CAPITOLO 4 LE IMPUGNAZIONI Libro III del codice del processo amministrativo

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1 CAPITOLO 4 LE IMPUGNAZIONI Libro III del codice del processo amministrativo 4.1. Le impugnazioni in generale Il Libro III del codice, diviso in cinque Titoli e composto di 21 articoli (da 91 a 111), contiene le norme generali in tema di impugnazioni e la disciplina specifica dei singoli rimedi impugnatori: appello, revocazione, opposizione di terzo, ricorso per cassazione per i motivi inerenti alla giurisdizione. Ricordiamo che nel nostro sistema di giustizia amministrativa il principio del doppio grado di giurisdizione vige dal 1971, a seguito dell istituzione dei tribunali amministrativi regionali. A partire da quel momento, il Consiglio di Stato, salvo poche eccezioni, da giudice unico è assurto a giudice di appello. Il sistema del doppio grado di giurisdizione presenta poi in Sicilia una particolarità, essendo svolte le funzioni di giudice d appello dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, che costituisce in sostanza una sezione staccata del Consiglio di Stato. Il doppio grado di giurisdizione nel sistema amministrativo trova conferma nella stessa Costituzione, il cui art. 125, comma 2, dispone che nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado in linea con l ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Salvo espresse deroghe, anche alle impugnazioni si applicano la disciplina del processo amministrativo di primo grado e, in quanto compatibili ovvero espressione di principi generali, le disposizioni del codice di procedura civile (cfr. artt. 38 e 39) Mezzi e termini per le impugnazioni artt. 91, 92 L art. 91 menziona i mezzi di impugnazione delle sentenze: l appello, la revocazione, l opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti la giurisdizione. Revocazione ed opposizione di terzo, rispetto all appello ed al ricorso per cassazione, sono mezzi straordinari d impugnazione. L art. 92 fissa i termini per le impugnazioni. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 149

2 Il codice del nuovo processo amministrativo Il comma 1 - riprendendo il contenuto dell art. 28, comma 2, della l. n. 1034/ stabilisce che, salvo diverse disposizioni speciali di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza. Si rammenta che, nel processo civile, il termine è di trenta giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria. A sua volta il comma 2, sulla falsariga di quanto stabilito dall art. 326 c.p.c. - chiarisce che per i casi di revocazione previsti nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell art. 395 c.p.c. 1 e di opposizione di terzo di cui all art. 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 (sessanta giorni) decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 del richiamato art In mancanza di notificazione, il comma 3 rende operante anche nel processo amministrativo il c.d. termine lungo per impugnare, previsto nel processo civile dall art. 327 c.p.c. Tale termine, originariamente fissato in un anno dalla pubblicazione della sentenza, è stato ridotto a sei mesi, dall art. 46, comma 17, della l. n. 69/2009 che ha modificato il richiamato art. 327 c.p.c. 2. Nel sistema previgente, la giurisprudenza amministrativa, in assenza di una previsione espressa, aveva già esteso al processo amministrativo il termine lungo: pertanto, in mancanza di notificazione, vi era comunque la possibilità di appellare entro un anno dalla pubblicazione della sentenza 3. Il comma 4 richiama la norma enunciata all art. 327, comma 2, c.p.c. secondo cui la decadenza dalla facoltà di impugnare, trascorsi i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, non opera quando la parte non costituitasi in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione 4. 1 I casi di revocazione (art. 395 c.p.c.) contemplati al comma 2 sono i seguenti: dolo di una delle parti in danno dell altra (n. 1); giudizio basato su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza ovvero non conosciute dalla parte soccombente (n. 2); ritrovamento di uno o più documenti decisivi per la causa (n. 3); dolo del giudice (n. 6). Riguardo all opposizione di terzo, trattasi del dolo di una delle parti nei confronti degli aventi causa o dei creditori. 2 La previsione è applicabile espressamente anche per la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell art. 395 c.p.c. ed il ricorso per cassazione. 3 Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 1979, n Cass., sez. lav., 16 aprile 2008, n IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

