Area Medica Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

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1 C.C.I.A. - Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale Area Medica Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo Area Medica Contratto Collettivo Integrativo Aziendale AREA MEDICA - CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale (di seguito C.C.I.A.) disciplina le materie contemplate nell art. 4, c. 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito C.C.N.L.). Nell ambito del C.C.I.A., per motivi di coerenza generale, è compresa anche la disciplina di alcune materie oggetto di concertazione a termini dell art. 6, c. 1 lett. B), del C.C.N.L.; al riguardo le parti danno atto che, per i punti interessati, il contratto vale a titolo di verbale della comune volontà delle parti; si tratta in particolare di quanto previsto in materia di: - sistemi di valutazione dell attività - art. 7, c. 10 e seguenti -; - condizioni, requisiti e limiti per ricorrere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - art. 10 -; - criteri generali per l individuazione e la graduazione degli incarichi dirigenziali - art. 14 paragrafi A e B -; - criteri generali di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali - art. 14 paragrafi C e D Il contratto si applica a tutto il personale medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dall Azienda. 3. Particolari modalità di applicazione di alcuni istituti normativi previste nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sono evidenziate in modo specifico. 4. Nel testo del C.C.I.A. per dirigente responsabile si intende il dirigente preposto alle strutture aziendali con titolarità degli incarichi individuati dagli ordinamenti aziendali, nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di struttura e dipartimento si indicano le articolazioni aziendali così come individuate dagli atti di organizzazione temporalmente vigenti. 5. Il C.C.I.A. contiene apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Pagina 1 di 36

2 Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto. 1. Gli effetti del presente contratto integrativo, salvo diversa specifica prescrizione, decorrono dal giorno successivo alla data di stipula. La stipula è comunicata ai dirigenti medici da parte dell Azienda con idonea pubblicità di carattere generale, entro 30 giorni. 2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo, salve le modifiche di contenuto vincolato e automatico eventualmente introdotte nelle materie trattate, da disposizioni di carattere generale. 3. La verifica dell attuazione del contratto integrativo aziendale avverrà annualmente con produzione alle rappresentanze sindacali di una relazione sullo stato di applicazione di norma entro il termine del mese di giugno dell anno successivo. La rappresentanza sindacale potrà chiedere la convocazione entro i 10 giorni successivi al ricevimento dell informazione. Art. 3 Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero 1. I contingenti di personale medico esonerati in caso di sciopero per garantire la continuità delle prestazioni essenziali sono definiti dall allegato n. 1 al presente; essi saranno adattati ogni qualvolta vi siano modifiche organizzative e/o strutturali dell Azienda, con effetto automatico laddove si tratti di contingenti legati all assistenza sanitaria d urgenza. 2. L Azienda si impegna a non mettere in atto azioni lesive del diritto di sciopero. Art. 4 Produttività e sistemi di incentivazione. Criteri generali per la distribuzione del fondo tra le articolazioni interne. 1. Il sistema incentivante è collegato agli obiettivi; gli obiettivi prestazionali assegnati a dipartimenti e strutture devono essere realistici, misurabili in modo oggettivo e raggiungibili. 2. Il fondo della retribuzione di risultato viene distribuito dal direttore generale tra i dipartimenti aziendali sulla base dei seguenti criteri generali: - grado di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali definito a priori considerando: a) il contributo al raggiungimento degli obiettivi generali; b) il rilievo degli obiettivi assegnati ; - continuità nel perseguimento degli obiettivi assegnati nei diversi esercizi; - previsione di carichi di lavoro eccezionali o di carenze di organico non sostituibili per il periodo interessato; - valutazione del carico di lavoro complessivo del personale medico assegnato al dipartimento nell anno precedente e delle ore eccedenti effettuate; - considerazione dell intensità con cui particolari compiti istituzionali fanno carico al personale dirigente (guardie, pronta disponibilità); - entità dei carichi di lavoro in rapporto alla dotazione organica; Pagina 2 di 36

3 - livello di copertura delle patologie di competenza disciplinare - tenendo conto delle eventuali indicazioni del P.S.R. - con particolare riferimento a quelle di maggior complessità; - attese in termini di prestazioni - livello qualitativo e quantitativo -, tempi di attesa e qualità; - variazione del volume di attività proposto rispetto all anno precedente. 3. La negoziazione del budget, a livello di dipartimento con la direzione generale e a livello di struttura, viene formalizzata in un documento dove devono risultare: obiettivi concordati, elementi per valutarne la coerenza con i requisiti previsti al comma 1, risorse assegnate, eventuale contraddittorio, osservazioni e conclusioni. 4. Il fondo assegnato al dipartimento viene distribuito dal direttore tra le strutture - complesse e semplici di rilevanza dipartimentale - in esso rientranti unitamente agli obiettivi affidati, tenendo conto, degli stessi parametri previsti per la distribuzione del fondo al dipartimento. 5. Le quote annualmente assegnate alle strutture rimangono di norma invariate anche nei casi di modifica della composizione della dotazione organica. E fatta salva la possibilità del responsabile di chiedere la ridiscussione dell assegnazione e/o degli obiettivi affidati laddove, in corso d esercizio, si realizzino modificazioni quali-quantitative delle risorse previste in origine di rilevanza tale da incidere direttamente sul raggiungimento dei risultati richiesti. 6. Le operazioni di rideterminazione della quota destinata al singolo componente l équipe a termini dell art. 7, in conseguenza dell applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente e di quelle previste dal c. 8 bis del predetto articolo, sono attuate dagli uffici competenti, anche in sede di saldo, in collegamento con i dirigenti responsabili. 7. Sulla base delle valutazioni periodiche - di norma coincidenti con l anno solare - di competenza del Nucleo di Valutazione secondo la metodologia di cui all allegato n. 2, la quota assegnata in via preventiva o modificata in corso d opera a termini del c. 6, è, al momento della fase di saldo, confermata o ridotta a seconda della performance della singola struttura per quanto attiene al grado di raggiungimento degli obiettivi. La assegnazione di eventuali risparmi conseguenti a mancato raggiungimento degli obiettivi è attuata sulla base dei criteri previsti dal c La valutazione può determinare gli effetti di cui sopra anche con riferimento a specifici obiettivi affidati a singoli dirigenti o gruppi di questi nell ambito di una più ampia équipe. 9. La dimensione della quota di retribuzione di risultato complessivamente assegnata alle articolazioni aziendali terrà specificamente conto, della disponibilità annuale presente sul fondo aziendale di finanziamento dello specifico istituto contrattuale. 10. L esito della negoziazione, ivi compreso l eventuale contraddittorio, è oggetto di informazione successiva alle OO.SS. firmatarie dell accordo aziendale. 11. L Azienda tenendo conto delle compatibilità di bilancio, destina una quota delle risorse del fondo contrattuale di riferimento, in misura non superiore al 3%, al premio della prestazione individuale; l importo può essere integrato con i risparmi previsti al comma 7. Le risorse vengono assegnate ai responsabili delle strutture che abbiano raggiunto gli obiettivi affidati in misura intera o ritenuta dall azienda adeguata, o che rientrino nei parametri previsti dall art. 12, c. 11, perché li distribuiscano all interno tenendo conto dei carichi di lavoro e dell impegno specifico profuso, con procedure trasparenti. L Azienda si riserva di utilizzare una quota della Pagina 3 di 36

