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1 FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AD ADESIONE FACOLTATIVA Incendio Mutui a capitale costante Rischi Civili, Commerciali ed Industriali - Piccole Medie Imprese - (Rif. Polizza collettiva n ) Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Polizza Collettiva e del Modulo di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Edizione

2 Pagina 2 di 22 NOTA INFORMATIVA Copertura Assicurativa Incendio Mutui a capitale costante - Rischi civili, commerciali ed industriali Piccole Medie Imprese - La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza e del Modulo di Adesione. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Tutte le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalla Compagnia di assicurazioni Incontra Assicurazioni S.p.A., avente sede legale in Italia in Via Senigallia n. 18/ Milano, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Recapiti: info@incontraassicurazioni.it, PEC incontra.assicurazioni@pec.unipol.it, telefono , sito internet Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati ad Aprile 2015) L ammontare del patrimonio netto di Incontra Assicurazioni è pari a euro (di cui euro di capitale sociale e euro di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di Incontra Assicurazioni è pari al 314,7%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3 Pagina 3 di 22 GLOSSARIO (Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione) Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Definizioni relative all assicurazione in generale - per Assicurato : il soggetto che al momento dell erogazione del Mutuo è una Società di piccole o medie dimensioni, cliente del Contraente - il cui interesse è protetto dall assicurazione, per tale/i intendendosi il titolare/i tempo per tempo, dei diritti reali sul fabbricato assicurato, che, al momento della costituzione dell Assicurazione, siano gravati da garanzie reali a favore del Contraente a garanzia dell adempimento dei crediti nascenti verso il Contraente dal Mutuo in relazione alle quali il Contraente abbia formulato la richiesta di Assicurazione del fabbricato in esecuzione della Polizza; - per Assicurazione : la presente Polizza di riferimento; - per Contraente : UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano, che stipula l'assicurazione con la Società per conto degli Assicurati - per Franchigia : l importo che, per ogni sinistro, rimane a carico dell Assicurato e che viene detratto dall ammontare del danno indennizzabile a termini di Polizza; - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Intermediario: UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione; - per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne; - per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; - per Società : INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A., impresa assicuratrice. Definizioni specifiche per l assicurazione incendio 1. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 2. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. 3. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. 4. Fabbricati Il complesso delle opere edili oggetto del mutuo concesso compresi fissi, infissi in genere ed opere di fondazione interrate, impianti idrici, igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese moquettes, parati, tinteggiature, contro soffittature, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; le pertinenze dei fabbricati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, box, cantine, recinzioni e simili e quant'altro specificato nell'atto di concessione del finanziamento. 5. Tetto - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

4 Pagina 4 di 22 Ulteriori definizioni integrative Rischi Commerciali Per rischi commerciali si intendono i fabbricati adibiti ai seguenti usi: - rivendite al dettaglio; - autorimesse pubbliche; - cinema e teatri; - attività artigianali in genere; - alberghi, ricoveri, stabilimenti termali e bagni pubblici; - istituti di cura, ospedali; - collegi, scuole, biblioteche, caserme, palestre pubbliche e private, scuole professionali; - impianti sportivi; - supermercati e grandi magazzini, esercizi di vendita all ingrosso, con valore complessivo di stima del bene, effettuata in sede di istruttoria per la concessione del mutuo, inferiore a Euro; - fabbricati vuoti: fabbricati che pur essendo temporaneamente vuoti saranno destinati agli usi previsti nei punti che precedono. Rischi Industriali Per rischi industriali si intendono i fabbricati adibiti ai seguenti usi: - fabbricati adibiti ad attività industriale; non sono assicurabili i rischi industriali dei settori: lavorazione della plastica; produzione e/o manipolazione e/o deposito di esplosivi / munizioni; deposito di combustibili / carburanti; raccolta-cernita e trattamento dei rifiuti - ipermercati; - supermercati e grandi magazzini, esercizi di vendita all ingrosso, con valore complessivo di stima del bene, effettuata in sede di istruttoria per la concessione del mutuo, superiore a Euro; - fabbricati vuoti: fabbricati che pur essendo temporaneamente vuoti saranno destinati agli usi previsti nei punti che precedono. Rischi Civili - Per rischi civili si intendono i fabbricati adibiti ai seguenti usi : - interi fabbricati adibiti per almeno 3/4 della superficie complessivamente coperta ad usi civili; - abitazioni, uffici e studi professionali; - fabbricati vuoti: fabbricati che pur essendo temporaneamente vuoti saranno destinati agli usi previsti nei punti che precedono. DURATA Il contratto è offerto agli Assicurati senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella di un finanziamento, fatte salve specifiche deroghe contrattuali. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La Polizza collettiva Incendio mutui è stipulata dal Contraente con la Società per conto dei propri clienti mutuatari che vi intendano aderire ed ha la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario, il rischio derivante dai danni dell incendio e garanzie aggiuntive sottoindicate che dovessero interessare gli immobili offerti in garanzia ipotecaria. Le garanzie sono: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, guasti, spese di demolizione e sgombero, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi eventi sociopolitici,

