Decisione N del 14 aprile 2014

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (CO) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARINARO MARCO Nella seduta del 31/01/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto Nel 2013 la ricorrente stipulava un mutuo per l acquisto della prima casa per un totale di euro ,25 unitamente ad una copertura assicurativa con una compagnia di assicurazione appartenente al gruppo della banca mutuante, che prevedeva un premio di euro ,25. La banca mutuante percepiva un compenso di euro 6.668,25 per la sola attività di intermediazione nella stipula della polizza assicurativa. Al momento della stipula del contratto la referente della banca sottoponeva alla ricorrente unicamente il preventivo della compagnia di assicurazione appartenente al suo gruppo, senza darle la possibilità di optare per soluzioni più convenienti. La ricorrente pertanto sostiene di essere stata costretta a sottoscrivere la polizza proposta dalla banca per evitare problemi in merito alla concessione del mutuo. Con reclamo del la ricorrente chiedeva alla banca la restituzione dell illegittimo compenso percepito dalla stessa in relazione al collocamento della polizza assicurativa. La Banca respingeva la richiesta. La ricorrente si rivolge dunque all Arbitro per chiedere il rimborso del compenso di euro 6.668,25 percepito dalla banca in relazione al collocamento della polizza assicurativa a copertura del mutuo. Pag. 2/6

2 La banca mutuante resiste al ricorso ed espone quanto segue. Il giorno la ricorrente chiedeva informazioni e riceveva un preventivo relativo ad un mutuo per l acquisto di un immobile. Tra le varie tipologie di mutuo che la banca offre alla sua clientela veniva presentata alla ricorrente anche una proposta che - associata alla sottoscrizione di una polizza facoltativa - prevedeva uno sconto sul tasso applicato. Tali polizze, accessorie e non obbligatorie, hanno l obiettivo di salvaguardare il patrimonio del mutuatario, proteggendolo da eventi che possono compromettere la sua capacità di far fronte all impegno finanziario assunto. La copertura assicurativa prevede il rimborso del debito residuo o il subentro, per un determinato periodo, nel pagamento delle rate del mutuo in caso di decesso, invalidità totale e permanente derivante da infortunio, inabilità temporanea e totale derivante da infortunio, malattia, perdita di impiego, malattia grave. Dopo aver valutato l offerta, in data la cliente firmava la domanda di mutuo fondiario a seguito della quale la banca avviava l istruttoria della pratica. La concessione del mutuo veniva deliberata dalla Banca il in base alla documentazione ricevuta, alla situazione reddituale della ricorrente, alla sua capacità di rimborso e alla riscontrata affidabilità creditizia. A conferma dell estraneità della sottoscrizione della polizza rispetto alla concessione del mutuo, la banca evidenzia che la cliente ha inoltrato domanda di copertura assicurativa in data e ha sottoscritto il modulo di adesione il , dopo che il mutuo era stato già deliberato e la banca stava già predisponendo la stipula dell atto e l appuntamento con il notaio. Per quanto riguarda l importo percepito dalla banca in relazione alla sottoscrizione della polizza, sottolinea che tale remunerazione è chiaramente indicata nel contratto di assicurazione. Per quanto concerne poi l obbligo di informativa al cliente circa la possibilità di ricercare sul mercato un diverso preventivo a condizioni più favorevoli, la banca sostiene che l art. 2 del reg. Isvap n. 40 si riferisce esclusivamente ai casi in cui le banche condizionano l erogazione del mutuo alla sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita, e quindi non risulta applicabile al caso di specie, in quanto la copertura assicurativa era facoltativa. La resistente evidenzia inoltre che - ai sensi dell art. 6 della nota informativa - l assicurato avrebbe potuto recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di pagamento del premio; la cliente invece ha inoltrato solo un reclamo ben oltre due mesi e mezzo dalla data di erogazione del mutuo. La banca resistente sostiene che la cliente abbia volontariamente aderito alle coperture assicurative che erano facoltative. Precisa, inoltre, di aver reso noto il compenso percepito in relazione all attività di intermediazione ed evidenzia che la cliente avrebbe comunque potuto recedere dalle polizze nei trenta giorni successivi alla data di pagamento del premio. L intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Pag. 3/6

