Agente della riscossione: impugnazione degli atti
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- Tommaso Vitali
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Agente della riscossione: impugnazione degli atti Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Equitalia Non è sempre facile, per il contribuente, individuare contro chi deve essere presentato il ricorso, soprattutto nei casi in cui, ad essere impugnato, è un atto dell Agente della riscossione. Secondo consolidata giurisprudenza l Agente della riscossione è parte del processo tributario se oggetto della controversia sia l impugnazione di atti a lui direttamente imputabili: il ricorso presentato nei confronti dell Ente creditore per vizi propri della cartella di pagamento è pertanto inammissibile. È invece necessario proporre ricorso avverso l Ente creditore nel caso in cui si intenda contestare nel merito la pretesa impositiva. Tuttavia, in quest ultimo caso, il contribuente può impugnare l atto sia nei confronti dell Agente della riscossione che dell Ente creditore: sarà infatti compito dell Agente della riscossione chiamare in causa l Ente creditore se non vuole rispondere dell esito eventualmente sfavorevole della lite. Premessa Non è sempre facile, per il contribuente, individuare contro chi deve essere presentato il ricorso, soprattutto nei casi in cui, ad essere impugnato, è un atto dell Agente della riscossione. Secondo consolidata giurisprudenza l Agente della riscossione è parte del processo tributario se oggetto della controversia sia l impugnazione di atti a lui direttamente imputabili. 1
2 Impugnazione degli atti emanati dall Agente della riscossione Errori imputabili allo stesso Agente dalla riscossione ESEMPIO: errori commessi nella compilazione, nella intestazione e nella notificazione della cartella di pagamento Altri casi nei quali non può essere individuata una responsabilità dell Agente della riscossione Parte del processo tributario è l Ente creditore Parte del processo tributario è l Agente della riscossione Se quanto appena esposto può apparire di facile comprensione, vi sono tuttavia dei casi nei quali non è così semplice individuare di chi, effettivamente, è la responsabilità dell errore. L Iva non versata Abbiamo ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Iva In realtà, nell annualità in oggetto abbiamo versato tutti gli importi dovuti e intendiamo quindi proporre ricorso. Sarà necessario impugnare l atto nei confronti di Equitalia che ha emesso la cartella di pagamento o nei confronti dell Agenzia delle Entrate? Nel caso di specie appare evidente che il ricorso attiene al merito della pretesa, ragion per cui deve essere proposto contro l ente creditore, ovvero l Agenzia delle Entrate. L iscrizione ipotecaria Ci siamo appena accorti che sul nostro fabbricato è stata iscritta ipoteca da parte di Equitalia. Riteniamo che la stessa sia del tutto illegittima, e intendiamo proporre ricorso. Contro chi va presentato? Nel caso di specie non si contesta il merito della pretesa ma si intende contestare una misura cautelare adottata dall Agente della riscossione. È pertanto quest ultimo a dover essere chiamato in giudizio. 2
3 La notifica tardiva Ci è stata notificata una cartella di pagamento quando ormai i termini per l accertamento erano spirati. Intendiamo promuovere pertanto ricorso. Contro chi dovrà essere impugnato l atto? In questo caso non è chiaro a chi possa essere imputato il ritardo, ragion per cui potrebbero esservi delle difficoltà nell individuazione dell Ente contro il quale può essere impugnato l atto. Si consiglia di proporre ricorso sia nei confronti dell Agente della riscossione che dell Ente creditore. Cosa fare nelle situazioni dubbie Come sopra anticipato può accadere che, effettivamente, il contribuente possa avere difficoltà nell individuare il soggetto contro il quale deve essere promosso il ricorso. In tutti i casi in cui è difficile individuare con certezza una responsabilità dell Agente della riscossione o dell Ente creditore: è possibile coinvolgere sia l Agente della riscossione (con l impugnazione della cartella di pagamento) sia l Ente creditore (impugnando il ruolo); è possibile chiamare in causa soltanto l Agente della riscossione, il quale è comunque gravato dell onere di chiamare in giudizio l Ente creditore nel caso in cui il giudizio attenda il merito della pretesa tributaria. Si consiglia invece di prestare la massima attenzione ai casi in cui dovesse rendersi necessaria la chiamata in causa dell Agente della riscossione. Si ricorda, infatti che, escludere l agente della riscossione potrebbe far scattare l inammissibilità del ricorso. Intendo impugnare una cartella di pagamento, ma non mi è chiaro se la responsabilità possa essere imputata all Agente della riscossione o meno. Che fare? Posso coinvolgere nel Giudizio sia l Ente creditore che l Agente della riscossione Posso proporre ricorso nei confronti dell Agente della riscossione, il quale chiamerà in causa l Ente creditore nel caso in cui il giudizio attenga il merito della pretesa tributaria. 3
