, con le modalità indicate all art. 2 del Paragrafo 1, la rendicontazione dell attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. 2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine. 3. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. Mod. UM0540 Ed 3/2015 9

10 4. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l informativa prevista dall art. 53, comma 6 del Regolamento CONSOB n del A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 6. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa. 7. Quanto disposto dai precedenti commi 2, 3 e 4 non si applica quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un diverso soggetto, come previsto dalla normativa vigente. Art. 5 - Conflitti di interesse 1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 2. Nell ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interesse e delle sue fonti. 3. La Banca fornisce al Cliente una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse; qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Art. 6 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione e non negoziati dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistematico 1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o non negoziati dalla Banca in qualità di Internalizzatore Sistematico, diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote di Fondi comuni e dalle azioni emesse da SICAV, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 7 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati 1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 8 - Esonero da responsabilità 1. La Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi. 2. La Banca inoltre non risponderà per la mancata comunicazione di informazioni o esecuzioni di ordini dovuti a causa di forza maggiore e/o ad eventi ancorché non imprevedibili comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza. Art. 9 - Modifica delle condizioni 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai Servizi disciplinati dalla presente Paragrafo, dandone preventiva comunicazione al Cliente. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera raccomandata a.r. all ultimo indirizzo indicato dal Cliente, individuato ai sensi dell art. 3 del Paragrafo 1, oppure tramite avviso contenuto nel rendiconto relativo al periodo precedente a quello previsto per l introduzione di tali modifiche. Tali modifiche si intendono accettate e divengono efficaci con la decorrenza indicata nella comunicazione o nell avviso se il Cliente non esercita il diritto Mod. UM0540 Ed 3/

11 di recesso ai sensi dell art del c.c. entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione o dell avviso. Art Risoluzione stragiudiziale di controversie 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie che possano sorgere in relazione al presente contratto tra la Banca e il Cliente, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite dal D.Lgs n. 179 del 2007 in attuazione dell art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n Art Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente paragrafo si applicano le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo 1. SEZIONE I - REGOLE GENERALI CAPO I - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI Art. 1 Destinatari e oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti 1. Il presente Capo si applica ai Clienti classificati al dettaglio e professionali e, pertanto, non si applica ai Clienti classificati come controparte qualificata ai sensi dell art. 6 comma 2-quater lettera d) del D.Lgs 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di seguito anche TUF ). 2. La Banca svolge a favore del Cliente, nei termini e alle condizioni di seguito previste, il servizio di consulenza in materia d investimenti. 3. Tale servizio si sostanzia nel rilascio in forma scritta da parte della Banca, sia di propria iniziativa sia su richiesta del Cliente, di raccomandazioni personalizzate in merito a una o più operazioni di investimento, anche fra loro collegate, in prodotti e strumenti finanziari, di emissione propria e/o di terzi, così come individuati nel TUF (di seguito anche Prodotti/Strumenti Finanziari ); la raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulle caratteristiche del Cliente. 4. Conseguentemente, il servizio di consulenza viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di Prodotto/Strumento Finanziario raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente stesso. 5. La Banca potrà dunque fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di un profilo aggiornato e solo dopo aver effettuato la valutazione di adeguatezza come descritto nel successivo Art 3 della presente Sezione. 6. La raccomandazione personalizzata puo avere ad oggetto il consiglio di compiere una o piu delle seguenti operazioni, anche unitamente tra loro: comprare, sottoscrivere, scambiare, riscattare, vendere, chiedere il rimborso e/o detenere uno o piu Prodotti/Strumenti Finanziari. 6.1 Le raccomandazioni personalizzate fanno riferimento alla situazione esistente nel momento in cui sono rese; la durata di validità della raccomandazione è indicata nel relativo modulo consegnato dalla Banca al Cliente. Il Cliente prende atto che nel caso in cui non dia integrale esecuzione all operazione/i oggetto della raccomandazione personalizzata, l adeguatezza della stessa e/o l esito della stessa sul Portafoglio del Cliente potrebbero variare, ad esempio nel caso in cui venga disposto dal Cliente il trasferimento di Strumenti/Prodotti Finanziari o intervengano eventi modificativi del Portafoglio del Cliente sulla cui base la Banca ha formulato la propria raccomandazione. 6.2 Successivamente al termine di validità della raccomandazione, la Banca procede ad effettuare una nuova valutazione di adeguatezza qualora il Cliente richieda di effettuare operazioni in acquisto e/o in vendita, ancorché in base ad un identico Profilo, con riferimento ad una identica composizione del Portafoglio e ad un operazione di identico contenuto. 7. Il Cliente mantiene sempre piena ed incondizionata libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti; ogni decisione alla quale consegua l effettuazione di operazioni di Mod. UM0540 Ed 3/

