RIFORMA COSTITUZIONALE

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1 Dispensa n. 2 RIFORMA COSTITUZIONALE 1. Storia Legge Truffa pag Precedenti Sistemi Elettorali 2 3. Italicum Nuova Legge elettorale Italicum Italicum Italicum definitivo Bipartitismo 4 4. Bicameralismo Bicameralismo Perfetto Storia del Bicameralismo italiano Motivi per riformare il Bicameralismo Progetto di riforma 5 5. Nuovo Senato 6 6. La nuova struttura del Parlamento 8 7. Riforma del Titolo V della Costituzione Elezione del Presidente della Repubblica Referendum Abolizione del CNEL Corte Costituzionale Critiche e Proposte 11 1

2 RIFORMA COSTITUZIONALE PREMESSA La riforma costituzionale in corso di approvazione e in continua modificazione è costituita da tre norme particolari: Riforma del sistema elettorale Riforma del Senato Riforma del Titolo V della Costituzione. - Con Riforma del sistema elettorale si vuole assicurare la governabilità e la stabilità del governo per tutta la legislatura. Si vuole eliminare la possibilità che i partitini ricattino il governo e che possano decidere di farlo cadere a loro piacimento. - Con la Riforma del Senato si cerca di eliminare il Bicameralismo perfetto e quindi sparirà la spola dei disegni di legge da una camera all altra e rendere più snella l approvazione delle leggi. - Con la Riforma del Titolo V della Costituzione si vogliono eliminare alcuni enti pubblici ormai inutili, riordinare i poteri tra lo Stato e gli Enti locali, cioè rendere più snella e moderna la struttura della P.A. 1. STORIA LEGGE TRUFFA Nel 1953, alle elezioni del 7-8 giugno gli italiani votarono, per la prima ed unica volta, con una legge elettorale che favoriva le alleanze fra i partiti e attribuiva alla coalizione vincente un premio pari al 64,5% della Camera. La coalizione che avesse superato di 1 voto il 50% dei votanti, come sperava la coalizione della DC con i suoi alleati: PSD, PL, PR, Volkspartei Partito Sardo d Azione, avrebbero avuto diritto a 380 seggi. La legge voluta da De Gasperi era il rimedio a governi instabili, a coalizioni inquiete, lunghi tempi parlamentari. L opposizione dei comunisti e socialisti fu forte e la chiamarono Legge Truffa, ad essi si aggiunsero anche alcuni politici democratici e diversi intellettuali. Quando si arrivò alla conta dei voti la coalizione della DC non riuscì a raggiungere la maggioranza necessaria per incassare il premio, le mancarono solo voti. Dopo qualche mese la legge fu revocata. Il fallimento di questa legge ebbe due conseguenze negative: in primis condannò il Paese a portarsi dietro per 40 anni una legge elettorale che tenne in vita le molte famiglie politiche e in secondo incoraggiò l ala sinistra della DC a mettere da parte De Gasperi (che, purtroppo morì un anno dopo per gravi problemi di saluta). Se l Italia avesse avuto alla sua guida ancora per alcuni anni il migliore dei suoi politici, il Paese forse sarebbe diverso. Oggi, gli oppositori di allora accettano senza pregiudizi una legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per la coalizione vincente, anche senza raggiungere il 50% più un voto ma probabilmente solo il 30% o giù di lì, perché sono sicuri di conquistare il potere. 2. PRECEDENTI SISTEMI ELETTORALI Fino al 1993 la legge sulle elezioni si basava sul sistema proporzionale, per la Camera i seggi erano ripartiti su base nazionale e i candidati erano scelti con le preferenze, fino a 4 nomi. Il Senato invece era eletto su base regionale. Dal 1994 al 2001 si è usato il sistema Mattarellum, un sistema misto: il 75% dei seggi era assegnato in collegi uninominali, mentre il restante 25% con metodo proporzionale. Alla Camera c era lo sbarramento del 4%. Dal 2006 il voto è stato regolato dal Porcellum, un sistema proporzionale con liste bloccate e premio di maggioranza. Le elezioni politiche del 2013 si tennero con il sistema introdotto dalla Legge n. 270 del 21/12/ 2005, la cosiddetta Legge Calderoli che sostituì il sistema Mattarellum, introducendo un sistema radicalmente differente. Nel 2013 La Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità del Porcellum in merito alle liste bloccate e al premio. Il nuovo sistema elettorale che si sta approvando si applicherà solo per la Camera, mentre per il Senato ci sarà un altra legge che dovrebbe abrogarlo e sostituirlo con un altro tipo di Assemblea. La bozza dell Italicum prevede il linea generale il doppio turno: se si supera un determinato tetto si incassa il premio di maggioranza, altrimenti si va al ballottaggio fra le due coalizioni più votate. Sulla carta è un sistema ragionevole perché taglia le unghie ai piccoli partiti. La proposta di legge elettorale detta Italicum prevede un sistema a base proporzionale con premio di maggioranza per chi prende più voti: questo meccanismo è simile a quello del Porcellum bocciato dalla Consulta, ma a differenza del Porcellum viene stabilita una soglia minima del 40% per ottenere il premio di maggioranza del 15% dei seggi. Se poi nessuno dovesse raggiungere il 40% dei voti si va al ballottaggio nazionale. 2

3 Si è pensato al ballottaggio perché con questo sistema un vincitore c è sempre ed inoltre dovrebbe assicurare anche la governabilità e la stabilità per i 5 anni della legislatura. Altra importante novità è che il premio dovrebbe andare alla lista invece che alla coalizione ma su questo punto sono sorte numerose discussioni, non ancora sopite e si prevede che qualche variazione sia possibile finché la legge non entra in vigore. Infine per superare il punto bocciato dalla Corte Costituzionale delle lunghe liste bloccate si è deciso per un mix tra piccole liste bloccate e la possibilità di dare alcune preferenze. Le 20 circoscrizioni elettorali saranno divise in 100 collegi plurinominali più i due collegi uninominali di Valle D Aosta e Trentino Alto Adige. In ogni collegio le liste saranno corte, da 3 a 9 nomi, e il nome del capolista sarà scritto accanto al simbolo, come con il Mattarellum però vi saranno due righe vuote su cui l elettore potrà scrivere due nomi, uno di un uomo ed uno di una donna. Inoltre le donne non potranno essere meno del 40% in ogni lista, per la parità di genere. Per la ripartizione dei seggi si procederà assegnando il premio di maggioranza del 54% dei seggi alla lista che otterrà più voti, sia che vinca al primo turno (ma solo se supera la soglia del 40%) sia al ballottaggio. Agli altri partiti che supereranno la soglia di sbarramento del 3% ne saranno assegnati 278, i restanti 12 seggi saranno distribuiti nella circoscrizione estera. Nel 2006 con il Porcellum la scheda elettorale era lunga 65 cm e alta 23, ora invece vi sarà un solo nome prestampato del capolista e basterà una croce sul simbolo e poi, volendo si potrà esprimere due preferenze sui nomi indicati nella lista. 