REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE

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1 REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE Art. 1 Finalità Il presente regolamento, nelle more dell approvazione del regolamento del Parco di cui all art. 11 della L. 394/91, disciplina, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le modalità per le operazioni di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) necessarie per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Parco, sulla base del Piano di controllo del Cinghiale nel Parco Nazionale del Pollino approvato con Delibera C.D. 30 del Art. 2 Piano di gestione 1. Le operazioni si svolgono nell ambito di un piano di gestione della specie cinghiale approvato dal Consiglio direttivo, tenuto conto delle linee guida indicate dal Ministero dell Ambiente. 2. Il piano è quinquennale e può essere integrato sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate. 3. Il piano prevede sia l attuazione del controllo con catture in vivo e sia con abbattimenti selettivi. Per l attuazione del piano e dei programmi sarà costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da il Direttore del Parco o un suo delegato, il Coordinatore del CTA o un suo delegato, il Responsabile del Settore Conservazione dell Ente o un suo delegato. All interno del gruppo di lavoro sarà nominato Il Responsabile delle operazioni - d ora in poi denominato Responsabile. Art. 3 - Controllo della specie attraverso catture in vivo I proprietari e conduttori di fondi oppure le Ditte o altri Enti, che intendono costruire impianti di cattura possono richiedere all Ente l'autorizzazione dichiarando, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, di: 1. essere proprietari e/o conduttori dei Fondi su cui verrà approntata la struttura di cattura (allegato mappa catastale e carta 1 : o di maggior dettaglio); 2. non aver procedimenti penali in corso o definiti, ovvero per violazioni di normative inerenti la caccia; 3. attenersi alle disposizioni tecniche fornite dall Ente Parco Nazionale del Pollino o dal C.T.A.-C.F.S. relativamente alla realizzazione, collocazione e gestione della struttura; 4. sorvegliare e gestire quotidianamente la struttura di cattura; 5. avvisare immediatamente, una volta accertata la cattura, il personale del C.T.A.-C.F.S.; 6. tenere apposito registro, fornito dall Ente Parco, dove devono essere annotate regolarmente: mappa con il sito dove risulta localizzato il recinto di cattura; date e orari di apertura e chiusura dell'impianto; data di cattura e indicazione del sesso ed età degli esemplari catturati,

2 nonché le relative biometrie. Gli animali catturati potranno essere destinati: abbattuti in loco; per l allevamento, esclusivamente in aree recintate presso gli istituti previsti dalla normativa vigente allo scopo espressamente autorizzati (aziende agricole, zone di addestramento cani, aziende agrituristico venatorie e allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare); per la macellazione (esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla ASL competente). 7. Gli animali catturati potranno essere destinati: abbattuti in loco; per l allevamento, esclusivamente in aree recintate presso gli istituti previsti dalla normativa vigente allo scopo espressamente autorizzati (aziende agricole, zone di addestramento cani, aziende agrituristico venatorie e allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare); per la macellazione (esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla ASL competente). 8. L abbattimento in loco dei cinghiali catturati potrà essere effettuato dagli operatori di selezione che hanno sottoscritto la convenzione per l espletamento delle attivita di operatore di selezione nell ambito del Piano di controllo del Cinghiale nel Parco Nazionale del Pollino ed eventualmente dai proprietari / conduttori muniti di licenza per l'esercizio venatorio presso i cui fondi sono collocati gli impianti; 9. È assolutamente vietata la dislocazione degli animali vivi in aree non appositamente recintate. Art. 4 Controllo della specie attraverso abbattimento selettivo Gli abbattimenti potranno essere attuati: per aspetto o per appostamento alla cerca; girata. Art. 5 Operatori di selezione 1. Le operazioni di controllo sono effettuate dagli iscritti all Albo degli operatori di selezione del cinghiale istituito dal Parco - d ora in poi denominati operatori di selezione - che siano stati autorizzati ai sensi dell articolo 10 del presente Regolamento. 2. Gli operatori di selezione possono effettuare le operazioni su tutto il territorio del Parco nel rispetto del presente Regolamento e delle indicazioni del piano di controllo Art. 6 Sorveglianza 1. La sorveglianza viene assicurata dal personale del Coordinamento territoriale per l ambiente del Corpo Forestale dello Stato, d'ora in poi denominato CTA. 2. Le operazioni devono svolgersi in maniera tale da permettere un effettiva attività di sorveglianza.

