SCHEMA DI DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE IN TEMA DI

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1 Osservazioni al documento di consultazione ISVAP n. 41/2010 SCHEMA DI DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI Gennaio 2011 Pagina 1 di 15

2 Documento di consultazione ISVAP n. 41/2010 Schema di disposizione regolamentare in tema di conflitto di interessi degli Si fa riferimento al documento di consultazione n. 41/2010, contenente lo schema di provvedimento volto a modificare l art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa. Si ringrazia per l attenzione che l ISVAP vorrà prestare alle osservazioni di seguito esposte. 1. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione modifica il Regolamento n. 5/2006 sulla intermediazione assicurativa, proponendo di introdurre una norma che impone agli intermediari di astenersi dall assumere - direttamente o indirettamente - la contemporanea qualifica di beneficiario (o di vincolatario) delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto, in forma individuale o collettiva. L introduzione di analoga norma regolamentare sia pure nella forma del divieto espresso - era già avvenuta con l art. 52 del regolamento n. 35/2010, con decorrenza 1 dicembre Nel mese di luglio 2010 tale norma è stata oggetto di ricorso al TAR del Lazio da parte di ABI, unitamente a cinque primarie banche, e di altre Associazioni di intermediari finanziari. I motivi del ricorso attenevano sia ad un vizio procedimentale, relativo al mancato svolgimento della pubblica consultazione prima dell emanazione della norma, sia ad alcuni profili di merito. Il 27 ottobre 2010 il TAR, senza entrare nel merito delle censure di natura sostanziale, ha affrontato, ritenendola assorbente, la questione procedurale ed ha accolto il ricorso per difetto di consultazione. Tenuto conto della motivazione della sentenza, l ISVAP ha deciso di sottoporre a formale consultazione una nuova norma regolamentare di contenuto sostanzialmente analogo. 2. La Relazione dell ISVAP che accompagna la norma posta in consultazione motiva l introduzione dell obbligo di astensione con i seguenti argomenti: a) la fattispecie che si intende regolare configura un caso di grave conflitto di interesse in cui versa l intermediario assicurativo quando assume un proprio interesse contrattuale nella polizza di assicurazione che offre al cliente, dietro corrispettivo. La mera compresenza, in capo allo stesso soggetto di tale duplice ruolo, implica automaticamente che Pagina 2 di 15

3 l intermediario viene così a perseguire interessi suoi personali contrastanti con quelli del cliente (cfr. Relazione, p. 3). Un aspetto caratterizzante di tale presunto conflitto di interessi è, per ISVAP, quello connesso ai costi, ingiustificatamente sproporzionati, di acquisto della copertura assicurativa; b) rispetto a tale situazione di conflitto, opera l obbligo di astensione dell intermediario ai sensi dell art. 183 Codice delle Assicurazioni Private (CAP), di cui la norma in consultazione costituisce, pertanto, attuazione; c) in applicazione dei principi di cui all art. 23 LR (in particolare, proporzionalità e ragionevolezza), ISVAP afferma che dall introduzione della norma i contraenti ricaveranno indubbi benefici qualitativi in termini di correttezza dell attività di intermediazione; riceveranno vantaggi economici dall ampliamento dell offerta assicurativa, tra i quali la minore onerosità delle coperture. Le motivazioni addotte da ISVAP non si ritengono condivisibili per le ragioni che seguono, avvalorate dalle evidenze quantitative riportate in Appendice. a) Sulla presunta sussistenza del conflitto di interesse Il doppio ruolo assunto dalla banca - di collocatore (intermediario) e beneficiario/vincolatario di polizze assicurative - non integra di per sè un conflitto di interesse. Infatti, il vantaggio che l intermediario ottiene dall essere, contemporaneamente, anche beneficiario della polizza (garanzia del buon esito del finanziamento e percepimento di commissioni per la polizza venduta) non può essere inteso come una situazione patologica di conflitto di interessi. Infatti, perché si possa parlare di conflitto di interesse è necessario che al vantaggio dell intermediario corrisponda un danno a carico del cliente, cosa che non può ritenersi aprioristicamente sussistente nella fattispecie in esame che, come si dirà di seguito, comporta benefici anche a favore del cliente medesimo. Si pensi, ad esempio, ad un contratto assicurativo che accede ad un mutuo ipotecario. Da un lato, la richiesta di una garanzia da parte della banca che assista il finanziamento è di per sè assolutamente legittima, dall altro non può negarsi che l assicurazione mira a rafforzare le garanzie del cliente e, quindi, a tutelarlo, nei confronti della banca: ove si verifichi l evento assicurato, l indennizzo a favore della banca interviene a ridurre (se non addirittura ad estinguere) il debito residuo del cliente e evita che l insolvenza generi al cliente il danno, ben più grave, consistente nella perdita dell immobile offerto in garanzia. Pagina 3 di 15