4 disponibilità di cui sopra per premiare operatori singoli che abbiano comunque documentato un impegno rilevante o illustrato l azienda. Art. 5 Criteri generali per l utilizzo di risorse derivanti da : - contratti con sponsor e sperimentazioni cliniche 1. L Azienda si riserva di sottoporre a controparte, nel caso se ne determinino i presupposti, le modalità di utilizzo di quota parte di introiti derivanti da contratti di sponsorizzazione per pubblicità e da sperimentazioni cliniche. Art. 6 Riduzione stabile dell organico 1. In caso di riduzione stabile della dotazione organica per realizzare processi di razionalizzazione diretti a migliorare l efficienza organizzativa e gestionale, a parità di volume di attività, l entità dei fondi contrattuali viene confermata e una quota dei minori oneri derivanti dal processo può essere destinata aziendalmente alle risorse contrattuali fino a un terzo dell ammontare. Il residuo può essere utilizzato per facilitare l esodo collegato ai processi in questione a termini del successivo art In caso di riduzione stabile della dotazione organica derivante da ristrutturazione con riduzione di attività o di settori, i fondi contrattuali devono essere rideterminati in riduzione; quota parte dei risparmi possono essere utilizzati per facilitare l esodo. 3. La destinazione e l ammontare delle risorse di cui ai commi precedenti dovranno essere oggetto di contrattazione specifica con le rappresentanze sindacali. Art. 7 Criteri generali per l attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti 1. Il fondo assegnato alle strutture a sensi del precedente art. 4, c. 4 e seguenti, è diviso quindi in due parti di cui: a. la prima, contiene la quota complessiva teorica destinata al responsabile della struttura (complessa o semplice di rilievo dipartimentale) ed è quantificata a priori dal direttore del dipartimento unitamente al direttore generale; b. la seconda, la quota del fondo di risultato da distribuire tra gli altri dirigenti medici nel rispetto della metodologia di cui al comma successivo. 2. Il responsabile - dopo aver esaustivamente illustrato ai dirigenti gli obiettivi posti a carico della struttura - assegna individualmente a ciascuno di essi gli obiettivi e i compiti di rispettiva pertinenza destinati al raggiungimento dei primi, indicando la quota economica connessa, le risorse attribuite e i carichi di lavoro attesi anche in termini di orario eccedente. Gli obiettivi individuali possono essere, anche cumulativamente, qualitativi, prestazionali (quantitativi), e comportamentali. Pagina 4 di 36

5 3. Gli obiettivi prestazionali da assegnare ai dirigenti devono essere strutturati in modo da consentirne la più rapida e oggettiva verifica. 4. Al termine della procedura, il dipendente sottoscrive, a titolo di accettazione la scheda utilizzata nell ambito della metodologia di valutazione descritta al successivo comma 10, dove sono indicati, tra l altro: - obiettivi e compiti affidati, - quota economica attribuita, - condizioni che possono determinare la riduzione della quota attribuita a priori, - il carico individuale di lavoro atteso e l orario aggiuntivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi negoziato con il responsabile. 5. Il rifiuto illegittimo di sottoscrivere il documento di cui al precedente c. 4 determina, oltre all esclusione dalla retribuzione di risultato, la perdita dell incarico dirigenziale affidato e della connessa retribuzione di posizione per la parte variabile. La verifica della legittimità del rifiuto è di competenza di un collegio arbitrale costituito dal direttore del dipartimento - o di presidio se quegli è parte - e da un dirigente sindacale aziendale indicato dal dipendente e presieduto da un dirigente dell azienda scelto dai componenti, davanti al quale le parti svolgono in contraddittorio le proprie considerazioni. Il collegio decide a maggioranza; in caso di decisione unanime le parti sono vincolate ad attenersi alla decisione. Il rifiuto di sottoscrivere deve essere tempestivamente segnalato dal dirigente responsabile alla direzione generale e di dipartimento o di presidio, con contestuale comunicazione all interessato; l onere di attivare la procedura di verifica fa carico al singolo dirigente entro 20 giorni dalla data della comunicazione. 6. L assegnazione al dirigente dei compiti e degli obiettivi individuali tiene conto : - della posizione formalmente affidata, - delle competenze possedute, - dei carichi di lavoro assolti nei precedenti esercizi, - delle precedenti valutazioni individuali, - della necessità di garantire un equa distribuzione tra i medici della struttura delle attività ordinarie proprie della disciplina di appartenenza. 7. La quantificazione della quota economica individuale è collegata all impegno qualitativo e quantitativo richiesto al singolo dirigente a termini dei commi precedenti e dell art. 12, al contributo al raggiungimento degli obiettivi della struttura e al rilievo degli obiettivi affidati. 8. Al momento del saldo, la quota economica individuale assegnata a priori è quantificata in via definitiva tenendo conto di quella riconosciuta alla Struttura sulla base delle procedure previste dall art. 4, e sulla specifica base della valutazione finale risultante della metodologia di valutazione individuale di cui al successivo comma 10, che dovrà considerare i seguenti fattori: - livello di raggiungimento degli obiettivi individuali (prestazionali, qualitativi e comportamentali) assegnati; - rispetto dei carichi di lavoro concordati; - rispetto dell orario negoziato nei termini al riguardo previsti dal successivo art. 12, c. 2 e seguenti. 8 bis. Non è corrisposta la quota di retribuzione di risultato in tutti i periodi di astensione dal lavoro per maternità e, in quelli di malattia, a partire dal 60 giorno annuo complessivo e il relativo orario negoziato è ridotto in proporzione. Nei periodi di allattamento l importo viene Pagina 5 di 36