3 Art. 7 Criteri di selezione e modalità del prelievo Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri di selezione contenuti nel piano di controllo e secondo le modalità indicate, in coerenza con il piano stesso, dal Responsabile. Tali modalità devono essere comunicate tempestivamente al Direttore. Art. 8 Interventi speciali e urgenti 1. Per particolari esigenze gestionali o scientifiche o sanitarie o di sicurezza il Consiglio Direttivo, con il parere dell'autorità competente, può in via provvisoria: a. sospendere le operazioni; b. applicare criteri di selezione diversi da quelli di cui all'articolo precedente; 2. Per esigenze di particolare urgenza e gravità il CTA può disporre direttamente interventi immediati anche con modalità diverse, escludendo in ogni caso la braccata, da quelle previste nel presente Regolamento e darne immediata comunicazione al Parco e al Responsabile. Art. 9 Destinazione dei capi oggetto di prelievo 1. I capi abbattuti sono sottoposti alle procedure d indagine previste per legge. 2. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti o di parte di questi ultimi, ritenuti non utilizzabili per motivi di studio. 3. Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AS e l autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti. Art. 10 Norme comportamentali generali 1. Gli operatori di selezione devono: a. rispettare scrupolosamente il presente disciplinare e altre eventuali direttive del Parco; b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l efficienza delle operazioni; c. informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda; d. osservare un comportamento non lesivo dell immagine del Parco. Art. 11 Scelta e formazione del personale Il personale dovrà essere scelto tra i residenti nel parco, per una questione di efficacia dell operato legata ad una migliore conoscenza del territorio. Saranno selezionati un numero di operatori di controllo pari a due per ettari di territorio del Parco. Potranno fare domanda di ammissione alle operazioni di selecontrollo solo le persone in possesso dei seguenti requisiti: 1. Essere residente in uno dei 56 comuni del Parco Nazionale del Pollino; 2. Essere titolare di licenza di operatore di selezione, rilasciata da una Provincia o Regione della Repubblica Italiana; 3. Essere titolari di porto d armi ad uso di caccia da almeno tre anni;

4 4. non aver mai riportato condanne penali definitive relativamente all esercizio illecito dell attività venatoria, né aver fatto mai ricorso al beneficio di cui all art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per le medesime fattispecie penali salvo richiesta di riabilitazione relativamente alle condanne di che trattasi; 5. non aver riportato più di tre sanzioni amministrative per caccia in zona preclusa all esercizio venatorio, o in orario o periodo non consentito; 6. non aver riportato più di una sanzione amministrativa, in materia di caccia, negli ultimi cinque anni; 7. essere proprietario, di arma a canna rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm, munita di ottica; 8. Saranno ammessi a partecipare alle operazioni di controllo al massimo n. 370 operatori di selezione. Se non si dovesse raggiungere il numero prefissato di operatori di controllo residenti nei Comuni del Parco sarà possibile utilizzare operatori di selezione, formati sempre con corsi abilitati dall I.N.F.S. che non facciano parte del territorio del Parco. 9. Gli operatori di selezione che hanno partecipato al precedente Piano sperimentale di controllo che hanno abbattuto almeno un animale saranno ammessi direttamente alle operazioni di selezione, mentre sarà pubblicato apposito bando per la selezione dei nuovi operatori di selezione. Saranno assegnati 10 operatori di selezione per ogni settore più un numero calcolato percentualmente in base ai danni avuti nel settore nel triennio 2007/2009: In aggiunta ai 370 aspiranti residenti nel Parco, potranno essere ammessi a partecipare alle operazioni di controllo n. 5 persone individuate dalla Giunta Esecutiva, scelte tra gli operatori di controllo non residenti nell area del Parco purché residenti nelle Regioni Basilicata e Calabria. Art. 12 Soggetti autorizzati 1. Sono autorizzati all'abbattimento selettivo coloro che ne facciano domanda e che posseggano i requisiti di cui all art I soggetti autorizzati devono comunque essere in regola con l uso delle armi ai sensi delle vigenti norme. 3. I soggetti autorizzati verranno inseriti in un Albo degli operatori di selezione la cui graduatoria verrà aggiornata al termine di ogni periodo di prelievo selettivo. 4. Per motivi di scambio di esperienze nell ambito di accordi programmatici con altre aree protette in Italia o all estero o per motivi di formazione la Giunta esecutiva, sentiti il Responsabile e il CTA, può autorizzare, nel rispetto del calendario di cui all'art. 12, comma 8, e delle esigenze di organizzazione e di sicurezza, la partecipazione alle operazioni, in qualità di osservatori, di altri soggetti purché siano disarmati e non siano in numero superiore a due per ciascun operatore. 5. Possono altresì assistere alle operazioni, oltre ai soggetti deputati all attuazione del piano di gestione, coloro che su autorizzazione del Direttore ne facciano richiesta per motivi di ricerca scientifica. Art. 13 Aggiornamento della graduatoria.