4 Per altro verso il processo di mitigazione del rischio attivato dalla copertura assicurativa rende acquisibili rischi altrimenti non assumibili dalla banca, con l effetto di consentire l accesso al credito di soggetti altrimenti esclusi per l insostenibilità dell operazione (a titolo di esempio, giovani privi di stabilità del reddito, mutuatari che necessitano di un credito di importo particolarmente elevato rispetto al valore del bene offerto in garanzia, etc). Considerato, quindi, che l utilità sostanziale del contratto è soprattutto in favore del cliente non sussistono profili giuridici o economici di conflitto di interesse a danno del cliente per la banca che agisce come intermediario assicurativo e, al tempo stesso, come beneficiario della prestazione assicurativa, senza poter tuttavia disporre liberamente del rimborso previsto, che è obbligatoriamente destinato alla riduzione (se non all estinzione) del debito residuo del cliente nel caso in cui si verifichi l evento oggetto della polizza. In realtà, l ISVAP ha mostrato di ravvisare il conflitto di interesse nel fatto che il doppio ruolo della banca, di intermediario e di beneficiario, si accompagna all applicazione di onerose commissioni a carico del cliente (cfr. pp. 3-4 della Relazione). ABI ritiene che il percepimento delle provvigioni non rilevi ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse, in quanto esso non è in necessaria relazione con il duplice ruolo assunto dalle banche. Infatti, la circostanza che l intermediario sia incentivato a vendere al cliente il prodotto per cui percepirà le commissioni è una situazione tipica nell ambito dei mercati finanziari e assicurativi e prescinde dalla circostanza che l intermediario sia, al contempo, beneficiario della polizza che distribuisce. Occorre poi sottolineare che obbligare il cliente a rivolgersi ad un intermediario diverso dal beneficiario non garantisce di per sè alcun trattamento migliorativo, anzi ciò potrebbe rivelarsi assai più oneroso e svantaggioso per il cliente medesimo per i seguenti ordini di ragioni. In primo luogo, il ricorso diretto del cliente ad altro operatore assicurativo renderebbe più complessa e meno rapida l erogazione del credito da parte della banca, che si vedrebbe costretta a valutare caso per caso l idoneità del relativo contratto assicurativo a garantire il credito. La ricerca autonoma da parte del cliente di una compagnia di assicurazione che copra, ad esempio, il rischio danni sull immobile (a copertura dell evento scoppio e incendio ), obbligatoria per ottenere dal lato dell intermediario la riduzione dei requisiti di capitale ai fini di vigilanza (e quindi le condizioni previste per i mutui, altrimenti non applicabili), può generare effetti negativi in termini di: Pagina 4 di 15

