Helvetia Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/197858

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1 La tua Assicurazione svizzera. Helvetia Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/ abbinata ai contratti di Mutuo di Barclays Bank PLC Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1BINC Ed. 01/2012) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione Modulo di Richiesta di Adesione Modulo di Dichiarazione di Adesione deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione alla Polizza Incendio Convenzione Mutui N 463/01/ Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod. FI/1BINC Ed. 01/2012 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Internet: Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

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3 La tua Assicurazione svizzera. NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, Milano - Tel. 02/ Fax 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione sugli aspetti principali delle garanzie. Per le singole condizioni di contratto si rimanda al testo delle Condizioni Generali di assicurazione relative alla Polizza Convenzione. Il presente contratto prevede una durata pari a quella originariamente fissata per il mutuo sottoscritto dall Assicurato con Barclays Bank PLC, con un massimo di 40 anni. Il presente contratto si intende senza tacito rinnovo, pertanto la copertura cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza del mutuo stesso, risultante dalla documentazione in possesso dell Assicurato, senza obbligo di comunicazione tra le parti, fermo restando quanto previsto dalla normativa sul recesso per sinistro. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative di seguito descritte sono prestate attraverso la polizza-convenzione n. 463/01/ che assicura il fabbricato oggetto di mutuo, per una somma assicurata pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, come previsto dall art Valore delle cose assicurate Determinazione del Danno. Il fabbricato Assicurato deve essere edificato in materiali prevalentemente incombustibili, ed adibito per almeno 3/4 a civili abitazioni e/o uffici e deve essere ubicato nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La somma massima assicurabile per ciascun fabbricato viene stabilita pari a ,00 e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun fabbricato, importo maggiore di tale somma. Il contratto è specificamente rivolto ai Clienti della Spett.le Barclays Bank PLC che hanno sottoscritto un contratto di mutuo. Mod. C/31BINC Ed. 01/2012 Pagina 1 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Internet: Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

4 La tua Assicurazione svizzera. Il presente contratto opera per i danni subiti dall unità immobiliare assicurata, in conseguenza degli eventi di seguito indicati: incendio; fulmine; esplosione e scoppio; caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate; i danni conseguenti agli eventi di cui sopra,che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 m (metri) da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro; le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate, per mancato godimento per perdita delle pigioni, per spese di trasloco. La garanzia indennizza inoltre, nei limiti della somma assicurata e dedotte le franchigie di polizza, i danni subiti dall unità immobiliare in conseguenza di: Eventi Atmosferici; Fenomeno Elettrico; Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti; Sovraccarico neve; Terremoto; Atti vandalici o dolosi; Urto veicoli. Per la regolamentazione delle singole garanzie si rimanda alle Garanzie Integrative - sempre operanti- riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione. Esclusioni Il contratto prevede l esclusione dalla garanzia di alcune tipologie di rischi e/o eventi elencati sia nella clausola generale di cui all Art.11 Esclusioni - delle Norme che regolano l assicurazione in generale, sia all interno dei singoli articoli che regolano le estensioni previste dal contratto che nelle Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, sempre operanti, riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione. Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio e altri eventi assicurati, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto assicurando un valore inferiore si può ricevere un indennizzo parziale incorrendo nella regola proporzionale (Art del Codice Civile). Infatti in caso di valore assicurato inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell intero fabbricato o porzione assicurata, (escludendo il valore dell area), Helvetia Assicurazioni indennizza il danno subito dal fabbricato con una somma in misura inferiore al danno totale, in proporzione al minor premio pagato. Ad esempio : se il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato fosse ,00 e il valore assicurato fosse pari a ,00, in caso di sinistro pari ad ,00 Helvetia Assicurazioni indennizzerebbe un importo di ,00 per l applicazione della regola proporzionale. Mod. C/31BINC Ed. 01/2012 Pagina 2 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