5 L Ente Parco Nazionale del Pollino al termine del periodo di Prelievo selettivo provvederà ad aggiornare ogni anno la graduatoria di merito secondo le seguenti voci: a) Anzianità di abilitazione (+ 1 punto per ogni anno di abilitazione). b) Completa esecuzione del Piano di abbattimento (+ 2 punti). c) Comportamento scorretto durante i censimenti ( - 5 punti). d) Arrivo ai censimenti ad operazioni iniziate (- 2 punti). e) Mancata consegna del Tesserino di Identificazione qualora l operatore di selezione per qualsiasi motivo non partecipi o sia escluso dal prelievo venatorio per una o più stagioni (- 10 punti). f) Errata od incompleta compilazione del libretto delle uscite giornaliere e delle schede di abbattimento ( - 3 punti). g) Mancata comunicazione all Ente Parco Nazionale del Pollino di rinuncia dei capi assegnati (- 2 punti). Art. 14 Organizzazione degli operatori di selezione 1. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Parco viene diviso in settori ciascuno dei quali comprende il territorio di uno o più Comuni secondo quanto indicato nel piano di gestione. 2. Gli operatori di selezione si organizzano autonomamente in gruppi. Ciascun gruppo: a. comprende gli operatori di selezione che operano esclusivamente in un solo settore di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 4; b. designa un proprio rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato al Parco; c. sceglie i partecipanti alle operazioni tenendo conto prioritariamente dei criteri di efficienza e di partecipazione, stabiliti sulla base di verifiche eque. 3. Ciascun operatore può trasferirsi ad altro gruppo solo con il consenso del rappresentante di quest'ultimo e del Responsabile e può scambiarsi con un operatore di selezione di altro gruppo con il consenso del Responsabile purché permanga in tale gruppo per un periodo non inferiore a 6 mesi. 4. Per esigenze gestionali il Responsabile può disporre diversamente da quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo. Art. 15 Modalità e tecniche dell abbattimento selettivo 1. Gli abbattimenti sono effettuati di norma per aspetto o per appostamento con carabina ad anima rigata di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm e ottica di puntamento. 2. Gli abbattimenti sono effettuati in siti di prelievo scelti o individuati dagli operatori di selezione. I siti dove si effettueranno gli interventi di controllo dovranno essere comunicati per iscritto ai vari comandi Stazione del C.T.A. almeno cinque giorni prima con la possibilità per ogni settore o per più settori, di concordare con i responsabili di settore programmi di abbattimento anche su base mensile. L arco temporale previsto per gli abbattimenti selettivi dovrà essere da due ore prima dell alba a due ore dopo tramonto.

