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1 Università degli Studi di Parma -Settore Previdenza- -Guida al sistema previdenziale del personale docente e tecnico-amministrativo- Redazione a cura del personale del Settore Previdenza (aggiornata con le nuove disposizioni alla data del 31 dicembre 2010) Università degli Studi di Parma

2 -Settore Previdenza- -Guida al sistema previdenziale del personale docente e tecnico-amministrativo- (aggiornata con le nuove disposizioni alla data del 31 dicembre 2010) Redazione a cura del personale del Settore Previdenza Indice Premessa pag. 3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INDENNITA DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA La pensione di vecchiaia pag. 4 La pensione di anzianità pag. 6 La pensione di inabilità (articolo 2, comma 12, Legge 335/95). pag. 8 La pensione privilegiata diretta. pag. 8 La pensione ai superstiti. pag. 9 Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.... pag. 9 Totalizzazione di periodi assicurativi pag. 10 Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione. pag. 13 Adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione... pag. 13 Cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione pag. 14 Appunti sul calcolo delle pensioni. pag. 14 Esonero dal servizio pag. 15 Risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti che hanno raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva. pag. 16 La causa di servizio pag. 17 Costituzione della Posizione Assicurativa all Inps: modifiche apportate dalla legge 122 del pag. 18 INDENNITA DI FINE RAPPORTO Indennità di buonuscita (TFS).. pag. 19 Trattamento di fine rapporto (TFR)..... pag. 20 Nuove modalità di calcolo e pagamento della Buonuscita, ai sensi del D.L. 78 del , convertito in legge 122 del pag. 21 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1

3 Pensione Integrativa. pag. 22 PERIODI E/O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL ANZIANITA UTILE A PENSIONE SERVIZI SVOLTI PRESSO ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI Riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73)... pag. 24 Computo ( ex articoli D.P.R. 1092/73) pag. 24 Ricongiunzione (ex articoli D.P.R. 1092/73)... pag. 24 Ricongiunzione Legge 29/79. pag. 24 Modifiche apportate dalla legge 122 del pag. 25 Ricongiunzione Legge 45/90.. pag. 25 PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE Riscatto. pag. 26 Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (articoli 25 e 35 Decreto Legislativo 151/01).. pag. 28 Contribuzione volontaria e Prosecuzione volontaria pag. 28 Servizio militare pag. 29 Premessa 2

4 Fin dagli anni 80 il sistema previdenziale del pubblico impiego ha subito graduali modificazioni, ma è con l emanazione della legge 503/92 (riforma Amato), e delle successive leggi che sono state introdotte quelle profonde trasformazioni tese ad armonizzare e razionalizzare i diversi regimi previdenziali. Come è noto, inoltre, con la legge 122/2010, sono state applicate ulteriori modifiche. E partendo da queste considerazioni che si è manifestata l esigenza di far conoscere le tematiche maggiormente rilevanti che regolano l attuale Sistema Previdenziale e, nel contempo, di inquadrare quanto di innovativo è stato introdotto dalle Leggi sopra richiamate. Per una migliore comprensione si è cercato di predisporre un quadro il più possibile completo e facilmente consultabile, soffermandoci su quegli argomenti ritenuti più attuali o suscettibili di approfondimento. E evidente che per quanto non contemplato o ritenuto non sufficientemente argomentato, il personale di questo Settore è a disposizione per fornire i chiarimenti che si riterrà utile acquisire. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INDENNITA DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE. 3

5 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA L attuale sistema previdenziale prevede le seguenti tipologie di pensione: - di vecchiaia - di anzianità - di inabilità - privilegiata diretta - di reversibilità ai superstiti La pensione di vecchiaia I requisiti per la corresponsione della pensione di vecchiaia sono i seguenti: Per i dipendenti interessati da un sistema retributivo (anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al ) oppure misto (anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al ), i requisiti sono i seguenti: - 65 anni di età per uomini e donne (a queste ultime è data però la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del sessantunesimo anno di età fino al 31/12/2011) (1), - almeno 20 anni di anzianità contributiva. Per i dipendenti interessati invece da un sistema contributivo (senza alcuna anzianità al ) sono previsti i seguenti requisiti: - il compimento di 65 anni di età per gli uomini e di 61 per le donne fino al 31/12/2011) (1) congiuntamente ad un anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni, - si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un età inferiore ai 65 anni, è necessario che l importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale; in alternativa: - 40 anni di contribuzione a prescindere dall età anagrafica; oppure: - almeno 35 anni di contribuzione, e un età anagrafica pari a quella prevista per i trattamenti di anzianità. 4

