Intestazione di beni a nome altrui
|
|
- Giustina Ferro
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Intestazione di beni a nome altrui Illustrato il rapporto sussistente tra il contratto di donazione, le liberalità diverse dalle donazione, le donazioni miste e il negozio gratuito atipico, tratti il candidato dell intestazione di beni a nome altrui e dei negozi aventi oggetto beni futuri. L ordinamento giuridico si ispira al principio di casualità degli spostamenti patrimoniali. Secondo una concezione mercantilistica, infatti, ogni depauperamento economico dei privati deve trovare adeguata giustificazione. Assume, in tale ottica, rilevanza fondamentale la funzione svolta dalla causa dei negozi giuridici, che consente di individuare le finalità che gli atti disposizione patrimoniale intendono realizzare. In base ai recenti approdi ermeneutici, la stessa deve essere valutata in concreto, considerando gli interessi concretamente perseguiti dalle parti. La logica sottesa ai rapporti di scambio permette di delineare tre tipologie di schemi tramite cui definire gli assetti economici: l onerosità, la gratuità, e la liberalità. Invero, secondo l impostazione dominante, la liberalità rientrerebbe, quale species, nel più ampio genus della gratuità. La regola è rappresentata dal contratto stipulato a titolo oneroso, che si fonda sulla struttura sacrificio-vantaggio; ad ogni sacrificio sopportato dal soggetto deve quindi corrispondere un vantaggio diretto di carattere economico. L esempio più ricorrente di tale categoria è dato dal contratto a prestazioni corrispettive. Il contratto può essere, altresì, stipulato a titolo gratuito; in questa ipotesi ad uno svantaggio immediato della parte consegue un vantaggio economicamente valutabile indiretto o successivo (ad esempio come nel contratto di sponsorizzazione). Diverso è, invece, lo schema della liberalità, dove il soggetto agisce mosso da intenti e ragioni personali di natura altruistica, non finalizzati ad ottenere un
2 riscontro economico di alcun tipo. Allo scopo di prevenire atti di prodigalità, e coerentemente con il principio di casualità degli spostamenti patrimoniali, il legislatore circonda di opportune cautele i negozi compiuti con spirito di liberalità. A ben vedere, da un analisi sistematica si può evincere che l universo delle liberalità è ampio, contemplando al proprio interno fattispecie eterogenee. È possibile, tuttavia, individuare due elementi comuni a tutte le ipotesi di liberalità: il depauperamento di colui che dispone verso un altro un proprio diritto o assume un obbligazione, con il corrispettivo arricchimento della controparte, e l animus donandi, ossia la volontà e la consapevolezza di compiere un atto che diminuisca il patrimonio. Adottando una efficace semplificazione, le liberalità possono distinte in due categorie: la donazione diretta e le liberalità non donative (o donazioni indirette). Nel primo caso il legislatore prevede una disciplina rigida, indicando con precisione le modalità di stipulazione del contratto. Ai sensi dell art. 769 c.c., infatti, la donazione è un contratto tra due soggetti caratterizzato dallo spirito di liberalità di una delle parti. A tal proposito il legislatore stabilisce che non possa essere effettuata la donazione da coloro che non abbiano la piena capacità di disporre dei propri beni, a pena dì nullità del negozio. L orientamento prevalente sostiene che la capacità di donare rappresenti una capacità di agire sui generis, la cui insussistenza è sanzionata con la nullità e non con l annullabilità. Allo stesso modo e disposta la nullità del mandato a donare, con cui si attribuisce ad altri il potere di determinare l oggetto della donazione o di designare la persona del donatario. Di recente, la giurisprudenza ha ammesso altresì la donazione da parte delle persone giuridiche se ciò sia coerente con le finalità dello statuto sociale. L esigenza di tutelare il donante da atti di dissennati che possano incidere sulla propria sfera patrimoniale comporta che la forma della donazione debba essere quella dell atto pubblico a pena di nullità. Secondo l intentio legis, la causa debole della donazione viene bilanciata dalla previsione necessaria di una forma
3 forte. Non è richiesta la forma a pena di nullità della donazione di modico valore, purché vi sia stata la traditio. Parimenti, tale requisito non è richiesto per altre tipologie di donazione (come ad esempio quella rimuneratoria di scarso valore) in cui l animus donandi è dettato da particolari ragioni o avvenimenti. Le suddette distinzioni rilevano anche con riferimento alla disciplina della revocazione, che può essere richiesta per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Restano, tuttavia, escluse quelle remuneratorie e quelle fatte in occasione di un matrimonio. Parzialmente differente è, invece, la disciplina tracciata per le liberalità non donative. Queste ultime perseguono, o meglio realizzano, gli stessi scopi della donazione ex art 769 cc, ma in via indiretta mediante l utilizzo di un diverso schema. L articolo 809 cc assoggetta suddette fattispecie alla medesime norme che regolano la revocazione della donazione per caso di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari. La distinzione fondamentale è data dal fatto che per le libertà non donative il legislatore non richiede la forma dell atto pubblico a pena di nullità. Tuttavia, lo stesso non dispone neppure un elenco che espliciti