6 3. Nel caso in cui accadano imprevisti tali da inficiare le operazioni nel sito prescelto, l operatore di selezione, su conferma verbale del direttore delle operazioni e del personale del C.T.A., può trasferirsi in altro sito di prelievo dello stesso settore. 4. Nel caso in cui il piano di gestione o il Responsabile ritengano opportuna l'utilizzazione di altane, capanni o simili, il Parco può autorizzarne la realizzazione, fatte salve le vigenti norme urbanistiche e paesaggistiche, previo consenso del proprietario del terreno. 5. Per ogni giornata di prelievo, all interno di ciascun settore possono essere attivati fino ad un massimo di 9 siti, non tutti contemporaneamente nello stesso territorio comunale. 6. In ciascun sito di prelievo le operazioni sono effettuate da un singolo operatore di selezione il quale, per motivi di sicurezza o per rendere più funzionali le operazioni, potrà essere accompagnato da altro operatore non necessariamente in possesso della qualifica di selecontrollore, purché lo stesso sia disarmato, maggiorenne e scelto nell ambito delle conoscenze personali dell operatore di selezione che esercita l attività in quel momento. 7. In ciascun sito di prelievo ogni operatore potrà muoversi all interno di un raggio di tolleranza la cui distanza è stabilita in mt. 300, ferma restando la stretta osservanza delle misure di sicurezza nelle operazioni di selecontrollo. 8. Le operazioni sono effettuate tutto l anno. Su indicazione debitamente motivate del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro si potranno decidere delle sospensioni delle operazioni di abbattimento. 9. E in ogni caso vietato pasturare o utilizzare altre tecniche di richiamo. 10. Al termine delle operazioni di controllo l operatore di controllo dovrà scaricare l arma nel sito di prelievo. 11. Immediatamente dopo l'abbattimento l operatore di selezione dovrà inserire al tendine di achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito all operatore di selezione dall Ente Parco. 12. I capi abbattuti devono essere sottoposti alle procedure d indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dalle leggi vigenti. 13. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti. L Ente Parco potrà trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti. 14. Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AS e l autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti Gli operatori di selezione si impegnano a raggiungere specifici obiettivi gestionali prefissati nonché a sviluppare altre attività di supporto alla gestione faunistica stabilite dal Parco.

7 Art. 16 Modalità e tecniche della cerca 1. Bisogna intraprendere le operazioni di selezione solo quando le condizioni di visibilità siano tali da permettere una corretta valutazione del soggetto da abbattere, e sospenderla quando ormai il cinghiale, terminato il pascolo mattutino, è rientrato nel fitto per iniziare la ruminazione. Bisogna evitare nel modo più assoluto di incalzare gli animali, di forzarli, di indurli ad abbandonare il luogo di rifugio appena raggiunto. 2. Gli abbattimenti alla cerca non dovranno costituire un vagare senza meta all'interno del bosco, sperando in un fortuito incontro col selvatico, ma bisogna eseguire un piano tattico precedentemente messo a punto in tutte le sue componenti. 3. Il sistema della cerca dovrà essere utilizzato laddove l estensione da controllare è molto ampia (pascoli e praterie di crinale) e i cinghiali tendono maggiormente a divagare e ad utilizzare con minor frequenza passaggi e zone abituali. 4. La cerca può essere effettuata per ogni sito al massimo da due operatori di selezione, di giorno e a piedi. 5. L operatore di selezione da' comunicazione del percorso da effettuare a piedi al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente. Nella richiesta dovrà essere riportato tra l altro l eventuale altro nominativo che parteciperà alla cerca. Sarà cura del Corpo Forestale dello Stato autorizzare o meno il percorso per le operazioni di cerca. 6. Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte, tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m; (in ogni caso se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno). 7. E vietato tirare: in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d acqua, pareti rocciose, in situazioni atmosferiche avverse, quali nebbia, neve o pioggia, tali da comportare una diminuzione nella visibilità e pregiudicare le condizioni di sicurezza. 8. Per ogni giornata di prelievo, all interno di ciascun settore potrà essere attivato solo un percorso di cerca. 9. Le operazioni di abbattimento selettivo dovranno essere effettuate tutto l anno, salvo che nei periodi indicati per l abbattimento selettivo da postazione fissa. Su indicazione debitamente motivate del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro si potranno decidere delle sospensioni delle operazioni di abbattimento. 10. L arco temporale previsto per gli abbattimenti alla cerca dovrà essere dall alba al tramonto, con la precisazione che l operatore di selezione potrà recarsi presso il sito di partenza del percorso anche un ora prima dell alba. 11. Non si potrà in ogni caso pasturare o utilizzare altre tecniche di richiamo. 12. Al termine delle operazioni di controllo l operatore di controllo dovrà scaricare l arma nel sito di prelievo. 13. Immediatamente dopo l'abbattimento l operatore di selezione dovrà inserire al tendine di achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito all operatore di selezione dall Ente Parco. 14. I capi abbattuti devono essere sottoposti alle procedure d indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dalle leggi vigenti. 15. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti. L Ente Parco potrà trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti. 16. Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AS e l autocertificazione relativa al