6 E a discrezione dell amministrazione accogliere la richiesta del personale tecnico-amministrativo di rimanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età. La domanda di trattenimento può essere presentata dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite stesso(articolo 72, comma 7, legge 133/2008). L articolo 25 della legge 240/2010 ha escluso, invece, questa possibilità per il personale docente. I titoli universitari riscattati, sono considerati utili ai fini del raggiungimento dei 35 ovvero dei 40 anni di contribuzione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza. L articolo 12 della Legge 122/2010 prevede l accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile). La nuova disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l accesso al pensionamento a decorrere dall anno Continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di decorrenze delle pensioni di vecchiaia per i lavoratori che hanno maturato i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il ( articolo 1 della Legge 247/2007) che prevede 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti: - 1 luglio, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il primo trimestre dello stesso anno; - 1 ottobre, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il secondo trimestre dello stesso anno; - 1 gennaio dell anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il terzo trimestre; - 1 aprile dell anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il quarto trimestre. Nell ipotesi in cui il diritto maturato alla data del sia stato acquisito in virtù dei requisiti minimi previsti per la pensione di anzianità, ancorché la cessazione dal servizio avvenga successivamente alla predetta data per il raggiungimento del limite di età previsto per la pensione di vecchiaia, la decorrenza del trattamento pensionistico terrà conto della data di apertura della finestra correlata alla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, seppure la cessazione avvenga a diverso titolo. 5

7 (1) L articolo 12, comma 12 sexies della legge 122/2010 che sostituisce l articolo 22 della legge 102/2009 prevede, a decorrere dall , per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell Assicurazione generale obbligatoria (sono interessate anche le dipendenti dell Università), nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per le destinatarie del sistema contributivo. In particolare, le disposizioni contenute nella legge individuano, per gli anni 2010 e 2011, il requisito anagrafico di 61 anni. Tale requisito viene incrementato dall di quattro anni ai fini del raggiungimento dei 65 anni. La norma prevede, inoltre, che le lavoratrici che abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1 gennaio 2012, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione dei detti requisiti. La pensione di anzianità I requisiti per la corresponsione della pensione di anzianità sono i seguenti: Per i dipendenti interessati da un sistema retributivo oppure misto, il diritto alla pensione di anzianità è maturato con il possesso di: - 40 anni di contributi, indipendentemente dall età anagrafica, oppure: - dall 1/1/2008 al 30/6/2009: almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età, - dall 1/7/2009 al 31/12/2010: almeno 35 anni di contributi ed almeno 59 anni di età (al raggiungimento di quota 95), - dall 1/1/2011 al 31/12/2012: almeno 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età (al raggiungimento di quota 96), - dall 1/1/2013: almeno 35 anni di contributi ed almeno 61 anni di età (al raggiungimento di quota 97). Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento. 6

8 Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi: la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l anno considerato senza operare alcun arrotondamento. Le lavoratrici possono (fino al ), in alternativa, accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. A decorrere dall , per coloro che maturano i requisiti minimi per l accesso alla pensione di anzianità, il trattamento di pensione decorre 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti necessari. La finestra mobile si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema di calcolo contributivo. Per coloro, invece, che hanno maturato i requisiti entro il si seguono le precedenti disposizioni. Per i lavoratori con un anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni le decorrenze sono così fissate: - 1 luglio, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il primo trimestre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; - 1 ottobre, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il secondo trimestre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; - 1 gennaio dell anno successivo, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il terzo trimestre (indipendentemente dall età); - 1 aprile dell anno successivo, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il quarto trimestre (indipendentemente dall età); Per coloro che hanno maturato invece i requisiti con il sistema delle quote le date di accesso al pensionamento sono le seguenti: - 1 gennaio dell anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il 30 giugno, - 1 luglio dell anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il 31 dicembre. La pensione di inabilità (articolo 2, comma 12, Legge 335/95) 7

9 La pensione di inabilità è corrisposta al dipendente che cessa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio. Il requisito consiste nell aver conseguito cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell ultimo quinquennio ed aver il riconoscimento dalle Commissioni Mediche, a seguito dei prescritti accertamenti, dell inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il riconoscimento della pensione di inabilità prevede la corresponsione di una pensione calcolata sulla base dell anzianità contributiva maturata, incrementata di un ulteriore periodo intercorrente tra l età alla cessazione ed il compimento dell età pensionabile. La pensione privilegiata diretta La pensione privilegiata è corrisposta al dipendente divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio. La pensione è corrisposta a domanda, da presentare entro 5 anni dalla cessazione dal servizio. Se però il dipendente ha chiesto entro detto termine il riconoscimento della causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata può essere presentata in qualsiasi momento. L iter amministrativo per la liquidazione del trattamento privilegiato di pensione prevede, tra l altro, una visita medica presso la Commissione Medica di Verifica territorialmente competente ed un parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che opera presso il Ministero dell Economia e delle Finanze. La misura della pensione privilegiata per i dipendenti le cui infermità siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n 313, è pari all 80% della base pensionabile, vale a dire che sarà corrisposta una pensione equivalente al massimo dell anzianità (40 anni di servizio). Qualora le infermità siano ascrivibili a categorie inferiori alla prima, la pensione è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile maturato, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore all 80% della base stessa. 8