quali siano tali fattispecie. L incertezza normativa ha determinato una frenetica attività giurisprudenziale, volta all individuazione in concreto dell ipotesi rientranti nelle donazioni indirette e, soprattutto, di un efficace criterio discretivo rispetto a quelle dirette. Secondo le recenti affermazioni giurisprudenziali, le liberalità indirette possono essere rappresentate non solo da un operazione complessa tra due negozi (mezzo e fine), ma anche da atti unilaterali e meri comportamenti materiali. Sul punto è opportuno citare i principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2017 che si sono pronunciate sulla donazione di strumenti finanziari mediante operazioni di accredito e addebito sul conto corrente. Ad avviso della corte di legittimità, tale donazione avrebbe natura di liberalità diretta ad esecuzione indiretta. Ciò in quanto l operazione avviene mediante il giroconto, mero strumento di trasferimento di valori patrimoniali, sulla base di un
4 rapporto di intermediazione gestoria e non giuridica della banca a favore del terzo. Ne consegue la necessità della forma dell atto pubblico, salvo che la donazione sia di modico valore. Il Supremo Consesso, in tale pronuncia, sembra ribadire anche un criterio discretivo tra donazioni dirette e liberalità non donative. Nelle prime la donazione rappresenta la causa del contratto, involgendolo interamente; nella seconda, invece, la stessa rappresenta un effetto. Inoltre, le Sezioni Unite fanno rientrare, anche sulla base delle suddette coordinate, le donazioni miste tra quelle indirette. La categoria del negozio misto indica un contratto con causa unitaria che però al suo interno contiene frammenti di differenti discipline contrattuali. L esempio tipico è costituito dalla vendita mista a donazione. Le recenti elaborazioni pretorie qualificano, infatti, la vendita di un bene a prezzi eccessivamente sproporzionati come donazione indiretta, non richiedendo la forma dell atto pubblico. Alcuni autori in dottrina ritengono che il problema della forma, nella donazione mista, vada risolto in base al criterio adottato per la scelta della disciplina da applicare. Aderendo alla tesi della prevalenza (o dell assorbimento), si applicheranno per intero le disposizioni del tipo negoziale che presenta la causa più forte, escludendosi quindi che possano trovare spazio che le regole sulla donazione, stante la causa debole che essa presenta. Diversamente, seguendo la tesi della combinazione, potranno essere applicate le norme sulla donazione anche in tema di forma. In ogni caso, la struttura del negozio misto va distinto da quella del negozio complesso del collegamento negoziale. Ciò, però, non osta alla circostanza che, soprattutto nell ultimo istituto, possa configurarsi una liberalità indiretta. Resta, invece, incompatibile con il fine delle liberalità il negozio gratuito atipico. La dottrina maggioritaria ritiene, infatti, che nel nostro ordinamento siano ammessi negozi gratuiti atipici, non solo ad effetti obbligatori, ma anche reali. Tale impostazione si fonda su di una interpretazione evolutiva dell articolo 1333
5 cc, secondo cui lo stesso ha la struttura di un negozio unilaterale a rilievo bilaterale immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica del terzo, fatta salva la possibilità per quest ultimo esercitare il cd rifiuto eliminativo. Può, tuttavia, accadere che lo strumento del negozio gratuito venga utilizzato per effettuare una donazione diretta ed eludere tutta la disciplina codicistica. Si deve, in tal caso, indagare in modo ampio l operazione posta in essere, valutando la causa in concreto e i possibili vantaggi economici indiretti derivanti dall atto. L eventuale lesione della forma richiesta determina inevitabilmente la nullità del negozio per mancanza di uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge. Il non agevole distinguo tra donazioni dirette, liberalità indirette e negozio gratutito atipico è particolarmente evidente nella fattispecie peculiare dell intestazione di beni a nome altrui. Nello specifico si dubita se in tal caso ci si trovi in presenza di una donazione diretta o indiretta. A riguardo, si sottolinea che la giurisprudenza si è già espressa con riferimento al peculiare caso di beni immobili acquistati da un soggetto con il denaro fornitogli da un terzo. Tale ipotesi costituisce per la Corte di Cassazione una donazione diretta del denaro se l acquisto del bene avviene dopo molto tempo dalla dazione dei soldi. Viceversa uno stretto collegamento funzionale tra il denaro e l acquisto configurerà una donazione indiretta dell immobile. Diversamente l acquisto del bene del terzo con intestazione diretta al beneficiario da vita ad una donazione diretta. Alla luce delle recenti coordinate ermeneutiche la questione deve essere analizzata valutando, da un lato, la causa in concreto del negozio posto in essere e dall altro la giurisprudenza che da ultima sembra aver tracciato una distinzione, almeno astrattamente, chiara tra liberalità dirette e non donative. L intestazione di beni può infatti rispondere a diverse cause giustificatrici: può rappresentare un atto a titolo gratuito che determina un vantaggio indiretto economicamente valutabile o, in sua assenza, una donazione diretta o indiretta. Inoltre, essa può costituire un obbligazione traslativa che, in deroga al principio del consenso traslativo, esegue un precedente accordo obbligatorio. Analoga problematica si individua nel contratto a favore del terzo ex art cc. Sebbene