8 regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti. Art. 17 Modalità e tecniche della girata ristretta 1. Nel suo svolgimento, la girata ristretta risulta composta da tre fasi: a. Tracciatura. Il limiere cerca le tracce recenti dei cinghiali che dopo la pastura notturna hanno raggiunto i quartieri di rifugio e riposo e le segue sino ad individuare la presenza degli animali; b. Posizionamento delle poste. In caso di ricerca fruttuosa il conduttore del limiere, che ha anche la funzione di coordinamento dell operazione di prelievo, dispone le poste; c. Forzatura dei cinghiali da parte del cane condotto alla guinzaglio o liberato. 2. L azione dovrà coprire una porzione di territorio relativamente limitata (generalmente qualche decina di ettari) e si svolge in un tempo breve, in modo che in una giornata possono essere svolte più girate anche in parcelle relativamente distanti tra loro, a seconda delle informazioni in possesso del C.F.S. e dei selecontrollori sulla presenza degli animali nelle varie zone. 3. Gli abbattimenti in girata avverranno con l impiego di un cane limiere, appartenente a diverse razze, la cosa fondamentale è che il cane sia non solo dotato di ottime qualità naturali ma che risulti estremamente ben addestrato e collegato al conduttore. I cani, al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni, devono essere cani limieri in grado di limitare al minimo il disturbo arrecato alla fauna selvatica, con garanzia di massimi standard di sicurezza. In particolar modo un cane limiere: non deve mai effettuare cambi di pista o seguite su selvatici diversi dal cinghiale; deve risalire la pista di rientro dei cinghiali dalle pasture alle rimesse preferibilmente senza voce o con voce scarsa; deve effettuare una seguita breve sui cinghiali scovati e tornare quindi sollecitamente dal conduttore. 4. I cani limieri eventualmente possono essere forniti da personale tecnico esperto e da consulenti dell Ente di gestione dell Area protetta interessata, ovvero da personale delle Amministrazioni Provinciali o da personale ausiliario esterno (selecontrollori dell Area protetta o proprietari di cani limiere anche non residenti nei territori del Parco. 5. Durante la girata è possibile alternare più cani limieri. 6. Per garantire le massime condizioni di sicurezza durante le operazioni svolte con la tecnica della girata ristretta è necessario l accompagnamento dei selecontrollori da parte del Corpo Forestale dello Stato che vigilerà sulle svolgimento delle operazioni. 7. L operatore di selezione da' comunicazione del luogo, del giorno e dell orario di ciascuna operazione di girata attraverso un apposito modello fornito dall Ente Parco in cui dovrà essere riportato tra l altro il nome del conduttore del cane limiere, l identificazione anagrafica del cane in ordine alle vigenti normative sanitarie (iscrizione all anagrafe canina, se tatuato o con microchip), il numero ed i nominativi dei partecipanti. Il modello dovrà essere recapitato al Comando Stazione del Corpo