3 Cap. 4 - Le impugnazioni Il comma 5, ivi inserito nelle fasi finali di approvazione del codice, stabilisce che - fermo quanto previsto dall art. 16, comma l ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile al pari di qualsiasi ordinanza cautelare e pertanto secondo le modalità ed i termini previsti dall art. 62 (entro trenta giorni dalla notificazione dell ordinanza, ovvero sessanta giorni dalla sua pubblicazione). La norma precisa che non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie (art. 36, comma 1), in quanto di per sé prive di qualsiasi contenuto decisorio, né quelle che rigettano l istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Da ciò si deduce che, invece, le ordinanze cautelari di accoglimento, che non si pronunciano sulla competenza, contengono su quest ultimo aspetto una decisione implicita. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza, insieme col merito, è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 dello stesso art. 92. In sostanza, il comma in esame introduce, per evidenti ragioni di economia delle attività processuali, il criterio dell assorbimento della questione di competenza tra i motivi d impugnazione dell ordinanza cautelare o della sentenza. Pertanto, la parte che impugna l ordinanza o la sentenza per motivi attinenti al merito, può in quella sede, senza necessità di proporre il relativo regolamento, sollevare oltre ai profili di merito anche quello della competenza. Se, però, la competenza è l unico motivo di impugnazione, ovvero se l ordinanza cautelare di rigetto non contiene alcuna indicazione su questo profilo, la parte deve attivare lo specifico rimedio del regolamento di cui all art Luogo di notificazione e deposito delle impugnazioni artt. 93, 94 L art. 93, comma 1, si riconduce alla regola posta dall art. 330 c.p.c. - norma già richiamata dall art. 28 della l. n. 1034/ secondo cui l impugnazione dev essere notificata nella residenza dichiarata o nel 5 Ricordiamo che secondo l art 16, comma 3, l ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all art. 15. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 151

4 Il codice del nuovo processo amministrativo domicilio eletto dalla parte nell atto di notificazione della sentenza di primo grado. In mancanza essa va effettuata presso il difensore oppure, ancora, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza. Ha generato oscillazioni giurisprudenziali il caso in cui la notificazione abbia esito negativo a causa del trasferimento del domiciliatario, circostanza di cui l impugnante non abbia avuto conoscenza legale. Sul punto la Corte di cassazione 6 e l adunanza plenaria del Consiglio di Stato 7 hanno espresso il principio secondo cui l esito negativo della notificazione non può ricadere sulla parte che abbia diligentemente cercato di effettuarla nel luogo risultante dalla formale dichiarazione della controparte. Intervenendo proprio su questo punto, il comma 2 stabilisce che, qualora la notificazione abbia avuto esito negativo, perché il domiciliatario si è trasferito senza a sua volta comunicarlo formalmente alle altre parti tramite notifica, la parte che impugna può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l impugnazione, un istanza, corredata dall attestazione dell omessa notificazione, perche questi fissi un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell impugnazione. Con riguardo al luogo di notificazione delle impugnazioni, l art. 93 non fa riferimento al caso in cui l appello deve essere proposto nei confronti di un amministrazione patrocinata dall Avvocatura dello Stato. In questo caso, secondo quanto previsto dall art. 1 della l. n. 260/1958, non abrogato dal codice, il ricorso dev essere notificato presso l Avvocatura generale dello Stato in Roma e non presso l Avvocatura distrettuale della sede nella quale si è svolto il giudizio di primo grado. L art. 94, riprendendo la previsione contenuta all art. 18 del r.d. n. 642/1907, chiarisce che il deposito del ricorso nei giudizi impugnatori dev essere effettuato a cura del ricorrente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall ultima notificazione ai sensi dell art. 45. Innovativa, invece, la previsione che consente di produrre una copia anche non autentica della sentenza impugnata, ciò in considerazione della facilità di reperirne il testo sul sito ufficiale ( dovendo presumersi che la versione prodotta sia conforme a quella originale. 6 Cass., sez. III, 2 febbraio 2010, n Cons. Stato, ad. plen., 27 maggio 1999, n IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