6 proporzionalmente ridotto e l orario negoziato non è dovuto. In caso di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in corso d anno la quota individuale viene proporzionalmente ridotta salvo diversa indicazione del responsabile che deve essere congruamente motivata. 9. I dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo non possono essere estromessi a priori dalla partecipazione alla quota di cui alla lett. b. del comma 1 del presente articolo, salvi quelli in periodo di prova o con rapporto a tempo determinato. Dopo il superamento del periodo di prova o dei 6 mesi di lavoro continuativo a tempo determinato, l ufficio competente segnala al responsabile della struttura di riferimento la possibilità di formulare proposte di assegnazione di obiettivi e connessi riconoscimenti economici. 10. La valutazione della performance individuale avviene nell ambito di apposita metodologia descritta nel documento allegato n. 3 e impiegata anche per la valutazione dell attività ai fini di quanto previsto dal successivo art. 14 -, che prevede l utilizzo di una scheda strutturata sulla base di fattori di valutazione. Per quanto riguarda l istituto disciplinato dal presente articolo, per ciascun fattore cui il dirigente responsabile attribuisca un peso nella relativa valutazione è definito contestualmente uno standard che rappresenta il livello da raggiungere. La procedura si sviluppa nel modo seguente: - una volta ricevuto il dato ufficiale sul raggiungimento degli obiettivi della struttura, il responsabile dà indicazione al dirigente di autovalutarsi utilizzando la scheda predetta; - dopo l operazione il medico riconsegna al responsabile il documento compilato; - viene quindi fissato un colloquio al termine del quale il responsabile formalizza la valutazione del dirigente tenendo conto del contributo effettivo del singolo medico al raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi nei termini di cui al precedente c. 8 e segnala l accordo o meno sul giudizio; - valutato e responsabile sottoscrivono la scheda che viene restituita all O.S.R.U.; - in caso di disaccordo il dirigente interessato può instaurare un contraddittorio davanti al responsabile del dipartimento - o, ove in questa figura si assommi il ruolo di responsabile della struttura di riferimento, davanti al Direttore di Presidio - chiedendo di essere assistito da un rappresentante sindacale; - ove il dissenso permanga, e a condizione che la differenza tra autovalutazione e valutazione superi la percentuale del 25% del punteggio della prima, il dirigente può instaurare il contraddittorio di fronte collegio arbitrale di cui al comma 5. Il collegio decide a maggioranza; in caso di decisione unanime le parti sono vincolate ad attenersi alla decisione; - le regole previste nei due alinea precedenti valgono anche nel caso in cui la contestazione abbia ad oggetto le risultanze della parte della scheda inerente la valutazione dell attività; in tali casi il collegio arbitrale è presieduto dal dirigente responsabile dell O.S.R.U.; - in presenza dei presupposti non è esclusa la contemporanea attivazione di entrambe le procedure di cui agli alinea precedenti. 11. La scheda di valutazione annuale di cui al comma precedente è utilizzata anche ai fini delle verifiche di competenza del Collegio Tecnico di cui all art. 26 del C.C.N.L.; a detto fine la scheda darà conto anche di fattori ascrivibili ai seguenti valori: - impegno e disponibilità osservati per quanto attiene gli obiettivi affidati, il carico di lavoro assegnato e l osservanza delle disposizioni sull articolazione dell orario di lavoro; - capacità dimostrata nell assolvere i compiti specificamente affidati e quelli generali e di routine; - relazioni con utenza, colleghi e altre strutture; - collaborazione e partecipazione organizzativa; - curriculum formativo; Pagina 6 di 36

7 - capacità nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali. 12. Il personale dirigente con rapporto non esclusivo è soggetto alla metodologia solo ai fini delle valutazioni relative all incarico dirigenziale conferito. 13. La valutazione dell attività dei dirigenti responsabili di dipartimento, struttura complessa o semplice di valenza dipartimentale ha luogo sulla base di una metodologia omogenea a quella descritta ai precedenti commi 10 e 11. La valutazione annuale dei risultati è di norma riferita a quelli globali della struttura. Art. 8 Acconti 1. Gli acconti di retribuzione di risultato sono attribuiti ai dirigenti in rapporto alla quota definita a priori ai sensi dei commi 1, lett. a. e b. dell art. 7. Ai fini della quantificazione dell acconto l Azienda può tenere conto anche di situazioni contingenti con obbligo di informazione preventiva alle rappresentanze sindacali se di portata generale. Art. 9 Criteri per l affidamento temporaneo incarico di responsabile di struttura per sostituzione dirigenti assenti. 1. Sono contemplati i seguenti casi: a. Assenza temporanea del responsabile di struttura complessa o semplice Il titolare individua il sostituto secondo i criteri previsti dai commi 2 e 3 dell art. 18 del C.C.N.L come modificato dall art. 11 A) del C.C.N.L.. L individuazione è valida a tempo indeterminato; ciascun dirigente della struttura interessata può chiedere la verifica dei titoli; in tal caso il responsabile procede a valutazione comparata del curriculum consentendo a tutti i dirigenti interessati di presentare la propria documentazione. In caso di contemporanea assenza del titolare e del sostituto è onere del primo indicare un sostituto ulteriore e la durata della sostituzione. b. Cessazione del rapporto del dirigente responsabile di struttura complessa In attesa dell espletamento della procedura ex D.P.R. n. 484/97, l incarico viene temporaneamente affidato a dirigente della struttura medesima titolare di incarico rientrante nelle tipologie previste a termini del punto precedente, all uopo individuato dal direttore del dipartimento ovvero, in assenza di questi, dal direttore di presidio, sulla base del curriculum prodotto. Nelle more rimane valida l individuazione di cui al precedente punto a. c. Cessazione del rapporto del dirigente responsabile di struttura semplice L Azienda procederà a regime nel rispetto delle procedure previste dal successivo art. 13, lett. C, c. 1. I proponenti potranno, a detto fine, valutare eventuali richieste provenienti da dirigenti anche di altra struttura. Nelle eventuali more, ove sussistano esigenze di particolare urgenza, l incarico può essere temporaneamente affidato su proposta del direttore del dipartimento, al dirigente appartenente alla struttura semplice titolare di incarico rientrante nelle tipologie previste a Pagina 7 di 36

8 termini del precedente punto a., di maggior rilievo o, a parità, con maggior anzianità di servizio nella disciplina. d. Sospensione del rapporto e connesso incarico di direzione di struttura complessa, per aspettativa per incarico di direzione, mandato elettorale, distacco sindacale o incarico a tempo determinato- L incarico è conferito a tempo determinato previo espletamento della procedura ex D.P.R. n. 484/97; nelle more viene temporaneamente affidato secondo le procedure previste al precedente punto b. e. Sospensione del rapporto e incarico di direzione di struttura semplice per aspettativa per incarico di direzione, mandato elettorale, distacco sindacale o incarico a tempo determinato- L incarico viene conferito a tempo determinato, sulla base delle procedure previste dal successivo art. 14, lett. C, c. 1; in attesa, ove sussistano esigenze di particolare urgenza, l incarico può essere temporaneamente affidato secondo le procedure di cui al precedente punto c. 2. Nei casi in cui nelle strutture interessate manchino dirigenti con incarico della tipologia prevista al c. 2 dell art. 18 del C.C.N.L come modificato dall art. 11 A) del C.C.N.L., l Azienda provvede ad affidare l incarico tenendo conto dell esigenza di garantire la continuità organizzativa. Art. 10 Risoluzione consensuale. Criteri per definire condizioni, requisiti e limiti 1. La proposta di risolvere consensualmente il rapporto deve risultare per iscritto e può essere proposta da ambo le parti. 2. La risoluzione consensuale può essere proposta dall Azienda in presenza di una delle seguenti condizioni: - riduzione stabile della dotazione organica ; - revisione organizzativa che, pur non determinando una riduzione stabile della dotazione, implichi comunque la perdita di professionalità specifiche e non fungibili; in coerenza con le previsioni dei Piani Sanitari Nazionali e Regionali ovvero di altri atti di programmazione regionale, quando non sia possibile una diversa collocazione all interno dell azienda e prima dell avvio delle procedure di ricollocamento presso altre amministrazioni. 3 Quando il medico abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico, la proposta può essere effettuata anche in assenza dei presupposti di cui al comma precedente. 4 In caso di accordo, le parti redigono una dichiarazione congiunta nella quale sono specificate le condizioni stabilite e dalla quale risulti la esplicita volontà del dirigente di risolvere il rapporto. 5 La misura dell indennità supplementare è fissata tenendo conto dell età del dirigente e della potenzialità di questi di trovare una nuova collocazione lavorativa rapportabile a quella già rivestita e può superare fino al 25% il massimo previsto dall art. 22, c. 4, del C.C.N.L nel rispetto della capacità di spesa di bilancio e di quanto previsto dall art. 6. Pagina 8 di 36

