CHIARAFamiglia. Condizioni di Assicurazione. Mod. IMM01 - Ed. 04/2007

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1 CHIARAFamiglia Condizioni di Assicurazione Mod. IMM01 - Ed. 04/2007 Chiara Assicurazioni SpA - Gruppo Banco Desio, Via Rovagnati, DESIO Milano, Società per Azioni - Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF e PIVA Reg. Imprese Milano Numero REA della CCIIAA di Milano Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre 2006 Pag. 1 di 28

2 Gentile Cliente, grazie per avere aderito alla polizza CHIARAFamiglia, sviluppata esclusivamente per i titolari di un Conto Corrente con le Banche del Gruppo Banco Desio. Questa Tutela assicurativa è per tutti coloro che vogliono tutelare il bene più importante della famiglia: la casa. CHIARAFamiglia mette, infatti, a disposizione le risorse necessarie per fronteggiare gli imprevisti più frequenti e salvaguardare la famiglia dalle conseguenze economiche di danni accidentali causati a terzi. Di seguito sono riportate le Condizioni di Assicurazione, che le suggeriamo di leggere con attenzione. In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si verificassero gli eventi previsti dalla Sua polizza è a Sua disposizione il numero verde: Le Vostre richieste troveranno un adeguato ascolto e Vi verranno fornite le necessarie informazioni per poter denunciare quanto accaduto.

3 INDICE NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI SEZIONE INCENDIO GARANZIA INCENDIO FABBRICATO COSA ASSICURIAMO GARANZIA INCENDIO CONTENUTO COSA ASSICURIAMO COSA NON ASSICURIAMO SEZIONE FURTO E RAPINA COSA ASSICURIAMO COSA NON ASSICURIAMO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURIAMO COSA NON ASSICURIAMO COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI Pag. 3 di 28

4 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e nelle Circolari dell Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (I.S.V.A.P.) in materia) 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio, e ha sede legale in Italia, Via Rovagnati Desio (Milano) Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre ) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Via Rovagnati n Desio (Milano). Tel: Fax: Infochiaraassicurazioni@bancodesio.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art del Codice Civile. Pag. 4 di 28

5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano in Italia o all estero come autonomi titolari (7) : il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento Pag. 5 di 28

6 delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Rovagnati 1, Desio (Milano), tel , fax , infochiaraassicurazioni@bancodesio.it (11). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e Pag. 6 di 28

7 promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Pag. 7 di 28

8 DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. Tali termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali. ABITAZIONE I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare: a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso; b) casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti all esterno del fabbricato; c) villa cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CASSAFORTE Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete. CATENACCIO La robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento. CHIARA Chiara Assicurazioni S.p.A.: la compagnia che presta le coperture assicurative. CONTENUTO È l'insieme dei seguenti beni: a) arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro e quanto serve per uso di casa e personale, nonché le opere di miglioria ed addi- zionali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario; b) oggetti particolari; c) oggetti pregiati; d) gioielli/valori. CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto con Chiara e che paga il relativo premio. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Pag. 8 di 28

9 COPERTURA Il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. COSE Gli oggetti materiali e gli animali. DIMORA ABITUALE L abitazione dove l assicurato dimora abitualmente. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. ESTORSIONE La costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia. FABBRICATO L'intera costruzione edile, che si trovi in territorio italiano, o nella Repubblica di San Marino, compresi fissi ed infissi e le opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a metri 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a metri 3,00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate come pure gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. FILIALE L agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza. FISSI ED INFISSI I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. FRANCHIGIA L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo. FURTO Il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale. GIOIELLI Gli orologi di metallo prezioso, gli oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura, le pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, gli oggetti in corallo, le raccolte e le collezioni. IMPLOSIONE Il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Pag. 9 di 28

10 INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI Si considerano incombustibili le sostanze i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. II metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INDENNIZZO La somma dovuta da Chiara in caso di sinistro. LASTRE Le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, il vetro antisfondamento e gli specchi, le lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari. MASSIMALE La somma fino alla cui concorrenza Chiara presta la garanzia. MODULO DI POLIZZA Il documento, sottoscritto dal contraente e da Chiara, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. NUCLEO FAMILIARE L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nella abitazione indicata in polizza. OCCLUSIONE La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinata da corpi estranei. OGGETTI PARTICOLARI Gli apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori e simili), gli apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), gli apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme e simili), le armi da fuoco e gli orologi in acciaio. OGGETTI PREGIATI I quadri e i tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, gli arazzi, le sculture, gli oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), le pellicce, gli oggetti e i servizi di argenteria. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal contraente a Chiara. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO La forma di assicurazione per la quale Chiara risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale. RAPINA Il reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così Pag. 10 di 28