6 recenti pronunce giurisprudenziali qualifichino lo stesso, ricorrendone i presupposti, come una liberalità indiretta, parte della dottrina ritiene che tale schema possa determinare una donazione tipica. Argomentando sulla base della nozione di interesse previsto dall articolo 1411 cc e del meccanismo del rifiuto eliminativo, che consente la produzione di un effetto diretto nei confronti del terzo, per tale tesi potrebbe configurarsi una donazione tipica, anche ad esecuzione indiretta, seguendo i principi delineati dalle Sezioni Unite del 2017 sulla donazione di strumenti finanziari. Differente è, invece, l ipotesi della simulazione relativa, che determina una mera interposizione fittizia. La questione appena trattata coinvolge anche un dibattito giurisprudenziale, che sembra oramai superato, riguardo l ammissibilità di negozi aventi ad oggetto diritti futuri ed in particolare della donazione di cosa futura ed altrui. L orientamento tradizionale negava l ammissibilità di negozi aventi ad oggetto diritti non ancora facenti parte del patrimonio del soggetto (ad esempio il contratto con cui si rinunziava ad un diritto futuro, non ancora acquisito nella sfera giuridica). Tale assunto si fondava sugli artt. 458 e 771 del cc, intesi come espressione di un principio generale dell ordinamento. L impostazione successiva ha, invece, mutato opinione, ritenendo ammissibili i contratti aventi ad oggetto diritti futuri nel nostro ordinamento. La novella concezione deriva da un interpretazione evolutiva degli artt. 1378, 1472 e 1478 cc (gli ultimi due inerenti al contratto di compravendita). Per questa tesi, infatti, le suddette norme sono espressione di un principio generale che ammette il contratto sia in caso di futurità soggettiva che oggettiva a determinate condizioni. In tal guisa gli artt. 458 e 771 c.c. rappresenterebbero solo delle eccezioni alla regola generale. Tale teoria si pone, altresì, correntemente con il principio del consenso traslativo che, sulla base dell art.1456, comma 2 del cc, ammette il negozio obbligatorio ad effetti reali differiti. E necessario, però, ai fini della validità del contratto riguardante diritti futuri, che l oggetto dello stesso sia determinato in aderenza a quanto stabilito dalla giurisprudenza con la fideiussione omnibus ed il pegno rotativo.
7 I criteri tracciati hanno influenzato anche gli orientamenti pretori sulla donazione di cosa altrui. In passato, parte della giurisprudenza riteneva tale forma di donazione nulla, poiché involgente un bene futuro ai sensi dell art 771 cc. Di recente, però, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno aderito ad una diversa ricostruzione. Secondo i giudici di legittimità, la donazione di beni altrui è valida se il destinatario è consapevole dell altruità della res, obbligandosi il donante, in tal modo, ad effettuare una futura donazione ad effetti traslativi. Nel caso inverso, in cui il donatario non sia consapevole che il bene appartenga ad un altro soggetto, la donazione sarà nulla, ma non ai sensi dell art. 771 cc, bensì per difetto di causa. L evoluzione interpretativa ha condotto ad una estensione delle ipotesi di stipulazione dei contratti con oggetto beni e diritti futuri, che coinvolge, come visto anche tutto l universo delle liberalità, e quindi si estende a quelle indirette e a maggior ragione ai negozi a titolo gratuito. Sul punto si rileva che alcuni autori in dottrina sono favorevoli ad ammettere un contratto che preveda l acquiescenza ad una sentenza non ancora emanata, ma solo se afferente ai cd errores in iudicando, affidandosi così il contraente alla decisione del singolo giudice e alla sua interpretazione del diritto. Da quanto detto si può dedurre che l espansione dell autonomia negoziale dei privati ha favorito lo sviluppo di differenti modalità attraverso cui raggiungere gli scopi delle liberalità in via indiretta. A questa attività espansiva fa da contraltare la funzione della causa in concreto, cui è affidato il compito, in un ottica paternalistica, di garantire i soggetti che compiono atti economicamente rilevanti.
LA PAROLA ALLA CASSAZIONE SULLA DONAZIONE INDIRETTA. ANALISI E COMMENTO ALL ORDINANZA N. 106 DEL 2017.
LA PAROLA ALLA CASSAZIONE SULLA DONAZIONE INDIRETTA. ANALISI E COMMENTO ALL ORDINANZA N. 106 DEL 2017. La II sezione della Corte di Cassazione, ravvisando un quadro estremamente frammentato in ordine all
DettagliLIBERALITA ATIPICHE. Prof. Avv. Lucilla Gatt. Università Suor Orsola Benincasa di Napoli Facoltàdi Giurisprudenza
LIBERALITA ATIPICHE Prof. Avv. Lucilla Gatt Università Suor Orsola Benincasa di Napoli Facoltàdi Giurisprudenza CSM Roma - 18 ottobre 2011 Percorsi tradizionali il ruolo centrale dell animus donandi nell
DettagliLA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE SULLA NULLITÀ DELLA DONAZIONE DI COSA ALTRUI
LA SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE SULLA NULLITÀ DELLA DONAZIONE DI COSA ALTRUI Con la sentenza n. 5068 del 2016 le Sezioni Unite mettono la parola fine al dibattito sulla nullità della donazione di cosa
DettagliCORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI
CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Marco FRATINI DIRITTO CIVILE Volume terzo II edizione Aggiornato a: - Il principio della domanda e il rilievo d ufficio della nullità del contratto:
DettagliVitalizio assistenziale: in cosa si differenzia dalla donazione?