5 - tempi di delibera del finanziamento e dunque di ottenimento del credito (per il necessario esame caso per caso dei termini contrattuali della polizza proposta dal cliente); - premio medio pagato dal cliente ad un operatore terzo rispetto all operazione di credito, premio che non potrà giovarsi delle economie di scala e di scopo della banca, la quale negozia invece sul mercato all ingrosso questi premi attraverso la formula delle polizze collettive e potrà quindi far valere sull intermediario assicurativo una forza negoziale ben diversa da quella del singolo cliente e una più ampia capacità informativa. Entrambi gli aspetti indicati sono poi ancora più rilevanti nelle operazioni di erogazione di finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, dove specifiche coperture assicurative (caso morte e perdita del lavoro) sono obbligatorie ex lege e possono pertanto determinare un indebolimento della forza negoziale del cliente. In secondo luogo l impossibilità di offrire (e stipulare) contestualmente i due prodotti aumenterà significativamente la quota di debitori non coperti contro eventi che generano elevate perdite per il cliente e costituiscono, al contrario, le principali cause di insolvenza nel segmento dei mutui e del credito personale. Infine, l introduzione del divieto in esame determinerà la conseguenza di trasferire la copertura del rischio su altre forme di garanzia (es. fideiussione) meno efficienti ma soprattutto meno convenienti per la clientela perché il rischio viene trasferito su altri soggetti privati (tipicamente, un familiare del cliente) anziché su un (più solido) portafoglio diversificato di un operatore specializzato e soprattutto senza che questo garantisca necessariamente la copertura integrale del cliente rispetto al manifestarsi del danno più rilevante, che è la perdita dell immobile posto in ipoteca. b) Contrasto della disciplina in consultazione con l art. 183 CAP Ove pure si volesse ipotizzare ma, per quel che si è detto, non è così che la fattispecie divisata integri un conflitto di interesse come sopra circostanziato, la norma regolamentare in consultazione si porrebbe in contrasto con l art. 183 del CAP, che detta le regole di comportamento delle imprese e degli intermediari. Ai sensi di tale norma primaria, infatti, le imprese e gli intermediari sono tenuti a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati (art. 183, comma 1, lett. a, CAP); ad acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze Pagina 5 di 15

6 assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati (art. 183, comma 1, lett. b, CAP); e ad organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio (art. 183, comma 1, lett. c, CAP). La norma primaria, dunque, impone agli operatori obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, informazione e non vieta il conflitto di interesse come tale, ma obbliga le stesse imprese e gli intermediari ad organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse e, ove ciò non sia ragionevolmente possibile, ad assicurare trasparenza in ordine ai possibili effetti sfavorevoli derivanti dal conflitto. Sulla base di tale previsione normativa, l ISVAP è legittimato ad emanare regolamenti per la determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli (art. 183, comma 2, CAP). Il potere regolamentare dell ISVAP è quindi finalizzato a determinare, specificandole, le regole di comportamento previste dall art. 183, e non può andare oltre tali limiti. Il criterio adottato dall art. 183 CAP, per cui il conflitto di interessi deve essere evitato dall intermediario ove ciò sia ragionevolmente possibile, induce a ritenere che è posta comunque in capo all intermediario stesso la valutazione della sussistenza o meno, in concreto e caso per caso, del conflitto e, in caso di conflitto che potrebbe teoricamente evitare, esso è comunque legittimato a valutare se tale scelta sia ragionevole o meno anche per l interesse del cliente. In definitiva, l art. 183 CAP non consente di stabilire un divieto, di per sé, di essere al tempo stesso intermediario e beneficiario o vincolatario della prestazione assicurativa, nel presupposto per di più erroneo, per quel che si è visto che la fattispecie considerata integri sempre un conflitto di interesse rilevante e che tale asserito conflitto vada vietato in radice e una volta per tutte. Al contrario, il legislatore rimette alla responsabilità degli operatori la gestione dell eventuale conflitto (accertato in concreto di volta in volta) in modo tale da evitare pregiudizi al cliente, e la trasparenza al cliente in ordine ai possibili effetti sfavorevoli dello stesso. Quel che rileva, dunque è il comportamento concretamente posto in essere volta per volta dall intermediario, comportamento che deve essere conforme ai canoni di diligenza, correttezza e trasparenza. Pagina 6 di 15