11 come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale. REGOLA PROPORZIONALE La regola che si applica in caso di sinistro se il valore del bene assicurato nella formula a valore intero è maggiore rispetto alla somma assicurata: l indennizzo, infatti, sarà ridotto in misura proporzionale rispetto alla differenza accertata. ROTTURA DI IMPIANTO Il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso. SCASSO La forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. SCOPPIO Il repentino dirompersi contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. SERRAMENTO Il manufatto pei la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. SOMMA ASSICURATA Valore, indicato sul modulo di polizza, in base al quale è stipulata l assicurazione. TETTO L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. TUBO INTERRATO La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie. VALORE A NUOVO Si intende per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili. Si intende per l arredamento e gli oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. VALORE COMMERCIALE Il valore del bene, danneggiato o sottratto, in comune commercio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. VALORE INTERO La forma di assicurazione che prevede che il valore complessivo del bene assicurato sia uguale alla somma assicurata, per non incorrere nell applicazione della regola proporzionale in caso di sinistro. VALORE NOMINALE L importo indicato sui valori. Pag. 11 di 28

12 VALORI Il denaro, i titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate). VETRO ANTISFONDAMENTO Il vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza. Pag. 12 di 28

13 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E CONFLITTO DI INTERESSI Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente delle Banche, distributrici del prodotto, del Gruppo Banco di Desio e della Brianza. Pertanto, in caso di estinzione del conto bancario sul quale viene addebitato il premio del contratto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art.1901, 2 comma del Codice Civile. In tale circostanza saranno addebitate le rate residue di premio fino alla scadenza del periodo annuo in corso. Chiara non versa in situazione di conflitto di interesse con riferimento ai prodotti oggetto della presente Polizza. Chiara, comunque, vigila per assicurare la tutela degli Assicurati dall insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata Chiara stessa. Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale di una delle Banche, del Gruppo Banco di Desio e della Brianza distributrici del prodotto. Il premio sarà addebitato secondo la rateizzazione indicata nel modulo di polizza. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Chiara ai premi scaduti e non versati. Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Chiara è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pag. 13 di 28

14 Art. 7 BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Chiara ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro successivo al primo, purché almeno uno dei sinistri verificatisi sia risultato indennizzabile e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Chiara o il contraente, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da Chiara, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 RINUNCIA ALLA RIVALSA Chiara rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso il contraente nonché verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato debbano rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Art. 10 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data dal contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 11 ALTRE ASSICURAZIONI Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art C.C. Art. 12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. Art.13 FORO COMPETENTE Foro competerne è quello dove il contraente risiede o ha il suo domicilio. Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pag. 14 di 28

15 SEZIONE INCENDIO GARANZIA INCENDIO FABBRICATO COSA ASSICURIAMO Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del contraente e dell assicurato, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da: a) incendio, fulmine, implosione o scoppio; b) esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il contraente e l assicurato non ne conosca l esistenza; c) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti; d) urto di veicoli stradali o di natanti; e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere; f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; h) atti vandalici, verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. i) eventi atmosferici quali: bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alle copertura, alle parti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Sono compresi i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di euro; j) sovraccarico neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve; k) gelo che comporti spargimento d acqua a seguito di rottura delle condutture, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di euro. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dalla successiva garanzia n); l) fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a: a. macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro con una franchigia pari a 150 euro; b. beni facenti parte del contenuto assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro;

16 m) fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di: a) rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato, ivi compresi i tubi interrati, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro; b) occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro; n) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d acqua, in caso di danno indennizzabile in base alla predetta garanzia m) acqua condotta, a seguito di rottura accidentale delle condutture ed alla garanzia k) gelo, comunque esclusi i tubi interrati. Si rimborsano le spese: 1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d acqua; 2) necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato; sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro; Chiara indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente sezione: o) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; p) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; q) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con un indennizzo massimo pari al 10% della somma assicurata; sono inoltre comprese le spese di trasloco dell'arredamento domestico illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali; r) i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzare le lastre a seguito di rottura accidentale od altro evento garantito sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro. Art. 16 RICORSO TERZI Chiara si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. Art. 17 FORMA DELL ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE L assicurazione del fabbricato è prestata a valore intero. L indennizzo è determinato secondo il criterio del valore a nuovo. Pag. 16 di 28