5 La tua Assicurazione svizzera. Nel contratto sono inoltre previste franchigie e scoperti che evidenziamo, riportate all interno delle specifiche Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, delle Condizioni Generali di assicurazione relative alla Polizza Convenzione: Garanzia Franchigia per Limite Risarcimento ogni sinistro Eventi Atmosferici 160,00 Non previsto Fenomeno Elettrico 160,00 10% della somma assicurata con il massimo annuo per mutuo di 7.800,00 Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti 1.550,00 Non previsto Sovraccarico di neve 160,00 Non Previsto Terremoto 1.550,00 Non previsto Tumulti, Scioperi, Sommosse, Atti vandalici o dolosi, Terrorismo, Sabotaggio 155,00 Non previsto Limite Indennizzo Annuo di Polizza Convenzione == ,00 per anno assicurativo per uno o più sinistri Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione di franchigia e scoperto e limite di indennizzo : Fenomeno Elettrico Esempio n 1 Somma Assicurata in polizza : ,00 Danno subito : 2.000,00 Franchigia Prevista : 160,00 Limite di indennizzo : 10% di ,00 (pari ad ,00) con il limite massimo di 7.800,00 Importo da liquidare : 1.840,00 così determinato : ( 2.000,00-160,00 = 1.840,00 che risulta essere minore al limite di polizza pari ad e quindi non soggetto ad ulteriori riduzioni). Esempio n 2 Somma Assicurata in polizza : ,00 Danno subito : ,00 Franchigia Prevista : 160,00 Limite di indennizzo : 10% di ,00 (pari ad ,00) con il limite massimo di 7.800,00 Importo da liquidare : 7.800,00 così determinato : ( ,00-160,00 = 9.840,00 che risulta essere maggiore del limite di polizza pari ad 7.800,00 e quindi l importo da liquidare corrisponderà al massimo indennizzo). 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo come previsto all Art Esagerazione Dolosa del danno delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Mod. C/31BINC Ed. 01/2012 Pagina 3 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

6 La tua Assicurazione svizzera. 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art del C.C. E comunque previsto nelle condizioni contrattuali all Art. 4 - Aggravamento del rischio - che il Contraente e l Assicurato sono sollevati dall obbligo di dichiarare eventuali aggravamenti del rischio assicurato. Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio detenere all interno di una abitazione materiali pericolosi come infiammabili o esplosivi. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell Assicurato (art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi e Costi Il pagamento del premio avviene in via anticipata, in un unica soluzione all atto della stipula del mutuo, per il tramite di Barclays Bank PLC. che provvede a trasmetterlo alla Società. Il premio viene addebitato all Assicurato detraendo lo stesso dall importo del mutuo erogato o addebitando il premio sulla prima rata di mutuo. Il premio unico corrisposto è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto. La quantificazione delle spese summenzionate è la seguente : Costi % del premio versato Quota media* ( ) Spese di acquisto ** 40,08 200,41 Spese di gestione*** 0,8 4,00 Spese per Anticipata Estinzione Nessuna == * calcolata su un premio unico anticipato medio lordo di Euro 500,00 (determinato sulla base delle rilevazioni contabili relative all ultimo esercizio della Società); ** Quota parte percepita in media dall intermediario. *** Quota parte percepita in media dalla Società. In caso di Anticipata Estinzione e/o Surroga del mutuo, l Assicurato può richiedere a Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, il rimborso della parte di premio imponibile, corrispondente al periodo di garanzia non goduto, o la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza originaria del mutuo. In caso di richiesta di rimborso del premio le garanzie del presente contratto cessano dalla data di estinzione del mutuo stesso. Per la definizione delle modalità di rimborso del premio, o di continuazione della copertura, si rimanda a quanto previsto all Art Estinzione Anticipata del Mutuo Surroga - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa,nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 8. Diritto di recesso In caso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, è facoltà delle parti recedere dalla copertura assicurativa colpita da sinistro, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla data di invio della stessa. Mod. C/31BINC Ed. 01/2012 Pagina 4 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

7 La tua Assicurazione svizzera. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all Assicurato la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile, modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Il diritto dell assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Al presente contratto si applica l imposta vigente al momento della sottoscrizione del contratto, attualmente pari al 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell articolo 1914 C.C.; b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità ai sensi dell articolo 1913 C.C.; c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno (copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società); d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all Art Procedura per la valutazione del danno -, all Art.17 - Mandato dei Periti - e all Art.18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione. 13. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Fax Posta elettronica: reclami@helvetia.it. Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax / ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). Mod. C/31BINC Ed. 01/2012 Pagina 5 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

8 La tua Assicurazione svizzera. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 14. Arbitrato L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società. AVVERTENZA: Con esclusione delle controversie in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'assicurato potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. C/31BINC Ed. 01/2012 Pagina 6 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

