Parere n. 13 Donazione indiretta di immobile

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1 71 Parere n. 13 Donazione indiretta di immobile di Anna Liconti Traccia Tizio, a seguito di omologa della separazione consensuale da Caia, notifica a quest ultima raccomandata a.r. con cui le manifesta l intenzione di voler procedere alla divisione del patrimonio originariamente ricaduto nella comunione legale. In particolare Tizio chiede a Caia di procedersi alla divisione convenzionale di un appartamento sito nel Comune di X, acquistato da Caia unitamente al fratello Mevio con atto per notaio Sempronio, nel periodo in cui Tizio e Caia erano ancora coniugati. Secondo Tizio, non avendo lo stesso partecipato alla compravendita e non avendo reso la dichiarazione prescritta all art. 179, co. 2, c.c., l immobile era ricaduto nella comunione. Caia si rivolge pertanto al suo legale di fiducia riferendo che l immobile era stato acquistato con denaro fornito da suo padre e che nell atto pubblico era stato specificato che il corrispettivo era stato pagato con denaro ricevuto a titolo di donazione finalizzata per l appunto all acquisto dell appartamento. Caia chiede quindi al suo legale di fiducia di rendere parere in merito alla fondatezza della pretesa avanzata da Tizio. Normativa di riferimento Art. 177 c.c. - Oggetto della comunione «Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi». Art. 179 c.c. - Beni personali «Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

2 72 Pareri a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all atto dell acquisto. L acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l altro coniuge». Art. 769 c.c. - Definizione «La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione». Art. 782 c.c. - Forma della donazione «La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L accettazione può essere fatta nell atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione». Giurisprudenza di riferimento Cass. Civ., sez. I, 10 ottobre 2014, n In caso di donazione indiretta di un immobile, per verificare se tale bene rientri o meno nella comunione legale, l attestazione del notaio, dell avvenuto pagamento del corrispettivo dell immobile con denaro donato dal padre alla figlia, non può considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d atto della dichiarazione resa al riguardo delle parti. Ai sensi dell art c.c., l atto pubblico forma piena prova solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese dalle parti o dei fatti che agli attesti avvenuti in sua presenza, ma non è piena prova della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni. Cass. Civ., sez. I, 5 giugno 2013, n Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell atto pubblico, essendo sufficiente l osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni

3 Pareri e atti svolti di diritto civile 73 applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall art. 769 cod. civ., non richiama l art. 782 cod. civ., che prescrive l atto pubblico per la donazione. La donazione indiretta rientra nella previsione di cui alla lett. b) del primo comma dell art. 179 c.c., onde non trova applicazione, per precisa scelta legislativa, la disposizione di cui alla lett. f) del medesimo comma, né quella di cui al secondo comma, che alla lett. b) non fa riferimento, considerato anche che non è detto che i criteri dettati dall art. 179 c.c. per la qualificazione dei beni come personali offrano sempre assoluta certezza. Cass. Civ., sez. I, 14 dicembre 2000, n Nell ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l acquisto dell immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l elargizione del danaro paterno e l acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell immobile stesso e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è compreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell art. 179, lett. b, c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negoziomezzo con l arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità. Brevi indicazioni per lo svolgimento del parere Parere articolato, richiede che il candidato metta in luce anche le eventuali richieste istruttorie che la parte, ove intenda costituirsi nel giudizio ove è stata convenuta, dovrà formulare al fine di dimostrare l infondatezza dell azione esperita dalla controparte. Si ritiene che questo sia un passaggio fondamentale al fine di dimostrare anche la padronanza degli istituti processuali che interessano il caso concreto. Il parere è stato redatto seguendo l ordine dei punti: Introduzione. Brevi cenni sugli istituti giuridici richiamati dalla traccia. Collegamento al caso concreto. Argomentazioni giuridiche e giurisprudenza a sostegno. Conclusioni. GLOSSARIO Separazione dei coniugi: istituto disciplinato agli artt. 150 ss. c.c., determina uno stato di sospensione o quiescenza del rapporto coniugale, da cui discende la temporanea so-