3. ITALICUM NUOVO SISTEMA ELETTORALE 3.1 Italicum 1 La bozza dell Italicum 1 prevede il linea generale il doppio turno: se si supera un determinato tetto si incassa il premio di maggioranza, altrimenti si va al ballottaggio fra le due coalizioni più votate. Sulla carta è un sistema ragionevole perché taglia le unghie ai piccoli partiti. La nuova legge elettorale per i Deputati cerca di assicurare con certezza la maggioranza assoluta al partito o alla coalizione vincente. Le prime bozze di legge prevedono una soglia del 37% per far scattare il premio di maggioranza del 15% dei seggi e il problema della governabilità è superato con la previsione di un ballottaggio tra le prime due qualora nessuna raggiunga il 37%. E qui scoppia la bagarre perché superando il 37% si ha un premio di maggioranza troppo basso, infatti chi vince avrà il 52% dei seggi ma lascia l esecutivo in balia di 6 deputati ed inoltre si fanno delle deroghe per le minoranze linguistiche, per la Lega Nord, ecc. Un altra importante novità è il sistema di soglie di sbarramento per disincentivare la partecipazione di partitini, così come la formazione di terzi poli. E stata prevista la soglia del 4,5% quale sbarramento per i singoli partiti che si coalizzano, l 8% per quelli che non si coalizzano e il 12% per le coalizioni. In parole povere chi non supera queste soglie non riceve nessun seggio e non avrà nessun rappresentate alla Camera. Contro i terzi poli, al ballottaggio, non sono consentiti gli apparentamenti, cioè i due che vanno al ballottaggio devono essere formati dagli stessi partiti che si erano coalizzati al primo turno. Ricordiamo che nel 2006 il governo Prodi era formato da una coalizione di 11 partiti, oggi se entrasse in vigore l Italicum con quelle soglie di sbarramento e se tutti assieme superano il 37% dei voti ma nessuno di essi riuscisse, singolarmente, a superare il 4,5% il risultato sarà pari a ZERO, cioè nessuno avrebbe un seggio in Parlamento. Questa soglia minima prevista per i piccoli partiti che potranno entrare alla Camera impedirà ad essi di poter influenzare la formazione del Governo, perché con questa legge il partito di governo avrebbe la maggioranza dei 55% dei seggi assicurati dal premio di maggioranza e non avrebbe più bisogno di qualche stampella. Con questa legge si potrà scegliere direttamente il governo del Paese, ma per essere sicuri di avere un buon governo ci vuole altro, basti vedere cosa è successo in Francia dove il partito socialista di Hollande con il 29% dei voti ha preso il 53% dei seggi. L Italia sarà divisa in 120 Collegi plurinominali, coincidenti all incirca con le Province, e in ciascuno verranno eletti da 3 a 6 deputati. Sarà possibile per i singoli candidati presentarsi in 8 Collegi, ciò per poter garantire ai piccoli partiti la visibilità dei loro Leader. Le liste inoltre dovranno garantire la presenza paritaria di uomini e donne (50% e 50%). Le lunghe liste del Porcellum sono sostituite da piccole liste con nomi riconoscibili, da 3 a 6 senza però la possibilità di esprimere preferenze Il disegno di legge è stato sottoposto all approvazione del Parlamento, ma ci sono state diverse proposte di rettifica da parte di tutti i partiti: - il premio di maggioranza dovrebbe andare non alla coalizione ma al partito vincente (PD); - la soglia per ogni lista di coalizione del 4,5% dovrebbe scendere al 4% o addirittura al 3% (NCD); - si propone di indicare nelle liste i capolista bloccati e le preferenze per gli altri (FI e PD); 3

4 - la soglia dell 8% per i partiti che si presentano da soli è troppo elevata, in Europa non esiste una soglia così alta e quindi probabilmente sarà abbassata; - se spariscono le coalizioni non c è più bisogno della doppia soglia (8% e 4,5%) e ne basterebbe una sola (come avviene in Germania che è al 5%); - si chiede anche di incrementare la soglia del premio di maggioranza dal 37% al 40% ed il premio stesso al 54% anziché del 52% (perché con il 52% si avrebbero 321 deputati, cioè soltanto 5 in più della maggioranza, invece con il 54% si avrebbero 340 seggi che sarebbe meglio per la stabilità. 3.2 Italicum 2 A novembre 2014 siamo arrivati a discutere sull Italicum 2, che contempla diverse modifiche importanti: - il premio di maggioranza è stato approvato al 54% (che assegna 340 seggi) ed inoltre andrà alla lista e non più alla coalizione vincente. Il premio andrà alla lista che ha superato il 40% in prima battuta, in caso contrario si andrà al ballottaggio fra le prime due formazioni; - per i partitini prima c erano due soglie (4,5% e 8%) ora non c è più alcun obbligo di coalizzarsi e la soglia per avere seggi è solo del 3% dei voti; - sono state introdotte due preferenze, al posto delle liste bloccate, ma il primo nome delle liste di ciascun partito in ogni circoscrizione sarà blindato. Il numero di Collegi scenderà da 120 a un numero compreso tra 75 e 100. Questa nuova norma non verrà applicata fino alla scadenza naturale del 2018 perché votare prima sarebbe un errore e una sconfitta per tutti. - inoltre i singoli candidati potranno presentarsi in 10 collegi diversi anziché in 8. In tal modo il capolista (per esempio Alfano) può optare per un solo posto liberando così 9 seggi per i secondi piazzati del suo partito (cioè i primi per preferenze).; - resta al 12% la soglia per le coalizioni in cui un partito abbia conseguito il 4,5%. - i collegi plurinominali saranno 100, in ognuno saranno eletti 6-7 deputati ed in ciascuno di essi il capolista sarà bloccato mentre gli altri verranno eletti con le preferenze del 3%. Nella scheda elettorale l unico nome prestampato sarà quello dei capolista, uno per ciascun partito, si voterà per la singola lista, a fianco del simbolo ci saranno due righe bianche e l elettore potrà scriverci il nome dei candidati, però attenzione, le due preferenze devono essere di genere diverso (cioè uno maschio e l altro femmina) altrimenti il voto sarà NULLO. Nelle regioni della Val D Aosta e Trentino Alto Adige sono introdotti i collegi uninominali. I cittadini italiani temporaneamente all estero potranno votare per corrispondenza. Questa legge entrerà in vigore dal 1/7/2016 per avere il tempo di approvare la riforma del Senato. 