9 La tua Assicurazione svizzera. Glossario e Definizioni di polizza Di seguito si riportano i termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo e nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/ abbinata ai contratti di Mutuo di Barclays Bank PLC, aventi il seguente significato : Anno: Periodo di tempo la cui durata è convenzionalmente fissata in 360 giorni. Assicurato/Beneficiario: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione,proprietario del fabbricato indicato nella Dichiarazione di Adesione alla polizza convenzione n 463/01/ e che ha stipulato il contratto di mutuo con Barclays Bank PLC e che ha aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo modulo proposto dalla Banca Contraente. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Contraente/Intermediario: Barclays Bank PLC che ha stipulato il contratto di assicurazione e che si obbliga a trasferire il premio pagato dall Assicurato alla Società. Data di scadenza del mutuo: La data di scadenza dell ultima rata del mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario. Dichiarazione di Adesione: Il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all assicurazione. Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato: La costruzione edile relativa alla pratica di mutuo compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle sue adiacenze e, in particolare, gli impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, come pure altri impianti ed installazioni, considerati immobili per natura o destinazione. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Franchigia: Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Mutuo Il contratto stipulato tra il Contraente e l Assicurato avente per oggetto la concessione all Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili. Polizza: Il documento che prova l assicurazione. Premio: La somma dovuta dall Assicurato alla Società per il tramite della Contraente. Scoperto: La percentuale del danno indennizzabile che l Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia via G.B. Cassinis, Milano. Tetto: L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Mod. C/31BINC Ed. 01/2012 Pagina 7 di 7 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

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11 La tua Assicurazione svizzera. Helvetia Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/ abbinata ai contratti di Mutuo di Barclays Bank PLC Condizioni di Assicurazione. Mod. BAR/1 Ed. 01/2012 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, Milano Tel (20 linee) Fax Internet: Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A R.E.A. n Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

12 Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo, che coincide con il giorno del rogito notarile e/o dal giorno della sottoscrizione, dinanzi al notaio, dell atto di Accettazione di Proposta Contrattuale di Mutuo e di Costituzione di ipoteca e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del mutuo stesso risultante dalla documentazione in possesso del Contraente. Il premio di polizza si intende corrisposto in una unica soluzione fino alla scadenza del mutuo stesso. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato, sono sollevati dall obbligo di dichiarazione di eventuali aggravanti del rischio assicurato. Art. 5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra parte, mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dall Assicurato ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all Assicurato la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione L assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno in cui termina il contratto di mutuo per scadenza originaria, senza tacito rinnovo. Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 8 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, sarà quello dell Autorità Giudiziaria ove ha sede la Società o quello dove ha sede l Assicurato. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Oggetto dell assicurazione Premesso che: Il fabbricato assicurato è edificato in materiali prevalentemente incombustibili ed adibito per almeno 3/4 a civile abitazione e /o uffici; Si assicura il Fabbricato per una Somma Assicurata pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato. La somma massima assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a ,00 e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma. la Società indennizza: I. i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi: a) direttamente causati da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti; - rovina di ascensori e montacarichi; b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica,termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,da colaggio o fuoriuscita di liquidi; II. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio. Mod. BAR/1 Ed. 01/2012 Pagina 1 di 6

13 III. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall art.19 - Limite massimo dell indennizzo. IV. Le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate,per mancato godimento per perdita delle pigioni,per spese di trasloco,nonché i costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione, degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro. Ciò sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza,fermo quanto disposto dall art.19 - Limite massimo dell indennizzo. Art. 11 Esclusioni Sono esclusi i danni: a. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c. causati con dolo dell Assicurato; d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni; e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f. alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g. di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento (salvo quanto previsto dall art. 10 che precede) o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all Assicurato compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell articolo 1914 C.C.; b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell articolo 1913 C.C.; c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo,diritto ad indennità alcuna. Il Contraente deve: e) mettere a disposizione della Società la documentazione relativa al mutuo erogato, nonché ai relativi piani di ammortamento dello stesso. L inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti b), c), d), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 1915 C.C. Per le informazioni inerenti la gestione dei sinistri, la Società mette a disposizione il proprio Servizio Clienti (Numero Verde ). Mod. BAR/1 Ed. 01/2012 Pagina 2 di 6