7 c) Contrasto della disciplina in consultazione con i principi di cui all art. 23 LR La norma in esame va valutata anche alla luce dei principi posti dall art. 23 della LR: la proporzionalità e la ragionevolezza, cui deve essere ispirato l esercizio del potere regolamentare delle Autorità di Vigilanza e dell ISVAP in particolare. La coerenza della norma a tali principi va concretamente verificata attraverso la relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, prevista dall art. 23 Legge Risparmio, che nel caso di specie è stata sostanzialmente omessa. L art. 23 della Legge Risparmio (legge n. 262/2005, art. 23, comma 2) prevede che nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 [tra cui l ISVAP] tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari 1. È chiaro che l obbligo di astensione che si ipotizza di introdurre è misura che sacrifica eccessivamente gli interessi dei destinatari rispetto ad altre misure, quali obblighi di trasparenza, correttezza, diligenza, informazione, contemplati come si è visto dalla norma primaria e pienamente conformi alle finalità e ai limiti del potere di vigilanza che la legge attribuisce all ISVAP. La norma regolamentare in consultazione risulta, inoltre, essere irragionevole in relazione agli effetti che l obbligo di astensione da essa prescritto è suscettibile di produrre. In particolare, come sopra indicato, l obbligo per la banca di astenersi dall assumere il doppio ruolo di intermediario e beneficiario potrebbe comportare l aumento della quota di debitori non coperti contro eventi che costituiscono le principali ipotesi di insolvenza nel settore dei mutui e del credito personale. Vale, inoltre, quel che si è già detto: l astensione, da parte della banca, dall esercitare il doppio ruolo avrebbe per effetto di costringere il cliente ad effettuare una ricerca autonoma di una compagnia di assicurazione; il che comporta la stipula di contratti assicurativi più onerosi, in quanto basati su polizze individuali più costose di quelle 1 Si veda anche l art. 191 CAP, ai sensi del quale i regolamenti adottati dall ISVAP si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari ; al tempo stesso devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati (comma 3). Pagina 7 di 15

8 collettive che le banche sono in grado di procurarsi negoziando sul mercato all ingrosso. Per quel che riguarda la relazione sulle conseguenze della norma in consultazione, quanto indicato da ISVAP a pg. 5 del documento è del tutto carente, poiché si limita ad affermare che i contraenti riceveranno indubbi benefici qualitativi e che gli operatori non subiranno alcuna limitazione. Inoltre, fermo restando quanto previsto dall art. 23 LR, esistono delle Guidelines europee al rispetto delle quali sono tenute tutte le Autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo e dei mercati mobiliari. Anche tali Guidelines sono state disattese nella presente consultazione, impedendo di valutare puntualmente ed ex ante i possibili effetti della norma ipotizzata, onde scongiurare il rischio dell adozione di una misura irragionevole, asseritamente finalizzata alla tutela dei consumatori ma, invece, suscettibile di porsi a loro svantaggio. Ulteriori considerazioni sulle Guidelines e sui profili quantitativi sono svolte in Appendice. Va da ultimo rilevato che la norma, nella formulazione proposta, risulta non chiara nei suoi presupposti applicativi, con la conseguenza che l obbligo di astensione ivi previsto potrebbe essere poi letto anche con riferimento ad un ambito di applicazione bene più ampio di quello che ISVAP intende normare. Si osserva, infatti, che la norma, oltre a non tenere in considerazione le ipotesi in cui le polizze ed il relativo vincolo - siano richieste per legge -, tramite l inciso anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, rischia di coinvolgere genericamente tutti i rapporti di affari propri o di società del gruppo, estendendo, in modo irragionevole, il concetto di assunzione diretta o indiretta della contemporanea qualifica. Inoltre, la formulazione proposta non consente di evincere con chiarezza se la norma riguardi: - le polizze collocate dall intermediario beneficiario contestualmente alla concessione del finanziamento e non anche alle polizze collocate in assenza di tale con testualità, sia essa materiale o logica. - qualsiasi forma di garanzia acquisita dalle banche (ad esempio, il pegno su polizze), fermo restando che la garanzia prestata da un soggetto diverso da quello finanziato non dovrebbe, evidentemente, rientrare nell ambito di applicazione della norma, Per tutte le considerazioni sopra illustrate, ABI esprime contrarietà all introduzione della norma proposta. Pagina 8 di 15

