Recesso per giusta causa e indennità di fine rapporto Avv.Ornella Patanè
|
|
- Gilda Cicci
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Recesso per giusta causa e indennità di fine rapporto Avv.Ornella Patanè AGI Milano, 21 ottobre 2014
2 Definizione di giusta causa di recesso nel contratto di agenzia È contenuta nell art cod. civ., 2 comma: «L indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un inadempienza imputabile all agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto»
3 Il contratto di agenzia parte II Recesso per giusta causa Principio della modificabilità della giusta causa «Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli addebiti noti all'agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti).» (Cass n. 7019; Cass , n e Cass n. 3084)
4 Esempi di recesso per giusta causa Recesso del preponente «Ove il preponente, a motivo della giusta causa di recesso, adduca, in fattispecie nella quale non sia previsto un volume minimo di af fari convenzionalmente stabilito, il calo delle vendite nella zona nella quale l agente aveva sunto l obbligo di assumere stabilmente l incarico di promuovere la conclusione di contratti, e sorga contestazione, in assenza di altri comportamenti censurabili (quali lo sviamento di clientela o la mancata regolare, continua e stabile visita con la clientela), sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l anomalia di quella contestata diminuzione di affari, e quindi fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto ente in questione rispetto al volume di vendite conseguito dagli altri agenti dello stesso preponente in altre zone del paese». Cass , n. 6008
5 Esempi di recesso per giusta causa Recesso del preponente sostanziale inattività dell agente (Cass. 28 marzo 2000, n. 3738) mancato rispetto del minimo di produzione (App. Roma 14 settembre 2006 ) mancato versamento di rimesse (Cass. 14 dicembre 2011, n ) violazione dell obbligo di esclusiva (Cass. 3 marzo 2006, n. 4678) il mancato invio di informazioni ovvero l invio di informazioni errate (Cass. 19 agosto 1996, n. 7644) appropriazione indebita di somme incassate per il preponente (Cass. 6 aprile 1990, n. 2879) concessione di sconti anomali ai clienti (Cass. 15 novembre 1997, n )
6 Esempi di recesso per giusta causa Recesso dell agente rifiuto sistematico di concludere affari (convenienti) promossi dall agente (Cass. 18 dicembre 1987, n. 6475) mancato o gravemente ritardato pagamento delle provvigioni (Cass. 20 aprile 1999, n. 3898) drastica riduzione della zona (Cass. 2 maggio 2000, n. 5467)
7 L indennità di cessazione del rapporto
8 La vecchia formulazione dell art c.c. «All atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all agente un indennità proporzionale all ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità». QUINDI: maggiore è la durata del rapporto e l ammontare delle provvigioni ricevute, maggiore è l importo dell indennità dovuta all agente al momento della cessazione del rapporto.
9 Avv. Ornella Patané Il contratto di agenzia parte II Direttiva n. 86/653/CEE «Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti». D.Lgs. 10 settembre 1991, n.303: prima attuazione della Direttiva D.Lgs. 15 febbraio 1999, n.65: seconda attuazione della Direttiva Art c.c. - attuale formulazione
10 L art c.c. dopo l attuazione della Direttiva 86/653/ CEE «1. All atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all agente un indennità se (e nella misura in cui) ricorrono le seguenti condizioni: - l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. 2. omissis. 3. L importo dell indennità non può superare una cifra equivalente ad un indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione 4 e 5 omissis 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell agente 7. omissis».
11 La Relazione della Commissione Europea del 23 luglio 1996 sull applicazione dell art. 17 della Direttiva 86/653/CE In essa vi si legge: «Il sistema di indennità si ispira all art. 89b del HGB che dal ha dato luogo ad un ampia giurisprudenza per quanto riguarda il calcolo di quest ultima. Tale giurisprudenza e la prassi da essa derivante dovrebbero fornire un aiuto di grande portata ai tribunali degli altri Stati membri nell interpretazione delle disposizioni dell art. 17». Si legge al punto 22 della sentenza della CdG del 26 marzo 2009: «La Corte ha già avuto modo di far riferimento alla relazione sull applicazione dell art. 17 della direttiva presentata dalla Commissione il 23 luglio Tale relazione fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell indennità e mira a facilitare un interpretazione più uniforme del detto art. 17».