3.3 Italicum Definitivo Vediamo ora il nuovo sistema elettorale com è stato definitivamente approvato. Italicum è un sistema elettorale a doppio turno e sarà efficace dal 1/7/2016, data entro la quale si prevede sarà stato celebrato il referendum confermativo della riforma costituzionale. L Italicum vale solo per la Camera, mentre è ancora in corso l approvazione della legge che modifica il Senato. Ecco i principi su cui si basa il nuovo sistema elettorale: - Collegi: il territorio nazionale è diviso in 100 collegi e in ciascuno di essi i capilista di ogni formazione sono bloccati, gli altri saranno scelti con le preferenze; - Liste: per ciascuna formazione la quota massima di capilista dello stesso sesso è del 60% e nelle liste i candidati sono in ordine alternato per genere. La formula 60/40 serve per assicurare una parità di genere tra uomini e donne, ma ciò vale solo per il partito vincente perché gli altri partiti eleggeranno solo i capilista. - Ripartizione: accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno il 3% su base nazionale, si fa eccezione per le minoranze linguistiche nelle regioni a statuto speciale; - Premio di Maggioranza: il premio di maggioranza del 54% (cioè 340 seggi su 630) andranno al partito più votato, che però deve superare la soglia del 40% al primo turno oppure basterà vincere al ballottaggio anche senza aver raggiunto il 40%. Gli altri seggi saranno divisi tra le altre liste che avranno superato almeno il 3%; - Ballottaggio: si procederà al Ballottaggio quando nessuna lista raggiungerà il 40%, in tal caso, dopo 15 giorni, vanno al ballottaggio solo le prime due liste. Per il ballottaggio non è stata fissata alcuna soglia minima di partecipazione. Il secondo turno consente agli elettori di scegliere direttamente la maggioranza di governo e di conseguenza anche il presidente del consiglio che poi sarebbe il leader del partito più votato, in tal modo si presume di poter evitare inciuci, larghe intese e contrattazioni tra i partiti; -Preferenze: con il vecchio sistema c erano lunghe liste con nomi bloccati, mentre con l Italicum si hanno miniliste con 100 capilista bloccati e la possibilità di esprimere una o due preferenze. Si deve prestare attenzione alla seconda preferenza, che deve essere espressa per un candidato di sesso diverso rispetto alla prima, in caso contrario la scheda sarà annullata. - Candidature multiple: uno stesso candidato potrà essere capolista anche in altri collegi, ma in un massimo di 10, poi spetterà a lui scegliere in quale collegio vuole essere eletto, in tal modo egli potrà favorire i compagni di partito che sono arrivati secondi. 4

5 - La legge elettorale potrà essere sottoposta al controllo preventivo di legittimità costituzionale (a partire dall Italicum) se almeno ¼ dei deputati lo richiede. L Italicum non è ancora entrato in vigore e già è nato un fronte trasversale costituito da diversi partiti che a colpi di ricorsi ha dichiarato guerra all Italicum (5 stelle, minoranza PD, Sel, diversi giuristi e numerose associazioni). I ricorsi presentati alla Camera e depositati presso i Tribunali dei capoluoghi dei distretti di Corte d Appello sono rivolti modificare alcuni punti della riforma: - non è ammissibile che il premio di maggioranza vada alla lista e non alla coalizione che riesce a incassare il 40% dei voti; - non è accettabile che per il ballottaggio non sia stata prevista alcuna soglia, per esempio un partito che dovesse fermarsi al 25% si vedrebbe assegnare ben il 54% dei seggi; - si chiede anche che i cittadini si pronuncino con due referendum, uno sull abrogazione dei capilista bloccati e delle pluricandidature e l altro per abolire il ballottaggio. 3.4 Bipartitismo Tenuto conto che in Italia abbiamo sempre avuto una marea di partitini e che non si riesce a sradicarli, con l Italicum sono stati vietati gli apparentamenti tra il primo e il secondo turno, cercando così di di incentivare la semplificazione e giungere finalmente al bipartitismo. Infatti nella nostra storia non ce traccia del bipartitismo, se non nel fallito tentativo di W. Veltroni di dargli corpo nelle elezioni del 2008, inoltre dal 2011 si è smarrita la via dei governi forti di un mandato degli elettori. Invece le elezioni del 2013 hanno consacrato un Italia divisa in tre parti, di cui la terza parte, cioè 5 stelle, non ha alcun rapporto con le nostre tradizioni politiche. Tre poli non fanno bene all Italicum, in Spagna dove i poli sono ancora due funzionerebbe, perché da noi invece potrebbe produrre un risultato casuale. Con tre poli il risultato finale dipende da chi arriva al ballottaggio, secondo i sondaggi se ci arrivassero PD e Centrodestra vincerebbe il PD, ma se al ballottaggio ci fossero PD e 5 Stelle vincerebbe 5 Stelle. Considerato che il centrodestra unito e 5 Stelle hanno più o meno la stessa percentuale, la vittoria potrebbe essere decisa da un solo voto e quindi quel voto consentirebbe ad uno o all altro di arrivare al secondo turno. Cioè sarebbe il caso a decidere, ecco un difetto dell Italicum. Con tre poli e con l Italicum, i due poli finalisti dovranno ottenere i voti degli elettori del polo escluso per poter vincere. Quindi se i finalisti fossero PD e 5 Stelle: per chi voteranno i leghisti? E se i 5 Stelle non andasse al ballottaggio essi per chi voterebbero? ecc. Però c è la Corte Costituzionale che potrebbe intervenire sull Italicum, come ha fatto con la legge Calderoli dichiarandone una parziale anticostituzionalità. 