C NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n

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1 C NUOVA MAA ASSICURAZIONI/MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2003; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, gli artt. 5, comma 1, lettera b); 16, comma 1; 19, comma 2, e 31; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA la documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio relativo al caso C5422 SAI-Società Assicurazione Industriale/La Fondiaria Assicurazioni, avviato dall Autorità con provvedimento n del 3 settembre 2002; VISTA la propria delibera del 21 novembre 2002, notificata il 9 dicembre 2002, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Nuova Maa Assicurazioni Spa per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, per l inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, la memoria presentata dalla società Nuova Maa Assicurazioni Spa, pervenuta il 31 dicembre 2002; VISTO il parere dell ISVAP, pervenuto il 10 febbraio 2003; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Nuova Maa Assicurazioni Spa (di seguito Nuova Maa) è una compagnia di assicurazioni operante, prevalentemente in Italia, in tutti i rami danni; la società è controllata, con una quota pari al 90% del capitale sociale, da Fondiaria-Sai Spa (di seguito Fondiaria-Sai), impresa attiva, mediante le proprie controllate, nel settore assicurativo e in altri comparti finanziari, nonché in settori di supporto. Il fatturato realizzato da Nuova Maa, riferito al valore dei premi contabilizzati, è stato di euro nel 2001, mentre il fatturato consolidato di Sai è stato di circa 4,5 miliardi di euro nel Mediolanum Assicurazioni Spa (di seguito Mediolanum) è una società che opera in diversi rami assicurativi, controllata, con quote paritetiche del capitale sociale, da ISIM Spa e da Herule Finance S.A.. Al 30 settembre 2001, il valore dei premi attribuibile al portafoglio assicurativo ceduto è stato di circa 55 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE Nel corso del procedimento istruttorio relativo al caso C5422 SAI-Società Assicurazione Industriale/La Fondiaria Assicurazioni, l Autorità è venuta a conoscenza dell acquisizione, da parte di Nuova Maa, del portafoglio assicurativo della società Mediolanum 1. Come risulta dalla documentazione agli atti del presente procedimento, si tratta di un portafoglio costituito dai contratti di assicurazione appartenenti ai rami 3 (Corpi veicoli terrestri), 10 (RC Auto) e 12 (Corpi veicoli marittimi, lacustri e fluviali), gestiti da 87 agenzie di Mediolanum, attive nei suddetti rami alla data del 30 settembre Dalla cessione, sono esclusi i contratti assicurativi gestiti da 25 agenzie, il cui portafoglio è stato liberalizzato nel corso del [Cfr. Relazione del Consiglio di Amministrazione di Premafin Finzanziaria S.p.A. al Collegio Sindacale, riferita al periodo novembre 2001-gennaio 2002, allegata al verbale del Consiglio di Amministrazione della citata società del 7 febbraio 2002; Osservazioni degli amministratori circa l andamento gestionale e i fatti più significativi al 31 marzo 2002, relazione allegata al verbale del Consiglio di Amministrazione di Premafin del 15 maggio 2002; Relazione del Consiglio di Amministrazione di Premafin al Collegio Sindacale, riferita al periodo febbraio 2002 aprile 2002, del 15 maggio 2002.]

