LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO NELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

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1 LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO NELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 1. IL SISTEMA ITALIANO DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - 2. LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA i) Prima componente: indennità di fine rapporto detta FIRR ii) Seconda componente: indennità suppletiva di clientela iii) Terza componente: indennità cosiddetta meritocratica - 3. L INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PREVISTA DALL ARTICOLO 1751 DEL CODICE CIVILE 4. LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DA APPLICARSI NEL CASO CONCRETO data di redazione: 31 maggio 2013 autore: avvocato Federico Robazza livello di difficoltà: basso 1. IL SISTEMA ITALIANO DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO Nell ordinamento giuridico italiano, il contratto di agenzia ha due fondamentali fonti di regolamentazione: codice civile e accordi economici collettivi. Malgrado il più delle volte tali due sistemi di disciplina siano tra loro complementari e si integrino a vicenda, in materia di indennità di fine rapporto codice civile e accordi economici collettivi stabiliscono due sistemi di calcolo che, in taluni casi, portano a opposti risultati. Può accadere, infatti, che il codice civile escluda addirittura le indennità che, nelle medesime circostanze, vengono riconosciute dalle norme collettive. In punto di indennità, infatti, gli accordi economici collettivi, oltre a stabilire un preciso sistema di determinazione del loro ammontare, hanno voluto porre rimedio alle ipotesi in cui, sulla base delle previsioni del codice civile, all agente di commercio non sarebbe spettata la corresponsione di alcuna indennità. Secondo il codice civile, infatti, nessuna indennità spetta al agente qualora questi non ha sviluppato gli affari con i clienti esistenti, non ha individuato nuovi clienti oppure quando l agente ha dato disdetta al rapporto senza un giusta causa di risoluzione determinata da inadempimento della mandante ai principali obblighi nascenti dal contratto. Per comprendere correttamente il sistema delle indennità di fine rapporto esamineremo prima come esse sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e, poi, come le disciplina il codice civile. Da ultimo, vedremo quale delle due discipline debba applicarsi nel caso concreto. Al termine di questo articolo, il lettore avrà chiari gli aspetti fondamentali del sistema delle indennità di fine rapporto e come esse sono disciplinate dal nostro ordinamento. 2. LE INDENNITA DI FINE RAPPORTO PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1

2 Nel presente articolo si farà principalmente riferimento gli accordi economici collettivi del settore industria del 20 marzo 2002 e del settore commercio del 16 febbraio 2009, attualmente in vigore. Detti accordi economici, a cui si conformano anche quelli della piccola e media industria, interessano anche il settore della cooperazione prevedono un sistema tripartito, in quanto le indennità in caso di risoluzione del rapporto sono tre e, precisamente: 1) Indennità di fine rapporto detta FIRR dal nome del fondo dell Enasarco presso cui deve essere accantonata: Fondo Indennità di Fine Rapporto, in sigla FIRR; 2) Indennità suppletiva di clientela 3) Indennità meritocratica. i) Prima componente: indennità di fine rapporto detta FIRR La prima componente del sistema previsto dagli accordi collettivi, l indennità detta FIRR, è riconosciuta all agente o al rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato. E calcolata in una percentuale sull ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate dall inizio del rapporto. Le aliquote percentuali variano come di seguito indicato a seconda che l agente sia monomandatario o plurimandatario. Agenti monomandatari 4% sulle provvigioni fino a ,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra ,01 e ,00 /anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre ,01 /anno Agenti plurimandatari 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 /anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 /anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 /anno Agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto sono computabili anche le somme corrisposte a titolo di premi, rimborso o concorso spese. Il versamento FIRR viene effettuato dalla ditta preponente annualmente non prima del 1 e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando esclusivamente il sistema on-line. Le somme accantonate vengono liquidate dalla Fondazione ENASARCO direttamente all'agente alla cessazione del rapporto, che deve essere comunicata alla Fondazione dalla ditta preponente entro un mese dalla stessa, specificandone la data ed i dati anagrafici e fiscali dell'agente. 2