9 Art. 11 Criteri generali per effettuare lo spostamento di risorse tra i fondi e la distribuzione tra i fondi delle risorse aggiuntive 1. La quantificazione dei fondi di finanziamento delle seguenti voci retributive : a) retribuzione di posizione, indennità di Specificità Medica, Equiparazione, Specifico Trattamento e Indennità di direzione di struttura complessa (art. 54 del C.C.N.L.); b) trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (ivi art. 55) e c) retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (ivi art. 56) ha luogo, alla data del sulla base dei provvedimenti adottati nella vigenza degli accordi nazionali e aziendali preesistenti ed è incrementata tenendo conto : - delle disposizioni al riguardo previste dal C.C.N.L. vigente pro tempore per ciascun fondo; - delle compatibilità di bilancio esistenti; - di eventuali risorse integrative previste a livello regionale o nazionale ovvero in conseguenza di quanto previsto in relazione a contratti di sponsorizzazione e sperimentazioni cliniche dal precedente art Le integrazioni di cui al comma precedente vengono consolidate sulla base delle disposizioni previste nei contratti nazionali e, in caso di risorse definite in sede aziendale, tenendo conto della causa che le ha determinate. 3. Le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Piemonte in applicazione del precedente C.C.N.L sono aggiornate sulla base delle disposizioni che le regolamentano. 4. Le quote risparmiate annualmente sui fondi di cui sopra ai punti a) e b) del comma 1 vanno a incrementare le disponibilità del terzo; i risparmi realizzati su quest ultimo sono utilizzati nel rispetto delle regole di contabilità previa informazione alle rappresentanze sindacali. 5. Le eventuali disponibilità esistenti sul fondo di cui al c. 1, lett. a), vengono in prima applicazione finalizzate prioritariamente e pur in assenza di alcun finanziamento specifico, al riallineamento della retribuzione di posizione variabile aziendale per far fronte agli scostamenti che il meccanismo di rideterminazione del valore della retribuzione di posizione minima unificata previsto dal C.C.N.L. e dal successivo relativo al biennio ha determinato a fronte di incarichi di pari graduazione. L eventuale residuo viene distribuito in modo equilibrato per finanziare i seguenti obiettivi: - incremento dei valori delle graduazioni degli incarichi esistenti e - revisione qualitativa degli incarichi. 6. L utilizzo delle risorse integrative è oggetto di informazione preventiva alle rappresentanze Sindacali. Art. 12 Orario di lavoro. Articolazione 1. L orario di lavoro ordinario è definito dal C.C.N.L. salvo quanto previsto dai successivi commi 2 (orario negoziato) e 12 (attività non assistenziali). Pagina 9 di 36

10 2. Il responsabile, nell ambito del quantitativo globale posto a carico della struttura a termini del successivo c. 5, definisce il quantitativo di ore eccedenti l orario di lavoro ordinario da porre a carico dei singoli, presumibilmente necessario per realizzare gli obiettivi ad essi assegnati individualmente ai sensi dell art. 7, c. 3, al fine di realizzare quelli della Struttura (orario negoziato) e garantire l adempimento dei carichi di lavoro definiti. La regolamentazione dell orario negoziato sarà ridefinita alla luce dell attuazione della procedura di valutazione dei carichi di lavoro di cui al successivo art A detto fine, il responsabile tiene conto delle specificità professionali dei singoli dirigenti, dell impegno richiesto a ciascuno, dei carichi di lavoro globali e individuali, del coinvolgimento del singolo nel raggiungimento degli obiettivi, dell esperienza maturata, delle risorse assegnate e del grado di autonomia. 4. Con la sottoscrizione del documento previsto dall art. 7, c. 10, la resa dell orario eccedente costituisce per il dirigente un impegno, ferma restando la valutazione prioritaria del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei carichi di lavoro individualmente assegnati; essa trova compenso nella retribuzione di risultato - che deve essere adeguatamente incentivante in rapporto allo sforzo aggiuntivo richiesto al medico - ed è verificata, su base annua, con gli strumenti ordinari di rilevazione delle presenze. 5. L impegno aggiuntivo globalmente assegnato alla struttura viene definito dalla direzione strategica e attribuito in sede di assegnazione degli obiettivi tenendo conto delle specificità della struttura, dell impegno globale ad essa richiesto, dei carichi di lavoro complessivi, della composizione e delle caratteristiche della dotazione organica. 6. A fianco dell orario negoziato può essere quantificato, nel rispetto di quanto previsto dall art. 55, c. 2, del C.C.N.L , un ulteriore quantitativo di ore o prestazioni corrispondenti, ritenuto periodicamente necessario per ridurre le liste di attesa o acquisire prestazioni aggiuntive con risorse specificamente destinate dall azienda e ulteriori rispetto a quelle definite dalle disposizioni contrattuali. Detta ulteriore assegnazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall art. 15, c Gli orari dei dirigenti medici non responsabili di struttura complessa sono articolati dal dirigente responsabile - che è il direttore del dipartimento nel caso si tratti del responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale - in modo da adattarli alle effettive esigenze operative. 8. Nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle ore 14, l orario dei dirigenti deve essere articolato tenendo conto della dotazione organica e degli assetti organizzativi in modo da coprire le esigenze assistenziali dell intero arco orario diurno senza ricorso a turni di pronta disponibilità. Resta fermo l obbligo delle strutture di intervenire nelle situazioni di emergenza entro un massimo di mezz ora per tutto l arco delle 24 ore con modalità idonee a evitare il rischio di superare i limiti di presenza continuativa previsti dalla legge. 9. Nel piano per affrontare le situazioni di emergenza da adottare annualmente, è disciplinata, nel rispetto dei medesimi parametri di cui al comma precedente, l articolazione dei turni di pronta disponibilità nelle giornate festive e al sabato dopo le Le prestazioni effettuate per chiamata in turno di pronta disponibilità sono liquidabili a titolo di compenso straordinario, il medico può chiedere di considerare dette prestazioni ai fini della resa dell orario negoziato. Pagina 10 di 36