10 La pensione ai superstiti La pensione indiretta viene liquidata ai superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio, a condizione che alla data del decesso il lavoratore potesse far valere almeno 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 maturati nel corso degli ultimi cinque anni di vita dell assicurato. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore e spetta in una quota percentuale della pensione diretta da lui maturata. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: - coniuge solo 60% - coniuge e un figlio 60% + 20% = 80% - coniuge e due o più figli 60% + 20% + 20% = 100% - figlio solo 70% - due figli = 80% - tre o più figli 100% - genitori 15% ciascuno - fratelli o sorelle 15% ciascuno Esistono limiti di cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti, che non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili. Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro Le pensioni di vecchiaia sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Regime retributivo e misto pensioni di anzianità L articolo 19 della legge 133/2008 ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Regime contributivo L articolo 19 della legge 133/2008 ha disposto altresì che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo siano 9

11 completamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a condizione che sussistano i seguenti requisiti: - anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, oppure - età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne (2) oppure - età anagrafica, anzianità contributiva e quote stabiliti dalla legge 247/2007. (2) nel rispetto dei nuovi requisiti anagrafici previsti da parte delle donne per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. Totalizzazione di periodi assicurativi Totalizzazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 La totalizzazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, consente ai lavoratori che, nel corso della vita lavorativa, siano stati iscritti a più gestioni previdenziali obbligatorie (3), di utilizzare i diversi periodi contributivi maturati ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali è stata versata la contribuzione. In sostanza, la totalizzazione costituisce un alternativa gratuita all istituto già esistente della ricongiunzione. Possono essere conseguite mediante la totalizzazione: - la pensione di vecchiaia, - la pensione di anzianità, - la pensione di inabilità, - la pensione indiretta ai superstiti. L esercizio della facoltà di totalizzare i periodi assicurativi è subordinata a queste condizioni: - il richiedente non deve essere titolare di autonomo trattamento pensionistico; - la contribuzione maturata in ogni singolo fondo, per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità, non deve essere inferiore a 3 anni; - i periodi assicurativi da totalizzare vanno considerati tutti e per la loro intera durata. I requisiti necessari per ottenere la pensione a seguito della totalizzazione sono i 10

12 seguenti: - il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 65 anni di età (senza alcuna distinzione tra uomini e donne), con un anzianità contributiva di almeno 20 anni; - il diritto alla pensione di anzianità si consegue con un anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall età anagrafica posseduta; - il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si consegue con un anzianità contributiva di 5 anni, di cui almeno 3 nell ultimo quinquennio; - il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi dell articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, si consegue con un anzianità contributiva di 15 anni; - il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, si consegue a condizione che alla data del decesso, il lavoratore potesse far valere almeno 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni, di cui almeno 3 nell ultimo quinquennio. La totalizzazione si ottiene a domanda che il lavoratore o il superstite avente diritto deve presentare all Inpdap. Esiste incompatibilità tra l istituto della totalizzazione e l istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi. Ciascuna gestione interessata determina la propria quota di pensione e il pagamento risultante dagli importi liquidati dalle singole gestioni, è effettuato dall Inps. La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà determinata con il sistema previsto da quella gestione. I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità in regime di totalizzazione, a partire dall anno 2011, decorrono trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti ai sensi dell articolo 12 della legge 122/2010. Rimane inalterato il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il : primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. 11

13 Nulla è innovato rispetto alla pensione ai superstiti che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e per la pensione di inabilità che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. (3) In particolare tale facoltà può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Totalizzazione di cui al Regolamento C.E. 1606/1998 Il Regolamento C.E. 1606/98 ha esteso ai regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati membri dell Unione europea l applicazione dei precedenti regolamenti in tema di sicurezza sociale (Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72). Di conseguenza, i periodi di assicurazione vantati nell ambito di un Paese aderente all Unione europea, possono essere valutati allo scopo di incrementare l anzianità contributiva per il conseguimento del diritto ad un trattamento pensionistico in Italia ovvero, in caso di situazione previdenziale già definita, di beneficiare di una maggiore anzianità contributiva. Qualora vengano soddisfatti i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla vigente normativa italiana, l interessato può accedere al trattamento di quiescenza ed i periodi di assicurazione esteri sono considerati secondo la loro collocazione temporale, salvo la necessità di riduzione per contemporaneità con i servizi già utili in Italia (4). La domanda di totalizzazione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello Stato membro dell Unione europea (se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno). Detta prestazione verrà però liquidata dalla competente Istituzione previdenziale straniera al verificarsi dei requisiti anagraficocontributivi e con le decorrenze previsti dalla normativa ivi applicata. La quantificazione del trattamento di pensione è diversa a seconda delle due seguenti eventualità: - conseguimento del diritto a pensione con la valutazione dei periodi di assicurazione esteri; 12