12 L applicazione concreta dell art c.c. FASE 1 Accertamento del numero di nuovi clienti e dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti. I clienti esistenti che non sono stati sviluppati NON devono essere presi in considerazione. Calcolo della relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto d agenzia con riferimento ai soli clienti nuovi o sensibilmente sviluppati. Stima (calcolata in termini di anni) della probabile durata futura dei vantaggi che derivano al preponente dagli affari con i nuovi clienti e con i clienti sviluppati. FASE 2 Aggiustamento della cifra per motivi di equità sulla base di diversi fattori. FASE 3 Raffronto dell importo calcolato con il massimo previsto dall art. 17, par. 2, lett. b) della Direttiva (1 annualità di provvigioni).
13 Quindi, in sintesi... Quale norma di fonte comunitaria va interpretata esclusivamente in armonia con lo scopo della direttiva e con i principî dell ordinamento comunitario (principio dell obbligo dell interpretazione conforme). Il giudice non può mai fare alcun riferimento agli A.E.C. e dovrà fare esclusivo riferimento alla relazione del Non esiste un altro sistema di calcolo possibile se non quello previsto dall art c.c. Le stesse condizioni determinano sia l an che il quantum.
14 Derogabilità dell art da parte degli A.E.C. Art c.c. (che si presume sia l attuazione completa degli artt. 17 e 19 della Direttiva) prevede al penultimo comma l inderogabilità delle norme a svantaggio dell agente. Si tratta di un inderogabilità relativa che permette alla contrattazione individuale e collettiva una deroga in melius per l agente L indennità di cessazione degli a.e.c. (a.e.c. agenti commercio del 16 febbraio 2009 e a.e.c. agenti industria del 30 luglio 2014) è composta da tre voci: FIRR; indennità suppletiva di clientela; indennità meritocratica. Le prime due riconosciute anche se non sussistono i requisiti legali; la terza riconosciuta solo in presenza «dell aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l acquisizione di nuovi clienti». La Corte di Giustizia, nella causa De Zotti c. Honyvem, con la sentenza del 23 marzo 2006, ha posto fine al dibattito, definendo quale sia l unica deroga in melius per l agente.
15 La sentenza CGCE 23 marzo 2006 (causa De Zotti c. Honyvem): le due questioni affrontate 1. Se alla luce del tenore e della finalità della direttiva, essa può essere interpretata nel senso che la normativa nazionale può consentire che un accordo collettivo preveda, invece che un indennità dovuta all agente al sussistere delle condizioni previste e secondo i criteri quantificativi di cui al par. 2 dell art. 17, un indennità calcolata con i criteri di cui agli aa.ee.cc.: «la direttiva deve essere interpretata nel senso che l indennità di cessazione del rapporto che risulta della direttiva stessa non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un indennità determinata secondo criteri diversi da quelli imperativamente fissati, a meno che non sia provato che l applicazione di tale accordo garantisca all agente - (secondo una valutazione ex ante) - in ogni caso, un indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall applicazione della direttiva».
16 2. Se il calcolo dell indennità deve essere compiuto in maniera analitica oppure se siano consentiti sistemi sintetici, che valorizzino il criterio dell equità: «35... la Corte ha dichiarato che gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell indennità... la Relazione 1996 fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell indennità e mira a facilitare un interpretazione più uniforme dell art Si deve pertanto risolvere la seconda questione, nel senso che, all interno dell ambito fissato dall art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell equità».
17 La sentenza CGCE 26 marzo 2009 (causa Turgay Semen c. Deutsche Tamoil) Si legge rispettivamente ai punti 13, 17 e 18 della sentenza della CdG del 26 marzo 2009: 13) «l interpretazione dell art. 17 della direttiva dev essere considerata con riferimento all obiettivo perseguito da quest ultima e al sistema da essa istituito»; 17) «il sistema istituito dalla direttiva presenta, in particolare sotto il profilo della tutela dell agente commerciale dopo l estinzione del contratto, un carattere imperativo»; 18) «per quanto attiene all indennità di fine rapporto, gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell indennità stessa solamente all interno del preciso ambito stabilito dagli artt. 17 e 18 della direttiva».