11 11. Le ore di lavoro eccedenti anche l orario negoziato a termini del precedente comma 2, effettuate nell anno solare sono considerate globalmente per struttura in relazione ai carichi lavorativi ai fini: - della quantificazione della dotazione organica necessaria; - della eventuale distribuzione ad essa di ulteriori disponibilità del fondo di produttività dell anno interessato anche a titolo di premio per la qualità della prestazione individuale; - della quantificazione del relativo budget dell anno successivo e - dell eventuale pagamento come straordinario ai singoli componenti nei limiti del fondo di finanziamento; nel rispetto della previsione della lettera f) delle Linee di indirizzo regionali ex art. 9 C.C.N.L. 12. Sono confermate le fasce orarie di resa del servizio ordinario attualmente in atto. 13. Sono confermati i criteri di utilizzo delle ore dell orario destinate ad attività non assistenziali previsti da precedenti accordi; le ore destinate ad attività esterna - pari al 50% di quelle previste dall art. 14, c. 4, del C.C.N.L. - sono calcolate sulla base dell utilizzo effettivamente documentato. 14. L orario di lavoro dei direttori di struttura complessa è concordato da questi con il Responsabile del Dipartimento e il Direttore di Presidio in termini globali, nel rispetto delle finalità aziendali e per realizzare gli obiettivi assegnati alla struttura cui sono preposti secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 48 del In caso di assenza i direttori adottano le misure necessarie a garantire la continuità dell attività delle strutture e a documentarne il titolo nel rispetto delle procedure e con riferimento ai titoli previsti dalla contrattazione nazionale. Non è prevista la possibilità di portare le ferie da un anno al successivo, salvi i casi di prolungata assenza per malattia o maternità. 15. I recuperi delle eccedenze orarie annue possono essere effettuati entro la fine del mese di marzo dell anno successivo; a detta scadenza gli eventuali residui vengono considerati resi a titolo dell orario negoziato di cui al comma I riposi compensativi devono essere approvati formalmente dal responsabile della struttura; in caso contrario, in presenza di giornate consecutive di assenza, quelle successive al primo giorno sono trasformate automaticamente in ferie salvo l avvio delle procedure di responsabilità disciplinare. ART. 13 Formazione permanente e aggiornamento professionale dei Dirigenti Medici (art. 16 bis D.Lgs. 502/92). Linee generali di indirizzo per la programmazione annuale. 1. Le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, dalle disposizioni legislative vigenti nonché dalle direttive regionali (in particolare: art. 23 C.C.N.L., art. 16 bis e seguenti D. Lgs. n. 502/92 e D.G.R. n del ), convengono sul valore strategico della formazione e dell aggiornamento dei Medici quali strumenti per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni nel quadro di una coerente integrazione con le politiche di organizzazione del lavoro e del capitale umano. Attraverso la professionalizzazione degli operatori, infatti, viene favorito il miglioramento continuo delle culture e dei valori di riferimento e il sostegno ai programmi di sviluppo delle articolazioni aziendali e al completamento del processo di aziendalizzazione. Pagina 11 di 36

12 2. Le iniziative di formazione e aggiornamento - anche a distanza - distinte per obiettivi e metodologia, si realizzano secondo due prevalenti modalità: - la prima, è finalizzata all adeguamento dei comportamenti professionali in rapporto all'evoluzione degli standard di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, alla reingegnerizzazione dei processi organizzativi e gestionali aziendali nonché alla definizione di nuove procedure e linee guida, e si realizza attraverso la partecipazione a specifiche iniziative formative, all interno o all esterno dell Azienda, programmate dalla medesima in coerenza con le proprie strategie, si configura come dovere dei dipendenti ed è finanziata dall Azienda stessa con apposito fondo (aggiornamento obbligatorio); - la seconda, rivolta essenzialmente al conseguimento di conoscenze ed abilità finalizzate all aggiornamento delle competenze professionali, si realizza attraverso la partecipazione a corsi, convegni, congressi e simili, e si configura come interesse preminentemente individuale (aggiornamento facoltativo). 3. La gestione dell aggiornamento facoltativo, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, è a carico dei Responsabili delle articolazioni aziendali di riferimento (Direttori di Dipartimento e di Struttura) che la concordano nelle sedi appropriate, mentre per l aggiornamento obbligatorio è competente il Responsabile della Struttura Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU). 4. Per garantire le attività formative di cui sopra, la Direzione Generale definisce annualmente la quota di risorse destinata a finanziare la formazione e l aggiornamento del personale nei diversi capitoli (facoltativo, obbligatorio) ivi compreso l acquisto di testi, riviste e supporti audio-visivi ed informatici a partire dal budget generale per la formazione determinato secondo quanto previsto dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del Sono inoltre individuate tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, e da particolari normative dell Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d Intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo La programmazione delle attività formative tiene conto inoltre dei principi e delle direttive dell OMS e dei Piani Sanitari Nazionale e Regionale. 6. Annualmente la Struttura OSRU elabora i programmi di aggiornamento obbligatorio considerando le linee generali di indirizzo previste nel CCIA e discusse con le Organizzazioni Sindacali, gli orientamenti generali, gli obiettivi specifici, le modalità di attuazione e valutazione delle realtà interessate nonché la spesa complessiva prevista ai fini della definizione del Piano Formativo Aziendale annuale, che è preceduta da due tappe preliminari: - formulazione delle proposte formative i Direttori/Responsabili delle Strutture, insieme ai Coordinatori del Comparto, in occasione degli incontri di budget, presentano le proposte di formazione/aggiornamento per gli operatori di proprio riferimento da realizzare nel corso dell anno tenendo conto degli obiettivi di attività da raggiungere e dei bisogni formativi individuali rilevati; - approvazione delle proposte e programmazione degli interventi formativi sulla base delle risorse a disposizione, si concordano gli interventi formativi prioritari da realizzare in forma di progetti formativi aziendali e/o dipartimentali e/o di Struttura definendo obiettivi, contenuti, soggetti cui affidare la docenza, tempi e, in particolare, opportunità di procedere al loro accreditamento secondo quanto previsto dal programma nazionale per l Educazione Continua in Medicina (ECM) al fine di garantire ai partecipanti l acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni. Pagina 12 di 36

13 7. Ove l azienda garantisca ai Dirigenti Medici interessati l acquisizione del minimo di crediti della formazione continua (ECM) previsti nel periodo di vigenza del presente C.C.I.A., il Dirigente Medico che senza giustificato motivo non partecipi alle iniziative di formazione accreditate e non acquisisca il minimo dei crediti previsti nel triennio, potrà subire una penalizzazione nelle procedure di conferimento e/o rinnovo degli incarichi affidati con applicazione della specifica disciplina prevista dal CCIA. 8. L aggiornamento obbligatorio comprende: interventi/percorsi formativi organizzati all interno e/o all esterno dell Azienda; invio in comando finalizzato presso altre sedi, se giustificato dall esigenza di compiere studi speciali o acquisire competenze specifiche indispensabili per il buon funzionamento delle Strutture; uso di testi, riviste ed altro materiale bibliografico, nonché di supporti audio-visivi e informatici. 9. I Dirigenti Medici che partecipano alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall Azienda sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio e, nei casi in cui prevista, l indennità di missione. 10. L aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai Dirigenti interessati, anche in ambito extra-regionale, effettuate al di fuori dell orario di lavoro anche se svolte in ambito aziendale. 11. La partecipazione dei Dirigenti Medici all attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione: - corsi di insegnamento previsti dall art. 6 del D.lgs n. 502; - corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzato dal S.S.N.; - formazione di base e riqualificazione del personale. 12. L autorizzazione a svolgere attività didattica viene rilasciata dall Azienda, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento nonché il rapporto di lavoro esclusivo, anche al fine di valorizzare e sviluppare il patrimonio di competenze interne. 13. La remunerazione dell attività didattica è disciplinata dalle norme contrattuali vigenti. 14. Nell ambito della programmazione sono ritenute aree di interesse prioritario: - la competenza clinica e tecnico-scientifica, nonché gli aspetti più strategici della qualità tecnica delle prestazioni ovvero percorsi diagnostico-terapeutici, linee guida, profili di cura; - l informatica clinica; - la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro sia per gli operatori che per gli utenti (D. Lgs 626/94); - le misure minime e idonee di sicurezza nel trattamento dei dati personali (Legge 675/96 e successive); - la relazione medico-paziente, e in particolare la comunicazione ai diversi livelli; - la prevenzione delle infezioni ospedaliere; - la gestione manageriale delle risorse economiche e umane; - il risk management; Pagina 13 di 36