14 - conseguimento del diritto a pensione prescindendo dall applicazione del Regolamento CE 1606/98. Nel primo caso, la pensione posta in pagamento è il risultato dell importo della prestazione sulla base dei servizi nazionali ed esteri, ridotto del rapporto esistente fra i periodi italiani e quelli totali considerati. Nel secondo caso, la pensione posta in pagamento è la più favorevole fra quella calcolata sulla sola contribuzione nazionale e quella calcolata con le modalità precedentemente riportate. Si rileva infine che esiste un accordo in materia di sicurezza sociale fra la Confederazione elvetica e l Unione europea per cui, dal 1 giugno 2002, la valutazione di periodi assicurativi svizzeri, è effettuata con l applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale di cui al Regolamento C.E. 1606/98. (4) Per la valutazione di tali periodi viene meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal Decreto Legislativo n. 184 del Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione L Inpdap con circolare n.18 dell ha precisato che, a seguito del differito accesso al pensionamento di 12 mesi, ovvero di 18 mesi per le pensioni in regime di totalizzazione, al fine di garantire un adeguata tutela previdenziale in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, onde evitare soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che raggiungono i limiti d età fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione Dal 1 gennaio 2015 i requisiti di età previsti per l accesso al sistema pensionistico saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita. Gli adeguamenti avverranno con decreto direttoriale del Ministero dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cadenza triennale e riguarderanno tutte le tipologie di pensione. 13

15 In sede di prima applicazione tale aggiornamento, pari all incremento della speranza di vita accertato dall Istat in relazione al triennio di riferimento, non potrà in ogni caso superare i tre mesi Cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione L abrogazione della Legge 2 aprile 1958 n. 322, riguardante la costituzione della posizione assicurativa (vedere di seguito argomento in dettaglio) comporta la possibilità per l Inpdap di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi prescritti, anche se l interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro. Le regole per il calcolo della pensione riconosciuta e le decorrenze dei relativi trattamenti sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento del riconoscimento del diritto a pensione. Il riconoscimento della prestazione pensionistica, sia di vecchiaia che di anzianità, è in ogni caso subordinato alla presentazione della relativa domanda da parte degli interessati. Appunti sul calcolo delle pensioni La nota operativa Inpdap n. 26 del ha indicato una nuova modalità di calcolo per i trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore ai 40 anni. Tale nuova modalità di calcolo rende possibile un aumento (lieve) dell importo della pensione rispetto al calcolo precedente, a condizione che il dipendente abbia determinate caratteristiche retributive, quali ad esempio un elevato importo degli accessori ed una bassa retribuzione fondamentale. * * * Con decorrenza 1 gennaio 2010 hanno trovato applicazione i nuovi coefficienti di trasformazione di cui all articolo 1, comma 14, della legge 247/2007, con una riduzione di circa il 6,5% rispetto a quelli in vigore. 14

16 I coefficienti di trasformazione permettono di determinare l importo della pensione per i dipendenti interessati dai sistemi di calcolo contributivo oppure misto. La legge prevede inoltre che la revisione dei coefficienti avvenga successivamente in modo automatico ogni tre anni. Esonero dal Servizio L articolo 72 (commi da 1 a 6) della Legge n. 133/2008, prevede che il dipendente che ha maturato 35 anni di anzianità lavorativa, può chiedere di essere esonerato dal servizio sino al raggiungimento dell anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero, che non è revocabile, deve essere presentata dal soggetto interessato improrogabilmente entro il 1 Marzo di ciascun anno, a condizione che nell anno di presentazione della domanda medesima egli raggiunga il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto. E facoltà dell Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze funzionali, accogliere la richiesta con precedenza al personale interessato da processi di riorganizzazione o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Durante il periodo di esonero spetta al dipendente un trattamento economico pari al 50% di quello complessivo goduto al momento del collocamento nella nuova posizione. Se durante tale periodo il dipendente documenti di svolgere in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato presso Onlus, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e altri soggetti da individuare con decreto del Ministero dell economia e finanze, la misura del predetto trattamento economico è elevata dal 50 al 70%. Il trattamento economico corrisposto durante il periodo di esonero è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o per collaborazioni o consulenze con soggetti diversi da amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipate. Non è consentito l esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all amministrazione di appartenenza. 15