18 Pertanto: Sulla base di quanto deciso dalla Corte di Giustizia le clausole attualmente contenute negli accordi economici collettivi in merito alla determinazione dell indennità di cessazione del rapporto sono nulle ex art e 1419, comma 2, c.c., perché in contrasto con una norma inderogabile di legge, in quanto non prevedono ex ante una indennità a favore dell agente superiore a quella massima prevista dall art. 1751, comma 3, c.c. 19
19 La giurisprudenza della Corte di Cassazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia Dopo le sentenze della CdG del 23 marzo 2006 e del 26 marzo 2009, i giudici nazionali dovrebbero applicare l art c.c. alla luce dell interpretazione data dalla CdG, e, quindi, in un modo solo. Tuttavia, nonostante la chiarezza della sentenza della CdG, la Corte di Cassazione si è discostata da tale interpretazione (v. Cass. 3 ottobre 2006, n ) affermando che: «ai sensi dell art. 1751, comma 6, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore»; che «la valutazione del carattere di maggior favore, o non, del trattamento previsto dagli a.e.c. rispetto alla disciplina legale sia effettuata in concreto ex post - e non ex ante».
20 La giurisprudenza della Corte di Cassazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia Più recentemente, con la sentenza del 25 maggio 2012, n. 8295, la Suprema Corte ha statuito: «In tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, non può affermarsi una generale prevalenza della normativa contrattuale collettiva rispetto a quella legale né l'invalidità della normativa contrattuale per contrarietà all'art cod. civ. perché, in seguito alla sentenza dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, per la quantificazione della suddetta indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente, nel regime precedente all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 (che ha introdotto la "indennità meritocratica"), ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art c.c., comma 1, è necessario verificare se - fermi i limiti posti dall'art c.c., comma 3, - l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità».
21 In buona sostanza, con la sentenza n del 2012, la Corte sostiene che: le disposizioni degli aa.ee.cc. siano valide; la determinazione dell indennità vada effettuata mediante una valutazione ex post in relazione, quindi, al caso concreto, in palese contrasto con l insegnamento della Corte europea; contrariamente a quanto precedentemente affermato dalla stessa giurisprudenza, la SC sostiene però che l agente debba in ogni caso provare la sussistenza dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell art. 1751, soccorrendo poi gli aa. ee. cc. solo in sede di sua determinazione, nell ambito della valutazione di equità prevista dalla norma (procedimento del tutto estraneo alla disciplina comunitaria).
22 Le novità dell a.e.c. industria del 30 luglio 2014
23 Art. 10 Indennità per lo scioglimento del rapporto Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all art cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando, con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi, concernenti, in particolare, la determinazione della misura dell indennità in caso di cessazione del rapporto ed introducendo, nel contempo, condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell indennità sia per ciò che attiene al limite massimo dell indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art cod. civ. A tal fine si conviene che l indennità di scioglimento del contratto sia composta da: l'indennità di risoluzione del rapporto (capo l) accantonata dalla ditta mandante nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco e riconosciuta all agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari; l'indennità suppletiva di clientela (capo Il) riconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari; l'indennità meritocratica (capo III) collegata all'incremento della clientela e/o del giro d'affari, nei termini e alle condizioni stabilite al successivo capo IlI del presente articolo. ( )
24 Norma transitoria agli art. 10 e 11 - Per i contratti di agenzia in corso alla data di entrata in vigore del nuovo AEC continuerà ad applicarsi la disciplina dell AEC del 2002 fino alla data del 31 dicembre A decorrere dal 1 gennaio 2016 verrà applicata la nuova disciplina a condizione che i contratti di agenzia già in corso rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla suddetta data. In assenza di tale condizione continuerà ad applicarsi la precedente disciplina
25 Art Determinazione dell indennità meritocratica 1. si individua il valore dell'incremento della clientela e/o del giro d'affari prendendo in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente o rappresentante di commercio. Detto valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali, applicando a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione lstat per i crediti di lavoro ( ); 2. si individua il periodo di prognosi, come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto, stimando così la durata del periodo nel corso del quale la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall attività svolta dall agente o rappresentante; 3. si determina il "tasso di migrazione" della clientela, come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto contrattuale;
26 4. si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi il citato tasso di migrazione dal valore dell'incremento di cui al punto 1. Per gli anni successivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l'anno di prognosi precedente. Si sommano i risultati così ottenuti; 5. si diminuisce forfetariamente l'importo ottenuto di una percentuale variabile pari: al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni; al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni; al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni. 6. si confronta l'indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti punti con il valore massimo dell'indennità previsto dal terzo comma dell'art Codice Civile, vale a dire la media annua delle provvigioni negli ultimi 5 anni di durata del rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata inferiore a 5 anni. Qualora l'importo calcolato ecceda il tetto massimo l'indennità sarà pari a quest ultimo; 7. si detrae dall'indennità meritocratica ottenuta l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità di clientela di cui all'art. 10 capo l e Il.