12 investimento o disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa del Cliente che mantiene in proposito piena facoltà e discrezionalità. 8. La raccomandazione ha altresì valenza di rendiconto del servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell art. 53 del Regolamento CONSOB n del Art. 2 - Modalità e ambito di prestazione del servizio di consulenza 1. La Banca presta di propria iniziativa il servizio di consulenza in materia di investimenti nelle modalità di seguito illustrate in abbinamento alla prestazione degli altri servizi di investimento disciplinati alla Sezione II e III del presente Paragrafo relativamente ad operazioni aventi ad oggetto Prodotti/Strumenti Finanziari individuati nel TUF, ivi compresi Prodotti/Strumenti Finanziari emessi e/o collocati dalla Banca; in tale ambito, per le sole operazioni di acquisito il servizio di consulenza viene prestato dalla Banca limitatamente ai Prodotti / Strumenti Finanziari presenti nel proprio listino (di seguito anche Listino ) il cui elenco è messo a disposizione delle clientela presso le Filiali. 2. La Banca, in via preliminare, procede all analisi iniziale del portafoglio del Cliente. Nell effettuare tale attività di analisi, la Banca tiene in considerazione i Prodotti/Strumenti Finanziari presenti nei depositi titoli o comunque registrati presso la Banca, i prodotti finanziari assicurativi sottoscritti dal Cliente presso la Banca e le somme depositate dal Cliente presso la Banca su conti e depositi nominativi nonché di eventuale/i gestione/i patrimoniale/i in essere presso la Banca (di seguito insieme anche Portafoglio ). 2.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca prevede, in particolare, che la Banca effettui una o più raccomandazioni personalizzate valutando sempre l adeguatezza dell insieme delle operazioni consigliate rispetto a soglie di rischio predefinite dalla Banca ed espressive del Profilo del Cliente (di seguito Soglie di Rischio ); tale valutazione avviene mediante l utilizzo di un algoritmo comprensivo dei seguenti controlli effettuati sul Portafoglio del Cliente: (i) un controllo di complessità dei Prodotti/Strumenti Finanziari; (ii) un controllo di rischio - comprensivo di controllo di rischio mercato, controllo di rischio di credito e controllo di rischio di concentrazione del portafoglio del cliente; (iii) un controllo di frequenza delle operazioni eseguite a fronte delle raccomandazioni rese; (iv) un controllo di rischio di liquidabilità dei Prodotti/Strumenti Finanziari. I parametri di cui sopra, quantificati in relazione al Portafoglio del Cliente, vengono confrontati con le informazioni fornite dal Cliente per la costituzione del relativo Profilo. 2.2 La Banca terrà conto, nella formulazione delle raccomandazioni personalizzate rese nell ambito della consulenza in materia di investimenti, delle eventuali comunicazioni del Cliente di voler mantenere, in tutto o in parte, Strumenti/Prodotti Finanziari già presenti nel proprio Portafoglio. 3. Qualora il Portafoglio iniziale del Cliente o quello risultante da operazioni in Strumenti/Prodotti Finanziari poste in essere dal Cliente al di fuori dal servizio di consulenza (es. trasferimento di Strumenti/Prodotti Finanziari da altro Istituto o disposizioni impartite tramite canali telematici) non sia allineato alle Soglie di Rischio, la Banca evidenzia al Cliente le singole operazioni necessarie al progressivo allineamento del Portafoglio del Cliente alle predette soglie ( Proposta Migliorativa ). E facoltà della Banca fissare un numero massimo di proposte migliorative per allineare il Portafoglio del Cliente alle Soglie di Rischio, dandone comunicazione al Cliente. In tale caso la Banca verifica comunque che l insieme delle operazioni sia adeguato rispetto al Profilo del Cliente. 4. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è sempre abbinato: a) al Servizio di collocamento di cui alla successiva Sezione III; b) ai Servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto dei clienti e negoziazione conto proprio di cui alla successiva Sezione II per operazioni aventi ad oggetto Strumenti / Prodotti Finanziari emessi dalla Banca o da emittenti appartenenti al Gruppo Unipol. Mod. UM0540 Ed 3/