17 All atto del raggiungimento dei 40 anni massimi di contribuzione e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici ( c.d. finestre), il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. L Amministrazione deve quindi provvedere a versare all Inpdap, anche per la parte a carico del dipendente, i contributi che devono essere calcolati non sulla retribuzione ridotta, ma sulla retribuzione virtuale intera, corrispondente a quella spettante al lavoratore in servizio. Risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti che hanno raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva. L Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva, nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi. La disposizione introdotta dall articolo 72, comma 11 della Legge 133/2008, successivamente modificata dalla Legge 102/2009, si applica al personale dipendente sia dirigenziale che non dirigenziale, con esclusione dei professori universitari, dei magistrati e dei dirigenti medici. E un intervento limitato nel tempo: la risoluzione unilaterale può infatti essere operata limitatamente agli anni 2009, 2010 e La facoltà può quindi essere esercitata sino al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data. Il compimento dei 40 anni di anzianità rappresenta il momento iniziale a partire dal quale la risoluzione può intervenire e pertanto la sua efficacia può decorrere dal giorno successivo, fermo restando l obbligo in capo all Amministrazione di comunicare il preavviso al dipendente interessato con almeno sei mesi di anticipo. L Amministrazione ha la facoltà di scegliere il momento in cui far cessare il rapporto lavorativo, al fine di evitare che il dipendente possa trovarsi privo sia del trattamento retributivo che di quello pensionistico. La risoluzione del contratto di lavoro, infatti, non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione, ma rimane fermo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. 16

18 La Causa di Servizio Il dipendente, che contragga un infermità o subisca una lesione, può ottenere dalla propria amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento della causa di servizio, l accertamento, cioè, che l infermità o la lesione da cui sia affetto dipenda dal lavoro prestato. Le condizioni richieste per il riconoscimento della causa di servizio sono quindi : - l accertamento di una patologia. - nesso di causalità tra la patologia e il tipo di attività professionale svolta. Il riconoscimento della causa di servizio è pronunciato dalla amministrazione a conclusione di un apposito procedimento amministrativo regolato dal D.P.R n.461. Il procedimento ha inizio a seguito di domanda del dipendente che deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell infermità o lesione. Ricevuta la domanda si attiva la fase istruttoria diretta alla verifica dei fatti che hanno determinato l infermità. Una apposita Commissione Medica di Verifica esprime un suo parere eseguendo una visita medica all interessato. Al ricevimento del verbale della CMV, il tutto viene inviato, unitamente ad una relazione dell Amministrazione nella quale vengono riassunti gli elementi informativi disponibili relativi al nesso di causalità tra infermità e attività di servizio, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma per il relativo parere. L Amministrazione, ricevuto il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, emetterà il relativo provvedimento. Il riconoscimento della causa di servizio è finalizzato ad ottenere benefici economici e/o benefici pensionistici. I benefici economici sono: 1. l equo indennizzo ossia una somma di denaro corrisposta una tantum dall Amministrazione al dipendente, se a seguito della lesione o infermità derivi una menomazione della integrità psicofisica ascrivibile ad una categoria delle tabelle (A e B) allegate al DPR n

19 2. il diritto alla retribuzione intera per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute. I benefici pensionistici sono: 1. maggiorazione dell anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A allegata al DPR n.834/1981. Secondo quanto previsto dall art. 80, comma 3, della legge 388/2000, a decorrere dall , è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni. 2. la pensione privilegiata, che spetta al dipendente se dall infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio derivi inabilità assoluta o permanente. Costituzione della Posizione Assicurativa all Inps: modifiche apportate dalla legge 122 del La legge 322/ , che consentiva il trasferimento dei contributi da INPDAP verso INPS anche in assenza di contribuzione presso quest ultimo, è stata abrogata. Tale abrogazione non opera quando la cessazione sia avvenuta prima del (entrata in vigore della Legge). Pertanto, a partire dal , nel caso in cui un dipendente cessi dal servizio senza diritto a pensione, si potrà ricorrere o all art.1 della Legge 29/79 (attualmente onerosa e in presenza di almeno 1 accredito contributivo settimanale INPS) oppure al trattamento differito di pensione, possibilità derivata proprio dall abrogazione della Legge 322/58 (circolare INPDAP n 18/ ) INDENNITA DI FINE RAPPORTO Indennità di buonuscita (TFS) 18