9 Forestale dello Stato territorialmente competente almeno 5 giorni prima. Sarà cura del Corpo Forestale dello Stato confermare o meno l effettuazione delle operazioni di girata. 8. Qualora durante le operazioni di girata viene riscontrato da parte del personale del C.T.A.-C.F.S. un inadeguato impiego del cane limiere che potrebbe arrecare disturbo alla fauna selvatica le operazioni di girata vengono sospese immediatamente. Ad insindacabile giudizio del personale del C.T.A.-C.F.S. il cane ed il conduttore vengono esclusi dalle successive operazioni di girata. 9. Al fine di sicurezza la girata potrà avere luogo solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione ed in periodi di scarso afflusso di visitatori. 10. Il numero dei partecipanti alla girata è deciso dal Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale, in ogni caso il numero massimo di partecipanti non può superare i sei (6) selecontrollori, oltre ai conduttori dei cani limieri che non devono essere necessariamente selecontrollori. 11. All inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell ora prestabilita presso il punto di raduno. Il ritardo al raduno comporta l esclusione giornaliera dall intervento e l obbligo di allontanarsi; 12. Ogni singolo operatore volontario raggiunge l appostamento assegnato o vi viene accompagnato dagli agenti del CTA/CFS e rimane nell appostamento stesso fino all orario stabilito per il termine operazioni di girata; 13. Senza abbandonare mai l appostamento, una volta assestato il colpo l operatore di selezione, anche eventualmente con l ausilio di un binocolo, deve verificarne l esito. Gli operatori di selezione sono tenuti a comunicare l esito di ogni colpo esploso, anche di quelli fuori bersaglio. Anche in caso di incertezza sull esito del colpo, il selecontrollore non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnatali. 14. Il Responsabile per la gestione ed il controllo del cinghiale o il personale del C.F.S. potrà, qualora motivi tecnici, meteorologici o di sicurezza lo rendessero necessario, annullare le girate in programma, rinviandole, se possibile, alla prima giornata utile. 15. Le operazioni di girata potranno essere effettuate tutto l anno. Su indicazione debitamente motivate del Responsabile o di un componente del Gruppo di lavoro si potranno decidere delle sospensioni delle operazioni di abbattimento. 16. Al termine delle operazioni di controllo l operatore di controllo dovrà scaricare l arma nel sito di prelievo. 17. Immediatamente dopo l'abbattimento l operatore di selezione dovrà inserire al tendine di achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito all operatore di selezione dall Ente Parco. 18. I capi abbattuti devono essere sottoposti alle procedure d indagine e di prelievo di campioni biologici e sanitari stabilite dalle leggi vigenti. 19. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti. L Ente Parco potrà trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

10 20. Gli operatori di selezione sono tenuti a presentare al Comando Stazione del CTA territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente AS e l autocertificazione relativa al regolare smaltimento dei visceri e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti. Art. 18 Norme di sicurezza 1. La carabina, o altra arma consentita, può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta in sicura. 2. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: a. l animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco; b. nell eventualità che l animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria. 3. In particolare è vietato tirare: a. in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d acqua, pareti rocciose; b. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza; c. in condizioni di scarsa luminosità nell ottica; d. a braccio libero; e. più di due colpi in rapida sequenza; 4. Nel caso della girata ristretta, una volta che tutti gli operatori hanno raggiunto la posizione loro assegnata si potrà dare avvio alle operazioni di girata. Prima dell esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore dovrà scrupolosamente valutare che: a. il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile; b. la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli; c. in caso di mancato bersaglio, o nell eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto; d. non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale; e. il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una distanza non superiore ai 50 m circa; f. il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza. 5. All orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l operatore scarica la carabina nel sito di prelievo. Art. 19 Norme comportamentali specifiche Gli operatori di selezione devono: a. comunicare al personale del CTA addetto alla sorveglianza delle operazioni stesse il sito di prelievo scelto; b. inviare entro giorni 3 dall abbattimento copia della scheda di abbattimento all Ente Parco (anche via fax al n ); c. essere riconoscibili, durante le operazioni, in particolare tramite apposita targhetta con foto e timbro del Parco;

