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1 Cass. civ. Sez. III, Sent., , n Svolgimento del processo 1.- Con la decisione impugnata, pubblicata il 16 gennaio 2012, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da F.E. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) - notificatagli da Equitalia Gerit S.p.A., quale Agente della Riscossione per la provincia di Roma, nell'interesse del Tribunale ordinario di Roma - Ufficio recupero crediti penale, per l'importo complessivo di Euro 2.778,52, e, per l'effetto, ha dichiarato nulla la cartella, condannando Equitalia Gerit S.p.A. al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio e compensandole nel rapporto tra l'opponente e il Ministero della Giustizia. 2.- Avverso la sentenza Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso affidato ad un unico motivo. F.E. resiste con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; la ricorrente ha depositato anche documentazione, previa notifica ai sensi dell'art. 372 c.p.c.. Motivi della decisione 1.- Preliminarmente, occorre dire delle due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente. Con la prima, deduce un difetto della procura speciale al difensore, in quanto dalla stessa emerge che l'avv. S.M. ha rilasciato la procura nella qualità di Responsabile del Contenzioso Esattoriale, senza però che risulti specificato quali poteri discendano da tale qualifica, ed essendo incontroverso che non si tratta del legale rappresentante della società. Il resistente richiama l'insegnamento di questa Corte, secondo cui la procura speciale per la proposizione del ricorso può essere rilasciata dalla parte stessa, ovvero da un procuratore generale ad negotia, ma non anche dal procuratore ad lites, il cui incarico è limitato alla rappresentanza processuale della parte medesima. Deduce quindi che, in mancanza di una valida procura generale

2 ad negotia, rilasciata dalla società all'avv. Stranieri in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, dovrebbe esserne dichiarata l'inammissibilità. L'eccezione è infondata. Con nota di deposito del 1 luglio 2015, regolarmente notificata al resistente ai sensi dell'art. 372 del codice di rito, è stata prodotta la procura speciale, con autentica notarile in data 22 giugno 2011 rep. n , con cui Equitalia Sud S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato, ha conferito all'avv. S. M. poteri di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina di difensori anche dinanzi alla Corte di Cassazione. Si tratta di procura speciale conferita all'avv. S. per la rappresentanza dell'agente della Riscossione in riferimento alle liti ed alle procedure concorsuali, rilasciata dal legale rappresentante della società Equitalia Sud S.p.A., "in virtù dei poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2011, depositata negli atti del Notaio Paolo Castellimi di Roma con verbale in data 26 gennaio 2011 rep /18803", secondo quanto ivi si legge, con concomitanza in capo al procuratore speciale di poteri rappresentativi sostanziali e processuali desumibili, tra l'altro, dal conferito potere di transigere e conciliare le liti (cfr. Cass. S.U. n. 4666/98, nonchè, tra le altre, Cass. n /07, n. 9264/08). L'odierna ricorrente ha così adempito all'onere, sulla stessa gravante, essendovi contestazione della controparte (cfr. Cass. n /11), di indicare gli atti che attribuiscono il potere di rappresentanza in capo al soggetto conferente il mandato difensivo, atti specificamente indicati nella procura rilasciata dalla società (cfr. Cass. n /07, n /11). Di talchè non sussiste alcun difetto di procura e il ricorso è ammissibile sotto tale aspetto Con la seconda eccezione, il resistente rileva che nel ricorso è stata erroneamente indicata la sentenza impugnata, in quanto si fa sempre riferimento ad una sentenza avente il numero 15260/2012, mentre la sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da F.E. reca il numero 699/2012. Il resistente evidenzia che l'errore ricorre persino nelle conclusioni del ricorso, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe finito per chiedere a questa Corte di cassare una sentenza differente da quella con cui il Tribunale di Roma ha deciso il giudizio di opposizione tra le parti odierne. Per tali ragioni, decorsi ormai i termini per proporre una tempestiva impugnazione avverso la sentenza n. 699/2012, dovrebbe essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n /2012 e, per l'effetto, sarebbe definitivamente passata in giudicato la prima.