20 L indennità di buonuscita consiste in una somma di denaro una tantum, erogata dall INPDAP al momento della cessazione dal servizio, al personale che risulti iscritto da almeno un anno, anche non continuativo, al Fondo di Previdenza ex ENPAS. La frazione di anno superiore a sei mesi, risultante dal totale dei servizi e periodi utili ai fini della buonuscita, si computa come anno intero, quella pari o inferiore si trascura. Per avere diritto alla liquidazione della buonuscita è necessaria la risoluzione del rapporto previdenziale con l INPDAP, quindi non si ha diritto alla prestazione se il dipendente che cessa dall Università viene riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente sempre iscritto all INPDAP ai fini TFS, infatti, in tale caso, la buonuscita verrà liquidata al termine di questo ulteriore periodo di lavoro. L indennità di fine servizio è pari a tanti dodicesimi dell 80% dell ultima retribuzione, comprensiva dell indennità integrativa speciale, (ridotta al 48% per il personale docente) e della tredicesima mensilità, per l ammontare degli anni utili, compresi quelli riscattati. Per il personale tecnico-amministrativo con l entrata in vigore del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, l indennità integrativa speciale, a decorrere dall , cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Pertanto, ai fini del calcolo dell indennità di buonuscita la riduzione passa dal 48% all 80%. Ai fini dell acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero, ma ai fini del calcolo gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi. Le vigenti norme che disciplinano l Indennità di Buonuscita non prevedono la possibilità di corrispondere anticipazioni sulle prestazioni maturate. Agli effetti della liquidazione dell indennità di buonuscita è concesso il riscatto di alcuni periodi e/o servizi non coperti da contribuzione. Per i dipendenti che cessano per raggiunti limiti di età, per coloro che possono far valere 40 anni di servizio ai fini pensionistici e in caso di decesso, la buonuscita viene erogata entro 105 giorni dalla cessazione, in tutti gli altri casi, l Inpdap provvede tra i 6 e i 9 mesi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro. 19

21 Trattamento di fine rapporto (TFR) Per il personale tecnico-amministrativo assunto dal 1 Gennaio 2001, in sostituzione dell indennità di buonuscita, subentra il trattamento di fine rapporto, invece il personale docente e ricercatore, anche se assunto dall , non essendo contrattualizzato, rimane in regime di buonuscita. Come per il settore privato il diritto è disciplinato dall art del codice civile e dal DPCM e successive modificazioni; al momento, però, non sono applicabili ai pubblici dipendenti le disposizioni riguardanti l anticipazione del Tfr in quanto nell Accordo quadro nazionale tra l ARAN e le Organizzazioni sindacali per l attuazione della L. 335/95 è stato stabilito che le condizioni per l armonizzazione pubblico privato in materia di anticipazione saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica. Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR non prevedono l istituto del riscatto. Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell arco di un mese. Ciò significa che nell ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell arco di due mesi, il lavoratore non matura il diritto alla prestazione. Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni nel mese. Contrariamente a quanto avviene per l indennità di buonuscita, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari 6,91% dello stipendio tabellare, comprensivo dell indennità integrativa speciale, dell eventuale RIA, dell assegno ad personam, dell indennità di Ateneo e della tredicesima mensilità. Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l applicazione di un tasso costituito dal 1,5 % in misura fissa e dal 75 % dell aumento dell indice ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. 20

22 In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, la cessazione alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, si considera avvenuta per limiti di servizio, pertanto il pagamento della prestazione, da parte dell Inpdap, deve essere effettuato entro 105 giorni dalla cessazione. Diversamente, se il rapporto di lavoro si risolve per dimissioni, il TFR non può essere erogato prima di 6 mesi. Nuove modalità di calcolo e pagamento della Buonuscita, ai sensi del D.L. 78 del , convertito in legge 122 del Il D.L. 78 del , convertito in legge 122 del , ha apportato diverse modifiche in merito all erogazione ed al conteggio della buonuscita, in primo luogo ha stabilito la rateizzazione dell indennità in ragione della sua entità, solo nel caso in cui l ammontare della prestazione non superi i euro al lordo delle relative trattenute fiscali, verrà erogata in un unico importo. Diversamente, l Inpdap provvederà ad erogare la buonuscita agli interessati in due importi annuali, se l ammontare lordo complessivo della prestazione è superiore a euro, ma inferiore a euro, il primo importo sarà pari a euro e il secondo all ammontare residuo; in tre importi annuali qualora l ammontare lordo della buonuscita sia superiore o uguale a euro. I termini di pagamento del primo importo rimangono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del TFS, il secondo e il terzo importo vengono erogati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall 1 gennaio 2011, cambia il metodo di conteggio della buonuscita, che si calcola, per tutto il personale, in base alle regole del trattamento di fine rapporto, pur non mutando la natura della prestazione, che rimane trattamento di fine servizio. Ai dipendenti che possono vantare al un anzianità utile alla erogazione del TFS, sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del TFS, sull anzianità maturata al , il secondo calcolato in base a quanto statuito dalla nuova normativa. La prima quota di TFS verrà calcolata considerando tanti dodicesimi dell 80% della retribuzione annua percepita al momento della cessazione per quanti sono gli anni maturati al , comprensivi dei riscatti dei servizi che si collocano in data antecedente all , la seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 2011, si calcolerà applicando l aliquota del 6,91% alla 21