11 d. transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico transito, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e previo parere del Parco; e. rientrare nel luogo di ritrovo prestabilito entro un'ora dalla chiusura della giornata di prelievo, salvo per comprovati motivi di necessità; f. segnalare e motivare al Gruppo di lavoro, con adeguato anticipo, eventuali assenze alle operazioni e, ove possibile, provvedere a farsi sostituire da operatori dello stesso gruppo; g. garantire la partecipazione almeno ad una giornata di prelievo per ogni mese in cui si svolgono le operazioni, salvo giustificati motivi; h. compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento e segnalare quanto richiesto dal Responsabile o dai componenti del Gruppo di lavoro; i. nel caso l Ente Parco dovesse decidere di attuare censimenti della fauna selvatica, garantire la partecipazione ad almeno a tre giornate; Art. 20 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all Art. 8 comportano la radiazione dall Albo. 2. Il mancato abbattimento di almeno tre capi all anno comporta l esclusione dalle operazioni di abbattimento ed il posizionamento all ultimo posto della graduatoria degli ammessi all albo degli operatori di selezione dell Ente Parco Nazionale del Pollino. 3. Le seguenti infrazioni comportano l esclusione temporanea per un primo periodo di cinque anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento: a) l abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle specie oggetto del prelievo in periodo non consentito e/o in territorio non consentito durante l esercizio della caccia di selezione; b) l abbattimento di Cinghiali al di fuori del periodo consentito per l esercizio della caccia di selezione e/o in territorio non consentito; c) l uso di armi non esplicitamente ammesse dal presente Regolamento; d) lo scambio dei capi abbattuti; In caso di recidiva l esclusione sarà definitiva e prevede il ritiro del Tesserino di riconoscimento e la radiazione dall albo del Parco Nazionale del Parco degli operatori di selezione. 3. Le seguenti infrazioni comportano l esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di tre anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento: a) Esercizio della caccia da una distanza superiore ai 100 metri dall appostamento utilizzato; b) Esercitare la caccia in appostamento diverso da quello prenotato o non omologato. In caso di recidiva l operatore di selezione verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di tre anni. 4. Le infrazioni sottoelencate comportano l esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di un anno e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento: a) Le violazioni alle norme comportamentali specifiche di cui all art. 15 b) Le violazioni alle norme di sicurezza di cui all art. 14 c) Atti di indisciplina durante i censimenti e mancata collaborazione volontaria; d) Mancato recupero dell assenza ai censimenti entro l anno successivo;

12 e) Uso di auto non segnalata; f) Mancata messa in custodia dell arma per recarsi all'appostamento e al termine dell uscita di caccia; g) Essere accompagnati durante l uscita di caccia da operatori di selezione attivi nella stessa giornata di caccia o con gli stessi capi assegnati; h) Allontanamento dall appostamento segnalato per una distanza superiore ai 300 metri purché senza abbattimento; i) Mancata consegna della scheda di abbattimento nei tempi previsti e/o sua contraffazione; j) Mancata consegna del libretto delle uscite, delle schede di abbattimento, dei contrassegni non utilizzati nei termini previsti, ovvero riconsegna di materiale non conforme a quello ricevuto. k) Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento; In caso di recidiva l operatore di selezione verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di un anno. 5. Le violazioni di cui ai precedenti commi sono segnalate al Parco dal CTA o dai componenti del Gruppo di lavoro mediante relazione scritta. 6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabilite dal Direttore su proposta di un apposita commissione composta da: 1) il Direttore del Parco o un suo delegato; 2) il Coordinatore del CTA o un suo delegato; 3) il Responsabile del Settore Conservazione del Parco Nazionale del Pollino o un suo delegato; 7. Gli operatori di selezione sottoposti a procedimento penale per reati infamanti o per reati che comunque sono in contrasto con le finalità del Parco sono sospesi dall Albo fino al momento della sentenza definitiva di proscioglimento. La condanna o il patteggiamento per tali reati comporta comunque la cancellazione dall Albo. Art Disposizioni transitorie e finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di aree protette, protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI OPERATORE DI SELEZIONE NELL AMBITO DELLA PRELIEVO CONTROLLATO DEL CINGHIALE ART. 12 c.v.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI OPERATORE DI SELEZIONE NELL AMBITO DELLA PRELIEVO CONTROLLATO DEL CINGHIALE ART. 12 c.v. SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI OPERATORE DI SELEZIONE NELL AMBITO DELLA PRELIEVO CONTROLLATO DEL CINGHIALE ART. 12 c.v. 2014/2015. L'anno duemilaquindici, il giorno del mese

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