REGOLAMENTO PER L ACCESSO, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI TERRENI ADIBITI AD ORTI SOCIALI

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1 REGOLAMENTO PER L ACCESSO, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI TERRENI ADIBITI AD ORTI SOCIALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/03/2015 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 - Aree ortive Art. 4 - Requisiti e criteri di assegnazione Art. 5 - Assegnazione degli orti Art. 6 - Durata dell assegnazione Art. 7 - Cessazione dell assegnazione Successione Art. 8 - Revoca Art. 9 - Conduzione e gestione degli orti. Regole tecniche e di comportamento. Art Manutenzione Art Organismi di gestione Art Decadenza degli Organismi di Gestione Art Vigilanza Art Responsabilità - Garanzie assicurative Art Norme finali

2 Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento disciplina l assegnazione e la gestione delle aree ortive da adibire ad Orti Sociali così come individuate dalla Giunta Comunale di Baricella. Art. 2 - Finalità L Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto Comunale, l impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di discussione ed animazione della vita sociale al fine di valorizzare le potenzialità di iniziativa dei cittadini, in particolare delle persone anziane. Gli Orti Sociali sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi: - introdurre elementi di arredo in un sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l aspetto paesaggistico e quello sociale; - costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l abbandono all improprio utilizzo o al vandalismo; - favorire attività all aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole, nel contempo, l opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo; - promuovere la cultura dell alimentazione sana, tradizionale e della riscoperta delle varietà tipiche del nostro territorio; - consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni; - consentire un risparmio nei consumi alimentari per famiglie in condizione di precarietà economica. Art. 3 - Aree ortive Per le finalità del presente Regolamento, la Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad Orti Sociali, ai fini dell assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all aggiornamento dell elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti sociali, idonee allo svolgimento delle attività di cui all art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale. I lotti di terreno adibiti ad orti di superficie di 30 mq. circa (esclusi i viottoli interni ed esterni), vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento. I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato gratuito secondo le disposizioni del libro IV, titolo III, Capo XIV del codice civile. In nessun caso l assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro. Art. 4 - Requisiti e criteri di assegnazione Per avere diritto all assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

3 a) Essere cittadino maggiorenne; b) Essere residente nel comune di Baricella. L assegnazione decade qualora il cittadino trasferisca la residenza presso altro comune con obbligo di comunicazione e restituzione dell area ortiva entro il mese di dicembre; c) Essere in grado di provvedere direttamente, anche con l aiuto di un componente del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell'orto assegnato; d) Non essere proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato. Il presente requisito deve essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione. L Amministrazione comunale provvederà all assegnazione degli orti con riferimento alla graduatoria formulata sulla base delle domande presentate. Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri: Età del richiedente: - 0,5 punto per ogni anno di età fino a 65 anni; - 2 punti per ogni anno di età oltre i 65 anni. Composizione del nucleo familiare: - 10 punti per presenza di disabili nel nucleo famigliare; - 5 punti per essere unico componente del nucleo familiare ed avere più di 65 anni - 1 punto per ogni figlio minore. Anzianità di residenza nel Comune di Baricella: - 2 punti ogni quinquennio pieno di residenza anagrafica nel comune di Baricella. Posizione lavorativa: - 12 punti se nella condizione di non occupato; - 6 punti se nella condizione di cassintegrato. Costituiscono titolo di priorità le situazioni di particolare disagio economico, sociale o psico-fisico, segnalate dai competenti Servizi Sociali Territoriali. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto nell ambito del medesimo nucleo familiare. L Amministrazione Comunale può decidere di riservare Orti Sociali per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto per l ambiente. Art. 5 - Assegnazione degli orti In sede di prima assegnazione di un area ortiva, l affidamento dei lotti è effettuato dal Settore Servizi alla Persona attraverso la predisposizione di apposito bando o avviso da pubblicare all Albo del Comune. Una volta terminata la prima fase di assegnazione, sarà creata un eventuale lista d attesa sulla base dei criteri anzidetti. Tale lista d attesa costituirà la graduatoria vigente per eventuali ulteriori assegnazioni. Successivamente sarà possibile presentare domande di assegnazione in qualsiasi momento. Le domande presentate saranno collocate in graduatoria sulla base dei criteri di cui all art. 4. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune ed aggiornata periodicamente. Le domande devono essere redatte su apposita modulistica da ritirare presso i competenti Uffici comunali e devono essere corredate di copia di un documento di identità in corso di validità.