23 retribuzione utile ai fini del TFS per ciascun anno di servizio ed opportunamente rivalutata. Dal momento che non è cambiata la natura della prestazione, è ancora contemplata la possibilità del riscatto; tuttavia bisogna distinguere a seconda di dove si collocano i periodi da riscattare. I servizi prestati antecedente all influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della prima quota, contribuendo ad aumentare l anzianità. I riscatti dei periodi prestati successivamente all hanno l effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la seconda quota e da valorizzare nell anno di presentazione della domanda di riscatto. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Pensione Integrativa La riforma del sistema previdenziale ha ridotto drasticamente l entità delle pensioni future, per questo si è reso necessario intervenire, al fine di integrare il trattamento pensionistico, con l introduzione della previdenza complementare attuata mediante l'istituzione di Fondi pensione nei quali fare confluire una quota o tutto il trattamento di fine rapporto (TFR). I Fondi pensione saranno quindi gestiti da banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni, affinché investano i contributi versati sui mercati finanziari. Le quote di TFR versate e i rendimenti ottenuti con gli investimenti rappresentano il "montante" in base al quale sarà determinata la pensione complementare. Come è stato già chiarito in precedenza, Il TFR è stato introdotto per il personale non docente delle Università assunto a tempo indeterminato a partire dall , pertanto, coloro che erano in servizio a tempo indeterminato prima di tale data, rientrano nel regime del trattamento di fine servizio (TFS) e, per poter aderire al fondo integrativo dovranno contestualmente optare per il TFR. La Legge 23 Agosto 2004, n. 243 prevede che entro sei mesi dall entrata in vigore dei decreti attuativi ovvero entro sei mesi dall assunzione, il lavoratore può manifestare la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare, in caso contrario vi è il tacito conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione. Tale disposizione attualmente non si applica ai 22

24 dipendenti dell Università, infatti, non è ancora stato istituito un Fondo previdenziale specifico per questa categoria di lavoratori. Al momento quindi la previdenza complementare non riguarda direttamente l Università, infatti il termine per l esercizio dell opzione per l iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al dall art 2, comma 3, dell Accordo Quadro Nazionale del , era stato differito al dall accordo del e poi ancora in data , l accordo quadro nazionale tra ARAN e Confederazioni Sindacali aveva rinviato al i termini per l'opzione e da ultimo, il 1 dicembre 2010 è stato sottoscritto l accordo all Aran che proroga di altri 5 anni, cioè fino al , gli effetti del DPCM 20 dicembre 1999, che è il Decreto che fornisce le indicazioni relative al passaggio dal TFS al TFR per chi aderisce alla previdenza complementare. PERIODI E/O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL ANZIANITA UTILE A PENSIONE SERVIZI SVOLTI PRESSO ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI Il dipendente può cumulare, ai fini di un unica pensione, i periodi contributivi maturati presso diversi fondi previdenziali. Esistono varie possibilità quali: riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73) computo (ex articoli D.P.R. 1092/73) ricongiunzione (ex articoli D.P.R. 1092/73) ricongiunzione Legge 29/79 ricongiunzione Legge 45/90 La valutazione dei periodi/servizi attraverso le procedure sopra indicate è comunque regolata dai seguenti principi: se il servizio/periodo viene considerato utile ai fini di pensione da più disposizioni normative, è comunque valutato una sola volta; viene applicata, in ogni caso, la normativa più favorevole all interessato. Riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73) 23