14 Art. 15 Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilità il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati una dalla Società ed uno dall Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze,natura,causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all articolo 14 - Obblighi in caso di sinistro; d) verificare l esistenza,la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti,le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che l attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione,al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante, l ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. L importo massimo liquidabile non potrà, comunque essere superiore alla somma assicurata come definita nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione. Da tale indennizzo saranno detratte le franchigie previste dalle disposizioni di polizza. Art Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall articolo 11 lettera c). E data facoltà all Assicurato di autorizzare la Società a pagare l indennizzo direttamente alla Contraente. Art. 21 Assicurazione Parziale Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 18 -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Mod. BAR/1 Ed. 01/2012 Pagina 3 di 6

15 sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Art Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 23 Estinzione Anticipata del mutuo - Surroga In caso di anticipata estinzione e/o surroga del mutuo da parte dell Assicurato, l assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione del mutuo stesso e/o dalla data dell avvenuta surroga e l Assicurato avrà diritto ad ottenere dalla Società il rimborso del premio imponibile, relativo al periodo temporale intercorrente tra la data di estinzione del mutuo e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Ai fini del rimborso del premio,l Assicurato deve inviare alla Società tramite Fax al numero o, in alternativa inviare - Lettera raccomandata indirizzata a : Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via Cassinis, Milano (MI) Ufficio Banche - Area Consulenza Persone allegando apposito modulo di Richiesta di Rimborso Premio per anticipata estinzione del mutuo, reperibile sul sito internet o che potrà essere richiesto alla Società al numero verde n , e relativa documentazione del Contraente attestante l avvenuta estinzione o surroga del mutuo. Il calcolo dell importo del premio da rimborsare all Assicurato, sarà effettuato utilizzando la seguente formula: I = Importo da rimborsare al netto dell imposta (pari al 22,25%) P = Premio Lordo Unico Anticipato (comprensivo di imposta del 22,25%) D = Durata del mutuo espressa in giorni interi; ai fini del calcolo di tale periodo si considera convenzionalmente Anno un periodo di 360 giorni. R = Durata del periodo di garanzia goduto espressa in giorni interi. Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di cui sopra, la Società rimborserà all Assicurato il premio pagato e non goduto al netto di imposte. In caso di Surroga del Mutuo l Assicurato potrà richiedere alla Società il mantenimento della copertura assicurativa, nei termini pattuiti in fase di adesione della stessa. La Società emetterà apposito atto di variazione per l inclusione della clausola di vincolo a favore del nuovo Istituto Bancario. GARANZIE INTEGRATIVE Sempre operanti ed in aggiunta a quanto previsto dall articolo 10 - Oggetto dell assicurazione. Eventi atmosferici Si assicurano i danni: 1. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria o dal peso della neve; 2. causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere,abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati; 3. da bagnamenti che si verificassero all interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causati da uno degli eventi suindicati. Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete. La presente condizione è prestata mediante applicazione, di una franchigia fissa di 160,00 per singolo mutuo assicurato. Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi sociopolitici. La Società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione ed inadeguata manutenzione. La presente garanzia è prestata per macchinari ed impianti di pertinenza degli immobili assicurati. Mod. BAR/1 Ed. 01/2012 Pagina 4 di 6

16 Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro inerente il singolo mutuo assicurato, dell'importo di 160,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo mutuo, per uno o più sinistri che avvengano nell anno assicurativo, somma superiore al 10% della somma assicurata, col massimo di 7.800,00. Implosione Premesso che per "implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione", verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte delle macchine o impianto in cui si è verificata l'implosione. Inondazioni, alluvioni, allagamenti La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dell'art. 11. d) delle Norme che regolano l assicurazione in generale, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, dell'importo di 1.550,00 per singolo mutuo assicurato. Sovraccarico di neve La Società risponde dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto (solo se assicurato),purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve. La Società non risponde dei danni causati: da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del ), aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di un importo di 160,00 per singolo mutuo assicurato. Terremoto La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 11. d) delle Norme che regolano l assicurazione in generale, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni La Società non risponde dei danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto; o causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di Mod. BAR/1 Ed. 01/2012 Pagina 5 di 6