Vitalizio assistenziale: in cosa si differenzia dalla donazione? La Cassazione, con una specifica pronuncia, ricorda la distinzione tra vitalizio assistenziale e rendita vitalizia in particolare soffermandosi
DettagliE nulla la donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi se l'altruità non è dichiarata nell'atto?
E nulla la donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi se l'altruità non è dichiarata nell'atto? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Le Sezioni Unite della Cassazione Civile
DettagliIntestazione di beni a nome altrui
Intestazione di beni a nome altrui Illustrato il rapporto sussistente tra il contratto di donazione, le liberalità diverse dalle donazione, le donazioni miste e il negozio gratuito atipico, tratti il candidato
Dettaglinegozio giuridico contratto
89 Il contratto in generale un esame preliminare della disciplina del contratto in generale costituisce il presupposto 1. 2. assicurazione categoria del negozio giuridico, da tale nozione deve pertanto
DettagliLa trasmissione del patrimonio inter vivos con causa liberale. Profili civilistici. Dario Restuccia, PhD, notaio in Milano
La trasmissione del patrimonio inter vivos con causa liberale. Profili civilistici. Dario Restuccia, PhD, notaio in Milano La liberalità Significato. Impoverimento di chi la compie e arricchimento di chi
DettagliL'INVALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE UN CANONE MAGGIORE
L'INVALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE UN CANONE MAGGIORE La locazione immobiliare registrata e la questione della validità della controdichiarazione non registrata contenente un canone di locazione
DettagliCAPITOLO I PROVENIENZE DONATIVE E TUTELA DEI LEGITTIMARI
SOMMARIO IX PREFAZIONE... VII CAPITOLO I PROVENIENZE DONATIVE E TUTELA DEI LEGITTIMARI 1. Il sistema della tutela dei legittimari. Le tre azioni... 1 2. L annosa problematica delle provenienze donative.
DettagliIL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO
IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO La Cassazione afferma la fonte legale del collegamento negoziale tra i contratti di credito al consumo e compravendita di un bene, per cui,
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base
DettagliIl contratto in frode alla legge e il negozio indiretto
Il contratto in frode alla legge e il negozio indiretto Autore: Federica Lamanna In: Diritto civile e commerciale A norma dell art. 1325 cod. civ. la causa costituisce uno degli elementi essenziali del
DettagliCorso online SoloPareri
La traccia presenta profili di assoluto interesse, giacché sottopone all attenzione dell interprete l annosa questione da tempo oggetto di indagine da parte della Suprema Corte di Cassazione della disciplina
DettagliAutonomia privata: possibilità di stipulare contratti atipici.
1 CAUSA Requisito necessario del contratto (e ex art. 1324 degli atti unilaterali): la mancanza di causa determina la nullità del contratto (artt. 1325 e 1418). Assenza di definizione normativa. Nozione
DettagliLe problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili
Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili 1 Aliquote imposta sulle donazioni (art. 2, co. 49, L. 262/2006)
DettagliDONAZIONE DI COSA ALTRUI: NULLA PER DIFETTO DI CAUSA.
DONAZIONE DI COSA ALTRUI: NULLA PER DIFETTO DI CAUSA. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 15 marzo 2016, n. 5068 interviene a sanare il contrasto giurisprudenziale sulla nullità
DettagliINDICE. Art. 737 ( (Soggetti tenuti alla collazione)
Art. 737 ( (Soggetti tenuti alla collazione) 1. Cenni storici... 4 2. Collazione e famiglia: fra tradizione e riforme... 7 3. Collazione e legittima: due destini incrociati?... 20 4. I dubbi sul fondamento
DettagliDISPOSIZIONI GENERALI
INDICE TITOLO V DELLE DONAZIONI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 769 Definizione di VINCENZO BARBA... p. 3 1. Cenni storici e di comparazione...» 3 2. Le coordinate generali della donazione: liberalità
DettagliINDICE SOMMARIO. Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni...
Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... XI XXI CAPITOLO PRIMO NOZIONI GENERALI E QUESTIONI FONDAMENTALI Guida bibliografica... 3 1. Osservazioni generali. Carattere necessario e fondamentale
DettagliACCESSIONE COMUNIONE- COSTRUZIONE SU SUOLO COMUNE
Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2018, sentenza n.3873 ACCESSIONE COMUNIONE- COSTRUZIONE SU SUOLO COMUNE La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi dell'art.
DettagliIL CONTRATTO NOZIONI INTRODUTTIVE. IL CONTRATTO COME ATTO DI AUTONOMIA DEI PRIVATI
IL CONTRATTO NOZIONI INTRODUTTIVE. IL CONTRATTO COME ATTO DI AUTONOMIA DEI PRIVATI: Il contratto è un istituto centrale dell intero sistema del diritto privato e la figura più importante di negozio giuridico.
