Donazione di bene parzialmente altrui

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1 Donazione di bene parzialmente altrui Questione Sempronio, con i fratelli Tizio e Caio, è comproprietario pro indiviso dell immobile di famiglia, per essere stato lo stesso trasmessogli in successione, insieme ad altri beni, dal padre Mevio; alla morte di Caio, apprende che quest ultimo, in passato, con atto pubblico, aveva donato la propria quota di proprietà sull immobile al nipote al quale era legato da rapporti di profondo affetto. Sempronio, ritenendo leso il proprio diritto successorio, si reca dal legale per chiedere se l atto di donazione è valido e produttivo di effetti. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sul contratto di donazione, rediga parere motivato verificando la validità della donazione di bene comune indiviso (e parzialmente altrui). Il candidato ricerchi le disposizioni normative rilevanti per la soluzione del quesito ricavandole dalla lettura attenta della questione.

2 80 Costruire un parere motivato - Civile Norme rilevanti e collegamenti Artt. 769; 771; 1325; 1418; 1419 cod. civ. Art. 769 (Definizione) cod. civ. La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione. (La donazione è un contratto che rientra nella categoria degli atti di liberalità che, a loro volta, rientrano, senza esaurirla, nella categoria dei negozi a titolo gratuito. Fanno parte della categoria degli atti di liberalità, oltre la donazione, anche la donazione indiretta di cui all art. 809 c.c. e le liberalità d uso, ma la particolarità del contratto di donazione sta nel fatto che il codice ha tipizzato questo specifico atto, facendolo così divenire il mezzo principale con cui si può attuare una liberalità). Art. 771 (Donazione di beni futuri) cod. civ. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. Qualora oggetto della donazione sia un universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall atto risulti una diversa volontà. (La ratio del divieto risiede nella esigenza di evitare che il donante compia donazioni avventate, cioè che doni un bene senza conoscere quello che sarà il suo valore effettivo né le sue reali condizioni economiche). Art (Indicazione dei requisiti) I requisiti del contratto sono: 1) l accordo delle parti; 2) la causa; 3) l oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Art (Cause di nullità del contratto) Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall articolo 1325, l illiceità della causa, l illiceità dei motivi nel caso indicato dall articolo 1345 e la mancanza nell oggetto dei requisiti stabiliti dall articolo Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (Nullità parziale) La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

3 Donazione di bene parzialmente altrui 81 Il candidato ricerchi ora la giurisprudenza pertinente al caso concreto (dai codici commentati) preferibilmente sotto gli articoli indicati; inoltre annoti eventuali indicazioni dottrinarie riferite al caso da risolvere. Giurisprudenza Massime di giurisprudenza e orientamenti dottrinali Pareri di diritto civile Cass. 8018/2012; 1596/2001; 6544/1985; 10356/2009; 12782/2013; 11545/2014; S.U. 5068/2016 Art. 769 cod. civ. In tema di donazione, lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell uno di attribuire all altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneità dell attribuzione patrimoniale non è incompatibile con l esasperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un ipotesi di cogenza giuridica, né un ipotesi di costrizione morale, salva l eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà. (Nella specie, relativa a donazione immobiliare reciproca stipulata da coniugi separati con finalità di divisione, ma senza proporzione di valore tra le assegnazioni, una parte aveva chiesto dichiararsi la nullità del negozio per mancanza di causa, assumendo che l esasperata conflittualità fosse incompatibile con l»animus donandi»; in applicazione dell enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva disatteso la denuncia di nullità) (Cass., sez. II, , n. 8018). Art. 771 cod. civ. La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell usucapione abbreviata ex art cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento deldiritto reale, ossia tale che l acquisto del diritto si sarebbe senz altro verificato se l alienante ne fosse stato titolare (Cass. civ., sez. II, , n. 1596). Ai fini dell usucapione abbreviata a norma dell art cod. civ. non costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento la donazione di un bene altrui, attesa l invalidità a norma dell art. 771 cod. civ. di tale negozio (Cass., sez. II, , n. 6544).

4 82 Costruire un parere motivato - Civile La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell usucapione decennale prevista dall art cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell esistenza di un titolo che legittimi l acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l acquisto del diritto si sarebbe senz altro verificato se l alienante ne fosse stato titolare (Cass., sez. II, , n ). La donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall art cod. civ. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l acquisto del diritto si sarebbe senz altro verificato se l alienante ne fosse stato titolare (Cass., sez. VI-II, ord , n ). Alle Sezioni Unite è rimessa la questione se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell art. 771 c.c., poichè il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorché inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro indiviso (Cass., ord , n ). La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare (Cass., S.U , n. 5068). Dottrina [Torrente; Biondi; Mengoni; Schlesinger; Branca; Burdese; Vassalli] In dottrina varie sono state le qualificazioni della donazione di cosa altrui. Accanto alla tesi tradizionale della nullità (Torrente), un isolata opinione ha optato per la natura di donazione obbligatoria (Biondi). Altri hanno ritenuto che la donazione obbligatoria potrebbe configurarsi solo in caso di espressa e consapevole opzione del donante in questo senso, ma la donazione di beni altrui è nulla, argomentando dalla disciplina della donazione di beni futuri (Mengoni). Riguardo alla comunione pro indiviso, come quella ereditaria, è stato affermato (Schlesinger; Branca) che la comproprietà ha ad oggetto l intera massa e non i singoli beni di