17 godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono garantite se e in quanto assicurate nella polizza incendio di base. Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Resta inoltre convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, dell'importo di 1.550,00 per singolo mutuo assicurato. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenze che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. del presente articolo anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti previsti. La presente condizione è prestata mediante applicazione, di una franchigia fissa di 155,00 per singolo mutuo assicurato. Onda sonica La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI) Anticipo indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Buona Fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'assicurato o del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto al risarcimento ne' riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il Contraente e/o l Assicurato abbiano agito senza dolo e colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si e' verificata. Guasti prodotti dall'assicurato o da terzi Ad integrazione di quanto previsto all'art. 10. delle Norme che regolano l assicurazione in generale, resta convenuto che oltre ai guasti causati agli enti assicurati per ordine dell'autorità, la Società risponde anche di quelli causati dall Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito dalla presente polizza. Limite di indennizzo Fermi restando i limiti minori fissati per le singole garanzie, in nessun caso la Società pagherà per ciascun anno di durata della presente convezione e per uno o più sinistri che coinvolgano una o più porzioni immobiliari o loro porzioni, somma superiore a ,00. Estensione territoriale I fabbricati e/o porzioni, oggetto della presente polizza convenzione possono essere ovunque ubicati nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. Urto di veicoli stradali La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, esistenti nell'ambito dell'esercizio indicato, da urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell Assicurato. Mod. BAR/1 Ed. 01/2012 Pagina 6 di 6

18 Mod. BAR/1 Ed. 01/2012

19 Richiesta di Adesione alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/ Identificazione del Mutuatario Cognome Nome Codice Fiscale N Mutuo Via Città Prov Cap Premessa Preso atto che : Barclays Bank PLC, in qualità di Contraente, ha stipulato con Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un mutuo da essa erogato, la Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/197858, avente la finalità di garantire il rischio derivante dai danni dell incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili oggetto di mutuo; Il totale dei costi applicati al contratto in oggetto è pari ad ovvero il 40,88% del premio unico lordo anticipato così suddivisi: Costi Spese di acquisto (Quota parte percepita in media dall intermediario) Spese di gestione (Quota parte percepita in media dalla Società) % del premio unico lordo anticipato 40,08 % 0,80 % Importo costi ( ) premio unico lordo anticipato*0,4499 premio unico lordo anticipato*0,008 Premio Lordo unico anticipato (comprensivo di imposte) Richiede Di ADERIRE in qualità di Assicurato alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/ e per l effetto AUTORIZZA Barclays Bank PLC a trasmettere a Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per l esecuzione della polizza. Luogo Data Firma Assicurato Somma Assicurata Effetto della Copertura Somma Assicurata Fabbricato* pari a Effetto Copertura : ore 24 della data del rogito notarile Scadenza Copertura : ore 24 della data di scadenza del mutuo *Si assicura il Fabbricato per una Somma Assicurata pari al credito residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato. DATI IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO Via Cap Città Mod. BB21/5013bis Ed. 01/2012 Pagina 1 di 2

20 DICHIARAZIONI L'adesione alle coperture assicurative della polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/197858" avverrà contestualmente alla stipula del Contratto di Mutuo. Agli effetti della validità della presente Polizza, l Assicurato DICHIARA : di aver aver ricevuto copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione e il modulo di Richiesta e Dichiarazione di Adesione; di aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale alla stipula del mutuo, a condizione che sia stata sottoscritta la Dichiarazione di Adesione e sia stato pagato il relativo premio. Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 del codice civile, le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza Convenzione ed, in particolare : Art. 5 Recesso in caso di sinistro - Art.6 Proroga dell assicurazione e Periodo di assicurazione Art. 10 Oggetto dell assicurazione - Art. 14 Obblighi in caso di sinistro Art. 16 Procedura per la valutazione del danno Art. 19 Limite massimo dell indennizzo - Art. 22 Assicurazione presso diversi assicuratori e la seguente Condizione Particolare : Limite di Indennizzo. Luogo Data Firma Assicurato Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, al fine di prestare la garanzia assicurativa relativa alla polizza convenzione n 463/01/ Per l esercizio dei diritti previsti dalla Legge potrà contattare Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via Cassinis n Milano. DÀ NEGA il consenso di cui sopra Luogo Data Firma Assicurato In riferimento all informativa di cui all art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali) fornita da Barclays Bank PLC il sottoscritto esprime o nega il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine di aderire e dare esecuzione alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/197858, prendendo atto che l eventuale mancato consenso al trattamento di tali dati, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità di cui alla Polizza Convenzione Incendio Mutui N 463/01/197858, comporta l impossibilità di dare esecuzione alla polizza. DÀ NEGA il consenso di cui sopra Luogo Data Firma Assicurato Mod. BB21/5013bis Ed. 01/2012 Pagina 2 di 2

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