9 * * * * Tutto ciò premesso, l ABI ritiene che quanto proposto dall ISVAP ispirato ad una logica preclusiva - vada invece affrontato, nello spirito dell art. 183 CAP, attraverso iniziative che consentano una maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela, ne consolidino la piena consapevolezza sui contenuti dell operazione finanziaria che si prospetta, amplino la gamma delle operazioni possibili al riguardo in termini di copertura assicurativa. Tutto ciò in una prospettiva, in definitiva, di efficientamento delle logiche di mercato, anche in coerenza con le previsione dello stesso tenore contenute nello stesso Regolamento ISVAP (cfr. ad es. art. 50). È su questo piano che ABI propone all ISVAP una serie di impegni di autoregolamentazione dell industria finalizzati ad aumentare l efficacia concorrenziale del mercato delle polizze assicurative. In particolare tali impegni potrebbero consistere nel fornire al cliente in fase precontrattuale talune informazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 35/ sulle polizze assicurative offerte, attraverso un modulo standard nel quale sono riportate: (i) il carattere obbligatorio o facoltativo della polizza al fine dell ottenimento del credito; (ii) le caratteristiche che le polizze devono avere qualora siano acquisite presso intermediari diversi da quello che eroga il finanziamento; (iii) l indicazione dei tempi massimi entro cui l intermediario si impegna a comunicare al cliente se l assicurazione che questi stipulerebbe con un terzo sia conforme o meno ai requisiti richiesti. Peraltro, in termini di interventi a tutela del cliente, la scrivente auspica che ISVAP ponga in essere il massimo coordinamento con la Banca d Italia, in vista dell imminente emanazione delle disposizioni di attuazione del D.lgs. 141/2010 in tema di disciplina del credito ai consumatori e di ridefinizione del Testo Unico Bancario. Se gli impegni sopra indicati non fossero ritenuti sufficienti da parte di ISVAP, ABI è disponibile a prendere in considerazione proposte alternative, ritenute adeguate dall Istituto, che riguardino sempre il profilo delle misure di trasparenza e correttezza e non già di divieto. Pagina 9 di 15

10 Appendice Osservazioni sull analisi svolta da ISVAP in tema di polizze connesse a mutui e finanziamenti. I principi di better regulation, con specifico riguardo all adozione di normativa regolamentare, sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla Legge sul Risparmio 2. Nel documento di consultazione ISVAP n. 41/2010, le conseguenze attese dall intervento regolamentare sono solo accennate e pertanto l approccio adottato non appare completamente coerente con questa impostazione, soprattutto per quanto concerne le modalità applicative, definite sia nelle Guidelines adottate a livello comunitario che in quelle redatte dai Comitati di terzo livello 3. Infatti, l intervento di policy è stato posto in consultazione dall Autorità senza aver percorso i key analytical steps individuati dai Comitati di terzo livello nelle proprie linee guida 4 : Step 1 Identificazione del problema, attraverso l analisi di market and regulatory failures, al fine di stabilire se l intervento regolamentare sia giustificato; Step 2 Definizione degli obiettivi regolamentari; Step 3 Sviluppo delle opzioni di regolamentazione alternative, includendo nel range anche l opzione do nothing ed eventualmente l opzione market solution ; Step 4 Step 5 Analisi d impatto della regolamentazione; Comparazione delle diverse opzioni regolamentari e scelta dell opzione da preferire sulla base dei benefici netti ad essa associati; Step 6 Monitoraggio e valutazione ex-post della nuova regolamentazione. 2 I provvedimenti della Banca d Italia, della CONSOB, dell ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all organizzazione interna [ ] sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Art. 23, comma I della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l adozione di atti di regolazione. 3 Impact assessment guidelines for EU Level 3 Committees, Ref: CESR/07-089, CEBS , CEIOPS - 3L3-07/07. I key analytical steps sono sostanzialmente analoghi a quelli proposti dalla Commissione Europea. 4 Impact assessment guidelines, with 15 March 2006 update; SEC(2005) 791. Pagina 10 di 15