3 L'eccezione non può trovare accoglimento. Questa Corte ha ritenuto che l'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ove la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza impugnata (cfr. da ultimo Cass. n. 7053/09). Nel caso di specie, sebbene sia errata l'indicazione, nel corpo del ricorso, del numero della sentenza, il resistente è stato posto comunque nella condizione di dedurre dall'atto notificato il provvedimento del Tribunale di Roma oggetto di impugnazione. Infatti, la ricorrente ha correttamente indicato il numero di ruolo generale del procedimento all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza n. 699/2012, indicandone anche la data corretta di pubblicazione avvenuta il 16 gennaio A ciò si aggiunga che il numero esatto della sentenza impugnata risulta dalla procura speciale in calce al ricorso e che, comunque, i riferimenti alla cartella esattoriale oggetto di opposizione consentono l'agevole individuazione della sentenza impugnata, come riscontrato dalle difese svolte nel controricorso, inequivocabilmente dirette a contestare la censura svolta dalla ricorrente avverso la sentenza. Ne consegue che anche sotto questo profilo il ricorso è ammissibile. 2.- Con l'unico motivo Equitalia Sud S.p.A. denuncia violazione dell'art. 617 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, poichè il giudice dell'opposizione avrebbe errato laddove ha ritenuto che l'azione proposta dal F. volta a censurare un vizio di forma della cartella esattoriale, sebbene integrasse un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e dovesse essere proposta entro venti giorni dalla notifica della cartella, nel caso di specie non fosse sottoposta al decorso di tale termine, attesa l'assoluta impossibilità del debitore, in base ai dati e alle indicazioni contenute in essa, di effettuare i necessari controlli sulla correttezza dell'imposizione. Infatti, secondo il giudice del merito, la carenza di motivazione del provvedimento sarebbe stata tale da determinare la mancanza del contenuto minimo dell'atto del procedimento di riscossione coattiva denominato cartella esattoriale, con la conseguenza che il rispetto del termine sopra indicato avrebbe sottoposto l'opponente alla riscossione coattiva esattoriale senza aver avuto la possibilità di conoscere le ragioni dell'imposizione.

4 2.1.- La società ricorrente assume che tale passaggio della motivazione si porrebbe in contrasto con l'art. 617 c.p.c., comma 1, il quale disciplina proprio lo strumento attraverso il quale l'ordinamento permette al debitore di impugnare un atto che lo stesso ritenga viziato nella forma. Osserva che il termine di venti giorni previsto dal codice di rito per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi decorre ogniqualvolta sussista un vizio di forma dell'atto impugnato e quindi anche in quei casi in cui, come nella specie, l'atto sia carente nella motivazione, indipendentemente dal grado della carenza. 3.- Il ricorso è fondato. Questa Corte si è ripetutamente occupata di una fattispecie del tutto analoga alla presente, anche se con questa non coincidente, in quanto relativa alla riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti agli enti previdenziali. Con orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito (così, in motivazione, Cass. n /09, citata anche nella memoria della ricorrente). Col corollario per cui, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella esattoriale - anche sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (ora venti a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. n. 80 del 2005) dalla notifica della cartella (così, tra le tante, Cass. n /08, n /08, n /09, fino alla recente n /15, in motivazione) Questo orientamento va ribadito e si presta a regolare anche il caso di specie. Escluso il riferimento alla norma speciale del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, applicabile soltanto alle cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali, è invece utile il riferimento all'art. 29 dello