DettagliPareri di diritto civile
125 munale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, e gli atti amministrativi relativi, così come le convenzioni, in quanto
DettagliIL PEGNO IL PEGNO GENERALE IL PEGNO ROTATIVO. Avv. Sandro GIANNI del Foro di Ancona
IL PEGNO IL PEGNO GENERALE IL PEGNO ROTATIVO Avv. Sandro GIANNI del Foro di Ancona LA NOZIONE di PEGNO EX ART. 2784 C.C. La nozione di pegno e contenuta nell art. 2784 c.c.. Il pegno puo essere costituito
DettagliLa donazione effettuata esclusivamente mediante operazione bancaria è nulla
La donazione effettuata esclusivamente mediante operazione bancaria è nulla Riflessioni sulla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18725 del 27 luglio 2017 Sommario: 1.Il principio sancito
DettagliINDICE. Capitolo I INTRODUZIONE
INDICE Ringraziamenti... xv Capitolo I INTRODUZIONE 1. I momenti di rilevanza fiscale del contratto di società dicapitali... 1 2. Il ruolo dell autonomia statutaria alla luce delle riforme del diritto
DettagliCORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI
CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Marco FRATINI DIRITTO CIVILE Volume terzo PREMESSA Il CORSO DI MAGISTRATURA costituisce un prezioso ausilio per la preparazione alle prove scritte del
DettagliLezione del 9 Ottobre 2013
Lezione del 9 Ottobre 2013 IL NEGOZIO GIURIDICO: CONCETTO, ELEMENTI E CLASSIFICAZIONE. CONCETTO Per negozio giuridico si intende quella particolare figura di atto giuridico, lecito, i cui effetti sono
DettagliResponsabilità medica e della struttura sanitaria
Responsabilità medica e della struttura sanitaria Autore: Elena Malerba In: Responsabilità medica La responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), è stata oggetto nel
DettagliSOMMARIO. Capitolo I Casa produttiva e oggetto nei contratti di affitto» 11
SOMMARIO Premessa p. 7 Capitolo I Casa produttiva e oggetto nei contratti di affitto» 11 1. Difficoltà di individuare una nozione autonoma dell affitto. Il problema della collocazione della figura nel
DettagliIl diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano
DIRITTO DEL LAVORO NOZIONE Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l interesse economico, anche la libertà, dignità, e personalità
Dettagli23 Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: LA CAUSA
LA CAUSA LA DEFINIZIONE DI CONTRATTO DELL ART. 1321 SI PRECISA NELL ART. 1325 CHE INDICA I REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ACCORDO DELLE PARTI CAUSA OGGETTO FORMA 1 LA CAUSA COME GISTIFICAZIONE La CAUSA
DettagliCONTRIBUTO ALLO STUDIO DEIRAPPORTI DI FATTO
QUADERNI DI «S T U D I S E N E S RACCOLTI DA PAOLO NARDI 86 LUCA STANGHELLINI CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEIRAPPORTI DI FATTO AG M I L A N O - DOTT. A. G I U F F R E E D I T O R E - 1997 INDICE - SOMMARIO
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE
Prefazione all edizione aggiornata... Bibliografia generale.... XVII XIX INTRODUZIONE 1. I limiti del concetto di donazione... 1 2. Atto a titolo gratuito e liberalità... 3 3. Liberalità e donazione...
DettagliLA FASE DELLE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
SEMINARIO CORSO DI DIRITTO PRIVATO - PROF.SSA SARA LANDINI - LA FASE DELLE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE LEZIONE DEL 15.11.2016 MODALITA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ISTANTANEA:
DettagliCon la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si pronuncia altresì sulla questione relativa all interpretazione
DettagliINDICE-SOMMARIO. Capitolo I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI ACCOLLO DEL DEBITO D IMPOSTA
INDICE-SOMMARIO Prefazione... ix Capitolo I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI ACCOLLO DEL DEBITO D IMPOSTA 1.1. La collocazione sistematica dell accollo tra gli istituti preordinati all estinzione
DettagliINDICE SOMMARIO PARTE PRIMA IL PAGAMENTO DELL INDEBITO
Prefazione... Pag. XIII CAPITOLO INTRODUTTIVO VERSO IL RECUPERO DEI «QUASI CONTRATTI»? (LE OBBLIGAZIONI RESTITUTORIE DAL CONTRATTO AI «QUASI CONTRATTI»)... Pag. 1 PARTE PRIMA IL PAGAMENTO DELL INDEBITO
DettagliFatto, atto e negozio giuridico
Prof. Ennio Russo La nozione di negozio giuridico è una nozione estrapolata da quella del contratto ai sensi dell art. 1321 c.c. e consiste in qualsiasi dichiarazione di volontà di un soggetto che produce
DettagliVIZI DELLA VOLONTA ERRORE DOLO VIOLENZA
VIZI DELLA VOLONTA ERRORE DOLO VIOLENZA ERRORE ERRORE OSTATIVO È l errore che cade sulla dichiarazione ERRORE VIZIO È l errore che investe il processo interno di formazione della volontà Il codice previgente
DettagliDi che cosa parliamo quando parliamo di Garantievertrag. Non c è niente di più pratico della buona teoria (M. Atienza, Diritto come argomentazione)
Di che cosa parliamo quando parliamo di Garantievertrag Non c è niente di più pratico della buona teoria (M. Atienza, Diritto come argomentazione) Napoli, 17 maggio 2017 Prof. Filippo Nappi Garantievertrag
DettagliRISOLUZIONE N. 27/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 27/E Roma, 26 marzo 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione articolo 8 Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell imposta di registro, approvata
DettagliE possibile chiedere la restituzione delle somme versate durante la convivenza?