25 Il dipendente ha diritto alla riunione di servizi qualora questi siano stati prestati presso la stessa o altre amministrazioni statali e per i quali sia previsto un unico trattamento di pensione a carico dello Stato (un esempio è la riunione del servizio prestato a tempo determinato con il successivo a tempo indeterminato). La riunione avviene generalmente d ufficio quando il servizio sia stato dichiarato al momento dell assunzione, oppure a domanda dell interessato. Computo ( ex articoli D.P.R. 1092/73) Il computo dei servizi consente il riconoscimento, a domanda dell interessato e senza alcun onere a suo carico, dei servizi resi allo Stato o ad altri Enti pubblici con contributi versati all Inps o a fondi speciali Inps. La procedura si conclude con l emanazione di un provvedimento che consente il trasferimento presso la gestione previdenziale Inpdap di detti contributi. La domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (articolo 147 D.P.R. 1092/73). Ricongiunzione (ex articoli D.P.R. 1092/73) La ricongiunzione, che opera a domanda e senza alcun onere a carico dell interessato, permette di unificare i contributi versati da Enti locali per servizi resi con iscrizione Cpdel, Cps etc, con quelli versati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di un unico trattamento di quiescenza. Ricongiunzione Legge 29/79 Il dipendente pubblico che possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso l INPS può chiedere, ai fini di un unica pensione, la ricongiunzione dei periodi presso la gestione previdenziale dello Stato (INPDAP). Tale ricongiunzione viene in genere richiesta dal dipendente che ha svolto precedenti attività lavorative presso Aziende Private o come Lavoratore Autonomo. Per questi ultimi, condizione necessaria al momento della domanda di ricongiunzione, è far valere 5 anni di contribuzione obbligatoria, successiva all ultima iscrizione alla gestione speciale dei Lavoratori Autonomi. La domanda di ricongiunzione può essere presentata dal dipendente in attività di servizio una sola volta. Una seconda domanda è prevista alle seguenti condizioni: 24

26 il richiedente deve far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, ulteriori dieci anni di contribuzione, di cui almeno cinque di effettiva attività lavorativa; alla cessazione dal servizio e qualora il trasferimento dei contributi venga attuato nella stessa gestione della precedente ricongiunzione. La ricongiunzione opera per il trasferimento totale dei contributi. La definizione della domanda presentata, è subordinata all accettazione della notifica trasmessa all interessato. L eventuale onere derivante dalla ricongiunzione, può essere recuperato sullo stipendio o sulla pensione, in un numero di rate mensili corrispondenti ai periodi ricongiunti. Modifiche apportate dalla legge 122 del : Modifiche all art.1) il trasferimento dei contributi da INPDAP verso INPS, possibile in presenza di almeno 1 contributo settimanale presso quest ultimo, non sarà più gratuito: l onere sarà determinato ai sensi del D.lgs. 184/ , al pari quindi di un corso di studi. Modifiche all art.2) l onere per il trasferimento dei contributi da INPS verso INPDAP sarà determinato in base ai coefficienti di cui all art.13 della Legge 1338/62, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente: attualmente le tabelle sono state aggiornate con DM (in precedenza operava il DM ). Ricongiunzione Legge 45/90 La legge in esame consente, a domanda, il trasferimento dei contributi versati presso le Casse di Previdenza dei vari Ordini Libero Professionali, alla gestione previdenziale dello Stato (INPDAP), per la liquidazione di un unico trattamento di quiescenza. La ricongiunzione è onerosa. PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE Il dipendente può richiederne, a domanda, il riconoscimento. Esistono alcune possibilità quali: 25

27 Riscatto Il riscatto consente il riconoscimento ai fini di pensione e con onere a carico dell interessato, di quei periodi o servizi non coperti da contribuzione, altrimenti non utilizzabili. La materia, precedentemente regolata dal DPR 1092/73, ha subito sostanziali cambiamenti sia per ciò che riguarda le tipologie di riscatto che i sistemi di calcolo, a seguito dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 564/96 e 184/97. Innovata è la caratteristica di ammettere a riscatto anche quei titoli di studio (esempio laurea, specializzazione) non prescritti per il posto ricoperto, ferme restando le seguenti caratteristiche: impossibilità di riscattare un periodo superiore alla durata legale del corso, conseguimento del titolo al momento della domanda. Possono essere ammessi a riscatto i seguenti titoli e/o servizi: diploma di laurea, diploma di specializzazione, diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre, dottorato di ricerca, periodi di aspettativa di cui alla legge 26/80 e successive integrazioni, richiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all estero, periodi di interruzione o sospensione dell attività lavorativa in base a norme di legge o di contratto, successivi al ( esempio aspettativa per motivi di famiglia), periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l altro in caso di lavoro discontinuo, stagionale, temporaneo, purché successivo al , periodi di non effettuazione dell attività lavorativa per i contratti di lavoro a tempo parziale orizzontale e/o verticale, successivi al , periodi lavorativi prestati all estero presso paesi non legati all Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, periodi corrispondenti all astensione facoltativa per maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, borse di studio conferite ai sensi dell art. 7, lett. c, Legge 28/80. 26

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