14 Art. 14 Retribuzione di posizione e incarichi dirigenziali. Criteri generali per l articolazione delle posizioni organizzative e delle funzioni. Criteri generali di ricaduta su di esso dei sistemi di valutazione dell attività. Criteri generali affidamento, mutamento e revoca A - Incarichi in atto e procedure di individuazione delle posizioni. 1. Gli incarichi dirigenziali affidati in base alle disposizioni contenute nel precedente C.C.I.A. e atti integrativi sono stati confermati sulla base delle valutazioni effettuate. La conferma è valida fino all affidamento dei nuovi incarichi, da realizzare sulla base delle disposizioni contenute nel presente contratto integrativo. 2. Al fine dell affidamento degli incarichi l Azienda provvede, in applicazione del presente contratto integrativo, alle seguenti operazioni : a. identificare l organigramma degli incarichi dirigenziali di struttura - complessa e semplice -, professionali di elevata specializzazione o comunque di rilievo aziendale, secondo la griglia di graduazione da definire a termini del successivo punto B., tenendo conto di quella approvata in attuazione del precedente C.C.I.A., in coerenza : - con l atto aziendale e gli altri atti di organizzazione; - con la rilevazione del quadro aziendale, con possibilità di avvalersi, al fine, anche di elaborazioni fornite da consulenti; b. identificare, in compatibilità con quelle globalmente disponibili e sulla base di quanto previsto in prima applicazione dall art. 11, c. 5, del presente contratto, le risorse da attribuire ai responsabili delle strutture per quantificare il valore degli incarichi non compresi nel precedente punto a. che implicano lo svolgimento di funzioni di natura professionale o di altra tipologia con rilievo nell ambito del dipartimento o della struttura - complessa o semplice -, tenendo conto dell esigenza di predefinire livelli di graduazione standard e di salvaguardare gli importi già corrisposti in caso di precedente valutazione positiva. 3. Tutte le posizioni individuate nei termini di cui al comma 2 vengono inquadrate nelle tipologie previste dall art. 27 del C.C.N.L Resta fermo che tra gli incarichi rientranti nella tipologia di cui alla lett. b. del comma precedente, rientrano anche incarichi conferibili a dirigenti con esperienza maggiore di 5 anni. 4. Annualmente, in sede di definizione dei budget di dipartimenti e strutture, potranno essere valutate proposte di modifica anche temporanea all organigramma in termini di creazione, eliminazione, sviluppo e riduzione degli incarichi dirigenziali. B - Criteri generali per la graduazione delle posizioni 1. L'azienda, per identificare e valorizzare le posizioni rientranti nella tipologia di cui alla lett. a. del comma 2 del paragrafo precedente, procederà, avvalendosi anche delle elaborazioni fornite da consulenti, utilizzando i seguenti elementi in quanto comuni a tutte le posizioni e assoggettabili a forme di graduazione di intensità nel rispetto dei riferimenti contrattuali: - complessità tecnica e scientifica delle funzioni di competenza; - grado di esposizione nei confronti dell utenza sia interna che esterna; - quantità e qualità delle relazioni e collaborazioni all interno della struttura e con altre strutture; - responsabilità effettive affidate; Pagina 14 di 36

15 - rilevanza delle decisioni di competenza; - volumi prestazionali attesi; - effettiva gestione delle risorse con particolare riferimento a quelle umane in termini qualitativi e quantitativi; - importanza della posizione nell economia aziendale; - livello di specializzazione e di competenze e necessità di aggiornamento necessari per assolvere l incarico e tenendo conto della situazione già esistente. 2. La graduazione degli incarichi verrà quindi effettuata valutando ogni singolo fattore del comma 1 per giungere, all inquadramento in uno dei livelli definiti di graduazione definiti. 3. A ogni livello di graduazione corrisponderà un controvalore economico quantificato tenendo conto: - della disponibilità presente nel fondo di competenza, - della necessità di finanziare gli incarichi di cui alla lett. b. del comma 2 del paragrafo A - e - dell esigenza di garantire uniformità a posizioni di valore prossimo. 4. La quota da riservare al dirigente responsabile per la graduazione degli incarichi di rilievo all interno del dipartimento o della singola struttura - tipologia di cui alla lett. b. del comma 2 del paragrafo A - costituisce un importo residuo distribuito dopo l assegnazione degli incarichi del primo ordine, tenendo conto della dotazione organica, dei livelli di graduazione standard di cui al comma 2 del precedente paragrafo A e degli importi già corrisposti ai dirigenti interessati. 5. Il responsabile della struttura, nella graduazione degli incarichi di cui alla lett. b. del comma 2 del paragrafo precedente, per la quale ha a disposizione la quota di fondo definita dall Azienda a sensi del precedente c. 4, utilizzerà criteri analoghi a quelli previsti al comma 1 del presente paragrafo. 6. Salvo quanto previsto al comma 4 del paragrafo A del presente articolo, la graduazione delle posizioni viene riesaminata in termini generali con cadenza triennale, tenendo conto del quadro aziendale, dello sviluppo delle attività e delle risorse disponibili. C - Conferimento degli incarichi. 1. Gli incarichi dirigenziali verranno affidati secondo le regole generali di cui in prosieguo distinte a seconda della tipologia di incarico interessato. - Incarichi di direzione di dipartimento. Sono affidati dall Azienda a dirigente di struttura complessa compresa nel suo ambito, individuato dal direttore generale nel rispetto delle procedure previste dall atto aziendale, in rapporto alle documentate capacità organizzative e di gestione e ai risultati raggiunti e tenendo conto del criterio di rotazione degli incarichi. L affidamento determina la corresponsione di maggiorazione calcolata in rapporto al valore massimo previsto per gli incarichi di direzione di struttura complessa. - Incarichi di direzione di struttura complessa. Vengono affidati in esito alle specifiche procedure di natura pubblica al riguardo previste (D.P.R. n. 484/97); in considerazione della specifica previsione normativa non è possibile il conferimento degli incarichi in questione in conseguenza dell esito di valutazione dell attività (sia in termini di riduzione che di implemento dell incarico in atto). Pagina 15 di 36