4. BICAMERALISMO 4.1 Bicameralismo Perfetto Il termine Bicameralismo deriva dal latino (bi =due e camera), nel diritto costituzionale è una pratica della rappresentanza parlamentare consistente nella divisione in due camere dell'organo legislativo, cioè del Parlamento. Il termine è nato e si è diffuso nel XIX secolo. Benché le idee su cui si basa il bicameralismo possano essere fatte risalire alle teorie sviluppate dagli antichi sumeri, dagli antichi greci, nell antica India e nell antica Roma, le prime strutture pienamente bicamerali sorsero nell'europa medievale. I Padri Fondatori degli USA inventarono una nuova funzione del bicameralismo in cui la Camera Alta avrebbe rappresentato gli interessi dei singoli stati facenti parte della Federazione, mentre la Camera Bassa avrebbe rappresentato gli interessi generali della Nazione. Gli stati federali hanno adottato spesso il bicameralismo e questa soluzione è ancora valida oggi, seppur con piccole differenze. Il rapporto tra le due camere varia a seconda dei Paesi, in alcuni casi possono avere gli stessi poteri, e allora si parla di Bicameralismo Perfetto, come in Italia; in altri una camera (generalmente quella bassa) può avere poteri superiori rispetto all'altra e allora si parla di Bicameralismo Imperfetto. Alcuni studiosi della politica credono che il bicameralismo perfetto renda più difficile l'attuazione delle riforme politiche più importanti e che aumenti il rischio di paralisi politica. Invece altri analisti sostengono che il bicameralismo perfetto impedisca l'approvazione frettolosa di leggi sconsiderate. Perciò la doppia lettura delle leggi viene vista da alcuni come una inutile ripetizione, da altri come un rimedio per impedire eventuali colpi di mano per approvare leggi a favore di alcuni e non di tutti (leggi ad hoc). Il bicameralismo italiano è un bicameralismo eguale e perfetto, cioè sovrapposto, in quanto entrambe le Camere svolgono le stesse funzioni su un piano di parità. Questo particolare assetto ha l'auspicabile vantaggio di garantire una maggiore elaborazione e ponderazione delle deliberazioni però va a scapito della rapidità delle decisioni, provocando talvolta situazioni di stallo. 4.2 Storia del Bicameralismo italiano Superato il bicameralismo autoritario del ventennio fascista, l Assemblea Costituente, condizionata dalla storia di questo ultimo, ha creato un bicameralismo di garanzia. L'intento era di frenare con un doppio esame 5

6 le istanze legislative più controverse. L'adesione al bicameralismo perfetto però non fu un istanza politica ma un approccio casuale. Infatti ci fu un dibattito piuttosto aspro perché le sinistre erano schierate a favore della soluzione monocamerale sia per ragioni ideologiche (la radice della sovranità è una ed è il popolo) sia per ragioni funzionali (perché l istituzione del Senato sarebbe stata un intralcio all'azione politica dello Stato). Ma era un ipotesi ampiamente minoritaria e allora sorse l'ipotesi del Senato delle Regioni. La discussione sulla riforma iniziò nel lontano 1979, da allora per 36 anni si è parlato di eliminare il bicameralismo, anche in considerazione che così com è in Italia non esiste più in nessun altro Paese. La seconda Camera non esiste in 15 dei 28 Paesi dell UE, in altri 8 il Senato non è eletto direttamente dai cittadini e i 4 che restano, Spagna, Polonia, Romania e Rep. Ceca il loro modello istituzionale non può essere preso a riferimento. I Paesi che vogliono cambiare lo fanno in altri modi e altri tempi. Per esempio in Francia (il suo è considerato uno dei migliori modelli) Charles De Gaulle nel 1958 in 4 mesi riformò la costituzione e poi fu sottoposta a referendum. Poi nel 1962 fu attuata una riforma della riforma per comprendere che le costituzioni non si cambiano mai una volta per tutte e che le modifiche se non funzionano possono essere ulteriormente cambiate. Analizzando la situazione dei Parlamenti nei vari Paesi dell UE è emerso che 15 Paesi su 28 non hanno una seconda camera, tra i 13 Paesi con 2 camere solo in 5 di essi i suoi membri sono eletti direttamente dai cittadini e più precisamente: I 15 Paesi europei che hanno una sola Camera sono : Bulgaria (240) Cipro (80) Croazia (179) Danimarca (179) Estonia (101) Finlandia (200) Grecia (300) Lettonia (100) Lituania (141) Lussemburgo (50) Malta (69) Portogallo (230) Slovacchia (150) Svezia (349) Ungheria (199) Gli 8 Paesi che hanno due Camere con elezione indiretta sono : Austria (183-61) Belgio (150-60) Francia ( ) Germania (631-69) Irlanda (166-60) Paesi Bassi (150-75) Slovenia (90-40) I 5 Paesi che hanno due camere con elezione diretta sono : Italia ( ) Polonia ( ) Rep. Ceca (200-81) Romania ( ) Spagna ) Dal 1989 in poi sono state approvate 13 leggi di revisione costituzionale, che hanno corretto 30 articoli della Costituzione e ne hanno abrogati 5, ma il sistema, nonostante le riforme, non funziona, dunque le cattive riforme procurano più danni. Molti politici, tra cui anche Bersani del PD, e numerosi esperti dicono che bastava un unico articolo il Senato è abolito, ma poi aggiungono si dovrebbe cambiare questo, questo e quest altro ricominciando tutto daccapo. Si ripete ciò che è accaduto con le Province dove l unica soluzione è abolirle ma invece si continua la diatriba e le province ci sono ancora. Bisognava avere il coraggio di eliminare del tutto il Senato perché le Regioni e i Comuni godono già di un potere eccessivo, che utilizzano per sprecare fondi a spese di tutti gli italiani. 4.3 Motivi per riformare il Bicameralismo La Camera e il Senato hanno alcune differenze (l età di elettori ed eletti, la base regionale del senato) ma pari sono nel processo legislativo, hanno lo stesso potere: una legge per diventare tale deve essere approvata con testo identico da entrambi i rami del Parlamento. Anche la modifica più semplice impone il ritorno all altra camera; il testo fa la spola tra le due camere, un effetto perverso. Inoltre i nostri governi sono stati sempre traballanti per colpa della doppia fiducia sulle leggi. Inoltre l art.138 della Costituzione stabilisce che una riforma costituzionale ha bisogno di due deliberazioni a distanza di almeno 3 mesi da parte di ciascuna camera. E fondamentale che Camera e Senato votino lo stesso testo, se uno dei due cambia il testo, l altro deve accogliere la modifica e l iter ricomincia. La riforma è indispensabile per accelerare l iter legislativo che in Italia ha tempi lunghissimi, il tempo medio di approvazione dei disegni di legge governativi era di 271 gg. nel periodo , mentre ora è sceso a 109 gg, nel quinquennio sono state licenziate ben 391 leggi. Con la Riforma del Parlamento non avremo più il bicameralismo perfetto, ma due Assemblee elette in modo diverso e con poteri diversi e qui la soluzione è ancora più complessa ed anche più lenta. 