11 Di seguito, avuto riguardo agli step ora elencati, vengono presentati gli esiti di un indagine condotta dall ABI presso i propri associati. In particolare, l analisi svolta ha fatto riferimento ai casi esemplificativi riportati nella Relazione ISVAP (cfr. pagina 4) 5. Ai fini dell indagine, ABI ha inviato agli Associati un questionario volto a rilevare i premi delle polizze assicurative offerte dagli intermediari bancari a copertura di un mutuo o di un prestito personale. All indagine, svolta nel gennaio 2011, hanno risposto 13 associati (banche e gruppi bancari), ai quali fanno riferimento oltre sportelli, pari ai 2/3 di quelli presenti sul territorio nazionale. Step 1 Identificazione del problema, attraverso l analisi di market and regulatory failures, al fine di stabilire se l intervento regolamentare sia giustificato Per quanto riguarda lo Step 1, è difficile sostenere che l intervento regolamentare proposto da ISVAP possa giustificarsi alla luce di un fallimento del mercato. Ad esempio, nel caso della polizza obbligatoria scoppio e incendio a copertura di un mutuo (con le caratteristiche di quello illustrato nell esempio 1 della Relazione), la concorrenza sul mercato ha portato i premi a valori molto contenuti: a livello di banche e gruppi bancari, la mediana del premio annuo è risultata pari a 73 euro, mentre il valore mediano per i premi in un unica soluzione (formula non offerta da tutti gli intermediari) è di 988 euro. E di tutta evidenza la scarsa convenienza per il cliente ad effettuare una ricerca autonoma e complessa dal punto di vista procedurale al fine di ottenere risparmi rilevanti. D altro canto la stessa ricerca appare di difficile realizzazione, in assenza di pubblicità delle offerte da parte del mercato assicurativo (ad esempio, sul web). Inoltre, non si può riconoscere la causa che potrebbe giustificare un intervento correttivo del regolatore nell esistenza di fenomeni di asimmetria 5 In particolare, il questionario predisposto riprende due dei tre casi esemplificativi citati nel documento di consultazione ISVAP (pag. 4 della Relazione), ampliandone il livello di dettaglio. Tra l altro, si è chiesto ai rispondenti di indicare il valore dei premi assicurativi: 1. per un assicurazione scoppio e incendio a copertura di un mutuo ipotecario ventennale di euro riferito ad un appartamento di 70 mq, del valore di euro, al 3 piano di uno stabile in un centro abitato 2. per le assicurazioni temporanee per il caso morte, invalidità permanente e per le polizze accessorie (a garanzia della rata, tra le quali quelle relative alla perdita involontaria d impiego, all invalidità totale, all inabilità temporanea e alla malattia grave), a copertura di un mutuo con le caratteristiche specificate al punto 1 3. per le assicurazioni temporanea per il caso morte, invalidità permanente e accessorie, a copertura di un prestito personale quinquennale di euro. Pagina 11 di 15