E possibile chiedere la restituzione delle somme versate durante la convivenza? Autore: Maira Roberta In: Diritto civile e commerciale Una delle questioni giuridiche maggiormente dibattute nell ambito
DettagliGIUDIZIO DI OTTEMPERANZA E DECRETI DI ACCOGLIMENTO DEI RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE Nota a Cass. S.U. 28 gennaio 2011 n. 2065 di Marco Pennisi Le Sezioni Unite della Cassazione, con
DettagliRisoluzione del contratto. Il contratto si risolve per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta; per eccessiva onerosità sopravvenuta
Risoluzione del contratto Il contratto si risolve per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta; per eccessiva onerosità sopravvenuta Risoluzione per inadempimento In caso di inadempimento la parte
DettagliLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO
LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO I nuovi sviluppi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civ., 13 Dicembre 2016, n. 25503 Carlo Giaquinta (redattore
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA FATTISPECIE
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XV CAPITOLO PRIMO GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA FATTISPECIE Guida bibliografica... 3 1. Esegesi dell art. 1419 c.c.... 16 1.1. Nullità
DettagliCIRCOLARE N. 27/E OGGETTO
CIRCOLARE N. 27/E Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di imposta di registro - Testo unico dell imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile
DettagliINDICE SOMMARIO. Parte Prima LA DISCIPLINA. Capitolo I LA FIGURA: PROMESSE UNILATERALI E CONTRATTO
INDICE SOMMARIO Parte Prima LA DISCIPLINA Capitolo I LA FIGURA: PROMESSE UNILATERALI E CONTRATTO 1. «Promessa» e «accordo» nel contratto... Pag. 3 2. Segue: i diversi significati dell «accordo»...» 7 3.
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo I CESSIONE DEI CREDITI FUTURI ORDINARI E D IMPRESA
Sezione I INDICE SOMMARIO Capitolo I CESSIONE DEI CREDITI FUTURI ORDINARI E D IMPRESA La cessione ordinaria dei crediti futuri 1. La cessione ordinaria dei crediti futuri. Sul fondamento ontologico della
DettagliLa donazione non fa perdere l agevolazione prima casa. Nota a Corte di Cassazione n del 26 giugno 2013.
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO P.zza L. Ariosto, n. 30-73100 LECCE Tel./fax: 0832 455433 www.studiotributarioleo.it e-mail: info@studiotributarioleo.it La donazione non fa perdere l agevolazione prima casa.
DettagliINDICE SOMMARIO DEL VOLUME
INDICE SOMMARIO DEL VOLUME Indice per articoli pag. V Indice bibliografico» XI MARIA ELENA GALLESIO-PIUMA Art. 64 Art. 65 Art. 66» 1» 155» 172 Indice analitico delle materie» 359 II SEZIONE III DEGLI EFFETTI
DettagliIL CONTRATTO ART E l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
IL CONTRATTO ART. 1321 E l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Avv. Carlo Patti 1 Il contratto e : Modo di acquisto della proprietà
DettagliCapitolo Secondo La struttura dell atto di destinazione ex art ter c.c.
SOMMARIO Capitolo Primo L introduzione dell art. 2645-ter c.c. nell Ordinamento italiano. L autonomia negoziale non patrimoniale nel nuovo approccio alla disciplina delle situazioni reali 1. L introduzione
DettagliLAGESSIONE DEL CONTRATTO
IL DIRITTO PRIVATO OGGI Série a cura di Paolo Cendon ALBERTO MARIA BENEDETTI LAGESSIONE DEL CONTRATTO GIUEFRE EDITORE INDICE SOMMARIO Elenco délie principali abbreviazioni XIII CAPITOLO PRIMO NOZIONE E
DettagliI CARATTERI FISIONOMICI DEL CONTRATTO D APPALTO
INDICE-SOMMARIO Parte prima I CARATTERI FISIONOMICI DEL CONTRATTO D APPALTO Capitolo I DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO 1. Premessa di metodo. pag. 3 2. La definizione. Appalto d opera e appalto
DettagliOGGETTO: Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale
IL CONSIGLIO DETERMINAZIONE n. 22/2003 del 10 dicembre 2003 OGGETTO: Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale Premesso : Sono giunti a questa Autorità numerosi esposti
DettagliINDICE SOMMARIO INDICE-SOMMARIO. Parte Prima I SINGOLI RIMEDI SINALLAGMATICI CAPITOLO PRIMO RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
INDICE SOMMARIO IX INDICE-SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XIX Introduzione.... 1 Parte Prima I SINGOLI RIMEDI SINALLAGMATICI CAPITOLO PRIMO RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Guida bibliografica...