4.4 Progetto di riforma Per eliminare il bicameralismo perfetto è stato presentato un disegno di legge che dà il via alla riforma del Senato, mentre la Camera rimane in vita come prima. Si vuole sostituire il Senato con un Assemblea delle Autonomie composta in parti quasi uguali da Sindaci e rappresentanti delle Regioni. Dovrebbero farne parte i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, due membri scelti dai singoli Consigli Regionali e tre primi cittadini eletti da un assemblea dei sindaci per un totale di 121 membri, a cui se ne aggiungerebbero altri 21 nominati ogni 7 anni dal Presidente della Repubblica. Inoltre si stabilisce che la potestà legislativa compete solo alla Camera dei deputati. Il nuovo Senato potrebbe solo esprimere un parere entro 30 giorni sulle leggi approvate dalla Camera. Nel disegno di legge vi è anche la disposizione che il governo ha la facoltà di chiedere alla Camera l approvazione finale di un disegno di legge entro un termine massimo, decorso il quale il testo è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con voto finale (ciò permetterebbe di superare la prassi attuale dei maxiemendamenti votati con la questione della fiducia). 6

7 Da un primo esame del progetto si può dire che il Senato non sarebbe più eletto direttamente dai cittadini, non avrebbe più il potere di dare o togliere la fiducia al governo, mentre parteciperebbe all attività legislativa in posizione non deliberante bensì attraverso pareri o proposte (solo sulle leggi costituzionali avrebbe potere deliberante e sulle leggi riguardanti le autonomie e i suoi pareri potrebbero essere disattesi dalla Camera soltanto a maggioranza assoluta). Un problema importante è dato dalla previsione di sei rappresentanti per tutte le Regioni (dalle più piccole alle più grandi) con forte distorsione della rappresentanza. Altro problema è la composizione paritaria fra i Sindaci e i rappresentanti delle Regioni. La soluzione più logica sarebbe quella di assegnare a ogni Regione un numero di rappresentanti variabili secondo la popolazione. Poi che senso ha l aggiunta di 21 cittadini illustri (non più a vita) da parte del Presidente della Repubblica? Già prima delle votazioni sono cominciate le lotte e discussioni contro questo disegno di legge per modificarne i punti più critici: - il nuovo Senato non sarà più elettivo, ma rappresenterà le istituzioni territoriali; - per risparmiare si è deciso che i suoi componenti non avranno alcun compenso aggiuntivo; - il nuovo Senato non voterà più la fiducia al governo; - dovrebbe essere formato dai Presidenti delle Regioni più i Presidenti delle Province di Trento e Bolzano. Ci saranno anche dei sindaci e consiglieri regionali e comunali. In totale si parla di membri; - si occuperà non solo di autonomie, ma anche di leggi europee e avrà l ultima parola sulle norme comunitarie; - il voto congiunto di entrambe le Camere è previsto solo per le leggi costituzionali e sui diritti civili; - gli ex Capi di Stato non saranno più Senatori a vita; - essa non si chiamerà Assemblea delle autonomie ma Senato delle Autonomie ; - anche i senatori a vita e i 21 senatori nominati dal Presidente della Repubblica non percepiranno alcuna indennità aggiuntiva; 5. IL NUOVO SENATO Finalmente dopo 70 anni il bicameralismo perfetto andrà in pensione e con la sua fine la Camera e il Senato non avranno più lo stesso peso specifico nel processo legislativo, infatti solo la Camera è l attore principale del processo legislativo ed inoltre è l unica a votare la fiducia al governo. La riforma prevede la riduzione dei senatori da 315 a 100, non saranno più eletti dal popolo e i suoi ddl dovranno essere votati entro un massimo di 70 gg. Finalmente nell agosto del 2014 il nuovo Senato ha avuto il primo ok e durante il corso di approvazione sono state introdotte diverse modifiche che l hanno portato alla struttura definitiva che riportiamo: - Composizione: i Senatori saranno solo 100 di cui 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, ad essi si aggiungeranno gli attuali senatori a vita e i prossimi senatori a vita saranno solo gli ex Presidenti della Repubblica. Il Presidente della Repubblica potrà nominare al massimo 5 cittadini che durano in carica 7 anni e non potranno essere nuovamente nominati. - Elezione: In linea di principio è stabilito che il Senato verrà eletto, non più direttamente dai cittadini, ma dai consigli regionali e dalle province di Trento e Bolzano e fra i sindaci (nella misura di uno per ciascuno). La ripartizione dei seggi tra le regioni sarà proporzionale alla popolazione. Sono eletti con metodo proporzionale dalle assemblee regionali tra gli stessi consiglieri e tra i sindaci dei capoluoghi. - I Consiglieri-senatori: saranno i cittadini a scegliere in occasione delle elezioni regionali i consiglierisenatori. Dopo i consigli regionali eleggono i senatori tra i propri componenti e tra i sindaci dei territori, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione del rinnovo dei consigli regionali. In conclusione il nuovo senato è eletto in secondo grado dai consiglieri regionali ma in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri. Questo permetterà ai cittadini di scegliere direttamente i consiglieri regionali che andranno a ricoprire anche la carica di senatori all interno delle liste per il rinnovo dei consigli regionali. I consigli regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti e uno per regione tra i sindaci dei comuni della regione. - Scelta dei cittadini: come sceglieranno i cittadini non si sa ancora di preciso perché le modalità saranno stabilite da una legge ordinaria che dovrà essere approvata entro sei mesi dall entrata in vigore della riforma. Sarà una legge quadro, perché ciascuna regione può decidere in autonomia la propria legge elettorale, e son tutte diverse. La norma prevede almeno due senatori per regione o provincia e uno di questi è un sindaco; ciascuna regione avrà più o meno senatori in base alla propria popolazione. In attesa che tutte le 7