2 Il contratto di cessione del portafoglio in questione è stato perfezionato in data 15 novembre 2001 e gli effetti del suo trasferimento a Nuova Maa decorrono dal 1 gennaio Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2002, Nuova Maa ha assunto a proprio carico la gestione dei contratti rientranti nel portafoglio acquisito, dei sinistri accaduti successivamente a tale data e di tutti gli oneri conseguenti. Le 87 agenzie che hanno gestito i contratti appartenenti al suddetto portafoglio per conto di Mediolanum hanno ricevuto apposito mandato da Nuova Maa per proseguire tale attività. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di impresa, costituisce una concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione, è risultato superiore alla soglia di cui all articolo 16, della legge n. 287/90, prevista al momento della realizzazione dell operazione stessa (377,014 milioni di euro). IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE Con memoria pervenuta in data 31 dicembre 2002, Nuova Maa ha espresso le seguenti argomentazioni difensive. La mancata comunicazione preventiva del contratto di cessione del portafoglio clienti di Mediolanum non è da attribuire ad un comportamento intenzionale e deliberato di Nuova Maa, volto ad eludere il controllo spettante all Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito Autorità), bensì ad una scarsa conoscenza della normativa in materia di tutela della concorrenza da parte del management di tale società. In particolare, il management dell acquirente ignorava che la cessione di un portafoglio costituito da una pluralità di contratti assicurativi potesse essere configurata come una concentrazione, ai sensi dell articolo 5 della legge n. 287/90. Infatti, oggetto della cessione sono stati soltanto i contratti di assicurazione facenti capo a Mediolanum al 30 settembre 2001; non vi è stato alcun trasferimento di personale, né di altre parti del patrimonio aziendale di Mediolanum. In altri termini, non è stato ceduto un complesso organizzato di beni e servizi funzionali all esercizio dell impresa, facilmente configurabile come ramo d azienda. A sostegno della propria difesa, la parte afferma che la stessa Autorità in passato, nei casi C925-Ipagas/Ecogas 2 e C1188-Falca/Geremia Gugliemo 3, ha ritenuto che non costituisse concentrazione la cessione della sola clientela di un impresa, non accompagnata dalla cessione di impianti o di altre parti del patrimonio aziendale. Ciò dimostra, a giudizio della parte, che determinate fattispecie, non essendo assimilabili ai classici strumenti giuridici di acquisizione del controllo, possono essere causa di errori di valutazione che dovrebbero ritenersi scusabili, specie in casi come quello in esame di scarsa conoscenza dei presupposti che fanno scattare l obbligo di comunicazione preventiva. La scarsa dimestichezza del management di Nuova Maa con la normativa antitrust italiana deriva anche dal fatto che la società non ha mai effettuato in precedenza, come parte acquirente, operazioni di concentrazione. A dimostrazione dell assenza di intenzionalità di Nuova Maa ad eludere dolosamente il controllo dell Autorità sull operazione di concentrazione in esame e a conferma della trasparenza che ne è stata data, la parte rileva che l acquisizione del predetto portafoglio è stata sottoposta all autorizzazione preventiva dell ISVAP, ai sensi dell articolo 75 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n L istituto di vigilanza ha autorizzato l operazione con proprio provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre Il management di Nuova Maa ha ritenuto che fosse necessaria unicamente l autorizzazione dell ISVAP per procedere all acquisizione. Ed invero, il contratto di cessione stipulato da Nuova Maa con Mediolanum il 15 novembre 2001 non contiene alcun riferimento all autorizzazione ai sensi dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, proprio perché non è stata posta la questione dell eventuale obbligo di comunicazione preventiva. 2 [Cfr. provvedimento n del 19 maggio 1993, caso C925 Ipagas /Ecogas.] 3 [Cfr. provvedimento n del 24 novembre 1994, caso C1188 Falca /Geremia Guglielmo.]