27 In pratica non cambia nulla: l attuale aec è ancora contrario alla norma inderogabile dell art c.c. l aec continua a non prevedere una indennità superiore a quella massima prevista dall art c.c. i requisiti previsti dall aec sono ancora diversi rispetto a quelli previsti dall art c.c.
IL NUOVO AEC DEGLI AGENTI DI COMMERCIO DEL 30 LUGLIO 2014
IL NUOVO AEC DEGLI AGENTI DI COMMERCIO DEL 30 LUGLIO 2014 Unindustria di Reggio Emilia 2 ottobre 2014 Prof. Avv. Fabio Bortolotti Avv. Mariaelena Giorcelli BBM Partners Buffa Bortolotti & Mathis, Torino
DettagliCessazione del rapporto di agenzia ed art c.c.
Cessazione del rapporto di agenzia ed art. 1751 c.c. Autore: Staiano Rocchina In: Diritto del lavoro Art. 1751 c.c.: cessazione del rapporto dell agente ed indennità L art. 1751 c.c. dispone che "All'atto
DettagliM A N A G E R S & P A R T N E R S
_ IAS 37 Fondo Indennità Suppletiva di Clientela e Fondo Indennità Meritocratica PREMESSA La finalità dello IAS 37 è di assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali
DettagliIndennità suppletiva di clientela
Indennità suppletiva di clientela mario marsico Alla luce del recente rinnovo dell AEC settore Commercio L Accordo economico collettivo che disciplina il rapporto di agenzia e rappresentanza nei diversi
DettagliLE INDENNITA DI FINE RAPPORTO NELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO NELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 1. IL SISTEMA ITALIANO DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - 2. LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA i)
DettagliIl nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti del settore
Il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti del settore industria. a cura di Valentina Prascina Il 30 luglio 2014, nella sede nazionale di Confindustria è stato sottoscritto
DettagliSommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1
Sommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1 1.1 Definizione 1 1.2 Fonti legislative e contrattuali in tema di agenzia 2 1.2.1 Il Codice civile 2 1.2.2 Gli Accordi Economici Collettivi (AEC) 3 1.2.3
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA
Agenti Treviso IL CONTRATTO DI AGENZIA art 1742 Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti
Dettagli1 Articolo così modificato dall art. 2 D.lgs. 15 feb. 1999, n. 65 in vigore dal 4 apr
Art. 1742. Nozione Con contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere, per conto dell altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (C.N. 290).
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 37 12.10.2016 Le provvigioni passive per agenti e rappresentanti Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La casa mandante è tenuta a liquidare
Dettaglipag. Capitolo 1 Il contratto di agenzia: nozione ed elementi caratterizzanti
Indice pag. Capitolo 1 Le fonti del contratto d agenzia 1.1. L origine storica del contratto d agenzia 1 1.2. Gli accordi economici collettivi 9 1.3. La disciplina codicistica 18 1.3.1. I riferimenti normativi
DettagliRisoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004
Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004 OGGETTO: Istanza di interpello - XX S.p.a. Accantonamento per indennità di fine rapporto di agenzia La società XX S.p.a. (di seguito
Dettagli(Art. 1742-1753 c.c.)