8 regioni rinnovino i consigli, saranno le stesse assemblee a scegliere sindaci e consiglieri-senatori. In caso di scioglimento delle Camere, dopo l approvazione della riforma, i senatori saranno nominati dai consigli. Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del senato sono regolate con legge approvata da entrambe le camere. La legge stabilisce che l assegnazione dei seggi senatoriali sarà fatta in base alla popolazione, ma nessuna regione avrà meno di 2 senatori (anche le Province autonome di Trento e Bolzano), la regione con più senatori sarà la Lombardia che ne avrà 14. I seggi per regione saranno: 14 Lombardia, 9 Campania, 8 Lazio, 7 Piemonte-Veneto e Sicilia, 6 Emilia Romagna-Puglia, 5 Toscana, 3 Calabria-Sardegna, 2 Valle D Aosta-Liguria-Bolzano-Trento-Friuli Venezia Giulia-Umbria-Marche-Abruzzo-Molise e Basilicata. I consiglieri-senatori saranno eletti secondo le modalità ancora da stabilire, cioè da una legge futura, ma sarà un bel rebus: sarà in conformità alle scelte degli elettori? L assegnazione dei seggi dovrà essere proporzionale, ma come si fa? In 10 regioni e a Trento e Bolzano i seggi da assegnare sono solo due, con un numero così basso come si fa a rispettare il principio di proporzionalità? Uno dei seggi andrà a un partito al governo e il secondo? Se va anch esso al partito di governo non c è la proporzionalità, se va a un partito all opposizione non lo è nemmeno. Per quanto riguarda la scelta dei Consiglieri-senatori ci si pone la domanda: si ricorrerà a un listino, alle preferenze, e i sindaci? Intanto la norma transitoria stabilisce che prima che le regioni vadano al voto i senatori saranno nominati dai consigli, poi man mano che le regioni andranno al voto si dovranno seguire le scelte dei cittadini (si prevede tutto ciò entro il 2020). L elezione diretta dei senatori può determinare una delle seguenti conseguenze: una assemblea con gli stessi equilibri politici della Camera, oppure con equilibri opposti. Nel primo caso il Senato è inutile, nel secondo caso è dannoso. L elezione popolare non c è in Francia, né in Germania, né in altri Paesi, neppure in Gran Bretagna tanto che nel 2012 si era pensato di introdurla ma i Lord inglesi si sono ribellati all elettività, mentre i senatori italiani si ribellano alla non elettività. - Durata del mandato: Il comma 5 dell art 2 stabilisce che il senatore consigliere o sindaco che perde la carica di consigliere o sindaco decade da senatore. Cioè La durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. - L indennità: essi non avranno alcuna indennità, percepiranno solo gli emolumenti dovuti per la carica di consiglieri regionali o sindaci. Gli attuali senatori a vita non perderanno l indennità di cui godono ora. Con la riforma otterremo un Senato a costo zero perché i consiglieri regionali e i sindaci non intascheranno alcuna indennità? E parzialmente vero in quanto essi avranno diritto al rimborso per treni, ristoranti, alberghi, ecc. Ricordiamo che nel 2014 si sono spesi 79 milioni di euro per i senatori e ben 145 per il personale. L unico senato gratis è quello che non c è. - L immunità: ai senatori resterà l immunità parlamentare come ai deputati. Sarà la camera di appartenenza a decidere sulla richiesta di arresto da parte del giudice. - Nuove funzioni: il Senato rappresenta le istituzioni territoriali, concorre nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra l UE, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. La competenza legislativa resta per le leggi costituzionali, le leggi sulla ratifica dei trattati con l UE. In alcuni casi la Camera dei Deputati può respingere le proposte di modifica del Senato con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e non a maggioranza semplice. Funzioni del Senato: rappresenta le istituzioni territoriali e non ha funzione legislativa se non per quelle materie che attengono alle regole sull ordinamento statale, sulle istituzioni territoriali e sulla UE (revisioni costituzionali e leggi costituzionali, leggi elettorali degli organi territoriali, trattati internazionali). Le funzioni sono soprattutto quelle di raccordo tra la legislazione statale e quella regionale, altre tra queste e la legislazione europea. Inoltre valuta le politiche pubbliche e l attività delle P.A. e verifica l impatto delle politiche dell UE sui territori. Infine concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l attuazione delle leggi di Stato. - Le nomine: parteciperanno all elezione del presidente della Repubblica, dei membri del CSM e della Consulta. Valuteranno l attività della P.A., verificheranno l attuazione delle leggi dello Stato, concorreranno ad esprimere pareri sulle nomine del Governo. - Procedimento legislativo: la Camera formata da 630 deputati eletti dal popolo assumerà il ruolo di unica camera politica, concede e revoca la fiducia al governo, mentre il nuovo Senato, composto da 100 membri parteciperà al procedimento legislativo in maniera più defilata. Il procedimento legislativo si svolgerà secondo queste tre modalità: 8