12 informativa a vantaggio dell intermediario. L indicazione delle spese assicurative all interno del TAEG contribuisce, infatti, all esigenza di rimuovere le barriere rappresentate dalla scarsità, comparabilità o complessità delle informazioni disponibili. Questi dati confermano condizioni di mercato che escludono la presenza di market failure. E infine da considerare il fatto che, rispetto al passato, si assiste ad una maggiore consapevolezza del bisogno di protezione da parte dell utente bancario, complice anche la crisi finanziaria. A fronte dell offerta di prodotti assicurativi rimasta sostanzialmente invariata, si è verificata la crescita di domanda autonoma degli stessi da parte dei clienti: la credit protection insurance oggi entra frequentemente tra le richieste della clientela, laddove in passato era necessario un maggior coinvolgimento dell operatore bancario per rendere esplicito un bisogno latente 6. Step 2 Definizione degli obiettivi regolamentari Obiettivo generale dell ISVAP è quello di evitare la contemporanea qualifica di beneficiario (o di vincolatario) delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto, in forma individuale o collettiva, introducendo una norma che impone di astenersi dall assumere - direttamente o indirettamente - tali ruoli. Ciò al fine di eliminare il conflitto di interesse, che per ISVAP sarebbe dimostrato dalla onerosità del premio. L ammontare di quest ultimo a sua volta non dipenderebbe da ragioni tecniche ma unicamente dal livello delle provvigioni applicate, che lo rendono ingiustificatamente sproporzionato. Peraltro, a fronte di tale affermazione, l indagine ISVAP non stabilisce una soglia sotto la quale la provvigione possa intendersi proporzionata e si esclude sostanzialmente che vi possano essere differenti caratteristiche tecniche, proprie delle tipologie di copertura assicurativa in esame 7. 6 Consumatori&Compagnie - marzo Questa maggiore attenzione del cliente ai bisogni di protezione, è testimoniata anche dall indagine dedicata al presente e al futuro della distribuzione di prodotti assicurativi presso sportelli bancari, svolta nel corso del 2009 dall Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni (IRSA), di concerto con ANIA. Seppur relativa ai prodotti vita stand alone l indagine sulla soddisfazione per le polizze vita distribuite attraverso il canale bancario evidenzia i seguenti importanti risultati: a) il percorso che ha portato alla sottoscrizione della polizza è prevalentemente di auto-attivazione e rispondente ad un bisogno personale maturato autonomamente dal richiedente, b) nel complesso, la soddisfazione verso le polizze vita acquistate in banca raggiunge ampiamente la sufficienza (il 73% del campione assegna un voto da 6 a 8 su 10). Questo dato è sostanzialmente allineato al dato di soddisfazione per la polizza vita già registrato nel 2007 dall Osservatorio ANIA. Per quanto attiene alle polizze danni, risulta che le più acquistate presso la banca siano quelle che prevedono coperture per la casa: comodità del canale e convenienza sono state le principali motivazioni che hanno spinto all acquisto (cfr. ANIA, L assicurazione italiana ). 7 Ad esempio, nelle polizze collocate in banca il piano di decrescenza del capitale assicurato è generalmente calcolato con ammortamento alla francese, come avviene per il mutuo; di contro, sul Pagina 12 di 15

13 Step 3 Sviluppo delle opzioni di regolamentazione alternative, includendo nel range anche l opzione do nothing ed eventualmente l opzione market solution Nel documento di consultazione non si fa menzione di interventi di policy alternativi rispetto a quello indicato come obiettivo generale. Non è stata individuata alcuna short list di proposte di regolamentazione percorribili. Anche l ipotesi di autoregolamentazione del mercato è stata esclusa, evitando di analizzare la capacità degli operatori nell autodisciplinarsi e l efficacia della self regulation nel generare vantaggi per il cliente finale. Step 4 Analisi d impatto della regolamentazione; L importanza, la complessità e la non chiara definizione del problema sono tali da giustificare la realizzazione di un impact assessment 8 per un provvedimento che potrebbe incidere in maniera molto significativa sui comportamenti dei destinatari finali (contraenti ed intermediari), soprattutto con riferimento agli aspetti strettamente economici: accesso al mercato dei mutui effetti sul mercato della bancassurance e riflessi sulle attuali e future politiche di convergenza tra business bancario ed assicurativo 9. Nel documento di consultazione manca l analisi ex ante dei costi-benefici associati all unica proposta regolamentare formulata dall ISVAP. L Autorità si limita ad illustrare i risultati di un indagine sul livello dei premi delle polizze abbinate a prestiti e collocate dalle stesse banche erogatrici del prestito (senza peraltro fornire alcuna indicazione sulla rappresentatività del campione preso a riferimento) 10. Peraltro, la mancata inclusione di una più estesa analisi nella consultazione ISVAP non può essere giustificata sulla base della difficoltà ed eccessiva mercato assicurativo le coperture possono avere piani di decrescenza lineare: ciò distingue le due coperture dal punto di vista tecnico e sostanziale, con riflessi sul premio richiesto. Un altro esempio è la differenziazione tra fumatore e non fumatore, che per le polizze vendute in banca non viene di solito effettuata: trattandosi di polizze con durata di dieci, venti o trent anni, è infatti necessario prevedere e prevenire un possibile contenzioso per i casi in cui il cliente, non fumatore al momento della stipula della polizza, lo sia diventato al momento dell evento. 8 Cfr. 3L3- Consultation Paper - Impact assessment guidelines for EU Level 3 Committees, pag.7. 9 Ad esempio, le vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale condizionano il beneficio di un minor assorbimento patrimoniale a fronte di esposizioni garantite da mutui ipotecari al fatto che il bene oggetto della garanzia sia "adeguatamente assicurato contro il rischio di danni" (cfr, il Titolo II, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 1, lett. f delle istruzioni di vigilanza della Banca d'italia); l'assicurazione deve pertanto prevedere un vincolo in favore della banca mutuante. 10 Cfr. pag. 4 e 5 della relazione di presentazione al documento di consultazione. Pagina 13 di 15