5 Pagina 5 di 22 fumo, scoppi ed esplosioni esterne, implosione, onda sonica, urto di veicoli stradali, caduta satelliti. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 4 delle Norme che regolano il contratto in generale, 12 e 13 delle Norme che regolano l assicurazione incendio. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Franchigie o Scoperti che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Garanzie Aggiuntive B) e C) e nel Modulo di Adesione alla Polizza, che verrà sottoscritta dall Assicurato. Esempio di limiti massimi di indennizzo: danno ai beni assicurati , massimo importo di mutuo erogato assicurabile , limite massimo di indennizzo Esempio di Franchigia: danno ai beni assicurati dovuto ad evento atmosferico 3.000, Franchigia pari a 1.000, Indennizzo corrisposto Esempio di Scoperto: danno ai beni assicurati 3.000, Scoperto pari al 10%, Indennizzo corrisposto Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 4 e 5 delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione dell attività svolta dall Assicurato rispetto a quella dichiarata in Polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili ai Fabbricati assicurati. Ad esempio, è previsto in Polizza che possono essere assicurati soltanto fabbricati adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali ma, successivamente, l attività muta in attività commerciale. 6. Premi Per ciascun Fabbricato Assicurato, il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione. Per le modalità di calcolo del Premio si rinvia all Art. 3 delle Norme che Regolano il Contratto in generale.

6 Pagina 6 di 22 L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente. Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell ambito degli specifici accordi. Costi a carico dell Assicurato La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel Premio Imponibile, gravano direttamente o indirettamente sull Assicurato: COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SULL ASSICURATO VOCE DI COSTO Costi amministrativi e di gestione della Compagnia Quota parte percepita in media dall Intermediario PERCENTUALE O IMPORTO 4% - 40 (*) 41,74% - 417,40 (*) (*) Il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un Premio di All Assicurato viene data indicazione dell ammontare dei costi effettivamente sostenuti, con l evidenza dell importo percepito dall Intermediario (corrispondenti alle percentuali indicate in tabella) nel Modulo di Adesione. La presente convenzione non prevede costi a carico del Contraente che sono invece sostenuti dall Assicurato, come sopra evidenziato. AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo la Compagnia restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dell Assicurato, la Compagnia fornisce copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore dell eventuale nuovo beneficiario designato. Si rinvia all Art. 2 delle Norme che Regolano le Singole Coperture Assicurative per ulteriori dettagli. 7. Rivalse AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. La Società rinuncia però all esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate nell Art. 3 delle Condizioni Particolari di Assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: in caso di Sinistro l Assicurato e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale l Assicurato ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I comma, del codice civile).