4 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone congruo preavviso all'assegnatario. Art. 6 - Durata dell'assegnazione L'assegnazione in comodato gratuito dell area ortiva ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza triennale, possono richiedere il rinnovo, di ulteriori tre anni, dell assegnazione dell area ortiva. L Ufficio competente verificherà il mantenimento dei requisiti e la corretta conduzione dell'orto nei tre anni di gestione, sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico del conduttore richiedente. Non è mai ammesso il rinnovo tacito. Art. 7 - Cessazione dell assegnazione Successione L assegnazione viene meno in caso di decesso, rinuncia, trasferimento in altro comune, sopravvenuto impedimento permanente dell assegnatario. In tali casi l orto resosi libero è assegnato ad altro richiedente avente diritto secondo la graduatoria vigente. In caso di decesso il/la coniuge o il/la convivente dell assegnatario, purchè risultante dallo stato di famiglia ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, può richiedere di subentrare nella conduzione dell orto, divenendo titolare dell assegnazione, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell assegnazione originariamente previsti. In tale ipotesi la successione ha luogo con tali modalità anche in presenza di graduatoria per l assegnazione. In mancanza di espressa richiesta di successione da parte del coniuge e/o convivente, dopo il decesso dell'assegnatario, l orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti; e comunque per un termine massimo di sei mesi, salvo espressa rinuncia. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza. Determinano la revoca dell assegnazione: Art. 8 - Revoca a) la perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 4) b) la sopravvenuta impossibilità fisica dell assegnatario di provvedere alla coltivazione, ad esclusione del caso di cui al precedente articolo 7, comma 5 c) l ingiustificata prolungata assenza dell assegnatario, ad esclusione del caso di cui al precedente articolo 7, comma 5 d) la violazione da parte dell assegnatario dei criteri generali di conduzione dell orto e delle norme e regole comportamentali e/o tecniche per la gestione, stabiliti dal presente regolamento e dagli ulteriori disciplinari sottoscritti in fase di assegnazione dell orto.

5 L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un termine non inferiore a dieci giorni. In caso di revoca dell'assegnazione subentra il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria. Art. 9 - Conduzione e gestione degli orti - Regole tecniche e di comportamento. La zona ortiva dovrà essere tenuta con la massima cura dell aspetto estetico, evitando ogni possibile situazione di degrado e la coltivazione dei prodotti ortivi dovrà seguire criteri di rispetto ambientale, con particolare attenzione al risparmio delle risorse idriche. L'assegnatario è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di igiene pubblica e i seguenti obblighi: a) sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell area ortiva; b) vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia; c) osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti; d) segnalare all ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro; e) corrispondere eventuali quote a titolo di partecipazione alle spese di gestione. Oltre ai doveri specificamente posti dall'art e seguenti del Codice Civile all'assegnatario è fatto divieto: a) di erigere manufatti nell area ortiva; b) di coltivare piante ad alto fusto, viti, mais, girasoli; c) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie a tutela dell'ambiente; l'impiego dei pesticidi è da considerarsi vietato; d) di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto. I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari; e) di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno; f) di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura o di accendere fuochi; g) di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui; h) di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione quali cancelli, reti perimetrali, cordoli interni, impianti elettrici o idrici; i) di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni; j) di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario; k) di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione. Le spese relative alle utenze sono a carico dell assegnatario. Art Manutenzione La manutenzione ordinaria delle aree ortive, delle strutture, impianti, pertinenze ed accessori sono a carico degli assegnatari dei singoli lotti. Eventuali costi di energia elettrica o altri servizi similari saranno a carico degli assegnatari. Restano a carico del Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti elettrici.