5 Cap. 4 - Le impugnazioni Parti del giudizio di impugnazione ed intervento art. 95, 97 Riguardo alle parti dei giudizi d impugnazione, l art. 95 del codice detta le regole per la corretta instaurazione del contraddittorio, nelle cause inscindibili e scindibili. Per comprendere a pieno le relative nozioni occorre ricondursi al rito civile (art. 331 c.p.c. per le prime e art. 332 c.p.c. per le seconde). L art. 95, comma 1, dispone che l impugnazione dev essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire. Ciò, per le cause inscindibili, è la conferma del principio sancito dall art. 331 c.p.c. ed affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa 8. L art. 95, comma 2, sanziona con l inammissibilità l impugnazione che non sia notificata nei termini, fissati dall art. 92, ad almeno una delle parti interessate a contraddire. La norma va letta unitamente al successivo comma 3, il quale dispone che se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti in cause inscindibili, il giudice ordina l integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione. E sufficiente pertanto che l atto di appello sia notificato ad una sola delle parti vittoriose in primo grado; provvederà successivamente il giudice ad ordinare l integrazione del contraddittorio. Per esigenza di economia processuale, come previsto per il giudizio di primo grado, il giudice, quando ritiene l impugnazione manifestamente priva di un presupposto processuale o manifestamente infondata, può pronunciare la sentenza che definisce la lite senza ordinare l integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse che sarebbero interessate a contraddire (comma 5). Se nessuna delle parti provvede all integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice, l impugnazione è dichiarata improcedibile (comma 4). Nei casi in cui il ricorso di primo grado sia stato proposto da una pluralità di ricorrenti che potevano agire separatamente (cause scindibili) e che siano rimasti soccombenti, la riproposizione della pretesa di primo grado, da parte di alcuni di essi, comporta l onere di notificazione 8 Cons. Stato, ad. plen, 24 marzo 2004, n. 7. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 153

6 Il codice del nuovo processo amministrativo dell impugnazione alla sola parte vincitrice, e non anche agli altri soccombenti che non abbiano impugnato. Il comma 6 esclude nei giudizi d impugnazione la possibilità di difesa personale, senza l assistenza del difensore, nei giudizi relative a materie che, in primo grado, lo consentono: accesso, materia elettorale e giudizi relativi al diritto dei cittadini dell Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Quanto all intervento, l art. 97 riproduce la norma di cui all art. 37 del r.d. n. 642/1907, disponendo che nel giudizio d impugnazione chi vi ha interesse può intervenirvi, con atto notificato a tutte le parti 9. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non estensibile al processo amministrativo l art. 344 c.p.c. che limita la possibilità di intervenire nel giudizio amministrativo alle sole parti che sarebbero state legittimate a proporre opposizione di terzo Impugnazioni avverso la medesima sentenza art. 96 L art. 96, comma 1, conferma la regola che impone la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza, norma che richiama l art. 335 c.p.c. Stabilisce tuttavia il comma 6, che in caso di mancata riunione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza, la decisione su una delle impugnazioni non determina l improcedibilità delle altre. Il tema, comune a tutte le impugnazioni, si riferisce in particolare all appello per il quale occorre distinguere tra appello principale ed incidentale. L appello principale è proposto in via autonoma dalla parte soccombente, anche se parzialmente, in primo grado. L appello incidentale è invece proposto dalla parte vittoriosa, anche se parzialmente, in primo grado, in risposta ad un appello principale. L appellante incidenta- 9 Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2009, n ha ritenuto che nel giudizio d appello è inammissibile l atto di intervento ad adiuvandum, proposto dal soccombente in primo grado, avendo e- gli l onere di proporre rituale impugnazione nei termini, non essendo legittimato nemmeno ad intervenire nel processo instaurato da altri parimenti soccombenti. Per Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n nel processo amministrativo la legittimazione ad appellare è riconosciuta soltanto alle parti necessarie del giudizio di primo grado, mentre l interventore ad adiuvandum può impugnare i soli capi della sentenza che, decidendo nel senso dell inammissibilità dell intervento ovvero sulle spese di lite, abbiano direttamente coinvolto la sua posizione processuale. 10 Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 1988, n IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