3 L assenza di intenzionalità nella condotta di Nuova Maa potrebbe essere ulteriormente dimostrata dalla circostanza che l operazione, di non rilevante entità economica e priva di effetti sostanziali sull assetto concorrenziale dei mercati interessati, non presentava l oggettivo scopo di assumere posizioni dominanti sottraendosi al vaglio dell Autorità. La parte fa, altresì, presente di essersi subito attivata, non appena venuta a conoscenza del provvedimento ed aver compreso le motivazioni sottostanti all avvio del procedimento, per raccogliere tempestivamente il maggior numero di informazioni possibili sull operazione in esame, nonché di avere offerto la propria disponibilità e la massima collaborazione nel corso del procedimento. In conclusione, nella memoria si afferma che, in considerazione della buona fede di Nuova Maa nell omissione in cui è incorsa, la mancata comunicazione preventiva possa essere considerata un errore scusabile e, pertanto, si richiede che non venga irrogata alcuna sanzione. In subordine, si richiede che nella quantificazione della sanzione l Autorità valuti positivamente la tempestività con la quale si è provveduto ad inviare tutte le informazioni richieste, il modestissimo impatto dell operazione sui mercati rilevanti, la condotta tenuta da Nuova Maa non appena si è resa conto del contenuto del provvedimento, il breve lasso di tempo intercorso. V. VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE L acquisizione, da parte di Nuova Maa, del portafoglio di Mediolanum costituito dai contratti assicurativi in essere al 30 settembre 2001, in quanto acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Al momento della realizzazione dell operazione, il fatturato ascrivibile all insieme delle imprese interessate soddisfaceva il requisito di cui all articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90. L operazione, pertanto, doveva essere comunicata preventivamente all Autorità. La scarsa conoscenza della normativa in materia di tutela della concorrenza da parte del management di Nuova Maa e, in particolare, la circostanza che il management dell acquirente ignorasse che la cessione di un portafoglio costituito da una pluralità di contratti assicurativi potesse essere configurata come una concentrazione, ai sensi dell articolo 5 della legge n. 287/90, non può essere considerato un errore scusabile. Al riguardo, è sufficiente rilevare che l operazione è stata posta in essere quando la legge n. 287/90 era da tempo in vigore e non ne poteva essere ragionevolmente ignorata l interpretazione datane dall Autorità da parte di Nuova Maa, società appartenente al gruppo Sai al momento della realizzazione dell operazione in esame, ovvero uno dei più importanti gruppi assicurativi presenti sul territorio nazionale 4. Giova sottolineare, infatti, che al tempo della realizzazione dell operazione oggetto del presente procedimento già esistevano specifici provvedimenti, relativi al settore assicurativo, nei quali l acquisizione di portafogli costituiti da una pluralità di contratti assicurativi era stata qualificata dall Autorità come concentrazione 5. In merito ai precedenti ricordati nella memoria di Nuova Maa, si rileva innanzitutto che in uno solo dei due casi citati, ovvero nel caso C925-Ipagas/Ecogas, l operazione comunicata non è stata considerata fattispecie concentrativa 6. Si trattava, comunque, di un operazione che riguardava un settore diverso da quello delle assicurazioni, ovvero il settore della distribuzione di gasolio e di olio combustibile, caratterizzato da una diversa organizzazione e struttura concorrenziale. Nel settore assicurativo invece, come accennato, l acquisizione di un portafoglio di contratti assicurativi è sempre stata considerata dall Autorità una fattispecie concentrativa e, come tale, preventivamente comunicata dalle parti interessate. In ogni caso, l assenza di intenzionalità della condotta non fa venire meno l elemento soggettivo dell infrazione contestata. Da quanto emerge dalle risultanze istruttorie, l omissione in esame è imputabile a Nuova Maa a titolo di colpa e non di dolo. La negligenza della società - giustificata dalla scarsa conoscenza della normativa antitrust, dal fatto di non essersi mai trovata in precedenza ad effettuare concentrazioni in qualità di impresa acquirente e dalle difficoltà incontrate nel qualificare correttamente l acquisizione di un portafoglio clienti come fattispecie concentrativi - non può 4 [Come noto, successivamente al perfezionamento dell operazione in esame, si è avuta la fusione per incorporazione di Sai - Società Assicuratrice Industriale Spa in Fondiaria Assicurazioni Spa. Cfr. provv.. n del 17 dicembre 2002, C5422B Sai- Società Assicuratrice Industriale/La Fondiaria. ] 5 [Cfr. provvedimento n del 10 novembre 1993, caso C1135 Praevidentia / Tirrena; provvedimento n del 9 marzo 1994, caso C1304 Unipol/Universo/Noricum; provvedimento n del 16 marzo 1994, caso C1303 Ticino Assicurazioni / SIS.] 6 [L altro caso citato nella memoria, C1188 Falca /Geremia Guglielmo, è infatti relativo ad una concentrazione priva di effetti sulla struttura concorrenziale del mercato rilevante e il provvedimento è di autorizzazione.]