13 In parziale deroga a quanto previsto alla precedente lettera b) in caso di operazioni richieste dal Cliente relative ad eventi societari inerenti Strumenti / Prodotti Finanziari emessi dalla Banca o da emittenti appartenenti al Gruppo Unipol (fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumenti di capitale, conversione di obbligazioni in azioni ecc.) ovvero emessi da altri emittenti, la Banca assoggetta tali operazioni richieste dal Cliente alla valutazione di appropriatezza prevista nel successivo Capo II. 5. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 4, la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su operazioni aventi ad oggetto Prodotti/Strumenti Finanziari richieste ad iniziativa del Cliente. In tali casi la Banca: - assoggetta l operazione richiesta dal Cliente alla sola valutazione di appropriatezza prevista nel successivo Capo II; - fornisce al Cliente una valutazione sull impatto della/le operazione/i richiesta/e dal Cliente sul Portafoglio del Cliente stesso verificando se la/le operazione/i richiesta/e dal Cliente rendano il Portafoglio coerente con le Soglie di Rischio; in caso di incoerenza, la Banca indica tale circostanza al Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all operazione, potrà procedere di Sua iniziativa dandone espressa conferma alla Banca. 6. Il servizio di cui al presente Capo non viene svolto nel caso in cui il Cliente acceda ai servizi di investimento di cui al presente contratto tramite il canale internet o il servizio di Banca Telefonica, nell ambito dell operatività consentita dalle relative previsioni contrattuali. In tali ipotesi, la Banca opera in regime di appropriatezza, come previsto nel successivo Capo II. 7. La Banca non presta i servizi di cui al presente Capo mediante tecniche di comunicazione a distanza, intendendosi per tali modalità di contatto che non comportino la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca. 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme che regolano la NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE di cui alla successiva Sezione II del presente contratto. Art. 3 - Valutazione di adeguatezza e Profilo 1. Per consentire la valutazione di adeguatezza come definita nel precedente Art. 1, il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo a tutte le domande contenute nel Questionario per la raccolta delle informazioni ai sensi dell art. 39 e dell art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007. Le informazioni così fornite permettono alla Banca di determinare il profilo del Cliente (di seguito anche Profilo ), sulla cui base si effettua la valutazione di adeguatezza. 2. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l aggiornamento del Profilo e prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese a tale scopo dallo stesso e che è proprio onere comunicare alla Banca ogni variazione relativa a tali informazioni. 3. La Banca valuta come adeguata per il Cliente l operazione che, sulla base delle informazioni fornite: a. corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente; b. sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso al Prodotto Finanziario, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c. sia di natura tale per cui il Cliente, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti al Prodotto Finanziario. 4. In caso di rapporti cointestati a più Clienti, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d investimento fanno riferimento alle informazioni rese dalla cointestazione medesima (ovvero quindi ad informazioni comuni ai cointestatari) a prescindere dalla circostanza che il rapporto sia a firme disgiunte o congiunte, mentre per la conoscenza ed esperienza viene effettuato il controllo sul soggetto che dispone l ordine. Mod. UM0540 Ed 3/