17 Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo eccede il valore assicurato indicato sul modulo di polizza Chiara non darà luogo all applicazione della regola proporzionale qualora il valore del fabbricato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 25%. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza. Art. 18 INTEGRAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI FABBRICATO Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne centralizzate, impianti solari ed ogni altro impianto od installazione considerata fìssa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le dipendenze: centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. In caso di condominio la posizione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune. Art. 19 TOLLERANZE DEL FABBRICATO CHE NON COSTITUISCONO AGGRAVAMENTO Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio: a) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta del fabbricato stesso; b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare; c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento. Pag. 17 di 28

18 GARANZIA INCENDIO CONTENUTO COSA ASSICURIAMO Art. 20 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Chiara indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del contraente e dell assicurato, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da: a) incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio; b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali; c) onda sonica determinata da aeromobili; d) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al contraente o all assicurato né in suo uso o servizio; e) fumi, gas e vapori; f) crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve (questa garanzia è prestata, con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per sinistro). L assicurazione è estesa, per le garanzie previste in polizza: g) ai beni riposti in cantina e/o soffitta o altre dipendenze; h) agli oggetti trasportati temporaneamente, sino ad un massimo del 20% della somma assicurata contenuto fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, della Svizzera e degli Stati dell Unione Europea. Art. 21 FORMA DELL ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO L assicurazione del contenuto è prestata a Primo Rischio Assoluto. L indennizzo è determinato secondo il criterio del valore a nuovo, con l eccezione di: a) oggetti pregiati e gioielli per i quali l assicurazione è prestata a valore commerciale; b) valori per i quali l assicurazione è prestata a valore nominale.

19 COSA NON ASSICURIAMO Art. 22 DELIMITAZIONI Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) commessi con dolo del contraente o dell'assicurato; d) causati da uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti; e) dipendenti da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per ì quali è prestata l'assicurazione; h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati. Art. 23 LIMITI DI INDENNIZZO (validi per la garanzia Incendio Contenuto) a) Per l arredamento e gli oggetti non richiamati alle lettere successive l indennizzo è fino alla concorrenza della somma assicurata; b) Per gli oggetti pregiati sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro pari al 40% della somma assicurata e con una franchigia pari a 150 euro; c) Per i gioielli e i valori sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro pari a euro e con una franchigia pari a 150 euro. Pag. 19 di 28

20 SEZIONE FURTO E RAPINA COSA ASSICURIAMO Art. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara indennizza i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da: a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi: 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono inoltre compresi in garanzia: c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione; d) i guasti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati, nonché il furto di fissi ed infissi stessi. La garanzia è inoltre estesa, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione: e) agli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati; f) ai danni ai beni assicurati portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'unione Europea. Chiara inoltre rimborsa: g) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione; h) le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti all assicurato o ai suoi familiari. Pag. 20 di 28

21 Art. 25 FORMA DELL ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO L assicurazione del contenuto è prestata a Primo Rischio Assoluto. L indennizzo è determinato secondo il criterio del valore a nuovo, con l eccezione di: a) oggetti pregiati e gioielli per i quali l assicurazione è prestata a valore commerciale; b) valori per i quali l assicurazione è prestata a valore nominale. Art. 26 INTEGRAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI FABBRICATO Ai fini dell efficacia della garanzia furto, per il fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve essere superiore, in linea verticale, a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale); se inferiore, il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o in vetrocemento armato totalmente fisso. Art. 27 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati rispondano alle seguenti caratteristiche: a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro; b) nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro: a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, Chiara corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo; b) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'art "Integrazione della definizione di fabbricato" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, Chiara corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso. Resta espressamente convenuto tra le parti che, in caso di sinistro se l'introduzione nei locali avviene attraverso delle finestre o porte-finestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, Chiara corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine di polizza, rimanendo il restante 20% a carico dell assicurato stesso. Pag. 21 di 28

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