4 ATTENZIONE! Non dimenticare mai di chiamare in causa l Agente della riscossione (pena inammissibilità del ricorso!) Nel caso in cui si intenda impugnare una cartella di pagamento il destinatario del ricorso deve essere principalmente individuato nell Agente della riscossione! La giurisprudenza Sul tema appare particolarmente rilevante richiamare la sentenza della Cassazione n dell 11 marzo 2011, con la quale è stato espressamente stabilito che, nel caso di vizi propri della cartella di pagamento, l impugnazione deve essere rivolta all Agente della riscossione: il ricorso presentato esclusivamente nei confronti dell Amministrazione è invece inammissibile. Corte di Cassazione, Sezione TRI civile Sentenza 11 marzo 2011, n L. Si è precisato al riguardo che - nel processo tributario regolato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n il concessionario del servizio di riscossione è parte (articolo 10) quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. In queste ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto - come nell'ipotesi in esame - esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso concessionario (Cass. Sez. 5, n del 14/02/2007; v. Cass. n del 30/10/2007 e n del 21/11/2008). Merita altresì di essere richiamata l ordinanza della Corte di Cassazione n del 2 febbraio 2012, con la quale è stato precisato che: qualora il contribuente intenda far valere la nullità della cartella esattoriale non preceduta dall atto presupposto, lo stesso può citare l Ente creditore oppure l Agente della riscossione, senza distinzioni. 4
5 Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 2 febbraio 2012, n Il ricorso appare inammissibile in relazione all'articolo 360-bis c.p.c., n. 1. Invero l'impugnata sentenza ha accolto l'appello del contribuente sull'essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalle cartelle in oggetto. Lo ha fatto affermando la concorrente legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, della Regione (ente impositore) e del concessionario (emittente la cartella). Tanto è conforme all'orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. sez. un /2007). Più risalente nel tempo è invece la sentenza della Corte di Cassazione del 25 luglio 2007, n , con la quale è stato stabilito che: se il contribuente intende contestare la pretesa tributaria può impugnare l atto sia nei confronti dell Agente della riscossione che dell Ente creditore: in questo caso sarà compito dell Agente della riscossione chiamare in causa l Ente creditore. Non si potrà quindi parlare di inammissibilità della domanda. Corte di Cassazione, sentenza del 25 luglio 2007, n V'è, peraltro, da rilevare che a norma dell'art. 40 D.P.R. n. 43 del 1988 prima, e dell'art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999, poi, "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. 5
6 In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Confermando gli orientamenti della sentenza del 2007 n , la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 giugno 2014, n , ha ritenuto che: incombe sull Agente della riscossione l onere di chiamare in giudizio l Ente creditore; il Giudice non è invece tenuto, d ufficio, a disporre l integrazione del contraddittorio. Corte di Cassazione, Sentenza 6 giugno 2014, n Il ricorso è fondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con riguardo all'impugnazione della cartella esattoriale, "la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario" (Cass. n del 2007, n del 2012, n del 2013). Il concessionario per la riscossione, infatti, la parte l'esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo, nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come, salva l'ipotesi di errore materiale, formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009). 6
7 Il contribuente Intende contestare la pretesa impositiva Intende eccepire vizi propri della cartella Può impugnare l atto sia nei confronti dell Agente della riscossione che dell Ente creditore; sarà compito dell Agente della riscossione chiamare in causa l Ente creditore; il ricorso proposto nei confronti del solo Agente della riscossione non è inammissibile. Il ricorso deve essere proposto nei confronti dell Agente della riscossione (pena inammissibilità). L omesso versamento Iva Ho ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Iva. In realtà ho già effettuato i versamenti dovuti, ragion per cui intendo impugnarla. Ho proposto ricorso nei confronti esclusivamente dell Agente della riscossione. Il mio ricorso è inammissibile? Il ricorso doveva essere proposto nei confronti dell Ente creditore. Tuttavia sarà compito dell Agente della riscossione chiamare in causa l Ente creditore, e, in questo caso, non si potrà parlare di inammissibilità del ricorso. Il fermo sui beni strumentali Sono un idraulico e l autocarro necessario per lo svolgimento della mia attività è stato sottoposto a fermo amministrativo senza alcuna comunicazione preventiva. Ho proposto ricorso avverso l Agenzia delle Entrate in considerazione del fatto che la cartella di pagamento dalla quale si è originato il debito riguarda un omesso versamento Iva (effettivamente non versata). È corretto? 7
8 No, nel caso di specie era necessario proporre ricorso avverso l Agente della riscossione. Il ricorso in oggetto è inammissibile. CONCLUSIONI In tutti i casi dubbi è preferibile: - presentare ricorso sia nei confronti dell Agente della riscossione che dell Ente creditore; - oppure, presentare ricorso soltanto nei confronti dell Agente della riscossione. - Riproduzione riservata - 8
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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