14 Per le informazioni di carattere personale/soggettivo (es. età) i Clienti cointestatari rispondono alle domande del questionario scegliendo a quale dei cointestatari riferirsi. 4.1 Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari a compiere l aggiornamento del Profilo della cointestazione anche in suo nome e per suo conto. A tal fine, ciascun cointestatario si assume, con la firma del presente contratto, l obbligo di informare gli altri cointestatari delle modifiche e/o aggiornamenti apportati al questionario senza obbligo per la Banca di effettuare alcuna verifica in merito. 4.2 In caso di Clienti, soggetti diversi da persone fisiche, le informazioni riferite alla situazione finanziaria e agli obiettivi d investimento devono rappresentare le caratteristiche nonché le finalità di tale soggetto. 5. L aggiornamento del Profilo potrà essere effettuato anche attraverso le procedure rese tempo per tempo disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite del canale internet, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di internet banking. 6. Qualora il Cliente non rilasci tutte le informazioni richieste ovvero le stesse risultino manifestamente superate e/o inesatte, la Banca non è in grado di compiere la valutazione di adeguatezza e, pertanto, si astiene dal rilascio di raccomandazioni personalizzate, come previsto dalla vigente normativa. 7. Quando il Cliente sia stato classificato come cliente professionale la Banca può presumere che lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi dell operazione consigliata. 8. Quando il Cliente sia stato classificato come cliente professionale di diritto la Banca può presumere, altresì, che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. Art. 4 - Prospettive dell investimento raccomandato 1. Le indicazioni e i dati forniti nell espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, così come descritto nell Art. 1 del presente Capo, e nella valutazione di adeguatezza, non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell investimento raccomandato. 2. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca presta la propria attività secondo criteri di diligenza professionale e non promette e non assicura il conseguimento di risultati. Il Cliente prende altresì atto che le indicazioni fornite dalla Banca nell espletamento delle attività oggetto del presente Capo I hanno natura di semplici consigli o raccomandazioni e che le conseguenti scelte sono quindi effettuate dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio. CAPO II - SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI CON VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA Art. 1 - Oggetto dell operatività con valutazione di appropriatezza 1. Nell ipotesi identificata all Art. 2 comma 4 Capo I della presente Sezione, nonché nel caso di adesione ai servizi tramite il canale internet o il servizio di Banca Telefonica, nella prestazione dei servizi di cui al presente contratto la Banca effettua la valutazione di appropriatezza, tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo di prodotto finanziario richiesto. 2. Il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per la valutazione di appropriatezza di cui al presente articolo costituisce la base su cui la Banca effettua la valutazione di appropriatezza in ordine all operatività complessiva del Cliente. 3. Qualora la Banca valuti l operazione non appropriata per il Cliente, lo avverte per iscritto di tale circostanza utilizzando una comunicazione resa in formato standardizzato. In caso il Cliente intenda dare ugualmente corso all operazione, dovrà confermare per iscritto ovvero tramite l apposito dispositivo di sicurezza previsto per i servizi su canale internet - alla Banca l ordine impartito. Mod. UM0540 Ed 3/

15 4. Il Cliente prende atto che, relativamente agli ordini conferiti telefonicamente, la comunicazione della Banca circa la non appropriatezza della disposizione impartita dal Cliente è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni, a nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. Art. 2 - Livello di conoscenza ed esperienza determinato per la valutazione di appropriatezza 1. Si applicano le disposizioni di cui all Art. 3, Capo I, della presente Sezione, se e in quanto compatibili. Art. 3 - Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione I si applicano, se ed in quanto compatibili, le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo 1 e le NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui al Paragrafo 3. CAPO III ATTIVITA DI ASSISTENZA Art. 1 Attività di assistenza per il periodo successivo all acquisto/sottoscrizione di Prodotti / Strumenti Finanziari 1. L attività svolta dalla Banca per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di Prodotti/Strumenti Finanziari ai sensi del presente Capo non costituisce consulenza in materia di investimenti. 2. L attività di assistenza di cui al presente Capo consiste nella verifica periodica da parte della Banca della coerenza del Portafoglio del Cliente con le Soglie di Rischio; a tal fine, la Banca comunica periodicamente al Cliente l esito di tale verifica invitando eventualmente il Cliente a recarsi in Filiale per un riesame della posizione. SEZIONE II - NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI Art. 1 - Oggetto dei servizi 1. La presente Sezione II disciplina i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini (complessivamente i Servizi ). Per negoziazione per conto proprio si intende l attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente. Per esecuzione di ordini per conto dei clienti si intende l attività consistente nell esecuzione da parte della Banca, mediante ricorso al mercato, degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente. Per ricezione e trasmissione di ordini si intende l attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi. 2. Oggetto dei Servizi sono gli strumenti finanziari definiti all art. 1, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 3. Fatto salvo quanto previsto dall art. 1 della Sezione I del presente Contratto, per i Servizi oggetto della presente Sezione II, la Banca non fornisce specifici consigli su strumenti e prodotti finanziari o servizi di investimento. Art. 2 - Conferimento degli ordini 1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente per iscritto presso la Filiale della Banca ove è costituito il rapporto, salvo che il Cliente non abbia espressamente pattuito con la Banca, in forma scritta, una diversa modalità di conferimento degli ordini. Qualora la Banca e il Cliente convengano per iscritto che gli ordini siano conferiti telefonicamente, detti ordini sono documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. 2. Gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. Mod. UM0540 Ed 3/