DettagliI. Il contratto in generale; II. La nozione di parte; III. Il contratto. con se stesso; IV. Il concetto di bilateralità nel contratto con se
INTRODUZIONE SOMMARIO I. Il contratto in generale; II. La nozione di parte; III. Il contratto con se stesso; IV. Il concetto di bilateralità nel contratto con se stesso; VI. Il ruolo del consenso. I. Il
DettagliProdigalità, patologia e conflitto di interessi
Prodigalità, patologia e conflitto di interessi La sentenza emessa il 3 novembre 2017 dal Tribunale di Modena recepisce gli obiter dicta di decisioni ormai storiche sul tema della prodigalità La nozione
DettagliAttribuzione dei risultati e assegnazione dei beni del trust: considerazioni finali sul regime fiscale del trust nelle imposte indirette
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI Attribuzione dei risultati e assegnazione dei beni del trust: considerazioni finali sul regime fiscale del trust nelle imposte indirette
DettagliSOMMARIO. Capitolo I Sindacato giudiziale e risoluzione: evoluzione storica e esperienze
SOMMARIO Capitolo I Sindacato giudiziale e risoluzione: evoluzione storica e esperienze a confronto 1. Attualità dello studio della risoluzione per inadempimento. In particolare: questioni relative alla
DettagliL AZIONE EX ART C.C.
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE MONOGRAFIE E STUDI 2 3 RAFFAELLA MURONI L AZIONE EX ART. 2932 C.C. CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEL GIUDICATO COSTITUTIVO JOVENE
DettagliRISOLUZIONE N. 377/E
RISOLUZIONE N. 377/E Direzione Centrale Roma, 2 dicembre 2002 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Rapporto di mandato senza rappresentanza, trattamento ai fini delle imposte dirette.
DettagliINDICE SOMMARIO. Avvertenza... pag. XI. Parte prima METODI E CONTENUTI. Tecnica di redazione del parere... pag. 3
Avvertenza.......................................... pag. XI Parte prima METODI E CONTENUTI Tecnica di redazione del parere.......................... pag. 3 1. Come usare il codice commentato (interposizione
DettagliINDICE. CAPITOLO I La compravendita
INDICE CAPITOLO I La compravendita Sezione I. I temi...1 1. La compravendita di immobili da costruire e di immobili sulla carta...1 1.1. La normativa del D.Lgs 122/05... 2 1.2. La problematica in oggetto...
Dettaglidi Gennaro Centaro Giuricivile.it Giuri Civile - Rivista di diritto e giurisprudenza civile Codice ISSN X
La sorte dell institutio ex re certa in caso di alienazione totale o parziale dei beni che ne formano oggetto (Nota a Cass. Civ., sez. VI, sent. 17/03/2017, n. 6972) di Gennaro Centaro Sommario: Premessa
DettagliINDICE-SOMMARIO PARTE I PROBLEMI GENERALI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA
Nota alla seconda edizione............................. Nota introduttiva.................................. XVII XIX PARTE I PROBLEMI GENERALI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA IL CONCETTO DI IMPRESA TRA DIRITTO
DettagliATTI di CESSIONE di QUOTE SOCIALI
Imposta di registro ATTI di CESSIONE di QUOTE SOCIALI APPLICAZIONE dell IMPOSTA di REGISTRO di Andrea Barison QUADRO NORMATIVO L art. 20, D.P.R. 131/1986 [CFF ➊ 2020] (Tur), stabilisce, in merito all interpretazione
DettagliCass.Pen., Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2017 dep. 9 giugno 2017, n , Presidente Canzio, Relatore Gallo.
Cass.Pen., Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2017 dep. 9 giugno 2017, n. 28953, Presidente Canzio, Relatore Gallo. circostanze indipendenti circostanze ad effetto speciale - prescrizione Ai fini della
DettagliCLAUSOLE GENERALI E SINDACATO DELLA CASSAZIONE
ERNESTO FABIANI CLAUSOLE GENERALI E SINDACATO DELLA CASSAZIONE con prefazione di Michele Taruffo UTET INDICE SOMMARIO Prefazione Pag. XVII PREMESSA RECENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE SULLE CD. NORME ELASTICHE
DettagliESECUZIONE FORZATA SENZA REVOCATORIA: FONDO PATRIMONIALE, TRUST E DONAZIONE DOPO IL DL N. 83 DEL 27 GIUGNO 2015
ESECUZIONE FORZATA SENZA REVOCATORIA: FONDO PATRIMONIALE, TRUST E DONAZIONE DOPO IL DL N. 83 Con il recentissimo decreto legge n. 83 del 2015, approvato il 27 giugno scorso, per aggredire i beni del fondo
DettagliLe Donazioni Indirette. Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione
Le Donazioni Indirette Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico giuridico. Per esempio, sono donazioni
DettagliL interpretazione del diritto. Giordano Ferri
L interpretazione del diritto Giordano Ferri L interprete nell ordinamento giuridico vigente Art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (anteposte al Codice civile italiano del 1942 e poste per
DettagliCon l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito
RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione
DettagliIL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA
IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA - a cura Paolo Giovanetti - Il contratto di Mandato è disciplinato dall art. 1703 del codice civile.