7 Cap. 4 - Le impugnazioni le formula censure nei confronti della sentenza diverse da quelle prospettate dall appellante principale, censure che ove accolte dal giudice dell appello non modificano la posizione di vantaggio assicuratagli dalla sentenza di primo grado. Nell ambito degli appelli incidentali occorre però distinguere tra quello autonomo o improprio e quello dipendente o proprio. Nel primo caso, l appello incidentale è proposto senza che vi sia un effettivo rapporto di dipendenza con l appello principale. Nel sistema della giustizia amministrativa l appello incidentale ha la finalità di consentire la trattazione in un unico giudizio delle varie censure che le parti soccombenti possono avanzare nel processo di secondo grado. Per questo il comma 2 rinvia alla disciplina contenuta negli artt. 333 e 334 c.p.c. L art. 333 c.p.c., in tema di impugnazioni incidentali, stabilisce che le parti alle quali è stata notificata l impugnazione della sentenza debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. L art. 334 c.p.c., in tema di impugnazioni incidentali tardive, chiarisce che le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ai sensi dell art. 331 c.p.c., possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno prestato acquiescenza alla sentenza. I due casi richiamano quelli sopra indicati di appello incidentale autonomo e appello incidentale dipendente. Nel primo, infatti, l impugnazione incidentale è da considerarsi impropria (o autonoma), dal momento che la parte che impugna propone una vera e propria impugnazione principale alla quale è pienamente legittimata; l incidentalità è solo un rimedio processuale per realizzare il simultaneus processus, tant è che rimangono fermi i termini processuali ordinari. L art. 96, comma 3, chiarisce al riguardo che l impugnazione incidentale impropria può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza (e non solo quindi il capo di soccombenza) e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. Il codice fa decorrere il termine dalla notificazione della sentenza, lasciando intendere stranamente che vi può essere impugnazione incidentale prima ancora che sia stata notificata l impugnazione principale. Al contrario, nel caso di impugnazione incidentale propria (o dipendente), la parte non ha alcun interesse ad attivare il rimedio processuale, almeno fino a quando la controparte non intende promuovere impugnazione (cfr. art 37 del r.d. n. 1054/1924). IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 155

8 Il codice del nuovo processo amministrativo L art. 96, comma 4, (che richiama l art. 334 c.p.c.: impugnazione incidentale del convenuto e dei soggetti chiamati a integrare il giudizio nelle cause inscindibili) ammette la possibilità dell impugnazione incidentale tardiva. Tale impugnazione si rileva un efficace rimedio tattico la cui ratio va individuata nell opportunità di consentire alla parte parzialmente soccombente - disposta comunque ad accettare la sentenza a condizione che la controparte operi allo stesso modo - di attendere il comportamento processuale di quest ultima, senza essere costretta ad impugnare la sentenza al solo scopo di evitare la decadenza dal termine. E per questo che, conformemente alla sua natura di rivalsa avverso l iniziativa processuale della controparte, l impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche contro capi autonomi della sentenza (non oggetto dell impugnazione principale). Sempre in considerazione del suo carattere strumentale, l impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l impugnazione principale è dichiarata inammissibile. La questione dell impugnazione incidentale tardiva diretta contro capi autonomi della sentenza si è posta nell ambito del processo civile; a fronte di un orientamento più risalente volto ad ammettere tale impugnazione esclusivamente contro lo stesso capo della sentenza 11 o contro un capo diverso ma collegato al primo ovvero in rapporto di dipendenza o connessione 12, la giurisprudenza più recente ha invece ammesso l impugnazione incidentale tardiva con riferimento a qualsiasi capo della sentenza 13. Riguardo ai termini, l art. 96, comma 5, stabilisce che l impugnazione incidentale tardiva dev essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell avvenuta notificazione, entro dieci giorni. 11 Cass., sez. II, 29 marzo 1982, n Cass., sez. I, 14 aprile 1989, n. 1797; Cass., sez. I, 6 maggio 1987, n per le quali un impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando investe lo stesso capo della sentenza oggetto dell impugnazione principale (o un capo connesso o dipendente), sicché l interesse a proporre impugnazione sorge a causa della proposizione dell impugnazione principale. Quando invece l interesse all impugnazione sorge non dall impugnazione principale, ma direttamente dalla sentenza, l impugnazione incidentale tardiva non è più ammissibile. 13 Cass., sez. un., 5 marzo 1991, n e Cass., sez. II, 23 novembre 1999, n IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