5 Donazione di bene parzialmente altrui 83 cui la comunione si compone e di conseguenza il singolo comproprietario non può disporre della quota di partecipazione sulla massa riferita al singolo bene (cd. «quotina»). In senso contrario si sono espressi altri autori (Burdese, Vassalli) per i quali con tale donazione il donatario diverrebbe comproprietario (pro quota) del singolo bene donato. Il candidato, raccolto il materiale utile, rediga uno schema del parere e lo segua per non perdere memoria della ricerca fatta. Pareri di diritto civile

6 84 Costruire un parere motivato - Civile SCHEMA DI SVOLGIMENTO DEL PARERE 1. La definizione del contratto di donazione 2. Contrasto della giurisprudenza circa la sanzione relativa alla donazione di cosa altrui: tesi della nullità (Cass /2013 e 10356/2009); tesi della inefficacia (Cass. 1596/2001). 3. La rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord /2014): stabilire la validità della donazione di bene comune indiviso (e parzialmente altrui), verificando se a tale negozio si estenda la comminatoria di nullità prevista dall art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri. 4. La decisione delle Sezioni Unite (sent. 5068/2016): il Collegio ritiene che alla questione debba essere data risposta nel senso che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall art. 771 c.c., per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione Caso de quo: nella fattispecie in esame deve ritenersi nulla la donazione di bene comune indiviso. Seguendo lo schema redatto, il candidato rediga il parere, evidenziando la giusta soluzione, specificando altresì la linea difensiva più utile alla persona assistita.

7 Donazione di bene parzialmente altrui 85 PARERE 1. La donazione è il contratto col quale una parte (donante) intenzionalmente arricchisce l altra (donatario), disponendo di un proprio diritto, o obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo. Il contratto sorge allo scopo precipuo di arricchire un altro soggetto: ne segue che elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l arricchimento. Lo spirito di liberalità (animus donandi) è, secondo la dottrina maggioritaria, la causa del contratto, la quale va distinta dai motivi, che, per regola generale, restano al di fuori della convenzione. Arduo è, invece, definire siffatto spirito di liberalità in quanto la dottrina e la giurisprudenza, pur condividendo la tesi che in esso risieda la causa del negozio in parola, ne offrono molteplici descrizioni. In via generale per spirito di liberalità può intendersi l intento altruistico di beneficare il donatario. Altre tesi, di tipo oggettivistico, ritengono invece che la funzione della donazione consista unicamente nell attribuire un proprio bene ad altri senza conseguire un corrispettivo. Lo spirito di liberalità, preteso dall art. 769 cod. civ., non atterrebbe alla causa del negozio, ma servirebbe esclusivamente a colorare l intenzionalità dell attribuzione non bilanciata economicamente dal corrispettivo. L arricchimento è l incremento del patrimonio del donatario che si può realizzare disponendo a favore di questi di un diritto oppure obbligandosi ad una prestazione di dare (cosiddetta donazione obbligatoria). Si discute se tale nozione debba essere intesa in senso economico, oppure esclusivamente giuridico, quale attribuzione di un diritto. Accogliendo la prima tesi (maggioritaria), ne deriva che, in ordine alla donazione modale, il modus non può, al momento del perfezionamento dell atto, essere di valore tale da depauperare per intero il valore della donazione. Pareri di diritto civile 2. In ordine alla questione della sorte della donazione dispositiva di beni altrui nella giurisprudenza si sono fronteggiati due indirizzi interpretativi. Secondo un primo orientamento, prevalente, la donazione di un bene non esistente nel patrimonio del disponente è nulla (Cass /2013 e 10356/2009). La donazione di beni altrui, infatti, non genera a carico di costui alcun obbligo poiché, giusta la consolidata interpretazione dell art. 771 cod. civ., dal sancito divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui; a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l acquisto al compratore. Sebbene la nullità della donazione con cui il donante dispone di un diritto altrui, intendendo produrre un effetto traslativo immediato, non sia espres-