4 essere considerata un errore tale da elidere la punibilità della sua condotta. Infatti, Nuova Maa, usando l ordinaria diligenza, avrebbe facilmente potuto venire a conoscenza degli obblighi di legge cui è sottoposta. Pertanto, la condotta omissiva contestata integra gli estremi della violazione sanzionata ai sensi del secondo comma dell articolo 19 della legge n. 287/90. Riguardo all imposizione a nuova Maa della sanzione di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, è necessario fare riferimento ai criteri previsti in merito dall articolo 11 della legge n. 689/81, tenendo in considerazione sia la gravità delle violazioni, sia il comportamento e le condizioni economiche della società. Sotto il profilo oggettivo di tale valutazione, va rilevato che, dal punto di vista concorrenziale, l operazione in esame riveste un importanza poco significativa. Sotto il profilo soggettivo, si deve considerare che Nuova Maa non ha provveduto spontaneamente a comunicare l operazione in questione; tuttavia, essa ha fornito piena collaborazione informativa nel corso del procedimento. VI. IL PARERE DELL ISVAP L ISVAP, nel parere pervenuto in data 10 febbraio 2003, ha ritenuto che l operazione in esame non incida negativamente sui livelli di concorrenza dei mercati interessati, in considerazione delle dimensioni ridotte del portafoglio oggetto di acquisizione. VII. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I mercati rilevanti I mercati del prodotto interessati all operazione in esame sono costituiti dai singoli rami di classificazione dell'attività di produzione di polizze assicurative danni. Secondo il consolidato orientamento dell Autorità, i prodotti assicurativi possono essere distinti in funzione del rischio di cui assicurano la copertura. Dal punto di vista della domanda, secondo quanto precisato anche dalla Commissione CE 7, la sostituibilità tra le diverse tipologie di rischio per le quali si può richiedere una copertura assicurativa risulta, quindi, estremamente ridotta. Per il caso in esame, si considerano i tre mercati delle attività di assicurazione nei rami Corpi Veicoli Terrestri, RC Auto e Corpi Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali. La delimitazione geografica dei mercati in oggetto può essere effettuata con riferimento all'intero territorio nazionale, all'interno del quale le condizioni di concorrenza, in relazione alla produzione delle polizze, sono omogenee, ad eccezione dei rischi relativi a veicoli marittimi, per i quali, limitatamente ai grandi vettori, il mercato geografico potrebbe assumere dimensione internazionale 8. La posizione delle parti nei mercati assicurativi interessati Con riferimento ai singoli mercati assicurativi interessati, la tabella 1 evidenzia la posizione di mercato del gruppo Sai, controllante Nuova Maa al momento dell operazione e la quota di mercato attribuibile al portafoglio assicurativo oggetto di cessione. Tabella 1 - Quote di mercato del gruppo Sai nei mercati del prodotto interessati 2001 Gruppo Sai Portafoglio Valore mercato (euro/migliaia) Corpi veicoli terrestri 9,66% 0,2% Corpi veicoli marittimi 40,47% 0,3% RC Auto 12,31% 0,3% Fonte: Ania In considerazione della modesta entità attribuibile al portafoglio assicurativo acquisito da Nuova Maa, in conformità al parere dell ISVAP, l operazione non appare in grado di produrre mutamenti nell assetto concorrenziale dei mercati rilevanti. 7 [Cfr. decisione Codan-Hafnia del 28 maggio 1993, caso IV/M.344, punto 7.] 8 [Cfr. provv. n del 21 febbraio 1996, Consorzio Italiano Assicurazioni Aeronautiche e n del 29 marzo 2001, SAI/Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni-Sasa Vita.]

5 CONSIDERATO che l acquisizione del portafoglio assicurativo in oggetto ha comportato l acquisizione del controllo di parte di un impresa e, come tale, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;CONSIDERATO che l operazione descritta era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato in Italia dalla società acquirente, con riferimento all esercizio chiuso nell anno precedente alla realizzazione dell operazione in esame, risulta essere stato superiore al limite previsto all epoca dal suddetto articolo; CONSIDERATO che l operazione descritta nel presente provvedimento non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l Autorità, ai sensi dell articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere all impresa che non abbia ottemperato al relativo obbligo sanzioni amministrative pecuniarie fino all uno per cento del fatturato dell anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione; CONSIDERATO che il soggetto responsabile dell infrazione deve essere individuato nella società Nuova Maa Assicurazioni Spa, in qualità di parte acquirente nell operazione di concentrazione; CONSIDERATO che la negligenza dimostrata da Nuova Maa Assicurazioni Spa nel rendersi consapevole di essere soggetta all obbligo di comunicazione di cui all articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 non può costituire un errore scusabile in base ad una diligente lettura della norma citata e alla costante interpretazione della stessa da parte dell Autorità; RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della società Nuova Maa Assicurazioni Spa all irrogazione della sanzione amministrativa di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90; CONSIDERATI, ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell articolo 11 della legge n. 689/81, i seguenti elementi; la circostanza che l infrazione è stata rilevata a seguito di autonomi accertamenti dell Autorità, non avendo l operatore neanche tardivamente proceduto alla notifica dell operazione di concentrazione; la circostanza che la violazione dell obbligo di notifica non è dovuta a dolo; la collaborazione prestata dalla società nel corso del procedimento; la modesta incidenza dell operazione in esame, dal punto di vista concorrenziale, sui mercati rilevanti; le condizioni economiche della società Nuova Maa Assicurazioni Spa, come rilevabili dal bilancio dell esercizio 2001 che porta un utile di circa 5,34 milioni di euro, su un fatturato di euro. RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l irrogazione a carico della società Nuova Maa Assicurazioni Spa della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della l. n. 287/90, nella misura dello 0,0025% del fatturato realizzato dalla società nell anno precedente alla contestazione, corrispondenti a euro; RITENUTO che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della l. n. 287/90 la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; ORDINA alla società Nuova Maa Assicurazioni Spa di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di euro; INGIUNGE alla società Nuova Maa Assicurazioni Spa di pagare la suddetta somma entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno

6 successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento della stessa, la società Nuova Maa Assicurazioni Spa è tenuta a dare immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

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