16 Art. 3 - Gestione degli ordini 1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca, in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. 2. E facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente; in tal caso la Banca ne dà immediata comunicazione al Cliente. Art. 4 - Aggregazione degli ordini 1. La Banca ha facoltà di trattare l ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che la assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l aggregazione dell ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. Art. 5 - Trasmissione ed esecuzione degli ordini 1. Nella trasmissione o nella esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca si attiene alla propria Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini ed in conformità alle autorizzazioni raccolte. Art. 6 - Garanzie relative alle operazioni richieste 1. L esecuzione degli ordini di compravendita è subordinata alla costituzione da parte del Cliente delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Art. 7 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati 1. L operatività in Derivati Over the Counter e in Derivati quotati all Idem (Mercato Italiano dei Derivati ) è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività. subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività. 2. Con riguardo agli ordini di compravendita aventi per oggetto i Derivati di cui al comma 1, il Cliente prende atto che (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l investimento effettuato su tali strumenti comporta l assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l esborso originario e comunque non quantificabili. Art. 8 - Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione II si applicano le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo 1, le NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui al Paragrafo 3 e le norme della Sezione I CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI. SEZIONE III - COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE Art. 1 - Oggetto del servizio 1. Il servizio di collocamento e distribuzione disciplinato dalla presente Sezione III ha ad oggetto l attività della Banca relativa all offerta al Cliente dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/ strumenti finanziari/servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture operative. Mod. UM0540 Ed 3/

17 2. Il servizio di collocamento e distribuzione comprende anche l attività di assistenza al Cliente successivamente alla sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/strumenti finanziari/servizi di investimento e per tutta la durata dell investimento o del contratto. 3. L attività di cui al comma 2 prestata dalla Banca e disciplinata nel presente articolo consiste principalmente: - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione delle potenziali opportunità di concludere nuovi accordi al fine di ampliare le possibilità di investimento a disposizione del Cliente; - nel supporto, nella fase successiva al collocamento, in termini di prestazione di servizi di informativa di cui il Cliente dovesse necessitare; - nell aggiornamento sui nuovi prodotti che la Banca promuoverà o collocherà ai sensi del contratto; - nell illustrazione delle caratteristiche dei nuovi prodotti promossi o collocati dalla Banca, cui il Cliente ha interesse ad accedere; - nella messa a disposizione delle strutture e del personale della Banca per una valutazione della composizione del portafoglio del Cliente rispetto alle diverse tipologie di investimenti possibili (asset class). 4. Ulteriori attività offerte dalla Banca ai sensi del presente articolo e gli eventuali limiti sono comunicati al Cliente in via generale o all atto della sottoscrizione dei prodotti finanziari/prodotti finanziari assicurativi/ strumenti finanziari/servizi di investimento. Art. 2 - Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari o sottoscrizione di quote od azioni di OICR 1. L adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR (Fondi e Sicav), può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia. 2. L attività di offerta di prodotti finanziari, prodotti finanziari assicurativi, strumenti finanziari e servizi di investimento rientranti nel servizio disciplinato dalla presente Sezione III, è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o con i distributori dei suddetti prodotti e servizi. 3. L esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell OICR stesso. 4. Per gli OICR tempo per tempo offerti dalla Banca che prevedono l intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, la Banca qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti d offerta è autorizzata, ai sensi dell art c.c., per tutta la durata del presente contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. 5. Nell esecuzione del mandato di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o SGR che sia incaricata, secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa; in ogni caso, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto né alla Banca, né al suo sostituto. 6. Il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di strumenti finanziari. Art. 3 - Consegna della documentazione di offerta per l adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di quote od azioni di OICR e di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di altro genere. 1. La documentazione d offerta relativa all adesione ad offerte pubbliche od alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti bancari, finanziari, assicurativi o di altro genere - anche se effettuata a norma del precedente art. 2 - deve, ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta tramite canale telematico. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui alla presente Sezione III. Mod. UM0540 Ed 3/

18 2. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica della Banca - effettuata di volta in volta in maniera compatibile con la modalità operativa prescelta dal Cliente della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver preso la decisione di dar luogo all operazione considerata. 3. La documentazione di cui alla presente Sezione III sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da ciascun emittente. Art. 4 - Revoca dell acquisto o della sottoscrizione 1. Nel caso in cui il prospetto relativo all offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali siano da determinarsi il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi ovvero il prezzo massimo, l accettazione dell acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico. 2. Pertanto, il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un offerta pubblica prima della pubblicazione del supplemento destinato ad individuare le condizioni definitive dell offerta, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine indicato nello stesso supplemento e comunque entro un termine di almeno due giorni lavorativi. Art. 5 - Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme della presente Sezione III si applicano le CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI di cui al Paragrafo 1, le NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO di cui al Paragrafo 3 e le norme della Sezione I CAPO I CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI. Mod. UM0540 Ed 3/

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