(Art. 1742-1753 c.c.) Nozione: Nel contratto d agenzia una parte (agente) assume stabilmente nei confronti dell altra (preponente), verso retribuzione, l obbligo di promuovere la conclusione di contratti
DettagliIl trattamento dell indennità per la cessazione del rapporto di agenzia incassato dalle società di persone
Focus di pratica professionale di Gianluca Marcheselli Il trattamento dell indennità per la cessazione del rapporto di agenzia incassato dalle società di persone Premessa Il codice civile, nel disciplinare
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA diritti e obblighi delle parti. Avv. Lorenzo Sisti
CONTRATTO DI AGENZIA diritti e obblighi delle parti Avv. Lorenzo Sisti Le norme Art. 1742-1753 c.c. - Del contratto di agenzia A.E.C. del settore del commercio (16 febbraio 2009) A.E.C. del settore industriale
DettagliDentro la Notizia. 13 Novembre 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 145/2013 NOVEMBRE/6/2013 (*) 13 Novembre 2013 CON LA CIRCOLARE N. 33
DettagliGLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA. Avv. Matteo Pollaroli Milano, 21 ottobre 2014
GLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA Avv. Matteo Pollaroli Milano, 21 ottobre 2014 1 IL CONTRATTO DI AGENZIA: NOZIONE E FORMA Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente
DettagliRISOLUZIONE N. 115/E
RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello
DettagliDirezione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,06 luglio 2007
CIRCOLARE N. 42/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,06 luglio 2007 OGGETTO: Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica
DettagliLa cessazione del contratto di agenzia. Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci
La cessazione del contratto di agenzia Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci Ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia Recesso ordinario con preavviso (art. 1750 c.c.) Recesso
DettagliI DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO DELLE INDENNITA DI FINE MANDATO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 2 SONO I SISTEMI DI CALCOLO
I DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO DELLE INDENNITA DI FINE MANDATO DELL'AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 2 SONO I SISTEMI DI CALCOLO 1)ART. 1751 CODICE CIVILE (in recepimento della Direttiva CEE 86/653)
DettagliCAPO X DEL CONTRATTO DI AGENZIA
CAPO X DEL CONTRATTO DI AGENZIA Art. 1742 Nozione Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA
IL CONTRATTO DI AGENZIA Avv. Giacomo De Fazio! 11 marzo 2014 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2012!1 Le fonti Accordo Economico Collettivo 25 maggio 1935 - Disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza
DettagliIl Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:
TRIBUNALE DI UDINE - sezione civile - Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Alessandra Bottan Presidente Dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel. Dott. Francesco
DettagliAGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275
Roma, 05 novembre 2009 1 OGGETTO: Consulenza giuridica decreto legislativo n. 124 del 1993 articolo 13, comma 9 previdenza complementare tassazione rendimenti finanziari ante 31 dicembre 2000 Con l interpello
DettagliVariazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso. Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati
Variazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati 1 ART. 2 AEC INDUSTRIA: ZONA ED ESCLUSIVA, VARIAZIONI
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA LE CONTRAT D AGENCE
Netowork di Avvocati Europei Réseau d Avocats Européens IL CONTRATTO DI AGENZIA LE CONTRAT D AGENCE Aspetti della legislazione francese Italia Via Cesare dal Fabbro 2, 37122 Verona Tel : +39 0458034411
DettagliAttività accessorie e/o complementari nel contratto di agenzia. Avv. Lorenzo Sisti
Attività accessorie e/o complementari nel contratto di agenzia Avv. Lorenzo Sisti 1 Norme da considerare Art. 1742 c.c. Nozione: l incarico di promuovere la vendita Art. 1746 c.c. Obblighi dell agente:
DettagliASPETTI GENERALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA
ASPETTI GENERALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA 1. DEFINIZIONE - 2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONRTATTO DI AGENZIA - 3. MONOMANDATO E PLURIMANDATO - 4. L'ESCLUSIVA - 5. IL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE
DettagliLA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA
LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA La revisione dei contratti di servizio pubblico nell art. 6 L. 537 del 24.12.1993 e ss.mm. Prima dell entrata in vigore del codice appalti
DettagliI datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
Dettagli1. Il sistema tradizionale e la riforma dell art c.c.
L INDENNITA DI FINE RAPPORTO DELL AGENTE: UNA STORIA INFINITA PIETRO GOBIO CASALI Sommario: 1. Il sistema tradizionale e la riforma dell art. 1751 c.c. 2. Il problema della convivenza tra l art. 1751 c.c.
DettagliRISOLUZIONE N. 168/E
RISOLUZIONE N. 168/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello Artt. 106 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi Deduzione extracontabile
DettagliAgenti e Rappresentanti di Commercio Codice Civile Capo X DEL CONTRATTO DI AGENZIA Artt
Agenti e Rappresentanti di Commercio Codice Civile Capo X Artt. 1742-1753 In questa dispensa sono riportati gli articoli del Codice Civile riferiti all attività di Agente di Commercio, i numeri dei commi
DettagliCorte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 gennaio 1 aprile 2014, n Presidente Lamorgese Relatore De Renzis. Svolgimento del processo
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 30 gennaio 1 aprile 2014, n. 7567 Presidente Lamorgese Relatore De Renzis Svolgimento del processo I. Con sentenza non definitiva n. 164 del 2005 il Tribunale-Giudice
DettagliMemorandum : indennità di fine rapporto di agenzia. 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.?
