Roma, lì 25 ottobre Prot. n Ai Coordinatori Reg.li INCA. Ai Direttori Compr.li INCA. Agli Uffici Zona INCA. Al Dip.

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1 Oggetto: Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n / Indennizzo legge 210/92 e rivalutazione annuale anche della parte dell importo corrispondente alla IIS. Roma, lì 25 ottobre 2005 Prot. n. 125 Ai Coordinatori Reg.li INCA Ai Direttori Compr.li INCA Agli Uffici Zona INCA Al Dip.to Welfare CGIL LORO SEDI Oggetto: Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n / Indennizzo legge 210/92 e rivalutazione annuale anche della parte dell importo corrispondente alla IIS. Care compagne, cari compagni, vi diamo notizia di una sentenza positiva di Cassazione (sez. Lavoro) sulla questione della rivalutazione annuale dell intero importo dell indennizzo per i cittadini danneggiati in maniera irreversibile a seguito di trasfusioni di sangue infetto, assunzione di emoderivati o di vaccinazioni obbligatorie (legge 210/92). La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. La sentenza di Cassazione, che è stata depositata in cancelleria il , stabilisce l importante principio secondo il quale l assegno bimestrale corrisposto ex-lege 210/92 deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT anche nella parte dell importo complessivo corrispondente all Indennità integrativa speciale.

2 L indennizzo, così come definito dalla legge, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, il cui suo importo è composto da due elementi: un importo determinato in base alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 per i militari di truppa dell Esercito che abbiano riportato una delle menomazioni all integrità fisica previste dalla tabella B allegata al DPR 834/81, cumulabile con ogni altro reddito e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato; un importo corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59 e successive modifiche, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. A questa parte dell importo dell indennizzo non si applica la rivalutazione annuale. Importa sottolineare come soltanto la parte dell'indennizzo determinata in base alla tabella B venga sino ad oggi aggiornata annualmente in base al tasso di inflazione programmata (t.i.p.); non viene invece aggiornata la parte relativa alla I.I.S. Su questo delicato aspetto si è attivato negli anni un contenzioso legale e oggi vi è una prima sentenza di Corte di Cassazione positiva. La Cassazione afferma che "non sarebbe logico ritenere valutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente indennità integrativa speciale atteso peraltro che quest ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell amministrazione ricorrente, non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale ". Inoltre, continua l Alta Corte, negare alla componente dell importo dell indennizzo corrispondente alla IIS la rivalutazione annuale "non è in linea con un interpretazione conforme ai principi costituzionali giacché la misura dell indennizzo, se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute". Sotto l aspetto economico, poiché l importo della IIS è uguale per tutte le otto categorie della tabella di riferimento, l applicazione del tasso di inflazione programmata anche a tale importo porterebbe per il futuro ad un aumento di oltre 100 euro dell assegno bimestrale e naturalmente alla somma relativa agli anni decorsi dalla data di titolarità dell indennizzo. Indicazioni operative Riteniamo che sia opportuno richiamare tutti i nostri assistiti per i quali abbiamo in corso domanda di indennizzo ex-lege 210/92 e chiedere loro se intendono attivare un contenzioso

3 legale al fine di chiedere la rivalutazione annuale di quella parte dell importo dell indennizzo non ancora rivalutata, in applicazione di quanto disposto dalla sentenza di Cassazione. Ugualmente vanno contattate le persone che sono già titolari di indennizzo e che potrebbero essere interessate dalla sentenza di Cassazione. Nel caso di persona già titolare di indennizzo ricordiamo che vi è la possibilità di chiedere anche gli arretrati per lo meno degli ultimi cinque anni. Come già indicato nella nostra circolare INCA n. 78/2004, riportiamo le differenze bimestrali dell importo a favore dei cittadini titolari di indennizzo, e cioè: Anno 1999 euro 98,91 Anno 2000 euro 112,45 Anno 2001 euro 131,85 Anno 2002 euro 151,57 Anno 2003 euro 168,09 Fraterni saluti. p. l Ufficio socio-assistenziale e del welfare locale (Maria Patrizia Sparti) fm/ SENTENZA DEL 28 LUGLIO 2005 REPUBBLICA ITALIANA Ud. 03/05/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N /2002

4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore - Presidente - Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; - ricorrente - contro PARAVATI ANNA, elettivamente domiciliata in Bracciano, Via Principe di Napoli 89, presso lo studio dell'avv. Angelo Sibilo, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti PORRONE Annibale, Simone Lazzarini, Alessandro Simione e Roberto Rossi; - controricorrente - la cassazione della sentenza n. 588 della Corte di Appello di Milano del / nella causa n. 57 R.G Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