8 86 Costruire un parere motivato - Civile samente comminata da alcuna norma, la conclusione si ricava dalla disciplina complessiva della donazione. Inoltre, mentre i principi generali sanciscono la validità tanto dell atto su cosa futura, quanto dell atto sul patrimonio altrui, il microsistema della donazione, al fine di inibire liberalità anticipate, reca un principio settoriale di tenore diverso, prevedendo, all art. 771, primo comma, cod. civ., la nullità della donazione di beni futuri. L esigenza, che ne è alla base, di porre un freno agli atti di prodigalità e di limitare l impoverimento ai beni esistenti nel patrimonio del donante, accomuna futurità ed altruità, sicché l istanza protettiva disvelata dalla norma citata impone di ritenere che il divieto da essa dettato abbracci tutti gli atti di donazione dispositiva perfezionati prima ancora che il loro oggetto (non importa se futuro in senso oggettivo o anche futuro in senso soltanto soggettivo) entri a comporre il patrimonio del donante. Secondo tale orientamento, nonostante la donazione dispositiva di bene altrui sia da considerare nulla, nondimeno, in favore del terzo di buona fede, nel conflitto di interessi che lo oppone al proprietario, essa può fungere da coelemento della fattispecie acquisitiva a titolo originario a norma dell art cod. civ. Secondo un altro orientamento (Cass. 1596/2001), la donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, non è nulla, ma semplicemente inefficace, sia per la ristretta portata letterale dell art. 771 cod. civ., sia per la natura eccezionale del divieto di donare beni futuri, atteso il riferimento alla disciplina della vendita di cosa altrui. Tale indirizzo fa leva sul fatto che, nella formulazione dell art. 771 cod. civ., il riferimento del divieto è ai soli beni non ancora esistenti in rerum natura, ma non manca di sottolineare l argomento logico costituito dal fatto che, ad altri fini, il legislatore ha considerato separatamente gli effetti di atti di disposizione di beni futuri e di beni altrui (artt e 1478 cod. civ.). 3. Con ordinanza 11545/2014, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di particolare importanza circa la validità della donazione di bene comune indiviso (e dunque parzialmente altrui), trattandosi di stabilire se a tale negozio si estenda la comminatoria di nullità prevista dall art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri. Più in generale, se l art. 771, possa essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei «beni futuri» con quella dei «beni altrui».

9 Donazione di bene parzialmente altrui Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 5068/2016), deve innanzitutto rilevarsi che la sentenza n del 2001 richiama la categoria dell inefficacia (che presuppone la validità dell atto) e si limita ad affermare la non operatività della nullità, applicando analogicamente l art. 771, c. 1, cod. civ.,, in considerazione di una pretesa natura eccezionale della norma, ma non verifica la compatibilità della donazione di cosa altrui con la funzione e con la causa del contratto di donazione. Al contrario, secondo le Sezione Unite, una «piana lettura» dell art. 769 cod. civ., dovrebbe indurre a ritenere che l appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Elementi costitutivi della donazione sono, infatti, l arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l arricchimento del donatario e che va ravvisato «nella consapevolezza dell uno di attribuire all altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale» (v., tra le altre, Cass. 8018/2012). L esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare è, dunque, elemento costitutivo del contratto; e la «consustanzialità» di tale appartenenza alla donazione è delineata in modo chiaro ed efficace dall art. 769 cod. civ. attraverso il riferimento all oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante («un suo diritto»). Secondo le Sezioni Unite, un caso a parte è rappresentato dalla donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli: in tale circostanza, si realizza una donazione con efficacia obbligatoria, ma fuori da tale ipotesi (che non interessa la questione in esame) la mancanza del bene nel patrimonio del donante comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all art. 769 cod. civ. Dunque, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all art. 771, c. 1, cod. civ., l altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio). Le Sezioni unite rilevano altresì che la mancanza, nel codice civile, di una espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui non può di per sé valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace, come sostenuto da un citato orientamento. Infatti, il fatto stesso che il legislatore abbia autonomamente disciplinato sia la compravendita di cosa futu- Pareri di diritto civile

10 88 Costruire un parere motivato - Civile ra (art c.c.) che quella di cosa altrui (art cod. civ.), mentre nulla abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all interprete di collegare il divieto di liberalità aventi ad oggetto cose altrui alla struttura e funzione del contratto di donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, posto che l art cod. civ., individua tra i requisiti del contratto «la causa»; che, ai sensi dell art. 1418, c. 2, c.c. la mancanza di uno dei requisiti indicati dall art cod. civ., produce la nullità del contratto; e che l altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla. La donazione di bene altrui vale, invece, come donazione obbligatoria di dare, purchè l altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un apposita espressa affermazione nell atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso, oggetto della questione, in cui la donazione riguardi un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi, posto che la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio (a tal proposito viene richiamato l art. 757 c.c., la cui previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota, cd. «quotina», del singolo bene, compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio). Non rileva la circostanza che l atto di donazione del bene eventualmente riguardi anche una quota della quale il donante era già titolare per averla acquistata in altro modo (es., con un atto inter vivos) in quanto, in applicazione dei principi generali, la nullità dell atto di donazione per la parte relativa alla quota ereditaria comporta la nullità dell intero atto, ai sensi dell art c.c., a meno che non risulti la volontà del donatario di affermare la validità della donazione per la quota spettante al donante. Per le considerazioni svolte alla luce della sentenza a Sezioni unite deve ritenersi attualmente nulla la donazione di Caio nei confronti del nipote.

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