3 Le quota dell anno nel corso del quale è avvenuta la risoluzione, deve essere invece pagata all agente direttamente dalla mandante. La contrattazione collettiva prevede che l indennità in parola sia riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificato da una delle fattispecie di sotto elencate: - ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; - concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. L accordo del settore commercio del 16 febbraio 2009 limita i casi di esclusione prevedendo che il FIRR non sia riconosciuto soltanto nella prima ipotesti, ovvero in caso di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivato da una fattispecie di ritenzione indebita di somme ad essa spettanti. ii) Seconda componente: indennità suppletiva di clientela Sempre secondo le previsioni degli accordi economici collettivi, alla data di scioglimento del rapporto di agenzia la mandante dovrà corrispondere all agente, in aggiunta all indennità di risoluzione del rapporto di cui al paragrafo precedente, l indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e di tutte le altre somme per cui è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. L ammontare dell indennità in parola varia nel modo sotto descritto a seconda che si applichi l accordo economico collettivo del settore industria o del settore commercio. Accordo economico collettivo del settore industria e cooperazione del , all articolo 10, par. II, lettera A) 3 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute; 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro ,00 di provvigioni); ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro ,00 di provvigioni) Accordo economico collettivo del settore commercio del 16 febbraio % (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia; 3

4 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto; 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi. La contrattazione collettiva stabilisce che l indennità suppletiva di clientela sia dovuta in ogni caso di cessazione del rapporto a meno che non si tratti di fatto imputabile all agente o rappresentante. L indennità quindi non è dovuta se il rapporto si risolve: - per un inadempimento dell agente costituente giusta causa di risoluzione; - per iniziativa dell agente. L accordo collettivo del settore commercio del 16 febbrai 2009, con una formulazione un po più restrittiva, stabilisce all articolo 13 che l indennità suppletiva di clientela spetti solamente se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante. In tal modo si ha l esclusione dell indennità suppletiva di clientela anche nel caso in cui le parti decidano di comune accordo di terminare il rapporto. L agente dovrà quindi porre particolare attenzione e specificare per iscritto se negli accordi presi con la mandante siano previsti anche il pagamento dell indennità suppletiva e di quella meritocratica perché, in assenza di alcuna previsione per iscritto, le indennità saranno perdute. iii) Terza componente: indennità cosiddetta meritocratica L ultima componente del sistema delle indennità di fine rapporto à la cosiddetta indennità meritocratica. In realtà, tale indennità costituisce una componente aggiuntiva dell indennità suppletiva di clientela de è definita meritocratica solamente negli accordi collettivi del settore commercio. Spetta all agente se questo ha sviluppato le vendite o il fatturato della mandante e la contrattazione collettiva indica dei precisi criteri di calcolo che tengono conto: - della durata del rapporto; - del volume di affari o delle provvigioni percepite dall agente nel periodo iniziale del rapporto; - del volume di affari o delle provvigioni percepite dall agente nel periodo iniziale del rapporto; A seconda dei settori commerciale o industriale, gli accordi economici collettivi - ai quali facciamo rinvio per chi voglia maggiormente approfondire le modalità di calcolo - stabiliscono diversi criteri per verificare l aumento di vendite o di fatturato e per rivalutare i valori iniziali al fine di 4

5 renderli omogenei a quelli finali e attuare così un confronto che non sia influenzato dalla svalutazione monetaria. Come già accennato, gli accordi collettivi stabiliscono un sistema di calcolo delle indennità di fine rapporto che porta alla determinazione di tre valori ben precisi per ciascuna componente dell indennità di fine rapporto: FIRR, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. Nel prossimo paragrafo è descritta la regolamentazione prevista dal codice civile, il cui articolo 1751 stabilisce unicamente il limite massimo che può avere l indennità e i criteri di massima per determinarne il concreto ammontare, senza individuare un preciso metodo di quantificazione. 3. L INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PREVISTA DALL ARTICOLO 1751 DEL CODICE CIVILE Il codice civile disciplina l indennità di fine rapporto all articolo 1751 che, attualmente, ha il seguente contenuto. All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrano le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di fare valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. 5