4 74 Pareri spensione in capo ai coniugi di taluni dei diritti e doveri sorti in conseguenza del matrimonio. Essa può essere richiesta congiuntamente dai coniugi (cosiddetta separazione consensuale) ovvero da uno dei coniugi, indipendentemente dalla volontà dell altro coniuge, ove siano sorte circostanze o fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Scioglimento della comunione legale: cessazione del regime patrimoniale dei coniugi discendente dalla dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dalla separazione personale, dalla separazione giudiziale dei beni ovvero dalla scelta convenzionale dei coniugi di dar luogo al mutamento del regime patrimoniale. Divisione: istituto che determina la cessazione dello stato di comunione (sia essa ereditaria, legale, convenzionale). Svolgimento del parere Ai fini di dare compiuta risposta al quesito posto in essere da Caia, si ritiene opportuno premettere brevi cenni sull istituto della donazione. Ai sensi di quanto disposto dall art. 769 c.c., la donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo in suo favore un diritto o assumendo verso di essa una obbligazione. L elemento oggettivo della donazione è costituito dall incremento patrimoniale di colui che beneficia della donazione (donatario) ed il corrispettivo depauperamento del donante. In tal senso, la causa del negozio si identifica con l obiettiva gratuità dell attribuzione considerata ex parte donantis. L elemento soggettivo, invece, consiste nello spirito di liberalità con cui la donazione è posta in essere. Occorre, perciò, che la disposizione sia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione fine a se stessa ed è esclusa ogni qual volta trovi causa in un intento diverso da quello benefico. Nessun rilievo, invece, rivestono i motivi interni che inducono il donante ad effettuare la donazione medesima, fatti salvi i casi di illiceità o errore. Quanto alla forma, il legislatore ha disposto che la donazione debba avvenire per atto pubblico a pena di nullità e necessita dell accettazione da parte del donatario (art. 782 c.c.). Occorre distinguere dalla donazione la cosiddetta donazione indiretta, ossia quell atto che produrre gli effetti economici propri della donazione, pur non costituendo donazione sotto l aspetto tecnico giuridico. Attraverso la donazione indi-

5 Pareri e atti svolti di diritto civile 75 retta si raggiunge comunque il risultato di arricchire una persona, ciò senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. Non è, dunque, richiesta la forma tipica della donazione che, per come sopra specificato, consiste nell atto pubblico a pena di nullità, pur rimanendo ferme alcune norme sostanziali dell istituto in parola, in particolare quelle sulla revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli e sulla riduzione per lesione della legittima. Poste tali brevi premesse, è necessario valutare se, nel caso di specie, l immobile di proprietà di Caia e del fratello Mevio, acquistato in costanza di matrimonio tra Caia e Tizio, ricada nella comunione legale pur essendo stato acquistato, per come riferito da Caia con denaro fornito dal padre di Caia, elemento questo di cui si è peraltro dato atto nel contratto di compravendita del predetto immobile. Detto quesito sorge in ragione della domanda avanzata da Tizio nei confronti di Caia, finalizzata a dar luogo alla divisione dei beni ricaduti in comunione legale, sciolta a seguito dell intervenuta separazione personale dei coniugi. In particolare, a dire di Tizio, detto bene sarebbe ricaduto nella comunione legale, atteso che l esclusione di detto bene non risulta dall atto di acquisto, al quale Tizio non ha preso parte. Giova premettere che il principio fondamentale in materia di comunione legale dei beni è quello desumibile dal primo comma, lett. a), del citato art. 177, a norma del quale rientrano nella comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. Tale principio va tuttavia messo in correlazione con le particolare ipotesi, peraltro tutt altro che infrequenti, in cui una terza persona - come nel caso di specie, il genitore di uno dei coniugi - conferisca una somma di denaro quale mezzo per l unico e specifico fine dell acquisto di un immobile da parte del destinatario. In detta configurata ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l effettivo oggetto della liberalità non è il denaro ma piuttosto l immobile, atteso che il primo costituisce lo strumento per il conseguimento del beneficio ultimo, consistente per l appunto nell acquisto della proprietà di un bene. Individuato, quindi, l effettivo bene oggetto dell elargizione, può agevolmente ritenersi che, fornita la prova della liberalità, detto bene non potrà ritenersi ricaduto all interno della comunione legale, bensì di unica proprietà di Caia. A ben vedere, difatti, l art. 179 c.c. esclude dal novero dei beni ricadenti nella comunione legale anche tutti i beni frutto di successione e donazione e pertanto a nulla rileva la mancata dichiarazione di Tizio ai sensi dell art. 179, co. 2, c.c. atteso che essa opera per tutti gli altri beni non

6 76 Pareri esplicitamente indicati nella disposizione in parola e che, per legge, restano esclusi dalla comunione legale. Si ritiene opportuno precisare, per completezza espositiva, che la prova della liberalità non può ritenersi assolta in ragione della dichiarazione, contenuta nell atto pubblico, che la somma di denaro dovuta a titolo di corrispettivo era stata antecedentemente ovvero contestualmente elargita dal padre. In tal senso, e coerentemente con quanto disposto all art c.c., la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che l attestazione del notaio, dell avvenuto pagamento del corrispettivo dell immobile con denaro donato dal padre alla figlia, non può considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d atto della dichiarazione resa al riguardo delle parti. Ai sensi dell art c.c., l atto pubblico forma piena prova solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese dalle parti o dei fatti che agli attesti avvenuti in sua presenza, ma non è piena prova della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni (così Cass. Civ., sez. I, 10 ottobre 2014, n ). Ciò, in buona sostanza, sta a significare che Caia non potrà ritenere assolto l onere probatorio su di lei gravante soltanto in forza della richiamata dichiarazione contenuta all interno dell atto pubblico di compravendita. Si ritiene, diversamente, che Caia potrà provare che l immobile è frutto di donazione indiretta attraverso prove testimoniali e documentali (ad esempio attraverso la produzione di documenti che attestino il movimento di denaro effettuato dal genitore al fine di pagare il corrispettivo dovuto per l acquisto dell immobile).

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