3 Diritto La ricorrente sostiene di essere stata costretta - in sede di stipula di un mutuo - alla sottoscrizione di una polizza assicurativa, che prevedeva un premio di euro ,25, in relazione alla quale la banca ha percepito un compenso di euro 6.668,00 per l attività di intermediazione. Lamenta che la banca non le abbia presentato ulteriori preventivi come prescritto dalla normativa, bensì la proposta di una sola compagnia di assicurazione - peraltro appartenente al medesimo gruppo - e ritiene che tale comportamento configuri una pratica commerciale scorretta. Chiede a titolo di risarcimento la corresponsione dell importo di euro 6.668,00 percepito dalla banca resistente per l attività di intermediazione. La controversia verte sull accertamento della responsabilità precontrattuale della banca nella fase delle trattative propedeutiche alla stipula di un contratto di mutuo. In questa fase, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, la resistente l avrebbe costretta a sottoscrivere due polizze assicurative, pena la mancata stipula del mutuo. Occorre rilevare preliminarmente che il contratto di mutuo è stato stipulato in data , e quindi in epoca successiva all entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che limitatamente alle assicurazioni sulla vita impone determinate regole di condotta precontrattuale agli intermediari che subordinino l erogazione del finanziamento alla stipula della polizza. Le coperture assicurative alle quali la ricorrente ha aderito sono polizze collettive stipulate dalla banca con due compagnie di assicurazioni appartenenti al medesimo gruppo societario. Le polizze coprono i rischi del decesso, dell invalidità permanente da infortunio, da inabilità temporanea totale, da perdita di impiego, da malattia grave. Nel corso del procedimento la Segreteria tecnica ha chiesto alla banca di produrre documentazione dalla quale potesse evincersi il beneficiario delle coperture assicurative. La banca ha trasmesso copia del fascicolo informativo (che non contiene informazioni utili al riguardo) unitamente ad una videata dalla quale si evince che il beneficiario delle polizze è il fratello della ricorrente. Dalla lettura del modulo di adesione si evince che il premio unico assicurativo (di ,25) include una commissione a favore della banca contraente, e a carico dell assicurato, di euro 6.668,25. La ricorrente chiede il rimborso di tale importo. La ricorrente sostiene che la condotta della banca nella fase delle trattative configuri una pratica commerciale scorretta, in quanto la stessa avrebbe - nei fatti - subordinato la concessione del mutuo all adesione alle coperture assicurative e inoltre non avrebbe rispettato l obbligo sancito dalla normativa di presentare almeno due preventivi (ex art. 28, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012). In proposito la banca sostiene che la norma non fosse applicabile in quanto l adesione alla copertura assicurativa era facoltativa. Peraltro, l art. 36-bis del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia ), che ha modificato l art. 21 Cod. cons., come integrato dal D.L. 1/2012, prevede che È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario. Pag. 4/6

4 Nel caso di specie occorre dunque accertare sulla base delle evidenze disponibili - se e in quale misura la copertura assicurativa possa ritenersi di fatto imposta. A tal fine si deve rilevare che secondo quanto affermato dalla resistente, la sottoscrizione della polizza avrebbe consentito alla cliente di beneficiare di uno sconto sul tasso applicato anche se dalla lettura del contratto di mutuo non si evincono clausole che subordinano espressamente l applicazione del tasso concesso al mantenimento della copertura assicurativa (in altri termini non è previsto che il recesso dalla polizza determini l applicazione di un tasso meno favorevole). Si rileva poi che sia la domanda di copertura assicurativa (sottoscritta in data ) sia il modulo di adesione alla copertura assicurativa (sottoscritto in data ) recano l indicazione che la copertura è facoltativa: si precisa che il modulo di adesione alle polizze collettive è stato sottoscritto antecedentemente alla proposta di mutuo, ed il mutuo (più precisamente l atto di accettazione della proposta di mutuo) è stato stipulato in data Al riguardo la banca afferma che il mutuo sarebbe stato deliberato positivamente in data , quindi in data anteriore alla domanda di copertura assicurativa; si deve osservare che tale deliberazione veniva comunicata alla cliente con la proposta contrattuale datata ; nella proposta, si può leggere nell elenco dei termini, modalità e condizioni della stessa una puntuale indicazione delle coperture assicurative tra i c.dd. servizi accessori. Un ultimo e decisivo rilievo attiene poi all esame della domanda di mutuo sottoscritta dalla ricorrente il la quale già reca un riferimento al prodotto assicurativo poi sottoscritto dalla ricorrente. Peraltro, non si può non tenere in considerazione che - con provvedimento n del 25 luglio l AGCM ha sanzionato la banca odierna resistente per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nell abbinamento al mutuo di una polizza (emessa da compagnie del medesimo gruppo), la cui sottoscrizione, pur presentata come facoltativa da un punto di vista formale, ha di fatto costituito, una condicio sine qua non per la concessione del finanziamento. Nella controversia in esame, il ricorrente lamenta proprio un comportamento induttivo dell intermediario che lo ha condotto alla stipula delle coperture assicurative mediante l adesione a due polizze collettive stipulate dalla banca con due compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo (dell intermediario resistente). In base all art. 28, comma 1, D.L. 1/2012: «Fermo restando quanto previsto dall art. 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza vita più conveniente, che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo». Il regolamento di attuazione emanato dall ISVAP, n. 40 del 3 maggio 2012 (entrato in vigore il 1 luglio 2012), ha poi ulteriormente precisato all art. 2 che: «Qualora le banche e gli intermediari finanziari condizionino l erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita forniscono al cliente, all avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita previsti Pag. 5/6

5 all articolo 1, informandolo che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di cui al comma 2, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo». Orbene nel caso di specie nessuna informativa è stata fornita al cliente e ciò sulla base dell assunto che la stipula del mutuo non fosse condizionata all adesione alla polizza. Ad avviso del Collegio la normativa di tutela sopra richiamata mira proprio a sanzionare il comportamento che deriva da una asimmetria di posizione peraltro in un momento del rapporto in cui il cliente è particolarmente vulnerabile (accesso al credito per l'acquisto della casa). Per cui la descrizione dei fatti emersa nel contraddittorio delle parti descrive una prassi elusiva della normativa vigente in base alla quale il cliente viene silentemente indotto all adesione alla polizza che costituisce di fatto il necessario viatico (o almeno così viene inteso) per l accesso al mutuo. Tale condotta, che condiziona pesantemente la scelta del cliente, se pur non integra formalmente la fattispecie tutelata dalla norma (imperativa) di cui all'art. 28, co. 1, D.L. 1/2012, lascia trasparire con palese evidenza la violazione dei più pregnanti obblighi di protezione, di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale (art c.c.) che conduce all accoglimento della relativa domanda di danno che viene quantificata nell importo di euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00). P.Q.M. Il Collegio dispone che l intermediario rimborsi alla ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di euro 6.750,00 comprensiva di interessi e rivalutazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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