7 Pagina 7 di Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. L Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto del Sinistro nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di accadimento del Sinistro, secondo le modalità previste dall art. 16 delle Norme che Regolano l Assicurazione Incendio, pena la perdita del diritto all indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile alla Polizza è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Nel contratto si applica sul Premio imponibile l aliquota fiscale del 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 16, 17, 18 e 19 delle Norme che Regolano l Assicurazione Incendio. AVVERTENZA: non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso all arbitrato come meglio disciplinato dall Art. 18 delle Norme che Regolano l Assicurazione Incendio. AVVERTENZA: Il pagamento dell indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, San Donato Milanese (MI) Fax: reclami@unipolsai.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell Assicurato, specificando per iscritto le ragioni dei fatti invocati.

8 Pagina 8 di 22 Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all IVASS (e relative procedure) sul sito internet sezione Per il consumatore Come presentare un reclamo, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami all IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 14. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, salvo quanto previsto dall art. 18 delle Norme che Regolano l Assicurazione Incendio.

9 Pagina 9 di 22 AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. 15. Informativa Home Insurance La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet ( un apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze), riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali personali identificative necessarie per l accesso seguendo le istruzioni riportate nell Area Riservata stessa. Incontra Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1 gennaio 2013 l ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.

10 Pagina 10 di 22 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Definizioni relative all assicurazione in generale - per Assicurato : il soggetto che al momento dell erogazione del Mutuo è una Società di piccole o medie dimensioni, cliente del Contraente - il cui interesse è protetto dall assicurazione, per tale/i intendendosi il titolare/i tempo per tempo, dei diritti reali sul fabbricato assicurato, che, al momento della costituzione dell Assicurazione, siano gravati da garanzie reali a favore del Contraente a garanzia dell adempimento dei crediti nascenti verso il Contraente dal Mutuo in relazione alle quali il Contraente abbia formulato la richiesta di Assicurazione del fabbricato in esecuzione della Polizza; - per Assicurazione : la presente Polizza di riferimento; - per Contraente : UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano, che stipula l'assicurazione con la Società per conto degli Assicurati - per Franchigia : l importo che, per ogni sinistro, rimane a carico dell Assicurato e che viene detratto dall ammontare del danno indennizzabile a termini di Polizza; - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Intermediario: UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione; - per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne; - per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; - per Società : INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A., impresa assicuratrice. Definizioni specifiche per l assicurazione incendio 6. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 7. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. 8. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. 9. Fabbricati Il complesso delle opere edili oggetto del mutuo concesso compresi fissi, infissi in genere ed opere di fondazione interrate, impianti idrici, igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese moquettes, parati, tinteggiature, contro soffittature, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; le pertinenze dei fabbricati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, box, cantine, recinzioni e simili e quant'altro specificato nell'atto di concessione del finanziamento. 10. Tetto - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Ulteriori definizioni integrative Rischi Commerciali Per rischi commerciali si intendono i fabbricati adibiti ai seguenti usi: - rivendite al dettaglio; - autorimesse pubbliche;