5 stesso decreto legislativo, in quanto norma applicabile a tutte le entrate tributarie diverse da quelle elencate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, ed a tutte quelle non tributarie, che vengano riscosse seguendo il procedimento di cui al D.P.R. n. 602 del Essa è quindi applicabile alla cartella di pagamento notificata per il recupero delle spese di giustizia, oggetto del presente procedimento. I vizi inerenti la motivazione della cartella di pagamento ne determinano un'irregolarità formale, poichè attengono alla mancanza di conformità della stessa al modello legale. Il vizio di motivazione, anche ove consista in carenza assoluta di motivazione, non comporta, di per sè, l'inesistenza giuridica dell'atto. Questa si ha soltanto qualora l'atto non sia in alcun modo ascrivibile al suo modello legale, non certo quando ne sia, in tutto o in parte, difforme. In particolare, in materia di esecuzione forzata, deve ritenersi giuridicamente inesistente l'atto esecutivo che sia carente dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (cfr. Cass. n.7710/03 e n /08, tra le altre). La cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale tiene luogo del precetto, ma, essendo un estratto del ruolo, che è il titolo esecutivo che fonda l'azione esecutiva speciale (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49), è anche l'atto per il cui tramite il titolo esecutivo è notificato al soggetto passivo della riscossione coattiva. Il vizio di motivazione non priva l'atto della sua riconducibilità al modello delineato dal legislatore e non osta al raggiungimento dello scopo di rendere edotto il destinatario della notificazione dell'avvio dell'azione esecutiva esattoriale nei suoi confronti. Perciò, esso, come detto, da luogo ad invalidità, non ad inesistenza. I vizi che attengono alla regolarità formale della cartella di pagamento e della sua notificazione, qualora si verta in una delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, (entrate di natura tributaria non di competenza delle commissioni tributarie ovvero entrate di natura non tributaria) devono essere fatti valere dal soggetto nei cui confronti è minacciata l'esecuzione c.d. esattoriale mediante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, secondo le norme del codice di rito. Il termine per proporre tale azione è quello ordinario di venti giorni, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, di cui all'art. 617 c.p.c., comma La giurisprudenza richiamata dal resistente, relativa alla distinzione tra conoscenza legale e conoscenza di fatto ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi

6 (Cass. n /05; n /02; n /00), non è pertinente. Nel caso di specie, non rileva affatto la conoscenza dell'atto esecutivo, dal momento che non è in discussione la regolarità formale della sua notificazione. Nè assume alcuna rilevanza il riferimento del resistente alla conoscenza di fatto dell'atto impositivo, posto che questa espressione utilizzata dalla giurisprudenza è sempre riferita alla conoscenza dell'atto in quanto tale, e non ha nulla a che vedere con la conoscenza delle motivazioni dell'atto. Nel caso di specie, come detto, si è in presenza di una valida notificazione, o comunque di notificazione non contestata della cartella esattoriale. Pertanto, non è in discussione la conoscenza legale dell'emanazione di quest'ultima da parte dell'agente della Riscossione. Rileva piuttosto la conformità o meno dell'atto al modello di cartella di pagamento previsto dal legislatore e le conseguenze della riscontrata difformità. Sul punto, la sentenza è errata poichè ha equiparato la difformità per vizio di motivazione all'inesistenza giuridica dell'atto. Il principio da applicare è invece quello per il quale nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma dell'atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale - è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie". Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49. L'opposizione agli atti esecutivi si configura proprio come il rimedio esperibile per far valere il vizio di motivazione della cartella esattoriale ed il termine di cui all'art. 617 c.p.c., rappresenta lo spatium entro il quale il debitore può dolersi dell'irregolarità formale. La mancata conoscenza o conoscibilità delle ragioni dell'imposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, rappresenta il motivo dell'opposizione stessa, in quanto questa si configura come reazione ad un atto di natura esecutiva che si ritenga non conforme al precetto normativo. Pertanto, non osta al suo esperimento tempestivo che il debitore non sia in grado di conoscere, per carenza di motivazione della cartella, l'oggetto e le ragioni della riscossione coattiva, in quanto il rimedio è diretto a far valere proprio tale vizio.

7 Il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. 4.- Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono le condizioni per poter decidere nel merito la controversia ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Risulta dagli atti che l'atto introduttivo dell'opposizione alla cartella esattoriale è stato notificato in data 20 gennaio 2010, nonostante la cartella fosse stata notificata più di due mesi prima e precisamente l'11 novembre L'opposizione agli atti esecutivi proposta da F.E. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) è tardiva e, decidendo nel merito, va dichiarata inammissibile. Avuto riguardo alla mancanza di precedenti di legittimità relativi specificamente al caso oggetto del ricorso e considerato che la procura speciale conferita in favore del soggetto che ha rilasciato il mandato ad litem è stata prodotta soltanto a seguito della contestazione della parte resistente, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del grado di merito e del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata n. 699/2012 e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da F.E. nei confronti di Equitalia Gerit S.p.A., oggi Equitalia Sud S.p.A. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS). Compensa le spese del grado di merito e del presente giudizio di legittimità.

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