9 Cap. 4 - Le impugnazioni Misure cautelari e sospensione esecutività sentenza art. 98 In materia di misure cautelari e di sospensione dell esecutività della sentenza impugnata (cfr. in precedenza art. 33 della l. n. 1034/1971), il codice rinvia alla disciplina prevista per il procedimento di appello. L art. 98 stabilisce che il giudice dell impugnazione può provvedere, anche con decreto, in coerenza ai principi enunciati nel Libro II per il giudizio cautelare di primo grado. Più in particolare, il comma 1, fatta salva la particolare previsione di cui all art. 111 per il ricorso in Cassazione, stabilisce che il giudice dell impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Il comma 2 rimanda per la disciplina del relativo procedimento alle previsioni in tema di misure cautelari fissate dagli artt. 55, commi da 2 a 10 (misure cautelari collegiali), 56 (misure cautelari monocratiche) e 57 (spese del procedimento cautelare) Deferimento all adunanza plenaria art. 99 Al fine di assicurare uniformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l art. 99 conferma la funzione nomofilattica dell adunanza plenaria, prevedendo al comma 1 che la sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all esame dell adunanza plenaria. Il comma 2 attribuisce al presidente del Consiglio di Stato il potere di deferire all adunanza plenaria qualunque ricorso, prima della decisione, su richiesta delle parti o d ufficio, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. I primi due commi dell articolo in esame riprendono sostanzialmente la normativa precedente (artt. 45, comma 3, del r.d. n. 1054/1924 e art. 73 del r.d. n. 642/1907). Innovativa invece la previsione contenuta al comma 3 secondo cui «Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall adunanza plenaria, rimette a quest ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso». IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 157

10 Il codice del nuovo processo amministrativo Il comma 3 individua quindi un terzo caso, oltre i tradizionali due, previsti dai commi 1 e 2, di rimessione all adunanza plenaria. Il massimo consesso della giustizia amministrativa, è noto, svolge una funzione d indirizzo e di tendenza all uniformità delle questioni giuridiche oggetto di contenzioso, funzione assimilabile a quella nomofilattica svolta dalle sezioni unite della Cassazione. Tradizionalmente, le pronunce dell adunanza plenaria, come quelle delle sezioni unite, non vincolano le sezioni per i casi analoghi successivi, posto che il principio fondamentale della giurisdizione è cristallizzato nell art. 101 Cost. secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ne consegue che la sezione del Consiglio di Stato, cui è rimessa una questione sulla quale per un caso analogo si è già pronunciata l adunanza plenaria, potrebbe da questa discostarsi. Su questi principi consolidati si inserisce ora la previsione di cui all art. 99, comma 3 che, in senso contrario, impone alla sezione, ove non condividesse il principio enunciato dall adunanza plenaria, di rimettere a quest ultima nuovamente la questione. La norma tuttavia non è completata da alcun rimedio processuale specifico avverso pronunce difformi della sezione che abbiano disapplicato il comma 3. Non sembra possibile attivare il giudizio revocatorio, in quanto rimedio straordinario previsto per casi specifici e tassativi tra i quali non rientra quello in esame. Né appare percorribile il ricorso in Cassazione, possibile per le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi attinenti la giurisdizione, profilo del tutto estraneo ad una presunta insubordinazione della sezione nei confronti dell adunanza plenaria. È certo tuttavia che una pronuncia difforme della sezione dall adunanza plenaria sarebbe resa in contrasto ad una precisa norma di legge - qual è ora l art. 99, comma 3, in esame - la quale tuttavia sembra contenere a sua volta profili d incompatibilità con il richiamato principio sancito dall art. 101, comma 2, Cost. Allo scopo di assicurare la ragionevole durata del processo evitando decisioni frazionate della lite, il comma 4 prevede che l adunanza plenaria decida l intera controversia, salvo che ritenga di limitarsi ad enunciare il principio di diritto, restituendo per il resto il giudizio alla sezione remittente. Inoltre, in conformità all art. 363 c.p.c. ed in coerenza con la natura delle giurisdizioni superiori, è previsto che l adunanza plenaria, se ritiene che la questione sia di particolare importanza, nei casi in cui definisce il giudizio con una sentenza di rito, possa enunciare comunque il principio di diritto nell interesse della legge. In tali casi, la pronuncia dell adunanza plenaria non ha effetto sulla sentenza impugnata (comma 5). 158 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.

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