11 Pagina 11 di 22 - cinema e teatri; - attività artigianali in genere; - alberghi, ricoveri, stabilimenti termali e bagni pubblici; - istituti di cura, ospedali; - collegi, scuole, biblioteche, caserme, palestre pubbliche e private, scuole professionali; - impianti sportivi; - supermercati e grandi magazzini, esercizi di vendita all ingrosso, con valore complessivo di stima del bene, effettuata in sede di istruttoria per la concessione del mutuo, inferiore a Euro; - fabbricati vuoti: fabbricati che pur essendo temporaneamente vuoti saranno destinati agli usi previsti nei punti che precedono. Rischi Industriali Per rischi industriali si intendono i fabbricati adibiti ai seguenti usi: - fabbricati adibiti ad attività industriale; non sono assicurabili i rischi industriali dei settori: lavorazione della plastica; produzione e/o manipolazione e/o deposito di esplosivi / munizioni; deposito di combustibili / carburanti; raccolta-cernita e trattamento dei rifiuti - ipermercati; - supermercati e grandi magazzini, esercizi di vendita all ingrosso, con valore complessivo di stima del bene, effettuata in sede di istruttoria per la concessione del mutuo, superiore a Euro; - fabbricati vuoti: fabbricati che pur essendo temporaneamente vuoti saranno destinati agli usi previsti nei punti che precedono. Rischi Civili - Per rischi civili si intendono i fabbricati adibiti ai seguenti usi : - interi fabbricati adibiti per almeno 3/4 della superficie complessivamente coperta ad usi civili; - abitazioni, uffici e studi professionali; - fabbricati vuoti: fabbricati che pur essendo temporaneamente vuoti saranno destinati agli usi previsti nei punti che precedono. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 1) Oggetto della Polizza La Polizza ha per oggetto l'assicurazione dei fabbricati e/o porzioni di fabbricato e dei relativi impianti e installazioni considerati immobili per natura e per destinazione, gravati da ipoteca per effetto delle operazioni di finanziamento effettuate dal Contraente (in seguito denominate Mutui). La Società, alle condizioni stabilite dalla Polizza, si impegna ad esaminare le richieste di coperture assicurative pervenutele dai mutuatari per il tramite del Contraente ed a prestare, ricorrendo i presupposti di assumibilità fissati dalla presente Polizza, le garanzie assicurative contro i danni dell'incendio e rischi accessori disciplinati dalle Condizioni Generali, dalle Garanzie Aggiuntive e dalle Condizioni Particolari che seguono, relative agli immobili gravati da ipoteca a seguito dell erogazione dei Mutui, come attestato dal Certificato di Assicurazione rilasciato dalla Società. Tali immobili possono essere adibiti ad usi civili, commerciali ed industriali. Si prende atto che rientreranno in copertura: i Mutui fondiari/edilizi di durata poliennale, oggetto di un unica operazione di finanziamento effettuata dal Contraente;

12 Pagina 12 di 22 gli anticipi in conto mutuo concessi su Stato Avanzamento Lavori (SAL), quali erogazioni parziali effettuate dal Contraente, a fronte di una periodica verifica dello stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto del limite del finanziamento complessivamente concordato denominato Contratto Condizionato. I Fabbricati oggetto della copertura sono in corso di costruzione e al loro interno non viene esercitata attività né civile, né commerciale, né industriale. 2) Effetto e durata della Polizza La Polizza collettiva viene stipulata tra il Contraente e la Società per la durata di un anno e si intende tacitamente prorogata per medesima durata qualora nessuna delle Parti dia disdetta mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza. 3) Somma assicurata e determinazione del premio La somma assicurata è pari all importo del finanziamento erogato dal Contraente, garantito dall immobile assicurato, fermo restando che detta somma costituisce il limite massimo di risarcimento che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà, rinunciando all'applicazione del disposto dell'art del Codice Civile. Si conviene di determinare il premio: - Unico per i mutui fondiari/edilizi moltiplicando la somma assicurata per il tasso imponibile annuo corrispondente alla categoria di rischio di appartenenza dell'immobile che di seguito viene riportata e per il numero di anni di durata e frazioni mensili di anno di durata del Mutuo, con il massimo di 40 anni. Il premio dei SAL è semestrale e si ottiene moltiplicando la somma assicurata per il tasso imponibile annuo dello 0,30 promille, per il numero di giorni intercorrenti dal giorno di erogazione alla scadenza della semestralità solare e così per i semestri successivi, diviso per 360; - All atto della chiusura del SAL all Assicurato sarà restituito il premio imponibile relativo al periodo intercorrente tra il giorno del passaggio in ammortamento e la scadenza dell ultimo semestre solare di copertura SAL; ove la chiusura del SAL sia poi seguita dal passaggio in ammortamento del mutuo, si provvederà quindi a calcolare il premio unico in relazione alla categoria di rischio civile, commerciale o industriale di appartenenza del Fabbricato assicurato. CATEGORIA DI RISCHIO (Vedere le Definizioni Integrative) TASSO IMPONIBILE ANNUO per mille Rischio commerciale 0,30 Rischio industriale 0,90 Rischio civile 0,30 L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente. Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell ambito degli specifici accordi. Le imposte di Assicurazione sono escluse e verranno conteggiate nella misura stabilita dalla Legge. 4) Limiti assuntivi Le richieste di Assicurazione formulate ed i rapporti di Assicurazione costituiti in esecuzione della presente Polizza sono soggetti ai seguenti limiti assuntivi:

13 Pagina 13 di 22 (a) quanto ai rischi commerciali, la somma assicurata non potrà eccedere l importo di Euro ,00 per ciascun immobile assicurato e per ciascun Mutuo o Contratto Condizionato a cui la richiesta di Assicurazione sia relativa; (b) quanto ai rischi industriali, la somma assicurata non potrà eccedere l importo di Euro ,00 per ciascun immobile assicurato e per ciascun Mutuo o Contratto Condizionato a cui la richiesta di Assicurazione sia relativa; (c) quanto ai rischi civili, la somma assicurata non potrà eccedere l importo di Euro ,00 per ciascun immobile assicurato e per ciascun Mutuo o Contratto Condizionato a cui la richiesta di Assicurazione sia relativa. La Società ha facoltà di non confermare la copertura dei rischi la cui somma assicurata ecceda i limiti anzidetti, con conseguente restituzione del premio imponibile al Contraente, ove già eventualmente versato. NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE 1) Durata della singole coperture assicurative Indipendentemente sia dalla durata della Polizza, sia dalla permanenza della ipoteca a garanzia dei crediti del Contraente, sia dalla effettiva durata del Mutuo in relazione al quale l Assicurato abbia formulato la richiesta di Assicurazione, la durata di ciascun Certificato di Assicurazione costituito in esecuzione della Polizza sarà pari alla durata originaria del Mutuo ed avrà decorrenza dalle ore 24 del giorno di erogazione del Mutuo stesso. Nel caso degli anticipi in conto mutuo concessi su Stato Avanzamento Lavori (SAL) la durata della singola copertura assicurativa, nonché delle erogazioni successive, sarà temporanea, in quanto prestata per una durata semestrale, e rinnovabile, sino al passaggio in ammortamento. Si conviene che, in ogni caso, ciascuna singola copertura assicurativa non potrà avere durata superiore a 40 anni. 2) Natura della copertura assicurativa e premio unico anticipato L Assicurazione è per conto di chi spetta. Eccezion fatta per le coperture assicurative richieste in relazione a Mutui in cui l erogazione del finanziamento da parte del Contraente avvenga sulla base di SAL, l Assicurazione è a premio unico versato in anticipo (precontato), ossia dovuto in un unica soluzione per l intera durata della singola copertura assicurativa. In caso di anticipata estinzione del Mutuo, o in caso di accollo dello stesso, l Assicurazione cessa e la Società restituirà all Assicurato stesso la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. Il calcolo dell importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: R=(P/1,2225)*(N- K)/N dove: R importo da rimborsare al netto dell imposta (pari al 22,25%) P Premio finito anticipato comprensivo di imposta;

14 Pagina 14 di 22 N durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi; K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l estinzione stessa si sia verificata. In alternativa al rimborso del premio non goduto, su richiesta dell Assicurato, per il tramite del Contraente, in caso di estinzione anticipata del Mutuo l Assicurazione proseguirà fino a scadenza contrattuale a favore dell eventuale nuovo beneficiario designato. Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale l Assicurato ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art.1899, I comma, del codice civile) 3) Individuazione delle singole coperture Agli effetti delle singole coperture assicurative, relativamente alle caratteristiche costruttive del cespite e/o unità immobiliare ed ai valori assicurati, faranno fede gli estremi contenuti nelle pratiche istruttorie in possesso del Contraente resi disponibili in caso di necessità per la Società. 4) Modalità di Assicurazione dei Fabbricati L Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Assicurato, di un Modulo di Adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Società). Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: numero di Mutuo o della sua proposta ubicazione e tipologia fabbricato assicurato dati anagrafici dell Assicurato; durata della copertura assicurativa; somma assicurata; Premio unico anticipato, comprensivo di imposte; Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione); Importo percepito dall Intermediario. Il Contraente dovrà fornire preventivamente all Assicurato il Modulo di Adesione (comprensiva dell'informativa privacy) e il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione; una copia del Modulo di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 C.C.