Milano, 4 febbraio 2015 Memorandum : indennità di fine rapporto di agenzia 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.? 1.1 L intervento interpretativo della Corte di Giustizia della
DettagliL indennità di cessazione del rapporto dell agente
L indennità di cessazione del rapporto dell agente a cura di Valerio Sangiovanni Itinerari della giurisprudenza Alla cessazione del rapporto contrattuale, l agente può percepire dal preponente un indennità
DettagliLA NUOVA INDENNITÀ MERITOCRATICA
LA NUOVA INDENNITÀ MERITOCRATICA INTRODOTTA DALL'ACCORDO ECNOMICO COLLETTIVO DEL 30 LUGLIO 2014 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliTFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE
TFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE Con la doverosa premessa che trattasi di materia complessa ed in continua evoluzione, intendiamo offrire alcune sintetiche e
DettagliE nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente
E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;
DettagliCONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017
CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall 1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della
DettagliCass. civ. Sez. lav. 12 ottobre 2010 n.
MASSIMARIO SUL DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE di Mario Di Corato Pensione di reversibilità dell ex coniuge La Suprema Corte ha chiarito che ai fini della concessione dell assegno di riversibilità
DettagliI criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi
I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),
DettagliB. ARTICOLO 2 - VARIAZIONI DI ZONA, TERRITORIO, CLIENTELA E PRODOTTI
LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ACCORDO ECNOMICO COLLETTIVO DEL 30 LUGLIO 2014 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE INDICE: A.
Dettaglitra la Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio;
Accordo Economico Collettivo 13 ottobre 1958 per la modifica dell'accordo Economico Collettivo sulla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938. (Accordo economico
DettagliDentro la Notizia. 7 Settembre 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 70/2012 SETTEMBRE/4/2012 (*) 7 Settembre 2012 COMPENSAZIONI FISCALI
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA Il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore Industria del 30.07.2014
IL CONTRATTO DI AGENZIA Il nuovo Accordo Economico Collettivo Settore Industria del 30.07.2014 Avv. Andrea Leoni Via Fernanda Wittgens 3 Milano Tel. 0258313639 - Fax 0258313564 andrea.leoni@studioleoni.com
DettagliCass. civ., sez. Lavoro , n Pres. Senese S - Rel. Curcuruto F - P.M. Cesqui E (Conf.) - MARR SpA c. Paoli Remo
Cass. civ., sez. Lavoro 21-10-2003, n. 15726 - Pres. Senese S - Rel. Curcuruto F - P.M. Cesqui E (Conf.) - MARR SpA c. Paoli Remo RV567549 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA'
DettagliRecupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione nel modello F24
Recupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione nel modello F24 Vincenzo D'Andò in LEGGE FINANZIARIA 2009, Novità legislative (legge di stabilità...) Recupero dei crediti inesistenti
DettagliCorte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile Sentenza del 22 settembre 2008, n
Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile Sentenza del 22 settembre 2008, n. 23966 Massima In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'articolo 17 della direttiva n.86/653/cee, relativa al coordinamento
DettagliEnasarco: nuovo Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e nuovi massimali provvigionali dal 2013
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 1 MARZO 2013 Enasarco: nuovo Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e
DettagliLe modifiche dell art 26 del DPR 633/1972
Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso
DettagliContratto di agenzia per il settore industria: le novità introdotte dal Nuovo Accordo Economico Collettivo
Contratto di agenzia per il settore industria: le novità introdotte dal Nuovo Accordo Economico Collettivo Dopo una lunga trattativa, durata più di otto anni, in data 30 luglio 2014 le associazioni di
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall INPS al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed anzianità
DettagliPREMESSA...pag. 9 Finalità e competenze dell Ente...» 9
INDICE PREMESSA...pag. 9 Finalità e competenze dell Ente...» 9 Sezione Prima - LA CONTRIBUZIONE ENASARCO Soggetti obbligati e soggetti esclusi...pag. 12 Contribuzione ENASARCO e iscrizione al R.A.R....»
DettagliAndrea Leoni 10 dicembre 2013
Il contratto di distribuzione internazionale: dalla stesura del contratto alla sua risoluzione (diritti del produttore, esclusiva, prezzi di rivendita, preavviso e indennità) Andrea Leoni 10 dicembre 2013
DettagliCIRCOLARE N. 33/E. Roma, 8 novembre OGGETTO: Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
CIRCOLARE N. 33/E Roma, 8 novembre 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela 2 INDICE 1 Premessa...3
DettagliCODICE CIVILE Titolo III Capo X Del contratto di agenzia
CODICE CIVILE Titolo III Capo X Del contratto di agenzia Art. 1742 Nozione Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione
Dettagli(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
CREDITOFINANZANEWS e la necessità della presenza della clausola di esclusiva per l'operatività della tutela ex art. 42 clt. verso il finanziatore. Il motivo va accolto con le precisazioni che seguono.
DettagliCONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva 04638770489, in persona del
DettagliApprovazione del testo del Codice civile. (042U0262)
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) Vigente al: 23 6 2017 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro Art. 2118. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato).
DettagliCodice Civile (1942) art. 1464
Codice Civile (1942) art. 1464 LIBRO QUARTO Delle obbligazioni Dei contratti in generale CAPO XIV Della risoluzione del contratto SEZIONE II Dell'impossibilità sopravvenuta Impossibilità parziale. [I].
DettagliCass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
DettagliLettera d incarico d agenzia 1 Nome delle parti, relativi indirizzi, dati fiscali, numero di iscrizione a Ruolo dell Agente.
Lettera d incarico d agenzia 1 Nome delle parti, relativi indirizzi, dati fiscali, numero di iscrizione a Ruolo dell Agente. In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l incarico
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTO il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
DGR N.584 DEL 5 DICEMBRE 2012 OGGETTO: Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 724/2008 recante disposizioni regionali
DettagliCONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Barone di seguito anche denominata preponente;
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti:! Ta Tta Srls, Via Largo Taverna 8 80044 Ottaviano (NA) con Partita IVA 07670511216 nella persona del proprio
DettagliATTIVITA DI AGENTE LIBERO O DI AGENTE E RAPPRESENTANTE ISCRITTO A RUOLO DISPOSIZIONE OPERATIVA
. Anagrafe/Po/po Brescia, 26/09/2006 Prot. n. 37002 Posiz. XXII NOTA OPERATIVA N. 13/2006 ATTIVITA DI AGENTE LIBERO O DI AGENTE E RAPPRESENTANTE ISCRITTO A RUOLO DISPOSIZIONE OPERATIVA Con determinazione
DettagliPer la Cassazione la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale avrebbe escluso dalla presunzione solo i prelievi
Avvocati e professionisti: i versamenti sul conto corrente vanno giustificati Per la Cassazione la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale avrebbe escluso dalla presunzione solo i prelievi di Lucia
DettagliCODICE CIVILE PER L AGENTE DI COMMERCIO aggiornato al 01 GIUGNO 2001
Art. 1742 nozione. CODICE CIVILE PER L AGENTE DI COMMERCIO aggiornato al 01 GIUGNO 2001 Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione,
DettagliI CONTRATTI COMMERCIALI PRINCIPALI: AGENZIA, DISTRIBUZIONE E COMPRAVENDITA PADOVA, IL 19 LUGLIO 2016 VICENZA, IL 19 LUGLIO 2016
I CONTRATTI COMMERCIALI PRINCIPALI: AGENZIA, DISTRIBUZIONE E COMPRAVENDITA PADOVA, IL 19 LUGLIO 2016 VICENZA, IL 19 LUGLIO 2016 Investimenti diretti e indiretti INVESTIMENTI DIRETTI 1.Una filiale 2.Una
DettagliQUESTIONE PREGIUDIZIALE SOLLEVATA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI AGENZIA
QUESTIONE PREGIUDIZIALE SOLLEVATA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI AGENZIA La sezione lavoro della Corte con questa ordinanza investe la Corte di Giustizia della questione pregiudiziale relativa
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
DettagliCassazione civile, sez. lav. 15/06/1994 n. 5795
Cassazione civile, sez. lav. 15/06/1994 n. 5795 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Diego BENANTI Presidente " Vincenzo TREZZA Consigliere " Marino
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza
DettagliLoro sedi. OGGETTO: Indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia.