14 onerosità di procedere alla raccolta di dati quantitativi, di fatto condotta per giungere ai tre esempi posti alla base della proposta in consultazione. Con riferimento ai primi due esempi riportati nella relazione, dall indagine ABI risulta solo in parte confermato lo scenario rilevato da ISVAP nel In relazione al caso 1 (assicurazione temporanea per il solo caso morte a copertura di un mutuo ipotecario ventennale di euro) il valore di euro di premio in unica soluzione risulta in linea con le attuali condizioni praticate (il valore mediano è pari a euro). Premesso che la raccolta di informazioni sulle offerte del mercato assicurativo online non risulta in generale agevole, dal confronto con le informazioni presenti su un sito tra i più visitati 11, i corrispondenti valori dei premi sono di euro per i clienti fumatori e di euro per i non fumatori. Con riferimento al caso 2 (assicurazione temporanea per il solo caso morte a copertura di un prestito personale quinquennale di euro) il valore di 796 euro di premio unico rilevato dall ISVAP si confronta con un valore mediano di 239 euro presso gli sportelli bancari che offrono queste polizze. Per quanto riguarda i benefici attesi, essi sono brevemente riassunti da ISVAP al termine della relazione di accompagnamento: tuttavia non c è nessuna evidenza della misura in cui questi potrebbero essere trasferiti sui clienti. Infatti, l ISVAP presuppone che dal provvedimento si creino effetti positivi (qualitativi e quantitativi) sui contraenti, facendo leva sull ampliamento dell offerta assicurativa : l effetto atteso resta pertanto solo teorico e non suffragato da un evidenza empirica relativa allo specifico segmento di mercato. Dai risultati dell indagine ABI risulta invece la non evidente convenienza nel rivolgersi direttamente ad un diverso operatore. Il caso 3 preso in considerazione da ISVAP (prestito personale ventennale dell importo di 200 mila euro) non è stato oggetto dell indagine ABI in ragione della rilevanza assolutamente marginale in termini di frequenza della tipologia di operazione. Queste prime informazioni portano pertanto ad evidenziare la necessità di una approfondita analisi che quantifichi gli effettivi benefici per la clientela derivanti dall astensione da parte delle banche dall assumere il duplice ruolo di collocatore e beneficiario. 11 Cfr. rilevazione del 21/1/2011, offerta Alico - Salva mutuo. Nel caso di premio annuale, i valori medi del comparto bancario si attestano sui 500 euro (fumatori e non) contro, rispettivamente, 804 e 415 rilevati sul web. Pagina 14 di 15

15 Step 5 Comparazione delle diverse opzioni regolamentari e scelta dell opzione da preferire sulla base dei benefici netti ad essa associati Non avendo analizzato interventi di policy alternativi, l ISVAP non ha potuto effettuare un giudizio comparativo tra possibili scenari di regolamentazione differenti e conseguentemente ha mancato di individuare l opzione regolatoria che raggiunge gli obiettivi prefissati con il minimo sacrificio da parte dei soggetti vigilati. Infatti, l unico intervento formulato è considerato ex ante come preferred option. Step 6 Monitoraggio e valutazione ex-post della nuova regolamentazione Nell adottare l impostazione metodologica fin qui descritta, l ISVAP ha tralasciato la definizione di uno specifico set di indicatori aventi la finalità di misurare il fenomeno sia ex-ante (cioè in un momento precedente all introduzione della normativa) che ex-post, attraverso il periodico monitoraggio degli effetti prodotti. Pagina 15 di 15

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