9 - la prima bicamerale riguarda le leggi costituzionali, la legge elettorale e i provvedimenti verso gli enti locali e che incidono sul funzionamento delle regioni; - la seconda è quella ordinaria cioè la Camera approva, il Senato modifica ma la Camera ha poi l ultima parola; - la terza il Senato ha supremazia su materie riservate alle regioni, in questo caso se il Senato modifica il testo, la Camera dovrà deliberare in seconda battuta a maggioranza assoluta. Il progetto di riforma del Senato ha il pregio di accelerare e semplificare l iter di approvazione delle norme ed inoltre segna la fine del bicameralismo perfetto. Viene rimosso il carattere direttamente elettivo del Senato e lo sostituisce con una rappresentanza dei comuni e regioni. Sul piano funzionale il nuovo Senato non viene del tutto escluso dal procedimento legislativo in quanto può intervenire per le leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali. Poi abbiamo il caso in cui il disegno di legge, approvato dalla Camera è trasmesso al Senato che a richiesta di 1/3 dei membri, disponga di esaminarlo, in questo caso il Senato può deliberare delle modificazioni entro 20 gg. E allora la Camera si pronuncia in via definitiva, eventualmente disattendendo le richieste del Senato. Nel caso di norme nel campo di interessi internazionali, europei e autonomie emesse dal Senato, la Camera può scavalcare le richieste del Senato solo a maggioranza assoluta. Si tratta di un procedimento articolato in forme decisamente più macchinose. Il ping pong tra Camera e Senato non sarà evitato, ma cambierà completamente scenario perché se il Senato vorrà metter bocca su quanto fatto dalla Camera lo dovrà chiedere e si potrà arrivare al massimo a tre passaggi: la Camera approva un testo, il Senato lo esamina e lo modifica, la Camera ratifica i cambiamenti oppure a maggioranza assoluta li ignora. Inoltre i tempi saranno contingentati: il Senato potrà chiedere di intervenire entro 10gg. e dopo averlo ricevuto avrà al massimo 30 gg. per presentare le modifiche 6. LA NUOVA STRUTTURA DEL PARLAMENTO Dopo l approvazione definitiva della legge sulla riforma del Senato, avremo ancora un Camera dei Deputati ed un Senato, ma essi non avranno più lo stesso peso specifico nel processo legislativo, inoltre la Camera assume il ruolo di unica camera politica in quanto è lei che concede e revoca la fiducia al Governo. Studiamo ora come si sono delineate le differenze tra le due camere. Composizione La Camera sarà composta da 630 Deputati eletti a suffragio universale e diretto secondo il sistema elettorale dell Italicum. Il Senato sarà composto da 100 Senatori: 74 Consiglieri regionale, 21 Sindaci e 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica. Ci saranno poi gli ex Presidenti della Repubblica che diventano Senatori a vita ed inoltre i 5 Senatori a vita già nominati precedentemente. Approvazione delle leggi La Camera approva le leggi e diventano esecutive. Però il Senato può esaminarle se lo richiede almeno un terzo dei senatori entro 10 giorni e quindi può intervenire con delle indicazioni in merito alla legge; a questo punto la Camera può approvare definitivamente la legge senza accogliere le indicazioni del Senato. Il Governo ha una corsia preferenziale, cioè i Disegni di Legge del Governo devono essere approvati entro 60 giorni. Vi sono però dei casi in cui alcune leggi devono essere approvate da entrambe le camere: - leggi di revisione della costituzione; - leggi che regolamentano i referendum popolari; - leggi su ordinamento dei comuni o attuazione di norme UE; - casi di incompatibilità e ineleggibilità dei senatori. Il senato ha poi alcune competenze specifiche: ha la funzione di raccordo tra Stato, enti locali e UE, concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo. Voto per il Quirinale: il Capo dello Stato sarà eletto dalla Camera (630 deputati) e Senato (100 Senatori), non partecipano al voto i delegati regionali. Cambiano anche i quorum: - nei primi tre scrutini occorrono i 2/3 dei membri dell assemblea (487 voti) - dal 4 al 6 scrutinio occorrono i 3/5 dei membri dell assemblea (438 voti) - dal 7 scrutinio bastano i 3/5 dei votanti Durata del mandato Camera: 5 anni 9

10 Senato: coincide con quella degli organi nei quali sono stati eletti, invece i 5 nominati dal Presidente della repubblica restano in carica per 7 anni. Retribuzioni I Deputati della Camera riceveranno l indennità parlamentare. I Senatori non avranno diritto ad alcuna indennità, ma solo al rimborso spese. Competenze Camera: è titolare del rapporto di fiducia con il governo, ha la funzione d indirizzo politico e legislativo, controlla l operato del governo. Senato: è il raccordo tra Stato, Regioni, Città metropolitane e i Comuni, concorre alla funzione legislativa, partecipa all attuazione degli atti UE, formula osservazioni su atti e documenti all esame della Camera. Funzione Legislativa Per la formazione delle leggi ci saranno tre corsie particolari: - la prima è detta bicamerale e riguarda le leggi costituzionali, la legge elettorale, i provvedimenti che incidono sulla vita degli enti locali. Camera e Senato insieme lavorano per le leggi di revisione della Costituzione. La procedura di approvazione resta quella attuale: doppia deliberazione di ciascuna Assemblea con un intervallo tra una delibera e l altra non minore di tre mesi e vincolo della maggioranza assoluta (più della metà dei componenti) nella seconda votazione - la seconda è detta standard e riguarda tutte le altre fattispecie di leggi: la Camera approva una legge, il Senato può modificarla e poi la Camera ha l ultima parola, - la terza si riferisce al Senato che esercita la clausola di supremazia su materie riservate alle Regioni ma la Camera in seconda battuta delibera a maggioranza assoluta. Il nuovo articolo 71 della Costituzionale prevede che il Senato può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione da parte del Senato. Legge di Bilancio E approvata dalla sola Camera, il Senato può proporre modifiche entro 15 gg. dal ricevimento del disegno di legge, e se le modifiche sono proposte a maggioranza assoluta dal Senato, allora la Camera potrà disattenderle solo deliberando a sua volta a maggioranza assoluta. Il voto a data certa Il Governo può richiedere alla Camera di deliberare che un disegno di legge sia iscritto all ordine del giorno con priorità. Il DDL dovrà essere votato dalla Camera entro 60 giorni. Se il termine non viene rispettato il testo è posto in votazione senza modifiche; in tal caso i termini previsti per l esame da parte del Senato e per l approvazione definitiva da parte della Camera sono dimezzati. In conclusione resterà il bicameralismo paritario, ma soltanto in alcuni settori, cioè non sparisce del tutto: revisione della costituzione e altre leggi costituzionali; tutela delle minoranza linguistiche; referendum popolari; leggi che determinano l ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane; la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell Italia alla formazione e alla attuazione della normativa e