16 - Incarichi di direzione di struttura semplice, professionali di elevata specializzazione o comunque di rilievo Aziendale. Sono affidati dall Azienda su motivata proposta del responsabile del dipartimento, sentito quello della struttura di appartenenza. Nel caso di coincidenza delle figure, la proposta viene concordata con il dirigente di Presidio. Il direttore generale può disporre discostandosi dalle proposte ricevute, salvo l obbligo della motivazione. Il proponente si attiene ai seguenti elementi: - esito finale delle valutazioni sugli incarichi precedentemente ricoperti; - esiti dell applicazione della metodologia aziendale di valutazione annuale della prestazione secondo la procedura disciplinata dall art. 7, c. 10, del presente contratto; - attitudini del candidato; - rapporto tra incarico da assegnare e altri precedentemente assegnati anche presso altre aziende; - coerenza dell incarico con il documentato curriculum professionale, organizzativo e scientifico del candidato. Gli incarichi nelle strutture di staff sono affidati dal direttore generale sulla base dei medesimi criteri di cui sopra. Potranno essere previste procedure di pubblicità interna dell offerta di incarichi. - Incarichi di natura professionale o altra tipologia di rilievo all interno della struttura o del dipartimento. Sono affidati su proposta del dirigente responsabile della struttura, di norma sulla base degli stessi criteri individuati al punto precedente, salvo il superamento del periodo di prova. 3. Lo sviluppo o il ridimensionamento della graduazione dell incarico possono determinare la modifica della titolarità in presenza di presupposti obiettivi e documentati. 4. L esito positivo della verifica disciplinata al paragrafo successivo non esclude la possibilità di attribuire un incarico diverso purché di graduazione non inferiore. 5. L affidamento dell incarico determina l attribuzione della retribuzione di posizione per detto incarico prevista nell ambito della graduazione, salve le garanzie previste dai contratti nazionali. 6. La durata degli incarichi è fissata nell atto di affidamento nei limiti previsti, a seconda della diversa tipologia, dal C.C.N.L. vigente pro tempore. La decorrenza è fissata in data non antecedente a quella del formale affidamento. D - La valutazione dell attività dei dirigenti. 1. La valutazione dei dirigenti, ivi compresi i direttori di Struttura Complessa, viene effettuata, ordinariamente : - annualmente e al termine del periodo di durata dell incarico; - allo scadere del quinto anno di esperienza; - anticipatamente rispetto alle scadenze di cui sopra qualora il dirigente maturi l anzianità convenzionale per l incremento dell indennità di esclusività, salva la possibilità di utilizzare a detto fine la precedente valutazione su richiesta del medico, se effettuata non oltre un anno prima dalla scadenza; Pagina 16 di 36

17 - in tutti i casi di proposta di affidamento di incarico di diverso rilievo o di eliminazione della posizione coperta dall organigramma aziendale ; 2. L esperienza lavorativa necessaria per l applicazione degli sviluppi del trattamento economico relativo all istituto disciplinato dal presente articolo viene calcolata tenendo conto dell anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità. 3. La valutazione dell attività verrà effettuata tenendo conto dell aderenza di questa ai parametri di individuazione dell incarico e degli elementi specificamente previsti nell all. 3 al C.C.I.A., sulla base: - dei risultati emergenti dalla metodologia di valutazione dell attività utilizzata in Azienda, di cui all art. 7, cc.10 e 11 e all allegato n. 3, ivi compresa la parte prevista per la valutazione della performance ai fini dell attribuzione della retribuzione di risultato; - dei dati della produzione scientifica, dell aggiornamento obbligatorio e facoltativo effettuato e dell attività didattica; - dei casi previsti al successivo c. 6 ove verificatisi; e - delle risultanze del sistema di valutazione dei carichi di lavoro (compatibilmente con i tempi di attuazione); 4. La valutazione annuale dei medici è effettuata dal responsabile della Struttura - Complessa o Semplice - di assegnazione che funge da valutatore di prima istanza rispetto al collegio tecnico di cui all art. 26, c. 1, lett. a) del C.C.N.L.. Quella dei direttori di struttura complessa o semplice di rilevanza dipartimentale, dal direttore di dipartimento e dal direttore di Presidio se il valutato sia direttore di dipartimento. 5. L esito negativo della valutazione del collegio tecnico a termini di quanto previsto nell allegato n. 3 al presente C.C.I.A. - determina responsabilità dirigenziale cui conseguono, a seconda casi : - la perdita dell incarico con affidamento di altro di minor rilievo con le relative conseguenze sulla liquidazione della parte variabile della retribuzione di posizione; - la mancata attribuzione dell incremento dell indennità di esclusività al compimento del quinto e quindicesimo anno di esperienza; - la mancata attribuzione dell incremento della retribuzione di posizione al compimento del quinto anno di esperienza; A detto fine l esito viene comunicato al responsabile della struttura di riferimento. 6. L incarico può essere revocato, anche anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria, su proposta del responsabile della Struttura, ovvero dal direttore del dipartimento o di Presidio, a seconda dei casi, quando siano accertati a carico del dirigente alternativamente : - gravi violazioni delle direttive ricevute; - abusi nella gestione delle risorse ivi compresa la valutazione del personale; - gravi lacune nell assunzione delle decisioni o nell esercizio delle competenze proprie dell incarico conferito; - gravi inadempienze degli obblighi propri del rapporto di lavoro o del codice di comportamento; - rifiuto illegittimo di sottoscrivere il documento di cui all art. 7, c In considerazione della gravità delle mancanze o in casi di recidiva è previsto il recesso dell azienda previa attivazione delle procedure previste dal C.C.N.L. vigente. Pagina 17 di 36

18 8. In tutti i casi, prima di formalizzare l esito negativo, l organo competente acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dirigente anche assistito da un rappresentante di sua fiducia. 9. L eliminazione della posizione affidata dall organigramma aziendale implica l assegnazione al titolare di incarico di rilievo almeno pari a quello ricoperto salvo non si accompagni a valutazione negativa su quello precedentemente svolto. 10. Il collegio tecnico di cui al comma 4 è presieduto dal direttore del dipartimento, salvo questi non sia anche il valutatore di prima istanza; in tal caso subentra il Direttore del Presidio, ed è costituito inoltre da: - un dirigente medico responsabile di struttura complessa dell area in cui è compresa la disciplina del medico valutato, anche estraneo all azienda; - un esperto di organizzazione del lavoro, sviluppo risorse umane o psicologia del lavoro anche esterno all Azienda scelti dal direttore generale. Il valutatore di prima istanza non può far parte del collegio tecnico a nessun titolo. La composizione dell organo deve essere comunicata al dirigente valutato che può ricusarne i membri documentando situazioni di conflitto di interessi, inimicizia grave, causa pendente, rapporti di credito o debito sia in proprio che di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 11. Gli esiti annuali e periodici dell attività di valutazione e la composizione dei collegi sono oggetto di informazione successiva alle Rappresentanze Sindacali. Art. 15 Libera professione. Criteri generali per definire l atto previsto da art. 54, c. 1 ( ) 1. I corrispettivi delle prestazioni in regime libero professionale devono assicurare competitività alla struttura. 2. In particolare i corrispettivi delle prestazioni ambulatoriali vengono concordati con i dirigenti interessati tra un minimo - non inferiore a quello ordinistico ove previsto - e un massimo coerente con il principio di cui al primo comma, con libertà per l operatore di definire l importo di volta in volta da riscuotere. 3. Le tariffe devono risultare chiare, trasparenti e immediatamente comprensibili per l utente e garantire il pieno ristoro dei costi aziendali. I criteri di fissazione saranno soggetti a verifica periodica da parte dell Azienda con il coinvolgimento della commissione paritetica prevista al successivo comma Le prestazioni rese dai servizi nell ambito dell attività libero professionale in regime di ricovero saranno retribuite con la tariffa prevista per le prestazioni effettivamente erogate. 5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi. I volumi dell attività libero-professionale sono quantificati nel rispetto di quanto previsto dai contratti nazionali e dalle altre disposizioni in materia vigenti. Pagina 18 di 36