5 Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, il Ministero della Sanità proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in data , con il quale il Tribunale di Milano aveva intimato ad esso dicastero di pagare ad Anna Paravati i seguenti importi: a) L (pari ad euro ,05) a titolo di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 per il periodo / , comprensivo di rivalutazione annuale della voce indennizzo ed indennità integrativa speciale ex art. 2 - comma 1 - della legge n. 210 del 1992; b) L (pari ad euro 4686,88) a titolo di interessi legali dalle singole scadenze al ; c) interessi legali maturati e maturandi dal al soddisfo. All'esito l'adito Tribunale con sentenza n del 2001 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Ministero al pagamento della minor somma di euro ,14 per indennizzo ex legge n. 210/1992 ed indennità integrativa speciale, non comprensiva, quest'ultima, della rivalutazione monetaria. Proposto appello principale da parte del Ministero in ordine alla statuizione sulle spese ed appello incidentale in ordine al non riconoscimento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 588 del 2002 dichiarava, in parziale riforma dell'impugnata decisione, il Ministero tenuto a corrispondere alla Paravati la maggior somma di euro ,05 a titolo di indennità e la somma di euro 4.682,71 a titolo di interessi legali, confermando nel resto la sentenza appellata. In particolare la Corte territoriale, nel condividere

6 l'assunto dell'appellante incidentale, ha rilevato che la formulazione letterale dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992, nel quale si indica al secondo comma che l'indennizzo di cui al primo comma è integrato con l'indennità integrativa speciale, non può far ritenere per la mancata ripetizione al secondo comma stesso dell'esplicito riferimento alla rivalutazione annuale contenuta nel primo comma - che questa ulteriore componente non sìa soggetta a rivalutazione. Il Ministero ricorre per Cassazione sulla base di un solo motivo. La Paravati resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992 e della legge n. 324 del 1959, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. Osserva al riguardo che la legge n. 210 è chiara nel senso di individuare l'esatto ammontare dell'indennizzo e di stabilirne la sua rivalutabilità, a cui va aggiunta l'indennità integrativa speciale. La stessa ricorrente rileva che se la voluntas legis fosse stata nel senso di prevedere la rivalutazione anche dell'indennità integrativa speciale, sarebbe stato sufficiente porre prima l'indicazione dell'ammontare dell'indennizzo e l'aggiunta dell'indennità e subito dopo affermarne la rivalutabilità. Altro argomento, ad avviso del ricorrente Ministero, per far ritenere erronea l'interpretazione del giudice di appello consiste nel fatto che l'indennità integrativa speciale, come stabilito dalla legge n. 324 del 1959, reca in se stessa i meccanismi dell'adeguamento all'aumento del costo della vita, sicchè il riconoscimento della

7 rivalutazione per tale indennità - abbinata all'indennizzo ex legge n. 210/192 - comporterebbe una doppia rivalutazione. 2. Le censure esposte non hanno pregio e vanno pertanto disattese. L'art. 2 della legge n. 210 del 1992 al primo comma così recita: "L'indennizzo di cui al all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato," Lo stesso art. 2 al secondo comma così dispone: "L'indennizzo di cui al primo comma è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato...". Tale norma è stata interpretata, come già detto, dal giudice di appello nel senso di ritenere rivalutabile anche l'indennità integrativa speciale, siccome componente del complessivo indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali. L'interpretazione del giudice di appello merita di essere condivisa in base alle seguenti considerazioni. L'indennizzo in questione consta, come risulta dalla richiamata disposizione normativa, di un importo fisso ex lege - assegno reversibile per quindici anni - (art. 1 - comma 1 - e all'art. 2 - comma secondo - della legge n. 210/1992) e dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324 del 1959 (art. 2 -

8 comma 2 - della legge n. 210/1992). Ciò precisato, non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale -, atteso peraltro che quest'ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sè il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell'amministrazione ricorrente, non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l'indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale (si richiama al riguardo l'art. 3 del DL. n. 70 del convertito dalla legge n. 219 del che dal 1 maggio 1984 fissò in non più di due i punti di variazione della misura di tali indennità; si richiama altresì il protocollo d'intesa del , con cui il Governo e le parti sociali presero atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari). Orbene l'indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art. 2 - primo comma - della legge n. 210/1992. D'altro canto l'assunto di parte ricorrente non è in linea con un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, giacchè la misura dell'indennizzo, se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute (in questo senso Corte Costituzionale sentenze n. 307 del 1990 e sentenza n. 118 del 1996), tanto più che nel caso di specie gli aumenti ISTAT dal 1995 al 2000

9 dell'indennizzo (al netto della voce indennità integrativa speciale, come risultanti dalle tabelle ministeriali: doc. 10 del fascicolo per il ricorso per decreto ingiuntivo, trascritto nel controricorso) sono modesti e l'indennità integrativa speciale è rimasta ferma a L (euro 1028,66) nel periodo in questione. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore della controricorrente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 11,00, oltre euro 1500/00 per onorari, spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Porrone, Lazzarini, Simione e Rossi, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma, il 3 maggio Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2005

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