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO Corso della Carboneria, 15-70123 BARI (ITALIA) - Tel. +390805722880 Fax +390805759312 E-mail: segreteria@studioloconte.it Avv. Stefano Loconte Professore a c. di diritto tributario
DettagliFederazione italiana sindacati addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
C.C.N.L. 10 dicembre 2014 Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e/o rappresentanza commerciale nel comparto artigiano Decorrenza: 1 gennaio 2015 Scadenza: 31 dicembre 2017
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 44 17.02.2016 Affitti: nuove regole per la registrazione Categoria: Contratti Sottocategoria: Locazione L articolo 1, comma 59, della Legge 28
DettagliCass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice
DettagliGuida Esempi di calcolo del contributo Enasarco
Guida Esempi di calcolo del contributo Enasarco Questa guida riporta alcuni esempi di calcolo del contributo Enasarco. Sono stati utilizzati i criteri di calcolo validi dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre
DettagliAI GENTILI CLIENTI LORO SEDI. Brugnera, 4 febbraio Circolare Informativa n. 15/2016
AI GENTILI CLIENTI LORO SEDI Brugnera, 4 febbraio 2016 Circolare Informativa n. 15/2016 Oggetto: Saldo imposta sostitutiva TFR anno 2015: alla cassa il prossimo 16 febbraio 2016. L'articolo 2120 del codice
DettagliLa CTP di Lecce applica il principio di non contestazione (art. 115 cpc) dando torto all agenzia delle entrate
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 31/05/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/35110-la-ctp-di-lecce-applica-il-principio-di-noncontestazione-art-115-cpc-dando-torto-all-agenzia-delle-entrate Autore:
DettagliEnasarco: versamento del contributo Firr 2015. Adempimento in vista per le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 52 18.03.2016 Enasarco: versamento del contributo Firr 2015 Il 31 marzo 2016 scade il versamento annuale del contributo Firr
DettagliIl contratto di agenzia. Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci
Il contratto di agenzia Avv. Attilio Pavone Partner Toffoletto De Luca Tamajo e soci 1 Art. 1742, 1 comma, cod.civ. Nozione «Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere,
DettagliCircolare N.156 del 8 Novembre 2012
Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Transazioni commerciali. Il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003 Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per
DettagliOpzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.)
Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) I lavoratori che alla data del 31.12.1995 hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per il sistema
DettagliAffitto d'azienda. Michele Avesani - Fabio Balestra - Alessandro Mastromatteo. Maggioli. Gennaio, 2015 INDICE
INDICE Parte I Disciplina civilistica 1 Affitto d azienda 1.1 Natura dell affitto d azienda 1.1.1 Finalità, motivazioni e vantaggi 1.2 Nozione di azienda 1.3 Disciplina civilistica dell azienda: cenni
DettagliIL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
IL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA LA DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE GLI SCAGLIONI DI FATTURATO SCHEDA N. 2 Claudio Venturi Camera
DettagliIL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI PER L INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
MAP IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI PER L INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA Con la Circolare 08/11/2013, n. 33/E l Agenzia delle Entrate torna ad esaminare, a distanza di qualche anno, il tema
DettagliArticolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi
Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione
DettagliLa distribuzione commerciale. I contratti di distribuzione commerciale nel quadro normativo comunitario. La tutela della concorrenza
INDICE SOMMARIO Parte introduttiva (GERARDO VILLANACCI)................ Pag. 1 Sezione I La distribuzione commerciale 1. Premessa. 2. La distribuzione commerciale diretta e indiretta. 3. I contratti della
DettagliIVA - DICHIARAZIONE ANNUALE CONTRIBUENTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO
05/02/2016 ADEMPIMENTI AZIENDALI - FEBBRAIO 2016. N.B.: il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha modificato i termini di presentazione delle domande
DettagliProtocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.
Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
DettagliLa trasparenza e la nuova commissione di massimo scoperto. Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Padova
La trasparenza e la nuova commissione di massimo scoperto Prof. Avv. Matteo De Poli Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Padova (( Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
DettagliAUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 7 OTTOBRE 2014 ATTO DEL GOVERNO N. 106
AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 7 OTTOBRE 2014 ATTO DEL GOVERNO N. 106 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 91/E. Roma, 12 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 91/E Roma, 12 luglio 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Contratto di agenzia - Articoli 1742 ss. codice civile - Esercizio di competenza delle provvigioni percepite
DettagliIl trattamento di fine rapporto nella giurisprudenza
Il trattamento di fine rapporto nella giurisprudenza Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro Sommario: 1. Nozioni generali. - 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Ai sensi e per gli
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 13861 Anno 2016 Presidente: DIDONE ANTONIO Relatore: ACIERNO MARIA Data pubblicazione: 07/07/2016 SENTENZA sul ricorso 17811-2010 proposto da: UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK
DettagliL ACCONTO IVA L acconto IVA per il 2016, da versare entro il , va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi.
Lecco, 1 dicembre 2016 Alla Spettabile Clientela L ACCONTO IVA 2016 L acconto IVA per il 2016, da versare entro il 27.12.2016, va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi. DETERMINAZIONE ACCONTO
DettagliCircolare N. 180 del 23 Settembre 2016
Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,
Dettagli