19 6. Qualora, nell ambito delle verifiche di competenza, l Azienda accerti il mancato rispetto delle regole e dei volumi di attività di cui al comma precedente, l autorizzazione all esercizio della attività libero professionale può essere sospesa, sentita la commissione di cui al comma 13; in caso di mancanze gravi o reiterate si applicano le disposizioni di cui al successivo comma L utilizzo delle strutture per l attività intramuraria dovrà essere assicurato subordinatamente al rispetto delle esigenze dell utenza istituzionale sia per quanto riguarda l attività ambulatoriale che per quella in regime di degenza. 8. Non è consentito lo svolgimento dell attività in regime libero professionale in qualsiasi forma quando il dirigente si trova nelle seguenti situazioni : - assente per malattia, - in aspettativa per motivi familiari, - in maternità obbligatoria o facoltativa; - in ferie per rischio radiologico; - in turno di pronta disponibilità; - in rapporto di lavoro a tempo parziale. 9. Le prestazioni potranno essere erogate solo nella disciplina di appartenenza; casi di eccezione potranno essere previsti nei limiti della normativa vigente. 10. L attività libero professionale deve essere sempre svolta al di fuori dell orario di lavoro; allorquando, per la natura delle prestazioni, la sede di erogazione o altro non risulti possibile la materiale distinzione delle attività, l Azienda provvederà alla enucleazione dell orario ad esse destinato sulla base di un rapporto con il compenso percepito riportato nell all. 4 al presente C.C.I.A. 11. L autorizzazione a svolgere l attività presso strutture diverse poliambulatori privati, studi privati, altre aziende del S.S.N. e strutture sanitarie private non accreditate - sarà disposta fino all acquisizione di una dotazione di ambienti idonea e comunque nel rispetto delle norme vigenti. 12. Le convenzioni con le strutture di cui sopra per svolgere attività libero professionale saranno disposte nel rispetto delle seguenti condizioni: evitare conflitto con gli interessi dell Azienda e garantire una attrazione di utenti da zone diverse. 13. E confermata la commissione paritetica azienda - sindacati medici costituita dal precedente C.C.I.A. cui sono attribuiti i seguenti compiti: - formulare proposte sulla materia, - monitorare il rispetto delle regole fissate con particolare riguardo agli obblighi a carico delle parti (divieto di attività nei casi previsti sopra al c. 8, rispetto dell ambito disciplinare, esercizio dell attività fuori dall orario di lavoro, rispetto dei volumi di attività etc.); - formulare pareri sulle proposte di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 14; - verificare annualmente l applicazione dei criteri per la individuazione annuale delle strutture ammesse a partecipare al fondo perequativo di cui al successivo comma 16 e formulare eventuali proposte di modifica. 14. Il mancato rispetto delle regole previste ai commi 5, 8, 9 e 10, può determinare, a seconda della gravità dell infrazione: Pagina 19 di 36

20 - l inibizione per un determinato periodo a svolgere l attività in regime intramurario - sempre fermo il divieto di svolgere quella extra -, - il mancato accredito degli importi collegati alle prestazioni impropriamente effettuate, - il licenziamento del dirigente nel rispetto delle procedure previste dal vigente C.C.N.L. e dal presente C.C.I.A. Analoghi provvedimenti verranno addottati - tenendo conto di criteri di proporzionalità - in caso di accertamento da parte dei competenti organi, di violazione di norme fiscali e fatti salvi gli aspetti penali. 15. Le risorse destinate al fondo perequativo riservato al personale medico di cui al successivo comma 16 sono definite in misura non inferiore alla percentuale prevista dall art. 57, c. 2 lett. i), del C.C.N.L (5% della massa di tutti i proventi al netto delle quote riservate all azienda). 16. Partecipano al fondo perequativo gli operatori delle strutture aziendali cui è annualmente riconosciuta, in base ai dati di fatturato e tenuto conto delle proposte della commissione paritetica di cui al comma 13, la limitata possibilità di svolgere attività libero professionale. La partecipazione al fondo avviene in parti uguali tra gli aventi diritto salvo quanto previsto all ultimo cpv. In prima applicazione, l individuazione delle Strutture a limitata capacità di svolgimento della L.P.I.A. ha luogo come segue: - Vengono calcolati i valori medi pro capite di fatturazione per ciascuna Struttura complessa; - Vengono individuati come a bassa fatturazione le Strutture Complesse che si trovino al di sotto del 33 percentile della serie ordinata delle medie succitate. Tale criterio potrà essere oggetto di valutazione dopo il primo anno di applicazione. Sono escluse dal fatturato le prestazioni acquistate dall azienda ai sensi dell art. 55. c. 2 del CCNL All interno delle strutture di cui al primo capoverso del presente comma sono esclusi dalla ripartizione i medici che abbiano percepito introiti superiori al valore medio della struttura non perequata con il fatturato medio più basso; in ogni caso la quota di perequazione, sommata agli introiti libero professionali propri, fatti salvi quelli del precedente cpv., non può eccedere l importo di cui sopra. 17. L erogazione dell attività al domicilio dell assistito può essere autorizzata solo nei casi in cui questi si trovi nella documentata impossibilità di raggiungere con mezzi propri la sede dell attività professionale. 18. Le quote destinate per tipologia di attività a professionisti, collaboratori e personale di supporto sono definite nell allegato n. 4 al presente contratto. L Azienda formula espressa riserva di procedere a formulare specifica proposta anche per l attività libero professionale dei servizi diagnostici e di laboratorio. 19. L inquadramento nel regime intramurario di prestazioni di carattere istituzionale destinate a garantire la riduzione delle liste di attesa o altri specifici risultati potrà essere concordato tra la direzione generale e le strutture interessate in coerenza con quanto previsto dall art. 12 c. 6 alle seguenti condizioni : - rispetto dei volumi prestazionali globali concordati in sede di budget; - resa nel normale orario di lavoro di volumi di attività adeguati e coerenti; - individuazione del periodo di svolgimento dell attività e degli obiettivi da realizzare; - resa di detta attività in fasce orarie specifiche eccedenti il normale orario di lavoro. Pagina 20 di 36

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

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