delle politiche dell UE. E il quadro delle regole ad essere oggetto di esame bicamerale: dall UE, allo Stato fino ai Comuni. Ma non solo ci sono ancora: la legge elettorale che regola l elezione del Senato; i trattati internazionali; l ordinamento di Roma Capitale; il federalismo; clausole di supremazia dello Stato sulle regioni; interventi finanziari speciali in favore di determinati enti locali; sistemi elettorali regionali; distaccamento e aggregazione tra comuni. Fatta la riforma del senato spetterà ai nuovi senatori far funzionare il bicameralismo differenziato. Abbiamo venti Regioni molto diverse tra loro per dimensione e popolazione, ma tutte dotate dei medesimi poteri, di conseguenza risultano incapaci di diventare motori di crescita, inoltre esistono enormi differenze di capacità amministrativa e gestionale che non le mettono in grado di far fronte ai nuovi compiti. Quindi è urgente intervenire riducendo le Regioni (praticamente dimezzandone il numero) ed trasformando quelle a statuto speciale in ordinario. Dopo la riforma sarà possibile trasferire ulteriori competenze a vantaggio delle Regioni che hanno i conti in ordine, si deve eliminare il principio del siamo tutti uguali, però si dovranno verificare anche standard amministrativi, di legalità, di trasparenza per confermare le funzioni già attribuite. 7. RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE 10

11 II Decreto Legge Boschi oltre ad abolire il Senato elettivo riforma il Titolo V della Costituzione e cancella letteralmente le Province dalla Costituzione. In linea generale sono ampliate le competenze esclusivamente statali come per esempio su energia, infrastrutture, trasporti, ecc. Inoltre lo Stato può esercitare una clausola di supremazia verso le regioni, per tutelare l unità della Repubblica e l interesse nazionale. Possono essere attribuite alle regioni forme di autonomie su alcune materie come lavoro, formazione professionale, giustizia di pace, territorio, ecc. Il disegno di legge Boschi per le riforme costituzionali ha superato il secondo scoglio, è stato approvato dalla Camera a metà gennaio 2016 e quindi ora dovrà andare al Senato per il terzo controllo e poi tornare alla Camera per l ultima votazione. Non è finita qui perché a ottobre 2016 dovrà superare il Referendum confermativo ed entrerà in vigore non prima del Sono già nati due Comitati del No che hanno annunciato due referendum abrogativi, il primo per chiedere la cancella zione della norma sui capilista bloccati, il secondo per eliminare il premio di maggioranza alla lista. Con la revisione del Titolo V della Costituzione si è provveduto ad un sostanziale rafforzamento della legislazione statale su quella regionale, cioè sui rapporti tra centro e periferia, un numero più consistente di materie sono riservate al potere centrale e viene introdotta la cosiddetta clausola di supremazia. Questa clausola di supremazia permette che su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate esclusivamente alle regioni quando c è in ballo la tutela dell unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell interesse nazionale. Nella ripartizione della funzione legislativa tra Stato e Regioni viene meno la legislazione concorrente con un numero più consistente di materie riservate al potere centrale. E stato allungato l elenco delle materie di stretta competenza statale, aggiungendo: la promozione della concorrenza, le politiche sociali e per la sicurezza alimentare, le piattaforme informatiche dell amministrazione statale, regionale e locale. 7,1 Elezione del Presidente della Repubblica Cambiano le regole per l elezione del Capo dello Stato. Il Parlamento in seduta comune: 630 Deputati e 100 senatori, più gli ex Presidenti della Repubblica eleggono il Capo dello Stato con scrutini successivi scanditi da diverse soglie. Dal primo al terzo scrutinio serve una maggioranza molto alta: i due terzi dell assemblea; dal quarto al sesto scrutinio si abbassa la soglia: sono necessari i tre quinti dei componenti; dal settimo scrutinio in poi bastano i tre quinti dei votanti Voto per il Quirinale: saranno i 630 deputati e i 100 senatori a eleggere il Capo dello Stato. Non parteciperanno al voto i delegati regionali. Cambiano anche i quorum come segue: - per i primi tre scrutini occorrono 487 voti (2/3 dei membri dell assemblea) - dal 4 al 6 scrutinio occorrono 438 voti (3/5 dei membri dell assemblea) - dal 7 scrutinio in poi occorrono i 3/5 dei votanti 7.2 Referendum. La Costituzione prevede numerosi tipi di referendum: - quello Abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), - quello Costituzionale sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), - quello Regionale le riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (art. 132, c. 1), - quello Territoriale riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell Ufficio Centrale per il Referendum, organo istituito dalla legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'ufficio Centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste che spetta alla Corte Costituzionale, così come disposto dalla legge costituzionale n. 1/1953. Il referendum viene indetto con Decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha dichiarato legittimo. Una volta approvata la legge, entro tre mesi dalla pubblicazione un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo. La legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi, nel caso sia stata sottoposta a referendum, o se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto. Referendum abrogativi, arriva il doppio quorum - Il Senato ha anche approvato importanti modifiche al referendum abrogativo. Cambia il sistema del quorum che, dal 1997 a oggi, ha causato il fallimento di numerose iniziative referendarie. Il quorum del 50%+1 degli aventi diritto resta necessario solo se le firme sono 500mila. Se le firme sono 800mila, invece, il quorum sarà la semplice maggioranza dei votanti. E previsto un referendum propositivo e d indirizzo che verrà regolamentato con una apposita legge futura. Questo tipo di Referendum può essere presentato con almeno firme e si potrà utilizzare per 11

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