DettagliPRESENTAZIONE DEL CORSO
Anno Accademico 2014/2015 CORSO DI PREPARAZIONE PER L ESAME DI AVVOCATO PRESENTAZIONE DEL CORSO Il corso si articola in 20 lezioni, otto delle quali di diritto civile e processuale civile (con i necessari
DettagliDC NORMATIVA UFFICIO IVA
DC NORMATIVA UFFICIO IVA 1 Regime fiscale del contratto di rete agricola L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75/E del 21 giugno 2017rispondendo a un istanza di consulenza giuridica, fornisce
DettagliISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO M/Z (Cfu 15) (Prof. Onofrio Troiano)
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA Anno Accademico 2012-13 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO M/Z (Cfu 15) (Prof. Onofrio Troiano) OBIETTIVI FORMATIVI Previa acquisizione di nozioni elementari di teoria generale
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO CONFERENZA 14 DICEMBRE 2007
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO CONFERENZA 14 DICEMBRE 2007 ASSOCIAZIONECONSUMATORI DEL VENETO la tutela dei tuoi diritti 1 CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI E DIRITTO DI RECESSO La
DettagliINDICE GENERALE. Prefazione (di Silvia Curione)...VII CAPITOLO I LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE
Prefazione (di Silvia Curione)...VII CAPITOLO I LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE 1. Premessa: il difficile connubio tra confisca e garantismo... 1 2. La natura giuridica
DettagliOggetto: Imposta sulle successioni e donazioni - Vincoli di destinazione - Negozio fiduciario
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28 del 27.03.2008 Oggetto: Imposta sulle successioni e donazioni - Vincoli di destinazione - Negozio fiduciario Indice 1. Premessa 2. Il nuovo ambito di applicazione
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE NECESSARIA: I PRINCIPI GENERALI
INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO SUCCESSIONE LEGITTIMA E SUCCESSIONE NECESSARIA: I PRINCIPI GENERALI 1. Premessa...........................................
DettagliDonazione di bene parzialmente altrui
Donazione di bene parzialmente altrui Questione Sempronio, con i fratelli Tizio e Caio, è comproprietario pro indiviso dell immobile di famiglia, per essere stato lo stesso trasmessogli in successione,
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA CONTRATTAZIONE E LE TRATTATIVE NEGOZIALI
CAPITOLO PRIMO LA CONTRATTAZIONE E LE TRATTATIVE NEGOZIALI 1. Formazione e conclusione del contratto: l accordo delle parti e la libertà contrattuale... 1 2. Procedimenti semplificati di conclusione del
DettagliATTRIBUZIONE TESTAMENTARIA DI BENI DETERMINATI: EREDITÀ EX RE CERTA O LEGATO?
ATTRIBUZIONE TESTAMENTARIA DI BENI DETERMINATI: EREDITÀ EX RE CERTA O LEGATO? L attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni in un testamento olografo va intesa quale istituzione di erede
DettagliInterpretazione della legge
Interpretazione della legge L i. non si rende necessaria solo quando la formulazione della norma è di difficile comprensione. Essendo la norme generale e astratta deve essere interpretata per individuare
DettagliDiritto Civile Contemporaneo
Diritto Civile Contemporaneo Anno V, numero I, gennaio/marzo 2018 IL PRINCIPIO CONSENSUALISTICO NELLA VENDITA E NELL APPALTO: COORDINATE ESSENZIALI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA TRACCIA Armando Plaia Il principio
DettagliTrust e imposta di donazione: i recenti orientamenti giurisprudenziali
Trust e imposta di donazione: i recenti orientamenti giurisprudenziali Ennio Vial in Trust & Protezione dei patrimoni Come noto, mediante l istituzione di un trust, un soggetto detto disponente, si spossessa
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Dettagli4 Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: LA CAUSA
LA DEFINIZIONE DI CONTRATTO DELL ART. 1321 SI PRECISA NELL ART. 1325 che indica i requisiti essenziali del contratto ACCORDO DELLE PARTI CAUSA OGGETTO FORMA 1 La CAUSA è la funzione economico-sociale del
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL CONTRATTO DI ARBITRATO: INTRODUZIONE ALLA FIGURA E POSIZIONI DELLA DOTTRINA. Sezione I
INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IL CONTRATTO DI ARBITRATO: INTRODUZIONE ALLA FIGURA E POSIZIONI DELLA DOTTRINA 1. Il contratto di arbitrato: una prima definizione... 1 2. La natura giurisdizionale dell arbitrato...
DettagliDunque, il mandatario agisce in nome (oltre che per conto) del mandante solo se gli è stato conferito il relativo potere, sicchè la disciplina della
Il mandato Il mandato con rappresentanza diretta conferito ad un doganalista, dovrà avere ai sensi dell art. 1392 del codice civile, la stessa forma dell atto per il quale il mandato medesimo viene conferito
DettagliIl principio di intangibilità della legittima (seconda parte)
Il principio di intangibilità della legittima (seconda parte) Prof.ssa Cinzia Criaco Il legato in sostituzione di legittima Altra eccezione al principio dell intangibilità della legittima è il legato in
Dettagli