6 L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente. L indennità in parola è della anche "indennità europea" in quanto la formulazione dell articolo 1751 cod. civ. è frutto dell attuazione nel nostro ordinamento giuridico della direttiva comunitaria n. 653 del 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. L articolo non prevede un sistema di calcolo che permetta di determinare in modo preciso la somma di indennità da corrispondere ma prescrive unicamente che il suo ammontare non possa superare "una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione". Per il riconoscimento di tale tipo di emolumento il codice civile indica tre requisiti, ovvero che: 1. l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; 2. il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 3. il pagamento di tale indennità sia equo. Nell assenza di altri criteri previsti dalla norma, viene in aiuto la relazione della Commissione delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 sull applicazione dell art. 17 della direttiva CEE 86/653 (da cui deriva l art del codice civile), che ha fornito indicazioni utili per il calcolo dell indennità. La relazione, per la precisione, prevede che vada innanzitutto accertato il numero di nuovi clienti e lo sviluppo degli affari con i clienti esistenti (cd. clientela intensificata). Si deve procedere, poi, ad una stima (di norma si considera un periodo di 2-3 anni, fino a un massimo di 5 anni) della probabile durata futura dei vantaggi derivanti al proponente dagli affari con i nuovi clienti e con la clientela intensificata, tenendo conto sia della situazione di mercato all atto della risoluzione del contratto, sia del settore interessato. Secondo la Commissione si proietta, quindi, la provvigione degli ultimi 12 mesi nei successivi 2-3 anni, decurtandola di una percentuale (tasso di migrazione) che tiene conto della quota di clientela che si allontana naturalmente e viene perduta con il passare del tempo. Sempre secondo la relazione della Commissione Europea, nella determinazione dell importo dovuto all agente vanno presi in considerazione i seguenti fattori: se l agente lavori con altri proponenti; eventuale colpa dell agente; livello di retribuzione dell agente; diminuzione del fatturato del proponente; 6

7 ampiezza dei vantaggi derivati al proponente; pagamento di contributi pensionistici del proponente; esistenza di clausole di limitazione degli scambi commerciali (in questo caso l indennità sarà più elevata. Considerata l ampiezza del concetto di equità, generalmente si ritiene di poter tenere conto anche di altri fattori concomitanti che possono aver in concreto concorso alla produzione degli affari procurati dell agente (es: andamento del mercato, investimenti pubblicitari e promozionali del preponente). La formulazione dell articolo 1751 cod. civ. ha creato nel passato grossi problemi in quanto spesso nascevano profondi disaccordi tra agenti e mandanti circa l ammontare dell indennità da riconoscere ai sensi dell articolo 1751 del codice civile. Oltre a ciò, ulteriori problematiche venivano poste dall incertezza se al caso concreto dovessero applicarsi il codice civile o gli accordi economici collettivi. E evidente che nelle ipotesi in cui il codice civile prevedeva un indennità moto basse o pari a zero, le mandanti avevano tutto l interesse a richiamare tale norma piuttosto che gli accordi collettivi e che gli agenti, in tali casi avevano l interesse opposto. Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia della Comunità Europea, ponendo termine all incertezza su quale dei due sistemi si dovesse applicare al caso concreto e, nel prossimo paragrafo, è appunto descritta la soluzione offerta della Corte Europea e che, attualmente, viene uniformemente attuata dalle corti territoriali italiane nonché dalla Suprema Corte di Cassazione. 4. LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DA APPLICARSI NEL CASO CONCRETO A porre fine alla dibattuta questione circa quale dei due sistemi di calcolo fare applicazione, codice civile o accordi economici collettivi, la Corte di Cassazione con ordinanza di rinvio del 24 ottobre 2004 chiedeva alla Corte di giustizia della Comunità europea di pronunciarsi se gli accordi collettivi, in quanto derogativi dell articolo 1751 cod. civ. fossero validi o meno e, in caso positivo, quale dei due sistemi di indennità di fine rapporto dovesse applicarsi in concreto. La Corte di Giustizia dell Unione Europea si pronunciava nella causa C 465/2004 con sentenza del 23 marzo 2006 riconoscendo la validità degli accordi collettivi e indicando i criteri per risolvere il problema di quale sistema dovesse prevalere. Ne è derivato, anche grazie alle successive pronunce della Cassazione italiana un consolidato orientamento secondo cui, tra accordi economici collettivi da un lato e codice civile dall altro, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore. 7

8 Tra le molte sentenze della Suprema Corte che esprimono questo principio, si cita Cass. Civ., sez Lavoro, 24 luglio 2007, n , la quale spicca per chiarezza espositiva. In detta sentenza si stabilisce che, tra Accordi Economici Collettivi da un lato e Codice Civile dall altro, il Giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell agente comporta che l importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue pertanto che l indennità contemplata dall Accordo Economico Collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all agente l indennità di legge in misura inferiore 1. 1 Tra le ulteriori sentenze sul punto: Cass. Civ., Sez. Lav., 1 Giugno 2009, n , che riprende pedissequamente i principi ed i passaggi motivazionali espressi dalla citata Cass. Civ., Sez. Lav., 24 Luglio 2007, n ; conformi anche Cass. Civ., Sez. Lav., 22 Settembre 2008, n ; Cass. Civ., Sez. II, 9 Ottobre 2007, n ; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 Aprile 2007, n. 9538; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 Ottobre 2006, n ; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 Ottobre 2006, n

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