6 Gli assegnatari possono proporre all Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali addizioni o migliorie, facendosi carico della progettazione, ove il Comune non ritenga di provvedere direttamente alle stesse e facendosi carico in ogni caso delle spese e degli oneri di esecuzione. L esecuzione diretta di addizioni e migliorie da parte degli assegnatari deve essere comunque previamente autorizzata dal Comune con approvazione del relativo progetto. Salvo che il Comune in sede di approvazione dell intervento non determini di cofinanziare il medesimo o di riconoscere un contributo finalizzato a favore degli assegnatari proponenti, la realizzazione di addizioni o migliorie non dà diritto ad alcun compenso o rimborso a favore degli stessi. Art Organismi di gestione Nell ottica di garantire il rispetto del presente regolamento, la soluzione di problemi comuni dell area ortiva (irrigazioni, viottoli, siepi, fossi, custodia attrezzi ecc. ), assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi e il vicinato, ed i diversi organismi del Comune, l organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali sono previsti i seguenti organismi di gestione sociale: - ASSEMBLEA - COMITATO DI GESTIONE - PRESIDENTE Composizione dell ASSEMBLEA L Assemblea è costituita da tutti gli assegnatari degli orti. Il Sindaco, l Assessore competente, e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri dell assemblea, non esercitando il diritto di voto. Al termine dell istruttoria successiva alla chiusura del bando ed all assegnazione delle aree ortive, l Amministrazione Comunale convoca gli assegnatari. Funzioni dell'assemblea: - elezione del Presidente; - elezione Comitato di Gestione; - discussione ed approvazione del programma annuale comprendente eventuali proposte all'amministrazione comunale relative ad opere di manutenzione e sviluppo dei servizi comuni dell'area ortiva, e ad eventuali iniziative culturali, ricreative, sociali; Spetta al Presidente la convocazione dell assemblea, con cadenza annuale o anche su richiesta dei membri stessi o dei referenti comunali, mediante l affissione di apposita comunicazione riportante gli argomenti all ordine del giorno presso apposita bacheca posta nelle aree comuni. Le deliberazioni dell assemblea vengono assunte con votazione a scrutinio palese a maggioranza semplice dei votanti. Al Presidente spetta la presentazione in forma scritta all Amministrazione comunale delle eventuali richieste o segnalazioni di competenza comunale emerse nel corso della discussione. Composizione e funzioni del COMITATO DI GESTIONE Il Comitato di Gestione, eletto dall assemblea, rimane in carica per la durata di 3 anni ed è composto fino ad un massimo di 5 membri. Il Sindaco, l Assessore competente e/o un referente comunale ha la facoltà di partecipare agli incontri del Comitato di Gestione, non esercitando il diritto di voto. Il Comitato di Gestione ha le seguenti funzioni: - presentazione all'assemblea delle proposte per il programma annuale; - attuazione delle deliberazioni e del programma approvati dall'assemblea; - gestione delle spese di manutenzione ordinaria dei servizi comuni dell'area ortiva; - supporto al Presidente nello svolgimento dei propri compiti.

7 Funzioni del PRESIDENTE Il Presidente dura in carica 3 anni e svolge funzioni di intermediario tra gli assegnatari degli orti e l Amministrazione comunale. Spetta inoltre al Presidente: - convocare e presiedere l'assemblea; - attuare tutte le misure atte a preservare la civile convivenza ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, anche mediante segnalazione all Amministrazione comunale; - promuovere iniziative miranti a rafforzare gli impegni di solidarietà civile, allo scopo di - creare una rete sociale fra i diversi assegnatari; - proporre iniziative di carattere sociale, ludico, culturale, ricreativo. Art. 12 Decadenza degli Organismi di Gestione L amministrazione comunale e/o i referenti della stessa, accertate gravi violazioni istituzionali o adozione da parte degli organismi di gestione di provvedimenti non legali o in contrasto con il presente regolamento, ha la facoltà di richiamare ad adeguata condotta gli organismi di gestione o, valutata la gravità dei fatti riscontrati, far decadere gli organismi di gestione sociale. Art. 13 Vigilanza La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato. Art. 14 Responsabilità - Garanzie assicurative L Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in caso di furti, manomissioni, infortuni, danni a terzi, a cose e/o persone verificatisi presso le aree ortive o cagionati dagli assegnatari nell ambito delle stesse. Art. 15 Norme finali Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Decorsi i primi tre anni dall emanazione del presente regolamento, sulla base dell esperienza acquisita, l Amministrazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.

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