15 Pagina 15 di 22 Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società. Per ciascun Fabbricato l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Mutuo a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio. Art. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di sinistro La Società e l Assicurato possono recedere dalla copertura ad adesione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell Indennizzo conseguenti all avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso la Società restituirà la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. Art. 7 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 9 Foro competente Valgono le norme di legge. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 11 Rischio Assicurato La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da: - incendio

16 Pagina 16 di 22 - fulmine - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì: - i danni causati ai Fabbricati assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiamo colpito i Fabbricati assicurati oppure enti posti nell ambito di 20 m da esse; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dall art. 23. Art. 12 Esclusioni Sono esclusi i danni ai Fabbricati: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del Contraente; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; e) alla macchina od all'impianto, di pertinenza del Fabbricato,nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento é determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali é prestata l'assicurazione; g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art. 13 Cose assicurabili a condizioni speciali Senza espressa pattuizione non sono compresi nell assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès; e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi di specifica pattuizione, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a

17 Pagina 17 di 22 valore di affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Art. 14 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall Assicurato e dalla Società ai quali Spetta in particolare compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni; l indennizzo liquidato a termini di Polizza viene pagato nei confronti dell Assicurato. Art. 15 Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 16 Obblighi in caso di Sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art c.c.; b) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art c.c. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art c.c. L'Assicurato deve altresì, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo: c) rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 17 Esagerazione dolosa del danno L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 18 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

18 Pagina 18 di 22 Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 19 Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 16; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 20; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui a i punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art. 20 Valore della cosa assicurata e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: Fabbricati si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area. L ammontare del danno dei fabbricati corrisponde alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Art. 21 Primo rischio assoluto L assicurazione è prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all art c.c. Art. 22 Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Nel caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a

19 Pagina 19 di 22 pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 23 Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 24 Pagamento dell Indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società, deve provvedere al pagamento dell indennizzo all Assicurato entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l Art c.c.. GARANZIE AGGIUNTIVE A) Colpa grave del Contraente o dell'assicurato La Società risponde dei danni arrecati ai Fabbricati assicurati derivanti dagli eventi per i quali é prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato. B) Eventi atmosferici La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Fabbricati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine ed altre simili manifestazioni atmosferiche. La Società non risponde dei danni: a) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie incompleti nelle coperture, capannoni presso statici e simili; - baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di a titolo di Franchigia.

20 Pagina 20 di 22 C) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio organizzato. A parziale deroga dell art. 12 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde: 1) dei danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato/Mutuatario) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, é operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i Fabbricati assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Polizza. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di a titolo di Franchigia; - l indennizzo massimo che potrà essere richiesto alla Società in esecuzione di tutti i contratti di Assicurazione conclusi in base alla presente Polizza è limitato, per i rischi da Atti Vandalici, Terrorismo o Sabotaggio oggetto di copertura, fino a concorrenza del complessivo importo di Euro per evento, come disciplinato all Art. Limiti di indennizzo delle Norme che regolano le singole coperture assicurative. D) Fumo La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. E) Scoppi ed esplosioni esterne Si conferma che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti di Fabbricati assicurati in conseguenza di esplosioni e/o scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in Polizza, con esclusione delle relative distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi. F) Implosione Premesso che per "Implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" ai Fabbricati assicurati alle partite tutte.

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